STATUTO
STATUTO
della Fondazione di Comunità Porta Palazzo ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
1. E' costituita, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.
117/2017 in materia di Xxxxx Xxxxxxx (d'ora innanzi "CTS"), la "FONDAZIONE DI COMUNITÀ PORTA PALAZZO", (di seguito anche "Fondazione"), con sede in Torino.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria. Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Torino.
3. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del CTS e dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (d'ora innanzi il "RUNTS"), la denominazione verrà integrata con l'acronimo "ENTE FILANTROPICO - ETS" o dalla locuzione "ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE", i quali dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione indicherà anche gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Fondazione di Comunità Porta Palazzo | CF 97861380018 | xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx | xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx |
pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
4. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
5. La Fondazione è retta dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, se considerate nel loro insieme, la "Normativa Applicabile").
6. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio Torinese e della Regione Piemonte, come meglio infra specificato.
ART. 2 - SCOPO
1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.
2. La Fondazione nasce per tutelare, valorizzare e sviluppare il tessuto sociale, culturale ed economico che si è andato costituendo nel tempo a Porta Palazzo e Aurora, fatto di complessità sociale e accessibilità economica, capace di includere diversi portati culturali e di favorire lo scambio, le opportunità e l’arricchimento reciproco. Tale tessuto costituisce patrimonio immateriale del quartiere e di tutta la città. In tale prospettiva la Fondazione persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la beneficenza e mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettere u) e dell'articolo 37 del CTS, per migliorare la qualità della vita di chi abita, opera e frequenta Porta Palazzo e Xxxxxx promuovendo nel quartiere:
a. l'equità, la libertà, la bellezza, la coesione sociale e le pari opportunità;
b. la fiducia, le relazioni, i legami solidaristici e di responsabilità sociale;
c. il senso di appartenenza e il protagonismo degli abitanti;
d. l’accessibilità economica per tutti ai beni e ai servizi di base necessari a vivere dignitosamente nel territorio, contrastando i fenomeni di espulsione dei soggetti più deboli economicamente e socialmente;
e. un'economia sociale, solidale e circolare, equa ed endogena;
f. l'arte, la cultura e il patrimonio materiale e immateriale presente nella comunità, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, con particolare riferimento ai "Beni Comuni" che possono essere affidati in gestione anche a Fondazioni di Comunità per la loro valorizzazione e utilizzazione a favore della comunità di riferimento;
g. la cura e la valorizzazione dell’ambiente e di tutte le pratiche che abbiano al centro il perseguimento della sostenibilità;
h. gli spazi pubblici inclusivi e accessibili;
il tutto compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina del CTS e sue successive modificazioni.
3. Sono soggetti beneficiari le persone che vivono e operano nel territorio con particolare attenzione per coloro che si trovano in condizioni oggettivamente svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche e familiari, ed in particolare:
a. persone a basso reddito,
b. persone con difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro,
c. persone, in particolare giovani, con limitate opportunità di crescita culturale ed economica,
d. persone in condizioni abitative disagiate,
e. persone aventi difficoltà a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari,
f. disabili fisici e psichici.
4. La Fondazione può esercitare anche attività diverse, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del CTS e sue successive modificazioni. Tali attività devono comunque risultare strumentali e secondarie. La loro individuazione deve essere operata dal Comitato Esecutivo.
5. Struttura, contenuti, e azione della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia, di partecipazione, di pluralismo, di cooperazione, di sostenibilità e di condivisione nella costruzione di visione e azione.
6. La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Torino. Il territorio di riferimento e di partenza per le attività della Fondazione è quello del quartiere definito storicamente come Porta Palazzo e Aurora, considerandone permeabili e non rigidamente determinati i confini.
