Contract
Di seguito viene riportata una recente sentenza del Tribunale di Monza in tema di rapporto di lavoro subordinato. autonomo e contratto di lavoro a progetto.
In sostanza secondo la unanime giurisprudenza, "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, si deve considerare che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore, potere che si deve estrinsecare in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione", (Cass., 5464/98; cfr. anche Cass. 9718/94).
In particolare, "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore di opere al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; peraltro, l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo deve essere correlata sia alla natura delle prestazioni (e sotto tale profilo assume rilievo la loro natura intellettuale o professionale), sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia" (x.
Xxxx. 4 marzo 1998, n. 2370; cfr. anche Cass. 9 giugno 1998, n. 5710; Cass. 16 gennaio 1996,
n. 326; Cass. 17 dicembre 0000, x. 00000; Trib. Torino 29 settembre 1997
Per quanto riguarda il contratto di lavoro a progetto l' art. 61 D.Lgs. 276/03 richiede che il progetto sia specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Il risultato di cui all'
D.Lgs. 276/03, si è sostenuto, non può essere, in base alla ratio legis, quello cui tende l'organizzazione del committente, inteso cioè quale interesse finale dell'impresa, bensì il risultato dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all'impresa quale adempimento della propria obbligazione. E' dunque l'opus di cui all'
c.c. nella sua interpretazione rigorosa di oggetto di una obbligazione ad adempimento istantaneo, seppure a esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente.
A favore di questa tesi depone l'art. 67 che qualifica il progetto come oggetto, quindi elemento del contratto, in sintonia con l'art. 62 lett. b), e prevede quale ipotesi di risoluzione del contratto
la realizzazione del progetto medesimo.
Analoghe implicazioni possono trarsi dall'art. 61 comma 1 che afferma l'indifferenza del tempo impiegato nell'attività lavorativa, previsione inconciliabile con una obbligazione che si assumesse di durata.
La mancata individuazione di uno specifico progetto, ed è sufficiente il riferimento al primo dei contratti, comporta le conseguenze di cui all' art. 69 comma 1 D.Lgs. 276/03. In base a tale disposizione, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61 comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
L'interpretazione letterale, sistematica e logica depone nel senso della previsione, nell'art. 69 comma 1, di una presunzione assoluta di subordinazione.
Tribunale Modena Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 30 gennaio 2008, n. 58
LAVORO ED OCCUPAZIONE - LAVORO SUBORDINATO - Accertamento della natura subordinata de
nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 167/06, decisa all'udienza di ricorrente contro Xx. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.2.06 parte attrice, premesso:
- di aver prestato attività lavorativa a favore della (...) s.r.l. (divenuta Al. s.r.l. a seguito di mutamento di
- di aver concluso un primo contratto di lavoro a progetto con la (...) s.r.l. dal 31.5.04 al 31.7.04 avente a
- di aver concluso, in nome e per conto della datrice di lavoro, contratti di appalto con le aziende e contr
- di essere stato trasferito a partire dal 4.10.04 presso la filiale di Vi. con funzioni di dirigente della stess
- di aver svolto in questa filiale, oltre alle mansioni di ricerca delle aziende e dei lavoratori, attività di rice
- di aver sempre utilizzato attrezzature, locali, macchinari, strumenti della società;
- di aver seguito un orario fisso di lavoro giornaliero stabilito dalla società;
- di aver seguito le istruzioni e direttive di carattere generale impartite dalla società attraverso un manua
- che l'ing. M. ha coadiuvato, controllato la sua attività lavorativa ed il rispetto dell'orario, affiancandolo n
- di aver ricevuto un prospetto ferie predisposto dalla società per tutti i collaboratori;
