STATUTO
ALLEGATO “ C ” ALL’ATTO FASCICOLO N. 18469
STATUTO
della società "ACQUEDOTTO DEL FIORA Società per azioni" o in forma abbreviata "Acquedotto del Fiora SpA" DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
Art. 1 Denominazione
1. E' costituita una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "ACQUEDOTTO DEL FIORA Società per azioni" o in forma abbreviata "Acquedotto del Fiora SpA".
Art. 2 Oggetto sociale
1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 inteso, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. f) della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, addu- zione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. In tali attività rientrano:
a) la gestione del servizio idrico integrato - come sopra in- dicato - nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6, secondo le modalità contenute nella Convenzione di Affidamento del Servi- zio adottata dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n.6 in conformità alla Convenzione Tipo allegata alla legge della Regione Toscana del 4 aprile 1997 n.26 (di seguito "la Convenzione di Affidamento") compreso l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture secondo i programmi ed i piani economico-finanziari approvati dalla Regione;
la progettazione costruttiva, la programmazione, il finanzia- mento, l'esecuzione e l'esercizio delle opere relative, attra- verso il compimento di tutti gli atti all'uopo necessari;
b) la stipula di ogni atto giuridico attinente alla realizza- zione e gestione delle opere idriche ivi compresi, la conven- zione di gestione e gli atti relativi;
c) l'effettuazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, tecnico e giuridico, rientranti nelle attività sopra indicate comunque attinenti ad esse;
d) la progettazione e la pianificazione per l'aggiornamento dei programmi;
e) promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di servizi au- siliari affini e/o attinenti all'oggetto sociale.
3. Possono essere altresì promosse e/o svolte dalla Società, anche al fine di raggiungere la gestione del ciclo integrale dell'acqua, attività dipendenti dall'oggetto principale o co- munque ad esso collegate quali:
a) promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario in proprio tra- mite partecipate e per conto di terzi o di partecipate, di servizi ausiliari, affini e/o attinenti all'oggetto sociale;
b) attività di controlli analitici delle acque, progettazione, direzione lavori, costruzione ed esercizio di impianti idrici, trattamento, raccolta e depurazione per conto di Pubbliche Am-
ministrazioni o anche di privati.
4. La Società per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:
a) esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni com- merciali, industriali, dal lato passivo finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
b) assumere, ai fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamen- te, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio. Il tutto nei limiti e nel ri- spetto delle leggi vigenti, ivi incluse, la legge 1/91, D.Lgs. 385/93 e D.Lgs. 415/96 (EUROSIM) e successive integrazioni e modificazioni;
c) rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra ga- ranzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare ga- ranzie reali.
5. La Società potrà affidare, nel rispetto della normativa vi- gente e ricorrendo i requisiti di economicità, i lavori e i servizi oggetto della Società ai soci della stessa.
Art. 3 Sede
1. La sede della società è posta nel Comune di Grosseto.
2. La Società potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'e-
stero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agen- zie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.
Art. 4 Durata
1. Il termine di durata della Società è fissato al trentuno
(31) dicembre duemilaciquanta (2050) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.
CAPITALE
Art. 5 Capitale
1. Il Capitale Sociale è attualmente di euro unmilionesette- centotrentamilacinquecentoventi (euro 1.730.520,00) diviso in numero centonovantaduemiladuecentoottanta (192.280) azioni del valore nominale di euro nove (euro 9,00) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di au- mento.
3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.
4. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'inte- resse annuo nella misura del cinque per cento (5%), fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.
Art. 6 Azioni
1. Le azioni sono indivisibili e nominative. Esse sono rappre-
sentate da titoli materialmente emessi e si trasferiscono se- condo le modalità previste dalla legge.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali di- versi da quelli delle precedenti azioni.
Art. 7 Clausola di gradimento
1. Nel caso in cui il socio privato intenda cedere a terzi le proprie azioni deve chiedere al Consiglio di Amministrazione il gradimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradi- mento motivato nei confronti dell'acquirente entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio privato.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradi- mento ove accerti che l'acquirente delle azioni sia in posses- so dei requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria necessari per la gestione del servizio idrico integrato in mi- sura non inferiore a quelli di cui era in possesso il socio privato alienante.
