Osservatorio Retribuzione variabile e contrattazione decentrata
A s s o c i a z i o n e p e r g l i S t u d i I n t e r n a z i o n a l i e C o m p a r a t i s u l D i r i t t o d e l l a v o r o e s u l l e R e l a z i o n i i n d u s t r i a l i
Osservatorio Retribuzione variabile e contrattazione decentrata
In collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Xxxxx Xxxxx
All’interno
Partecipazione finanzia- ria: il sistema di intéres- sement e di participation di Xxxxxxx Xxxxx
pag. 2
Partecipazione al capita- le: stock options e piani aziendali di risparmio
di Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx
Partecipazione finanziaria
in Francia tra vecchi incentivi e nuovi divieti
a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx
pag. 5
Vietate le stock options ai manager di aziende bene- ficiarie di aiuti di Stato
di Xxxxxxx Xxxxxxxxx
pag. 8
Profitti nei xxxxxx
xx Xxxxxx Xxxxxxxx
pag. 10
Retribuzione variabile: i dati del Rapporto Xxxxxx di Xxxxxx Xxxxxxx X.
Xxxxxx
pag. 13
Rassegna stampa
pag. 14
Approfondimenti e docu- mentazione
pag. 16
Per saperne di più
Per maggiori approfondi- menti si rinvia al sito di Adapt: xxx.xxxxx.xx.
Alla sezione dalla A alla Z troverete la voce Diritto xxxxxxxxx del lavoro (Francia)
ome puntualmente ricordato xxxxx xxxxxxx di accompagnamento della Redazione al Dossier, xx xxxxx il pre- sente Editoriale non può che fare da breve premessa, tra le risposte che i diversi ordinamenti nazionali hanno dato xxxx xxxxx finanziaria ed economica degli ultimi 12 mesi, seppure in modo non coordinato tra loro, vi è la propo- sta o comunque una più ampia discus- xxxxx intorno ad un tema che, sin dalle origini del nostro ordinamento costitu- zionale (art. 46), si è xxxxxxx al centro del dibattito, senza tuttavia quasi mai
C
riuscire a far breccia concreta.
Il tema è xxxxxx xxxxx possibile ed oggi auspicata partecipazione dei lavoratori in specie, e dei cittadini in genere, alla proprietà delle imprese private, con specifico riguardo, nel nostro caso, al- l’ordinamento giuridico francese. Il xxxxx, pur essendo spesso indicato co- me Paese xxx xxxxx prospera ancora una sorta di “fronte giuslavorista e sin- dacale” retrò ma xxxxxxxx, a xxx vede- re si dimostra nella fattispecie più lun- gimirante del nostro legislatore e della nostra dottrina, i quali, pur producendo
ipotesi di alto livello, sul punto frenano di fronte ad interessi contrapposti ma paradossalmente convergenti verso l’o- biettivo di evitare che simili prospetti- ve si sviluppino in Italia; e ciò tanto sul fronte imprenditoriale che sindacale, che, infine politico. Mentre, per quel che attiene il c.d. “blocco” o taglio del- le stock options e di altri meccanismi premiali, soprattutto nel settore pubbli- co o partecipato dallo Stato, le resisten- ze appaiono, se si vuole, ancor più for- ti.
Ora, se è vero che Xxxxxxxx l’attenzione appare incentrata sulle retribuzioni, talora spropositate e incondizionate, dei top managers, appare verificabile come le prospettive di intéressement dei lavoratori francesi in genere (di tutti i lavoratori) risultino più concrete di quanto avviene da noi.
Gli interventi ospitati in questo Dossier attengono dunque agli atteggiamenti legislativi e culturali xxx xx Xxxxxxx tiene nei confronti della partecipazione dei lavoratori ai profitti dell’impresa in genere, e della partecipazione azionaria xxxxx specifico.
Dossier Adapt, numero 14 del 1° ottobre 2009
Essi, pur brevi, evidenziano a nostro avviso un percorso, sino ad oggi seguito dal legislatore xxxxxxxx, xxx, tra una accelera- zione e una frenata, sembra co- munque aver imboccato la strada di un diverso rapporto tra datori di lavoro e lavoratori: rapporto che, salvo limitati fenomeni di
resistenza, politica e sindacale, appare più vicino, oggi, anche nel nostro Paese, ove sul punto le stesse maggioranza ed opposizio- ne politiche sembrano condivide- re la strada di un vero riformi- smo.
Attivo dal novembre 2005, è una newsletter di approfondimento, a carattere monografi- co, su singole tematiche di attualità in mate- ria di diritto del lavoro, relazioni industriali, formazione. Segue il modello della struttura in sezioni del Bollettino ordinario.
L’iscrizione xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx è gratuita. Si veda il sito xxx.xxxxx.xx.
Bollettino Speciale Adapt
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Partecipazione finanziaria:
il sistema di intéressement e di participation
di Xxxxxxx Xxxxx
Nella ricerca delle variabili che condizionano la diffusione di piani di profit sharing, accanto alla analisi delle caratteristiche microeconomiche ed organizzati- ve di impresa, pare certamente assumere un ruolo rilevante lo studio del contesto culturale e normativo di riferimento. Xxxx, se si vuole dare una spiegazione sintetica del sempre più crescente utilizzo di siffatti sistemi retribu- tivi in diversi Paesi europei (come evidenzia il Rapport Pep- per IV 2008/2009), la pressio- ne/incentivazione legislativa co- stituisce il xxxxxxx xxx più di ogni altro sembra influenzare xx xxxxxx- gia retributiva delle imprese.
Ne è un xxxxxx esempio la Xxxx- cia, Paese in cui la storica diffu- xxxxx dei piani di profit sharing trova da più di 40 anni un solido fondamento normativo nei mec- canismi di incentivazione fiscale e contributiva diretti a promuo- vere la partecipazione dei xxxxxx- xxxx ai profitti, prima in forma eventuale, attraverso l’ordinanza del 7 gennaio 1959 riguardo il sistema di intéressement (coin- teressenza), e poi in forma obbli- gatoria, con l’ordinanza del 17
agosto 1967 relativa al sistema di participation. Tali ordinanze, pur modificate negli anni, costitui- scono ancora oggi il testo xx xxxx- rimento per la partecipazione fi- nanziaria in Francia. Più recente e fortemente condizionata dall’e- sperienza nordamericana, anche se non xxxxx di rilevanti elementi di originalità, è invece la xxxxx- xxxx incentivante dei piani di a- zionariato, incentrata pressoché esclusivamente su meccanismi di attribuzione individuali quali le stock options. Opzioni azionarie che sono state peraltro oggetto, in ragione dell’attuale contesto di crisi economica e della correlata xxxxxxx critica sorta xxxx’opinio- ne pubblica francese sugli elevati standard compensativi dell’alta dirigenza, di un recente divieto legislativo nei confronti del ma- nagement di imprese xxx xxxxx usufruito di benefici statali, es- sendo inoltre attualmente in di- scussione in Parlamento la disa- xxxx xx xxxxxxxx progetti di leg- xx xxxxx a limitare ulteriormente l’ammissibilità di tali strumenti. Per converso, non pare emergere nel dibattito giuridico d’oltralpe una esigenza di intervento in ma-
teria di azionariato collettivo, xxxxx possibile strumento a dife- sa della liquidità delle aziende. Si evidenzia, peraltro, come le som- me versate ai lavoratori in base ai menzionati piani di profit sha- ring il più delle volte vengano veicolate all’interno dei piani aziendali di risparmio (plans d’é- pargne d’entreprise), e quindi normalmente indirizzate verso investimenti concentrati sulle azioni della stessa società xxxxxxx x xxxxxxx da un fondo comune, così traducendosi il complessivo sistema di partecipazione xxxxx- ziaria in un indiretto ma consi- stente sostegno normativo alla partecipazione azionaria in forma collettiva.
Così delineato, pare opportuno iniziare con l’analisi dei menzio- nati sistemi di intéressement e di participation.
Quanto al primo, si tratta di un istituto xxxxx con l’ordinanza del 7 gennaio 1959, poi modificato dall’ordinanza del 21 ottobre 1986 e ora regolato, in seguito alla ricodificazione in vigore dal 1° xxxxxx 2008, dagli artt. L. 3311 e seguenti del Code du Tra- vail.
Secondo il dettato legislativo, l’intéressement ha per oggetto la partecipazione dei lavoratori ai risultati o performance dell’im- presa, ha carattere aleatorio e de- ve risultare da una formula di calcolo legata ai suddetti risulta- ti/performance. Inoltre, per evita- re che il datore converta una par- te della retribuzione ordinaria in premio da intéressement al fine di ridurre il costo del lavoro at- xxxxxxxx un risparmio contributi- vo e fiscale, il legislatore ha in- trodotto un principio di non so- stituzione degli elementi del sala- rio in vigore xxxx’impresa o che diverranno obbligatori in base a xxxxx xx xxxxx o xx xxxxxxxxx col- lettivo. Tuttavia, la portata di questo divieto è delimitata nel tempo, potendo l’impresa acce- dere alle esenzioni fiscali e con- tributive quando sia trascorso un termine di almeno 12 mesi tra l’ultimo versamento dell’elemen- to retributivo soppresso e la data di presa in effetto dell’accordo di intéressement.
