STATUTO
STATUTO
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Art. 1
1. Ai sensi e per l’effetto degli articoli 2602 e seguenti del codice civile è costituito un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio MUSP - Macchine Utensili e Sistemi di Produzione". Il Consorzio potrà utilizzare la denominazione sia di "Consorzio MUSP", sia l’acronimo "MUSP".
2. Le società, le imprese, le organizzazioni, le istituzioni e gli enti che partecipano al Consorzio sono riconducibili alle seguenti categorie:
a. Polo Imprenditoriale che raggruppa e comprende le società e le imprese commerciali,
b. Polo Associativo che raggruppa e comprende le Associazioni di categoria degli imprenditori e le Associazioni di settore,
c. Polo Scientifico che raggruppa e comprende le Università e gli Enti di ricerca e studio,
d. Polo Pubblico che raggruppa gli enti locali e altre istituzioni aventi natura di enti pubblici,
e. Fondazione che identifica la Fondazione | di Piacenza | e |
Vigevano, | ||
tutti di seguito denominati congiuntamente | le Parti o | i |
Consorziati. |
OGGETTO
Art. 2
1. Il Consorzio è senza scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione e la gestione del “MUSP - Laboratorio per lo studio delle Macchine Utensili e dei Sistemi di Produzione”. Il Laboratorio ha lo scopo di svolgere, promuovere e supportare, attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione nel campo delle macchine utensili e dei sistemi per produrre, anche in qualità di organismo di ricerca come definito dal Reg. UE 651/2014, dalla Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione Europea, nonché dal Decreto Min. n. 999 del 18/12/2017.
2. Le attività del Laboratorio sono dirette sia ai consorziati, sia a soggetti terzi. Tali attività si articoleranno all'interno di linee di attività che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione scientifica della struttura, dei macchinari e delle competenze professionali sviluppate dal Laboratorio.
3. Il Consorzio potrà costituire o assumere partecipazioni in società, consorzi, enti, etc. il cui oggetto sociale sia connesso, analogo o affine con quello del Consorzio, come stabilito nel presente articolo 2.
SEDE
Art. 3
1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Piacenza. L'ufficio presso il quale è svolta l'attività esterna del Consorzio è nel Comune di Piacenza.
2. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire, purché nell’ambito del medesimo Comune, sia la sede legale, sia l'ufficio presso cui viene svolta l’attività esterna del Consorzio.
3. Il Consorzio potrà costituire altri centri di lavoro e sedi secondarie in Italia ed all'estero, previa deliberazione dell'Assemblea.
DURATA
Art. 4
1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050(duemilacinquanta); lo stesso può essere prorogato nei modi e termini di legge e nel rispetto delle disposizioni dello statuto.
2. Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.
CONSORZIATI
Art. 5
1. Possono partecipare al Consorzio tutte le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni e Istituzioni Pubbliche o private, che siano interessati all'oggetto consortile, che posseggano i requisiti idonei per il suo raggiungimento e che abbiano un oggetto sociale o istituzionale congruente con la missione del Consorzio, anche se costituite sotto forma di società cooperativa, purché non abbiano in corso alcuna procedura concorsuale, né che a loro carico vi sia stata dichiarazione di fallimento e/o liquidazione giudiziale ai sensi Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 o equivalente (ancorché seguita da riabilitazione) o che siano interessate dall'applicazione di provvedimenti o misure di prevenzione (anche per il caso in cui il relativo procedimento sia in corso) previste dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
ORGANI
Art. 6
1. Organi del Consorzio sono:
- l'Assemblea dei Consorziati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Tecnico Scientifico,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Direttore del Laboratorio,
- l’Organo di Controllo.
RAPPRESENTANZA
Art. 7
1. La rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi, dell’autorità giudiziaria e amministrativa è attribuita al Presidente del Consorzio e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi di buonafede dell’assenza e dell’impedimento del Presidente.
2. Il Presidente, e ricorrendone le circostanze il Vice Presidente, potrà promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e nominare all’uopo, avvocati e procuratori alle liti.
