Marco Rossignoli
IL DECRETO LEGISLATIVO 70/2017 E LE RELATIVE MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Xxxxx Xxxxxxxxxx
ROMA, 16 OTTOBRE 2017
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L’ACCORDO SINDACALE CON LA FNSI
Il 3 ottobre 2017, è stato firmato a Roma, nella sede della Cei, un accordo sindacale tra Aeranti-Corallo, Corallo e Fnsi.
Tale accordo riguarda:
⮚ Le radio locali
⮚ I fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsma) locali (Tv locali)
⮚ I periodici locali (cartacei e digitali)
operanti nell’ambito della Chiesa Cattolica Italiana che intendono realizzare attraverso una stessa impresa, ente o associazione, ovvero attraverso un gruppo di imprese, enti o associazioni, ovvero attraverso imprese controllate o collegate, attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale, in un’ottica multimediale.
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I PUNTI DELL’ACCORDO CON LA FNSI
⮚ L’accordo sindacale 3 ottobre 2017 prevede che i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese, enti o associazioni nonché nei gruppi di imprese, enti e associazioni titolari sia di emittenti radiofoniche locali e/o FSMA locali, sia di periodici locali cartacei e digitali, riconosciuti ai fini di tale accordo dalla Diocesi territorialmente competente, siano disciplinati dal Ccnl tra Aeranti-Corallo e Fnsi, in quanto contratto collettivo di settore di miglior favore.
⮚ Il Ccnl tra Fieg e Fnsi continua ad applicarsi nelle imprese in cui si applicava
già alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale 3 ottobre 2017.
⮚ Viene costituita una commissione paritetica di quattro membri (due per la Fnsi, uno per Associazione Corallo e uno per Aeranti-Corallo) cui demandare eventuali questioni relative all’applicazione dell’accordo
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QUALIFICHE | Minimi di stipendio (da maggio 2017) | Minimi di stipendio (da maggio 2018) |
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | Eur 1.965,55 | Eur 2.015,55 |
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | Eur 1.370,58 | Eur 1.420,58 |
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (1)
⮚ Relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti, l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’albo professionale nel registro dei praticanti
⮚ Relativamente ai giornalisti pubblicisti, nel computo dei 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico devono essere considerati esclusivamente i periodi per i quali
l’interessato abbia svolto attività di lavoro giornalistico subordinato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro giornalistico
⮚ Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra l’impresa editrice e il direttore, tali in ogni caso da garantire l’autonomia dei teleradiogiornalisti e da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto
stabilito dal contratto collettivo AerantiCorallo/Fnsi 4
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (2)
Indennità per l’eventuale coordinatore redazionale | 13% del minimo dello stipendio |
Indennità dell’eventuale vicecoordinatore redazionale | 5% del minimo dello stipendio |
⮚ Indennità redazionale (da corrispondere al 30 giugno di ogni anno): Eur 258,23
⮚ Orario di lavoro: 36 ore settimanali, suddiviso su 5 o 6 giorni
⮚ Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla quarantesima ora saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria, senza maggiorazioni
⮚ I teleradiogiornalisti possono, su richiesta, aderire al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani
⮚ Verrà trattenuto sulla retribuzione del teleradiogiornalista (comunque su ogni compenso soggetto a contribuzione Inpgi) un contributo contrattuale del 3,60% da destinare alla Casagit (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani)
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IL DPCM 28 LUGLIO 2017 (1)
⮚ Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017
⮚ Disciplina le modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ai sensi del D.Lgs n. 70/2017
⮚ Il DPCM si applica (tra l’altro):
A) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente a un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della legge n. 198/2016 (istitutiva del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)
B) Agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici
il cui capitale è interamente detenuto da tali enti
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IL DPCM 28 LUGLIO 2017 (2)
⮚ Le domande per l’accesso ai contributi si presentano tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento dei contributi
⮚ In considerazione che le nuove norme si applicano a decorrere dai contributi diretti per l’anno 2018, le prime domande con la nuova disciplina si presenteranno al Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio 2019
⮚ Ulteriori documenti dovranno essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di riferimento del contributo
⮚ Il procedimento per la concessione dei contributi diretti si deve concludere entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda (per le domande 2018, da presentare tra il 1° e il 31 gennaio 2019, e con documentazione integrativa da presentare entro il 30 settembre 2019, si deve concludere entro il 28 febbraio 2020)
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LE RISPOSTE AI QUESITI
⮚ Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato delle risposte ai quesiti che sono stati presentati, con riferimento ai contributi all’editoria previsti dal Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
⮚ Tali risposte ai quesiti sono state pubblicate sul sito web del Dipartimento
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Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari - Applicazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
Una cooperativa proprietaria di una testata periodica, con maggioranza delle quote intestata ad un ente morale e le restanti quote intestate a persone fisiche, che percepisce i contributi ai sensi dell’art.3,comma 3, della legge n.250 del 7 agosto 1990, può continuare a beneficiare dei contributi previsti dal D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 purché soddisfi le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. b), del citato X.Xxx, e limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 dicembre 2016, n. 198.