Da evidenziare che non vi sono limiti alla applicabilità della di- sciplina legislativa, potendo tutte le imprese, indipendentemente dalla attività svolta o dalla forma costitutiva, e purché xxxxx rispet- xxxx le norme relative alla rappre- sentanza dei lavoratori, istituire
parte datoriale qualora un accor- do di settore (de branche) defini- sca tutte le modalità di applica- xxxxx xxxxxx all’intéressement.
Tali accordi devono avere una durata triennale ed essere deposi- xxxx xxxx Direzione dipartimentale del lavoro (DDTEFP). Quanto al contenuto xxxx xxxxxx definire espressamente il periodo e le mo- dalità di calcolo dell’intéresse- ment, nonché le ragioni alla base di tali scelte. Da rilevare come il periodo di calcolo non debba confondersi con il periodo di ap- plicazione dell’accordo, corri- spondendo spesso all’esercizio contabile, potendo tuttavia diffe- renziarsi ed essere annuale o in- fra-annuale. Xx xxxxx prevede inoltre la possibilità che le moda- lità di calcolo dell’intéressement possano variare secondo gli sta- bilimenti e le unità produttive, potendo a xxxx xxxx l’accordo in esame rinviare la definizione del- le relative a modalità a specifici accodi d’établissement. Suddetti accordi possono anche differen- ziare i criteri di ripartizione, a- dottando un criterio uniforme, proporzionale xx xxxxxxx o xx xx- xxxxx xx xxxxxxxx, o anche un mi- sto dei suddetti criteri.
Xx xxxxx fissa peraltro uno speci- fico plafond sia globale che indi- viduale, preve-
Da rilevare xxx xxxx all’entrata in vigore xxxxx x. 3 dicembre 2008 gli accordi d’intéressement ces- savano di applicarsi xxxx xxxx sca- xxxxx, senza possibilità xx xxxxxx rinnovo. Il nuovo art. L. 3312-5 del Code du Travail consente ora questa possibilità, prevedendo che se nessuna delle parti do- manda una rinegoziazione nei 3 mesi precedenti la data di fine accordo quest’ultimo si intende rinnovato.
Gli incentivi sono di natura sia fiscale che contributiva, preve- dendosi rispettivamente la non computabilità delle somme ver- sate nella base imponibile e la pressoché totale (fino al 95%) esenzione da tutti i contributi di origine e legale o convenzionale ad eccezione della CGS (Contri- bution sociale généralisée) e del- la CRDS (Contribution au rem- boursement de la dette sociale). Da rilevare che ai fini di incenti- vare i piani di profit sharing si sono recentemente estesi i sud- detti benefici anche ad ulteriori somme versate dall’impresa in connessione con i risultati azien- dali ma non compresi nei men- zionati accordi di intéressement. In particolare, la l. n. 2006-1770 del 30 dicembre 2006 ha regola- mentato i c.d. supplementi di in-
téressement, pre-
un intéressement collettivo dei lavoratori. A tale fine è peraltro necessaria la stipulazione di un accordo sindacale, alternativa- mente: a) xxxx’ambito di un con- tratto collettivo di lavoro, b) tra il
dendo, per un verso, che l’am- montare delle somme distribuite non sia superiore al 20% del totale
La Francia
verso un sistema
di collettivizzazione degli utili
vedendo che il xxxxxxxxx di am- ministrazione, il direttorio o il da- tore di lavoro, possa decidere di
datore di lavoro e i rappresentan- ti sindacali aziendali, c) in seno al comité d’entreprise, d) per ra- tificazione a maggioranza dei due xxxxx dei lavoratori di un pro- getto di accordo presentato dal datore di lavoro. È inoltre possi- bile l’adozione unilaterale da
dei xxxxxx xxxxx versati ai xxxxxx- xxxx coinvolti e, per altro verso, che il premio di intéressement di ogni lavoratore non superi la me- tà del PASS (plafond annuale di riferimento per il calcolo dei contributi sulla sicurezza sociale: pari nel 2007 a 32.184 euro).
versare un supplemento di coin- teressenza collettiva a titolo di chiusura dell’esercizio e nel ri- spetto dei già menzionati pla- fond.
La l. n. 2008-1258 del 3 dicem- bre 2008 ha inoltre xxxxxxxxx xxx le imprese aventi già stipulato un
accordo di intéressement alla da- ta del 30 giugno 2009 possano versare all’insieme dei lavoratori, entro il 30 settembre 2009, un premio eccezionale entro un tetto massimo di 1.500 euro per ogni dipendente. Il relativo ammonta- re, invero, se dal punto di vista contributivo avrà le medesime agevolazioni, dal punto di vista fiscale non potrà essere dedotto dal reddito di impresa.
La medesima xxxxx peraltro ha istituito a partire dal 4 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2014 un credito di imposta del 20% in favore delle imprese che distri- buiscano dei premi d’intéresse- ment in esecuzione di un nuovo accordo collettivo. Più precisa- mente, l’ammontare dei premi
d’intéressement xxxx calcolato per esercizio in funzione, da una parte, dell’ammontare dei premi dovuti in esecuzione di un accor- do di intéressement, dall’altra, dell’ammontare dei citati premi eccezionali.
Con riferimento, invece, al siste- ma di participation, ora discipli- nato dagli artt. L. 3322 e seguenti del Code du Travail, esso confi- xxxx una forma di partecipazione finanziaria – regolata da un ac- xxxxx sindacale secondo le me- desime modalità di negoziazione previste per l’intéressement – a effetti differiti e di carattere ob- bligatorio per le imprese con xx- xxxx 50 lavoratori, xxxxx xxx sia la natura dell’attività espletata e la loro forma sociale.
Tale istituto è finanziato sulla base di una reserve special de participation, il cui ammontare in funzione degli utili xxxxx xxx- lizzati dall’impresa è stabilito sulla base di una specifica for- mula legislativa che tiene anche conto del valore aggiunto appor- tato dalla collettività dei xxxxxx- xxxx. Le somme ripartite – che, in ogni caso, non possono superare per ogni lavoratore i 2/3 del PASS – rimangono però tempo- raneamente indisponibili (in ge- nere per un periodo di 5 anni, 8 in assenza di una validazione dell’accordo da parte dell’ispet- torato del lavoro) e possono esse- re impiegate solamente secondo le condizioni e modalità previste per xxxxx sulla base di quanto stabilito in ogni azienda dall’ac- xxxxx di participation (nella maggior parte dei casi tali accor- di prevedono l’impiego delle somme in forma azionaria, sia per il tramite dei cosiddetti “in- vestitori istituzionali”, ma anche mediante l’acquisto o la sotto- scrizione di azioni della stessa società datrice).
a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
con la collaborazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx- cesco Xxxxxxx
Xxxxxxx, 2009
Il quadro normativo di disciplina dei rapporti di lavoro è stato oggetto xxx xxxxx dell’ultimo anno di rilevanti e spesso contrapposti interventi di leg- ge. Attraverso ben tre decreti xxxxx è stato profondamente ridisegnato il quadro normativo del lavoro pubblico e privato e sono state poste le pre- messe per il completamento della riforma del sistema previdenziale. I contributi raccolti nel presente com- mentario, firmati anche da autori xxx xxxxx contribuito alla redazione dei recenti decreti, mirano a fornire una prima interpretazione sistematica delle leggi di conversione con l’obiet- tivo di fornire al lettore le giuste coor-
dinate concettuali e le più essenziali linee di indirizzo operativo necessarie per assimila- re e gestire il nuovo assetto legale dei rapporti di lavoro.
Per informazioni sull’acquisto rivolgersi all’editore, tel. 00.00000000, oppure scrivere una mail all’indi- xxxxx xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
PubblicazioniDa evidenziare peraltro xxx xx xxxxx del 3 dicembre 2008 auto- rizza lo sbloccaggio xxxxxxxxx xxxxx participation all’occasione di ogni ripartizione della reserve speciale. I lavoratori xxxxx xxxx- di a disposizione due opzioni: a) domandare entro 15 giorni dalla comunicazione aziendale sul- l’ammontare attribuito il versa- xxxxx xxxxxxxxx – xxxx il xxxx- xxxxx da parte dell’impresa di interessi moratori pari a 1,33 TMOP (Taux d’intérêt applica- bles à la participation des xxxx- xxxx, xxxx nel 2008 a 4,46%) – di tutta xx xxxxx loro spettante sul- la base della formula legislativa: xxxxx esente da contributi ad eccezione della CSG e della
CRDS e comunque non deduci- bile dalla base imponibile; b) de- stinare le somme loro dovute se- condo le modalità previste dal- l’accordo di participation. In questo caso, salvo le ipotesi in cui è possibile uno sbloccaggio anticipato (matrimonio, divorzio, invalidità, ecc.) le relative som- me non saranno disponibili per un periodo di almeno 5 anni, ma oltre ai suddetti benefici contri- butivi avranno anche il beneficio
dell’esonero dall’imposta sul reddito.
