REAL ESTATE OWNED COMPANY ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CARIGE REOCO S.P.A.
REAL ESTATE OWNED COMPANY
ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
ed. 30/05/2022
SOMMARIO
2. Quadro normativo di riferimento ex D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche 4
2.1. Soggetti in posizione apicale e sottoposti 5
2.2. Interesse o vantaggio dell’ente derivante dalla commissione del reato 6
2.3. Colpa organizzativa ed esimenti della responsabilità amministrativa 7
2.4. Tipologia di sanzioni applicabili 9
3. Le Linee Guida dI CONFINDUSTRIA 9
4. I modelli di Organizzazione e Gestioni di Carige XX.X.XX 10
4.2. Costruzione dei Modelli (MOG) e relativa struttura 11
4.3. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni 12
4.4. Gli elementi fondamentali dei Modelli 12
5. Contenuti del Modello organizzativo volto alla prevenzione dei reati contemplati dal Decreto 19
5.1. Reati contro la Pubblica Ammnistrazione 20
5.2. Art. 25-ter - “Reati societari” 46
5.3. Delitti contro la fede pubblica- ART. 25 BIS DEL DLGS. N. 231/2001
“FALSITÀ IN MONETE, IN ARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O
IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO” 66
5.4. Market Abuse – art. 25 sexies del d.lgs. n. 231/2001 – abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato 71
5.5. Delitti contro la persona – art. 25 quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale .75
5.6. Reati con finalità di terrorismo – art. 25 quater del D.Lgs. n. 231/2001 84
5.7. Reati informatici – Art. 24 bis del d.lgs. n. 231/2001 91
5.8. Reati transnazionali e criminalità organizzata – art. 24 ter del d.lgls n. 231/2001 101
5.9. Riciclaggio, Ricettazione, Autoriciclaggio, impiego di denaro, beni utilità di provenienza illecita. art. 25 octies del D.lgs. n. 231/2001 109
5.10. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Art. 25 septies xx.xx. n. 231/2001 117
5.11. Reati di ostacolo alla giustizia – art. 25 decies del d.lgs. n. 231/2001 128
5.12. Reati di Criminalità Organizzata – ART. 24 ter del d.LGS. N. 231/2001 130
5.13. Reati contro l’Industria e il Commercio – Art. 25 bis 1 del d.lgs. n. 231/2001 134
5.14. Reati in materia di violazione del diritto d’autore – Art. 25 novies del D.lgs. n. 231/2001 140
5.15. reati ambientali – Art . 25 undecies del D.lgs. n. 231/2001 145
5.16. Reati di Impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno – Art. 25 duodecies del D.lgs. n. 231/2001 168
5.17. Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 170
5.18. Art. 25 – terdecies - RAzzismo e Xenofobia – Legge n. 176 del 20 novembre 2017 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea 174
5.19. Art. 25 – quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 179
5.20. Art. 25 – Quinquiesdecies - reati tributarI 184
5.21. Art. 25 – Sexiesdecies – Contrabbando 204
5.22. Artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies: Reati conto il patromonio culturale 211
5.23. Art. 25-octies.1 – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 218
6. Allegati 232
6.1. Tabella reati - sanzioni 232
6.2. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 232
6.3. legge 22 maggio 2015 n. 68 – Disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente – nuovo titolo VI bis “dei delitti contro l’ambiente” 239
6.4. Infrazioni e sanzioni disciplinari e norme procedurali 243
1. PREMESSA
Il presente documento:
- descrive i criteri e le modalità con cui CARIGE REOCO S.p.A. Real Estate Owned Company valuta la propria posizione nei confronti delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- rappresenta, conseguentemente, la sintesi dei modelli di organizzazione e gestione (di seguito anche “i modelli” o il “modello”)di cui la REOCO è dotata ed ai quali tutti gli esponenti aziendali devono uniformare la propria condotta.
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D.LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (società, associazioni, fondazioni, ecc.)1. come delineati all’art. 1 del decreto stesso
Art. 1 del D.lgs. n. 231/2001 – Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Nel prosieguo si farà indifferentemente rinvio ai termini “ente” o “società” per indicare i destinatari
della normativa.
L’ente incorre in responsabilità al verificarsi dei seguenti presupposti:
- che siano stati commessi, da parte di un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della struttura, ovvero sottoposto, reati espressamente individuati già dal Decreto o da successivi provvedimenti legislativi
- che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società;
- che il reato commesso dai soggetti di cui al punto 1 sia espressione di politica aziendale o
riconducibile a “colpa organizzativa”.
Questa responsabilità va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.
1La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi e che, fino all’entrata in vigore del Decreto, potevano essere coinvolti solo a titolo di responsabilità civile per l’eventuale risarcimento del danno, ove ne ricorressero i presupposti.
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero,
purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.
Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa.
Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.
Quanto ai reati di cui sopra, si tratta delle seguenti tipologie:
a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
b) reati societari;
c) delitti contro la fede pubblica;
d) market abuse;
e) delitti contro la persona;
f) reati con finalità di terrorismo;
g) reati informatici;
h) reati transnazionali;
i) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) reati di ostacolo alla giustizia;
m) reati di criminalità organizzata;
n) reati contro l’industria e il commercio;
o) reati in materia di violazione del diritto di autore;
p) reati ambientali;
q) reati in materia di impiego di manodopera straniera;
r) razzismo e xenofobia;
s) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
t) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
v) Reati tributary;
u) Contrabbando ‐ Diritti di confine
z) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
2.1. SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOTTOPOSTI
Con l’espressa indicazione delle due categorie di possibili autori del reato, la Legge vuole coprire il più ampio spettro possibile di fattispecie delittuose in qualche modo riconducibili all’ente e quindi quelle realizzate non solo dal top management (i c.d. “soggetti in posizione apicale”), ma anche da chi sia sottoposto alla sua direzione e vigilanza.
Sembra ragionevole ritenere che, in tale ultima categoria, sia ricompreso solo il personale dipendente, incardinato nella struttura aziendale, e chi, pur non dipendente, sia comunque
sottoposto ai suoi poteri di direzione e controllo, quali ad esempio gli agenti, i collaboratori esterni, ecc.
2.2. INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DEL REATO
Il primo criterio (interesse), di natura soggettiva, fa riferimento all’intenzione dell’autore del reato e cioè alla sua volontà di recare un beneficio alla società; il secondo (vantaggio), di natura oggettiva, fa riferimento all’effettivo beneficio che la società abbia conseguito.
Dal momento che i due criteri sono alternativi, la posizione della società risulta essere particolarmente pesante; in buona sostanza la responsabilità sussiste:
- sia che il reato sia stato commesso per procurare profitto alla società, anche se di fatto questo non si è realizzato;
- sia che il reato sia stato commesso dall’autore per procurarsi un vantaggio personale, che si
è tradotto in un vantaggio anche per la società.
2.2.1. IL C.D. “INTERESSE DI GRUPPO”
Il D.lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità dell’ente derivi da reato commesso nel suo interesse da un soggetto legato allo stesso da un rapporto qualificato (amministratore, dirigente, dipendente).
Peraltro, in giurisprudenza si è introdotto, anche nell’ambito della specifica normativa, il tema dell’“interesse di gruppo”, e cioè il caso in cui l’interesse che anima la condotta dell’agente non sia quello dell’ente con cui intrattiene il rapporto, bensì quello di un altro soggetto legato al primo da vincoli societari (es.: società controllante, controllata, facente parte del medesimo gruppo).
In sostanza, l’interesse di cui sopra non deve valutarsi esclusivamente nei confronti della società nel cui ambito il reato si è consumato, ma anche nei confronti del gruppo cui appartiene, con la conseguenza che, accertata la ricorrenza dell’interesse nei termini di cui sopra, può invocarsi la responsabilità ex Decreto della controllante allorché nella consumazione del reato sia coinvolto uno dei soggetti con i quali la stessa vanti uno dei rapporti qualificati di cui all’art. 5 del Decreto (soggetto apicale o sottoposto).
La nozione di “interesse di gruppo” viene presa in considerazione tenuto conto dell’importanza che la stessa riveste per le aziende che si trovino al vertice, o comunque inserite nell’ambito di un gruppo soprattutto se composto da società di diverso tipo (bancarie, assicurative, fiduciarie e, più in generale, strumentali).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la CARIGE S.p.A. in qualità di Capogruppo, ha emanato specifiche direttive a livello di Gruppo anche in tema di D.lgs. 231/2001 - ferma restando, naturalmente, l’autonomia decisionale delle singole società e l’indipendenza operativa dei singoli Organismi - prevedendo un orientamento di carattere generale in tema di D.lgs. 231/2001 (concernente la composizione degli organismi di vigilanza e lo scambio di idee in ordine alle materie di cui al decreto) comune con le società controllate.
Al riguardo le società controllate vengono opportunamente sensibilizzate sulla necessità che i propri comportamenti tengano conto dei possibili riflessi nei confronti della Capogruppo.
Il tutto ribadendo il rispetto dell’autonomia decisionale di ogni società e ferma restando la piena
ed assoluta indipendenza operativa degli Organismi di Vigilanza.
2.3. COLPA ORGANIZZATIVA ED ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
L’art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria
La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.
Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Inoltre, la Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto nuovi requisiti dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 inserendo i nuovi commi 2-bis, 2 –ter e 2 – quater di cui si riporta di seguito il testo.
Art. 6 del D.lgs. n. 231/2001
…Omissis…
2 bis I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all’ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2013 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari , o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (soggetti in posizione apicale), l’ente non risponde se prova che:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, che è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al
Modello.
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
2.3.1. Efficace attuazione del Modello
L’efficace attuazione del Modello richiede:
- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
2.4. TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni sono le seguenti:
a) sanzioni pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) confisca;
d) pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati previsti dal Decreto, sono:
- interdizione dall’esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell’azione ovvero la realizzazione dell’evento.
Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, la riforma si connota per la fissazione di nuovi criteri per la loro determinazione, commisurati e alla gravità dell’illecito e alle condizioni economiche patrimoniali della società, rimediando al difetto di efficacia deterrente della sola responsabilità civile legata all’ammontare del danno cagionato.
In allegato par. 6.1 si riporta la tabella riepilogativa dei reati presupposto e delle relative sanzioni.
3. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 231/2001 (possibilità di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria), CONFINDUSTRIA, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la predisposizione di modelli idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.
Le indicazioni delle Linee Guida sono soggette ad adattamento alle strutture interne delle imprese, dal momento che ogni modello organizzativo, per essere efficace deve essere impostato secondo le caratteristiche dell'impresa cui si applica, considerato che il rischio reato dipende dal settore economico, dalla complessità organizzativa e dimensionale dell’impresa e dell'area geografica in cui essa opera.
La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004 e successivamente aggiornata, da ultimo nel 2014, a seguito degli interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il perimetro dei reati ricompresi nell’ambito applicativo.
Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero in quanto ritenute “complessivamente adeguate e idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 231/2001”.
Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.
Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:
- costruzione del Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza: composizione e azioni;
- fattispecie di reato contemplate nel Decreto
mantenendo come perno la convinzione che l’obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di
controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.
I controlli devono avvenire “alla presenza” di:
- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro;
- procedure per regolamentare l’attività ed individuare i punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa;
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.
Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo
sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell’azienda.
REOCO, durante l’attività di analisi e predisposizione del “Sistema 231”, ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall’associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.
In quanto parte del Gruppo Bancario Banca Carige, la Società ha tenuto conto dell’impostazione dei Modelli adottati dalla Capogruppo anche ai sensi delle Linee Guida dell’ABI, peraltro sostanzialmente analoghe a quelle di CONFIDUSTRIA.
4. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONI DI CARIGE XX.X.XX
Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società ha adottato i Modelli di organizzazione e gestione con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2017 ed ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.
La Società è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d’affari.
A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Carige Reoco ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino la propria
Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società
medesima.
Attraverso l’adozione del Modello Carige Reoco si propone di perseguire le seguenti principali
finalità:
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Carige Reoco, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la società intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell’esigenza di un puntuale rispetto del
Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.
4.2. COSTRUZIONE DEI MODELLI (MOG) E RELATIVA STRUTTURA
I Modelli rappresentano lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell’interesse ed a vantaggio della Società stessa.
La Società ha deciso di costruire la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.lgs. 231/2001.
I principi contenuti in questo documento devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.
Scopo dei MOG è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.
Per permettere una costruzione personalizzata dei Modelli, è stata effettuata una mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal Decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell’illecito. Per intraprendere un’indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, è stata data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:
- tipologia dell’impresa;
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile;
- livello di centralizzazione dei poteri;
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure;
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime;
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive;
- job description;
- procedure esistenti o prassi consolidate.
I presenti Modelli sono costituiti da una parte generale e da una speciale.
La parte generale (parr. da 1 a 4) inquadra il contesto normativo, descrive le disposizioni contenute nel Decreto, i presupposti per l’insorgere della responsabilità della Società e introduce l’attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro.
La parte speciale (parr. 5 e seguenti) descrive le diverse famiglie di reati (pubblica amministrazione, societari, fede pubblica, market abuse, controllo della persona, finalità di terrorismo, reati informatici, transnazionali, riciclaggio e ricettazione, salute e sicurezza, giustizia, criminalità organizzata, industria e commercio, ambiente, rapporti di lavoro) con indicazione di regole di comportamento e controlli che rappresentano i presidi individuati dalla Società per prevenire la commissione dei reati e la conseguente possibile responsabilità amministrativa.
4.3. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Come previsto dal Decreto, i Modelli sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli aggiornamenti devono essere preventivamente valutati dall’Organismo di Vigilanza e quindi sottoposti all’approvazione del Consiglio.
4.4. GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEI MODELLI
Carige REOCO S.p.A. è sottoposta all’attività di indirizzo, governo e controllo esercitata da Banca Carige S.p.A. ed è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla stessa nel quadro di governo delle proprie partecipate.
