Fondo Nuove Competenze - Stipula dei contratti entro il 30 giugno 2021
Fondo Nuove Competenze - Stipula dei contratti entro il 30 giugno 2021
L’istituzione del Fondo Nuovo Competenze costituisce una misura di politica attiva mirante a:
• sostenere l’impresa ad adeguarsi a modelli organizzativi e produttivi inediti e determinati dall’emergenza epidemiologica (art. 1, c. 1 del D.I. 9 ottobre 2020). In tal senso, l’accordo- quadro sottolinea come tale iniziativa consenta di preservare e incrementare il patrimonio di competenze professionali, valorizzando al tempo stesso la funzione del sistema di bilateralità;
• innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, dando la possibilità ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché siano in tal modo agevolati i processi di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro e incrementata l’occupabilità del lavoratore (art. 3, c. 2 del D.I. 9 ottobre 2020).
Al fine di raggiungere tali obiettivi avvalendosi delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2020 e 2021 dal citato art. 88, c. 1 del decreto Rilancio e dall’art. 4 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) e dal decreto interministeriale 22 gennaio 2021 è stabilito che entro il 30 giugno 2021 debba essere stipulato un contratto collettivo di lavoro a livello aziendale o territoriale di rimodulazione dell’orario di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Mediante l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro, le parti stipulanti concordano che parte dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti sia dedicato allo svolgimento di un progetto formativo, favorendo in tal modo la realizzazione di percorsi di qualificazione e ri-qualificazione professionale.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, nel cui novero è compresa la contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza, sono sostenuti dal Fondo nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore partecipante al progetto formativo, previo accoglimento da parte dell’ANPAL di una domanda presentata per via telematica in osservanza della procedura e delle precisazioni rese a più riprese dalla stessa Agenzia.
Schema di accordo territoriale
L’Accordo-Quadro 1° marzo 2021 offre uno schema sia di accordo territoriale sia di accordo aziendale, mediante il quale le Parti manifestano la propria adesione all’accordo territoriale. Nello schema di accordo territoriale è precisato che il datore di lavoro che intenda avvalersi dell’intesa è tenuto ad allegare oltre all’accordo territoriale e aziendale (redatti secondo gli schemi predefiniti) anche il progetto formativo, denominato “Progetto per lo Sviluppo di competenze”, costituente parte integrante di detti accordi. L’accordo territoriale deve essere sottoscritto entro il 30 giugno 2021.
Schema di accordo aziendale e progetto formativo
La stipulazione dell’accordo di secondo livello può avvenire presso la Commissione Paritetica costituita dall’E.B.C.E., in alternativa rivolgendosi all'Associazione di rappresentanza datoriale ASSOCED cui l'azienda aderisce o conferisce mandato.
Mediante la sottoscrizione dell’accordo aziendale, nel quale è formulata l’espressa adesione all’accordo territoriale, il datore di lavoro dichiara di:
• applicare le disposizioni di cui al Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp del 13 dicembre 2018;
• assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• ottemperare alle disposizioni contrattuali in materia di enti bilaterali e assistenza sanitaria integrativa;
• applicare, quando esistente, la contrattazione collettiva di secondo livello.
L’accordo:
• descrive i fabbisogni formativi derivanti dalle innovazioni introdotte e indica il numero di lavoratori coinvolti nel progetto formativo, precisando sia il numero di ore complessivamente dedicate allo svolgimento del progetto stesso che la programmazione settimanale o mensile (l’elenco di ciascun lavoratore coinvolto è riportato in apposito allegato all’accordo, indicante altresì il relativo livello d’inquadramento, la tipologia di contratto di lavoro subordinato in essere e il genere);
• illustra il progetto formativo, declinato sulla base delle aree e azioni d’intervento volte a garantire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di qualificazione (o ri- qualificazione) professionale riconducibili ai livelli ‘EQF3’ o ‘EQF4’;
• indica le modalità di svolgimento del progetto formativo nonché gli obiettivi d’apprendimento in termini di competenze. L’affidamento del ruolo di soggetto formatore da parte del datore di lavoro istante deve essere espressamente disciplinato dall’accordo;
• contempla l’eventuale intenzione del datore di lavoro di ricorrere ad un fondo interprofessionale.
Il progetto formativo - redatto ai sensi dell’art. 5 del D.I. 9 ottobre 2020 e allegato all’accordo aziendale contiene i seguenti elementi:
• elenco dei lavoratori coinvolti nel percorso formativo, a sua volta individuabile attingendo al catalogo nazionale dei percorsi formativi per competenze nel settore Ced, Ict, Professioni digitali e STP;
• nell’ipotesi in cui l’attività di formazione sia svolta dal datore di lavoro, le modalità di svolgimento del progetto formativo (e previamente condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie) e i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa;
• l’individuazione del fabbisogno formativo, definito in dettaglio anche nell’accordo aziendale in relazione alle specifiche esigenze del datore di lavoro;
• l’indicazione del soggetto a cui è affidata l’erogazione dell’attività formativa in osservanza dell’art. 5, c. 3 del D.I. 9 ottobre 2020;
• modalità di attestazione delle competenze acquisite da ciascun lavoratore partecipante.