Con riferimento invece alla parte datoriale, l’ammontare della re- serve speciale è esente da contri- buzione sociale e non concorre a formare il reddito di impresa. Inoltre le aziende possono costi- tuire, in franchigia di imposta, una provvista per investimento uguale al 50% delle somme ver- sate in eccedenza alla reserve speciale (risultante dalla diffe-
xxxxx tra la riserva ottenuta sulla base della formula utilizzata e quella ottenuta per applicazione della formula legale), percentuale che scende al 25% per le imprese con meno di 50 dipendenti che xxxxx xxxxxxx volontariamente al piano di participation.
Xxxxxxx Xxxxx
Ricercatore Fondazione Xxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Partecipazione al capitale:
stock options e piani aziendali di risparmio
di Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx
L’azionariato dei dipendenti si inquadra all’interno della catego- ria degli strumenti di partecipa- zione dei lavoratori alla proprietà e al controllo dell’impresa. Le modalità attraverso le quali tali forme possono realizzarsi sono svariate e fanno leva tanto sui titoli finanziari quanto xx xxxx- xxxxx di contrattazione salariale. Nel sistema francese, a differen- za degli altri paesi europei, lo sviluppo di una politica di rispar- mio salariale, appartiene xxxx xx- lontà e tradizione riformista dello Stato piuttosto che alla determi- nazione delle parti sociali proprio per la natura del sistema di con- trattazione francese all’interno del xxxxx i sindacati hanno un ruolo e una rilevanza differente rispetto al contesto italiano.
Accanto agli istituti xxxxx xxxxxx- ressenza (intéressement des xxxx- xxxx à l’enterprise) e della com- partecipazione ai risultati (parti- cipation des salariés aux résul- tats de l’enterprise), che sono di più antica tradizione, si colloca-
no i piani aziendali di risparmio e la normativa in materia di azio- nariato dei lavoratori che si mo- della sul meccanismo delle stock options.
Queste costituiscono uno dei mezzi che le aziende utilizzano più frequentemente per incenti- vare i propri dipendenti (in parti- colare quadri e dirigenti) e mira- no all’accrescimento dell’interes- se degli stessi all’andamento del- la società da cui dipendono. Si tratta, infatti, di un’offerta di ac- quisto di un diritto di opzione su azioni della società (casa madre xxxxxx o stessa società italiana) ad un prezzo inferiore rispetto xx xxxxx xxxxxx di mercato delle stesse azioni estere o italiane.
La Xxxxxxx xxxxx una storia rela- tivamente lunga di impiego dei diritti di opzione ai dipendenti. I primi piani di stock options xxxxx- xxxx infatti al 1970 (con la l. n. 70-1322 del 31 dicembre) e inte- ressavano solo le società quotate in borsa. Successivamente con una xxxxx del 1987 si è ampliato
il xxxxxx di azione dei piani an- che alle società non quotate, pre- vedendo un sistema simile a quello nordamericano.
Attualmente il sistema francese si basa sulla l. 27 aprile 2000 co- dificata nel Code général des impôts (CGI) e in particolare ne- gli articoli n. 80 bis, n. 163 bis C e sulla loi des finances rectifica- tive del dicembre 2005 trasfusa xxxx’art. 150-0 D-bis del codice generale delle imposte e prevede su un meccanismo di incentiva- zione fiscale in relazione ai gua- dagni realizzati dalla sottoscri- zione/vendita delle azioni.
La disciplina incentivante si di- versifica a seconda del momento in cui il beneficiario esercita il diritto di opzione; tanto più lon- tano nel tempo è l’esercizio di tale diritto tanto maggiori sono le riduzioni di imposizioni fiscali in termini di tassazione.
Al riguardo xx xxxxx prevede in- nanzitutto un periodo di indispo- nibilità di 4 anni (prima del 27 aprile 2000 il periodo di indispo-
nibilità era di 5 anni) decorrente dalla data di offerta delle azioni (attribution des options) alla data di esercizio delle medesime. In caso di non rispetto del suddetto periodo si determina l’assogget- tamento della plusvalenza alla tassazione, più xxxxxxx, riservata al lavoro xxxxx-
Xxxxx specifico, qualora il bene- ficiario dell’opzione venda le azioni entro 2 anni dal termine del periodo di indisponibilité, l’agevolazione fiscale consiste nel fatto che la plusvalenza di acquisition conseguita è tassata come tale e non come reddito di
lavoro subordina-
porti una modifica dei benefici fiscali. Tuttavia qualora lo sconto superi il 5% la differenza non gode del regime agevolativo, soggiacendo alla tassazione di la- voro dipendente (sia ai fini fisca- li che previdenziali). In questo caso, essendo la dichiarazione separata, il relativo ammontare è
dente, non solo dal punto di vista fiscale, ma anche contributivo (la plus-value d’ac- quisition est im-
Stock option
tra vincoli
di indisponibilità
e regimi agevolativi
to e precisamente:
a) sino all’importo di 20.000 euro la plusvalenza non soggiace ad alcu- na tassazione o
dedotto dalla plusvalenza d’ac- quisition.
Soggetta a tassazione, infine, è anche l’eventuale plusvalenza di cessione, data dalla differenza tra il corso azionario nel giorno in
posable comme un salaire). La disciplina generale conosce, pe- rò, delle ipotesi derogatorie indi- xxxx xxxx’art. 91-ter dell’allegato II del CGI quali la morte o la so- pravvenuta disabilità (ai sensi della previsione dell’art. L. 3421-1 del CSS) del beneficiario delle stock options oppure in ca- so di licenziamento o il pre- pensionamento del lavoratore. In queste due ultime ipotesi peraltro la normativa prevede che le op- zioni debbano essere state sotto- scritte almeno 3 mesi prima della data di realizzazione dell’evento in oggetto.
Xxxxxxx il suddetto periodo di 4 anni, la disciplina fiscale varia a seconda del periodo di tempo trascorso dalla fine del suddetto periodo quadriennale e la vendita delle azioni in opzione. Tale fase (precedente la vendita) individua la c.d. plusvalenza di acquisizio- ne costituita dalla differenza tra il corso azionario del giorno in cui l’opzione viene esercitata ed il corso azionario di riferimento previsto dall’offerta all’acquisto o alla sottoscrizione. Il legisla- teur, al riguardo ha previsto un sistema “a scalini”, con relativa possibilità di alleggerimento del- la tassazione a seconda degli an- ni di conservazione delle azioni.
contribuzione sociale; b) sino alla concorrenza di 152.500 euro la plusvalenza è tassata al 30%; l’importo eccedente 152.500 eu- ro è tassato al 40%.
Qualora invece il beneficiario attenda almeno due anni, la tas- sazione scende rispettivamente dal 30 al 16% e dal 40 al 30%.
Da evidenziare xxx Xx xxx des finances rectificative del dicem- bre 2005 trasfusa xxxx’art. 150-0 D-bis del Codice generale delle imposte ha previsto un ulte- riore abbattimento fiscale delle plusvalenze realizzate dopo aver tenuto le azioni per un periodo di 6 anni sino a prevedere una esen- zione totale per le azioni tenute per un periodo di 8 anni.
Resta fermo che le diverse per- centuali di cui sopra non tengono conto delle quote di contribuzio- ne sociale (pari circa all’11%) a cui è in ogni caso tenuto il xxxx- xxxxxx, potendo questi, tuttavia, optare per la tassazione ordina- ria, qualora l’aliquota (variabile a seconda delle xxxxx di reddito) sia più conveniente.
Xx xxxxx prevede anche la possi- bilità che l’impresa conceda uno sconto prezzo dell’esercizio all’- opzione rispetto xx xxxxx dei titoli al momento in cui si concede la stock option, senza che ciò com-
cui è l’opzione è esercitata ed il corso al momento della vendita. Questa è soggetta alle stese im- posizioni delle altre plus xxxxxxx dei xxxxxx mobiliari, xx xxxxx quindi del 16% a cui si devono aggiungere le contribuzioni so- ciali.
In complesso si deduce un siste- ma al quanto complicato e più oneroso rispetto a quello italiano, essendo l’imposizione fiscale del capital gain mediamente molto più elevata, dovendosi inoltre aggiungere, in ogni caso, anche la quota di contribuzione sociale. Senza contare che le stock op- tions vengono fatte rientrare, al pari di ogni altro xxxxxx xxxxxxx- re, una volta esercitata l’opzione, nella base imponibile della ISF (Impôt de solidarité sur la fortu- ne), tassa non presente nel nostro paese e pari à un aliquota varia- bile dallo 0,55% (per i patrimoni superiori ai 790.000 euro) fino all’1,80% (per i patrimoni supe- riori a 16.480.000 euro).
Ciò nonostante, il sistema france- se, concedendo una pluralità di scelte in relazione alla disciplina fiscale applicabile, con conse- guente possibilità di ottenere una rilevante riduzione sulla base della mera protrazione delle azio- ni, sembra avere caratteristiche
xx xxxxxxxx incentivazione. Ca- ratteristiche, queste, peraltro molto più evidenti dal punto di vista datoriale, essendo fissato l’onere contributivo sul valore delle opzioni al 10%, tasso deci- samente inferiore alla percentua- le prevista dalla normativa Italia- na.
