Pubblicazioni. Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.
Pubblicazioni. La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
Pubblicazioni. 9.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, brochure pubblicitarie, presentazioni, booklet informativi, riviste aziendali) deve essere sottoposto all’Investor Relator dalle funzioni aziendali di volta in volta interessate e verificato preventivamente dal medesimo Investor Relator, il quale si coordinerà, ove necessario o opportuno, con l’Amministratore Delegato, al fine di assicurare la correttezza, la coerenza e l’omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Privilegiate e/o informazioni riservate.
9.2 Sul sito internet della Società sono pubblicate in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l’ora della divulgazione, e sono conservate per un periodo di cinque anni, nell’apposita sezione denominata “Investitori” facilmente identificabile e accessibile gratuitamente e in modo indiscriminato da parte del pubblico, utenti, azionisti, investitori, analisti finanziari e stakeholders in genere, le Informazioni Privilegiate e le altre informazioni la cui diffusione al pubblico sia prevista dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti13. La pubblicazione delle informazioni è curata dalla funzione Investor Relations con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in lingua italiana e inglese.
Pubblicazioni. In caso di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti che ricevono la comunicazione di cui al precedente comma avranno facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri ...
Pubblicazioni. Se la Contraente realizza delle pubblicazioni relative alle coperture assicurative previste dalla presente Xxxxxxx, deve riportare la descrizione delle stesse e deve rispettare quanto previsto dagli artt. 30 e ss. del Reg. IVASS n. 41/2018. Nelle pubblicazioni la Contraente può riportare il marchio e il logo di Europ Assistance che deve richiedere ad Europ Assistance stessa. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà essere preventivamente approvato da Europ Assistance stessa e, senza accordi scritti tra le parti, le pubblicazioni non riceveranno contributi da parte di Europ Assistance.
Pubblicazioni. 6.1. Il RICEVENTE ha diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione che il FORNITORE sia citato come fonte del MATERIALE in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso, salvo diversa richiesta dal FORNITORE. Qualora il risultato frutto di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabile, il relativo manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe le PARTI in base a mutuo accordo.
6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE che possano anche essere tutelabili da diritti di proprietà intellettuale.
6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.
Pubblicazioni. Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata alle altre Parti del Progetto della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà:
a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge. Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell’ambito del presente 1 Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale”, misura “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna”, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
Pubblicazioni. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate esclusivamente in formato digitale (formato PDF), come allegati alla domanda inviata tramite PEC oppure, nel caso la domanda venga inviata per posta o consegnata a mano, trascritte su CD-ROM o supporto USB inserito nella busta di trasmissione della domanda. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare qualora previsto dall’art. 1. Sono valutabili ai fini della presente procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore. Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell’elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 8 maggio 2006 n. 252. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per le procedure riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Pubblicazioni. 5.1 Il RICEVENTE ha il diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE, a condizione che il FORNITORE venga citato come fonte del MATERIALE e, in caso di risultati derivanti da attività di collaborazione, anche tra gli autori delle pubblicazioni. Inoltre, il MATERIALE deve essere sempre menzionato con il codice di accesso univoco della collezione di appartenenza.
5.2 Il RICEVENTE deve inviare al FORNITORE la copia di tutte le pubblicazioni direttamente derivanti dall'utilizzo del MATERIALE non oltre tre (3) mesi di calendario dalla data della pubblicazione.
Pubblicazioni. I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti. L’eventuale utilizzo disgiunto dovrà essere approvato dai responsabili scientifici.