Piattaforma Contratto Integrativo Fastweb
SLC | - CGIL | Sindacato Lavoratori Comunicazione |
FISTel | - CISL | Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni |
UILCOM | - UIL | Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione |
Piattaforma Contratto Integrativo Fastweb
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Si richiede la conferma del sistema previsto nell’Accordo 28-2-2007 sulle Relazioni Industriali. Si ritiene altresì necessario un’intensificazione del metodo partecipativo previsto dal suddetto accordo, con maggiore condivisione preventiva delle scelte aziendali che incidano significativamente su ambiti quali: l’interpretazione e la fruizione degli istituti previsti dal CCNL, le novità introdotte in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, le modifiche organizzative che determino la ricollocazione dei lavoratori e/o i trasferimenti di sede, la politica di gestione del personale sotto il profilo disciplinale.
Si richiede inoltre l’impegno dell’azienda a limitare al minimo indispensabile l’utilizzo dello strumento della video-conferenza per gli incontri con il Coordinamento delle RSU, considerato che già l’istituto di per sé limita il numero delle RSU in trasferta.
Ad integrazione di quanto previsto dall’Accordo sul Sistema di Relazioni Industriali e Diritti Sindacali sottoscritto dalle parti il 28/02/2007, con le modifiche introdotte dal successivo Accordo del 17/12/2009, si richiede il rimborso delle spese sostenute dai membri del Coordinamento Nazionale Unitario Rsu, in occasione degli incontri convocati dalle Segreterie Nazionali, nei limiti previsti dalle policy aziendali in materia di trasferta, e per un totale di 2 incontri annui.
PREMIO DI RISULTATO
Richiediamo la conferma dell’erogazione del Premio di Risultato sulla base dei parametri Customer Satisfaction Index (C.S.I.) ed Ebitda, già previsti dal precedente Accordo.
Per quanto riguarda il C.S.I., in considerazione dell’elevato volume di attività affidato a Società esterne, si richiede la valutazione di quello generato dai soli lavoratori alle dirette dipendenze di Fastweb S.p.a., si ritiene altresì necessaria una rivalutazione della percentuale di incidenza del C.S.I. sull’ammontare del Premio, e si richiede l’istituzione di una “Commissione Pdr” per l’esame congiunto dell’andamento economico-produttivo dell’Azienda durante l’anno, in riferimento agli obbiettivi del Pdr.
Si richiede inoltre per il nuovo Accordo l’adeguamento del Premio di Risultato partendo da un importo pari a 2100 € lordi per il Pdr 2011 fino a 2500 € lordi nel 2014.
INQUADRAMENTI
Premesso che Il nuovo CCNL delle Telecomunicazioni già prevede una valutazione delle professionalità ai fini del passaggio al livello 5°S per una serie di figure elencate all’Art. 23 CCNL, in ragione del livello di specializzazione conseguito si richiede inoltre il passaggio al livello 5° S, per le seguenti figure professionali:
‐ Tecnici di Rete,
‐ Tutor di Customer Care,
‐ Business Analyst,
nonché per tutti i lavoratori e le lavoratrici il cui Job Title aziendale riporti una tra le seguenti diciture: “Specialist”, “Manager”.
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Si richiede inoltre, come previsto dall’Accordo sottoscritto in data 27/01/2009, una adeguata formazione sui lavoratori del Customer che non abbiano raggiunto il livello atteso di certificazione (Expert) ai fini di portare al 90%, nell’arco del 2011, la percentuale degli operatori di Customer Care inquadrati al 5° livello del CCNL TLC.
Si richiede la possibilità per i lavoratori inquadrati al sesto livello di effettuare straordinario retribuito o di ricevere un forfettario mensile come compenso per il lavoro svolto fuori dalle otto ore di lavoro giornaliere.
Si richiede per i lavoratori inquadrati al sesto livello un compenso economico per tutte le trasferte effettuate.
CONSOLIDAMENTO OCCUPAZIONE
In considerazione dell’aumento dei volumi di traffico telefonico e di attività back-office, che determinano un crescente ricorso dell’azienda al supporto di Società di Outsourcing, nonché un costante apporto di ore di lavoro supplementare ad opera dei lavoratori part time, chiediamo ulteriori passaggi dei contratti part time da 20/25 a 30 ore settimanali e da 30 a 40.
ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITA’ ORARIO D’INGRESSO
E’ richiesta una estensione di mezz’ora dell’orario di ingresso del personale non turnista “cosiddetto Normalista” prevedendo la possibilità di timbrare l’ingresso in azienda dalle ore 8 alle 9,30.
1) TURNI GENITORI
Si richiede che le madri lavoratrici, fino all’ 5° anno di età del bambino, siano adibite a turni compresi nella fascia oraria 9-20, dal Lunedì al Venerdì, esclusi comunque i giorni festivi infrasettimanali. La norma sarà estesa ai padri, secondo le previsioni delle leggi vigenti in materia (DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53")
2) TURNISTICA LAVORATORI PART TIME
Si richiedono:
‐ L’ istituzione di una commissione Tecnica per valutare, sulla base di un’analisi delle curve di chiamata, il ripristino delle turnistiche intermedie per i part time a 4 ore, che oggi effettuano solo i turni 9*13, 16*20 e 17*21 .
‐ La possibilità, per i lavoratori che ne facciano richiesta, di convertire l’orario di lavoro part time orizzontale di 4 ore su 5 gg. settimanali, in part time orizzontale su 4 gg. settimanali secondo lo schema 6-6-4-4
Si richiede inoltre un miglioramento delle matrici orarie dei lavoratori con contratto part time verticale/misto sul weekend.
3) RITARDI
Per il ritardo in ingresso si ritiene necessaria una tolleranza per un massimo mensile di 45 minuti al mese. Il lavoratore recupererà in uscita il ritardo accumulato in ingresso. Si conferma la prassi attuale dei 10 minuti di tolleranza sul singolo ritardo. Si richiede l’impegno ad una sensibilizzazione dei responsabili sui casi di giustificato impedimento secondo il principio sancito dall’ art. 32 CCNL, 1° c., prevedendo in tali casi la possibilità di utilizzo delle ore di Par/Rol.
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PERMESSI STUDIO
Richiediamo l’effettiva fruibilità dei seguenti istituti previsti dal CCNL art. 33:
‐ 450 ore di permesso per la formazione finalizzate all’acquisizione di una delle professionalità previste dalla Nomenclatura e Classificazione delle Unità professionali redatta da ISFOL.
‐ 150 ore di permesso già previste dal precedente CCNL Tlc, da rendere fruibili attraverso la predisposizione, convenuta dalle Parti, di un catalogo di corsi di ritenuti “coerenti con l’attività svolta in azienda dagli interessati”.
‐ Si richiede, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo CCNL TLC, di portare da 4,5 a 6 i giorni di permessi/esame per il lavoratori turnisti con contratto part–time verticale(week end) e misto, e da 9 giorni a 10 per tutti gli altri lavoratori.
INDENNITA’ DI TRASFERTA
In caso di trasferta si richiede, in aggiunta al rimborso per spese documentate già previsto dalle policy aziendali, un rimborso per spese non documentabili di 20 € al giorno, e, nel caso in cui il lavoratore abbia dovuto viaggiare fuori dal normale orario di lavoro, un rimborso forfettario di due ore di lavoro per il viaggio di andata e ritorno pari a 10 €, con arrotondamento di 5 € per ogni mezz'ora ulteriore.
ADEGUAMENTO TICKET
Si richiede l’adeguamento del Buono Pasto fermo da undici anni all’attuale valore di 8,26 euro.
ERRORI IN BUSTA PAGA
In caso di importi mancanti in Busta Paga, non imputabili in alcun modo ad errore del lavoratore, se ne richiede la restituzione tramite bonifico entro le 24 ore successive alla segnalazione da parte del lavoratore all’Ufficio Amministrazione Risorse Umane preposto.
REPERIBILITA’ E DISPONIBILITA’
Si richiede di confermare gli Istituti già previsti dal precedente Accordo Integrativo del 28/02/2007 e, a fini di adeguamento, di aumentare del 20% gli importi dei corrispettivi economici riportati nelle relative tabelle.