Nella predisposizione dei Modelli si è fatto riferimento alle procedure, ai sistemi di controllo e al complesso di norme e disposizioni di Banca Carige S.p.A. che costituiscono uno strumento a presidio della prevenzione di reati e comportamenti illeciti in genere, compresi quelli specificatamente previsti dal Decreto.
Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione dei Modelli possono essere così riassunti:
1) individuazione delle aree di attività a rischio o sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
2) esistenza di presidi adeguati alla loro prevenzione attraverso la gestione di processi operativi in grado di garantire:
- separazione dei compiti e distribuzione delle responsabilità con la previsione di adeguati livelli autorizzativi, per evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- formalizzazione dei poteri e delle responsabilità, con indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e della transazione attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (ad esempio: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- esistenza e tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un’adeguata
protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
3) emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
4) definizione delle responsabilità nell’adozione, modifica, attuazione e controllo dei Modelli;
5) identificazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
6) definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
7) definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
8) formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e dei Modelli e agli obblighi che ne conseguono;
9) predisposizione di canali che consentano l’effettuazione di segnalazioni relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di violazioni del modello, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (cfr. par. 6.2)
Sono state identificate per ciascuna categoria dei “reati presupposto”, le aree aziendali “sensibili” al cui interno sono state individuate le attività aziendali in cui è potenzialmente verosimile il rischio di commissione di illeciti previsti dal Decreto (c.d. attività sensibili), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e controllo diversificati in relazione allo specifico rischio
– reato da prevenire e a cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.
Di seguito si forniscono alcuni dettagli.
4.4.1. ORGANISMO DI VIGILANZA: REGOLAMENTO E FLUSSI INFORMATIVI
4.4.2. CODICE ETICO
Carige REOCO S.p.A. adotta il Codice Etico del Gruppo Banca Carige, in linea con disposizioni del Decreto, contenente l’indicazione di principi ai quali devono uniformarsi i dipendenti, gli amministratori, i sindaci, i collaboratori, i clienti e i fornitori ed in generale tutti coloro che entrano in contatto con la Società.
Il Codice Etico è considerato una componente rilevante del sistema di controllo e dei Modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società e le norme contenute in esso costituiscono parte
essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale, dei dirigenti e degli amministratori ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Nel redigere il Codice Etico si è tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria all’interno delle Linee Guida, predisposte per la costruzione dei Modelli, che individuano, tra le componenti più rilevanti di controllo, l’adozione di un Codice Etico.
Il Codice Etico è distribuito a tutti i dipendenti e integra il rispetto delle norme civili e penali cui tutti sono tenuti richiamando ai doveri di diligenza e all’obbligo di fedeltà nella prestazione dell’attività lavorativa.
In particolare, i destinatari del Codice Etico devono comportarsi lealmente e secondo buona fede, con diligenza, efficienza e correttezza, improntando la propria condotta alla cooperazione e collaborazione reciproca, nel rispetto della normativa e delle procedure interne. Devono astenersi da attività in conflitto di interessi con la Società e non devono accettare regali o altre utilità correlati alle loro attività professionali se non di modesta entità e, in ogni caso, devono darne comunicazione ai Vertici Aziendali per l’attivazione delle procedure di valutazione ritenute opportune.
La violazione delle norme del Codice Etico è sanzionata a livello disciplinare.
4.4.3. Il sistema dei Poteri e delle Deleghe
Ai sensi dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano, per legge, riservati all’Assemblea degli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2381 c.c. e in conformità alla legge applicabile, può delegare le proprie attribuzioni all’Amministratore Delegato – Direttore Generale e ad altri suoi membri.
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società e riferiscono, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’andamento e sull’evoluzione della gestione, sulle operazioni di maggior rilievo e sull’esercizio delle deleghe conferite.
In tale contesto, secondo lo Statuto, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente e, ove nominato, nell’ambito delle proprie attribuzioni, all’Amministratore Delegato. La rappresentanza della società spetta inoltre a coloro ai quali siano state delegate attribuzioni da parte del Consiglio di Amministrazione, a norma di Statuto, nei limiti delle attribuzioni delegate.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, di volta in volta, per singoli atti o in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale ai suoi membri, all’Amministratore Delegato o al Direttore Generale, a dirigenti, quadri ed eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della società o di altre società del Gruppo.
La facoltà di subdelega è esercitata mediante un processo trasparente, continuamente monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal “subdelegato” e con la previsione dell’obbligo di informativa alla funzione delegante.
Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna. Tutte le strutture operano sulla base di specifica normativa interna che definisce i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità e che viene diffusa all’interno della società.
Analogamente alla normativa, è diffusa anche la documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione che definisce le facoltà di autonomia gestionale così come le modalità di svolgimento dei processi aziendali.
Tutti i principali processi decisionali e attuativi concernenti l’operatività della società sono
codificati, monitorai e conoscibili da tutta la struttura.
4.4.4. Normativa Interna
La normativa interna è costituita da documenti che, tempo per tempo aggiornati, sovraintendono al funzionamento della Società: oltre allo Statuto e al Codice Etico, si tratta di norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli.
4.4.5. ASSETTO ORGANIZZATIVO E RELATIVO REGOLAMENTO
L’assetto organizzativo della REOCO è disegnato secondo principi guida organizzativi che tengono conto del contesto economico e normativo di settore, delle esigenze specifiche della stessa, per garantirne nel continuo la coerenza con l’insieme delle previsioni di legge che disciplinano i processi, le procedure e la struttura organizzativa.
L’organigramma di Carige REOCO si articola su un Consiglio di Amministrazione, un
Amministratore Delegato/Direttore Generale e tre Xxxx Xxxxxxxxx:
- Area Sviluppo Immobiliare: promozione, indirizzo, sviluppo progettuale finalizzato
all’ottenimento dei titoli edilizi e commercializzazione degli immobili;
- Area Tecnica: sviluppo, gestione della progettazione tecnica esecutiva sugli immobili e
dell’esecuzione delle opere di trasformazione;
- Area Amministrazione, Finanza e Controllo: amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione della società.
In staff alle Aree si affianca una Segreteria di Direzione.
Banca Carige S.p.A., in quanto Capogruppo svolge in outsourcing, tramite la propria struttura, attività anche in nome e per conto della REOCO quali: contabilità, bilancio e rapporti fiscali; consulenza in materia di finanza; amministrazione del personale e consulenza legale; service informatico.
4.4.6. La Formazione del Personale e Divulgazione del Modello
Le attività di comunicazione e di formazione sono fondamentali per favorire la diffusione dei contenuti del Decreto e dei Modelli adottati dalla Società e per costruire un’adeguata cultura professionale per ogni lavoratore.
Le precitate attività sono rivolte a tutto il personale, anche in funzione di specifici ruoli assegnati, per creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale sulle tematiche in questione, mitigando al contempo il rischio di commissione dei reati.
La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente dei Modelli e a darne adeguata diffusione.
I Modelli sono consegnati a ogni dipendente e sono comunque a disposizione anche mediante pubblicazione online.
I soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) ricevono apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base dei Modelli. In questo modo, la Società può attivare apposite clausole contrattuali al fine della risoluzione del contratto qualora ravvisi, da parte dei soggetti esterni, comportamenti contrari ai presenti Modelli e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto.
Informazione e formazione dei dipendenti
Per l'efficacia dei Modelli, la Società persegue l’obiettivo di garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.
L'attività di formazione, per diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.
Tale attività viene svolta mediante corsi online o in aula.
I contenuti dei corsi sono aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa esterna e dei
Modelli.
La fruizione dei corsi è obbligatoria per tutto il personale e viene costantemente monitorata dalla Struttura Personale della Capogruppo che cura le relative attività anche per REOCO.
L’Organismo di Vigilanza verifica, periodicamente, lo stato di attuazione del piano di formazione
del Personale.
I neo assunti di REOCO ricevono, all’atto di assunzione, unitamente alla prevista documentazione contrattuale, copia dei Modelli di organizzazione e gestione, del Codice Etico e sottoscrivono un’apposita dichiarazione attestante la consegna dei documenti, l’integrale conoscenza dei medesimi e l’impegno ad osservare le relative prescrizioni.
Informazione alle società di service
Le "società di service" sono fornitori della società che svolgono servizi e attività per la Società o che operano all'interno del sito della Società.
Tali società sono informate del contenuto dei Modelli elaborati dalla Società considerato che è obiettivo della Società che il comportamento di tutte le società di service sia conforme alle disposizioni del D.lgs. 231/2001.
Informazione ai consulenti ed ai partner
La Società consegna ai consulenti ed ai partner materiale illustrativo per rendere adeguata informativa sui Modelli. La consegna della documentazione è attestata mediante apposito documento sottoscritto dal consulente/partner che dichiara di aver preso conoscenza dell’esistenza dei Modelli e dei principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettarli.
La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso con lo scopo di garantire l’efficacia dell'azione di vigilanza dell’Organismo.
La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell’art. 7, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa della Società.
Il sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile) si rivolge agli Amministratori, ai Dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate “sanzioni” di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale.
L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell’eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.
Tutti i soggetti che prestano attività lavorativa presso REOCO, in quanto dipendenti della Capogruppo distaccati presso la Società, operano in conformità con il Codice disciplinare emanato da Banca Carige e recepito dal Consiglio di Amministrazione di Reoco con l’approvazione del presente Modello.
Al riguardo si rimanda al par. 6.4 degli Allegati al Modello intitolato “Infrazioni e Sanzioni disciplinari e norme procedurali”.
4.5.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti
Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, appare munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza, con riferimento, in particolare, al principio secondo il quale, con esplicito riferimento alle previsioni del Decreto e quindi del Modello, si sancisce che “i lavoratori/lavoratrici che incorrono in violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell’infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali e del Codice
Etico adottato dalla Società”.
Tutti i soggetti che prestano attività lavorativa presso REOCO, operano in conformità con il Codice Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione per il quale si rimanda all’Allegato 6.4 “Infrazioni e Sanzioni disciplinari e norme procedurali”.
In forza di quanto sopra, a mero titolo di esempio, considerata la rilevanza della questione, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare, nell’ambito delle segnalazioni connesse al whistleblowing (cfr. par. 6.2), la violazione dei doveri di riservatezza dell’identità del segnalante o dei divieti di condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti dello stesso.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l’iter interno.
L’istruttoria può essere avviata dal Direttore Generale anche su segnalazione motivata dell’Organismo di Vigilanza. L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.
4.5.2. Misure nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratori con qualifica di dirigente. Ferme restando le disposizioni circa l’iter procedurale previsto, nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, procederà ad un’idonea istruttoria mirata a valutare l’opportunità di procedere ad una risoluzione anticipata del contratto di lavoro (nel rispetto delle previsioni normative vigenti).
4.5.3. Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci
In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice di Etico da parte degli Amministratori della Società e/o dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità.
Rientrano tra le gravi inosservanze l’omessa segnalazione all’Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse da amministratori delle Società, l’Organismo di Vigilanza delle Società medesima, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale dovranno informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, per l’attuazione delle opportune iniziative a livello di Gruppo.
4.5.4. Misure nei confronti dei soggetti terzi
Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti esterni con cui la Società possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come anche nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
4.5.5. Misure nei confronti dell’Organismo di Xxxxxxxxx
In caso di violazione dei compiti e delle responsabilità di uno o più dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, accertata l’effettiva inadempienza con il supporto della funzione più appropriata (e nel rispetto della regolamentazione rilevante), provvede a valutare l’opportunità di intraprendere le iniziative più opportune, coerentemente con il profilo aziendale del membro dell’Organismo.
5. CONTENUTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEI REATI CONTEMPLATI DAL DECRETO
Destinatari dei Modelli
Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse di Carige Reoco come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.
L’obiettivo è l’adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter
impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.
Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel
presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza.
Nei paragrafi che seguono vengono passate in rassegna le varie fattispecie di reato contemplate dal Decreto (artt. 24, 25 ecc.) o, comunque, ricondotte al suo ambito di applicazione da successivi provvedimenti legislativi, descrivendo i contenuti, le aree aziendali esposte al rischio di loro commissione e le misure organizzative adottate e ritenute efficaci per la loro prevenzione.
Regole generali
Per tutte le fattispecie di reato descritte in questi Modelli e nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali della Società, i dipendenti, i consulenti, i partners e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:
- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il sistema di deleghe esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da REOCO;
- i codici di comportamento adottati da REOCO;
- la normativa interna di REOCO.
Individuazione delle aree sensibili
Come in precedenza illustrato, nella stesura dei MOG di REOCO sono state esaminate le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società comprese nel perimetro previsto dal Decreto n. 231/2001; successivamente sono state individuate le attività sensibili e previsti i principi di comportamento e di controllo a cui devono fare rifermento tutti coloro che vi operano per garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività assegnate.
Con riferimento alle attività da REOCO è opportuno precisare che sono in corso di definizione con la Capogruppo Banca Carige accordi di service che concernono l’IT e alcuni servizi amministrativi.
Indice di rischio
Nel presenti MOG è stato inserito, in relazione alle fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001, un dato relativo all’ “Indice di Rischio”. La determinazione dell’indice di rischio attribuito a ciascuna categoria di reato è la risultante di valutazioni oggettive relative al tipo di sanzione (Sanzioni Pecuniarie e Sanzioni Interdittive con relative misure) commisurate alla probabilità (alta, media o bassa) che nell’ambito dell’attività svolta da REOCO possano verificarsi determinati tipi di reato.
Gli indici di rischio potenziali possono quindi essere:
- assente
- trascurabile
- poco rilevante
- moderatamente rilevante
- rilevante
- molto rilevante
5.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE
5.1.1. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio e privati
Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (in breve P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.
La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi”.
Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una
persona all’interno della P.A..
La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica: “è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”2.
Sono pubblici ufficiali coloro che:
- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
⮚ decisionali:
⮚ di certificazione;
⮚ di attestazione;
⮚ di coazione3;
⮚ di collaborazione, anche saltuaria4.