ART. 3 - ATTIVITÀ
1. Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione, in coerenza con le finalità nell’ambito delle attività di interesse generale individuate all’articolo 2 dello Statuto, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. svolgere attività di erogazione a favore di enti, organismi, associazioni, reti, o più in generale soggetti che realizzino progetti rientranti nelle finalità della Fondazione, nonché di erogazione diretta a soggetti rientranti in una delle categorie indicate all'articolo 2 dello Statuto;
b. programmare e realizzare iniziative e progetti gestiti direttamente e indirettamente, anche coinvolgendo la comunità di riferimento;
c. occuparsi direttamente e indirettamente della gestione, amministrazione, valorizzazione, creazione e trasformazione di luoghi e beni mobili ed immobili, non esclusivamente nell'ambito del proprio patrimonio;
d. promuovere la sperimentazione di pratiche utili al raggiungimento degli scopi sociali;
e. promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con altre organizzazioni non lucrative, che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità, anche attuando progetti comuni;
f. raccogliere fondi direttamente e indirettamente, anche attraverso attività commerciali dirette e indirette;
g. assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche;
x. organizzare ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni, attività artistiche e culturali, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini circa i bisogni e le potenzialità del territorio.
2. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative ovvero complementari alle stesse, conformemente a quanto previsto dal CTS e sue successive modificazioni e dal presente Statuto.
3. L’attività della Fondazione può essere esercitata anche mediante l’apporto di volontarie e volontari conformemente a quanto previsto dalla Normativa Applicabile. La qualità di volontaria e volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente per cui la o il volontario/a svolge la propria attività volontaria.
4. Le e i volontari/e sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del CTS e sue successive modificazioni. L'attività di volontariato è regolata dalla Normativa Applicabile.
5. La Fondazione può avvalersi, nel rispetto dei limiti e dei criteri della Normativa Applicabile, anche di lavoratori dipendenti.
6. Nella destinazione ed erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno delle categorie di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione dovrà attenersi ed ispirarsi ai principi di trasparenza e pubblicità, individuando apposite procedure a carattere aperto e non discriminanti per selezionare i potenziali beneficiari delle erogazioni, nonchè i criteri di scelta a parità di beneficiari.
ART. 4 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione al momento
della costituzione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. Tale patrimonio potrà alimentarsi di ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati e lasciti testamentari in genere, erogazioni, finanziamenti, conferimenti dei Fondatori, altre liberalità e contributi di coloro che apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione, vogliano contribuire al loro conseguimento e indichino espressamente di voler contribuire al patrimonio. Queste donazioni potranno essere altresì gestite in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori. Il patrimonio potrà essere investito in obbedienza ai principi della prudenza e della sostenibilità (anche sociale) e comunque compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. Gli investimenti potranno realizzarsi solo in ambiti non in contrasto con gli scopi della fondazione.
2. Donazioni, legati, erogazioni possono confluire, su indicazione espressa del soggetto che effettua la liberalità, in un fondo destinato a una finalità specifica.
3. Il presente Statuto riconosce inoltre come patrimonio immateriale le competenze professionali e relazionali di cui sono portatori i Partecipanti alla Fondazione, ove esse siano atte al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto. Tale patrimonio è riconosciuto come bene comune della Fondazione.
4. Il patrimonio della Fondazione è interamente finalizzato allo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.
5. Per assicurare l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS si applica, in ogni caso, l'articolo 22, comma 4 del CTS e sue successive modificazioni.
6. Il Comitato Esecutivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.
ART. 5 - ENTRATE PER LA GESTIONE
1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a. redditi e rendite derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4 dello Statuto;
b. donazioni, lasciti testamentari, legati ed oblazioni, provenienti da soggetti pubblici o privati, non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
c. contributi e finanziamenti di soggetti pubblici, quali lo Stato, gli enti territoriali, gli enti locali, gli enti nazionali, quelli sovranazionali nonché internazionali;
d. contributi di soggetti privati non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
e. proventi da attività di raccolta di fondi, secondo le previsioni del CTS e sue successive modificazioni;
f. in via secondaria e strumentale, redditi derivanti da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e sue successive modificazioni.
2. Contributi di entità consistenti sono soggetti a previo controllo e approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;
3. Nella gestione del patrimonio e nella raccolta di fondi e risorse in genere, la Fondazione dovrà attenersi ed ispirarsi a principi di prudenza, corretta amministrazione e sostenibilità, con modalità operative improntate a scelte gestionali che tendano ad evitare, anche solo
potenzialmente, rischi di perdite finanziarie in capo alla Fondazione, a fronte degli impieghi effettuati.