Per quel che riguarda, invece, i piani aziendali di risparmio (plans d’épargne d’entreprisem
– PEE), istituiti nel 1967 e ora regolati dagli artt. L. 3331 e se- guenti del Code du Travail, essi rappresentano una forma di ri- sparmio collettivo facoltativo che consente ai dipendenti – su ini- ziativa del datore di lavoro o sul- la base di un accordo attuato se- condo le medesime modalità di negoziazione dell’intéressement e della participation – di costitui- re un portafoglio di titoli con un apporto aggiuntivo da parte del- l’impresa, denominato “abonde- ment”. Xx xxxxx di finanziamento, peraltro, sono molteplici: oltre ai versamenti volontari del lavora- tore (nel limite di un xxxxxx xxxxx retribuzione annua complessiva) e ai menzionati abondements del- l’impresa, possono confluire nel piano di risparmio anche le som- me percepite a titolo di intéresse- ment e di participation.
Le somme così raccolte vengono “piazzate” in un fondo comune (appartenente collettivamente ai lavoratori titolari di quote) dotato di personalità giuridica che risul- ta l’effettivo proprietario delle quote. Le somme investite resta- no però bloccate per 5 anni (salvo ipotesi speciali del tutto coincidenti con quelle previste per il periodo di indisponibilità delle somme versate a titolo di participation), e il lavoratore in contropartita ottiene la defisca- lizzazione del risparmio cosi co-
stituito.
Da evidenziare che ai xxxx xxxxx costituzione di un PEE, non vi sono limiti relativi alla dimensio- ne dell’impresa né alla sua forma giuridica, potendo inoltre istituire un piano di risparmio anche le aziende che non abbiano stipula- to un accordo di participation.
Le modalità di funzionamento sono fissate nel regolamento del Piano in cui deve essere precisa- to: a) I criteri di attribuzione del- l’abondement: diversi al riguardo possono essere le modalità di ri- partizione (uniforme per tutti i lavoratori, proporzionale all’am- montare versato, in funzione del- l’anzianità, della categoria pro- fessionale, ecc.), dovendo però il relativo ammontare essere alme- no uguale alle spese amministra- tive inerenti la sottoscrizione del- la quota ed entro un plafond pari a 15.000 euro o 2.300 euro an- nuali per lavoratore, non potendo in ogni caso eccedere di 3 volte il versamento del lavoratore stesso;
b) La durata minima di anzianità richiesta per accedere al piano (al massimo 6 mesi); c) l’indicazio- ne dei Fonds commmuns de Pla- cement d’entreprise sui quali so- no veicolati le somme versate. Al riguardo, un Xxxxxxxxx di sorve- glianza, costituito paritariamente da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori deve controllare la gestione dei fondi comuni e assi- curare la circolazione delle infor- mazioni tra il gestionario e i la- voratori.
Si noti che anche i lavoratori an- dati in pensione possono xxxxx- xxxx il capitale ed effettuare nuo- vi versamenti volontari. Al di fuori di tale ipotesi, i lavoratori che lasciano l’impresa possono conservare le loro quota nel Fon- do, ma non possono versare altre somme.
Da rilevare inoltre che dopo l’en- trata in vigore xxxxx xxxxx del 25 luglio 1994 si consente in caso di modifica per fusione, cessione, o scissione della forma giuridica dell’impresa, di trasferire le som- me del PEE nel Piano della nuo- va società, o di mantenerle xxxx xxxx fine del termine di indisponi- bilità.
Per quel che attiene, infine, alla disciplina fiscale e contributiva, vi sono vantaggi sia per il datore che per il lavoratore.
Riguardo al primo, l’abondement versato sul conto del lavoratore è deducibile dall’imposta sulle so- cietà ed è esonerato dai contribu- ti sociali e dalle tasse sul salario. Riguardo xx xxxxxxxxxx, le somme attribuite al PEE sono esonerate xxx xxxx’imposta sul reddito che dai contributi sociali ad eccezio- ne della CGS e della CRDS. Le plusvalenze risultanti xx xxxxx- to del riacquisto sono tuttavia sottoposte a tutti i prelievi contri- butivi.
Da evidenziare infine che le somme attribuite al PPE a titolo di intéressement sono immedia- tamente disponibili, conservando il lavoratore il diritto alle agevo- lazioni previste dalla normativa sull’intéressement, agevolazioni non comprendenti l’esenzione dall’imposta sul reddito.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Scuola internazionale di Dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro Adapt – Fondazione Xxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
Ricercatore Fondazione Xxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Vietate le stock options ai manager
di aziende beneficiarie di aiuti di Stato
di Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Con il decreto n. 2009-348 del
30 marzo 2009 la Francia è il xxxxx Xxxxx europeo che, alla xxxx xxxxx attuale crisi economi- co/finanziaria, interviene diretta- mente a limitare i compensi dei manager di imprese “aiutate” dallo Stato, in una prospettiva non solo xx xxxxx-
cia.
In questo contesto il menzionato decreto del marzo 2009 individua una specifica regolamentazione volta al contenimento dei com- pensi del top management. I ri- flessi del provvedimento potran- no essere rilevanti sull’organiz-
zazione di alcu-
no beneficiato di un prestito su- periore ai 25 milioni di euro.
L’accordo in oggetto, deve con- tenere, ai sensi dell’art. 2, com- ma 1, un divieto per le imprese interessate di accordare al presi- dente del xxxxxxxxx xx xxxxxx- strazione, al direttore generale, all’amministratore delegato, ai
nimento della spe- sa pubblica ma an- che di equità so- ciale.
Occorre premette-
Il Governo Xxxxxxx taglia bonus
e stock option
ni grandi gruppi francesi apparte- nenti a settori eco- nomici strategici, quali le banche
membri del directoire e del con- seil de surveillance delle stock options nonché delle azioni gra- xxxxx, a cui deve aggiungersi, in virtù della integrazione di cui al
re xxx xx Xxxxxxx, xx xxxxx in un primo tempo si era considerata meno investita dalla crisi, suc- cessivamente, nella riunione del- l’Eurogruppo del 12 ottobre 2008 ha realizzato la portata del xxxx- xxxx e ha varato un grande pia- no di rafforzamento del sistema nel suo complesso nonché di so- stegno finanziario, in particolare, con riguardo al settore creditizio e automobilistico.
A fronte di tali interventi il Go- xxxxx xxxxxxxx aveva invitato più volte le aziende coinvolte dagli aiuti a ridurre i compensi dei manager, fino ad arrivare a su- bordinare la operazione di ricapi- talizzazione ad una esplicita pre- sa di posizione in tal senso da parte delle suddette aziende. Em- blematico è il caso del principale manager di Dexia (grande indu- stria francese del settore banca- rio), Xxxx Xxxxxx, che ha rinun- ciato alle sue indennità di buona uscita dopo che il Ministero del- l’economia francese aveva con- dizionato il prestito all’istituto franco-belga alla predetta rinun-
destinatarie di un fondo (iniziale) di 40 miliardi di euro, e il settore auto rispetto xx xxxxx il Governo è intervenuto con la stipulazione di un Patto Automobilistico e con un piano di incentivi di circa 8 miliardi di euro. Si tratta di im- prese in buona parte sostenute dalla c.d. Société de Prise de Participation de l’Etat – SPPE, società di partecipazione statale, tra cui rientrano le sei grandi banche francesi e alcune impor- tanti società come Renault e PSA Peugeot Citroën.
Il citato decreto n. 2009-348 del 30 marzo 2009 prevede ex art. 1 che l’emissione di azioni, sia pri- vilegiate che ordinarie, sottoscrit- te da società a partecipazione statale, nonché il beneficio dei prestiti accordati dallo Stato alle imprese automobilistiche, sono subordinate alla stipulazione di una convention con l’impresa beneficiaria. Da evidenziare che il successivo decreto n. 445 del 20 aprile 2009 ha precisato che tale convention è obbligatoria solo per quelle imprese xxx xxx-
menzionato decreto del 20 aprile 2009, il divieto di costituire i c.d. retraites chapeaux (piani pensio- nistici supplementari). Tale xx- xxxxx non interessa peraltro i diri- genti che, alla data del 23 aprile 2009, abbiano già acquisito dirit- ti potenziali xxxx’ambito di un piano pensionistico retraites cha- peaux. Questo in quanto sono fatti xxxxx i piani pensionistici definiti prima dell’entrata in vi- xxxx xxxxx l. n. 2009-431 sul bi- lancio supplementare per l’anno 2009.
L’art. 2, comma 2, del decreto n. 2009-348 precisa inoltre che l’at- tribuzione di eventuali bonus ai manager, diversi da quelli appe- na menzionati (stock options e azioni gratuite) dovrà essere au- torizzata e attuata secondo regole prestabilite fissate per un anno, in funzione di criteri qualitativi e quantitativi definiti in modo xxxxxx e intellegibile dal consi- glio di amministrazione o dal conseil de surveillance.
Le conventions devono infine prevedere che i suddetti elementi
varabili della retribuzione, così come le indennità di buona usci- ta, non possano essere erogate in caso di licenziamento forzato, legato ad un cambiamento di strategia aziendale deciso dal management ovvero se «difficol- tà economiche gravi» dovessero sopraggiungere.