4. In mancanza del gradimento da parte del Consiglio di Ammi- nistrazione, al socio che ha fatto richiesta di trasferimento di tutte o parte delle proprie azioni, è attribuita la facoltà di recesso, qualora la società o gli altri soci non dichiarino entro sessanta (60) giorni dalla data del suddetto diniego al
gradimento, di voler procedere alle stesse condizioni all'ac- quisto delle azioni che il suddetto socio intendeva alienare. Nel caso di richiesta di acquisto da parte di più soci, si ap- plicano le disposizioni del successivo art. 8 dello statuto.
5. Gli Enti Locali territoriali devono mantenere complessiva- mente almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale so- ciale per tutta la durata della Società.
Art. 8 Clausola di prelazione
1. Rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ove trattasi di alienazione a titolo oneroso, dovrà essere os- servato il diritto di prelazione a favore degli altri soci, tenuti ad esprimere la loro volontà entro il termine di trenta
(30) giorni dalla comunicazione del rilascio della stessa au- torizzazione. La mancata risposta equivale a rinuncia.
2. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del ca- pitale sociale già posseduta.
3. Le azioni sono trasferite al soggetto indicato nella doman- da di autorizzazione nella misura in cui i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.
4. Non è soggetto al diritto di prelazione di cui al 1° comma il trasferimento di azioni operato da un socio a favore di una società dallo stesso controllata a norma dell'art. 2359 C.C.. Art. 9 Aumenti del capitale sociale
1. Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale socia- le, anche tramite emissione di azioni privilegiate, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.
Art. 10 Obbligazioni
1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche con- vertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Art. 11 Xxxxx e accordi parasociali
1. Qualunque patto od accordo tra soci relativo all'esercizio del diritto di voto, che preveda obblighi o facoltà di preven- tiva consultazione, obblighi, intese o limitazioni circa il trasferimento o l'acquisto concertato di azioni deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società e non può avere durata superiore a cinque (5) anni e si intende sti- pulato per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qua- lora il patto non preveda un termine di durata ciascun con- traente ha diritto di recedere con un preavviso di centoottan- ta (180) giorni.
ASSEMBLEA
Art. 12 Assemblea della società
1. L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai
sensi di legge.
2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deli- berazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statu- to, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.
Art. 13 Convocazione dell'Assemblea
L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello statuto e della legge, obbligano e vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. L'as- semblea è ordinaria o straordinaria.
L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione me- diante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società o in altro Comune d'Italia, purchè si tratti di un Comune socio. Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capi- tale di rischio, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2366 C.C., la convocazione avverrà mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avve- nuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, in aggiunta, usare qua- lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra azionisti l'avviso di convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capi- tale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei com- ponenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla di- scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien- temente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo- nenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'e- sercizio sociale.
E' consentito un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, deve convocare l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rap- presentino almeno un decimo (1/10) del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da tratta- re.
Art. 14 Diritto di intervento
1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.
3. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da es- sa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste.
4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque (5) anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assem- blea.
Art. 15 Funzionamento dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmen- te costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qua- lunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci inter- venuti.
2. L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sui seguenti argomenti debbono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che detengano più del sessantasette per cento (67%) del capitale sociale:
a) modifiche o integrazioni dello Statuto Sociale;
b) aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 C.C..;
4. Le sedute assembleari possono essere validamente tenute me- diante mezzi di telecomunicazione audio/video, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trat- tazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e/o il Segretario o il Notaio, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o, purché sia previsto nell'av- viso di convocazione, in via elettronica.
Art. 16 Presidenza dell'Assemblea
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Presidente Xxxxxxx e in
caso di assenza di quest'ultimo, da persona all'uopo nominata dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente o, in sua assenza, al Presidente Xxxx- xxx accertare il diritto di intervento, anche per delega, ve- rificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirige- re e regolare la discussione e stabilire il modo di votare, nonchè accertare e proclamare il risultato delle votazioni dandone conto nel verbale.
3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti.
AMMINISTRAZIONE
Art. 17 Composizione del Consiglio di Amministrazione
1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio- ne composto da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a nove (9), compresi quelli di nomina pubblica che non potranno essere di numero superiore a quello previsto tempo per tempo dalla legge, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arro- tondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superio- re. Per il primo mandato - a decorrere dal primo rinnovo dopo l’entrata in vigore del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI- CA 30 novembre 2012, n. 251 - la quota riservata al genere me- no rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere
scelti tra soggetti di cui sia comprovata la specifica compe- tenza nel campo delle pubbliche utilità gestite in forma im- prenditoriale.