ART. 6 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE
1. Gli utili e gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con i medesimi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono lo scopo della Fondazione.
2. Utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate non possono essere, direttamente o indirettamente, distribuiti a favore di Fondatori, Partecipanti alla Fondazione in genere, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in caso di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, in conformità con quanto previsto dal CTS e sue successive modificazioni.
3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.
Art. 7 I PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE E SOSTENITORI
1. I Partecipanti della Fondazione (d'ora innanzi i "Partecipanti") sono, oltre ai Fondatori, tutte le persone fisiche, le associazioni, gli enti e le persone giuridiche in genere che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a partecipare alla
Fondazione e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Partecipante.
2. La partecipazione alla Fondazione è fondata sul principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Partecipante ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità della Fondazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto, i regolamenti della Fondazione e la Normativa Applicabile nonchè a collaborare per il raggiungimento dello scopo della Fondazione. La Fondazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia stata presentata da un soggetto che abbia riportato delle condanne penali con sentenza passata in giudicato.
3. L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Indirizzo, cui essa va indirizzata.
4. Il Consiglio di Indirizzo deve deliberare in ordine alla Domanda entro trenta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di trenta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Consiglio Territoriale il quale delibera
entro trenta giorni dal ricorso.
7. Il soggetto che ha presentato Xxxxxxx assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.
8. I Partecipanti decadono per l'assenza al Consiglio Territoriale per più di 3 volte consecutive senza giustificazione, violazione dello statuto e grave danno di immagine alla Fondazione. La decadenza è sancita dal Consiglio di Indirizzo.
9. Sono Fondatori i soggetti che hanno partecipato all’atto di costituzione della Fondazione di Comunità Porta Palazzo: l’Associazione di vicinato Fuori di Palazzo, Arcigay Torino "Xxxxxxx Xxx" - CasArcobaleno Torino, l'Associazione di promozione sociale Coabitare e il signor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
10. Unitamente ai Fondatori, vengono qualificati come Sostenitori quei Partecipanti che contribuiscono assiduamente al raggiungimento degli scopi della Fondazione con prestazioni economico-patrimoniali di particolare rilievo, ovvero con l’attribuzione o la messa a disposizione di significativi beni materiali o immateriali importanti per l'attività della Fondazione (d'ora innanzi le "Prestazioni Rilevanti"). Il Consiglio di Indirizzo riconosce detta qualifica e, a tal fine, determina i criteri e i parametri oggettivi da considerare per individuare le Prestazioni Rilevanti, eventualmente aggiornandoli periodicamente in ragione delle dimensioni, delle attività, della struttura e del patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.
11. Tutti i Partecipanti sono tenuti al pagamento di una quota d'ingresso all'atto della loro iscrizione e di una quota stabilita per gli anni successivi, i cui termini di importo e
versamento sono fissati annualmente dal Consiglio di Indirizzo in occasione dell'approvazione del bilancio. La quota non è soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Partecipante, ed è intrasmissibile.
12. L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario, ma impegna all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dai suoi organi. Art. 8 PERCORSO DI COMUNITÀ
La Fondazione intende mettere la partecipazione al centro del suo agire: perché ciò si concretizzi, saranno organizzati periodici percorsi (indicativamente una volta ogni 3 anni) aperti a tutti gli interessati (chi abita, frequenta o lavora a Porta Palazzo e Aurora) e le cui attività si svolgeranno secondo principi di accessibilità, trasparenza e democraticità; tali percorsi partecipati sono utili ad aggiornare la conoscenza del territorio, alla rilevazione dei bisogni, all’approfondimento dei temi individuati come prioritari dalla fondazione, all’ispirazione collettiva; tutti questi elementi saranno la base per l’elaborazione del piano strategico pluriennale della fondazione. Questi percorsi saranno definiti "Percorso di comunità".
Art. 9 GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Organi della Fondazione sono:
a. Il Consiglio Territoriale
b. Il Consiglio di Indirizzo
c. Il Comitato Esecutivo
d. Il Presidente
e. Il Vice-Presidente
f. L’Organo di Controllo.
2. Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.
3. Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto nei limiti della Normativa Applicabile. Alle e ai componenti degli organi può essere riconosciuto un rimborso spese sostenute e preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo, nel rispetto dei limiti della Normativa Applicabile. I componenti del Consiglio di Indirizzo per la durata del mandato non possono svolgere incarichi in forma remunerata all’interno della Fondazione.
Art. 10 IL CONSIGLIO TERRITORIALE
1. Il Consiglio Territoriale è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione; i Partecipanti che siano enti collettivi partecipano con un rappresentante delegato. Ciascun Partecipante ha diritto a un voto.
2. I Partecipanti del Consiglio Territoriale indicano inoltre l’area di lavoro su cui intendono attivarsi.
3. Il Consiglio Territoriale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio di Indirizzo.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione recante l'indicazione dell'Ordine del giorno, nonché della data, ora e luogo della riunione, da inviarsi ai Partecipanti tramite posta elettronica almeno 8 giorni prima della riunione all'indirizzo mail comunicato dai membri al Comitato Esecutivo.
5. In via straordinaria, il Consiglio può essere convocato dal Presidente su richiesta di un terzo dei Partecipanti o del 50%+1 del Consiglio d’Indirizzo.
6. Il Consiglio Territoriale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se per due incontri consecutivi non si riuscirà ad ottenere il quorum costitutivo, in terza convocazione il Consiglio delibererà a maggioranza semplice dei presenti.
7. Il processo decisionale segue il metodo dell’assenso: durante le riunioni in cui il Consiglio Territoriale deve deliberare, prima del voto, sarà cura del Presidente chiedere il consenso sulla proposta e verificare che tutti i partecipanti all'adunanza si siano espressi ed abbiano espresso ogni obiezione o dubbio. Il Presidente inviterà inoltre chi esprime delle obiezioni anche a proporre alternative migliorative che aiutino il prosieguo della discussione, con una metodologia cooperativa che aiuti ad arrivare a una decisione che abbia un ampio accordo.
8. È possibile che le adunanze del Consiglio Territoriale si svolgano anche con l’ausilio di mezzi audio e/o video conferenza, purché venga sempre rispettato il principio della collegialità, sia assicurato a tutte e tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione
in tempo reale nonché di partecipare esplicitamente alle votazioni e di scambiarsi eventuale documentazione ritenuta necessaria e sia, infine, consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
9. Il Consiglio Territoriale si riunisce almeno una volta all’anno.
10. Il Consiglio Territoriale:
a. viene consultato sul piano operativo annuale, sul bilancio consuntivo, preventivo e sociale, sui regolamenti, sulle modifiche di statuto, come specificato dallo Statuto, e per condividere le istanze e necessità che si siano rese evidenti nel territorio. Durante le adunanze, il consiglio sarà altresì informato circa le attività svolte, i relativi esiti, l’uso delle risorse, le campagne di raccolta fondi, le azioni per valorizzare il patrimonio.
b. Periodicamente, su iniziativa del Consiglio di Indirizzo, collabora al processo del Percorso di Comunità.
c. Approva il piano strategico pluriennale, insieme alle aree di intervento su cui si concentrerà il lavoro della fondazione durante la durata del piano.
d. Istituisce i gruppi di lavoro per promuovere l’attuazione delle aree di intervento, anche in collaborazione con gli altri organi. I gruppi di lavoro sono aperti a tutte e tutti i Partecipanti individuali, ai rappresentanti, alle socie e ai soci dei Partecipanti collettivi e possono avvalersi della collaborazione di soggetti esterni.
e. Nomina l'organo di controllo e il revisore legale, quando obbligatorio per legge, fermo restando quanto previsto dallo Statuto all'articolo rubricato "Organo di Controllo".
f. Ha la facoltà di nominare fino a un massimo di 12 (dodici) membri del Consiglio di
Indirizzo, con la precisazione che:
i) per un massimo di 8 (xxxx) membri, la nomina dovrà essere effettuata fra i candidati ricompresi nella rosa espressa dai Sostenitori;
ii) per un massimo di 4 (quattro) membri, la nomina dovrà essere effettuata fra i candidati ricompresi nelle rose espresse dalle aree di intervento, predisponendo liste con più candidate/i per area.
