VERBALE DI ACCORDO ai sensi dell’art. 47, comma 4 bis, L. n. 428/1990 (s.m.i.)
VERBALE DI ACCORDO ai sensi dell’art. 47, comma 4 bis, L. n. 428/1990 (s.m.i.)
Addì 23 settembre 2020, con modalità telematica, si sono incontrati, nell’ambito dell’esame congiunto ex art. 47, L. 428/1990:
- Call & Call Holding S.p.A., C.F. e P.IVA 03334270968, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Gorki n. 30/32, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella propria qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante (di seguito, anche solo “Call &Call”)
- Customer Digital Service S.r.l., C.F. e P.IVA 11367970966, con sede legale in xxx Xxxxxxxx,
00 Xxxxxx, in persona del xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella propria qualità di legale rappresentante (di seguito, anche solo “CDS”)
- SLC CGIL, rappresentata dal segretario nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx insieme a Xxxxx Xxxxxxx e a Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
- FISTEL CISL, rappresentata dal segretario nazionale Xxxxxxx Xxxxx, insieme a Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
- XXXXXX XXX, rappresentata dal segretario nazionale Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, insieme a Xxxxxxxxxx D’Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx
- UGL TELECOMUNICAZIONI, rappresentata dal segretario nazionale Xxxxx Xx Xxxx insieme a Xxxxx Xxxxxxxxx
- RSU/RSA di Call & Call Holding S.p.A.
sede di Xx Xxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx D’Xxxxxxxx
sede di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 nelle persone di Rosy Consiglio ed Xxxxxxxx Xxxxxxxx
sede di Casarano (LE), Zona Ind. Lotto 10 Tronco A nelle persone di Xxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
xxxx xx Xxxx, Xxx xxx Xxxxx, 00 nelle persone di Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx
sede di Cinisello Balsamo (MI), Viale Gorki 30/32 nella persona di Xxxxx Xxxxx
di seguito, congiuntamente, definiti le “Parti”, al fine di esperire l’esame congiunto, ex art. 47
L. n. 428/1990, in relazione alla procedura di consultazione sindacale di seguito indicata.
Premesso che:
a) con ricorso depositato al Tribunale di Monza, sezione fallimentare, in data 2 dicembre 2019 la Call & Call Holding S.p.A. ha proposto domanda di concordato “con riserva”, ai sensi dell’art. 161, comma VI, L.F.;
b) il Tribunale di Monza, con decreto in data 4 dicembre 2019, ha concesso un termine di giorni 90 per il deposito della domanda definitiva;
c) tale termine è stato più volte prorogato, sia a seguito di istanze della Call & Call sia per la sospensione dei termini processuali (9 marzo-12 maggio 2020) conseguente alla nota emergenza pandemica, e da ultimo la sua scadenza è fissata al 2 novembre 2020;
d) nel frattempo, il Tribunale di Monza, con decreto del 20 luglio 2020, ha aperto un procedimento competitivo a norma dell’art. 163-bis L.F., in accoglimento della relativa istanza di Call & Call e a seguito della ricezione di “Offerta irrevocabile di acquisto d’azienda ex art. 163-bis, legge fall.” da parte del Gruppo Societario facente capo a Saladini Holding S.r.l.;
e) tale procedimento competitivo si concludeva in data 10 settembre 2020, con il provvedimento del Giudice fallimentare di Monza (come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato) che ha individuato per il trasferimento del “Ramo di azienda Call&Call Holding S.p.A.” l’offerente Customer Digital Service S.r.l. (società neocostituita ad hoc dal Gruppo Saladini Holding);
f) in particolare – fermo il richiamo integrale al contenuto del citato verbale di udienza, così come al Decreto di apertura del suddetto procedimento competitivo – il ramo di azienda è costituito, tra l’altro, da tutti i rapporti contrattuali in essere e “l’aggiudicatario succederà, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in tutti i contratti di lavoro dipendente nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 Legge 428/1990”, con la precisazione generale che restano esclusi, trattandosi di vendita concorsuale, debiti e crediti maturati sino alla data di consegna del ramo d’azienda, anche in deroga all’art. 2560, 2° co., c.c.;