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Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari - Applicazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
Una cooperativa, proprietaria di una testata periodica, che ha percepito i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.
250 del 7 agosto 1990 avendo la maggioranza del capitale intestata ad un ente morale e le restanti quote a persone fisiche, può accedere ai contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70, modificando il proprio assetto societario mediante la cessione ad uno o più enti morali delle quote intestate ai soci persone fisiche, fermo restando il possesso degli altri requisiti, posto che a seguito di tale modifica il capitale sociale sarà interamente detenuto da enti senza fini di lucro.
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Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari - Applicazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
Una cooperativa non giornalistica che svolge unicamente l’attività di editore di giornale e beneficia da tempo dei contributi vorrebbe trasformare la cooperativa in una società a responsabilità limitata, con capitale interamente detenuto da un ente o da enti senza scopo di lucro. In tal caso, rientrerebbe nella disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3, del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 secondo cui non si applica il requisito dei due anni di anzianità di costituzione e di edizione della testata, purché la cooperativa abbia percepito il contributo per l’annualità precedente alla trasformazione.
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Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari - Applicazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
Un giornale che riceve da tempo i contributi all’editoria ed è edito da un ente morale senza scopo di lucro che non svolge unicamente attività informativa autonoma, ma anche altre attività di tipo culturale, assistenziale, ecc., deve adeguare il proprio assetto/scopo societario al fine di continuare a percepire i contributi ai sensi del D.Lgs n. 70, in quanto l’art. 5, comma 1 di tale D.Lgs stabilisce che le imprese editrici richiedenti i contributi devono svolgere “unicamente attività informativa autonoma........di carattere generale”. In virtù di tale previsione, gli enti che non soddisfano tale condizione, in quanto svolgono anche attività non aventi natura informativa, al fine di adeguarsi alla disposizione normativa e accedere al contributo, possono procedere alla creazione di un nuovo soggetto di diritto che abbia come oggetto sociale esclusivo l’edizione della testata; in tal caso, agli enti che hanno beneficiato del contributo per l’annualità precedente all’adeguamento, si applica la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3, del citato D.Lgs.
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Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari - Applicazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
Le imprese, fondazioni e enti morali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 3 della L. 250/90, per presentare domanda e percepire i contributi relativi all’annualità 2017, possono procedere all’adeguamento nell’anno 2018, usufruendo così della deroga al requisito dei due anni di anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata, prevista dal comma 3 dell’articolo 5, ove l’adeguamento dell’assetto societario si renda necessario al fine di conformarsi alle nuove prescrizioni contenute nel decreto e a condizione che l’impresa abbia percepito il contributo per l’annualità precedente a quella in cui si provvede all’adeguamento (in questo caso per l’annualità 2017).
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Enti senza fine di lucro
All’art, 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70, sono indicati tra i soggetti beneficiari del contributo gli enti senza fini di lucro. In termini generali, per enti senza fini di lucro si intendono gruppi di soggetti privati (persone giuridiche private) che operano secondo criteri e principi non riconducibili ad una logica di profitto, utilizzando tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo per il perseguimento di finalità socialmente rilevanti.