A titolo esemplificativo possono essere individuate come Pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare esattore o dirigente di aziende municipalizzate, assistente universitario, consigliere comunale, ufficiale sanitario, notaio, dipendente INPS.
L’Incaricato di pubblico servizio, solitamente individuato per esclusione rispetto al pubblico ufficiale, può essere identificato con colui che, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere, non consistenti in semplici mansioni d’ordine o meramente materiali, disciplinate nella forma della pubblica funzione ma non ricomprese nei poteri del Pubblico Ufficiale.
A titolo esemplificativo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio: guardie giurate dei furgoni portavalori, esattori Enel, i dipendenti postali che smistano la corrispondenza.
5.1.2. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione
Gli articoli del codice penale rilevanti ai sensi degli articoli 24, 24-bis e 25 del Decreto sono i seguenti:
Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Modalità di realizzazione
2 Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191
3 Cass. Pen. Sez. VI 81/148796
4 Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013
La condotta del reato in esame presuppone l’impiego difforme della destinazione vincolata dei
contributi, delle sovvenzioni o dei finanziamenti statali o comunitari.
Pertanto, il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; ciò che rileva è l’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta a prescindere che l’attività programmata abbia avuto esecuzione o meno.
Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile della Struttura Personale della Capogruppo (o altro soggetto della struttura delegato) potrebbe - nell’ambito dell’attività di gestione amministrativa di fonti esterne di finanziamento per la formazione per conto di Carige Reoco e per il tramite dei singoli uffici interessati - impiegare in maniera difforme dalla destinazione vincolata i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti statali o comunitari ricevuti.
Analoga attività potrebbe posta in essere dal responsabile di una struttura di Carige Reoco con riguardo ai finanziamenti ottenuti per i restauri di un edificio di pregio storico o artistico di cui la Società sia proprietaria.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio”
(cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a
€ 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Modalità di realizzazione
La sussistenza del reato in esame presuppone il conseguimento indebito di contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni agevolate comunque denominate tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l’omissione di informazioni dovute.
L’ipotesi delittuosa si realizza, pertanto, nel momento in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici o Comunità Europea.
Il reato si consuma al momento dell’ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.
Soggetti a rischio di commissione di reato
L’esponente aziendale potrebbe, tramite presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l’omissione di informazioni dovute, ottenere dei finanziamenti non dovuti generando di conseguenza un beneficio per la Società.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio”
(cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 2 Legge 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
La norma non risulta essere significativa per l’operatività aziendale che non afferisce ai settori dell’agricoltura .
5.1.3. ART. 314, CO.1 CODICE PENALE – PECULATO - ART. 316 CODICE PENALE –
Peculato mediante profitto d’errore altrui
Art. 314, co.1 Codice Penale – Peculato
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi (*).
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
(*) Comma modificato dall’art. 1, co.1, lett. d) della Legge 69/2015
Modalità di realizzazione
La fattispecie delittuosa richiamata è stata riformata dalla Legge 86/1990 e da ultimo ritoccata nel trattamento sanzionatorio dalla legge 190/2012. Il legislatore ha provveduto all’eliminazione della condotta della distrazione, ovvero la destinazione del bene a finalità diverse da quelle sottese alla ragione del possesso, e all’unificazione nel medesimo articolo del peculato e della malversazione a danno dei privati. Tra le novità introdotte dalla legge del 1990 vi è l’eliminazione del requisito dell’appartenenza del denaro o della cosa mobile alla Pubblica Amministrazione.
In origine, il peculato puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla Pubblica Amministrazione, se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all’art. 315 del codice penale, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla Pubblica Amministrazione.
La condotta tipizzata dal codice penale è simile a quella del reato di appropriazione indebita (art. 646 codice penale), da cui si differenzia per la specifica qualifica rivestita dal soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio).
Il reato ha natura plurioffensiva, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto lo sono gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, che si configurano nel mantenimento della destinazione pubblicistica del denaro o delle altre cose mobili.
Il peculato è un “reato proprio”, per cui il soggetto attivo è colui che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dove per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della pubblica amministrazione, sia colui che è chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (ovvero colui che partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni propedeutiche o accessorie, aventi effetti "certificativi, valutativi o autoritativi").
La condotta incriminata consiste nell’appropriazione di denaro o di cose mobili altrui, che si
realizza in due momenti distinti:
- appropriazione: impossessamento del denaro o della cosa mobile;
- espropriazione: estromissione del bene dal patrimonio dell’avente diritto.
L’elemento oggettivo della condotta di peculato è costituito dal denaro (carta moneta e moneta metallica avente corso legale) e cosa mobile (ogni entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua funzione sociale) che abbia un valore economico o almeno economicamente valutabile. Ulteriore caratteristica dell’oggetto della
condotta di xxxxx è l’altruità: i beni citati non devono appartenere al soggetto agente né quest’ultimo può vantare su di essi un diritto reale o di obbligazione che ne attribuisca la disponibilità. Inoltre, l’autore deve avere possesso per ragioni d’ufficio o servizio dell’oggetto materiale della condotta (possesso mediato o disponibilità giuridica inteso come potere di disporre del bene mediante ordini o mandati e possesso immediato o disponibilità materiale della cosa, identificabile nella mera detenzione, nell’uso e nella semplice custodia). Per tali ragioni, altro presupposto indefettibile per la configurabilità del reato è che la previa disponibilità della cosa o del denaro altrui derivi dall’ufficio o dal servizio ricoperto dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per cui è preposto.
Riguardo all’elemento soggettivo, il peculato è un reato a dolo generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione di cosa altrui o di denaro di cui si ha la disponibilità per ragioni d’ufficio o di servizio.
Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile) da parte dell'agente.
Rapporti con altri reati
- Peculato e ipotesi di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (artt. 640 e 61, n.9, codice penale): l’elemento distintivo va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui, in quanto il reato di peculato prevede l’entrata in possesso del danaro o di cosa altrui per ragione dell’ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si sia procurato, con raggiri e artifici, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta
- Peculato e appropriazione indebita aggravata (ex art. 61, n.9, codice penale): si avrà appropriazione indebita qualora l’appropriazione si realizzi a fronte di un possesso devoluto all’agente non per ragioni di ufficio o servizio, ma intuitu personae o anche per mera occasione offerta dalla relazione con l’ufficio;
- Peculato e abuso d’ufficio (art. 323 codice penale): nella fattispecie di reato prevista dall’art. 323 c.p., la condotta si identifica con l’abuso “funzionale”, cioè con l’esercizio delle potestà e l’uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere è concesso, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti penalmente sanzionati e sempre che a questa consegua un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Rilevato che il personale di Carige REOCO non ricopre nell’esercizio delle sue attività la qualifica di incaricato di pubblico servizio non si può escludere che l’esponente aziendale concorra come estraneo nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
La tematica del concorso dell’estraneo nel reato proprio è da sempre oggetto di acceso dibattito; se ai sensi dell’art. 110 c.p. è chiaramente definita la responsabilità per concorso dell’estraneo nel reato proprio quando questi conosca la qualifica soggettiva dell’intraneo e voglia concorrere nella sua condotta illecita “qualificata soggettivamente”, non altrettanto pacifica è la responsabilità dell’estraneo quando concorra con un soggetto qualificato in una condotta di per sé comunque penalmente rilevante (es.: peculato e appropriazione indebita), laddove l’art. 117 c.p. prevede che se muta il titolo per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono del medesimo reato, senza fare alcun cenno alla necessità che il diverso titolo sia conosciuto dagli altri.
In proposito sembra aver chiarito e fornito una linea guida interpretativa che salva la norma dell’art. 117 c.p. da incostituzionalità ex art. 27 Costituzione, una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. VI, 31. 01. 2019 (dep. 7. 06. 2019), n. 25390) che chiarisce come la responsabilità ex art. 117 c.p. presupponga comunque la conoscibilità della qualifica dell’intraneo da parte dell’estraneo affinchè mutui per lui il titolo di responsabilità.
La questione risolta dalla citata Cassazione non è di poco momento ai fini che qui interessano: la conoscibilità o meno, da parte dell’esponente aziendale della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del terzo nella cui condotta criminosa concorra, può infatti essere determinante ai fini del titolo della responsabilità (da reato proprio o da reato comune) e quindi anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente che potrà non sussistere quando l’esponente dello stesso che concorra nel reato col pubblico ufficiale veda mutare il titolo della sua responsabilità da reato proprio a reato comune quando il reato comune non ricada nel perimetro di applicazione del D.lgs. n. 231/2001.
Proprio attingendo alla vicenda sottoposta al vaglio della suprema Corte, un’occasione di reato potrebbe riguardare l’attività dell’esponente aziendale che concorre nell’attività illecita dell’amministratore di sostegno (pubblico ufficiale) finalizzata a sottrarre beni mobili (ad es. forniture, arredi) dell’amministrato.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), i reati presentano un “Indice di rischio” trascurabile
Art. 316 Codice Penale – Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(*).
(*) Comma aggiunto dall’art.1, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 75/2020 nell’ambito dell’attuazione della
c.d. Direttiva PIF.
Modalità di realizzazione
Il D. Lgs. 159/2011, come modificato dalla legge 161/2017, ha disposto (con l’articolo 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto di peculato mediante profitto dall’errore altrui sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Il reato di Peculato mediante profitto dell’errore altrui è una specie del reato di Peculato (art.314 codice penale), da cui si distingue perché l’esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce
la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all’interno del quale deve
concretizzarsi la condotta delittuosa.
Trattasi di “reato proprio”, dato che anche in questo caso il soggetto attivo del reato può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio.
L’oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità, inteso come qualsiasi cosa mobile
soggetta a valutazione o passibile di valutazione economica.
Il reato consiste nella ricezione (accettazione non dovuta) o ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato) di denaro o altra utilità per sé o per terzi (nella nozione di terzo non rientra la pubblica amministrazione).
Presupposto essenziale del delitto è che il terzo soggetto sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che lo accetta o lo ritiene sfruttando l’errore.
A tal proposito l’elemento soggettivo, essendo il reato in esame un reato a dolo generico, consiste nella consapevolezza dell’altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.
Il momento consumativo è quello in cui il soggetto riceve l’indebito denaro o cosa altrui, ovvero
quello in cui trattiene la cosa o il denaro senza restituirla.
Il delitto si distingue dalla concussione (art. 317 c.p.) in quanto l’errore del soggetto passivo è
preesistente alla condotta del funzionario, quindi deve essere spontaneo.
Soggetti a rischio di commissione di reato
La responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Reoco, non ricoprano mai i dirigenti o dipendenti la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può ricorre nel caso di concorso in reato (cfr. supra per la questione del concorso dell’estraneo nel reato proprio) nell’interesse o a vantaggio della Società).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), i reati presentano un “Indice di rischio” trascurabile
Art. 317 c.p. - Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Modalità di realizzazione
La condotta delittuosa presuppone che il Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.
Soggetti a rischio di commissione di reato
L’esponente aziendale potrebbe concorrere col pubblico ufficiale nella condotta di concussione finalizzata a contribuire all’assunzione di un soggetto riconducibile ad esponenti della Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, per assicurare alla Società il conseguimento di indebiti vantaggi (ad esempio, stipula di accordi commerciali con l’Ente Pubblico di riferimento, l’aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica, ecc.).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio”
(cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Artt. 318 e 3215 c.p. - Corruzione per
l’esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Modalità di realizzazione
Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, o ne accetta la promessa, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Per tale ipotesi di reato, la punibilità è estesa anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile della Struttura a cui sono affidati compiti di gestione dei patrimonio immobiliare della Società (o altro membro dell’unità organizzativa preposto all’attività) potrebbe deliberatamente corrompere incaricati di pubblico servizio preposti a gestire gare d’appalto presso società partecipate da Enti Pubblici al fine di consentire alla Società l’aggiudicazione delle suddette gare con conseguenti vantaggi di natura commerciale.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con un’alta probabilità di
accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio”
(cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
5 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore. “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Artt. 319, 319-bis6 e 3217 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Modalità di realizzazione
Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Ipotesi in cui la punibilità è estesa anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità.
6 Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti. “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.
7 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore. “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il responsabile (o altro membro dell’unità organizzativa preposto alla attività) potrebbe deliberatamente corrompere pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (es. ispettori Banca d'Italia, Consob, ecc.) affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione, con conseguente vantaggio per la Banca (es. mancata applicazione di sanzioni)
Il responsabile (o altro membro dell’unità organizzativa preposto alla attività) potrebbe essere indotto a dare denaro o altra utilità a pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (es. ispettori di ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione presso gli spazi immobiliari (es. anomalie relative all’impianto ricircolo aria, ecc.), con conseguente vantaggio per la banca (es. mancata applicazione di sanzioni, ecc.)
Il responsabile (o altro membro dell’unità organizzativa preposto all’attività) nell’esercizio delle attività di gestione del patrimonio delle società del Gruppo, potrebbe essere indotto a dare denaro o altra utilità a pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (es. assessori comunale, ecc.) affinché compiano un atto contrario ai propri doveri d’ufficio (es. rilascio di una concessione edilizia senza la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio della stessa, ecc.)
Il Responsabile della Struttura Personale della Capogruppo (o altro membro dell’unità organizzativa preposto alla attività), potrebbe deliberatamente corrompere pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (ad esempio, ispettori) affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione, con conseguente vantaggio per la Società (ad esempio, mancata applicazione di sanzioni).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per REOCO con una alta probabilità di accadimento. Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” molto rilevante.