11. Le e i candidati non eletti potranno subentrare direttamente nel caso di decadenza delle/dei candidati eletti.
12. Delle adunanze è redatto e trascritto nel Libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Territoriale un verbale, a cura del Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
13. I Partecipanti saranno legittimati a esercitare il loro diritto di voto solo una volta iscritti sul Libro dei Partecipanti che sarà tenuto, curato e annotato dal Segretario Generale. In questo Libro dei Partecipanti saranno indicati anche i Partecipanti riconosciuti come Sostenitori secondo lo Statuto.
Art. 11 IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo dello Statuto rubricato "Comitato Esecutivo". Il Presidente è rieleggibile fino a un massimo di tre volte, anche non consecutive.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi, ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione quale ne sia il grado.
3. Il Presidente:
a. convoca e presiede il Consiglio Territoriale, il Consiglio di Indirizzo e il Comitato Esecutivo;
b. effettua l'ordinaria amministrazione della Fondazione, nei limiti previsti dallo Statuto;
c. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
d. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la modifica, se necessario;
e. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, sottoponendolo ad approvazione da parte dell’Organo competente nella prima seduta utile dal momento della sua adozione.
Art. 12 IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, che egli sostituisce con uguali poteri in caso di assenza o impedimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo dello Statuto rubricato "Comitato Esecutivo".
Art. 13 IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO (C.D.I.)
1. Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.
2. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con
l'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il Consiglio di Indirizzo opera in prorogatio fino all'insediamento dei nuovi membri successivamente nominati.
3. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 componenti, nominati come segue:
a. fino a un massimo di 12 (dodici) membri, dal Consiglio Territoriale, con la precisazione che:
i) per un massimo di 8 (otto) membri, la nomina dovrà essere effettuata fra i candidati ricompresi nella rosa espressa dai Sostenitori; i soggetti ricompresi nella rosa espressa dai Sostenitori dovranno essere scelti all'interno dei Sostenitori stessi o tra figure competenti esterne o tra rappresentanti di Enti Caritatevoli o tra referenti che curano le relazioni con tali Enti o tra esperti di filantropia o tra donatori e finanziatori;
ii) per un massimo di 4 (quattro) membri, la nomina dovrà essere effettuata fra i candidati ricompresi nelle rose espresse dalle aree di intervento, predisponendo liste con più candidate/i per area;
b. fino a un massimo di 3 (tre) membri, dalla Città di Torino - Servizio Beni Comuni, dai Circoli Didattici di riferimento tra loro collegialmente e dalla Circoscrizione 7; ognuno di tali soggetti potrà nominare un solo membro scegliendolo tra le/i loro dirigenti o tecnici;
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono rieleggibili.
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti utili al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto e con competenze specifiche
negli ambiti tematici di interesse della Fondazione, indicativamente, casa, attività economiche e lavoro, sociale, cultura, ambiente.
6. Il consigliere che cessa le sue funzioni prima della scadenza del Consiglio è tempestivamente sostituito dal soggetto che lo ha nominato.
7. La sostituzione dei componenti eletti dal C.T. avviene con il primo dei non eletti dell’area tematica a cui si riferisce il consigliere da sostituire. Il consigliere nominato dura in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Indirizzo.
8. Nel caso in cui nel Consiglio venga meno la maggioranza delle/dei suoi componenti, esso rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e si procede al rinnovo dell’organo secondo le modalità previste dal presente Statuto.
9. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno 4 volte all’anno e in seduta straordinaria, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.
10. L’avviso di convocazione è comunicato ai componenti del Consiglio di Indirizzo e all'Organo di Controllo con le stesse modalità e i termini previsti per la convocazione del Consiglio Territoriale.
11. Il Consiglio di Indirizzo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'intero Organo di Controllo.
12. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Se per due incontri consecutivi non si riuscirà ad ottenere il quorum costitutivo, in terza convocazione il Consiglio delibererà a maggioranza semplice dei presenti.
