STATUTO
Allegato alla deliberazione n. 17 del 23/12/2014
STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI
Adottato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 21/12/2000
Modificato con le Deliberazioni del Consiglio n. 1 dell’11/01/2010, n. 5 del 07/05/2013, n. 8 del 29/07/2014 e n. 17 del 23/12/2014
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI……………………………………………………….………………… | 4 |
Art. 1 - Natura e finalità……………………………………………………………………..... | 4 |
Art. 2 - Sede ed uffici distaccati……………………………………………………………… | 4 |
Art. 3- Logo Camerale………………………………………………………………………. . | 4 |
Art. 4 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare………………………………….. . | 4 |
Art. 5 - Funzioni e attribuzioni………………………………………………………………… | 5 |
Art. 6 - Principi dell’attività amministrativa della Camera di Commercio……………….. | 6 |
Art. 7 - Forme di cooperazione con il sistema camerale italiano ed estero…………….. | 6 |
Art. 8 - Programmazione…………………………………………………………………..… | 7 |
Art. 9 - Pari opportunità……………………………………………………………………..... | 7 |
TITOLO II - ORGANI………………………………….……………………………………… | 8 |
Art. 10 - Organi di Governo e di Controllo………………………………………..………… | 8 |
CAPO I - Il Consiglio……………………………………………………..…………………… | 8 |
Art. 11 - Natura e funzioni del Consiglio………………………………………………...….. | 8 |
Art. 12 - Composizione e nomina del Consiglio…………………………….……………… | 8 |
Art. 13 - Xxxxxx e proroga……………………………………………………………….…… | 9 |
Art. 14 - Requisiti per la nomina a consigliere e cause ostative; decadenza, dimission | i e |
responsabilità dei Consiglieri………………………………………………………………... | 9 |
Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri……………………………………………………… | 10 |
Art. 16 - Autonomia dei consiglieri...………………………………………………………... | 10 |
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio…………………………………………………….. | 10 |
Art. 18 - Commissioni consiliari……………………………………………………………. . | 11 |
Art. 19 - Scioglimento del Consiglio……………………………………………………….. . | 12 |
CAPO II - La Giunta………………………………………………………………….………. | 12 |
Art. 20 - Natura, nomina e composizione…………………………………………….….... | 12 |
Art. 21 - Competenze………………………………………………………………….…….. | 12 |
Art. 22 - Funzionamento della Giunta camerale 12
Art. 23 - Diritti e doveri dei membri di Giunta 14
Art. 24 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta 14
Art. 25 - Decadenza della Giunta……………………………………………………….….. 15
CAPO III - Il Presidente 15
Art. 26 - Ruolo e competenze del Presidente 15
Art. 27 - Cessazione, dimissioni e decadenza del Presidente 16
Art. 28 - Mozione di sfiducia 16
Art. 29 - Nomina e competenze del Vice Presidente 16
ART. 30 - Obbligo di astensione 17
Art. 31 - Regolamento unico interno 17
CAPO IV- Il Collegio dei Revisori dei Conti 17
ART. 32 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 17
ART. 33 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti 18
CAPO V - La Consulta Provinciale 18
ART. 34 - Consulta Provinciale 18
TITOLO III - L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 19
ART. 35 - Ordinamento degli uffici e dei servizi 19
ART. 36 - Il Segretario Generale 19
ART. 37 - La dirigenza 20
ART. 38 - Il personale 20
ART. 39 - L’Organismo Indipendente di Valutazione 20
TITOLO IV - LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, LE AZIENDE SPECIALI E I MODULI
COLLABORATIVI………………………………………………..………………….………... | 21 |
ART. 40 - Partecipazioni della Camera di Commercio…………………………………... | 21 |
ART. 41 - Aziende speciali…………….……………………………..……………………... | 21 |
ART. 42 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, consorzi | ed |
associazioni…………………………………….……………………..……………………... . | 22 |
ART. 43 - Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi.. … 22 TITOLO V - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ 22
ART. 44 - Strumenti di partecipazione……….……………………..……………………... 22
ART. 45 - Trasparenza e accessibilità……….……………………..……………………... 23
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE 23
ART. 46 - Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio 23
ART. 47 - Bilanci 23
ART. 48 - Fondo di perequazione 23
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 24
ART. 49 - Adozione dei regolamenti 24
ART. 50 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti 24
ART. 51 - Revisione dello Statuto 24
ART. 52 - Norma di rinvio 24
Allegato A 25
STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI
TITOLO I PRINCIPI
Art. 1 Natura e finalità
1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, di seguito denominata Camera di Commercio, la cui istituzione risale all’anno 1862, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e promozione dello sviluppo nell’ambito delle economie locali nella circoscrizione territoriale delle Province di Sassari e di Olbia-Tempio (Nord Sardegna).