Altro profilo rilevante del decre- to in esame concerne le disposi- zioni relative alle entreprises pu- bliques.
Al riguardo, l’art. 4 prevede che per le suddette imprese, i cui va- xxxx mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato xxxx- lamentato, xxxx il Ministero del- l’Economia ad avere il controllo e ad impegnarsi a verificare xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx in materia di gestione «xxxxx i più etici possi- bili».
Altro elemento rilevante del xx- xxxxx riguarda, per un verso, la posizione contrattuale delle figu- re del top management che do- vranno rinunciare tout court al loro contratto di lavoro subordi- nato, per altro verso, la parte va- riabile delle loro retribuzioni che non dovrà essere legata ai valori xxxxx Xxxxx ma a criteri semplici e predeterminati xxx xxxxxxxxx di amministrazione o dal conseil de surveillance.
Le misure contenute nei provve-
COM(2009)114 final, 4 marzo 2009 e il contributo di X. Xxxxx- do, Le risposte della Commissio- ne europea xxxx xxxxx economica, in DRI, 2009, n. 2).
Tale organismo di consultazione internazionale è divenuto, nel pe- riodo di crisi, un organismo sta- bile con il nome di Financial Sta- bility Board (FSB).
Il FSB agirà in coordinamento con il Fondo Monetario Interna- zionale (FMI) svolgendo, rispetto a questo, un ruolo “complemen- tare”. Il FMI sorveglierà sul si- stema economico globale e sull’- aiuto ai Paesi in difficoltà mentre il FSB avrà il compito di coordi- nare e mettere in rete tutte infor- mazioni. Lo scopo è costituire un quadro di regole comuni di vigi- xxxxx “macroprudenziale” fra le diverse autorità nazionali per prevenire le difficoltà delle gran- di istituzioni finanziarie. Insieme i due organi realizzeranno i co- siddetti Early Warning Exercise per prevedere in tempo le crisi.
Nel Rapporto sono definiti i prin- xxxx xxxxxxx cui le remunerazio- ni devono essere «adeguate a tut- ti i tipi di rischio, simmetriche rispetto ai rischi futuri». Secondo il Report, infatti, xxxx xxxxxxxx si dovranno applicare «a tutte le istituzioni finanziarie rilevanti anche se […] sono
ne un addetto genera performan- xx xxxxxx o negative, le sue grati- fiche dovrebbero calare, fino ad azzerarsi. Per assicurare una go- vernance efficace dei compensi, occorre allineare i xxxxxx per far fronte ad «una presa di rischio xxxxxxxx e una analisi di supervi- xxxxx efficace».
I sistemi retributivi dei manager non devono in alcun modo essere in contrasto con una sana e pru- dente gestione della banca e con le sue strategie di lungo periodo. I compensi devono essere para- metrati ai rischi assunti dalla so- cietà e strutturati in modo da evi- tare il prodursi di incentivi in conflitto con l’interesse della company in un’ottica di lungo termine. Sulla loro entità e anche sulla loro composizione occorre la massima trasparenza, pertanto, gli organi di supervisione devono esserne informati x x xxxx tocche- rà il compito di vigilare e se ne- xxxxxxxx di intervenire con misu- re correttive. Regole precise sa- xxxxx comunque definiti dagli organi di supervisione entro il prossimo mese di ottobre.
E proprio in tale direzione inter- viene il decreto francese in quan- to, come in precedenza xxxxxxxx, tutti gli elementi variabili delle retribuzioni dei manager devono
essere determinati
dimenti commentati appaiono in linea con le raccomandazioni del rapporto del Financial Stability Forum (FSF) dello scorso mese di aprile (cfr. Report on Enhan- cing Market and Institutional
critici in modo particolare per le società significati- vamente grandi e importanti da un punto di vista si-
Quindici proposte
xx xxxxx per limitare le remunerazioni dei manager
e autorizzati xxx xxxxxxxxx di ammi- nistrazione o dal conseil de surveil- lance che ha una funzione di con-
Resilience) e con gli auspici della Commissione Europea che chie- de con forza una limitazione de- gli stipendi e dei benefici collate- rali dei manager (cfr. Commis- xxxxx europea, Driving European Recovery, Communication for the Spring European Council,
stemico».
Le cosiddette compensation, os- xxx x xxxxxx, le stock option e i bo- nus di vario tipo, dovranno esse- re allineati alle prestazioni delle società, in modo da evitare di prendere rischi eccessivi: in pra- tica se la divisione a cui appartie-
trollo sul sistema e ciò si allinea anche con la previsione del FSF che raccomanda la creazione di una governance per armonizzare le dinamiche delle remunerazioni con gli altri sistemi incentivanti xxx xxxxxxx a mantenere l’equili- brio dei rischi.
Attualmente il dibattito in Xxxx- cia non è ancora sopito. Infatti sono diverse le proposte di xxxxx xxx mirano a circoscrivere il qua- dro legale delle remunerazioni dei dirigenti di società per istitui- re delle regole che limitino la remunerazione dei mandatari delle società o addirittura vietino tanto le stock options quanto i premi e altre parti di remunera- zione variabile.
In tale direzione si pone la recen- te proposta di l. n. 1671-2009, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, avente come scopo la democratizzazione del modo di fissazione delle remune- razioni dei mandatari delle socie- tà anonime, depositata presso Assemblée nationale il 13 mag- gio 2009. Il progetto propone che gli elementi di remunerazione dei dirigenti di una società anonima e quindi del Presidente del consi- glio di amministrazione, del di- rettore generale, dei direttori ge- nerali delegati nonché dei mem- bri della direzione, non xxxxx più fissati xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx- strazione (o xxx xxxxxxxxx di sor- veglianza), ma dagli stessi soci. Questa volontà di “democratizza- re” la determinazione delle remu- nerazioni dei dirigenti sociali tro-
va un riscontro con la proposta del rapporto informativo sulla remunerazione dei dirigenti di impresa rimesso il 7 luglio 2009 dal deputato Xxxxxxxx Xxxxxxxx, relatore per la Commissione legi- slativa dell’Assemblée nationale. Il progetto si pone l’obiettivo di modificare gli artt. L. 225-42-1 e
L. 225-90-1 del Codice del Com- mercio, al fine di obbligare i con- sigli di amministrazione o di sor- veglianza a consultare xx xxxxx- xxxx generali ordinarie degli a- zionisti sull’integralità degli ele- menti concernenti la remunera- zione e gli impegni di ogni natu- ra corrispondenti ad indennità o vantaggi dovuti o suscettibili di essere dovuti in ragione dell’in- sediamento, della cessione o del cambiamento delle proprie fun- zioni di un dirigente mandatario della società.
Al citato Rapporto sono seguite altre quindici proposte sempre di modifica della attuale disciplina. Tutte auspicano modifiche legi- slative. Le linee di intervento so- no orientate secondo tre direttri- ci: agire a livello internazionale ed europeo; posare i punti giuri- dici essenziali di una autoregola- mentazione veramente efficace e
dare un nuovo slancio xxxx xxxxx- xxxxx delle società commerciali. Quest’ultimo punto mira a sua volta al raggiungimento di quat- tro obiettivi: democratizzare il processo di fissazione delle re- munerazioni, chiarire lo status dei dirigenti mandatari delle so- cietà, mettere un termine agli a- busi più manifesti e far crescere la trasparenza in materia di re- munerazione degli operatori fi- nanziari.
Le differenti proposte tendono, anche se tutte non le rivendicano, ad un certo dirigismo economico. Quel che emerge, comunque, an- che dal rapporto dell’Autorité des marchés financiers pubblicato il 9 luglio 2009 sulle remunerazio- ni dei dirigenti delle società quo- xxxx x xxxxx messa in opera delle raccomandazioni AFEP/MEDEF, è che i dirigenti non sono molto ostili ad un inquadramento delle loro remunerazioni, che andrebbe a riorganizzare alcuni istituti tra cui le indennità di fine rapporto.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Scuola internazionale di Dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro Adapt – Fondazione Xxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Profitti nei xxxxxx
xx Xxxxxx Xxxxxxxx
xxx.xxxxxxxxx.xxx, 10 settembre 2009
In un celebrato discorso dell’a- prile 2008 Xxxxxxx Xxxxxxx lan- ciava un projet de société avente come caposaldo la distribuzione egualitaria degli utili delle impre- se: un terzo agli azionisti, un ter- zo ai lavoratori e un xxxxx xxxx liquidità societaria per il soste-
gno degli investimenti. Il Presi- dente francese, contestualmente, incaricava il Governo di presen- tare a tambur battente apposito disegno xx xxxxx.
L’Assemblea nazionale il 3 di- cembre approva un’integrazione (l. n. 2008-1258) alla preesistente
normativa sulla partecipazione agli utili da parte dei lavoratori. Il Medef, la Confindustria fran- cese, non cessa di mostrarsi osti- le alla tripartizione egualitaria; anche ministri come xx Xxxxxxx manifestano dubbi e pongono distinguo. I sindacati sono per-
plessi. Suggerimenti all’Italia?