g) in ogni caso, restava esclusa dal suddetto procedimento competitivo “la commessa relativa al cliente Engie”, in scadenza la 30 settembre e per cui è già stata avviata apposita procedura di clausola sociale ai sensi di legge e del CCNL Telecomunicazioni che prevede il diritto al passaggio alle dipendenze dell’appaltatore subentrante per i lavoratori addetti;
h) nel frattempo, Call & Call ha avviato la presente procedura di consultazione sindacale con Comunicazione del 26 agosto 2020, rappresentando alle organizzazioni sindacali e alle proprie RSA/RSU l’offerta irrevocabile di acquisto di azienda sopra citata, nonché fornendo tutte le informazioni previste dall’art. 47, L. 428/1990, con la precisazione che tale comunicazione era ovviamente condizionata all’aggiudicazione della gara e riservandosi di comunicare poi prontamente il nominativo dell’aggiudicatario;
i) a seguito della citata comunicazione e della specifica richiesta di incontro avanzata dalle XX.XX. nei termini di legge, le Parti si sono già incontrate in data 14 settembre 2020 (ovvero la prima data disponibile e condivisa immediatamente dopo la suddetta aggiudicazione) al fine di esperire la procedura di legge, con l’effettuazione dell’esame congiunto in merito alla predetta operazione di trasferimento di ramo d’azienda;
j) nel corso di tale incontro, le Società, richiamando anche la citata comunicazione di avvio con specifico riferimento all’operazione ivi descritta, hanno illustrato il contesto generale e le ragioni di carattere strategico ed economico alla base dell'operazione di trasferimento, oltre alle conseguenze economiche, sociali e giuridiche per i lavoratori coinvolti, ribadendo che la vendita dell’azienda risulta un “tassello” fondamentale per la presentazione di un piano di concordato che possa salvaguardare l’attività aziendale e l’occupazione;
k) le parti si sono incontrate nuovamente in data odierna per proseguire il loro confronto;
l) il trasferimento del ramo di azienda in esame è previsto, in conformità al citato provvedimento di aggiudicazione, entro il 1° ottobre 2020 (previa stipulazione dell’atto di cessione in data 28 settembre 2020).
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, dopo ampia discussione, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni,
concordano quanto segue
A- Premesse
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente operazione, che prevede la salvaguardia dell’occupazione, intanto è potuta realizzarsi in quanto sono stati trovati giusti compromessi, come espressi nel presente accordo, che costituiscono le condizioni necessarie per le quali il passaggio dei lavoratori potrà avvenire.
B - Trasferimento del personale
1) In ragione del trasferimento del ramo di azienda di cui in premessa, con decorrenza dal 1° ottobre 2020, tutti i dipendenti di Call & Call - con rapporto in essere a tale data – passeranno alle dipendenze di Customer Digital Service S.r.l.
2) Le parti precisano e si danno atto che, presso la sede di Casarano (LE) di Call & Call, per i dipendenti addetti alla commessa ENGIE – con scadenza al 30 settembre 2020 - è in corso la procedura di clausola sociale che prevede il passaggio degli stessi alle dipendenze dell’appaltatore subentrante: pertanto, tali dipendenti che, in conseguenza della procedura di clausola sociale, risolveranno il rapporto di lavoro con Call & Call entro il 30 settembre 2020, non passeranno alle dipendenze di CDS.
C – Condizioni economiche e normative
1) Il passaggio dei rapporti di lavoro avverrà ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. senza soluzione di continuità, mentre relativamente ai debiti ed ai crediti maturati e/o sorti antecedentemente alla data di efficacia del trasferimento, gli stessi rimarranno in capo esclusivamente alla Call & Call, anche in deroga all’art. 2112, 2° comma, cod. civ..
