COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Il "CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA", anche in breve denominato "CONSORZIO ACETO BALSAMICO DI MODENA" oppure “CTABM” oppure “CABM”, è un
Consorzio volontario costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 bis c.c. e dell'art. 14 della L. 21/12/1999 n. 526.
Art. 2 SEDE
Il Consorzio ha la sua sede legale in Modena. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dello stesso comune. Per il conseguimento dei suoi scopi sociali, inoltre, il Consorzio può costituire filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 3 DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata prima della scadenza dall’Assemblea straordinaria.
Art. 4 OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire gli eventuali utili che dovranno essere reinvestiti ai sensi del successivo art. 17.
Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e degli accordi e trattati internazionali relativi:
a) la tutela della IGP Aceto Balsamico di Modena ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1151/2012, delle norme nazionali e degli accordi e trattati internazionali;
b) la vigilanza, prevalentemente nella fase di commercializzazione di Aceto Balsamico di Modena IGP in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari ai sensi del DM 12 ottobre 2000;
c) la valorizzazione della produzione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP;
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d) la promozione, diffusione e conoscenza della Indicazione Geografica Protetta “Aceto Balsamico di Modena” finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;
e) la promozione del consumo dell’Aceto Balsamico di Modena IGP in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intesa a valorizzare il prodotto e ad accrescerne l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di società o di organizzazioni consortili;
f) lo svolgimento di tutte le funzioni ad esso delegate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali attraverso il decreto di riconoscimento ai sensi della legge n. 526 del 21 dicembre 1999.
Art. 5 FUNZIONI
Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della IGP “Aceto Balsamico di Modena” ed in particolare:
a) definisce la politica della produzione di Aceto Balsamico di Modena IGP, promuovendone le eventuali modifiche al Disciplinare di produzione da sottoporre per l’approvazione agli Organi preposti;
b) è titolare dei marchi collettivi consortili e li concede in uso ai Consorziati nel rispetto dei relativi regolamenti d’uso e delle disposizioni del presente statuto;
c) esercita e promuove ogni azione avanti qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della IGP “Aceto Balsamico di Modena” e della sua reputazione costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi diffusi dei Consorziati;
d) svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della IGP “Aceto Balsamico di Modena” come previsto dall'art. 14 della Legge 21/12/1999 n. 526 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
e) vigila affinché altri prodotti non rechino denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi suscettibili di violare la IGP “Aceto Balsamico di Modena”, anche nell'interesse dei consumatori, o non rechino danno alla IGP “Aceto Balsamico di Modena”;
f) verifica la rispondenza tra la quantità del prodotto certificato e quella immessa sul mercato;
g) svolge le funzioni previste dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1151/12 e successive modifiche;
h) esplica tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle Regioni, dallo Stato e dalla Unione Europea;
i) promuove delibere in tema di accordi del sistema agro-alimentare.
Art. 6 FINALITA' OPERATIVE
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consorzio provvede fra l'altro a:
a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico dell’Aceto Balsamico di Modena IGP per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
b) assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune indicazioni per il rispetto del Disciplinare di produzione;
c) promuovere e attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo all’uopo la propria collaborazione eventualmente anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;
d) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare la IGP “Aceto Balsamico di Modena” e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all'estero;
e) costituire appositi enti, ovvero società, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
f) esplicare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidatigli dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni;
g) collaborare con le Autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati aventi il compito di garantire che il prodotto “Aceto Balsamico di Modena” beneficiante della Indicazione Geografica Protetta, per il quale è terminata l'attività di certificazione, risponda ai requisiti del Disciplinare di produzione;
h) esercitare, nell'ambito della vigilanza sul commercio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP tutte le azioni - anche giudiziarie - finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della IGP, del Consorzio o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art.7 STRUTTURE PERIFERICHE
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì, modificare o sopprimere strutture periferiche, filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all'estero.
