DIRIGENZA AREA SANITA’
DIRIGENZA AREA SANITA’
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’ANNO 2020
SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORE TRA LE DIVERSE MODALITA’ DI UTIIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI
art. 7, comma 5, lettera a) e art. 8, comma 1, CCNL 19/12/2019
Controllo positivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa da parte del Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., acquisito in data 09/09/2020 (reg.PISA n. 231544 del 09/12/2020).
ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
Sede legale Udine – Xxx Xxxxxxxx 000 Tel.: + 39 0432/0000000
P. IVA/C.F. 02948180308 PEC: xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx
PREMESSA
L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), istituita a far data dal 01/01/2019, con la Legge Regionale n. 27 del 17/12/2018 succede al soppresso EGAS nel patrimonio e nelle funzioni, con contestuale trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro.
In ottemperanza alla normativa regionale l’ARCS si è dotata di proprio Atto Aziendale, con decreto n. 115 del 07/05/2020. Nell’Atto aziendale sono definiti l'organizzazione e le regole di funzionamento di ARCS, come previsto dall'articolo 3, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 502/1992, in relazione alle funzioni indicate nella norma istitutiva.
Allo stato risultano agite soltanto alcune delle funzioni censite nell’atto posto che il trasferimento delle ulteriori funzioni presuppone l’attuazione di quanto previsto nella DGR n. 2195 del 20 dicembre 2019 di approvazione delle “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e socio sanitario regionale – anno 2020. Approvazione definitiva.” ove è previsto che “ Ai fini del conseguimento dell’obiettivo del “saldo zero”, nel corso del 2020 verranno anche quantificate le quote dei fondi contrattuali da trasferire ad ARCS per la graduale attuazione del proprio atto aziendale, tenuto conto del progressivo trasferimento di funzioni dalle aziende, dello svolgimento di attività in forma centralizzata e della realizzazione degli assetti degli enti di nuova costituzione.
Nel caso di trasferimento di funzioni dalle Aziende del SSR all’ARCS, le stesse provvederanno congiuntamente alla determinazione del fabbisogno di personale interessato, in esito alla quale verranno attivate prioritariamente le procedure di mobilità volontaria e, qualora non sufficienti, quelle di mobilità obbligatoria. Le modalità di trasferimento delle relative quote dei fondi contrattuali saranno condivise tra l’ARCS e le Aziende.
Il processo descritto, intervenendo sui rapporti di lavoro, non può ovviamente prescindere dal coinvolgimento delle parti sindacali di categoria attraverso i relativi percorsi mediante la realizzazione degli istituti previsti dai CCNL di riferimento.”.
A tal fine, con decreto n. 42 del 10/02/2020 è stata adottata da ARCS la metodologia di ridistribuzione dei fondi contrattuali, precedentemente presentata in data 05/02 ai direttori generali di tutti gli Enti del SSR. Su richiesta degli stessi, è stato quindi avviato in data 19/02/2020 il percorso sindacale con le XX.XX. regionali.
L’organizzazione e l’organico di ARCS potranno, pertanto, essere suscettibili di progressivo sviluppo in conseguenza alla rimodulazione delle risorse finanziarie, ivi compresi i fondi destinati alla contrattazione integrativa, in esito al completamento del percorso innanzi citato.
Per l’anno in corso, si è provveduto con decreto n. 110 del 15/05/2020 alla determinazione provvisoria dei fondi contrattuali dell’area della Dirigenza Area Sanità, quale azione propedeutica all’avvio della contrattazione integrativa aziendale.
Le materie oggetto del presente accordo sono disciplinate per il triennio 2020-2023 nel Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la
delegazione sindacale in data 23 luglio 2020, come previsto dall’art. 8 del CCNL 19/12/2019 che, al comma 1, rimanda altresì alla contrattazione integrativa con cadenza annuale la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi.