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Art. 8
1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e ciascuno di essi ha diritto ad un voto a condizione che sia regolarmente iscritto nel libro dei consorziati e che abbia integralmente e regolarmente rispettato le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di Consorzio. Nelle delibere concernenti il recesso, l'esclusione ed il subentro, l'interessato non ha diritto di voto.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Consorziati.
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria: le rispettive attribuzioni sono indicate dalla legge e dalle previsioni dello statuto. Alle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, partecipa senza diritto di voto il Direttore del Laboratorio.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro i termini necessari per il rispetto delle previsioni e degli adempimenti di cui all’articolo 2615–bis, Codice Civile, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta almeno da un quarto dei Consorziati; può essere convocata presso la sede del Consorzio o di uno dei Consorziati, ovvero in altro luogo purché in Italia.
5. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto e potrà avvenire:
- a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- per telescritto ,telegramma e posta elettronica ;
- qualsiasi altro mezzo che consenta di provare l'avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione, compresa la comunicazione elettronica con conferma dell’avvenuto ricevimento.
Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea dei consorziati si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i consorziati, tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Direttore del Laboratorio e il/i Sindaco/i effettivo/i.
L'avviso di convocazione, qualsiasi sia la forma utilizzata per la sua comunicazione a tutti gli aventi diritto deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea. In caso di urgenza l’avviso di convocazione, predisposto nelle forme previste da questo articolo, potrà essere spedito 3 (tre) giorni prima della riunione assembleare.
6. L'avviso dovrà contenere:
- l'ordine del giorno,
- l’indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e l’eventuale seconda convocazione,
- il luogo in cui si svolgerà la riunione.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi sarà il Direttore del Laboratorio a presiedere l’Assemblea. In assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
8. Ogni Consorziato può conferire procura, comunicandolo per iscritto al Consorzio, da un delegato permanente che lo rappresenti nelle varie convocazioni dell’Assemblea e ciò fino a comunicazione della revoca da parte del Consorziato. É altresì possibile che la delega alla partecipazione all’Assemblea dei Consorziati venga di volta in volta indicata in una procura o delega per la specifica Assemblea.
9. Per la singola assemblea, il delegato permanente indicato a partecipare alle Assemblee del Consorzio, può essere sostituito da altro delegato all’uopo nominato dal Consorziato. Tale delega deve essere, consegnata al Presidente dell’Assemblea in apertura di seduta.
10. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà dei Consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
Le deliberazioni di cui alla lettera g) del punto 14 (ammissione nuovi consorziati) sono assunte con il voto unanime dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
12. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea Straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega la totalità dei Consorziati e, in seconda convocazione, almeno i sette decimi dei Consorziati. Per le deliberazioni, sia in prima, sia in seconda convocazione, occorre l'approvazione di almeno i sette decimi dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei Consorziati che potranno prenderne visione.
14. L' Assemblea ordinaria dei Consorziati provvede:
a. ad impartire le direttive generali per le attività e la politica del Consorzio;
b. all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo elaborati rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dal Direttore del Laboratorio e presentati dal Consiglio Direttivo;
c. a nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio individuandoli tra i membri del Consiglio Direttivo;
d. alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo;
e. a nominare il l’Organo di Controllo, di cui all’articolo 13 dello Statuto, determinandone il compenso;
f. alla determinazione dei mezzi finanziari, ivi compresi la copertura delle eventuali perdite e l’aumento del fondo consortile, ad esclusione del reintegro del fondo consortile che è di spettanza esclusiva dell’Assemblea straordinaria;
g. ad ammettere i nuovi consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo;
x. a deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
15. L'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvede:
a. allo scioglimento del Consorzio, nomina e conferimento dei poteri ai liquidatori;
b. alla costituzione o partecipazione da parte del Consorzio in Società il cui oggetto sociale sia compatibile con quello del Consorzio, così come stabilito all’Art. 2 del presente Statuto;
c. alla partecipazione del Consorzio ad altri Consorzi, Enti, ecc., fatte salve le partecipazioni in merito alle quali è espressamente consentito al Consiglio Direttivo di deliberare;
d. a qualunque modifica dello Statuto Consortile;
e. a deliberare il reintegro del fondo consortile (intendendosi per tale la ricostituzione del fondo fino a concorrenza dell’importo precedente alla sua diminuzione);
f. a deliberare su qualsiasi materia riservata dalla Legge o dallo Statuto consortile alla sua competenza.
