VERBALE DI DELIBERAZIONE
deliberazione n. 17
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo quadro con la Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (Agrion) con sede in Manta (CN).
Il giorno 20 aprile 2018 ad ore 9:15, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente: Presenti:
PRESIDENTE XXXXXX XXXXX’
VICEPRESIDENTE XXXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXX assente CONSIGLIERE XXXXXXXX XXXXXXXX assente CONSIGLIERE XXXXXX XXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXX
CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX assente
REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE XXXXXXX XXXXXXX
REVISORE XXXXXXXX XXXXXX
Funge da segretario verbalizzante il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
PREMESSE:
- visto lo Statuto della Fondazione Mach (di seguito FEM) adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo 2014;
- visto l’art. 3 dello Statuto il quale prevede, fra l’altro, che la FEM promuova, realizzi e sviluppi attività di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l’ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino; favorendo anche l’apertura dei propri settori di competenza oltre i confini provinciali mediante la stipula di accordi , convenzioni e contratti con realtà nazionali ed internazionali pubbliche o private;
- preso atto che Agrion è una Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese e, analogamente a FEM, realizza attività di innovazione e ricerca finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l’ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese;
- preso inoltre atto che Xxxxxx e FEM ritengono opportuno sottoscrivere un accordo quadro allo scopo di favorire la cooperazione fra le parti e creare una base per la collaborazione scientifica, nel trasferimento tecnologico e nella formazione superiore e divulgazione scientifica;
- visto lo schema di accordo quadro predisposto dalle parti che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- preso atto che l’accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dall’ultima sottoscrizione eventualmente rinnovabile per iscritto;
- ritenuto di individuare quale responsabile tecnico di FEM per tali attività il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico;
- dato atto che le iniziative previste nel suddetto accordo troveranno attuazione mediante accordi applicativi che preciseranno in dettaglio l’oggetto delle attività che di volta in volta saranno svolte da entrambe le parti, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i relativi responsabili, le modalità di divulgazione dei risultati derivanti da tali attività, la titolarità di tali risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (di seguito ROF) della FEM approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2012 e successive modificazioni;
- visto in particolare il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 dello Statuto, e l’art. 2, c. 2 lett. n) del ROF della FEM, che stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo alla stipulazione di accordi e convenzioni d’interesse generale;
- visto inoltre il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 della FEM adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 26 maggio 2015 e successivi aggiornamenti.
Tutto ciò premesso:
- visti gli atti sopraccitati;
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di autorizzare la stipula di un accordo quadro con la Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (Agrion) con sede in Manta (CN) per una durata di tre anni a decorrere dall’ultima sottoscrizione, secondo lo schema che forma parte integrante del presente provvedimento;
2) di autorizzare il Direttore generale a sottoscrivere l’accordo di cui al precedente punto 1), in virtù della procura conferita dal Presidente in data 27.08.2015 rep. n. 12050 atto n. 8257;
3) di individuare quale responsabile tecnico di FEM delle attività il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico;
4) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio della FEM.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 13:00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto. CI/x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx -
x.xx Xxxxxxxx x.xx Segrè
Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 17 di data 20 aprile 2018 composto complessivamente da n. 6 facciate.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè
Accordo quadro
Il presente Accordo Quadro (di seguito per brevità definito anche soltanto “Accordo”) è stipulato,
tra
La Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (di seguito denominata “Agrion”), Partita IVA 03577780046, con sede legale in Manta (CN) – xxx Xxxxxxxxx, 00, nella persona del suo legale rappresentante Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Pinerolo (TO) il 30 ottobre 1975,
e
La Fondazione Xxxxxx Xxxx (di seguito denominata “FEM”), Partita IVA 02038410227, con xxxx xxxxxx xx xxx X. Xxxx, 0 – 38010 San Xxxxxxx all'Adige (TN), in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cles il 31 maggio 1975, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. del 2018,
di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
Premesso che
A) Agrion, quale Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese istituita con Legge regionale n. 8/2013, realizza attività di innovazione e ricerca finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.
B) FEM, quale Ente di ricerca provinciale istituito con Legge provinciale n. 14/2005, continua a perseguire gli scopi e le attività dell’Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige fondato nel 1874, e del Centro di ecologia alpina. Secondo quanto stabilito dall’art. 3 (Finalità e attività) dello Statuto, FEM ha il xxxxxx di promuovere, realizzare e sviluppare attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale, di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all’agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l’ambiente e in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio trentino; FEM favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e di informazione sugli ecosistemi naturali
alpini, con particolare riferimento agli aspetti forestali e faunistici, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica;
C) Agrion e FEM ritengono opportuno sottoscrivere un accordo quadro allo scopo di favorire la collaborazione fra le due Parti e creare una base per la collaborazione scientifica, nel trasferimento tecnologico e nella formazione superiore e divulgazione scientifica.
A tale scopo si concorda: Articolo 1 - Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. La successiva articolazione riflette ai fini operativi, disposizioni, regolamenti e norme, alla cui rispettiva osservanza sono tenuti le Parti, le quali concorderanno i successivi adeguamenti del presente atto alle disposizioni legislative di carattere innovativo e/o integrativo che nella specifica materia potranno sopravvenire.