Tali enti possono assumere forme giuridiche diverse: ad es. le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni, l’organizzazione di volontariato o non governativa, la cooperativa sociale, il comitato, ecc.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione della disciplina sui contributi contenuta nel D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70, l’ente senza fine di lucro deve soddisfare la condizione di cui all’art. 5, comma 1, dello stesso X.Xxx, e cioè svolgere unicamente attività informativa autonoma ed indipendente di carattere generale.
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Divieto di distribuzione degli utili
L’articolo 5, comma 2, lett. e), del D.Lgs n. 70 prevede, quale requisito di accesso, il “divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria”.
Fino a quando continua a percepire il contributo, l’impresa non può distribuire utili. Ciò in quanto la finalità della norma è quella di evitare che i contributi erogati alle imprese editrici confluiscano nella disponibilità patrimoniale personale dei soci anziché essere impiegati per il vantaggio e lo sviluppo aziendale, cui è preordinato il sostegno pubblico alle imprese editoriali c.d. “deboli” (cooperative, enti senza scopo di lucro, etc.). Gli otto anni di divieto decorrono dall’esercizio dell’ultimo anno di riscossione dei contributi e, quindi, non è possibile effettuare distribuzioni di utili prima della scadenza di tale periodo.
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Divieto di distribuzione degli utili
In considerazione che la previsione in materia di divieto di distribuzione degli utili contenuta nella legge n. 250 del 1990 e s.m. è più restrittiva rispetto a quella del D.Lgs n. 70, l’eventuale adeguamento statutario alle nuove previsioni è rimesso alla scelta dell’impresa.
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Divieto di distribuzione degli utili
Anche gli enti ecclesiastici proprietari di una testata periodica sono tenuti a rispettare, ai fini dell’accesso ai contributi diretti di cui al D.Lgs n. 70 del 2017, il divieto di distribuzione di utili adottato con norma statutaria, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e), del citato X.Xxx. Ciò in quanto tale divieto, già previsto dall’originaria normativa sui contributi diretti all’editoria, ha la finalità di evitare che le risorse statali, espressamente destinate al settore dell’editoria, possano essere utilizzate per scopi diversi da quello primario del sostegno all’attività editoriale. Trattandosi, quindi, di un requisito generale richiesto dalla normativa di settore, esso si applica anche agli enti ecclesiastici, considerata anche la loro natura di enti che non perseguono un fine lucrativo. Ciò, peraltro, appare in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 121 del 1985, secondo cui “le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”. Alla luce della medesima disposizione, nel caso in cui l’ente fosse sprovvisto di statuto l’osservanza del divieto di distribuire utili, nei termini previsti dalla legge, potrà essere attestata con l’allegazione del provvedimento dell'Autorità ecclesiastica.
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Divieto di distribuzione degli utili
Le società titolari di periodici che richiedono l’accesso ai contributi diretti devono adottare, con norma statutaria, il divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi. In caso di liquidazione e scioglimento prima della decorrenza di tali otto anni, trova applicazione l’art. 3, comma 6, della legge n. 250 del 1990 secondo cui ove la società sia posta in liquidazione nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, la stessa dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro (rectius: dell’economia e delle finanze), prima di qualunque distribuzione od assegnazione, una somma calcolata con le modalità indicate nella medesima disposizione nei limiti del risultato netto della liquidazione. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 70, il periodo di riferimento dei dieci anni è da intendersi ridotto ad otto anni ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. e), del decreto
medesimo. 18
Ambito commerciale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 70
L’art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 70 prevede che i contributi diretti siano concessi alle
imprese editrici di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale esercitino unicamente un’attività informativa autonoma di carattere generale e siano in possesso di una serie di requisiti.