Art. 319-ter e 3218 c.p. - Corruzione in atti giudiziari9
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Modalità di realizzazione
8 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore. “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Il reato si verifica nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito di un
procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, corrompe un Pubblico ufficiale.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile dell’U/Consulenza Legale (o altro membro dell’unità organizzativa preposto alla attività) della Capogruppo, che svolge attività nell’interesse di REOCO sulla base di appositi contratti di service, nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui è parte la Società, potrebbe deliberatamente corrompere pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio affinché compiano o non adempiano ad obblighi derivanti dal loro ufficio, per danneggiare la controparte ed ottenere un provvedimento a vantaggio per la Società (ad esempio, la corresponsione di un risarcimento non dovuto, la delibera di un’autorizzazione/concessione nell’ambito di un contenzioso).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 6), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 319 - quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità10
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*.
* periodo inserito dal D.lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. Direttiva PIF
Modalità di realizzazione
Con questa fattispecie delittuosa è punito il comportamento del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio il quale, in forza della posizione rivestita, induce soggetti estranei alla pubblica amministrazione a promettere o consegnare denaro o altra utilità; il reato colpisce, altresì, il comportamento del soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione che, indotto, promette o consegna denaro o altra utilità.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile della Struttura a cui sono affidati compiti di gestione dei patrimonio immobiliare della Società (o altro membro dell’unità organizzativa preposto all’attività) potrebbe essere indotto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ad assegnare un incarico ad un professionista esterno (magari legato alla Pubblica Amministrazione) eludendo i criteri di
10 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore. “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319- ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
professionalità, competenza o prezzo fissati dalla Società, per favorire l’instaurazione e/o lo
sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula di contratti con la Società.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per REOCO con una alta probabilità di accadimento. Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 6), il reato presenta un “Indice di rischio” molto rilevante.
Artt. 320 e 32111 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Modalità di realizzazione
L’articolo estende i casi di applicazione degli articoli dettati per la corruzione di un Pubblico Ufficiale anche agli incaricati di pubblico servizio.
Area a rischio di commissione del reato
Si rinvia a quanto indicato nei paragrafi concernenti gli articoli 318 e 319 del codice penale (cfr. par. 5.1.3.2 e par.5.1.3.3).
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 6), il reato presenta un “Indice di rischio” molto rilevante.
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
11 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore. “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Modalità di realizzazione
La condotta criminosa presuppone il comportamento del privato finalizzato alla corruzione di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, senza che la corruzione venga effettivamente posta in essere, stante l’assenza di accettazione del denaro ovvero dell’utilità promessa od offerta, da parte del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
Nella condotta criminosa rientra anche il comportamento del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio che sollecita (senza costrizione od induzione) una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte del privato.
Area a rischio di commissione del reato
Trattandosi di istigazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale, è possibile considerare i casi illustrati per tali fattispecie considerando, però le diverse modalità operative (cfr. par. 5.1.3.2 e par. 5.1.3.3)
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per REOCO con una alta probabilità di accadimento. Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), i reati presentano un “Indice di rischio” molto rilevante.
Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali*;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;*
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione**
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo xxxxx, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi
* Rubrica e commi modificati dalla Legge n. 3/2019
La norma merita particolare attenzione perché, in ultima istanza, estende la punibilità delle condotte di reato contro la pubblica amministrazione nazionale a quelle che coinvolgono esponenti di organismi sovranazionali. La novella della Legge n. 3/2019 ha portato alle estreme conseguenze l’equiparazione citata con la modifica del secondo comma: eliminazione del dolo specifico (procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero ottenere o mantenere attività economico finanziaria) in precedenza previsto per le condotte di induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione che coinvolgano persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Nei fatti la modifica equipara la posizione, del soggetto che subisce l’induzione da (art. 319-quater), o corrompe (art. 321) o istiga alla corruzione (art. 322) chi è assimilato al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio nell’ambito di stati esteri o organizzazioni internazionali, a quella del soggetto che subisce o realizza le medesime condotte nei confronti di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio italiani o dei soggetti a questi già assimilati dal comma 1 dell’art. 322-bis.
** numero inserito dal D.lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. Direttiva PIF
Modalità di realizzazione
La norma estende il perimetro di applicazione soggettiva degli artt. 314, 316 e da 317 a 322 del codice penale nei casi in cui l’autore del reato sia un soggetto pubblico appartenente agli organi delle Comunità europee.
Ai fini della responsabilità amministrativa della Società di cui al D.lgs. n. 231/2001, rilevano le condotte descritte negli articoli del codice penale precedentemente menzionati; per tale motivo, è possibile richiamare quanto argomentato per le modalità di realizzazione indicate ai paragrafi 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7.
Area a rischio di commissione del reato
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), i reati presentano un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 323 Codice Penale – Abuso d’Ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità [“in violazione di norme di legge o di regolamento” era la formulazione previgente alle modifiche apportate dall’art. 23 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020] , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
Modalità di realizzazione
La fattispecie si connota per la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” che le conferisce un ruolo sanzionatorio sussidiario rispetto a fatti abusivi che integrano gli estremi di più gravi reati contro la P.A., quali corruzione e concussione.
Trattasi di:
- reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico
- reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio per tale potendosi intendere sia il provvedimento amministrativo sia, più in generale, qualunque atto o attività posti in essere dal funzionario della P.A.
- un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.
Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.
È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che xxxxxxxx deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.
La fattispecie, secondo la formulazione vigente sino alla modifica operata dall’art. 23 del D.L. n. 76/2020, si connotava per una possibile indeterminatezza della condotta laddove faceva riferimento alla violazione di norme di legge e regolamento che con difficoltà sono idonee a definire con precisione quale debba essere la condotta del funzionario pubblico perché non degeneri in abuso. La riforma mira a colmare questo rischio facendo invece riferimento a regole di condotta su cui non residuino margini di discrezionalità così riservando alla sanzione penale, quale extremaratio, unicamente le condotte dal disvalore accentuato (quelle in violazione di regole di legge certe), residuando per le altre i rimedi di natura civile o disciplinare.
L’obiettivo pare tuttavia essere raggiunto solo in parte perché è rimasto nella descrizione della fattispecie il dolo intenzionale (intenzionalmente procura a sè o ad altri …) lasciando aperto il dubbio di come possa concretamente l’ipotesi del funzionario pubblico che violi regole di comportamento certe e inequivocabili per procurarsi intenzionalmente un vantaggio patrimoniale.
In buona sostanza, la nuova formulazione potrebbe portare a una concreta inapplicabilità della norma, se non in quegli ambiti, quale quello dell’ordinamento militare, dove le regole di condotta sono già fissate dalla legge in modo inequivoco, contrariamente ad altri dove le previsioni di legge sono necessariamente generali e astratte e non fissano regole di condotta immediatamente precettive.
Inoltre, contrariamente a quanto accadeva prima della riforma del 1997, l’abuso d’ufficio si configura come reato di evento: il delitto può dirsi integrato solo al momento dell’effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. L’ingiusto vantaggio (a favore del soggetto pubblico) può essere solo di natura patrimoniale e non deve consistere esclusivamente in un effettivo incremento economico, mentre il danno per il terzo non viene invece specificato e, pertanto, può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.
Per tale fattispecie di reato è richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, ovverossia deve essere ingiusta sia la condotta, perché viola la legge, sia il vantaggio patrimoniale conseguito.
L’abuso d’ufficio presuppone il dolo generico connotato dalla intenzionalità, rendendo penalmente perseguibili esclusivamente le condotte poste in essere con un acclarato grado di partecipazione dell'agente.
Occasioni di Reato
La responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Reoco, non ricoprendo mai i dirigenti o dipendenti la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, può ricorre nel caso di concorso in reato (cfr. supra 5.1.3. per la questione del concorso dell’estraneo nel reato proprio) nell’interesse o a vantaggio della Società.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), i reati presentano un “Indice di rischio” poco rilevante
Art. 346-bis Codice Penale – Traffico di influenze illecite
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Modalità di realizzazione
La fattispecie sanziona innanzitutto le condotte di chi sfrutta o vanta (condotta del millantato credito di cui all’art. 346 abolito dalla Legge n. 3/2019) relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti equiparati per offrire la propria mediazione illecita affinché questi compiano atti contrari ai doveri d’ufficio o per remunerarli per l’esercizio delle loro funzioni o poteri. In buona sostanza, la fattispecie colpisce chi si offre come mediatore di un accordo corruttivo, riguardi esso il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio o il loro ritardo od omissione (secondo lo schema della corruzione propria, con impatto sulla maggior severità della sanzione) o il compimento di atti conformi ai doveri d’ufficio (secondo lo schema della corruzione impropria).
Il secondo comma estende, in analogia al regime sanzionatorio della corruzione (cfr. art. 321 Codice Penale), la punibilità al soggetto che acquista la mediazione, con ciò confermando l’intento del legislatore di colpire chiunque si renda partecipe di condotte che possono compromettere il bene giuridico tutelato individuabile nella buona reputazione della Pubblica Amministrazione.
Anche la definizione del prezzo della mediazione (denaro o altra utilità) e del relativo beneficiario (chi offre la mediazione o un terzo) conferma l’intento di estendere la punibilità a ogni tipologia di accordo o proposta di accordo, quale che sia la remunerazione richiesta e il soggetto che la riceve.
Soggetti a rischio di commissione del reato
Occorre distinguere due casistiche.
1. Esponente aziendale che offre la propria mediazione a un terzo:
- un dipendente della Società, che verosimilmente ha contatti con pubblici ufficiali e ha anche il ruolo per poter influenzare il loro operato, promette ad un terzo (es.: fornitore) di adoperarsi presso l’assessore agli appalti pubblici del comune per agevolare la sua assegnazione del lavoro in gara se il terzo pratica sconti sulla fornitura
2. Esponente aziendale che riceve offerta di mediazione da un terzo:
- un cliente promette ad un dipendente di influire su un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per manipolare l’esito di un’attività in cambio dell’affidamento di una commessa.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con un’alta probabilità di
accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio”
(cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
5.1.4. 356 Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 codice penale – inadempimento di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (*).
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
(*) in caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l’art. 32-quarter ovvero l’applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
Modalità di realizzazione
Il reato in esame appare configurabile come reato proprio, ovverossia il soggetto attivo può essere solamente chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi il fornitore, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante. Secondo la Cassazione, del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l’obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264).
Il bene giuridico tutelato dall’articolo in esame è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. L’art. 355 richiamato fa riferimento agli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità e, per contratto di fornitura, che è il presupposto del reato, non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla pubblica amministrazione beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è quindi ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).
Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse o rendere comunque prestazioni di servizi diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti (in questo consiste la differenza rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 Codice Penale), ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui ricorrano anche gli elementi caratterizzanti la truffa, cioè l’utilizzo di artifizi o raggiri, si può configurare il concorso del delitto in esame con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640).
Modalità di realizzazione
Commissione di frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura, ad esempio legato alla locazione di immobili concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), i reati presentano un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 640 c.p. -Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:
1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea
o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2 - bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5);
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
Modalità di realizzazione
La condotta che rileva ai fini della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 è prevista al comma 2, n. 1), dell’art. 640 codice penale la cui condotta presuppone l’alterazione e/o la contraffazione della documentazione (ad esempio, bilancio) da presentare ai fini della conclusione di contratti con Enti Pubblici e/o ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica e/o ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, procurando alla società un ingiusto profitto con danno patrimoniale della P.A..
Il caso concreto si realizza, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno a uno Stato (Comunità Europea).
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile delle Strutture competenti per la Gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali (o altro soggetto coinvolto anche della Capogruppo), che svolge tali attività in favore di REOCO sulla base di apposito contratto di service, potrebbe contribuire, con artifizi e raggiri all’indebita erogazione di contributi pubblici a favore della Società alterando la documentazione istruttoria necessaria a comprovare i requisiti per il loro ottenimento (ad esempio, alterazione dei dati dei documenti contabili).
I Responsabili delle Strutture che svolgono attività di gestione dei contratti di locazione, potrebbero, con artifici e raggiri trarre in errore le controparti contraenti in ordine agli adempimenti e alle responsabilità contrattuali inducendo i locatari al sostenimento di spese contrattualmente di competenza della Società.
Il responsabile della Struttura Personale della Capogruppo (o altro soggetto della struttura delegato), nell’ambito dell’attività di individuazione di fonti esterne di finanziamento per la formazione potrebbe con artifizi a raggiri indurre in errore l’Ente pubblico che eroga i fondi.
Il responsabile della Struttura Personale della Capogruppo (o altro membro dell’unità organizzativa preposto) – nell’ambito dell’attività di regolarizzazione delle posizioni contributive del personale - con artifizi o raggiri, potrebbe indurre in errore un Ente Pubblico (es. Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro) con riferimento al calcolo dei contributi
fiscali, previdenziali e assicurativi relativi al personale della Società o agli adempimenti obbligatori verso le categorie protette.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea”.
Modalità di realizzazione
La condotta dell’ipotesi delittuosa in esame presuppone il conseguimento indebito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni agevolate di natura pubblica comunque denominate tramite l’alterazione e la contraffazione dei dati, della documentazione prescritta in sede di istruttoria per la concessione o della rendicontazione periodica dei finanziamenti agevolati.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile della Struttura Personale della Capogruppo (o altro soggetto della struttura delegato) nell’ambito dell’attività di individuazione di fonti esterne di finanziamento per la formazione - al fine del conseguimento di contributi o finanziamenti agevolati - potrebbe, tramite presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l’omissione di informazioni dovute, ottenere dei finanziamenti non dovuti generando di conseguenza un beneficio per la Società.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
6), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art 640-ter c.p. – Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Modalità di realizzazione
Alterazione o modifica di un software per la trasmissione in via telematica di dati alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza con danno della stessa.
Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.
