Notizie utili
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In stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego provinciali e l’ufficio Studi della Provincia di Ravenna riceviamo e pubblichiamo questa nota del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Come è noto il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto dalla legge 30 del 2003 (cosiddetta legge Biagi) e regolato dal decreto legislativo 276 / 2003. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo od intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale .
Data la natura dell'attività lavorativa per definizione non programmabile, una misura dell’effettiva occupazione a chiamata si può rilevare a posteriori soltanto attraverso le dichiarazioni contributive mensili all' INPS e non certo attraverso la comunicazione preventiva ai Centri per l'impiego .
Così, circa l'utilizzo effettivo di questo contratto in Italia già ISTAT nel suo " L’utilizzo del lavoro a chiamata da parte delle imprese italiane Anni 2006-2009 " del 26 agosto 2010, aveva verificato sui dati INPS, che, nel 2009 in Italia, erano state prestate solo 30,8 ore mensili per lavoratore.
In provincia di Ravenna dal 2005 al 2011 il saldo avviamenti e cessazioni circa questo rapporto di lavoro è stato intenso (grafico 1), La quota di avviamenti sul totale negli ultimi anni ha superato il 30% (grafico 2). Nel 2011 il numero di avviamenti, pari ad oltre 19000 unità, superava di oltre 10 volte quello del 2005. Oltre i tre quarti hanno riguardato i settori di alloggio, ristorazione attività culturali, sportive, di intrattenimento.(tavola 1)
Lavoro intermittente : saldo avviamenti-cessazion 2005-2011
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
2005 /01
2005 /06
2005 /11
2006 /04
2006 /09
2007 /02
2007 /07
7 /12
2008 /05
2008 /10
2009 /03
2009 /08
2010 /01
2010 /06
2010 /11
2011 /04
2011 /09
200
grafico 1 elaborazioni su dati Centri per l'impiego
Quota % avviamenti con contratto intermittente su avviamenti totali ; periodo 2005-2011i
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
grafico 2elaborazioni su dati Centri per l'impiego
2005/01
2005/07
2006/01
2006/07
2007/01
2007/07
2008/01
2008/07
2009/01
2009/07
2010/01
2010/07
2011/01
2011/07
tavola 1 elaborazioni su dati Centri per l'impiego
avviamenti 2011 variazione dal 2005 in volte | composizione % 2011 | |
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO | 11,6 | 3,1 |
COSTRUZIONI | 23,9 | 1,3 |
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 8,8 | 8,0 |
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 12,6 | 54,3 |
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 10 | 22,6 |
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI E NON DEFINITE | 7,3 | 10,6 |
TOTALE | 10,8 | 100 |
Recentemente Xxxxx Xxxxxxxxx in un articolo "EFFETTO FORNERO SUL LAVORO INTERMITTENTE "del 04.12.2012 su xxx.xxxxxx.xxxx affermava che "Per apprezzare gli effetti della riforma del lavoro sul piano dei grandi aggregati ci vorrà del tempo, ma già da ora si nota un impatto significativo sul contratto di lavoro intermittente, profondamente riregolato dalla legge 92". Le novità apportate dal comma 21 dell'articolo 1 (che ridisegna gli articoli 34 e seguenti del Dlgs 276/2003) si muovono lungo due direttrici principali: in primo luogo sono state riscritte le regole che consentono il ricorso a questa fattispecie contrattuale, poi sono state disciplinate - con carattere innovativo - particolari modalità sull'uso di questa prestazione lavorativa, con l'intento di arginare i possibili abusi.
Le nuove norme, infatti, a partire dal 18 luglio 2012 prescrivono alla impresa un nuovo adempimento, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro i dati identificativi del lavoratore e il giorno o i giorni in cui lo stesso è occupato nell'ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione e ciò al fine di precludere forme di impiego irregolari, forme di lavoro nero di varia intensità, schermate con il contratto di lavoro interinale (ad esempio evasione contributiva mediante minori ore di quelle effettive dichiarate all'INPS). L'articolo citato metteva in evidenza, tramite elaborazioni dei dati dei Centri per l'impiego delle nove Regioni e province autonome aderenti al gruppo di lavoro multiregionale SeCo (Statistiche e Comunicazioni obbligatorie): " ciò che fin d’ora si può iniziare a osservare è la ricaduta delle norme specifiche che hanno teso a modificare i comportamenti delle imprese, incentivandoli o disincentivandoli rispetto agli obiettivi che il legislatore si è dato ". E cioè " una contrazione dei rapporti in essere attorno al 20 per cento rispetto al livello pre-riforma (e al netto dei fattori stagionali)".
Una analisi più approfondita, poi, sui dati del Veneto ha mostrato che "la quasi totalità delle assunzioni intervenute dopo la conclusione del contratto di lavoro intermittente (circa 9mila) è stata attivata dalla medesima azienda che aveva comunicato la cessazione, quasi sempre nell’arco di pochi giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro intermittente. I nuovi rapporti di lavoro così attivati sono risultati nel 48 per cento dei casi a tempo indeterminato e nel 39 per cento dei casi a tempo determinato, (mentre in precedenza le ri-assunzioni avvenivano in prevalenza con un ulteriore contratto di lavoro intermittente) " e in forma di rapporti part-time.
Anche a Ravenna la legge sembra avere già agito da deterrente se è vero che, nei mesi successivi al 18 luglio, come mostra la tavola 2, si è verificata una forte riduzione degli avviamenti di questa tipologia contrattuale e, se è vero che, al contempo, oltre la metà dei lavoratori "intermittenti" licenziati è stata riassunta presso la stessa impresa ma con altro rapporto di lavoro (a tempo determinato e indeterminato in gran parte a tempo parziale) tavola 3.
tavola 2 Numero avviamenti con contratto di LAVORO INTERMITTENTE Elaborazioni su dati Centri per l'impiego
periodo | 2010 | 2011 | var.% | 2012 | var.% |
18 Luglio 30 Settembre | 2917 | 2527 | 25,3 | 1868 | -26,1 |
tavola 3 Quote di lavoratori assunti con contratto intermittente cessati nel periodo 18 luglio-30 settembre e riassunti , nello stesso periodo e nella stessa azienda, con la medesima o altra tipologia contrattuale.
Tempo parziale | Tempo pieno | Totale | Totale | |
LAVORO INTERMITTENTE | 56,2 | 43,8 | 100 | 43,2 |
LAVORO A TEMPO DETERMINATO | 74,4 | 25,6 | 100 | 45,2 |
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO | 85,7 | 14,3 | 100 | 8,3 |
ALTRI | 62,5 | 37,5 | 100 | 3,3 |
Totale | 100 |
"La nuova regolamentazione risulta dunque aver determinato non solo un ridimensionamento del ricorso al contratto di lavoro a chiamata, ma anche uno spostamento di rilievo in direzione di altre tipologie di lavoro, in particolare i rapporti a part-time sia a tempo indeterminato che determinato, mentre non risultano significativi gli spostamenti verso l’apprendistato e verso il contratto a progetto.
Solo la disponibilità di dati di fonte Inps, infine, potrà documentare la consistenza di un’ulteriore possibile direzione di spostamento: quella verso i voucher."