- che l'attività lavorativa è sempre stata svolta, sin dall'inizio, in modo da essere riconducibile alla fattisp ha convenuto in giudizio la Al. s.r.l. chiedendo di accertare che tra le parti si è costituito un rapporto di la In subordine, accertare cahrte. 6i c1onctoramttmi aa p1roDg.eLtgtos.c2o7n6c/l0u3sipveior lmanaonciladniszpaoostionddeetlel'rminatezza dei progetti In via ulteriormente subordinata, accertare la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato La parte convenuta ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimen Nel merito, ha contestato il contenuto del ricorso adducendo che nei contratti è ben individuabile un pro La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, è stata discussa e decisa all'udienza del
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto respingersi l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta posto che i docum Parte ricorrente ha descritto, con dovizia di particolari, il tipo di attività svolta dalla (...) s.r.l., poi denomin
La società convenuta ha come oggetto sociale, fra l'altro, l'attività di ricerca e selezione del personale (c Come illustrato dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero e come si ricava dal manuale di "percors Stipulava con queste ultime contratti di appalto, divenendo appaltatrice dei servizi richiesti dalle medesi Il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha riferito: "la Al. prendeva da internet o pagine gialle i nomi Questo modus operandi della società, che appare in contrasto con diverse disposizioni del D.Lgs. 276/0 Nella comparsa di risposta la società si è limitata a ribadire l'irrilevanza di questa parte meramente ricos Il ricorrente ha allegato di aver lavorato per la (...) s.r.l. a far data dal 12.5.04 e fino al 31.5.04.
Ha precisato di aver svolto mansioni di commerciale presso l'unità locale di Bo. in via Gu. n. (...), di aver Ha spiegato, nel corso del libero interrogatorio: "il 12.5.04 quando ho iniziato il lavoro non avevo alcun Parte convenuta, nella comparsa di costituzione, non ha fatto alcun cenno a questo periodo del rapporto Come è noto, "nel rito del lavoro la non contestazione dei fatti allegati in ricorso, tendenzialmente irrevo La mancata contestazione da parte della società convenuta dei fatti allegati dall'attore, quanto al tempo Gli elementi descrittivi delle modalità di lavoro paiono sufficienti a dimostrare il carattere subordinato del Secondo la unanime giurisprudenza, "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subor
In sostanza, "ai fini del.lNaedl icsatisnoziinoneesatmrael,aevmoreorgaeuitnonmoomdoo cehliaarvoolroosstaubbiolerdininseartiom, eèndtoetdeerlmriicnoarrnetnetela L'attività del lavoratore era in tutto regolata da elenchi di ditte da contattare, proposte già definite da sott In base a tali considerazioni, deve ritenersi accertato che il (...) abbia svolto dal 12.5.04 al 31.5.04 press Spettano quindi al ricorrente le differenze retributive relative al periodo suddetto, come risultanti dai cont
Il rapporto di lavoro tra .le parti è pacificamente proseguito dopo il 31.5.04 c Parte ricorrente ha allegato che anche dopo il 31.5.04 l'attività è stata svolta con i medesimi contenuti e Anche nel periodo successivo al 31.5.04 il sig. M. lo affiancava nei colloqui con le aziende, controllava il Più esattamente, non ha messo in dubbio che il (...) non avesse alcun rischio di impresa, avesse un com La società convenuta ha quindi ammesso che il ricorrente seguiva un orario fisso di lavoro e percepiva Affermazione questa poco compatibile con l'esistenza di un orario di lavoro prestabilito.
Anche in relazione al periodo successivo al 31.5.04 le allegazioni in fatto di parte ricorrente sulle modali Come si legge in Cass., ss.uu., 11353/04, "è opportuno ... evidenziare con riferimento ai fatti sui quali si Tanto basta a far ritenerGe lpi auclitfeicriioi rfai tetilecmosetintutitirviic.Ddaeavlaqdbuiriailtintodtoavldal'eninttatoetordrieoscgneoanntodnerieolc'aelcisbcseearrrtoaiamalv'eisvntartoulozdrioaennll'eoespliarsottebenasztioa Ove, tuttavia, si ritenessaernt.o2n0a9d4egcu.ca.t,admoevnretebbdeimcomtruantaqulaaertsa.uc6sc9soigsctlieoenmrszmialade1dloDvmi.nLacgnosdl.oa2,d7pi6rc/ou0pi3oa.sllt'a in via sub Al contratto concluso il 31.5.04 è allegato un progetto così formulato: "esecuzione delle opere e/o serviz Il progetto non reca alcuna indicazione sulla ditta appaltante né è allegato un contratto di appalto.