Art. 8 MARCHI CONSORTILI
È facoltà del Consorzio mantenere la titolarità e registrare nuovi marchi collettivi che potranno essere utilizzati dai Consorziati con le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Consorzio nell’eventuale Regolamento d’uso e alle condizioni di legge e del presente statuto.
Art. 9
TITOLARITA' E DETENZIONE DEI MARCHI
Il Consorzio è l'unico ed esclusivo titolare e detentore dei marchi e contrassegni di cui al precedente art. 8.
Art. 10
DIVIETI DI UTILIZZAZIONE
È vietato ai Consorziati componenti la filiera di fare qualsiasi uso dei contrassegni di cui al precedente art. 8, senza che essi siano stati specificamente autorizzati dal Consorzio.
È fatto espresso divieto ai Consorziati componenti la filiera di fare uso, depositare, far depositare, registrare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano in qualsiasi modo imitare, evocare, richiamare e comunque confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in qualsiasi modo possano usurpare, imitare o evocare, richiamare o comunque confondere e creare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare, ovvero di usare denominazioni confondibili o comunque che in qualsiasi modo possano usurpare, imitare o evocare la IGP “Aceto Balsamico di Modena” o sfruttarne la reputazione, ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc. di questa denominazione.
Art. 11 CONSORZIATI
Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio i soggetti della filiera della IGP “Aceto Balsamico di Modena”, aventi sede nel territorio italiano, disciplinati dalla legge dello Stato italiano ed inseriti nel sistema di controllo dell’IGP ABM, e precisamente:
a) Viticoltori;
b) Elaboratori;
c) Imbottigliatori.
Ai sensi del comma precedente, per “sede” si intende la sede principale, legale o amministrativa, della società.
É consentita l’adesione di aziende in forma associativa; in tal caso le singole aziende dovranno rilasciare specifica delega scritta di rappresentanza all'associazione. Non è richiesta tale delega specifica solo nell'ipotesi di Cooperative di primo grado.
Art. 12 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata, per iscritto anche tramite posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della Sede consortile.
La domanda di ammissione deve contenere:
a) l'indicazione della Ditta individuale, o la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive. Se la domanda è presentata da Società o persona giuridica deve essere corredata dall’indicazione della persona appositamente delegata pro-tempore ai rapporti con il Consorzio; il Consorzio potrà chiedere inoltre il deposito di documenti relativi alla struttura societaria che dovessero risultare necessari.
b) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, del Disciplinare di produzione e del Regolamento del Consorzio e che si impegna a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili;
c) l’indicazione della o delle categorie di appartenenza ai sensi del precedente art. 11.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda d’ammissione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e provvede a comunicare l’ammissione al socio stesso entro i successivi 15 giorni, insieme alle modalità di versamento della quota associativa di iscrizione.
Le persone giuridiche ammesse sono rappresentate nel Consorzio dal Legale rappresentante pro- tempore ovvero dalla persona appositamente indicata come delegata ai rapporti con il Consorzio. L’appartenenza al Consorzio diventa effettiva, con iscrizione nel "Libro Soci", a seguito del versamento da parte dell'interessato della quota associativa di iscrizione.
Non possono essere ammessi al Consorzio, né possono permanervi come Consorziati, i falliti o comunque coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali, fatte salve le procedure finalizzate alla continuazione dell’attività, e le imprese che abbiano, anche indirettamente, interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
I minori, gli interdetti e gli inabilitati possono far parte del Consorzio con le autorizzazioni previste dalla Xxxxx e in persona di chi li rappresenta.