Soggetti a rischio di commissione di reato
I Responsabili delle Strutture preposte alle attività di ICT della Capogruppo o di altro servicer, che cura mediante accordo di service le attività nell’interesse di REOCO, su sollecitazione di esponente aziendale, potrebbero intervenire su sistemi informatici esterni (ad esempio, potenziali controparti contrattuali/Pubblica Amministrazione) per alterare dati di natura contrattuale e procurare un vantaggio alla Società.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
5.1.5. Attività sensibili
Con riferimento ai reati contro la PA sopra richiamati, le principali attività sensibili, identificate in quanto potrebbe sorgere il rischio di comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o il rischio di consumazione di condotte corruttive, sono le seguenti:
- gestione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene con procedure negoziali o a evidenza pubblica (cfr. Procedura Approvvigionamento di beni e servizi approvata il 15/07/2018),
- selezione ed assunzione del personale,
- gestione dei trattamenti previdenziali,
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di licenze e autorizzazioni per l’esercizio delle attività aziendali,
- gestione dei contatti con soggetti pubblici per verifiche e ispezioni riguardo la produzione di rifiuti,
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti di salute, sicurezza e igiene sul lavoro,
- richiesta di provvedimenti amministrativi ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali,
- gestione delle ispezioni da parte delle autorità preposte alla verifica,
- attività di negoziazione e stipulazione di accordi con la PA,
- rapporti informali con la PA,
- richieste ed affidamento incarico per consulenze,
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione di sistemi e/o strumenti informativi
5.1.6. Principi di comportamento e di controllo
Comportamento
E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
• assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
• predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA (cfr. Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione approvata il 15/07/2018)
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
• assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
• effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
• esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
• ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
• danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all’interno al fine di
ottenere un ingiusto vantaggio;
• offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con Carige Reoco o mirata ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore e in conformità con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti del Ministero della Economia e delle Finanze, richiamate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9/2/2012.
In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV di effettuare i relativi controlli;
• accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
• esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA o le autorità di vigilanza a vario titolo competenti in errore;
• prescindere da informazioni dovute.
• in caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, non accondiscendervi e dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed Organismo di Xxxxxxxxx
• assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito fissati dalla Società;
• attestare la regolarità in fase di ricezione di beni e di servizi in assenza di un’attenta
valutazione di merito e di congruità in relazione al bene e al servizio ricevuto;
• autorizzare il pagamento di beni e servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura e della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
• autorizzare il pagamento di parcelle in assenza di un’attenta valutazione del corrispettivo in
relazione alla qualità del servizio ricevuto;
• effettuare pagamenti in favore di fornitori, collaboratori o consulenti esterni della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
• minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società.
Al fine di poter dare una concreta attuazione ai presenti divieti, la Società si propone l’obiettivo di redigere un’adeguata procedura per monitorare, con un metodo unico e dettagliato, i contatti con la Pubblica Amministrazione (cfr. Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione approvata il 15/07/2018).
Controllo
- Poteri delegati:
⮚ i soggetti delegati sono individuati in base al ruolo ricoperto e alle deleghe previste per il ruolo
⮚ le procedure per l’esercizio delle facoltà delegate sono formalizzate.
⮚ gli accordi possono essere conclusi da soggetti aventi apposite facoltà assegnate al riguardo
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali
⮚ è prevista la predisposizione di adeguata e specifica documentazione relativa ad ogni fase della stipula di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti;
⮚ ogni contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione e le controparti è formalizzato in un documento, firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al precitato delle deleghe;
⮚ i soggetti terzi, rispetto alla Società, che intervengono nella sottoscrizione di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con la Società;
⮚ le Strutture, coinvolte nell’attività in esame, devono archiviare/conservare tutta la documentazione relativa ai contratti per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte e delle decisioni effettuate.
- le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall’Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all’esecuzione delle attività;
- con specifico riferimento alla gestione di adempimenti catastali/urbanistici/edilizi in fase di recupero e intervento sugli immobili acquisiti, viene verificata la completezza della documentazione necessaria per provvedere alla richiesta di autorizzazioni/permessi alle autorità competenti;
- sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell’ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi.
- gli uffici competenti della Società, nell’ambito dell’esercizio delle attività in esame, conservano copia della documentazione consegnata all’Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l’esecuzione di adempimenti;
- in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della struttura interessata dall’accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all’uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati;
- per ricostruire l’iter delle responsabilità e delle motivazioni a supporto delle decisioni assunte, le strutture, tempo per tempo, interessate e i soggetti competenti delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata e/o i soggetti competenti (siano essi anche soggetti eventualmente esterni alla Società quali fornitori ecc.) devono provvedere all’archiviazione e alla conservazione dei documenti connessi alla esecuzione di adempimenti e alla richiesta di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione;
- qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all’interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità in esame nell’ambito dei livelli di servizio (Service Level Agreement – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società;
- gli eventuali soggetti terzi, coinvolti nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti, devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con la Società.
- la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, prevede l’accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a alle competenti strutture della Società o della Capogruppo
- la richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine devono essere approvati soltanto dai soggetti muniti di idonee facoltà in base al precitato sistema di poteri e deleghe che indica le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno.
- i fornitori di beni e servizi, i professionisti sono scelti tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali fornitori devono garantire e documentare di rispettare la normativa sull’utilizzo dei marchi o segni distintivi e di commercializzare beni o servizi nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d’autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l’affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società;
- il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell’importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al precitato sistema dei poteri e delle deleghe; l’autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società;
- con riferimento alle spese di rappresentanza e agli omaggi, l’approvazione delle spese sostenute per iniziative di rappresentanza, l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna descrive i meccanismi autorizzativi, dando indicazione dei soggetti aziendali a cui sono assegnati i necessari poteri;
- sono determinati i diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti.
5.2. ART. 25-TER - “REATI SOCIETARI”
5.2.1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI
Art. 2621 c.c. -False comunicazioni sociali
Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 2621 – bis cc – Fatti di lieve entità
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
I soggetti attivi della disposizione sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori.
Il delitto è procedibile d'ufficio salvo le ipotesi di lieve entità per le quali il Legislatore ha previsto l'art. 2621- bis del codice civile che prevede, sempre nell'ambito delle società non quotate e salvo che la condotta non costituisca più grave reato, una riduzione della pena da sei mesi a tre anni qualora i fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura, delle dimensioni, della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
La pena ridotta è applicabile qualora le condotte riguardino società che non possono fallire, quelle cioè che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.
In tale ipotesi la procedibilità del delitto è a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Modalità di realizzazione
Con riferimento alle società non quotate, la condotta illecita consiste nell’alterare i dati contenuti nelle relazioni, documenti e qualsivoglia comunicazione diretta ai soci ed al pubblico, mediante l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l’omissione di informazioni, al fine di indurre i destinatari in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
Tali condotte, possono coinvolgere l’attività degli Amministratori e potrebbero essere realizzate nell’ambito delle seguenti attività aziendali: tenuta della contabilità, predisposizione di comunicazioni sociali, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.
La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli amministratori e le Strutture competenti della Società preposte alla redazione della documentazione di bilancio, anche in concorso con le Strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), potrebbero contribuire all’approvazione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero od omettere di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio, contribuendo a fornire una rappresentazione fittizia della situazione economico - patrimoniale della REOCO/Gruppo ed inducendo in tal modo in errore soci, pubblico e potenziali investitori.
Gli amministratori e le Strutture competenti della Società preposte alla redazione della documentazione di bilancio, anche in concorso con le Strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), potrebbero contribuire all’approvazione di una riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale (con le relative tabelle di raccordo) che fornisca una rappresentazione fittizia della situazione economico - patrimoniale della REOCO/Gruppo, inducendo in tal modo in errore soci, pubblico e potenziali investitori.
Gli amministratori e le Strutture competenti della Società preposte alla redazione della documentazione di bilancio, anche in concorso con le Strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), potrebbero contribuire ad approvare un set
informativo di bilancio e/o della situazione economico finanziaria (destinato ai soci e/o al pubblico) che prospetti una visione alterata della situazione economico – patrimoniale della REOCO, inducendo in tal modo in errore soci, pubblico e potenziali investitori.
Il Responsabili delle Strutture della Società preposte alla redazione del Bilancio e delle scritture contabili della Società, anche in collusione con le strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), potrebbero contribuire (omettendo palesi anomalie o difformità rilevate in sede di gestione degli adempimenti contabili di competenza) alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero (sovra- rappresentazione aziendale finalizzata a fornire un’immagine fuorviante di REOCO a potenziali investitori, sminuire gli utili nell’ottica di ottenere un risparmio di natura fiscale, esposizione a bilancio di un dato reale, ma con causale effettiva differente da quella esposta, ecc.).
Nel medesimo settore i Responsabili delle strutture preposte della Società, anche in collusione con le precitate strutture della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), per non far emergere una situazione economico - patrimoniale instabile, potrebbero contribuire alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero od omettere di esporre dati rilevanti e dovuti.
Il Responsabili delle Strutture della Società preposte alla redazione del Bilancio e delle scritture contabili della Società, anche in collusione con le strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service) potrebbero contribuire (omettendo palesi anomalie o difformità rilevate in sede di gestione degli adempimenti contabili di competenza) alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero (sovra - rappresentazione aziendale finalizzata a fornire un’immagine fuorviante della Banca a potenziali investitori, sminuire gli utili nell’ottica di ottenere un risparmio di natura fiscale, esposizione a bilancio di un dato reale, ma con causale effettiva differente da quella esposta, ecc.).
Il Responsabili delle Strutture della Società preposte alla redazione del Bilancio e delle scritture contabili della Società, anche in collusione con le strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service) potrebbero sovrastimare dolosamente il valore degli immobili derivante da un’operazione di ristrutturazione per consentire alla REOCO di perseguire un indebito vantaggio (sovra-rappresentazione aziendale finalizzata a fornire un immagine fuorviante della Società a potenziali investitori).
I Responsabili delle strutture dedicate alle attività di Pianificazione e controllo di gestione societario o i loro sottoposti potrebbero contribuire a fornire dati fuorvianti alle competenti strutture della REOCO in merito a specifiche voci di costo sostenute dalla REOCO.
Tali casistiche potrebbero essere volte a riportare in bilancio fatti materiali non rispondenti al vero quali a titolo esemplificativo: sottostima di costi al fine di fornire una rappresentazione della Società fuorviante per potenziali investitori, sovrastima di spese al fine di sminuire gli utili nell’ottica di ottenere un risparmio di natura fiscale.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Il reato, in esame, si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
12Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Modalità di realizzazione
Con specifico riguardo alle società quotate, l’art. 2622 del codice civile prevede che la condotta illecita si realizzi nell'esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
I soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori, i quali operino nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.
A tali società la norma equipara:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
12 Articolo modificato dall’art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. La pena prevista per tale reato è oggi costituita dalla reclusione da tre a otto anni.
Proprio l'entità della pena così aumentata rende oggi possibile, nelle relative indagini, l'uso delle intercettazioni.
Area a rischio di commissione del reato
Il reato in esame non è configurabile in capo a REOCO non essendo una Società quotata. Tuttavia, essendo la Capogruppo una società quotata sul mercato regolamentato italiano, le
condotte di cui all’articolo citato possono avere rilevanza considerati gli specifici obblighi informativi di bilancio cui è tenuta Banca Carige e di conseguenza REOCO in quanto società controllata. In tal senso, il processo di predisposizione dei precitati documenti è regolato da linee guida predisposte dalla Capogruppo.
Considerato che la Capogruppo è una società quotata, gli amministratori e le Strutture competenti della Società preposte alla redazione della documentazione di bilancio, anche in concorso con le Strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service) potrebbero concorrere nella condotta delittuosa della Capogruppo stessa rappresentando fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
In tal senso, si richiama quanto delineato al par. 5.2.1.1.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Considerato che REOCO non è una società quotata, il reato non è configurabile in capo alla Società.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 2623 cc – Falso in prospetto
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
N.B. La norma è stata abrogata dalla Legge n. 262/2005 (c.d. “Legge sul Risparmio”) che ha
inserito una norma analoga nel TUF, introducendo il nuovo art. 173-bis così formulato:
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Modalità di realizzazione
La condotta sanzionata consiste nell’esporre informazioni false o nell’occultare dati o notizie per indurre in errore i destinatari dei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o all’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, o dei documenti che è necessario pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto/scambio.
Area a rischio di commissione del reato
Si rinvia a quanto indicato al par. 5.2.1.3.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato non si può configurare in capo a REOCO in quanto società non quotata.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione
[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.] (1)
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 37 D.Lgs. n. 39/2010 con decorrenza dal 7 aprile 2010, ma è stata mantenuta la sanzionabilità penale della condotta criminosa nell’ambito dell’art. 27 come seguito formulato.
5.2.1.5.1. Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Modalità di realizzazione
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso soltanto dai responsabili della revisione, che dunque riveste scarso interesse per il settore bancario.
Come detto, l’articolo 2624 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. n. 39/2010.
La fattispecie risulterebbe esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 25-ter del Decreto che
al comma 1 richiama i “reati in materia societaria previsti dal Codice Civile”.
La questione che si pone è se la condotta abbia mantenuto o meno rilevanza agli effetti della responsabilità amministrativa di cui al Decreto: l’interpretazione dell’art. 25-ter porterebbe ad escludere la rilevanza essendo la condotta ora sanzionata da normativa esterna al Codice Civile, non espressamente richiamata dall’art. 25-ter.
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Modalità di realizzazione
La condotta di Impedito controllo consiste nell’impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o l’adozione di atteggiamenti ingiustificatamente dilatori ovvero la realizzazione di
artifici idonei, il controllo da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei soci (nei
casi previsti dalla legge) nell’interesse o a vantaggio della Società.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli amministratori potrebbero, nei confronti del Collegio Sindacale, occultare fraudolentemente fatti dovuti (ad esempio, anomalie riconducibili a pratiche commerciali indebite poste in essere dalle strutture operative, carenze riscontrabili in merito all’attività di controllo direzionale sull’operatività delle strutture direzionali della REOCO) che ove resi noti potrebbero comportare danni di natura economica (ad esempio, sanzioni) e/o reputazionali.