Deve ritenersi che non vi sia incompatibilità tra l’esercizio, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma di carattere generale da parte dell’ente ecclesiastico e l’eventuale concessione in locazione di beni immobili di cui l’ente è proprietario allorché essa si configuri come mero sfruttamento economico da parte dell’ente di tali beni e non come esercizio di attività commerciale con i caratteri della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità, idonea a far assumere all’ente la soggettività passiva ai fini IVA. Ove, infatti, il regime fiscale applicato sia quello dell’IRES, e quindi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche introdotta dal decreto legislativo n. 344/2003, deve ritenersi che l’attività non dia luogo a sistematica conduzione di operazioni economiche con terzi e quindi non ricorra il carattere dell’imprenditorialità in capo all’ente locatore, confliggente ai fini dell’applicazione del D.Lgs n. 70 per l’ammissione ai contributi.
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Attività informativa autonoma indipendente di carattere generale
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 70 prevede, quale requisito di accesso ai
contributi diretti, l’esercizio in ambito commerciale, unicamente, di un’attività informativa autonoma indipendente di carattere generale.
Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, rientra nella nozione di attività informativa, autonoma e indipendente, in primis, l’attività editoriale diretta alla produzione di quotidiani o periodici, a cui può affiancarsi un’attività informativa svolta mediante impresa di radiodiffusione sonora, anche tramite servizi di media audiovisivi o radiofonici per le trasmissioni digitali terrestri e/o per le trasmissioni satellitari, l’esercizio di un sito web a carattere informativo e un’eventuale attività di edizione di libri riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente.
In ogni caso le attività eventuali ed ulteriori rispetto all’attività di edizione di giornali devono essere tenute distinte dal punto di vista organizzativo e gestionale e i relativi costi di produzione devono essere imputati a contabilità separate.
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Numero minimo di dipendenti
Se un’impresa editrice di un periodico ha assunto sette dipendenti, di cui tre giornalisti, può chiedere i contributi previsti dal D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70, fatto salvo l’accertamento degli altri requisiti richiesti dalla legge, in quanto il requisito della prevalenza dei giornalisti impiegati nell’intero anno di riferimento del contributo, previsto dall’art. 5, comma 1, lett. d), del citato X.Xxx, è da intendersi riferito al numero minimo dei dipendenti richiesti in relazione alla periodicità della testata, vale a dire 5 dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e 3 dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di
periodici.
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Dipendenti e contratto di lavoro applicabile
L’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 70 prevede, tra i requisiti per l’accesso ai contributi diretti, l’impiego nell’intero anno di riferimento del contributo di almeno cinque dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno tre dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici.
Ove nel corso dell’anno di riferimento del contributo uno o più di essi cessino dal rapporto di lavoro, ai fini del requisito non vi deve essere soluzione di continuità nella sostituzione con i nuovi assunti, fatti salvi i casi in cui la cessazione del rapporto derivi da cause impreviste (per morte o licenziamento senza preavviso), per i quali è consentito il venir meno del requisito minimo per un tempo ragionevolmente necessario a reperire la nuova risorsa.
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Dipendenti e contratto di lavoro applicabile
Come si evince dalla declaratoria della legge, è corretto ritenere che i dipendenti debbano essere assunti a tempo indeterminato, ma che gli stessi possano essere assunti a tempo parziale.
Tale disposizione, peraltro, era già prevista dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 e su questo aspetto non è stata introdotta alcuna modifica dal decreto legislativo di riforma dei contributi.
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Dipendenti e contratto di lavoro applicabile
Ai fini del requisito di accesso al contributo, l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 richiede un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, solo per l’anno di riferimento del contributo.
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Dipendenti e contratto di lavoro applicabile
Nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di anzianità dell'editore e della testata, la circostanza che i soci giornalisti (trattasi di una cooperativa), direttore compreso, siano stati retribuiti con partita IVA (emissione fattura) da almeno due anni, rappresenta un motivo ostativo all’accesso ai contributi.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs 15 maggio 2017, n.70, per accedere ai contributi è necessario che l’impresa, nell’intero anno di riferimento del contributo, abbia regolarmente assunto dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prevalenza di giornalisti.
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Misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna
L’art. 5, comma 2, lett. g), del D.Lgs n. 70 prevede, tra i requisiti di accesso ai contributi, l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
Ai fini del possesso di tale requisito, l’impresa editrice deve attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d), punto 12, del D.P.C.M. 28 luglio 2017:
a) di aver adottato nell’ambito dell’attività informativa misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna;
b) ove abbia aderito, eventualmente tramite la propria associazione rappresentativa, al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, di essersi adeguata alle prescrizioni in esso contenute.