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell’ambito delle leggi vigenti.
Art. 2
Sede ed uffici distaccati
1. La Camera di Commercio ha sede in Sassari e può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni del Nord Sardegna.
2. Le decisioni relative all’istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.
Art. 3 Logo Camerale
1. Il Logo della Camera di Commercio riproduce una rotella in bronzo dell’età nuragica, simbolo del sole, il cui elemento centrale è diviso in quattro parti rappresentanti i quattro settori principali dell’economia (Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) raccordati tra loro e con la dicitura “Camera” dalla C della semicirconferenza esterna. Ad esso si affianca il simbolo del sistema camerale italiano, consistente nella raffigurazione di una nave stilizzata, al cui interno è posta la denominazione “Camera di Commercio Sassari”.
Art. 4
Autonomia statutaria e potestà regolamentare
1. La Camera di Commercio esplica la propria autonomia normativa attraverso l’emanazione dello Statuto e dei regolamenti camerali.
2. Lo Statuto esprime e disciplina l’autogoverno della Camera di Commercio e ne regola l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale.
3. La Camera di Commercio ha la potestà di adottare i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza nonché quelli per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2 della L. 580/1993 e per le materie disciplinate dal presente Statuto.
Art. 5 Funzioni e attribuzioni
1. La Camera di Commercio svolge, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi alle amministrazioni statali, alla Regione Sardegna ed agli enti locali, funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La Camera di Commercio svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.
3. L’Ente camerale, singolarmente o in forma associata, esercita tutte le funzioni e compiti ad esso attribuiti dalle normative vigenti in materia ed in particolare:
a) funzioni amministrative al servizio delle imprese quali la tenuta di registri, albi, ruoli ed elenchi, ivi comprese quelle autorizzatorie, certificative, di controllo e di sanzione previste dalla normativa vigente;
b) funzioni di regolamentazione e controllo del mercato, svolte in qualità di soggetto neutrale, tra le quali:
la costituzione di commissioni arbitrali e di conciliazione per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori;
la predisposizione di contratti tipo ed il controllo sulle clausole inique dei contratti;
la raccolta, l’accertamento e la pubblicazione degli usi locali;
la tenuta del Registro informatico dei protesti cambiari del territorio di competenza;
c) funzioni di promozione e supporto delle imprese locali attraverso le più varie attività, favorendo lo sviluppo dell’economia del territorio, anche al di fuori della circoscrizione di competenza nonché sul piano dell’internazionalizzazione promuovendo il sistema italiano delle imprese all’estero;
d) funzioni di analisi statistica e di studio e ricerca in campo economico: a tal fine, la Camera raccoglie e diffonde, anche attraverso la creazione di appositi osservatori, le informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese;
e) funzioni di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
4. Nell’espletamento delle proprie funzioni la Camera di Commercio:
a) promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, enti, consorzi e società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della L. 580/1993;
b) ha facoltà di costituire aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato e quelle specifiche vigenti in materia, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell’economia locale;
c) può partecipare, anche in collaborazione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna e con l’Unioncamere nazionale, agli accordi di programma di cui all’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.
5. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e può altresì promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2601 del Codice Civile.
6. Favorisce la conclusione di accordi con la Regione, le Province di Sassari e Olbia- Tempio ed i Comuni del Nord Sardegna per lo svolgimento dell’attività consultiva di cui all’art. 2, comma 6, della L. 580/1993.
7. Anche al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma precedente, la Camera di Commercio può esprimere pareri alle amministrazioni che li richiedano e può anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese del territorio del Nord Sardegna.
8. La Camera di Commercio concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni del Nord Sardegna, delle Province di Sassari e Olbia- Tempio, della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea, coordinando la propria attività ai programmi cui partecipa.
Art. 6
Principi dell’attività amministrativa della Camera di Commercio
1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
2. In ossequio a tali principi, l’assunzione di qualunque iniziativa tra quelle indicate dall’articolo 5 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea ed articolata documentazione, la necessità e/o l’opportunità dell’iniziativa stessa, il rapporto costi/benefici, la coerenza con gli scopi dell’Ente e con i suoi programmi pluriennali e la sua regolamentazione interna.