I Consorziati hanno l'obbligo:
Art. 13
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
a) di osservare la normativa comunitaria e italiana in materia di prodotti DOP e IGP compresa quella di natura sanzionatoria;
b) di osservare lo Statuto, il Disciplinare di produzione, i Regolamenti emanati dal Consorzio, nonché le disposizioni, di diversa natura, impartite dall’Organismo di Controllo autorizzato;
c) di attenersi ed uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
d) di versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto;
e) di prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
f) di astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio e da ogni eventuale pratica in contrasto con l’oggetto del Consorzio di cui al precedente art. 4;
g) di astenersi dal produrre e commercializzare prodotti alimentari aventi la stessa funzione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP che utilizzino disgiuntamente i singoli termini della denominazione, come ad esempio “balsamico”, “aceto balsamico”, “condimento balsamico”, “Modena”, “condimento di Modena” ed altri similari;
h) di consentire ogni forma di ispezione e controllo da parte dell’Organismo di Controllo autorizzato e da eventuali soggetti dallo stesso delegati al fine di verificare il rispetto del disciplinare;
i) di consentire ogni forma di verifica da parte degli agenti vigilatori del Consorzio e da eventuali soggetti dallo stesso delegati al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Statuto presso le proprie sedi legali e amministrative, presso stabilimenti produttivi e di confezionamento nonché presso le sedi e gli stabilimenti di eventuali società collegate e/o controllate, società su cui esercitano attività di direzione o coordinamento o da cui sono dirette o coordinate, società facenti parte del medesimo gruppo anche se localizzate fuori dal territorio italiano.
I Consorziati hanno diritto:
Art. 14
DIRITTI DEI CONSORZIATI
a) di partecipare all’attività sociale, utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
b) di partecipare ed esprimere nell'Assemblea ordinaria dei Consorziati e nell'Assemblea straordinaria il proprio voto ai sensi del presente Statuto;
c) di utilizzare, previa autorizzazione del Consorzio, e in conformità alle norme di legge, alle disposizioni del presente Statuto, al Disciplinare di produzione e all’eventuale Regolamento del Consorzio, gli eventuali marchi e contrassegni relativi alla IGP “Aceto Balsamico di Modena” di cui all' art. 8 del presente Statuto;
d) di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.
Art. 15
RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE
È consentito ai Consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione, presso la Sede legale del Consorzio, o tramite posta elettronica certificata.
Se sarà pervenuta al Consorzio entro il 31 ottobre la dichiarazione di recesso avrà effetto dal 31 dicembre del medesimo anno, altrimenti essa avrà effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo.
Il Consorziato recedente è pertanto tenuto a tutti gli obblighi di cui al precedente art. 13 sino alle scadenze come sopra indicate.
Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dalla qualità di consorziato di chiunque abbia perduto i requisiti per l’ammissione.
In caso di trasferimento della titolarità dell’azienda a qualsiasi titolo, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di ammissione al Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione ne approvi l'ammissione e che questi vi consenta.
Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui:
a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta o anche tramite partecipazioni azionarie, o attraverso la partecipazione di propri soci o Amministratori ad altre imprese, rechi pregiudizio all’attività del Consorzio al suo prestigio o ne danneggi l'opera, danneggi l'immagine del prodotto o gli interessi generali dei produttori;
b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo consortile, o abbia attuato comportamenti contrari allo scopo consortile;
c) sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
d) sia dichiarato fallito ovvero assoggettato ad altra procedura concorsuale, purché non finalizzata alla continuità aziendale.
Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile proporre opposizione al Consiglio di Amministrazione presentando degli scritti difensivi da far pervenire al Consiglio stesso in forma
scritta e tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione.
Le delibere di decadenza ed esclusione, a prescindere dalla proposizione della suddetta opposizione e dall’esito della procedura stessa, potranno essere impugnate dall’interessato in sede giurisdizionale entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta decadenza ed esclusione. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378 c.c.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale, che va ad accrescere il patrimonio sociale unitamente a quella degli altri consorziati.
Il socio escluso dovrà risarcire eventuali danni accertati.
Art. 16 FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è destinato al conseguimento dell'oggetto del Consorzio, ed è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei Consorziati;
- dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- da componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da Consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell’oggetto del Consorzio.