16. Le riunioni dell’Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, si possono svolgere anche per audio-videoconferenza a condizione che:
a. siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
b. venga indicato nell’avviso di convocazione lo strumento di audio-videoconferenza utilizzato a cui possano accedere i partecipanti;
c. tutti i partecipanti possano essere identificati e agli stessi sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
d. sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
e. il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
17. Verificandosi tali requisiti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo del Consorzio.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. Il numero effettivo dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea dei Consorziati all’atto della nomina.
Le Università consorziate designano ciascuna un membro del Consiglio Direttivo se in numero inferiore o uguale a tre Università. Se in numero superiore a tre, la designazione è limitata a tre membri ed è congiunta tra le Università.
3. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Consorziati.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente del Consorzio è assistito da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo per ogni convocazione.
5. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto di esprimere un voto. Il Direttore del Laboratorio partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e viene, comunque, rinnovato assieme al Presidente e al Vice Presidente del Consorzio.
7. Quando venga a mancare, per effetto di dimissioni o per altro motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Consorziati deve provvedere alla nomina dei nuovi membri. I membri nominati in sostituzione di altri componenti del Consiglio Direttivo resteranno in carica fino alla scadenza degli altri amministratori che compongono il Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente con avviso inviato a tutti gli aventi diritto tramite:
a. raccomandata con avviso di ricevimento,
b. telescritto o telegramma,
c. qualsiasi altro mezzo che consenta di provare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione da parte del soggetto destinatario.
10. L’avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione e in caso di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima.
11. L'avviso deve contenere:
a. l'ordine del giorno,
b. l'indicazione dell'ora e del giorno della riunione,
12. Anche in mancanza di formale convocazione il consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Direttore del Laboratorio.
13. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
14. In casi particolari, previo accordo di tutti i componenti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare senza riunirsi fisicamente, ma mediante risposta scritta o audio- videoconferenza.
15. Tutte le decisioni riservate al Consiglio Direttivo, ma che per legge o in forza delle presenti norme relative al funzionamento del Consorzio non debbano necessariamente adottarsi con deliberazione collegiali fisicamente riunite, possono essere assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante sottoscrizione da parte dei consiglieri, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio direttivo nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo tenuto ai sensi di legge, con indicazione della data in cui la decisione si è perfezionata ed in cui è stata
trascritta. La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento e purché sia assicurato a ciascun Consigliere parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti i Consiglieri e all’Organo di Controllo.
16. La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto, al Presidente del Consiglio Direttivo, il consenso di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dell’intero consiglio.
17. Il Presidente del Consiglio Direttivo dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i Consiglieri e all’Organo di Controllo .
18. Le riunioni del Consiglio Direttivo, da considerarsi comunque in adunanza collegiale, si possono svolgere anche per audio-videoconferenza a condizione che:
a. siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti,
b. venga indicato nell'avviso di convocazione lo strumento di audio-videoconferenza a cui possano accedere i partecipanti ,
c. tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati,
d. sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
e. il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
19. Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
20. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri che partecipano alla riunione validamente costituita del Consiglio Direttivo medesimo.
21. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni e utili per l’attuazione e il raggiungimento dell’obiettivo consortile; restano esclusi solo quegli atti che per legge o disposizioni del presente Statuto spettano all’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Consorziati.