Identica dizione è usata nel progetto allegato al contratto del 30.7.04.
In quest'ultimo manca non solo l'indicazione della ditta appaltante ma anche della durata del contratto d Xxxxxxx è il progetto allegato al terzo contratto, quello dell'1.1.05, così formulato: "procacciamento di clie
L'obiettivo esplicitato è quello del "raggiungimento del budget fissato di euro cinquecentomila mensili". I Il progetto sembra doversi individuare nello svolgimento da parte del ricorrente della attività commercial In pratica, come spiegato in ricorso, compito del ricorrente era quello di ricercare aziende che avessero Questa attività, non solo coincide con l'oggetto sociale della Al. s.r.l., ma non appare finalizzata ad alcun La reiterazione del medesimo contratto a progetto costituisce una spia significativa della inesistenza di u Una conferma in tal senso si ricava proprio dalla comparsa di costituzione ove si legge che "nel contratt L' art. 61 D.Lgs. 276/03 richiedeacrth.e61il pDro.Lggestt.o27s6ia/0s3p, esci ièficsoo,sadtreetnt.eurtmo,innaotno pdua 2222 c.c. nella
A favore di questa tesi depone l'art. 67 che qualifica il progetto come oggetto, quindi elemento d Analoghe implicazioni .possono trarsi dall'art. 61 comma 1 che afferma l'indifferenza del tempo Stesse considerazioni poasrts.o6n9o fcaorsmi mpear 1il Dte.rLzgosc. o2n7t6ra/0tt3oI.n, pbraivsoepaetraallteroddisipuonseizlei.omneen,toi cnoenctersasttairdioi,cvoalllea L'interpretazione letterale, sistematica e logica depone nel senso della previsione, nell'art. 69 comma 1, Occorre considerare chearlat. s2t7essDa.Legssp.r2e7ss6i/o0n3es, u"sllaonsoomcomnisnidisetrraztii"o,nèegiriàresgtoaltaareu.tilizzata in passato dal
Il legislatore del 2003 haairnt.te6s1o bcaonmdmirea, 1saDlv.Logasl.c2u7n6e/0e3ccsetaziboinlisi,cle cfahtetis"pi eracpiepodritci odlilacboollarabzoiroanziioconoercdoinoart L'art. 61 comma 2 elenca tassativamente le ipotesi di collaborazioni coordinate e continuative senza pro L'art. 86 comma 1, nel dettare la disciplina transitoria, sancisce la perdita di efficacia al 24.10.04 delle
Il divieto è posto espressamente dall'art. 61 ed è sanzionato dall'art. 69 con la conseguenza tipica adott Quanto al tema della indisponibilità del tipo legale, la Corte Costituzionale (sentenze n. 121/93, 115/94)
Tale evenienza certamente non si profila nel caso in esame, risultando l'interpretazione dell'art. 69 com Non può in alcun modo condividersi la giurisprudenza di merito che, in conformità al testo della circolare Xxx si adottasse questa tesi si finirebbe per far rivivere, in contrasto con la lettera e la ratio delle dispos Inoltre, non si vede in che modo il datore convenuto potrebbe utilmente dimostrare l'esistenza di un rapp Né si comprende, dal punto di vista logico, per quale ragione il datore di lavoro avrebbe dovuto far ricors La conferma della pretestuosità di una simile tesi è data dalla totale assenza di casi giurisprudenziali in
Tornando al caso in esame, appurata l'inesistenza di un progetto che abbia i requisiti di cui al D.Lgs. 27 Da ciò deriva la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive come indicate ne P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e resp Condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di eu