I Responsabili delle strutture a supporto degli organi sociali - Segreteria Amministrativa - (o altro soggetto sottoposto a vario titolo coinvolto) potrebbero omettere deliberatamente di comunicare al Collegio Sindacale eventi pregiudizievoli per la Banca rilevati in sede di svolgimento delle attività segretariali di propria competenza (es. anomalie riconducibili a operazioni societarie) affinché non vengano resi pubblici, con conseguenti danni di natura economica e/o reputazionale.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare, infatti, in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Modalità di realizzazione
La condotta criminosa presuppone l’effettuazione di operazioni, mancate comunicazioni, alterazione di dati che potrebbero cagionare danno all’integrità del capitale sociale della REOCO e del Gruppo.
Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
Si presuppone l’effettuazione di operazioni, mancate comunicazioni, alterazione di dati che potrebbero cagionare danno all’integrità del capitale sociale della REOCO e del Gruppo.
Potrebbero essere coinvolti gli Amministratori e le strutture preposte alla predisposizione di documenti che rappresentino situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società in occasione della deliberazione o esecuzione di operazioni sul capitale sociale.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli amministratori, in concorso con altre strutture della Società, potrebbero contribuire a violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale
sociale, di fusione e scissione societaria con la volontà di arrecare un danno ai creditori della Società e generare un vantaggio per la stessa.
I Responsabili delle strutture preposte alle attività di segreteria sociale, o i loro sottoposti a vario titolo coinvolti potrebbero contribuire, di concerto con gli amministratori, a violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria con la volontà di arrecare un danno ai creditori della Società e procurarle un vantaggio.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare, infatti, in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” cfr. par.
5, il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.
Modalità di realizzazione
Il reato è configurabile in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.
Si tratta, come per le fattispecie delittuose precedenti, di condotte che presuppongono l’effettuazione di operazioni o alterazione di dati che potrebbero cagionare danno all’integrità del capitale sociale della REOCO e del Gruppo.
Tali condotte possono coinvolgere gli Amministratori e le strutture preposte alle seguenti attività: predisposizione di documenti che rappresentino situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società in occasione della deliberazione o esecuzione di operazioni sul capitale sociale.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Il Responsabile delle strutture dedicate a supportare gli Organi Sociali, o i suoi sottoposti a vario titolo coinvolti potrebbero contribuire di concerto con gli amministratori a formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale oppure tramite la sopravalutazione di conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Modalità di realizzazione
Tale reato consiste nell’acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli amministratori potrebbero acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando così una lesione all'integrità del capitale sociale.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato, peraltro, non è applicabile a REOCO e potrebbe configurarsi con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Modalità di realizzazione
La condotta presuppone l’effettuazione di operazioni che potrebbero cagionare danno all’integrità
del capitale sociale della REOCO e del Gruppo.
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Possono essere coinvolti gli Amministratori e le strutture preposte alle attività di predisposizione di documenti sulle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società in occasione della deliberazione o esecuzione di operazioni sul capitale sociale.
Soggetti a rischio di commissione di reato
I Responsabili delle strutture preposte alle attività di segreteria sociale, o i loro sottoposti a vario titolo coinvolti potrebbero contribuire, di concerto con gli amministratori, a violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria con la volontà di arrecare un danno ai creditori della Società e procurarle un vantaggio.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 6), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione
del conflitto d’interesse
L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Modalità di realizzazione
Il reato si compie nel momento in cui l’amministratore, o il componente del consiglio di gestione, viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli amministratori potrebbero omettere di dichiarare (volutamente) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale l’interesse personale in una determinata operazione all’esame del Consiglio di Amministrazione garantendo un vantaggio ai medesimi oltre che alla Società.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato, tuttavia, si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” cfr. par.
5, il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Modalità di realizzazione
La fattispecie regolata, mira a tutelare l’integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli
Amministratori ed ai soci.
La condotta formalizzata nell’articolo in esame presuppone operazioni che potrebbero cagionare danno all’integrità del capitale sociale della REOCO e del Gruppo.
Tali condotte interessano l’attività degli Amministratori e delle strutture che predispongono documenti relativi alla natura economica, finanziaria e patrimoniale della Società, utilizzati in occasione della deliberazione o esecuzione di operazioni sul capitale sociale.
Soggetti a rischio di commissione di reato
I Responsabili delle strutture dedicate alla redazione dei bilanci o delle scritture contabili, o i loro sottoposti a vario titolo coinvolti, anche in concorso con le Strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), potrebbero contribuire (omettendo anomalie o difformità rilevate in sede di gestione degli adempimenti contabili di competenza) alla predisposizione di documenti contabili in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero e fuorvianti che vengono presi in esame dal Consiglio e/o dalla Assemblea per le decisioni attinenti potenziali operazioni sulla società e sul capitale sociale.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 6), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Modalità di realizzazione
Il reato in esame richiede l’effettuazione di operazioni, mancate comunicazioni, alterazione di dati
che potrebbero cagionare danno all’integrità del capitale sociale della REOCO e del Gruppo.
Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Area a rischio di commissione del reato
Si potrebbe ipotizzare, in caso di liquidazione della Società, che i liquidatori effettuino la ripartizione dei beni tra i soci prima di soddisfare i creditori della Società oppure omettano l’accantonamento delle somme necessarie per adempiere agli obblighi verso i creditori della Società, arrecando così un danno ai creditori stessi.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato, tuttavia, ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” cfr. par.
5, i reati di cui agli articoli presentano un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 2635 c.c. - Corruzione fra privati (per la responsabilità amministrativa rileva solo il 3° comma)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente
non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Modalità di realizzazione
La fattispecie concreta, contemplata nell’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, è unicamente quella prevista nel terzo comma dell’art. 2635, in relazione alla quale è sanzionato il comportamento di soggetti indeterminati che nell’interesse e a vantaggio di una società diano o promettano di dare denaro od altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza) di altre società, affinché trasgrediscano ai loro obblighi.
In ogni caso sono ricomprese all’interno del Modello, quali condotte vietate e sanzionate dal proprio Codice Disciplinare, a prescindere dall’instaurazione di un procedimento penale o amministrativo, anche quelle previste nei primi due commi dell’art. 2635.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Un Amministratore/Esponente Aziendale della Società potrebbe chiedere all’amministratore di una società fornitrice, dietro dazione di una somma di denaro, l’emissione di una fattura per operazioni inesistenti cagionando un danno alla società emittente in termini di maggiori imposte dirette e indirette nell’interesse della Società che potrebbe avere un beneficio in bilancio.
Un Amministratore/Esponente Aziendale della Società potrebbe corrompere il liquidatore di una società perché favorisca la Società con compensi non dovuti che danneggiano la società (es.: far apparire esposizioni debitorie verso la Società che si rivelino inesistenti), salvo che il fatto non integri la condotta di un reato più grave
Il Responsabile del Personale della Capogruppo (o i suoi sottoposti a vario titolo coinvolti) nell’ambito del processo di selezione del personale per la Società, potrebbe contribuire all’assunzione di un soggetto riconducibile ad un esponente aziendale di una Società terza, al fine di ottenere dallo stesso il compimento di un atto particolarmente vantaggioso per la Società (es. finalizzazione di un accordo commerciale, ecc.) e lesivo per la Società terza.
Il Responsabile del Personale della Capogruppo (o i suoi sottoposti a vario titolo coinvolti) nell’ambito del processo di valutazione delle prestazioni del personale e di gestione delle promozioni/premi incentivanti, potrebbe contribuire alla definizione di un riconoscimento economico/di carriera a favore di un soggetto collegato ad un esponente aziendale di una Società terza al fine di ottenere il compimento di un atto, con conseguente nocumento per la Società di riferimento e contestuale vantaggio per la Società (es. finalizzazione di un accordo commerciale particolarmente remunerativo per la Società ma svantaggioso per la controparte).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato risulta applicabile a REOCO e potrebbe configurarsi con una alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’“Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” molto rilevante.
Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Modalità di realizzazione
Il reato di cui all’art. 2635 bis, comma 1, presuppone la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
Il reato di cui all’art. 2635 bis, comma 2, si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Area a rischio di commissione del reato
Le ipotesi di occasione di reato prefigurate per il reato di corruzione tra privati possono essere considerate anche per il caso di sollecitazione della promessa/dazione/offerta di denaro o utilità non dovuti e per il reato di Istigazione alla corruzione
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante
Art. 2636 c.c. - Illecita influenza
sull’assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Modalità di realizzazione
Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Nel corso di un’Assemblea, gli amministratori potrebbero sottoporre (in relazione ad un determinato ordine del giorno) atti e documenti falsi/ non completi/ alterati, per indurre l’Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento (es. approvazione di un’operazione straordinaria particolarmente vantaggiosa per la Società).
Come nell’esempio precedente, i Responsabili delle strutture a supporto degli organi sociali – Segreteria Amministrativa - (o altro soggetto sottoposto a vario titolo coinvolto) potrebbero coadiuvare un Amministratore della REOCO affinché siano sottoposti nel corso di un’Assemblea (in relazione ad un determinato ordine del giorno) atti e documenti falsi/ non completi/ alterati, per indurre l’Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento (es. approvazione di un’operazione straordinaria particolarmente vantaggiosa per la Banca).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Modalità di realizzazione
La condotta di Xxxxxxxxxxx presuppone la diffusione di notizie false su società emittenti strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, al fine di alterarne il prezzo ovvero di alterare la percezione sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della società o del gruppo al quale essa appartiene.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli Amministratori, anche in collusione con le strutture della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (mediante contratto di service), potrebbero contribuire all’approvazione di un piano industriale che fornisca una rappresentazione fittizia della situazione economico - patrimoniale dello stesso (ad esempio, esposizione non veritiera circa l’avvio/esito di specifici progettuali strategici per la REOCO/Gruppo), inducendo in tal modo in errore potenziali investitori.
I Responsabili delle strutture dedicate alla redazione dei bilanci o delle scritture contabili, o i loro sottoposti a vario titolo coinvolti, anche in concorso con le Strutture preposte alla gestione della contabilità, del bilancio e dei rapporti fiscali della Banca Carige che forniscono supporto alla Società (sulla base di apposito contratto di service), potrebbero contribuire alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero od omettere di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio, contribuendo a fornire una
rappresentazione fittizia della situazione economico - patrimoniale della Società ed inducendo in tal modo in errore potenziali investitori.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza
1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.
Modalità di realizzazione
Con questa fattispecie delittuosa sono colpite le condotte dei preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.
Soggetti a rischio di commissione di reato
Gli Amministratori potrebbero, in occasione di ispezioni da parte di autorità pubbliche di vigilanza, occultare fraudolentemente fatti dovuti (es. anomalie riconducibili a pratiche commerciali indebite, carenze autorizzative sull’operatività delle strutture di REOCO) che ove resi noti potrebbero comportare danni di natura economica (es. sanzioni) e/o reputazionali.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
5.2.2. ATTIVITÀ SENSIBILI
Gli ambiti di attività aziendale identificati per REOCO come sensibili al rischio di commissione dei reati in esame, considerato anche il rapporto di controllo da parte della Capogruppo che è quotata, sono le seguenti:
- Gestione dei rapporti con gli Organi societari di controllo e con la Società di Revisione (rapporti con i soci; comunicazioni/verbalizzazione/svolgimento assemblee);
- Gestione dell’informativa periodica (in tale contesto rientrano le attività connesse alle informative previste per legge sia nei confronti degli Organi Sociali che verso il pubblico: redazione del bilancio, relazioni, documenti che rappresentano situazioni economiche/finanziarie/patrimoniali della Società; comunicazioni interne/esterne);
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Xxxxxxxxx (creazione dei prospetti per l’Autorità
Garante del Mercato e della Concorrenza);
- comunicazioni interne/esterne;
- redazione del bilancio, delle relazioni;
- rapporti con la società di revisione;
- rapporti con i soci;
- comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee;
- controllo di gestione;
- richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- operazioni sugli utili;
- gestione delle informazioni riservate o considerate price sensitive;
- emissioni di comunicati stampa;
- creazione dei prospetti per l’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza;
- influenza sull’assemblea;
- gestione dei rapporti contrattuali con soggetti privati.
5.2.3. Principi di comportamento e di controllo
Si rinvia ai Modelli della Capogruppo per la descrizione dei presidi derivanti dall’attività del
Dirigente Preposto.
Comportamento
E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività individuate come sensibili di:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell’Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con società private;
- formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione
con le società private.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
- effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano portare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obbiettivi della Società;
- ammettere compensi che non siano correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o ai loro familiari regali, doni e/o prestazioni gratuite di qualsivoglia genere che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi
e delle procedure in vigore, devono essere sempre di esiguo valore e devono essere
documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell’OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come, a mero titolo esemplificativo, promesse di assunzione, in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro familiari di società private che possano determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi.
- in caso di tentata corruzione di un dirigente, dipendente e/o collaboratore della Società da parte di dirigenti e/o dipendenti e/o collaboratori di società private la Società, non dar seguito alla richiesta e dare tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore e/o al Presidente e, in ogni caso, all’OdV.
Controllo
Con specifico riferimento alla corruzione tra privati e all’istigazione alla corruzione (artt. 2635 e 2635-bis C.C.), la Società ha redatto apposita procedura per monitorare, con metodo unico e dettagliato, i contratti e i contatti finalizzati alla stipulazione di contratti con società private (Cfr. “Procedura di approvvigionamento di beni e servizi”).
Sistema di deleghe e specifica attribuzione di ruoli e compiti: i rapporti con gli Organi societari e di controllo nonché con la Società di Revisione sono gestiti da soggetti a cui è stato affidato specificatamente tale compito sulla base del funzionigramma aziendale, anche con l’eventuale supporto delle strutture delle Capogruppo che svolge alcune attività per conto di REOCO, sulla base di appositi contratti di service.
Modalità e tempistiche di evasione delle attività: tutte le strutture (comprese quelle delle Capogruppo che operano in supporto a REOCO sulla base di apposito contratto di service), a diverso titolo coinvolte nella stesura e messa a disposizione della documentazione amministrativo
– contabile della Società, devono raccogliere e predisporre la documentazione, in modo tempestivo e completo, per rispondere alle richieste formulate dalla Società di Revisione. REOCO prevede che venga mantenuta evidenza della documentazione richiesta dalla Società di Revisione e alla stessa consegnata.
