DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
ALLEGATO 2
Spett.le
Comune di Gualdo Tadino Piazza Martiri della Libertà n. 4 00000 - Xxxxxx Xxxxxx (XX)
DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
Il sottoscritto nato a il residente in Codice fiscale in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
Codice fiscale con sede in
in relazione alla domanda di contributo presentata a valere sull’avviso pubblico di cui alla det. N. 381 del 19/05/2021 per l’assegnazione di contributi finalizzati al rinnovo e ammodernamento delle attrezzature e degli arredi che si affacciano su pubblica via delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi del territorio comunale.
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 (aiuti de minimis),
- Regolamento n. 360/2012 (aiuti de minimis ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale),
- Regolamento n. 717/2014 (aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura),
- Regolamento n. 1408/2013 (aiuti de minimis nel settore agricolo),
DICHIARA
a) che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l’Impresa rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica,
b) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il e termina il di ciascun anno,
c) che l’impresa rappresentata:
[di seguito barrare le caselle interessate]
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: (indicare ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della/e impresa/e controllata/e)
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_ è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: (indicare Ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo della/e impresa/e controllante/i)
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1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate.
d) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,
🗆 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
🗆 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
DICHIARA inoltre
ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
e) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti:
[di seguito barrare la casella interessata]
🗆 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati,
oppure
🗆 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Impresa | Regolamento | Data concessione | Normativa di | Ente concedente (3) | Importo lordo |
beneficiaria(2) | comunitario | contributo | riferimento | ||
Data | Firma del legale rappresentante |
2 In caso di imprese interessate da operazioni di fusione o acquisizione, indicare il nominativo dell’impresa che ha beneficiato del contributo.
3 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.
Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Quali agevolazioni indicare
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:
- 200.000,00 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 100.000,00 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 15.000,00 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, prima 1535/2007)
- 30.000,00 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 717/2014, prima 875/2007)
- 500.000,00 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).
Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto.
Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “de minimis” di riferimento, nel limite triennale, rispettivamente, di 15.000,00 € e di 200.000,00 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000,00 €.
Periodo di riferimento
I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l’impresa richiedente.
Come individuare il beneficiario – “Il concetto di impresa unica”
Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all’impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall’impresa dichiarante) e l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all’impresa dichiarante.
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L’impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna “erogato a saldo” – l’importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.
Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.