2) La suddetta regola di carattere generale non riguarda le ferie maturate da ciascun dipendente interessato dal passaggio: queste, per come contabilizzate da Call & Call al momento di efficacia del trasferimento, passeranno in capo a CDS S.r.l., con esclusione in capo a Call & Call di qualsiasi responsabilità solidale (le citate Società regoleranno tale aspetto all’interno dei loro accordi economici). Si precisa che in caso saldo negativo di ferie, CDS provvederà al recupero delle stesse mediante quanto sarà maturato da ottobre 2020 inavanti.
3) Resterà esclusivamente in capo alla Call & Call – e sarà liquidato coi tempi e i modi della procedura - tutto quanto maturato da ciascun dipendente sino alla data di efficacia del trasferimento dei rapporti di lavoro, e così a titolo esemplificativo:
- trattamento di fine rapporto;
- tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità (quest’ultima per i dipendenti a cui si applica il CCNL Terziario);
- permessi/ROL;
- retribuzione relativa al mese di novembre 2019.
4) Inoltre, resterà esclusivamente in carico a Call & Call ogni altro debito di qualsivoglia natura derivante dai rapporti di lavoro subordinato intercorsi con quest’ultima, anche con riferimento ad eventuali precedenti datori di lavoro, il tutto sino alla data di efficacia dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda. Così dicasi per retribuzioni, indennizzi, risarcimenti, premi, contributi anche di previdenza complementare, crediti per errato (inferiore) inquadramento, e/o per ogni altro titolo e/o causale sia contrattuale che extracontrattuale (compresa ogni pretesa inerente eventuali risarcimenti di danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi gli esiti di infortuni e/o malattie professionali) comunque connessi, direttamente o indirettamente, con i suddetti rapporti di lavoro subordinato in relazione al periodo antecedente al trasferimento.
5) Quanto al C.c.n.l. si conviene che si continuerà ad applicare i C.c.n.l. oggi applicati, pertanto:
- per tutti i dipendenti a cui ad oggi si applica il C.c.n.l. Telecomunicazioni, continuerà ad essere applicato il C.c.n.l. Telecomunicazioni;
- per gli unici undici (11) dipendenti di Call & Call a cui ad oggi si applica il C.c.n.l. Commercio, a parziale modifica di quanto inizialmente previsto e come condiviso in data odierna, si concorda il passaggio all’applicazione del ccnl Telecomunicazioni a decorrere da un momento successivo rispetto alla data di efficacia del trasferimento, senza che ciò comporti alcun peggioramento del trattamento retributivo dei lavoratori e, in ogni caso entro la fine del corrente anno 2020;
- per quanto riguarda il personale dirigenziale, si continuerà ad applicare il C.c.n.l.
Dirigenti Industria.
6) Nel passaggio i dipendenti manterranno la medesima retribuzione posseduta a tale data, così come il medesimo trattamento normativo, quale, ad esempio, l’applicabilità delle tutele ex art. 18, L.N. 300/1970, per i dipendenti che ne hanno diritto in quanto assunti in data antecedente all’entrata i vigore del D.lgs. 4 marzo 2015, n.23.
7) CDS S.r.l. a sua volta dichiara che continuerà ad operare il versamento dei contributi sindacali come allo stato in essere, lo stesso dicasi per le quote di adesione volontarie attualmente in essere, nei limiti di legge, e la destinazione ai fondi pensione prescelti delle quote di TFR maturande dai dipendenti trasferiti come risultanti presso Call & Call, alla data del trasferimento degli stessi.
Call, ivi incluso
8) Per quanto riguarda le trattenute derivanti da sequestri, pignoramenti, assegni alimentari, assegni al coniuge separato o divorziato, cessioni/delegazioni volontarie di quote dello stipendio in essere alla data di efficacia del trasferimento, Call & Call si impegna a redigere un apposito elenco da condividere con CDS, in modo che quest’ultima possa procedere con le relative trattenute, a scadenza e nei limiti di legge (valutando anche, caso per caso, se tali debiti del lavoratore non possa trovare integrale soddisfazione nelle competenze di fine rapporto che saranno erogate da Call & Call). Per quanto riguarda, invece, eventuali prestiti aziendali e/o altri debiti che i lavoratori abbiano eventualmente in corso con la Call &
l’eventuale obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo di retribuzione
con il cedolino di settembre 2020 e riferibile invece ad ore di sospensione, con trattamento di FIS, nel medesimo mese di settembre 2020 (in conseguenza del fatto che la relativa contabilizzazione avviene con il cedolino del mese successivo), si stipuleranno, con la partecipazione delle XX.XX., appositi accordi tra Call & Call, il lavoratore interessato e CDS, affinché quest’ultima possa continuare a trattenere le rate future del prestito/debito in questione e che le stesse siano poi versate a Call & Call fino al saldo di quanto dovuto. Le parti convengono fin d’ora che l’importo della eventuale rata non potrà superare un quinto dello stipendio.