Art. 17 RISORSE DI GESTIONE
Alle necessità di gestione si provvede con:
a) il contributo annuale onnicomprensivo dovuto per la gestione dell'attività di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e cura generale della IGP “Aceto Balsamico di Modena”;
b) la quota associativa annuale fissa, eventualmente differenziata per le categorie di cui all’art. 11;
c) contributi straordinari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per far fronte ad attività particolari o passività straordinarie, comunque attinenti all’oggetto sociale ed alle funzioni e finalità statutarie;
d) i proventi derivanti da eventuali servizi resi;
e) i contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.
L'entità dei contributi, di cui al punto a), b) e c) è determinata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei Consorziati.
L'entità dei contributi, di cui al punto a) è determinata in misura proporzionale alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo per ciascuna categoria.
Per le categorie di cui all'art. 11, punti a) e c) del presente Statuto, e cioè Viticoltori e Imbottigliatori, l'entità dei contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 20 e la quota da porre a carico di ciascun soggetto è commisurata alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo.
La quota dei contributi, di cui alla lettera a) su citata, relativa alla categoria degli Elaboratori di cui all'art.11, lettera b) del presente Statuto, è conteggiata, ai sensi del DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12 Settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio. La quota da porre a carico di ciascun soggetto della categoria è commisurata alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo.
Sono poste a carico di questa categoria le quote non coperte riservate alle altre due categorie.
È facoltà del Consorzio sospendere, nei confronti di chiunque, ogni servizio separabile, nel caso di mancato pagamento dei contributi consortili.
Art. 18
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Successivamente alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone il progetto di bilancio consuntivo del Consorzio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) da sottoporre nei termini di legge all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;
b) sottopone, inoltre, all’approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, negli stessi termini, lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio in corso.
Sono Organi del Consorzio:
Art. 19
ORGANI DEL CONSORZIO
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci
Art. 20
RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI CONSORTILI
Ciascuna categoria della filiera produttiva “aceti diversi dall’aceto di vino” individuata dall’art. 2 del D.M. 10.05.2001 “Integrazione ai Decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)” ha diritto di essere rappresentata negli Organi consortili. Ai sensi del citato D.M. viene stabilito che:
1. alla categoria degli Elaboratori compete una percentuale minima di rappresentanza pari al 66%;
2. alla categoria dei Viticoltori compete una percentuale massima di rappresentanza pari al 23%;
3. alla categoria degli Imbottigliatori compete una percentuale massima di rappresentanza pari al 11%.
Resta inteso che le percentuali massime relative alle categorie di cui ai punti 2. e 3. del precedente paragrafo verranno, ai sensi del menzionato D.M., applicate qualora per ciascuna categoria di cui agli stessi punti aderisca al Consorzio la totalità degli operatori facenti parte della categoria; qualora ciò non avvenga le percentuali massime sopra indicate, relative a ciascuna categoria per la quale non è soddisfatto tale requisito, verranno proporzionalmente ridotte, e parimenti aumentata la percentuale relativa alla categoria di cui al punto 1.
I dati necessari al calcolo di tali quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo i dati forniti dall’Organismo di controllo, con riferimento all'anno precedente.
Art. 21 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria del Consorzio tutti i Consorziati che risultano iscritti nel "Libro Soci".
Hanno diritto di voto i Consorziati iscritti al "Libro Soci" e in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi consortili. Il Consorziato non in regola con il pagamento dei contributi consortili potrà partecipare all'Assemblea dei Consorziati, ma non avrà diritto al voto come specificato al punto precedente.
Il Consorziato può delegare altro Consorziato a mezzo di delega scritta firmata da lui o dal Legale rappresentante ovvero dalla persona appositamente incaricata dei rapporti con il Consorzio in caso di socio ente giuridico, da consegnare al Presidente prima dell'inizio della riunione.
Ogni Consorziato può essere titolare di 1 (una) sola delega.
Non è consentita la delega a favore di Consorziato privo del diritto di voto poiché non in regola con il versamento dei contributi consortili.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria dei Consorziati deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo come previsto all’art. 18. L'Assemblea dei Consorziati deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, o soci che rappresentino almeno un quarto dei Consorziati o un quarto dei diritti di voto.