13. Il processo decisionale segue il metodo dell’assenso: durante le riunioni in cui il Consiglio di Indirizzo deve deliberare, prima del voto, sarà cura del Presidente chiedere il consenso sulla proposta e verificare che tutti i partecipanti all'adunanza si siano espressi ed abbiano espresso ogni obiezione o dubbio. Il Presidente inviterà inoltre chi esprime delle obiezioni anche a proporre alternative migliorative che aiutino il prosieguo della discussione, con una metodologia cooperativa che aiuti ad arrivare a una decisione che abbia un ampio accordo.
14. È possibile che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si svolgano anche con l’ausilio di mezzi di audio e/o video conferenza, purché venga sempre rispettato il principio della collegialità, sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale nonchè di partecipare esplicitamente alle votazioni e di scambiarsi eventuale documentazione ritenuta necessaria e sia, infine, consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
15. Delle adunanze è redatto e trascritto nel Libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo un verbale, a cura del Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
16. Il Consiglio di Indirizzo:
a. elegge al proprio interno e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
b. indice il Percorso di Comunità e ne istruisce il lavoro;
c. dall’analisi di quanto emerso dal Percorso di Comunità, il consiglio elabora un piano strategico pluriennale e lo sottopone al Consiglio Territoriale per approvazione;
d. definisce le linee guida delle attività di erogazione della Fondazione;
e. definisce le linee guida per le attività di co-progettazione;
f. fornisce indicazioni opportune per la raccolta fondi necessari per incrementare il patrimonio dell’ente, nonché per fare fronte alle spese operative della Fondazione;
g. approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo annuale e il documento programmatico annuale ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione sull'attività svolta nell’anno precedente e ne da comunicazione al C.T.;
x. delibera accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
i. definisce e approva eventuali Regolamenti interni della Fondazione;
x. xxxxxxxx la costituzione e la composizione di commissioni, o gruppi di lavoro di esperti anche estranei al Consiglio di Indirizzo con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni; tali comitati, commissioni o gruppi di lavoro scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione;
k. delibera la costituzione e la composizione del Comitato Scientifico;
l. delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili registrati, immobili e partecipazioni sociali;
m. delibera in merito agli investimenti patrimoniali della Fondazione;
n. predispone il piano di monitoraggio e la valutazione di impatto;
o. nomina il Segretario Generale e le/i componenti tecnici dello staff di lavoro scegliendo tra figure con competenza in ambito amministrativo, raccolta fondi, comunicazione, progettazione e altri ambiti che ritiene necessari;
p. approva in ogni caso, con la maggioranza qualificata del 70%, le modifiche statutarie che si rendano necessarie, previo parere favorevole del Consiglio Territoriale;
q. delibera sull’ingresso dei nuovi membri pronunciandosi sulla Domanda con le modalità previste dallo Statuto, ordinando al Segretario di procedere alla relativa annotazione sul Libro dei Partecipanti;
x. xxxxxxxx in merito al riconoscimento della qualifica di Sostenitore, ordinando al Segretario di procedere alla relativa annotazione sul Libro dei Partecipanti;
s. delibera in merito all’eventuale decadenza anche dei membri del Consiglio Territoriale;
t. esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto;
u. delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, in ordine alla trasformazione della Fondazione, alla fusione con altra Fondazione e in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, previo parere favorevole del Consiglio Territoriale.
Art. 14 INELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
1. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Indirizzo coloro che:
a. si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
b. ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
c. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della unione Europea o dalla Magistratura ordinaria o speciale;
x. xxxxxxxxx il ruolo di Consigliere Regionale, di Comuni o di Circoscrizioni ovvero siano componenti della giunta regionale, comunale o circoscrizionale;
e. si trovino ad aver subito sentenze passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, per mafia e ambientali.
2. La sopravvenienza di una delle cause di cui al punto 1 determina la decadenza dalla carica.
3. È altresì causa di decadenza l’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:
a. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
b. l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
c. l’aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati finanziari o fallimentari.
5. La decadenza di un consigliere viene sancita dal Consiglio di Indirizzo.
Art. 15 IL COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con
l'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi componenti.