3. Al fine di instaurare un efficace rapporto di sinergia e collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che hanno potere di intervento nell’economia locale, la Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà cooperando con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e tutela dei mercati.
Art. 7
Forme di cooperazione con il sistema camerale italiano ed estero
1. La Camera di Commercio appartiene e si riconosce nel sistema nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio.
2. Fa parte dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle stesse e della relativa rete e promuove, realizza e gestisce - direttamente o mediante proprie aziende speciali nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, anche a prevalente capitale privato - servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
3. La Camera aderisce altresì all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il
perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio di riferimento. L’Unione Regionale cura e rappresenta gli interessi delle Camere associate ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione; può promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma congiunta di attività e servizi di competenza camerale.
4. La Camera di Commercio attiva iniziative e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane e con quelle estere, per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese del Nord Sardegna.
5. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi, ruoli ed elenchi previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall’ordinamento. Può altresì costituire reti informative locali a livello regionale.
Art. 8 Programmazione
1. La Camera di Commercio opera sulla base del principio della programmazione applicato attraverso forme di consultazione esterna, con particolare riferimento alle organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e con l’apporto tecnico del personale.
2. La Camera di Commercio persegue il raggiungimento prioritario di obiettivi che abbiano effettiva e duratura incidenza sullo sviluppo dell’economia locale e pertanto, nel programmare l’uso delle proprie risorse, saranno prioritari i progetti per la realizzazione di servizi alle imprese finalizzati allo sviluppo delle stesse ed alla valorizzazione delle risorse locali.
3. Gli obiettivi di cui al precedente comma possono essere raggiunti anche attraverso interventi pluriennali di rilevante impegno economico ed operativo, significativi sia per la crescita dell’imprenditoria locale che per lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio.
Art. 9
Pari opportunità
1. In riferimento alla composizione degli Organi della Camera di Commercio, degli Enti e delle aziende da essa dipendenti o collegate la Camera favorisce e promuove le pari opportunità di genere, salvo gli impedimenti di cui all’art. 13 della L. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa generale.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 156/2011 spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
TITOLO II ORGANI
Art. 10
Organi di Governo e di Controllo
1. Sono organi di governo e di controllo della Camera di Commercio:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
CAPO I
Il Consiglio
Art. 11
Natura e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio è l’organo che determina l’indirizzo politico della Camera di Commercio e ne controlla l’attuazione. Definisce gli obiettivi ed i programmi da realizzare, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:
a) delibera, su proposta della Giunta, lo Statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
c) nomina i membri del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di legge;
d) determina gli indirizzi generali dell’attività della Camera di Commercio;
e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio, nei termini di legge;
f) pianifica l’attività della Camera di Commercio attraverso l’approvazione di programmi pluriennali e delle loro modifiche o integrazioni e ne verifica l’aderenza agli indirizzi generali impartiti;
g) formula pareri e proposte all’Unione Europea, allo Stato, alla Regione ed agli Enti locali su questioni di particolare rilievo per l’economia del Nord Sardegna previa consultazione delle associazioni di categoria in esso rappresentate;
h) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio sulla base di criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia;
i) adotta i regolamenti per la disciplina delle attività dell’Ente ai sensi dell’art. 2 bis della L. 59/1997. Svolge, in generale, l’attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;
j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto.
Art. 12
Composizione e nomina del Consiglio
1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza sono determinati ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della L. 580/1993. Ne fanno inoltre parte
tre componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e degli ordini professionali costituiti nell’apposita Consulta di cui all’art. 8 del D. M. 156/2011.
2. Ai fini della procedura per la costituzione del Consiglio si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, della L. 580/1993, alle norme di attuazione del medesimo, nonché alle successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio decreto i componenti e stabilisce la data dell’insediamento del Consiglio, ponendo all’ordine del giorno la nomina del Presidente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. 580/1993.
4. La seduta di insediamento e le altre, che dovessero comunque precedere quelle di nomina del Presidente, sono presiedute dal componente più anziano per età.
5. La composizione del Consiglio camerale ed i settori economici in esso rappresentati sono riportati nell’allegato A), che costituisce parte integrante dello Statuto.
Art. 13 Durata e proroga
1. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento. La procedura per il rinnovo deve essere attivata dal Presidente della Camera duecentodieci giorni prima della scadenza del mandato, mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo camerale e contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. In caso di ritardo nell’insediamento del nuovo Consiglio, al fine di dare continuità alla attività degli organi, quello uscente continua ad esercitare le proprie funzioni, fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza.