La determinazione dei voti verrà effettuata tramite un sistema formalizzato all’interno del Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto alla verifica del Ministero competente e approvato dall’Assemblea straordinaria.
Otto giorni prima dell'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà presso la Sede del Consorzio l'elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni Consorziato
Art. 22
FORMALITA' DI CONVOCAZIONE
La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso contenente le materie poste all'ordine del giorno nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima convocazione, nonché della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; l'avviso deve essere comunicato ai Consorziati, al loro domicilio mediante consegna o spedizione di avviso ai Consorziati, redatto su qualsiasi supporto, con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la raccomandata e la posta elettronica certificata e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata risulti indicato in apposito elenco allegato al "Libro Soci", da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e mediante affissione, per uguale periodo di quindici giorni presso la Sede del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta alle forme obbligatorie di cui al comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Consorziati l'avviso di convocazione alle Assemblee.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'Assemblea ordinaria può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel comprensorio del territorio di elaborazione stabilito dal Disciplinare di produzione vigente.
E' possibile svolgere le Assemblee anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Art. 23
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea ordinaria dei Consorziati è competente a deliberare sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio preventivo del Consorzio;
b) approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio;
c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché ratifica dei consiglieri cooptati, nel rispetto del diritto di rappresentanza delle diverse categorie di soci;
d) nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso;
e) ratifica della misura dei vari contributi dovuti dai Consorziati, determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 17;
f) emanazione di procedure e direttive per il funzionamento e l’attività del Consorzio e il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
g) ogni questione attinente alla gestione del consorzio e non devoluta dalla legge e dal presente Statuto alle competenze di altro organo consortile.
Art. 24
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea straordinaria dei Consorziati è competente a deliberare su:
a) approvazione e modifica dello Statuto consortile da sottoporre al Ministero competente per le osservazioni di legge;
b) approvazione e modifica del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministero competente;
c) proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio;
d) nomina e poteri dei liquidatori;
e) altre materie previste dalla legge.
Art. 25
COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza dei voti assembleari, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.
Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati.
Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite, sia in prima che seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti assembleari.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 del totale dei voti dei Consorziati presenti e/o rappresentati.
Le deliberazioni aventi come oggetto la nomina degli Amministratori e dei Sindaci verranno effettuate secondo le disposizioni del regolamento elettorale, il quale prevedrà anche il numero di preferenze che ogni Consorziato potrà esprimere in sede di votazione.
Art. 26 VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.
Art. 27
MODALITA' DELLE VOTAZIONI
Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, avverranno in modo palese mediante la consegna a scrutatori nominati dall'Assemblea stessa di un cartoncino consegnato dalla presidenza all'inizio dell'Assemblea a ciascun Consorziato, e rappresentativo del numero dei voti ad esso spettanti.
Le votazioni potranno svolgersi anche per voto elettronico qualora la sede dell'Assemblea sia appositamente organizzata.
Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si effettueranno a scrutinio segreto esclusivamente quando riguarderanno provvedimenti a carico di singoli Consorziati.
Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
Qualora, in applicazione del principio sopra indicato, risulti che un socio non abbia diritto all’attribuzione di almeno un voto, gli verrà comunque riconosciuto il diritto a esprimere un voto.
In caso di adesione in forma associata, anche cooperativa, secondo quanto disposto dall’art. 11, il computo dei diritti di voto si compie sulla produzione complessiva dell’ente associato e non sulle produzioni dei singoli aderenti, in caso di espressa delega dei singoli. Non è necessaria la delega per le cooperative di primo grado.
Art. 28 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Xxxxxxx o dall’altro Vicepresidente qualora anche il Vicario fosse impossibilitato.
L’Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario che può anche non essere un Consorziato.
Art. 29
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, nel rispetto dei principi di rappresentanza delle diverse categorie di operatori della filiera, eletti dall’Assemblea dei Consorziati.