In materia di performance, si richiamano:
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto legislativo 1 agosto 2011, n.141 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il documento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, vigente in Azienda.
- le “Linee annuali per la gestione del SSR anno 2020” - adottate in via definitiva, con DGR 2195 del 20/12/2020 - definiscono la programmazione strategica regionale per l’anno 2020, che deve essere recepita dai Piani Attuativi delle singole Aziende ed Enti SSR
- il Piano Attuativo ARCS adottato con decreto n. 194 del 27/12/2019.
Allo stato non risulta conclusa la trattativa tra l’Assessore regionale alla salute e le XX.XX. di categoria l’intesa regionale sull’attribuzione delle risorse aggiuntive regionali (RAR)– esercizio 2020, pertanto i criteri di attribuzione delle stesse saranno oggetto di successivo separato accordo.
Tutto ciò premesso,
in data 23/07/2020 presso la sede ARCS in Udine, xxx Xxxxxxxx 000, in esito agli incontri intervenuti tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, si addiviene alla sottoscrizione del presente accordo sui criteri di utilizzo nell’anno 2020 dei fondi contrattuali:
1) Fondo per la retribuzione degli incarichi, ex art. 94 CCNL 19/12/2019;
2) Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, ex art. 96 CCNL 19/12/2019;
3) Fondo per la retribuzione di risultato, ex art. 95 CCNL 19/12/2019.
Le parti concordano quanto segue:
CAPITOLO 1
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. Il fondo, determinato in via provvisoria in € 210.447,08.-, è destinato alla valorizzazione delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali, anche in attuazione dell’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale, secondo la regolamentazione aziendale.
2. Le risorse non utilizzate, a consuntivo saranno destinate alla retribuzione di risultato collegata agli obiettivi generali, come rappresentato al capitolo 3.
CAPITOLO 2
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
1. Per l’anno 2020, sulla base dell’attuale organizzazione aziendale, si stima che non si farà ricorso agli istituti contrattuali che afferiscono al fondo (indennità, straordinario), attualmente quantificato in € 14.560,07.- Le risorse non utilizzate sono pertanto destinate alla retribuzione di risultato collegata agli obiettivi generali, come rappresentato al capitolo 3.
CAPITOLO 3
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Le risorse complessivamente disponibili per l’anno 2020, attualmente stimate in € 97.510,62.-, sono così finalizzate:
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
1 | X.xx storico al netto 1% MS | 43.614,32 |
Risorse variabili | ||
2 | RAR 2020 ARCS | |
3 | 1% MS | 3.896,30 |
4 | stima residui altri fondi (incarichi, condizioni lavoro) | 50.000,00 |
Totale | 97.510,62 |
riparto | ||
Obiettivi generali (1+4)*70% + 3 | Obiettivi individuali (1+4)*30% | Obiettivi specifici (2) |
69.426,32 | 28.084,30 | - |
97.510,62 |
CAPITOLO 4
NORME FINALI E CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Ogni rideterminazione dei fondi implica automaticamente anche l’estensione delle clausole del presente accordo, per quanto compatibili.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa ed alla disciplina vigente nel tempo.
3. L’efficacia del presente accordo è subordinata al controllo sulla compatibilità dei costi da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. A tal fine, l’ipotesi di contratto definita dalle parti, corredata dalle relazioni illustrativa e tecnica, è inviata all’organo di controllo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del Collegio Sindacale, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’accordo si intende definitivamente sottoscritto.
La delegazione trattante di parte pubblica
Il Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx _x.xx
Il Direttore Sanitario, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx _x.xx
Il Direttore Amministrativo, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xx
Il Direttore Gestione Risorse Umane, dott. Tecla Del Dò _x.xx
La delegazione trattante di parte sindacale
ANAAO ASSOMED
CIMO
FASSID x.xx
AAROI EMAC
FP CGIL
FVM
FESMED
FEDERAZIONE CISL MEDICI x.xx
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
UIL FPL