3. Decorso il suddetto termine, si applica l’art. 3 della L. 444/1994, che prevede il rinnovo dell’organo entro il termine perentorio di quarantacinque giorni. Durante tale periodo, il Consiglio può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
Art. 14
Requisiti per la nomina a consigliere e cause ostative; decadenza, dimissioni e responsabilità dei Consiglieri
1. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla stessa sono stabiliti dall’art. 13 della L. 580/1993 e successive modificazioni. I consiglieri decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti, in caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste da apposito regolamento e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio e sono irrevocabili dal momento della presentazione.
3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che, entro trenta giorni dalla comunicazione, provvede con decreto alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell’organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell’associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto.
In caso, invece, di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla Consulta provinciale, la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Consulta stessa, il quale convoca, entro
10 giorni da tale comunicazione, la Consulta ai fini della designazione del nuovo consigliere.
4. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono allo scadere del quinquennio di validità del Consiglio.
5. Per gli amministratori delle Camere di Commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato a norma dell’art. 21
L. 580/1993. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilità degli amministratori è personale e non si estende agli eredi.
Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri
1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento unico interno, ha diritto di:
a) esercitare iniziative per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) chiedere notizie e chiarimenti e presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dalle aziende e dagli organismi dipendenti o collegati, le informazioni, copia di atti e documenti ritenuti utili e pertinenti all’espletamento del proprio mandato.
2. I consiglieri sono tenuti alla riservatezza su dati e notizie di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato nonché al segreto d’ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità o conflitto di interessi e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.
4. La carica di consigliere camerale è incompatibile con l’assunzione di incarichi gestionali, contratti di consulenza presso organismi, enti, aziende e società controllate dalla Camera di Commercio. Detta incompatibilità non è ravvisabile qualora il membro del Consiglio agisca su mandato e in rappresentanza della Camera di Commercio.
Art. 16 Autonomia dei consiglieri
1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto, nell’interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell’economia della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.
Art. 17 Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini di legge, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La convocazione è fatta con idoneo mezzo di comunicazione, da inviare almeno quindici giorni prima della riunione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno ed all’ora della riunione.
4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio a mezzo posta elettronica, telegramma, fax o altra modalità ritenuta opportuna, da inviare almeno cinque giorni prima dalla data della riunione.
5. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa disposizione per i casi previsti dal regolamento interno, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe di voto.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione:
a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto, che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) delle deliberazioni di approvazione o modifica dei regolamenti, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Sono fatti salvi gli altri casi di maggioranza qualificata previsti dalle normative vigenti e dal presente Statuto.
8. Le votazioni riguardanti le persone avvengono a scrutinio segreto; in tali casi, tuttavia, si può procedere a scrutinio palese qualora lo decidano all’unanimità i presenti alla seduta. L’elezione dei componenti di Giunta avviene sempre a scrutinio segreto ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. M. 501/1996.
9. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.
10. Il voto contrario della maggioranza dei componenti su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta sfiducia nei confronti dei medesimi.
11. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione del presente Statuto o su materie estranee alla competenza del Consiglio.
Art. 18 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Camerale può istituire commissioni composte da componenti del Consiglio stesso, con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all’approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive. Hanno carattere temporaneo e cessano con l’espletamento del mandato loro affidato.
3. La commissione, sentito il Segretario Generale, qualora lo ritenga opportuno può avvalersi degli uffici camerali competenti.
4. I consiglieri che compongono le commissioni sono nominati in base a criteri di professionalità nonché di attinenza tra le materie attribuite ed il settore rappresentato.
Art. 19 Scioglimento del Consiglio
1. Il Consiglio è sciolto, a norma del vigente art. 5 della L. 580/1993, con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei casi e secondo le procedure ivi previste.
2. È fatta salva, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 112/1998, la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico di procedere allo scioglimento del Consiglio per gravi motivi di ordine pubblico.
CAPO II
La Giunta
Art. 20
Natura, nomina e composizione
1. La Giunta è l’organo esecutivo della Camera di Commercio. Viene eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge ed è formata dal Presidente della Camera di Commercio e da otto componenti, dei quali almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.
2. I membri della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell’organo collegiale.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi componenti può essere rinnovato per due sole volte.