Tracciabilità del processo sia livello informativo che documentale: le attività di verifica e controllo degli Organi Sociali sono formalizzate e verbalizzate. È prevista la conservazione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese alla Società di Revisione. È garantita la possibilità di ricostruire i processi decisionali alla base delle decisioni assunte per dare riscontro alle richieste pervenute nell’ambito delle attività di controllo svolta dalla Società di Revisione e dagli Organi Sociali in materia di verifica della documentazione amministrativo – contabile della Società.
Qualora alcune attività sensibili vengano esternalizzate, REOCO prevede la predisposizione di accordi sui livelli di servizio finalizzati a regolare e verificare l’attività prestata in favore della Società.
L’attività di predisposizione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Società deve rispettare i seguenti criteri:
- individuazione precisa delle strutture competenti e dei dati e delle notizie che devono fornire;
- modalità operative da seguire per la rilevazione dei dati contabili, dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- definizione di: scadenze, argomenti, flussi informativi e richieste di rilascio di apposite attestazioni;
- sistema di tracciabilità delle attività e dei soggetti che intervengono nella trasmissione di dati e di informazioni alla struttura responsabile della raccolta;
- previsione di modalità operative per l'elaborazione e la trasmissione alla Capogruppo dei dati di REOCO per la formazione del bilancio consolidato del Gruppo.
Per quanto concerne l’attività sensibile identificata nella “Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza” si rinvia a quanto indicato al par. 5.1.6, in quanto il relativo protocollo è finalizzato alla prevenzione oltre che dei reati di corruzione (nelle diverse forme previste dalla normativa) e di “induzione indebita a dare o promettere utilità” anche del reato di “ostacolo delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza”.
5.3. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA- ART. 25 BIS DEL DLGS. N.
231/2001 “FALSITÀ IN MONETE, IN ARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO”
5.3.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1)chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2)chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3)chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4)chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate,
ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Modalità di realizzazione
La condotta punita dalla fattispecie in esame presuppone l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita e la messa in circolazione di monete o valori di bollo contraffatti o alterati.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando, chiunque altera moneta nazionale.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica con il compimento di atti di contraffazione/introduzione nel territorio/spendita su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
€ 309,00 a € 1.032,00.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato si potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato si potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura con l’utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.
Area a rischio di commissione di reato
Considerata la natura dell’attività svolta da REOCO, è difficile individuare un’occasione di reato che possa descrivere il coinvolgimento diretto della Società nella consumazione del reato in esame. Tuttavia, potrebbe verificarsi il caso che le strutture preposte al deposito di istanze (o documenti o attestati) per i quali è necessarie l’apposizione di bolli, inerenti l’attività aziendale, possano ricevere in buona fede valori bollati contraffatti/alterati.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art. 464 comma 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede-
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
Modalità di realizzazione
Il reato implica che un soggetto riceva in buona fede ed utilizzi valori di bollo contraffatti senza aver concorso alla contraffazione.
Area a rischio di commissione di reato
Anche in questo caso potrebbe essere richiamato quanto indicato al par. 5.3.1.8.
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” trascurabile.
Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Il reato di cui all’art. 473 c.p. è ricompreso nell’ambito dell’art. 25 bis del D.lgs. n. 231/2001 e verrà trattato nell’ambito dei delitti contro l’industria e il commercio a cui è dedicato il par. 5.13 del Modelli.
Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Il reato di cui all’art. 474 c.p. è ricompreso nell’ambito dell’art. 25 bis del D.lgs. n. 231/2001 e verrà trattato nell’ambito dei delitti contro l’industria e il commercio a cui è dedicato il par. 5.13 del Modelli.
5.3.2. Attività sensibili – Principi di comportamento e di controllo
Per quanto sopra detto non si ravvisa l’esistenza di attività sensibili in capo a Reoco, pertanto
non esiste un Modello finalizzato alla prevenzione di queste fattispecie.
5.4.1. Tipologia dei reati in materia di Market Abuse
Art. 184 - D.Lgs. n. 58/1998– Legge del 18 aprile 2005 n. 62 - Abuso di informazioni privilegiate
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/201413.
13 comma modificato dal D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, pubblicato in G.U. 14/09/2018.
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3 bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni1415.
Modalità di realizzazione
Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all’interno dell’organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.
Area a rischio di commissione di reato
Si tratta di una fattispecie criminosa che non è direttamente applicabile a REOCO in quanto Società non quotata; tuttavia la Società è controllata da Banca Carige che, al contrario, è una Società quotata. Tale situazione implica che vi siano Strutture della Capogruppo che interagiscono con quelle della Società, anche sulla base di apposito contratto di service.
In questo ambito vengono in rilievo le condotte perpetrate da soggetti apicali o sottoposti nel c.d.
“interesse di gruppo” (cfr. par. 2.2.1).
Pertanto, potrebbe essere possibile ipotizzare le seguenti occasioni di reato.
Il Responsabile della Struttura che cura i rapporti con gli organi sociali della Capogruppo e le attività di segreteria, potrebbe in collaborazione con la corrispondente Struttura di REOCO acquisire informazioni price sentive (dati riservati relativi a controparti quotate partecipate dalla
14 comma introdotto dal D.lgs. n. 101/2009 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari” e poi modificato dal D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, pubblicato in G.U. 14/09/2018
15 Il D.Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, pubblicato in G.U. 14/09/2018 ha comportato altresì l’abrogazione del precedente comma 4, che così recitava: “4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”
banca) nell’ambito delle attività di gestione tecnica delle partecipazioni e diffonderle abusivamente ad altre strutture aziendali di REOCO in grado di veicolare la condotta illecita in esame a vantaggio della Capogruppo.
I medesimi soggetti potrebbero acquisire informazioni price sensitive (es. dati riservati relativi a controparti quotate partecipate dalla Capogruppo Banca Carige) nell’ambito del processo di monitoraggio e valutazione delle partecipazioni e diffonderle abusivamente ad altre strutture aziendali in grado di veicolare le condotte illecite in esame a vantaggio della Capogruppo.
Oppure, potrebbero acquisire informazioni price sensitive in sede di svolgimento delle attività di segreteria di propria competenza (es. evidenze relative ad operazioni di finanza straordinaria che la Banca Carige sta per porre in essere e non ancora di pubblico dominio) e diffonderle abusivamente a terzi (es. Società controllate, key client) affinché acquistino titoli emessi dalle parti coinvolte nell’operazione (con conseguenti vantaggi per la Capogruppo in un’ottica di “vantaggio di Gruppo” ovvero di natura commerciale).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Il reato ad oggi non risulta direttamente applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’“Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art 185 – D.Lgs. n. 58/1998 - Manipolazione del mercato
(Art. 185) Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.16.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
16 comma introdotto dal D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, pubblicato in G.U. 14/09/2018
come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 1717.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)18.
Modalità di realizzazione
Il reato presuppone la diffusione di notizie false o compimento di operazioni simulate (operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare e/o operazioni che presentino un’apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute) o altri artifici in modo da provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alle quotazione in Italia o in altro stato UE
Area a rischio di commissione di reato
Le condotte potrebbero essere finalizzate a recare un beneficio alla società o alla Capogruppo.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
5.4.2. ATTIVITÀ SENSIBILI
Non sono ravvisabili rischi diretti, in quanto REOCO non è una società quotata e non controlla società quotate.
Tuttavia REOCO è controllata da società quotata Banca Carige S.p.A. e gli esponenti di Rexxx xotrebbero comunque avere accesso a informazioni privilegiate (es.: avvio di una trattativa per la conclusione di operazione immobiliare con una controparte quotata) ed essere in condizioni di manipolare il mercato.
17 comma introdotto dal D.lgs. n. 101/2009 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari” e poi modificato dal D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, pubblicato in G.U. 14/09/2018
18 comma introdotto dal D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, pubblicato in G.U. 14/09/2018
5.4.3. Principi di comportamento e di controllo
Sulla base del Regolamento di Gruppo del processo delle informazioni privilegiate e degli illeciti in materia di abuso di mercato si evidenziano questi principi.
Comportamento
• riconoscere le informazioni privilegiate di cui si venga in possesso
• assolvere agli obblighi conseguenti all’eventuale iscrizione nel Registro degli insider tenuto
dalla Capogruppo
• prestare il necessario supporto alla Capogruppo per le attività previste dal citato Regolamento
Controllo
• controlli effettuati dalle competenti strutture della Capogruppo sui soggetti rilevanti, anche della controllata Carige Reoco, inseriti nel Registro.
5.5. DELITTI CONTRO LA PERSONA – ART. 25 QUATER 1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – ART. 25 QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
5.5.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONA
Art. 25 quater 1 – D.lgs. n. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 583 – bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; (3)
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. (2)
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.
Area a rischio di commissione di reato
Si può escludere che REOCO possa essere direttamente responsabile del reato in esame, tuttavia può essere considerata l’ipotesi di concorso nell’altrui condotta delittuosa che potrebbe verificarsi nelle ipotesi di affidamento in appalto di attività o servizi a società esterne che commettano tale reato nei confronti dei propri dipendenti.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un potere corrispondente al diritto di proprietà o lo mantiene in uno stato di soggezione continuativa.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 600- bis c.p. -Prostituzione minorile
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando gli abusi sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 600 - ter c.p. - Pornografia minorile
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o
allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato si potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 600 - quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 600 – quater 1 - Pornografia virtuale
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Modalità di realizzazione
Il reato presuppone che le condotte di cui agli art. 600 ter e 600 quater siano poste in essere mediante materiale pornografico con immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Modalità di realizzazione
Il reato presuppone la condotta di chi organizza viaggi con lo scopo di fruire dell’attività di
prostituzione a danno di minori.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 601 c.p. - Tratta di persone
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o l’approffittarsi di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o attraverso la promessa o la dazione di denaro o di altri vantaggi, per ottenere il consenso di una persona che esercita un’autorità su di un’altra ai fini di sfruttamento.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto delineato al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 609 - undecies c.p. - Adescamento dei minorenni
Chiunque, allo scopo di commettere reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quarter 1 anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater, 600-quinques, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posto in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica quando vengono posti in essere atti idonei a coartare, anche in modo non necessariamente violento, la volontà del minore degli anni sedici allo scopo di commettere più gravi reati a sfondo sessuale.
Area a rischio di commissione di reato
La Società potrebbe incorrere in responsabilità per il reato in esame, laddove un dipendente, utilizzando gli strumenti informatici posti a disposizioni per lavoro, utilizzi gli stessi in modo improprio per adescare, attraverso internet (social network), un minore degli anni sedici. La responsabilità della Società potrebbe derivare dal non aver predisposto le misure di sicurezza necessarie per impedire navigazioni in internet illecite in contropartita a risparmio economico.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Il reato si potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 603 – bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Modalità di realizzazione
Il reato presuppone l’impiego o l’utilizzazione, anche mediante intermediazione, di manodopera
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
Anche in questo caso può essere ravvisata l’ipotesi di concorso nella condotta criminosa altrui, laddove REOCO affidi in appalto attività o servizi a società esterne che commettano tale reato nei confronti dei loro dipendenti.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposi zione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
Soggetti a rischio di commissione di reato
Le Strutture della Società o della Capogruppo (che svolgono mediante appositi contratti di service attività anche per conto della Società) adibite alla gestione/assegnazioni di contratti in appalto a società esterne, potrebbero selezionare (rendendosi in tal modo concorrenti nel reato) controparti che commettono il reato di sfruttamento nei confronti dei propri dipendenti.
Il responsabile della Struttura Personale della Capogruppo (o suo sottoposto a vario titolo coinvolto) potrebbe contribuire all’impiego o all’utilizzazione di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (ad esempio, applicazione di remunerazioni non conformi alla contrattazione collettiva applicabile o non adeguate al lavoro prestato; mancato rispetto degli orari di lavoro e turni di riposo; violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro) e approfittando del loro stato di bisogno con conseguente vantaggio economico per la Società.
Il responsabile della Struttura Personale (o suo sottoposto a vario titolo coinvolto) potrebbe concorrere alle condotte di soggetti terzi (fornitori) a cui la Società si rivolga per ricevere la prestazione di beni o servizi e che, direttamente o avvalendosi dell’intermediazione di altri, assumano, impieghino o utilizzino manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (come sopra descritte) e approfittando del loro stato di bisogno con conseguente vantaggio economico per la Società.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
5.5.2. Attività Sensibili
Le attività sensibili, svolte da REOCO in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:
- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili
- gestione delle procedure di appalto per acquisizione di beni e servizi e degli incarichi professionali
- gestione del personale.
5.5.3. Principi di comportamento e di controllo
Comportamento
In generale deve essere seguita la procedura “Approvvigionamento di beni e servizi” (approvata il 15/07/2018).
- i fornitori di beni e servizi, i professionisti sono scelti tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali fornitori devono garantire e documentare di rispettare la legittima provenienza dei beni forniti in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l’affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società;
- qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all’interno degli accordi di service siano
compresi i requisiti di tracciabilità (archiviazione dei documenti per risalire all’iter decisionale)
nell’ambito dei livelli di servizio (Service Level Agreement – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società;
- sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell’ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi.
Controllo
In generale, considerato che la responsabilità per i reati in questione può derivare soprattutto a titolo di concorso nella condotta degli autori principali, deve essere verificata l’affidabilità dei terzi con cui la Società entra in rapporto, utilizzando tutte le fonti informativi disponibili, nel rispetto ovvio della Legge, quali, ad esempio, le c.d. Liste Crime, utilizzate dalle società bancarie del Gruppo per verificare l’eventuale coinvolgimento in episodi di reato delle controparti.