2. L'Assemblea Ordinaria, prima di procedere all'elezione de- gli Amministratori, determina il numero dei componenti il Con- siglio di Amministrazione nei limiti suddetti.
3. Gli Enti Locali territoriali soci possono, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, procedere alla nomina diret- ta di un numero di amministratori proporzionale alla quota di partecipazione complessivamente posseduta.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Pre- sidente, ove non eletto dall'Assemblea dei soci, ed il Presi- dente Vicario nella prima riunione del Consiglio.
5. Gli Amministratori durano in carica tre (3) esercizi e sca- dono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
6. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli ammini- stratori sono regolate a norma di legge. Nella sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui al comma 1.
7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Il Con- siglio di Amministrazione può nominare anche direttori genera-
li ai sensi dell'art. 2396 C.C., determinandone i poteri e gli emolumenti.
8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio uffi- cio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.
Art. 18 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'Avviso di Convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il Collegio Sindacale.
2. La convocazione viene fatta mediante Avviso agli Ammini- stratori e ai Sindaci, inviato, di regola, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche me- diante telegramma, telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro (24) ore.
3. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministra- zione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori pre- senti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione au-
dio/video, a condizione che possano essere esattamente identi- ficate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e/o il Segreta- rio o il Notaio, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nomina- le o, purchè sia previsto nell'avviso di convocazione, in via elettronica.
Art. 19 Rappresentanza
1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giu- dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.
2. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei pro-
pri poteri suddividendoli per processi e/o per funzioni azien- dali, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e del pre- sente Statuto, ad un Amministratore Delegato.
3. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Am- ministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:
a) approvazione degli atti di programmazione del Piano di Rin- novo Concessione e dei piani di assunzione del personale;
b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'As- semblea;
c) le decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad En- ti, Istituti, Organismi e Società e la designazione, ove oc- corra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa, anche mediante il rilascio ad esse di procure speciali;
d) alienazione, compravendita e permute di beni immobili e brevetti;
e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di pre- stiti;
f) assunzione di mutui oltre agli atti per i quali la legge proibisca la delega.
4. Il conferimento di deleghe non esclude la competenza del Consiglio di Amministrazione che resta in ogni caso titolare di un superiore potere di indirizzo e controllo sulla genera- lità delle attività della Società nelle sue varie componenti. In quanto investito di responsabilità di indirizzo e control-
lo, il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 comma 5 del codice civile, sono destinatari di una puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse. I poteri di indirizzo e di controllo si estendono all'insieme di soggetti (società, ecc.) controllati, quale organismo economico complesso facente capo alla Società, fermi i limiti connessi all'individualità dei soggetti giuridici coinvolti.
5. Nelle situazioni che implicano o possono implicare conflit- to di interesse, così come nelle operazioni con parti correla- te, gli amministratori devono darne notizia al Collegio Sinda- cale e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni ri- guardanti le operazioni stesse.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 21 Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale
1. Il collegio sindacale è composto da un Presidente e da due
(2) membri effettivi e due (2) supplenti, nominati dall'Assem- blea ordinaria, aventi i requisiti prescritti dalla legge, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero fra- zionario, all’unità superiore. Per il primo mandato - a decor- rere dal primo rinnovo dopo l’entrata in vigore del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251 - la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno
un quinto del numero dei componenti dell'organo. Le sedute Collegiali possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione audio/video, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a parte- cipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed in- tervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli ar- gomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
2. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci sup- plenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
BILANCIO ED UTILI
Art. 22 Bilancio sociale
1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di leg- ge.
Art. 23 Utili di esercizio
1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ri- partiti:
a) un ventesimo (1/20) alla riserva legale fino al raggiungi- mento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa de-
liberazione dell'Assemblea.
NORME FINALI
Art. 24 Scioglimento e liquidazione
1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determi- na le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquida- tori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.
Art. 25 Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si os- servano le disposizioni di legge.
X.xx Xxxxxxx Xxxxx
" Xxxxxxx Xxxxxxxxx notaio