Art. 21 Competenze
1. La Giunta:
a) predispone per l’approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio;
b) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di esercizio, sulla propria attività e sull’attuazione degli indirizzi espressi nel preventivo economico annuale e nella relazione previsionale e programmatica;
c) contribuisce a predisporre, per l’approvazione del Consiglio, i programmi pluriennali ed i relativi aggiornamenti annuali ed adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi stessi e per la gestione delle risorse;
d) adotta i regolamenti di propria competenza e le relative modificazioni ed integrazioni, ed in particolare quelli di attuazione delle iniziative di promozione dell’economia delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio;
e) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nel corso della gestione amministrativa;
f) verifica la rispondenza delle attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali nonché l’adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali, in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell’Ente e sulla base delle risultanze del sistema dei controlli interni;
g) nomina l’Organismo Indipendente di Valutazione ed approva i documenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione in tema di trasparenza, integrità e performance ed i relativi aggiornamenti;
h) delibera la partecipazione a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;
i) delibera la partecipazione ad accordi di programma, xxxxx xxxxxxxxxxxx e, in generale, in ordine all’adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
j) delibera l’istituzione di sedi periferiche o uffici staccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
k) designa o, se competente, nomina i rappresentanti camerali negli enti ed organismi esterni;
l) adotta i provvedimenti relativi alla nomina della Consulta provinciale dei liberi professionisti di cui all’art. 34 del presente Statuto;
m) delibera la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse generale a livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
n) delibera, sulla base dei regolamenti del Consiglio, l’istituzione dei servizi di arbitrato e conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, nonché la promozione dell’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 del Codice Civile;
p) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx nonché agli altri enti pubblici;
q) designa il Segretario Generale;
r) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell’Ente, le linee fondamentali relative all’ordinamento delle Aree, dei servizi e degli uffici ed adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale a tempo indeterminato;
s) adotta i provvedimenti necessari per l’assunzione dei dirigenti esterni con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le procedure pubbliche previste dalla vigente normativa;
t) su proposta del Segretario Generale, conferisce gli incarichi dirigenziali e nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie nonché il Conservatore del Registro delle Imprese.
2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite dalle normative vigenti e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio: in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio stesso per la ratifica nella prima riunione utile successiva.
4. La Giunta nomina fra i propri componenti il Vice Presidente e stabilisce le deleghe e/o gli incarichi da attribuirgli.
5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le funzioni e i compiti della presidenza, la Giunta può costituire un ufficio permanente composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 22 Funzionamento della Giunta camerale
1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno; può essere altresì riunita qualora lo richiedano almeno quattro membri, con
l’indicazione degli argomenti da trattare: in tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. Le convocazioni avvengono mediante avviso trasmesso per posta - o anche via fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo idoneo - recante gli argomenti all’ordine del giorno e spedito almeno otto giorni prima della riunione; per ragioni di urgenza può essere convocata, con lo stesso sistema, almeno due giorni prima.
3. Le sedute della Giunta sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti e non è ammessa delega.
4. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutino segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Si adotta lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge o dal regolamento unico interno, o qualora lo richiedano almeno tre dei presenti.
6. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.
7. I componenti della Giunta devono astenersi dal voto nei casi di incompatibilità o conflitto di interessi.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento sono ammesse audizioni e interventi di dipendenti, consiglieri, esperti, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, di lavoratori o consumatori.
Art. 23
Diritti e doveri dei membri di Giunta
1. I membri della Giunta hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copia di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.
2. Si applicano anche ai componenti della Giunta le disposizioni dettate per i consiglieri dall’art. 15, comma 2, del presente Statuto.
Art. 24
Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta
1. I componenti della Giunta cessano dalla carica per morte, decadenza o dimissioni.
2. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
3. Le cause di decadenza sono stabilite dalla legge; la decadenza avviene altresì nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste da apposito regolamento.
4. Le dimissioni dei componenti di Xxxxxx sono presentate per iscritto al Presidente della Camera, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
5. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio; il Consiglio provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza dei presenti e votazione a scrutinio segreto.
6. Qualora la metà più uno dei componenti di Giunta sia dimissionaria, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell’intero Collegio. Fino a tale elezione, resta tuttavia in carica la Giunta decaduta.
7. Qualora il membro della Giunta decaduto o dimissionario sia l’unico rappresentante in Consiglio delle categorie dell’industria, del commercio, dell’artigianato o dell’agricoltura, la decadenza o le dimissioni comportano la decadenza dalla carica di consigliere.
Art. 25 Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade:
a) per scioglimento del Consiglio;
b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi in una seduta appositamente convocata;
c) per dimissioni della maggioranza dei componenti.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri solo nelle seguenti ipotesi:
a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti camerali e delle delibere del Consiglio;
b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
c) qualora entro i termini di legge non vengano sottoposti all’esame del Consiglio il preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio.