2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme e regole statutarie applicabili al Consiglio di Indirizzo. Per la prima volta il Comitato Esecutivo viene nominato in sede di atto costitutivo dai Fondatori con attribuzione delle relative cariche, salvo ratifica del Consiglio di Indirizzo alla prima adunanza utile. Ne sono componenti di diritto:
a. Il Presidente;
b. Il Vice Presidente.
Si applicano l’art. 2382 del codice civile e l'art. 26 del CTS e sue modifiche e integrazioni.
3. Si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal Presidente; è altresì convocato quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.
4. La convocazione è comunicata ai componenti del Comitato Esecutivo almeno 3 giorni prima della riunione, mediante posta elettronica con un avviso di convocazione recante l'indicazione dell'Ordine del giorno, nonché del giorno, ora e luogo della riunione.
5. Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo.
6. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti poteri di amministrazione:
a. delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività della Fondazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo, assumendo tutte le iniziative del caso;
b. cura le relazioni istituzionali;
c. cura le relazioni con gli esperti;
d. predispone annualmente il bilancio preventivo, il documento programmatico, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
e. delibera sulle raccolte fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione;
f. amministra fondi e patrimonio;
x. xxxxxxxx in merito alla partecipazione a bandi;
h. individua e contatta potenziali donatori e finanziatori;
i. predispone eventuali regolamenti interni per la gestione della Fondazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;
j. attua il piano operativo;
k. gestisce l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvi i limiti previsti dal presente Statuto;
l. sottopone al Consiglio di Indirizzo proposte per eventuali modifiche statutarie nonché per eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione e altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
m. accerta l’eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo per gli opportuni provvedimenti;
n. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità previste dall’art.13, comma 6 del CTS.
7. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se per due incontri consecutivi non si riuscirà ad ottenere il quorum costitutivo, in terza convocazione il Comitato Esecutivo delibererà a maggioranza semplice dei presenti.
8. Il processo decisionale segue il metodo dell’assenso: durante le riunioni in cui il Comitato deve deliberare, prima del voto, sarà cura del Presidente chiedere il consenso sulla proposta e verificare che tutti i partecipanti all'adunanza si siano espressi ed abbiano espresso ogni obiezione o dubbio. Il Presidente inviterà inoltre chi esprime delle obiezioni anche a proporre alternative migliorative che aiutino il prosieguo della discussione, con una metodologia cooperativa che aiuti ad arrivare a una decisione che abbia un ampio accordo.
9. È possibile che le adunanze del Comitato Esecutivo si svolgano anche con l’ausilio di mezzi audio e/o video conferenza, purché venga sempre rispettato il principio della collegialità, sia assicurato a tutte e tutti le/i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale nonchè di partecipare esplicitamente alle votazioni e di scambiarsi eventuale documentazione ritenuta necessaria e sia, infine, consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
intervenuti.
10. Delle sedute è redatto verbale nel Libro delle sedute e deliberazioni del Comitato Esecutivo a cura del Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 16 SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale è scelto dal Consiglio di Indirizzo che ne stabilisce la durata dell'incarico e il relativo compenso, entro un mese dal suo insediamento. Il compenso del Segretario Generale verrà determinato secondo i criteri e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 16 del CTS, e sue modifiche e integrazioni, e dalla Normativa Applicabile.
2. La durata del suo mandato sarà determinata all’atto di nomina. Al termine del mandato il Segretario Generale può essere riconfermato.
3. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione dell’attività della Fondazione, e in particolare:
a. cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
b. collabora alla redazione dei programmi di attività e al successivo controllo dei risultati;
c. cura la realizzazione dei programmi di attività;
d. cura la realizzazione del percorso di partecipazione triennale e l’analisi dei risultati;
e. firma la corrispondenza corrente;
f. collabora con l’Organo competente nella predisposizione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale, consuntivo e sociale nonché dei documenti allegati;
g. predispone le relazioni periodiche sulle attività svolte e sulla modalità della loro realizzazione;
h. partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio Territoriale e del Comitato Esecutivo, con funzioni meramente consultive e ne redige i relativi verbali.
i. cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Territoriale, del Libro dei Partecipanti, del Libro Verbali del Consiglio di Indirizzo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.