1. Il favore per la partecipazione dei lavoratori ai profitti in Xxxx- cia risale ai tempi di Xx Xxxxxx. Di fatto, allo scopo, anche prima del 2008 operavano due istituti:
a) la partecipation, obbligatoria per le imprese oltre i 50 addetti;
b) l’intéressement, frutto xxxxx xxxxxx contrattazione a livello a- ziendale. La prima era assistita da un’esenzione dall’imposta sui redditi associata alla non disponi- bilità per 5 anni delle somme ri- cevute dal lavoratore. Questi, pe- rò, poteva optare per l’impiego xxxxxxxxx delle somme perden- do la facilitazione fiscale. Tuttavia, anche i fondi vincolati potevano essere utilizzati senza costo fiscale in caso di spese per la casa o per gli studi dei figli. Gli accordi di intéressement, se- condo stime xx xxxxx governativa, non riguardavano più del 10% dei salariati, con una diffusione particolarmente bassa tra le im- prese xx xx xxxxx dei 50 addetti. Tradizionalmente i due istituti sono sempre stati considerati co- me strumenti per incoraggiare il risparmio delle famiglie.
Xxx xxxxx del 2007, in xxxxx cre- scita rispetto all’anno precedente e con riferimento ai bilanci 2006, 7,8 milioni di lavoratori francesi hanno compartecipato agli utili aziendali in misura di circa 16 miliardi: 8,3 a titolo di partecipa- tion e 7,4 come intéressement. Per molti dei percettori, si è trat- tato di quasi una mensilità di sa- lario supplementare. Nella mag- gior parte dei casi, il profit-sha- ring si è verificato in società che già pagavano xxxxxx superiori alla media.
I 16 miliardi si sono aggiunti ai 672 miliardi xx xxxxxx e stipendi pagati xxxx’anno. In termini con- tabili, i 672 miliardi sono diretta-
mente prelevati dalla differenza xxx xxxxx aziende si determina tra il totale dei ricavi e il totale dei costi di acquisto di materie prime e semilavorati (differenza che costituisce il “valore aggiunto”) e sono frutto della contrattazione (ovvero, con termine démodé, della lotta di classe) ai vari livel- li. I 16 miliardi sono una parte di quel xxx xxxxx del valore aggiun- to una volta pagati i xxxxxx, xxxx del “margine operativo xxxxx” che è un aggregato xxxxxxxx an- xxx xxx profitti distribuiti agli azionisti o trattenuti nella società a finanziamento di investimenti. Semplificando, i 16 miliardi per la parte corrisponde alla partici- pation sono frutto automatico della normativa statale e per la parte corrispondente all’intéres- sement sono dovuti a qualcosa di simile ad un accordo aziendale.
Secondo dati dell’Insee, dalla metà degli anni ‘80 la quota sul valore aggiunto della remunera- zione lorda del lavoro (compren- xxxx degli oneri sociali) è rimasta costante, ma al suo interno l’in- cremento relativo degli stipendi più elevati è stato compensato dal decremento relativo degli sti- pendi più modesti. I 16 miliardi, dunque, migliorano leggermente il quadro nel suo aspetto quanti- tativo ma, probabilmente, ne ag- gravano l’aspetto distributivo.
Considerando invece gli utili complessivamente realizzati dal- l’economia francese, risulta xxx xxxx’ultimo periodo essi sono sta- ti ripartiti in un 36% a favore de- gli azionisti, in un 57% alla liqui- dità d’impresa e in un 7% ai di- pendenti mediante partecipation e intéressement. Tali dati si asso- xxxxx x xxxxx differenze per di- mensione e settore produttivo delle imprese. Sostanzialmente la ripartizione xxxxx ed egualitaria di
Xxxxxxx si rivela chimerica.
2. La crisi ha condotto con sé un certo cambiamento del concetto di condivisione dei profitti, da incentivo al risparmio popolare a sostegno della domanda aggrega- ta. Infatti, xx xxxxx approvata alla fine del 2008 assegna un credito d’imposta del 20% (delle somme distribuite ai lavoratori) alle im- prese che stipulano un accordo d’intéressement e liberalizza la spendibilità per il lavoratore dei fondi ricevuti a titolo di partici- pation, confermando peraltro la tassazione se il lavoratore opta per l’impiego xxxxxxxxx delle somme percepite.
Il livello generale dei profitti ten- de a flettere. Le Monde del 1° settembre xx xxxxx di una ridu- zione stimata nel 56,4% per le società del Cac40 nel primo se- mestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008. Pertanto le somme che saranno automatica- mente percepite dai lavoratori a titolo di participation saranno xx xx xxxxx dell’importo del 2007. Dovrebbero però aumentare i flussi derivanti dell’intéresse- ment, grazie all’incentivo fiscale del 20%. Il costo di questo si ag- girerebbe attorno all’1,2 miliardi. È aperto il dibattito xx xxxxx ri- xxxxx xxx spese xx xxxx del soste- gno della domanda. Il dubbio è lecito, anche perché la partecipa- zione agli utili (in entrambe le forme) tende a privilegiare i set- tori e i lavoratori più forti.
3. Xxx xxxxxx d’Oltralpe possia- mo trarre qualche insegnamento utile xx xxxx nostro? La prima scontata osservazione è che xx xxxxxx e stipendi lordi in Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, sebbene a fati- ca, la loro quota all’interno del valore aggiunto totale, in Italia xxxx xxxxx perso vari punti per- centuali sul prodotto.
Pertanto, se lo xxxxx xxxxx parte- cipazione agli utili fosse quello di riequilibrare le quote distribu- tive tra lavoro e capitale, si do- vrebbe operare per importi di decine di miliardi (molto di più dei 16 miliardi
dell’impresa. Al contrario, se con la partecipazione ai profitti si vuole contribuire a mantenere ad certo livello il reddito dei xxxxxx- xxxx, non rileva l’origine dei pro- fitti medesimi. In altri termini, il
fatto che il coin-
del risparmio non è da lasciare cadere, con i connessi premi fi- xxxxx.
Se il xxxx xxxxx distribuzione ai lavoratori degli utili deve essere accompagnato da agevolazioni fiscali, il premio, sull’esempio
ricordati sopra). In xxxxxxx xxx- go, la distribu- zione uniforme tra le tre catego-
Una spinta
alla finanziarizzazione dell’economia
volgimento dei lavoratori xx xx- xxxxx dell’impre- sa e la produtti- vità possano es-
dell’ultima xxxxx xxxxxxxx in ma- teria, va collocato a livello delle imprese e non, come sembra es- sere nelle intenzioni del governo, sui singoli lavoratori. Questi con-
rie di percettori proposta da Xxx- xxxx può avere un senso politico, di appartenenza ad una comunità nazionale di produttori, ma è ri- gida e sostanzialmente xxxxx di logica economica. Non è detto, in particolare, che gli utili debba- no essere trattenuti in azienda nella proporzione di 1/3. Sebbe- ne producano profitti molte im- prese non xxxxx xxxxxxx di in- grandirsi e di operare investi- menti. Per queste sarebbe fisiolo- gico distribuire gli utili (agli a- zionisti). Se, per pura ipotesi, fosse possibile imporre anche alle società con elevata liquidità di trattenere i profitti, forse, si determinerebbe una spinta ulte- riore alla finanziarizzazione del- l’economia.
Bisognerebbe poi sottilizzare sul significato di “azionisti”, i quali possono essere non solo persone fisiche ma anche fondi d’investi- xxxxx e pensione che in (picco- la) parte sono in proprietà dei la- voratori stessi.
Anche l’origine dei profitti pro- pone qualche interrogativo. I profitti possono essere il risultato della “gestione caratteristica” di un’impresa ma anche la risultan- te di qualche operazione non ri- petibile della “gestione straordi- naria” o di carattere finanziario. Il profit sharing se visto come veicolo alla produttività dovreb- be riguardare le attività normali
sere promossi con strumenti mi- gliori del profit sharing non an- nulla l’utilità di simile meccani- smo.
Alla pari di altri strumenti di pro- mozione della produttività, la condivisione degli utili da parte di operai e impiegati soffre dei limiti imposti dalla globalizza- zione. Infatti, i xxxxxx e gli stipen- di legati alla produttività e ai pro- fitti sono tendenzialmente e rela- tivamente elevati e per ciò stesso maggiormente esposti alle insidie della delocalizzazione (se non si xxxxxxx un tetto al rendimento sul capitale investito).
Nella presente congiuntura eco- nomica, avviare una distribuzio- ne automatica o di contrattazione aziendale dei profitti verso i la- voratori può assumere un signifi- cato positivo. In assenza di me- glio, qualcosa è sempre utile.