Articolo 2 – Accordi applicativi
Agrion e FEM, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi e dai rispettivi statuti, individuano e definiscono programmi di interesse comune in coerenza con le premesse di cui sopra, allo scopo di:
a) favorire la collaborazione scientifica tra strutture delle Parti nel settore agricolo, agro- alimentare e ambientale attraverso la congiunta partecipazione alla formulazione di proposte ed alla realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo, di formazione e di dimostrazione in sede provinciale, nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie fra le Parti e con altri enti ed agenzie operanti nei settori di comune interesse;
b) sviluppare proposte nonché modalità anche innovative per valorizzare, di comune intesa, i risultati tecnico-scientifici delle ricerche svolte congiuntamente non solo in termini brevettuali e di trasferimento tecnologico alle aziende produttive, ma anche di divulgazione alla comunità scientifica e agli operatori del settore.
Dette iniziative troveranno attuazione mediante accordi applicativi concernenti l’utilizzo congiunto di risorse strumentali, umane e finanziarie nonché la predisposizione e la partecipazione a progetti e programmi condivisi di ricerca, che preciseranno in dettaglio l’oggetto delle attività che di volta in volta saranno svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i relativi responsabili, le modalità di divulgazione dei risultati derivanti da tali attività, la titolarità di tali risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale, determinata in ragione dell’effettivo e concreto apporto di ciascuna Parte nel conseguimento dei
risultati medesimi, nonché le relative modalità di gestione e valorizzazione, fatto salvo quanto già concordato nel presente Accordo al successivo art. 5 con riferimento alle conoscenze e diritti anteriori di ciascuna Parte.
Articolo 3 –Responsabili dell’Accordo
Al fine di dare attuazione concreta al presente Accordo, le Parti nominano i seguenti responsabili dell’Accordo, e precisamente:
- Xxxxxxx Xxxxxxx per Agrion;
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx per FEM. I responsabili dell’Accordo:
a) individuano obiettivi strategici da proporre alle Parti per inserirli nei rispettivi programmi di attività e di finanziamento;
b) individuano settori, progetti ed azioni di comune interesse su cui poter operare congiuntamente;
c) promuovono accordi attuativi e le specifiche modalità operative;
d) individuano le modalità migliori per la valorizzazione e la diffusione dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività comuni.
Articolo 4 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L’obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:
a) che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della stipulazione degli accordi applicativi;
b) che sono di pubblico dominio;
c) che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
d) che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
e) che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
f) che sono fornite dopo la conclusione del presente Accordo.
Le Parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le informazioni riservate saranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell’attività prevista. Le Parti si impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse potrebbero venire al
corrente nell’esecuzione della propria attività. Le Parti s’impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.
Articolo 5 – Diritti di accesso
E' espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e che essa utilizzerà realmente per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente Accordo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) resteranno nella esclusiva proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall’altra Parte che per le attività previste nell’ambito del presente Accordo.
Articolo 6 – Accesso ai locali
Ciascuna Parte consentirà al personale dell’altra, operante nel quadro del presente Accordo, l’accesso ai propri locali, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. In ogni caso, valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.
Articolo 7 – Durata
Le Parti concordano che il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sua ultima sottoscrizione.
Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare per iscritto tale Accordo per un periodo di durata da concordarsi.
Alla scadenza del presente Accordo, gli accordi applicativi di cui al precedente articolo 2 sottoscritti tra le Parti continueranno a produrre i propri effetti fino alla loro prevista data di conclusione.
Articolo 8 – Recesso
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi all’altra Parte mediante posta elettronica certificata.
In tal caso le attività in corso verranno proseguite secondo quanto previsto dai relativi accordi applicativi.
Articolo 9 – Modifiche
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Articolo 10 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.
Articolo 11 – Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti
Agrion è consapevole che FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuto al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
Xxxxxx è altresì consapevole che FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti
Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet di FEM (xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxx/Xxxx- generali-in-vigore).
L’inosservanza di tali impegni da parte di Xxxxxx costituisce grave inadempimento al presente Accordo e legittima FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2.
Le Parti sono altresì consapevoli che il presente Accordo sarà oggetto di pubblicazione sulla pagina web “Amministrazione trasparente” di FEM, ad eccezione dei contenuti su cui gli Enti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le Parti vengono reciprocamente informate che i dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti a questo connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti danno il contestuale consenso al loro trattamento secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 13 – Registrazione e spese
L’assolvimento dell’imposta di bollo resta a carico di ciascuna Parte per l’originale di propria spettanza.
Le spese di registrazione del presente Accordo saranno a carico della Parte che per prima avrà richiesto tale atto.
Redatto in duplice originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto.
Manta,
Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese Il Presidente
(Xxxxxxx Xxxxxxx)
San Xxxxxxx all’Adige,
Fondazione Xxxxxx Xxxx Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)