Art. 17 IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico individuando le/i suoi componenti fra le persone provenienti dall’ambito universitario e da centri studi, e/ o figure di esperienza in ambiti di lavoro della Fondazione, patrimonio immateriale, sociale, attività economiche e lavoro, beni culturali, ambiente, casa.
2. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo.
3. Il Comitato Scientifico viene convocato, con le stesse modalità previste per il Comitato Esecutivo, dal Coordinatore del Comitato Scientifico, nominato al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, oppure dal Consiglio di Indirizzo in occasione della preparazione del Percorso di Comunità e dell’elaborazione del Piano strategico, su richiesta del Presidente.
4. Il Comitato Scientifico si costituisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di indirizzo.
5. Il Comitato Scientifico:
a. supervisiona attività, progetti, studi, ricerche, convegni;
b. dà sostegno scientifico nell’ambito di bandi e progetti;
c. suggerisce indicatori per monitoraggio e valutazioni;
d. accompagna il processo relativo al Percorso di Comunità;
e. accompagna la formulazione del piano strategico;
f. individua gli elementi essenziali per la definizione del patrimonio immateriale;
g. individua strumenti e tempi per l’elaborazione della valutazione di impatto.
6. Il Comitato Scientifico non ha scadenza, ma deve essere riconfermato in occasione della nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo.
Art. 18 L’ORGANO DI CONTROLLO
1. L’Organo di controllo è monocratico e deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al componente dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile. In sede di nomina viene previsto un compenso da parte dell'Organo che lo ha nominato, nei limiti inderogabili previsti dal CTS e sue modifiche e integrazioni e dalla Normativa Applicabile.
2. L’Organo di controllo è nominato dal Consiglio Territoriale e dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere riconfermato anche più volte. Per la prima volta l'Organo di Controllo viene nominato in sede di atto costitutivo dai Fondatori.
3. L’Organo di controllo vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla regolare tenuta della
contabilità, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS e sue modifiche e integrazioni. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del CTS e sue modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. Può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della Fondazione.
4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. L’Organo di controllo può assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo.
Art. 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
1. L’esercizio della fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (quest’ultimo composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) sono sottoposti dal Comitato Esecutivo al Consiglio di Indirizzo e da questo approvati, rispettivamente, entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 13 del CTS e sue modifiche e integrazioni.
3. La Fondazione deve inoltre redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 39 del CTS e sue modifiche e integrazioni. Il bilancio sociale deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel
corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
4. Al bilancio è allegata la relazione dell’Organo di controllo.
5. Del bilancio e della relazione, unitamente alla relazione dell’Organo di controllo, deve essere data informazione pubblica, in particolare presso il territorio di riferimento delle attività della fondazione, secondo quanto previsto dal CTS.
Art. 20 LIBRI VERBALI
1. I verbali delle deliberazioni degli Organi della Fondazione sono trascritti in ordine cronologico su appositi libri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, fermo restando quanto previsto dallo Statuto.
2. Le relazioni dell’Organo di controllo sono trascritte su apposito registro.
Art. 21 DURATA
1. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 22 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione ai sensi dell'articolo 27 del Codice civile, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS (di cui all’art. 45, comma 1, del CTS e sue modifiche e integrazioni) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo della Fondazione competente.
2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7.3.2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende
reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
3. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall’operatività del RUNTS.
Art. 23 SCRITTURE CONTABILI
1. La Fondazione ha obbligo di tenere le scritture contabili di cui all’art. 13 del CTS e sue modifiche e integrazioni e di cui alla Normativa Applicabile.
Art. 24 CLAUSOLA ARBITRALE
1. Nei limiti di cui infra, tutte le controversie relative al presente Statuto saranno risolte amichevolmente dalle parti.
2. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto amichevolmente le controversie connesse con il presente Statuto sono decise da un collegio di 3 arbitri con sede in Torino.
3. Non possono essere deferite al collegio arbitrale le controversie aventi per oggetto diritti indisponibili o per le quali vi sia un espresso divieto di legge.
4. Il procedimento di arbitrato è svolto secondo la Normativa Applicabile.
Art. 25 NORMA DI RINVIO
1.Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dallo Statuto si applicano le disposizioni della Normativa Applicabile.