Tuttavia, una volta introdotto, lo strumento è pro ciclico. Specifi- camente, se quanto viene ricevu- to dai lavoratori derivando dai profitti non viene percepito come una parte di compenso sui gene- ris diverso xxx xxxxxxx e xxxxx sti- pendio ordinario, il giorno in cui i profitti flettono (per cause di mercato) o i lavoratori accettano di ridurre i livelli di consumo o aumenta la conflittualità. Per questo, l’idea originaria xxxxxxxx xxxxx partecipazione ai profitti come strumento di promozione
xxxxxxxxxxxx a percepire il salario o lo stipendio alleggerito delle consuete trattenute e, in più, una quota dei profitti tassata al 10%. Sembra un meccanismo più mac- chinoso (per contribuenti, sosti- tuti d’imposta e amministrazio- ne) di un credito d’imposta ac- cordato al datore di lavoro. So- prattutto, come già sottolineato, la partecipazione ai profitti non è e non vuole essere strumento di uguaglianza tra i lavoratori. Esso tende a premiare i lavoratori me- glio collocati. Una discriminazio- ne fiscale tra le persone fisiche accentua le differenze. In sostan- za, il xxxxxxxxx xxxxx capacità contributiva e l’uguaglianza dei redditi a fronte dell’imposizione tollera meglio le eccezioni se ap- plicate alle persone giuridiche che alle persone fisiche.
Rimane da ultimo una piccola questione molto italiana. Da anni i soggetti tassati in base a bilan- cio presentano in proporzioni elevatissime (50% e più) imponi- bili nulli o negativi. Non è tutta evasione ma molto è evasione.
Pertanto, se la partecipazione agli utili vuole essere una cosa seria bisogna accettare un mini- mo di cogestione: il controllo da parte dei lavoratori sulle dichia- razioni dei datori di lavoro.
Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx.xxx
Retribuzione variabile: i dati del Rapporto Xxxxxx
di Xxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx
Xx xxxxx finanziaria ed economi- ca di portata epocale che negli ultimi mesi ha interessato l’Eu- ropa e non solo ha riportato l’at- tenzione nei confronti dei livelli di remunerazione dei manager in generale e, in particolare, sul ruolo e sul peso della retribuzio- ne variabile nelle aziende.
In non pochi casi, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Francia (sul punto si legga in questo Dossier il contributo di
R. Caragnano, Vietate le stock options ai manager di aziende beneficiarie di aiuti di Stato) la questione degli assetti retributivi del top management è tornata xxxx xxxxxxx, in quanto tali remu- nerazioni si sono rivelate spro- porzionate ed eccessivamente le- gate al risultato contingente con- seguito dall’impresa.
A fronte di questo scenario, i dati forniti dal Rapporto Xxxxxx, xxx ha esaminato la situazione della retribuzione variabile in Francia nel 2007, consentono di fare il punto sugli approcci e sul- le pratiche adottate dalle impre- se, nonché sui benefici che le stesse possono ricavarne.
Lo studio ha riguardato, nel det- taglio, 42 aziende francesi ed ai fini dell’analisi ha preso in con- siderazione la retribuzione totale diretta, composta da retribuzione fissa, retribuzione variabile an- xxx x xxxxxx atteso degli incenti- vi a lungo termine (stock op- tions, performance shares, altri sistemi di incentivazione di me- dio-lungo periodo).
Dai dati emerge, in primo luogo, che la partecipazione salariale mediante il sistema di intéresse-
ment è uno strumento sempre più utilizzato dalle aziende e soddisfa più dell’84% del cam- pione. Con riferimento a tali im- prese, si è rilevato come la prin- cipale ragione (per circa il 62% del xxxxxxxx) xxx xx xx spinte a mettere in opera tale sistema di compartecipazione ai profitti sia stata quella di migliorare i risul- tati finanziari. Questo obiettivo è stato raggiunto dal 53% delle imprese intervistate, mentre altri obiettivi perseguiti e ottenuti nel 77% dei casi sono stati: associa- re i xxxxxx xxxx dinamica dell’im- presa e consolidare il senso di appartenenza aziendale dei lavo- ratori.
Si constata quindi che il sistema
di intéressement continua ad a- vere pienamente il suo posto senza che si determini una so- vrapposizione con i sistemi di incentivazione individuale, non avendo questi ultimi natura con- traddittoria, bensì complementa- re.
Proprio, tuttavia, con riferimento a tali strumenti, diretti a xxxxxx- xxxxx in modo più evidente il xxxxxx xxxxx performance del la- voratore, l’indagine rileva una distorsione fra obiettivi fissati, apprezzamento dei risultati e ritorno sugli investimenti. In ef- fetti, se il 92% delle imprese in- terrogate considera che il loro piano di bonus abbia contribuito a migliorare la propria perfor- xxxxx e il 70% fra di esse xxxxx xxx la qualità sia buona, solo il 47% xxxxx xxx abbia generato un ritorno sugli investimenti; mentre il 77% auspica che tali sistemi possano evolvere.
Si osserva quindi come sia im- xxxxxxxx xxx le aziende xxxxxx- xxxxx chiaramente gli obiettivi qualitativi creando un legame tangibile fra performance attesa e remunerazione, sul presuppo- sto che sono le azioni e i com- portamenti a fare i risultati.
Infine, un altro aspetto rilevante evidenziato dalla ricerca riguar- da l’attuazione di premi variabili e sistemi premiali all’interno delle aziende del xxxxxxxx esa- minato.
L’inchiesta xxxxxx xxx i premi variabili sono principalmente dei premi compensativi, attribuiti quasi in forma automatica dalle imprese secondo un sistema pro- prio rispetto a ciascun settore di attività. I sistemi premiali mag- giormente utilizzati sono i premi una tantum (80% dei casi), ac- cordati per ricompensare in for- ma individuale ed aperti a tutti i lavoratori.
Conclusivamente, si può rilevare come dallo studio Xxxxxx xxxx- ga l’opportunità di un ulteriore ripensamento interno degli as- setti remunerativi nella parte della retribuzione variabile nelle imprese francesi. Xxxx’ambito del pacchetto retributivo, la componente variabile va ancora accresciuta, fissandone il conse- guimento al raggiungimento di obiettivi precisi, quantificati e quantificabili.
Xxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx Scuola internazionale di Dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro Adapt – Fondazione Xxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Rassegna stampa
Sarkò taglia bonus e stock option. Per decreto
di Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxxxx xxxxx Sera, 27 marzo 2009
Come Xxxxx, anche Xxxxxxx passa all’attacco di bonus e stock options. Ieri il governo xxxxxxxx xx annunciato un xx- xxxxx xxxxx xxx dovrebbe proi- bire la distribuzione di bonus e stock options a dirigenti di im- prese e banche che abbiano ri- cevuto sotto varie forme aiuti, finanziamenti e prestiti di Stato. Il decreto xxxxx viene ritenuto più efficace, in luogo di una xxxxx quadro che trova l’oppo- sizione degli ambienti impren- ditoriali («nel nostro Paese si deve poter ancora guadagnare!» ha detto Xxxxxxxx Xxxxxxx, il presidente del Medef, la Con- findustria francese) e che sareb-
be inoltre di difficile attuazione.
scioccato da certi atteggiamenti. Bisogna ritrovare un senso di equilibrio, c’è troppa cupidigia. Oggi le cose sono cambiare e non tutti l’xxxxx xxxxxx», ha detto Xxxxxx Xxxxxxx, presiden- te del comitato etico del Medef. I termini di applicazione del decreto non sono ancora stati precisati, anche per lasciare spazio alle consultazioni, ma diversi esponenti del governo fanno sapere che la via legislati- va resta un’opzione aperta in mancanza di risultati accettabi- li. In attesa del decreto, «per senso di responsabilità» e dopo la protesta dei dipendenti, qual- che top manager ha deciso di
rinunciare alle
riali e un premio di produzione. Una protesta analoga aveva spinto nei giorni scorsi alla ri- nuncia anche i top manager de la Société Générale, che si era- no attribuiti bonus nonostante aiuti pubblici. Casi simili sono all’ordine del giorno e sono or- mai puntualmente denunciati dai giornali e seguiti da vibranti proteste sindacali. Una filiale del Credit Agricole è finita in prima pagina per aver soppres- so 75 posti di lavoro e distribui- to bonus per 51 milioni. Un’al- tra vicenda che ha fatto scalpore è la liquidazione dorata (3,2 mi- lioni) per l’ex presidente del gruppo Valeo. Ottantamila di-
soccupati in più
In ogni caso, si auspica un’au- toregolamentazione e si fa ap- xxxxx al senso di responsabilità delle imprese, soprattutto quan- do si decidono licenziamenti, cassa integrazione e ristruttura- zioni dolorose. Anche il Medef,
stock options, no- nostante il fattu- rato e la buona salute dell’azien- da che dirigono. È il caso di Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxx-
Regole e mercati:
alt ai premi per le società che ricevono aiuti di Stato
nel mese di feb- braio, uno sciope- ro generale e xxx- xxxx xx xxxxxx so- ciale dai contorni imprevedibili (è di questi giorni il
si è impegnato a recepire l’ap- xxxxx morale lanciato nei giorni scorsi dal presidente Xxxxxxx per una rifondazione del capita- xxxxx e per la fine di aspetti
«caricaturali». Il presidente xxxxxxxx xx inoltre rilanciato una sua recente proposta di e- qua ripartizione di utili e inve- stimenti d’impresa. «Sono
Xxxxxxxx Xxxxxxx, rispettivamente presidente e vice presidente del colosso Suez-Gaz de France xxx xxxxx rinunciato a stock options per un valore di oltre dieci milioni. I due dirigenti avevano xxx xxxxxxxx bonus in azioni in novembre. Xxxx xxxx- xxx, i dipendenti del gruppo a- vevano reclamato aumenti sala-
sequestro di un dirigente da par- te dei lavoratori licenziati) han- no spinto Xxxxxxx Xxxxxxx a da- re segnali concreti d’inversione xx xxxxx. Secondo un sondaggio, il 58% dei francesi ritengono le banche all’origine xxxxx xxxxx e il 64% ritiene concreto il rischio di reazioni violente xxxxx xxxx- lazione.