3. La mozione di sfiducia deve contenere le relative motivazioni e la lista dei candidati a comporre la nuova Giunta. Se approvata, comporta la decadenza dell’organo sfiduciato e la sua elezione nella nuova composizione indicata nella mozione stessa.
4. La mozione di sfiducia alla Giunta coinvolge anche la figura del Presidente.
CAPO III
Il Presidente
Art. 26
Ruolo e competenze del Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, con le modalità previste dall’art. 16 della L. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto due sole volte.
2. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto. In particolare:
a) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, determinandone l’ordine del giorno;
b) presenta al Consiglio, in occasione sia della discussione sul preventivo annuale che di quella sul bilancio di esercizio, una relazione della Giunta sullo stato della Camera di Commercio e sulla situazione dell’economia nel Nord Sardegna, in base alla quale il Consiglio formula il proprio indirizzo politico-amministrativo ed individua gli obiettivi ed i programmi da attuare;
c) verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e garantisce la rispondenza dell’attività camerale ai predetti atti, facendone relazione ai suddetti organi secondo le modalità previste dal regolamento unico interno;
d) in caso di urgenza può adottare atti di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla medesima nella prima riunione utile per la ratifica;
3. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato, salvo quello previsto dalla legge.
Art. 27
Cessazione, dimissioni e decadenza del Presidente
1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte o decadenza: in tali casi, il Vice Presidente dovrà convocare il Consiglio affinché provveda alla sostituzione. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio e comunicate al Presidente della Giunta regionale ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il Presidente decade:
a) per scioglimento del Consiglio;
b) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dagli articoli 25, comma 4, e 28 del presente Statuto.
Art. 28 Mozione di sfiducia
1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia del Presidente nelle seguenti ipotesi:
a) per gravi e persistenti violazioni della legge, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio;
b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
c) per atti altamente lesivi del prestigio, dell’immagine e della dignità della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi del medesimo in una seduta appositamente convocata.
3. La mozione di sfiducia deve contenere le relative motivazioni e l’indicazione del nuovo candidato alla Presidenza. Se approvata, comporta la decadenza del Presidente sfiduciato e l’elezione del candidato indicato. Il nuovo eletto permane in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.
Art. 29
Nomina e competenze del Vice Presidente
1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale tra i suoi componenti nella prima riunione utile successiva all’elezione della Giunta stessa. L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e semplice dalla seconda.
2. Il Vice Presidente assume temporaneamente le funzioni del Presidente:
a) in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, esercitando le funzioni attribuitegli con delega in conformità allo Statuto e ai regolamenti interni;
b) nel caso previsto dall’art. 27, comma 1 del presente Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente in via definitiva, il Vice Presidente avvia le procedure presso il Presidente della Giunta Regionale, invitandolo a provvedere alla nomina del consigliere mancante. Il Consiglio così reintegrato procede all’elezione del nuovo Presidente.
ART. 30
Obbligo di astensione
1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal dibattito e dal voto nei casi di incompatibilità o conflitto di interesse.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute; pertanto, i componenti che si trovino in una di tali situazioni non sono computabili nel numero legale.
3. Le disposizioni sull’obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale.
Art. 31 Regolamento unico interno
1. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e della Giunta nonché di eventuali commissioni consiliari, consulte e gruppi di lavoro sono disciplinati, in conformità alle vigenti normative, da apposito regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) le procedure, i tempi, le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio e della Giunta;
b) la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari, consulte e gruppi di lavoro, ove costituiti;
c) i casi in cui le sedute del Consiglio o delle commissioni non sono pubbliche;
d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri.
CAPO IV
Il Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 32
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati secondo le modalità previste dalla specifica normativa vigente in materia. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
2. I Revisori hanno diritto all’indennità determinata ai sensi di legge.
3. Ai componenti del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.
ART. 33
Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle vigenti normative ed al presente Statuto:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile verificando la legittimità e correttezza della gestione della Camera di Commercio;
b) attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio stesso predisposto dalla Giunta; redige altresì una relazione sul preventivo economico e sulle relative variazioni. In tali relazioni, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
c) vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto;
d) collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
e) riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che dovesse riscontrare nel corso dell’attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili nonché dei dati elaborati dal controllo interno di gestione e delle relative risultanze.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti attribuiti dalle disposizioni concernenti la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
CAPO V
La Consulta Provinciale
ART. 34
Consulta Provinciale
1. La Consulta Provinciale dei liberi professionisti è composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all’interno del Consiglio camerale.
