COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXX
Nella seduta del 11/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La questione oggetto della controversia attiene all’accertamento della illegittimità dell’iscrizione in Centrale Rischi e del conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Con ricorso presentato il 27 giugno 2015 con l’assistenza di un legale – preceduto da reclamo del 24 febbraio 2015, riscontrato dall’intermediario in data non precisata – il ricorrente ha esposto che, in data 27 febbraio 2014, definiva in via transattiva con la resistente la propria posizione debitoria eseguendo regolarmente i pagamenti concordati. Tuttavia, si avvedeva che il proprio nominativo era censito nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, con segnalazione “a sofferenza” fino al mese di ottobre 2014, con un evidente errore, atteso che la posizione era stata definita nel precedente mese di febbraio. Ha dedotto che la segnalazione era illegittima, quindi, per l’insussistenza del presupposto dello stato di insolvenza, ma anche della prevista “comunicazione di imminente iscrizione”, e, pertanto, insoddisfatto dell’esito del reclamo, si è rivolto all’Arbitro
bancario finanziario e ha chiesto la “eliminazione del pregiudizio” mediante la cancellazione delle “segnalazioni illegittime e/o inesistenti”; a valle della richiesta, ha pure “segnalato” un precedente giurisprudenziale, in forza del quale la condotta illecita dell’intermediario in ipotesi siffatte determina un danno in re ipsa, che esonera il danneggiato dall’onere della prova e che può essere liquidato in via equitativa.
Nelle controdeduzioni, presentate il 15 settembre 2015, l’intermediario ha precisato che il ricorrente era titolare di due conti correnti affidati entrambi per € 15.000,00. Nel dicembre 2008, a causa di un persistente sconfinamento e dell’assenza di versamenti, la resistente deliberava la revoca delle facilitazioni e la successiva voltura dell’esposizione complessiva prima ad incaglio (nel gennaio 2009) e poi a sofferenza (nell’agosto 2011), con la conseguente segnalazione alla Centrale dei rischi, dove peraltro il cliente risultava già censito per iniziativa di altro intermediario; di tanto il ricorrente veniva informato con nota del 2 agosto 2011 inviata presso il domicilio eletto in sede contrattuale. Ciò premesso, l’intermediario ha sostenuto la legittimità della segnalazione a sofferenza a partire dal mese di agosto 2011 fino a quello di novembre 2014, mese in cui è avvenuto l’ultimo versamento effettuato dal debitore in esecuzione dell’accordo transattivo; dal successivo mese di dicembre infatti il credito è stato segnalato “a perdita”.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della segnalazione nella Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, nonostante il cliente sia addivenuto ad una transazione con l’intermediario e abbia provveduto a eseguirla regolarmente. Infatti, la contestazione della legittimità della segnalazione investe – oltre il profilo formale del mancato preavviso sul quale si tornerà infra – la sussistenza dei presupposti di merito per la segnalazione “a sofferenza” che, dal tenore complessivo del ricorso sembra riferirsi alla fase successiva alla conclusione di una transazione con l’intermediario, atteso che il ricorrente ha dedotto che il rapporto si era “regolarizzato già in data 27 febbraio 2014” e che “pertanto non ricorrevano le condizioni per la segnalazione in quanto il sig. [ricorrente] non era insolvibile”.
Così delimitato il perimetro della decisione, dalla documentazione versata in atti risulta che l’esposizione debitoria a carico del ricorrente era stata oggetto dell’accordo transattivo “a saldo e stralcio”, sottoscritto dalle parti il 27 febbraio 2014, nel quale era convenuto il versamento di dieci rate mensili dal 28 febbraio 2014 al 28 novembre 2014,
con la precisazione che l’intermediario avrebbe considerato definita ogni obbligazione assunta in relazione alla posizione “a disponibilità maturata”; è pacifico tra le parti che la transazione abbia avuto regolare esecuzione e che l’ultima rata sia stata versata il 27 novembre 2014.
Corrispondentemente a tali circostanze risulta anche dal c.d. flusso di ritorno personalizzato esibito dalla resistente – si tratta di un elaborato che la Centrale dei rischi della Banca d’Italia invia ad ogni intermediario partecipante nel quale è descritta la posizione globale di rischio riferibile a ciascuno dei clienti segnalati dall’intermediario medesimo, unitamente alla posizione globale di rischio riferibile ai soggetti “collegati” alla clientela segnalata e ad altre informazioni di corredo - che la segnalazione a sofferenza del ricorrente risalente ad agosto 2011 è cessata a novembre 2014 con l’ultimo pagamento e che la medesima è stata progressivamente aggiornata nell’importo coerentemente con l’esecuzione del piano concordato.
Ciò premesso, questo Xxxxxxxx ritiene che le modalità e i contenuti della segnalazione siano corrette alla luce della disciplina applicabile. Infatti, la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (14° aggiornamento del 29 aprile 2011) – nella Sez, II Cap.II § 1.5. rubricato “Sofferenze”, dispone, tra l’altro, che “La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando (…) il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato”. Ed ancora che: “Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”. A completamento di tali prescrizioni, nella
Sez. II, Cap. II, § 5.5, rubricata “Crediti passati a perdita”, si dispone che “confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”. A corredo del chiaro dettato dell’Autorità di vigilanza si richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro bancario finanziario che si è più volte pronunciato nel senso che “l’intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione” (ABF Napoli decisioni nn. 6484/2015 e 2519/2012).
Dal punto di vista del procedimento seguito dall’intermediario per la segnalazione, va innanzitutto ribadito che il preavviso per la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi è dovuto, ai sensi della disciplina di settore, solo per le segnalazioni a carico dei clienti consumatori, sulla premessa che solo questi possano essere effettivamente meno consapevoli delle conseguenze derivanti, in termini di pubblicità nel sistema di informazione creditizia gestito dalla Banca d’Italia, dal protrarsi dell’inadempimento e dalla qualificazione della posizione come “sofferenza” (in termini ABF Napoli decisione n. 2066/2015). Un obbligo di informativa, ma non di preavviso, nei confronti dei clienti è previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 139: a giudizio dell’Arbitro, tuttavia, l’omessa informativa al cliente non consumatore non incide sulla validità della segnalazione, ma può assumere rilevanza quale indice di un comportamento non conforme ai principi di buona fede e correttezza, con possibili effetti sul piano risarcitorio. Nel caso di specie, però, l’intermediario ha depositato la nota del 2 agosto 2011, con la quale informava il cliente della segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi, rispetto alla quale nessuna ulteriore comunicazione era dovuta, giacché le segnalazioni relative alla transazione e ai pagamenti progressivamente effettuati rappresentano un aggiornamento della prima iscrizione. Pertanto, il ricorso va ritenuto infondato.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1