Francia, decreto contro i bonus ai manager
di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Repubblica, 27 marzo 2009
Il presidente di SuezGdf e il suo vice hanno rinunciato ieri pomeriggio alle loro stock op- tions. Non avevano nessun ob- bligo legale, ma la pressione dell’opinione pubblica, le pro-
teste sindacali, l’in-
dritto per la sua strada dopo aver osservato le esitazioni e le resistenze del Medef, che non vuole vedersi dettare le regole in materia di retribuzioni. Il capo dello Stato aveva dato
tempo agli imprendi-
prossima un decreto. Saranno così fissate «le condizioni in cui è vietata l’attribuzione di stock options o di altri vantag- gi come i bonus quando le a- ziende godono del sostegno
dello Stato». Per fare in fretta
dignazione del mon- do politico hanno avuto il sopravvento: la retribuzione dei dirigenti dei grandi gruppi è diventata Oltralpe la questione
Il freno
del Governo francese
ai compensi dei manager
xxxx xxxx al 31 marzo per agire autonoma- mente, ma xx Xxxxxxx non ha voluto: «Il Medef ha solo un’autorità morale». E per giorni ha cer-
si tratterà di un decreto ammi- nistrativo e non di un provve- xxxxxxx legislativo. Di xxxxxx xxxx determinazione dell’Elise- o, la Xxxxxxx xx chinato il capo:
«È comprensibile che un’im- presa che riceve un aiuto pub-
più esplosiva xxxxx xxxxx. Una vicenda che ha suscitato frizio- ni tra Xxxxxxx Xxxxxxx e gli imprenditori, cui peraltro è considerato molto vicino. Xxx- xxxxx Xxxxxxx, presidente del Medef (la Confindustria fran- cese), ha resistito e si è oppo- sta all’idea di legiferare in ma- teria. Anche se non pubblica- mente, ha sospettato l’Xxxxxx di spostare verso gli imprendi- xxxx xx xxxxxxx del paese. Ma ieri ha dovuto a malincuore rassegnarsi: il governo vieterà in settimana prossima tutte le forme di stipendio variabile per i dirigenti delle imprese che xxxxx xxxxxxxx aiuti pub- blici. Cioè per alcuni dei più importanti settori del paese, dalle banche all’automobile. Xxxxxxx ha deciso di andare
xxxx di calmare l’ira presiden- ziale, assicurando che «è me- glio l’autodisciplina che la leg- ge». Ma in questi giorni l’auto- disciplina è andata a farsi be- nedire, i casi di dirigenti super- pagati malgrado licenziamenti e bilanci traballanti oppure le liquidazioni d’oro accordate a Ceo licenziati hanno creato malessere e tensioni nel paese. Di fronte al crescere dell’ira sindacale e alla sempre più for- te insistenza della stampa su questi temi, con un occhio puntato sui sondaggi, Xxxxxxx ha deciso di agire, anche a co- sto di irritare quel padronato che lo ha sempre visto come un vero amico. Ieri xxxxxxx, il xxxxxxxxxx generale dell’Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, ha annunciato per l’inizio della settimana
blico specifico abbia in contro- partita degli obblighi definiti in un quadro bilaterale». In re- altà, il xxxxxxx xxxx qualcosa di più generale e non lo frenerà certo la volontà xxxxx Xxxxxxx di
«sensibilizzare gli imprenditori sulla dimensione etica delle loro decisioni». Politicamente, si tratta per l’Xxxxxx di una ne- cessità. È infatti indispensabile evitare il moltiplicarsi dei con- flitti sociali, che spesso dege- nerano, come è stato il caso con il direttore di un impianto della 3M, xxxxxxxx la scorsa notte dopo essere stato seque- strato nel suo ufficio per un giorno e mezzo. O come dimo- stra il tragico suicidio di un sindacalista, impiegato in un’azienda in difficoltà.
Approfondimenti e documentazione
a cura di Xxxxx
Per ulteriori approfondimenti sui recenti provvedimenti del Governo francese in materia di stock option e partecipazione finanziaria si vedano i documenti pubblicati sul sito xxx.xxxxx.xx, sezio- ne dalla A alla Z, voce Diritto xxxxxxxxx del lavoro (Francia).
In particolare:
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et l’Emploi, 20 aprile 2009
Décret portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et so- cial.
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et l’Emploi
Décret n. 2009-348 du 30 mars 2009, relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’Etat ou bénéficiant du soutien de l’Etat du fait de xx xxxxx économique et des responsables des entreprises publiques (anche in Xxxx. Adapt, 2009, n. 13).
Assemblée nationale, 13 settembre 2006
Rapport d’information sur la participation des salariés dans l’Union.
Assemblée nationale et le Xxxxx
Xxx n. 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’action- nariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.
Assemblée nationale et le Xxxxx
Xxx n. 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des societies (versione consolidata del 29 dicembre 1996).
Per approfondimenti su Studi e ricerche sul salario variabile in Francia, sulle forme di azionariato e sulla legislazione vigente si veda:
Tendances Épargne Retraite Entreprises, giugno 2007
I dati francesi sul Sesto Barometro Annuale del Risparmio salariale. Annual economic survey of employee ownership in europe, 2007.
Per un quadro generale delle risposte dei Governi xxxx xxxxx finanziaria si veda:
Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 2 aprile 2009, in Xxxx. Adapt, 2009, n. 17.
i convegni di Diritto delle Relazioni Industriali
LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI TRA REALTÀ
E PROSPETTIVE
Roma
Mercoledì 21 ottobre 2009
9.30 – 13.30
La partecipazione al convegno è libera e gratuita. È gradita l’iscrizione.
Per le iscrizioni si prega di compilare il modulo di adesio- ne, in xxx.xxxxx.xx, sezione Eventi e seminari.
Per maggiori informazioni:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx Adapt – Responsabile Eventi
Introduce e coordina i lavori
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Interventi introduttivi:
le proposte parlamentari sulla partecipazione
Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx Repubblica
Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxxxx xxxxx Repubblica
Conclude i lavori
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx di Diritto del lavoro
Università degli Studi xx Xxxxx
Relazioni
Modelli partecipativi e tecniche di regolazione dei rapporti di lavoro
Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx di Diritto del lavoro
Università di Napoli Xxxxxxxx XX
La partecipazione dei lavoratori
tra diritto comunitario e ordinamento italiano
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Macerata
La normativa interna
Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx di Diritto del lavoro
Università degli Studi Roma Tre
Le prospettive dei disegni di xxxxx
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx di Diritto del lavoro
Università Cattolica di Milano
Il Dossier è realizzato in collaborazione con i soci di Adapt
ABI • ACLI • Xxx X.x.X. • Alleanza Lavoro • ANCC-Coop • ANCE • Assaereo • Associazione Industriali della Provincia di Vicenza • Assolavoro • Assosistema • Banca Popolare dell’Xxxxxx Romagna • Xxxxxxx G. e R. F.lli S.p.A. • Campagnolo S.r.l. • CIA • CISL • CISL FP • CNA • CNA Modena • CNA Pensionati • Comune di Milano • Confapi • Confartigianato • Confcommercio • Confcooperative • Confesercenti • Confindustria • Confindustria Belluno Dolomiti • Confindustria Bergamo • Confsal • Coopfond/Legacoop Nazionale • Cremonini
S.p.A. • CSQA Certificazioni S.r.l. • Electrolux Zanussi Italia S.p.A. • Esselunga S.p.A. • Fastweb S.p.A. • Federalberghi • Federdistribuzione • Federmeccanica • Federtrasporto • Fiat S.p.A. • FILCA-CISL • FIPE • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro • Fondirigenti • Formedil • Gevi S.p.A. • Gi Group S.p.A. • Gruppo Manutencoop • IKEA Italia Retail S.r.l. • Il Sole 24 Ore S.p.A. • INAIL • INPS • Isfol • Italia Lavoro S.p.A. • MCL • Metis S.p.A. • Micron Technology Inc. • Obiettivo Lavoro S.p.A. • Poste Italiane S.p.A. • Provincia di Verona • Randstad Italia S.p.A. • Telecom Italia S.p.A. • UGL • UIL • Xxxxx S.p.A. • Unindustria Bologna • Unindustria Treviso
Direzione
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Direttore responsabile)
Redazione
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Coordinatore di redazione), Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx (Redattore capo), Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Art director), Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx
Dossier Adapt – Pubblicazione on-line xxxxx Xxxxxxx Adapt
Approfondimento sui temi delle relazioni industriali e di lavoro – Numero 14 del 1° ottobre 2009 Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001 – Tribunale di Modena