Il riparto degli amministratori da eleggere nel Consiglio di Amministrazione viene effettuato assicurando il rispetto del requisito dell’equilibrio tra i sessi secondo i principi espressi dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. A tal fine è garantita la presentazione di un numero di candidature volte ad ottemperare il disposto della norma.
E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Art. 30 ELETTORATO PASSIVO
Ai fini dell’elettorato passivo i Consorziati debbono essere rappresentati esclusivamente nel modo seguente:
a) per la ditta individuale, dal titolare;
b) per le società di persone, da un socio amministratore;
c) per le società di capitali da un componente dell’Organo amministrativo;
d) oppure da un terzo delegato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e, nel caso previsto dal precedente punto c), dall’Organo amministrativo della società.
Ciascun Consorziato non può esprimere più di un candidato.
La qualifica delle persone fisiche autorizzate a rappresentare il Consorziato deve essere documentalmente comprovata dagli interessati.
Non può assumere la qualifica di consigliere di amministrazione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.).
L’assunzione della carica di amministratore è subordinata, inoltre, al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi dell’art. 2387 c.c. e s.m., anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da eventuali codici di comportamento redatti dallo stesso Xxxxxxxxx (Codice Etico ex L. 231/2001) o da associazioni di categoria del settore.
In tale ottica, è necessario che il singolo amministratore non abbia subito sentenze di condanna penali, anche tramite patteggiamento, riferite a delitti contro la persona o delitti contro la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. I predetti provvedimenti, se non ancora
definitivi, possono determinare la sospensione dalla carica che viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata dei due terzi. La sospensione non determina automaticamente la sostituzione del Consigliere e la conseguente cooptazione.
L’intervenire di una delle suddette condizioni dopo la nomina ad amministratore è causa di decadenza del Consigliere stesso.
Art. 31
DURATA DEL MANDATO
I Consiglieri restano in carica tre esercizi, salvo quanto disposto dalle norme transitorie e finali di cui all’art. 45 e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tale assemblea dovrà deliberare in merito alla ratifica o meno delle nomine effettuate dal Consiglio. In caso di diniego della ratifica, gli amministratori cooptati decadranno dal loro ufficio e il Consiglio provvederà alla immediata cooptazione di nuovi consiglieri. Anche in questo caso, e fino alla avvenuta ratifica assembleare, le nuove nomine dovranno essere sottoposte all’assemblea.
Nelle deliberazioni aventi per oggetto la cooptazione dei Consiglieri, in caso di parità dei voti prevale la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l’intero Consiglio.
L'assemblea per la nomina dell’intero Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consigliere non più in possesso dei requisiti di cui all’art. 30 o che sia stato espresso da un socio il quale abbia perso la qualità di Consorziato decade dal proprio incarico.
Decade poi dal proprio incarico anche il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre sedute consecutive di Consiglio del Consorzio o al 50% delle sedute annuali.
La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dal Collegio Sindacale.
Dal momento della sua cessazione, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare in regime di "prorogatio" sino all'insediamento del nuovo Consiglio, eletto come da presente Statuto, senza necessità di ratifica del suo operato.
Art. 32 CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa, ovvero quando ne faccia domanda almeno un terzo dei Consiglieri, con specificazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante invio di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della stessa, nonché l’elenco delle materie da trattare. L'invio è effettuato a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero telegramma, o posta elettronica al domicilio indicato dai consiglieri.
In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma o posta elettronica con preavviso di 24 ore.
Resta comunque valida la convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto di voto e i Sindaci effettivi i quali, prima dell'apertura del Consiglio stesso, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 33
VALIDITA' DI COSTITUZIONE
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto all’art. 31, comma 3.
Art. 34
POTERI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed ha facoltà di nominare uno o due Vicepresidenti, in quest’ultimo caso con la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di designare un Vicepresidente “Vicario” tra i due.
Il Consiglio è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservino alla specifica competenza dell’Assemblea.