2. È composta altresì dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni intellettuali operanti nella medesima circoscrizione che abbiano manifestato interesse a farne parte.
3. La Consulta è nominata dalla Giunta ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l’Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, l’organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti non di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento emanato dalla Giunta.
TITOLO III
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ART. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Le aree, i servizi e gli uffici della Camera di Commercio sono disciplinati, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di: funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, professionalità e responsabilità, pari opportunità tra uomini e donne, nonché in base al principio di distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione dell’azione amministrativa, dall’altro.
2. Il regolamento disciplina altresì, nel rispetto e in esecuzione delle norme di legge e contrattuali applicabili, le modalità e le condizioni dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l’adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio.
3. Le aree, i servizi e gli uffici operano tenendo conto delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l’azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni rilevati e verificandone l’efficienza, l’efficacia e l’economicità.
ART. 36
Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale sovrintende al personale camerale, coordina l’attività dell’ente nel suo complesso ed esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio nel rispetto del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e quelli di gestione amministrativa, propri della dirigenza.
2. Il Segretario Generale è nominato, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta.
3. Il Segretario Generale:
a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta - compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno - con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate. Può delegare ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
b) assiste gli organi camerali nella loro attività e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, alle cui sedute partecipa con facoltà di intervento e obbligo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del presente Statuto, di astensione e di allontanamento dalla sala in caso di incompatibilità o conflitto di interesse;
c) propone alla Giunta l’assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del dirigente con funzioni vicarie e del Conservatore del Registro delle Imprese;
d) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali e verifica il raggiungimento dei risultati;
f) adotta le determinazioni per l’organizzazione degli uffici, gestisce il personale e cura le relazioni con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali;
g) assume il personale a tempo determinato dell’Ente;
h) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
i) promuove e resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
j) cura i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente.
4. Il Segretario Generale è competente, ai sensi delle normative vigenti, per ogni altro atto inerente all’esercizio della funzione di gestione amministrativa.
ART. 37
La dirigenza
1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Segretario Generale, previo parere della Giunta, a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.
2. I dirigenti adottano, nell’ambito della normativa vigente e delle disposizioni fissate dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi relativi all’area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
3. I dirigenti curano l’attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.
4. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale, formulando proposte ed esprimendo pareri in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.
ART. 38
Il personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi di comparto ad esso applicabili, dai contratti individuali di lavoro e dalle disposizioni di diritto civile, nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.
2. La Camera, nell’ambito di tali norme, può disciplinare con propri regolamenti l’ordinamento del personale.
3. L’Ente cura lo sviluppo delle competenze del personale, anche attraverso l’attività di formazione ed aggiornamento, al fine di favorirne la crescita professionale ed assicurare adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
ART. 39
L’Organismo Indipendente di Valutazione
1. L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance è nominato dalla Giunta camerale che ne disciplina, con apposito regolamento, la composizione ed il
funzionamento. L’incarico ha durata di tre anni a decorrere dal conferimento e può essere rinnovato una sola volta.
2. Secondo la normativa vigente, a tale organo compete l’attività di controllo strategico, di controllo generale sulla qualità e sull’applicazione dei sistemi di valutazione nonché di quello in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e di pari opportunità.
TITOLO IV
LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, LE AZIENDE SPECIALI E I MODULI COLLABORATIVI
ART. 40
Partecipazioni della Camera di Commercio
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, comunitario ed internazionale, utilizzando le forme organizzative più idonee.
2. In particolare la Camera di Commercio può istituire aziende speciali nonché istituire o partecipare a società, consorzi, società consortili. Può altresì partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
3. La scelta sulla forma di partecipazione compete alla Giunta camerale, che la effettua in base ad una valutazione di efficacia ed opportunità economica e con riferimento ai programmi di attività della Camera.
4. La partecipazione a ciascuno degli organismi di cui ai precedenti commi non può comportare impegni finanziari a carattere illimitato o comunque eccedenti la quota di conferimento della Camera; inoltre, anche in relazione all’importanza strategica dell’iniziativa, l’Ente si assicura forme di controllo sull’operato degli stessi, anche attraverso la partecipazione ai relativi organi di amministrazione e vigilanza.
ART. 41
Aziende speciali
1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del Codice Civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
2. Le aziende speciali sono dotate di autonomia gestionale nei limiti previsti dai propri statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio; ad esse può essere attribuito il compito di realizzare iniziative funzionali o strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e del suo programma di attività, nonché di erogare servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato.