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Proprietà/affitto della testata
L’art. 5, comma 2, lett. d), del D.Lgs n. 70 prevede, come requisito per accedere al contributo, che l’editore sia proprietario della testata per la quale richiede il contributo stesso. Le deroghe a tale obbligo, previste dal medesimo articolo, si riferiscono a fattispecie tassative che riguardano le imprese editrici che hanno maturato il diritto ai contributi entro la data del 31 dicembre 2005 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) e le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell’art. 1, comma 7-bis, del decreto- legge 18 maggio 2012, n. 63. Al di fuori delle suddette ipotesi, i beneficiari dei contributi devono risultare proprietari della testata nel periodo per il quale si richiede il contributo.
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Rimborso dei costi
Le imprese possono portare a rimborso i costi relativi a tutti i dipendenti che rientrano nelle categorie previste dall’art. 8, comma 2, lett. a), del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 (giornalisti, poligrafici, web master, altre figure tecniche assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato); tali costi verranno rimborsati entro gli importi e nei limiti fissati dal decreto legislativo all’articolo 8, commi 2, lett. a), 8 e 9.
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Criteri premiali
Ai sensi dell’art. 8, comma 14, lett. b), del D.Lgs n. 70, all’impresa che attua percorsi di alternanza scuola-lavoro si applica una quota aggiuntiva di contributo, fino ad un massimo del 3 per cento del contributo erogato. Detta percentuale si intende riferita a ciascuna scuola superiore che abbia stipulato convenzioni con l’impresa editoriale per l’attivazione dei suddetti percorsi.
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Edizione in formato digitale – materiale autoprodotto
Per materiale autoprodotto si intende il risultato dell’attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all’impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all’utente. Il materiale pubblicato nell’edizione cartacea e diffuso anche nell’edizione digitale, può considerarsi “autoprodotto” se rispondente a tali caratteristiche.
La semplice aggregazione di notizie o la ripubblicazione, totale o prevalente, di contenuti prodotti al di fuori della propria organizzazione editoriale, non soddisfa il carattere di originalità dell’informazione richiesto dall’art. 7,comma 2, del D.Lgs 15 maggio 2017, n.70.
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Edizione in formato digitale – aggiornamenti
Per aggiornamento si intende la revisione, l’adeguamento, lo sviluppo e l’integrazione degli articoli o dei contenuti multimediali originali, generato sulla base di nuove conoscenze o di nuovi accadimenti riguardanti gli stessi o ad essi correlati.
La mera ripubblicazione di un articolo non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto all’art.7, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70.
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Contenuti a pagamento
Per quanto riguarda i contenuti a pagamento per le testate on line, in caso di edizione esclusivamente in formato digitale, l’art. 7, comma 4 del D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 non indica soglie o limiti di onerosità delle testate on line, purché vi siano contenuti fruibili a pagamento in relazione ad ogni singola uscita.
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Utenti unici finali
L’art. 2, comma 2, lett. d), punto 11, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 prevede che il legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi presenti, per l’edizione digitale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, tra l’altro, l’indicazione del numero medio mensile di utenti unici finali raggiunti. Ai fini di tale indicazione, si può fare anche riferimento ai dati di Google Analytics, in quanto lo stesso risulta essere uno dei sistemi di rilevazione statistici del numero di utenti unici ad oggi presenti in Italia.
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Funzionalità per l’accessibilità ai contenuti informativi del sito
L’art. 7 del D.Lgs n. 70 prevede, tra l’altro, che le edizioni in formato digitale della testata siano dotate di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni nel sito da parte delle persone con disabilità. Ai fini dell’assolvimento di tale prescrizione, può essere adottato, tra l’altro, lo standard W3C. In conformità ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (art. 9), la piattaforma W3C (World Wide Web Consortium) è, infatti, idonea a consentire alle persone con disabilità l’accesso ai sistemi di informazione e di comunicazione.
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