D – Trasferimenti di sede
1) Tutti i dipendenti presenti sulle sedi operative di Call & Call di Cinisello Balsamo (MI), Via Xxxxxxx Xxxxx n. 30/32, e di Roma, Via dei Berio n. 97, saranno trasferiti presso le sedi operative della Società acquirente rispettivamente di Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, e di Roma, Via Paolo di Dono n. 3/a, con decorrenza dal primo giorno di efficacia del trasferimento (1° ottobre 2020). Ciò in ragione del fatto che i contratti di locazione inerenti le suddette sedi operative di Call & Call sono esclusi dal trasferimento del ramo di azienda e resteranno in capo a Call & Call stessa (come ogni onere ad esse inerente).
2) Il trasferimento dei lavoratori dell’attuale sede di Pistoia, in conseguenza della cessazione del relativo contratto di locazione, avverrà entro il 31 dicembre 2020: la nuova sede è in fase di individuazione e si sta comunque effettuando la ricerca nelle zone limitrofe, in un raggio di non oltre i 5 km di distanza dall’attuale sede di Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00(Xxxxxxx).
3) In ogni caso, si continuerà ad utilizzare, per una parte dei lavoratori, la modalità di lavoro agile (smart working), in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL Telecomunicazioni.
4) Per quanto occorrer possa, le parti si danno reciprocamente atto che, con riguardo ai predetti trasferimenti, si considera esperita la preventiva comunicazione e l’esame congiunto ai sensi dell’art. 25, comma 4, del CCNL Telecomunicazioni.
E - Conciliazioni e rinunce
1) Al fine della realizzazione dell'obbiettivo della salvaguardia occupazionale di cui al precedente punto A.2), i dipendenti oggetto del trasferimento di ramo d’azienda dovranno altresì sottoscrivere, entro il 30 settembre 2020, un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410-411 c.p.c. e 2113 c.c., come da fac-simile allegato al presente accordo sindacale (Allegato 1), con CDS S.r.l. e Call & Call con l’accettazione di tutti i contenuti di cui al presente accordo ex art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990, con ogni conseguente effetto ivi compresa – per quanto occorrer possa - la non operatività della responsabilità solidale.
F – Clausole finali
1) Su richiesta espressa delle XX.XX., Call & Call si impegna a presentare istanza al Tribunale fallimentare di Monza al fine di richiedere che i ratei di tredicesima mensilità afferenti al 2020, maturati fino alla data di efficacia del trasferimento e quindi rimasti in capo a Call & Call stessa, possano essere versati ai dipendenti con il cedolino del mese di ottobre
2020. Si precisa, però, che l’esito di tale istanza non dipende da Call & Call e non condiziona alcuna altra previsione del presente accordo sindacale.
2) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver correttamente esperito e completato la procedura di cui all’art. 47 della legge n. 428/1990 con esito positivo.
3) In considerazione della modalità telematica con cui si è svolto il presente esame congiunto, le Parti convengono e si danno atto che la firma del presente verbale di accordo viene effettuata a distanza, attraverso l’invio di una mail di conferma e ratifica da allegarsi al verbale stesso. Le Parti, nei tempi tecnici, provvederanno anche a scambiarsi il testo firmato su ogni pagina e in calce.
Letto, confermato, sottoscritto.
Si allega verbale di conciliazione individuale
CALL & CALL HOLDING S.p.A. per le XX.XX.