DIRITTO DI PRECEDENZA PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Si richiede che il diritto di precedenza (previsto dall’attuale art. 16 CCNL TLC) possa essere esercitato decorsi 6 mesi di anzianità di servizio, anche in costanza di rapporto di lavoro e non solo dopo la sua cessazione, per evitare che mentre a un lavoratore a tempo determinato viene rinnovato il contratto più volte, sempre a tempo determinato, l’azienda proceda ad assunzioni dall’esterno, o dall’interno passando a tempo indeterminato lavoratori con minore anzianità di servizio.
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FRUIZIONE PAR/ROL
1) Si richiede di portare a mezz’ora il tempo minimo di fruizione di Par/Rol.
2) Per i Par/Rol non goduti nell’anno di spettanza si ribadisce quanto disposto dall’art. 26 CCNL e cioè che “i permessi dovranno essere fruiti di norma nel corso dell’anno di maturazione” e che quelli non fruiti continuano a confluire in un apposito Conto ore biennale. In considerazione della disposizione dello stesso art. che rende salvi diversi accordi aziendali (c.12), si richiede di preveder la possibilità di fruire delle suddette ore anche a giornate intere.
CHIARIMENTO SULL’INTERPRETAZIONE DELL’Art. 31 DEL CCNL TLC
Si richiede che il 1° comma dell’Art.31 CCNL Tlc, nella parte in cui dispone che “I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente”, sia interpretato nel senso che il lavoratore con dieci anni di anzianità di servizio maturi 1 giorno di Ferie e non 0,83 gg.
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Si richiedono ulteriori 10 ore di permesso, in aggiunta alle 20 ore annue già previste, per visite mediche specialistiche.
CHIARIMENTO SU ART. 36 CCNL TLC
> Posto che, in caso di malattia fino a 3 gg., in base al nuovo testo dell’Art. 36 CCNL TLC il lavoratore potrà limitarsi a “produrre la certificazione medica in originale al rientro in servizio” chiediamo un chiarimento nell’interpretazione del “rientro in servizio” che non necessariamente coincide con il 1° giorno dopo la fine della malattia, che può cadere sul turno di riposo del lavoratore, su un giorno di permesso, etc.
> In caso di prolungamento della malattia, l’obbligo dell’invio del certificato deve riferirsi al 2° giorno del prolungamento.
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’: CONTRIBUTO AZIENDALE PER GLI ASILI NIDO
Chiediamo che l’azienda dia sostegno alle lavoratrici madri e/o ai lavoratori padri, prevedendo convenzioni che rendano meno onerosa l’iscrizione dei figli all’Xxxxx Xxxx.
Si richiede che la lavoratrice in rientro dalla maternità obbligatoria (ed eventualmente dal periodo di allattamento) possa usufruire, fino ai 36 mesi di età del bambino, di una riduzione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo predeterminato e concordato con l’azienda per iscritto, al termine del quale sarà reintegrata a tempo pieno, fatta salva la facoltà di richiedere e ottenere il reintegro a tempo pieno anche prima della scadenza del periodo concordato, con un preavviso di almeno 30 giorni.
La norma sarà estesa ai padri, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
CONGEDO MATRIMONIALE
Si richiede di poter usufruire del congedo matrimoniale entro 6 mesi dalla data delle nozze.
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ASSISTENZA SANITARIA
Si richiede un aumento del contributo versato dall’azienda per l’assistenza sanitaria. Si richiede inoltre la possibilità di aprire nuovamente le iscrizioni alle polizze assicurative Unisalute.
DIRITTI E TUTELA NELLA FILIERA TLC
Si chiede l’impegno di Fastweb ad assegnare commesse in outsourcing per le attività di customer esclusivamente ad un prezzo di gara superiore al costo contrattuale così come definito dal CCNL per i lavoratori al 3° o 4° livello della scala parametrale ed in ogni caso ad escludere subappalti e possibilità di de localizzare attività all’estero anche a tutela dei dati e della privacy del cliente.
Roma, 18 ottobre 2010
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