Pertanto, a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull'eventuale loro esclusione;
b) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti delegati dall'Assemblea e predisporre i Regolamenti interni;
d) eleggere tra i propri membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali Vicepresidenti con facoltà di nomina del Vicario;
e) determinare l'attribuzione dei voti spettanti ai singoli Consorziati in sede di Assemblea secondo i dati forniti e/o avallati dall’Organismo di controllo;
f) fissare la quota di ammissione dei Consorziati, la quota associativa annuale fissa e i riferimenti tariffari del contributo annuale omnicomprensivo secondo quanto previsto dal successivo punto g), nonché di eventuali contributi straordinari, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria;
g) predisporre il conto consuntivo del Consorzio, nonché la proposta di conto preventivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea ordinaria individuando il budget di spesa totale previsto per l’anno in corso, la previsione produttiva e i conseguenti riferimenti tariffari per litro di Aceto Balsamico di Modena prodotto e/o imbottigliato che verranno utilizzati per la fatturazione dei contributi omnicomprensivi di cui al precedente punto f), salvo eventuale conguaglio a consuntivo;
h) nominare il Direttore Generale del Consorzio.
i) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
j) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive;
k) fare operazioni col debito pubblico e con ogni altro ufficio pubblico o privato;
l) costituire appositi enti, ovvero società. Potrà inoltre assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
m) più in generale, compiere tutte le operazioni ed autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti anche di straordinaria amministrazione ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.
Art. 35 DELEGA DI POTERI
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente, e a singoli o più Consiglieri e ad un Direttore Generale, parte dei poteri previsti al precedente art. 34, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione nonché i tempi e le procedure di rendiconto e di controllo.
Art. 36
RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTI
La carica di Consigliere si intende assunta a titolo gratuito salva diversa determinazione dell’Assemblea. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 37 PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio e nell’ambito delle sue funzioni:
a. rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi;
b. sta in giudizio e procede a tutti gli atti giudiziali, stragiudiziali e formali che possono essere richiesti nell'interesse del Consorzio;
c. convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea e la presiede;
d. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. Tuttavia, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie del Presidente stesso.
Art. 38 VICEPRESIDENTI
Il Vicepresidente Xxxxxxx, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i medesimi poteri e facoltà. In mancanza o in caso di impedimento o assenza del Vicepresidente Xxxxxxx, il Presidente è sostituito dall’altro Vicepresidente.
Art. 39 COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.
I Sindaci sono eletti dall’Assemblea dei Consorziati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio esercita le funzioni di controllo anche contabile previste dalla legge, vigila sull’osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.
I Sindaci effettivi sono tenuti ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
È possibile svolgere le riunioni del Collegio Sindacale anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente del Collegio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di trasmettere e ricevere atti e documenti.
Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.
Art. 40 DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità.
Il Direttore esegue le deliberazioni degli organi consortili e partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni degli stessi; è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovrintendere ai vari servizi, del cui andamento è responsabile; coordina e sviluppa autonomamente, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le funzioni inerenti all'espletamento dell'incarico affidato al Consorzio dal Ministero competente.
Il Direttore gestisce e organizza il personale consortile, i collaboratori esterni e le risorse strumentali disponibili.
Art. 41
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 C.C..
Art. 42
NOMINA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art. 43 DESTINAZIONE DEL NETTO RESIDUO
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci delle quote versate a costituzione del fondo consortile, sarà destinato a fini di pubblica utilità e non potrà mai per nessuna ragione essere distribuito ai Consorziati.
Art. 44 CONTROVERSIE
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Consorziati, da o contro il Consorzio, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Modena.
I Consorziati si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
In caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà quello di Modena
Art. 45
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le norme relative alla rappresentanza negli Organi sociali si devono attenere alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi di tutela delle IGP, attualmente fissate dal DM n. 61414 del 12.04.2000 e successive norme modificative e integrative.
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.