Inoltre, sono previsti i seguenti presidi di controllo:
- il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell’importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al sistema dei poteri e delle deleghe; l’autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società;
- sono determinati i diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
- è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti;
- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i contratti di service contengono livelli di servizio (Service Level Agreement- SLA) in cui sono previsti i requisiti di tracciabilità (archiviazione documentazione relative alle decisioni assunte), periodicamente verificati dalla Società;
- in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della struttura interessata dall’accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all’uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati.
5.6. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO – ART. 25 QUATER DEL D.LGS. N. 231/2001
5.6.1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO
Xxxx reati rilevano sul piano nazionale ed internazionale e sono considerati particolarmente lesivi dei diritti umani.
Art. 270 - bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Area a rischio di commissione di reato
Con riferimento alle attività della Società, il reato potrebbe configurarsi nell’appoggiare, in qualche modo a titolo di concorso, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell’interesse o a vantaggio della società (ad esempio, mettendo a disposizione locali mediante contratto di locazione oppure concedere in appalto lo svolgimento di servizi a soggetti terzi coinvolti con organizzazioni terroristiche).
Inoltre nell’ambito dell’attività di gestione della selezione/assunzione del personale (curata in base ad apposito contratto di service dalla Capogruppo Banca Carige), i Responsabili delle attività potrebbero assumere persone coinvolte nelle condotte sanzionate con il reato in esame, al fine di conseguire un vantaggio per la Società consistente nella conclusione di contratti di compravendita/locazione per incrementare i profitti della Società stessa e le risultanze a bilancio.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato non risulta applicabile a REOCO direttamente, salvo configurarsi nella forma del concorso.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 270 - ter c.p. - Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura punendo le condotte di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.
Area a rischio di commissione di reato
Con riferimento alle attività della Società, il reato potrebbe configurarsi nell’appoggiare, in qualche
modo, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell’interesse o a vantaggio della società (ad esempio, dando in locazione immobili a soggetti che partecipano alle precitate associazioni).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all’art. 270 – bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura con l’arruolamento finalizzato all’addestramento di individui il cui scopo è
compiere attività terroristiche.
Area a rischio di commissione di reato
Con riferimento alle attività della Società, il reato non è configurabile, tuttavia potrebbe ravvisarsi l’ipotesi di concorso consistente nell’appoggiare, in qualche modo, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell’interesse o a vantaggio della società (ad esempio, concessione in locazione di immobili agli autori di reato).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr.
par.5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 270 quater 1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270 – bis e 270 – quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’art 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Modalità di realizzazione
Si rinvia a quanto indicato al par. 5.6.1.1 e al par. 5.6.1.3.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia a quanto indicato al par. 5.6.1.1 e al par. 5.6.1.3.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Per il reato non sembrerebbe configurabile in capo a REOCO la possibilità di incorrere in
responsabilità diretta, fatto salvo il concorso nel reato nell’altrui.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 270 - quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’art. 270 – sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura con l’addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.
Area a rischio di commissione di reato
Data l’operatività di REOCO, si esclude l’esistenza di occasioni di reato, pur potendo considerare il concorso, anche colposo, nella condotta criminosa altrui laddove, anche in sede di gestione delle attività di conclusione dei contratti (ad esempio, locazione/compravendita), si omettano le verifiche necessarie sui profili di rischio che potrebbero sussistere in capo alla controparte.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par. 6), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 270 - sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.
Area a rischio di commissione di reato
Con riferimento alle attività della Società, non sembrerebbe sussistere il rischio di una responsabilità diretta nella consumazione del reato; tuttavia, potrebbe configurarsi il rischio di coinvolgimento a titolo di concorso consistente nell’appoggiare, in qualche modo, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario (ad esempio, concedendo in locazione un immobile con un conseguente vantaggio per la società oppure concedere in appalto lo svolgimento di servizi a soggetti terzi coinvolti con organizzazioni terroristiche).
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all’incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 280 bis – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.
Area a rischio di commissione di reato
Si rinvia al par. 5.6.1.6.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 289 - bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica quando il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.
Area a rischio di commissione di reato
Il reato non è configurabile in capo alla Società, tuttavia, tenendo conto dell’ipotesi di un
coinvolgimento a titolo di concorso, si richiama quanto indicato al par. 5.6.1.2.
Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” rilevante.
Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del Titolo I del Codice Penale
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo (Dei delitti conto la personalità internazionale dello Stato) e secondo (Dei delitti contro la personalità interna dello Stato) di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
L’art. 25 quater ultimo comma del D.Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue:
Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 [le disposizioni che sanzionano le condotte indicate dai parr.
5.6.1.1 a 5.6.1.8] si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
5.6.2. Attività Sensibili
Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, di eversione all’ordine democratico, di criminalità organizzata, nell’ambito dell’operatività della Società, potrebbe insorgere il rischio di commissione di reati nell’ambito delle seguenti aree sensibili:
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti in generale e di contratti di compravendita/locazione immobili o atti con persone facenti parte di organizzazioni terroristiche;
- assumere persone facenti parte di organizzazioni legate al fenomeno del terrorismo.
5.6.3. Principi di comportamento e di controllo.
Comportamento
I soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili, ai fini dei reati in esame, devono osservare i seguenti comportamenti:
- i fornitori di beni e servizi, i professionisti sono scelti tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali fornitori devono garantire e documentare di rispettare la legittima provenienza dei beni forniti in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l’affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società;
- qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all’interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità (archiviazione della documentazione relativa alle attività svolte al fine di risalire all’iter decisionale) in esame nell’ambito dei livelli di servizio (Service Level Agreement – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società;
- sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell’ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi.
Controllo
In generale, considerato che la responsabilità per i reati in questione può derivare soprattutto a titolo di concorso nella condotta degli autori principali, deve essere verificata l’affidabilità dei terzi con cui la Società entra in rapporto, utilizzando tutte le fonti informative disponibili, nel rispetto della Legge, quali, ad esempio, le c.d. Liste Crime, utilizzate dalle società bancarie del Gruppo per verificare l’eventuale coinvolgimento in episodi di reato delle controparti.
5.7. REATI INFORMATICI – ART. 24 BIS DEL D.LGS. N. 231/2001
5.7.1. Tipologia dei reati informatici
Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
La norma rientra nel Capo III del Libro II del Codice Penale, intitolato alla Falsità in atti, e riguarda il caso particolare in cui l’atto in questione sia costituito da un documento informatico.
La norma mira ad equiparare il documento informatico pubblico o privato, che abbia efficacia probatoria, a seconda dei casi, ad un normale atto pubblico o ad una scrittura privata.
Art. 615 - ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando chiunque accede senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer, oppure quando un soggetto permane in un sistema informatico o telematico espressamente o tacitamente senza autorizzazione, superando i limiti dell’originaria autorizzazione o protraendosi dopo la revoca del consenso/richiesta di uscita.
Area a rischio di commissione del reato
Il Responsabile della Struttura dedicata alla gestione del sistema informatico e del patrimonio informatico, funzione svolta nell’interesse della Società da parte della Capogruppo sulla base di apposito contratto di service, o gli stessi esponenti aziendali potrebbero accedere all’altrui sistema informatico con l’obiettivo di procurare un beneficio alla Società quale, ad esempio, acquisire dati riservati della concorrenza o trarre vantaggio dall’impossibilità della concorrenza di operare a causa della distruzione o danneggiamento del suo sistema.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d’accesso a reti/ sistemi informatici
ottenuti in maniera illegale.
Area a rischio di commissione del reato
Il Responsabile della Struttura dedicata alla gestione del sistema informatico e del patrimonio informatico, funzione svolta nell’interesse della Società da parte della Capogruppo sulla base di apposito contratto di service, potrebbe prestarsi a concedere a terzi istruzioni per riprodurre abusivamente codici per accedere ad un sistema informatico per ottenere in contropartita e, a vantaggio della Società, la conclusione di accordi vantaggiosi in termini economici (ad esempio, la vendita/locazione di immobili a prezzi più alti rispetto al mercato).
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’“Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” moderatamente rilevante.
Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando chiunque si procura, riproduce, importa, diffonde o mette a disposizione apparecchiature o dispositivi informatici al fine di danneggiare/sabotare i sistemi informatici o telematici, sia della Società, sia di pubblica utilità.
Area a rischio di commissione del reato
Il Responsabile della Struttura dedicata alla gestione del sistema informatico e del patrimonio informatico, funzione svolta nell’interesse della Società da parte della Capogruppo sulla base di apposito contratto di service, potrebbe danneggiare, alterare o distruggere dati ovvero applicativi contenenti dati destinati a confluire all’interno dell’Informativa al Pubblico per nascondere eventi pregiudizievoli circa lo stato patrimoniale della Società (che ove rilevati dalle Autorità potrebbero comportare ripercussioni di natura sanzionatoria e/o reputazionale).
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica con l’intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento
o interruzione delle stesse.
Area a rischio di commissione del reato
Il Responsabile della Struttura dedicata alla gestione del sistema informatico e del patrimonio informatico, funzione svolta nell’interesse della Società da parte della Capogruppo sulla base di apposito contratto di service, potrebbe installare sui dispositivi informatici in dotazione al personale programmi per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’“Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 617 quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica con l’istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.
Area a rischio di commissione del reato Si rinvia a quanto indicato al par. 5.7.1.5. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.
Area a rischio di commissione del reato
I Responsabili delle Strutture della Società, anche in concorso con le Strutture della Capogruppo che curano in service lo svolgimento di attività per conto della Società, potrebbero danneggiare i sistemi informatici di una Società concorrente al fine conseguire un vantaggio per la Società (ad esempio, sottraendo clienti ai concorrenti).
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 635 - ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico.
Area a rischio di commissione del reato
Si tratta, nei fatti, di aggravante della fattispecie di cui all’art. 635-bis, cui pertanto si rinvia per gli aspetti in oggetto.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’“Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 635 - quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635
-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.
Area a rischio di commissione del reato Si rinvia a quanto previsto dal par. 5.7.1.7. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Se il fatto di cui all'articolo 635 - quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Modalità di realizzazione
Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.
Area a rischio di commissione del reato Si rinvia a quanto previsto dal par. 5.7.1.7. Indice di rischio
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a REOCO con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
Modalità di realizzazione
Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.
Area a rischio di commissione del reato
Il reato non risulta applicabile a REOCO in considerazione dell’attività svolta e pertanto non è ipotizzabile un’occasione di reato, fatto salvo prendere in considerazione il caso ipotetico di concorso nel reato altrui.
Indice di rischio
Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a REOCO pertanto il reato potrebbe configurare con una scarsa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell’ “Indice di rischio” (cfr. par.
5), il reato presenta un “Indice di rischio” poco rilevante.
5.7.2. ATTIVITÀ SENSIBILI
In relazione ai reati informatici, sono state individuate come attività sensibili, cioè esposte al rischio di responsabilità della Società per la consumazione di reato, quelle connesse alla gestione e all’utilizzazione dei sistemi informatici e dei beni e delle strutture di natura informatica appartenenti alla Società.
Con riferimento alle attività di REOCO è opportuno precisare che sono stati conclusi con la Capogruppo Banca Carige accordi di service che concernono anche la gestione delle attività di ICT.
Sono individuate queste attività sensibili:
- la gestione della rete informatica aziendale (o parte di essa);
- l’amministrazione di qualche sistema informatico aziendale;
- l’accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
- l’accesso ai sistemi di firma elettronica;
- la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- l’accesso tramite strumenti aziendali ad internet.
5.7.3. Principi di comportamento e di controllo
In generale occorre rispettare la normativa in materia di Privacy per tutti gli aspetti connessi alle misure di sicurezza dei dati, che presidiano anche i rischi connessi ai reati in questione.
Comportamento
In particolare non è consentito:
• accedere abusivamente, direttamente o per interposta persona, ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all’accesso;
• accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società e del Gruppo, o a parti di esse, senza le credenziali d’accesso o tramite le credenziali di colleghi abilitati;
• intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
• utilizzare dispositivi o strumenti software non autorizzati e idonei ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
• distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o metterne in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
• introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare,
• rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
• detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d’accesso o comunque mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
• procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento;
• alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici; produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
• violare, mediante l’accesso alle reti informatiche, i diritti sulle opere dell’ingegno protette,
quali, a titolo esemplificativo:
⮚ diffondere in qualsiasi forma opere dell’ingegno che non siano destinate alla pubblicazione;
⮚ duplicare in modo abusivo, possedere o diffondere in qualsiasi forma programmi per rielaborare qualsiasi opera che protetta anche dal diritto d’autore;
⮚ utilizzare o avere strumenti utili a rimuovere/eludere le protezioni dei programmi informatici;
⮚ effettuare riproduzioni in violazione dei diritti SIAE, diffonderne il contenuto in
violazione del diritto d’autore;
⮚ rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti.
Controllo
La attività inerenti alla gestione dei sistemi in formatici e del patrimonio informatico è rimesso alla Capogruppo sulla base di apposito contratto di service e pertanto per la suddivisione dei compiti si rinvia ai presidi organizzativi posti predisposti dall’outsourcer.
Sono previsti i seguenti presidi di controllo:
- le abilitazioni sono gestite definendo “profili di accesso” in ragione delle funzioni svolte.
- le variazioni ai predetti profili sono eseguite dalle Strutture dedicate a presidiare la sicurezza logica. La Struttura richiedente deve garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte.
- ad ogni utente è assegnato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
- i ruoli e le responsabilità relative alla gestione della sicurezza dei sistemi informatici sono distinti. In particolare, è previsto che le Strutture a cui sono affidati compiti decisionali siano distinti dagli esecutori.
- sono previste costanti attività di controllo sulla gestione e sull’utilizzazione dei sistemi informativi della Società e del patrimonio informatico.
- sono previste misure di protezione delle informazioni per consentire di curare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati, in particolare per il trattamento dei dati personali.
Al riguardo sono previsti sistemi per garantire la continuità operativa anche in caso di emergenza.