3. La Giunta camerale delibera l’istituzione e gli statuti delle aziende speciali nell’ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio, previa valutazione di costi e benefici ed individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie occorrenti. Verifica inoltre che non esistano sul territorio altri organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
4. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro ed assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse. La Giunta
dispone le opportune misure per il raccordo funzionale tra le aziende e la Camera e per il costante accertamento dell’efficacia ed economicità dell’attività delle stesse.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli statuti delle medesime.
ART. 42
Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, consorzi ed associazioni
1. I Rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni - nominati o designati dalla Giunta ai sensi del presente Statuto - devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. Il Consiglio e la Giunta, anche per il tramite delle proprie commissioni, possono chiedere ai rappresentanti camerali presso enti ed organismi informazioni dettagliate sulla gestione dell’ente e sui progetti di sviluppo perseguiti.
ART. 43
Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi
1. La Camera di Commercio può istituire osservatori, anche con la partecipazioni di altre istituzioni, di rappresentanze delle organizzazioni locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché di esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli osservatori esercitano funzioni di analisi, monitoraggio, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico e sociale del territorio del Nord Sardegna.
2. L’Ente, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell’economia locali, ispira la propria attività ad un modello di governance sinergica ed integrata con istituzioni pubbliche e soggetti privati operanti sul territorio. A tal fine promuove la costituzione di xxxxx xxxxxxxxxxxx e la realizzazione di accordi di programma, contratti d’area ed altri strumenti di programmazione negoziata e territoriale, nonché intese, accordi ed altri strumenti negoziali tra Enti pubblici con l’eventuale partecipazione di soggetti privati ai sensi della normativa vigente.
3. Può, infine, indire e partecipare a conferenze di servizi favorendo, nei limiti previsti dall’ordinamento, la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale tra la Camera e gli interessati.
TITOLO V
INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ
ART. 44
Strumenti di partecipazione
1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese del Nord Sardegna, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori operanti nel territorio possono presentare agli organi della Camera di Commercio, anche senza particolari formalità, istanze e proposte su materie rientranti nell’ambito dei fini istituzionali dell’Ente. Modalità e termini per la risposta da parte degli organi competenti sono determinati in base alle norme vigenti ed ai regolamenti camerali.
2. La Camera garantisce, altresì, il coinvolgimento nella propria azione dei portatori di interesse pubblici e privati.
ART. 45
Trasparenza e accessibilità
1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, anche attraverso la redazione di guide ed opuscoli informativi e l’attivazione del sito web istituzionale.
2. La Camera garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio.
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
ART. 46
Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio
1. La gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e precisione.
2. L’attività finanziaria dell’Ente si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi regolamenti di attuazione.
ART. 47
Bilanci
1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il termine previsto dalla normativa vigente.
2. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il termine di legge.
ART. 48
Fondo di perequazione
1. La Camera di Commercio riserva, ai sensi dell’art. 18 della L. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, una quota del diritto annuale corrisposto dalle imprese iscritte od annotate nel Registro delle Imprese al Fondo di perequazione istituito presso l’Unioncamere, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 49
Adozione dei regolamenti
1. I regolamenti sono deliberati dall’organo competente a maggioranza dei suoi componenti. Fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le norme regolamentari già vigenti, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto.
ART. 50
Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti
1. Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nell’Albo camerale e vengono altresì pubblicati nel sito web istituzionale.
ART. 51
Revisione dello Statuto
1. Il presente Xxxxxxx può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta o di un terzo dei consiglieri. Le modifiche sono approvate dal Consiglio con la maggioranza e le forme previste dalla legge per l’approvazione dello Statuto medesimo.
ART. 52
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
ALLEGATO A)
Il Consiglio camerale è composto da 28 Consiglieri di cui:
n. 5 in rappresentanza del settore economico Xxxxxxxxx
x. 0 | " | " | " | Artigianato |
n. 0 | " | " | " | Xxxxxxxxx |
x. 0 | " | " | " | Agricoltura |
n. 0 | " | " | " | Xxxxxxx xxxx xxxxxxx |
x. 0 | " | " | " | Trasporti e Spedizioni |
n. 0 | " | " | " | Xxxxxxx |
x. 0 | " | " | " | Credito e Assicurazioni |
n. 0 | " | " | " | Xxxxxxxxxxxx |
x. 0 | " | " | " | Associazioni Consumatori |
n. 0 | " | " | " | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
x. 0 | " | " | " | Liberi professionisti |