22. Il Consiglio Direttivo indirizza le attività del Laboratorio.
23. Il Consiglio Direttivo provvede a:
a. assistere il Presidente nella attuazione del presente Statuto;
b. determinare gli emolumenti del Direttore del Laboratorio;
c. verificare l’attuazione del programma di attività del Laboratorio;
d. approvare il bilancio preventivo redatto dal Direttore del Laboratorio, predisporre il bilancio consuntivo e a presentare entrambi all’approvazione dell’Assemblea dei Consorziati;
e. elaborare eventuali modifiche di Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati riunita in seduta straordinaria;
f. proporre l’ammissione di nuovi consorziati;
g. proporre l’esclusione di uno o più consorziati;
x. xxxxxxxxxx atti di acquisto, contratti di locazione o comunque di godimento di beni mobili e immobili;
i. deliberare la partecipazione a joint ventures, raggruppamenti di imprese, A.T.I. etc., per il raggiungimento dell’oggetto sociale di cui all’articolo 2, che non comporti l’acquisizione di quote societarie in senso stretto in quanto operazioni soggette alla competenza dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 8;
l. determinare le nuove quote di partecipazione al fondo consortile;
m. determinare annualmente l’ammontare dei contributi che ciascuna consorziata dovrà versare al Consorzio per concorrere alle spese di organizzazione, amministrazione e gestione del Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15, co. 11, e 16, co. 7, e che potranno essere soggetti ad eventuale successiva richiesta di integrazione in caso di loro verificata insufficienza. Le eventuali integrazioni contributive dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea ordinaria successiva.
24. Il Consiglio Xxxxxxxxx potrà altresì delegare opportuni poteri per il compimento di atti di gestione sia ordinaria sia straordinaria ad uno o più dei suoi membri, che in tale ipotesi assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, determinandone le funzioni e le attribuzioni.
25. Non potranno in nessun caso essere delegate a uno o più consiglieri le funzioni di cui alle lettere d, e, f, g, h, i e l del punto 23 del presente articolo.
26. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 10
1. Il Consorzio si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico, in seguito indicato anche solo come CTS, formato da membri nominati dai Consorziati del Polo Scientifico.
2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono i responsabili delle linee di ricerca previste dal consorzio.
3. Il numero dei componenti del CTS è definito dal Polo Scientifico, in funzione delle esigenze del laboratorio.
4. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre esercizi e, in ogni caso, vengono rinnovati congiuntamente al Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Tecnico Scientifico possono essere rieletti.
5. Al CTS compete l’indicazione del Direttore del Laboratorio MUSP, scelto tra i propri componenti, la cui nomina è attribuita al Consiglio Direttivo.
6. Il Polo Scientifico potrà sostituire i membri con comunicazione scritta da inviare al Direttore del Laboratorio ed al Presidente del Consorzio.
7. Il CTS ha la completa responsabilità scientifica delle linee di ricerca del Consorzio MUSP.
8. Il CTS definisce inoltre l’eventuale attivazione o lo spegnimento di linee di ricerca da sviluppare presso il laboratorio o presso i consorziati.
9. Il CTS è competente a formulare pareri preventivi in merito ad ulteriori linee di attività.
10. L'eventuale richiesta di ammissione al Consorzio di altri Enti riconducibili al Polo Scientifico dovrà essere approvata dal CTS prima di essere sottoposta, come previsto dall’articolo 9, alle decisioni del Consiglio Direttivo.
11. Le riunioni del CTS sono convocate del Direttore del Laboratorio con apposito avviso da inviare a tutti gli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della riunione.
12. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
13. Le delibere del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Art. 11
1. L'Assemblea ordinaria del Consorzio elegge il Presidente e il Vice Presidente nell’ambito dei membri del Consiglio Direttivo. Essi dureranno in carica tre esercizi e potranno essere rieletti non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui l’Assemblea ha provveduto a sostituirli.
3. Al Presidente sono conferite le seguenti attribuzioni:
a) dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
b) presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
;
c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
e) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
f) adempiere gli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
DIRETTORE DEL LABORATORIO
Art. 12
1. Il Direttore del Laboratorio è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico tra i componenti del CTS stesso.
2. Il Direttore del Laboratorio dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Il Direttore del laboratorio può farsi sostituire nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da uno dei componenti il CTS dandone informazione al Presidente del Consorzio.
3. Il Direttore del laboratorio indice le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Il Direttore del laboratorio partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo del Consorzio, con parere consultivo.
5. Oltre a quelle stabilite nel presente articolo e in altri articoli del presente Statuto, al Direttore del laboratorio sono conferite, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, le seguenti attribuzioni:
a. dirigere le attività tecniche e scientifiche del Consorzio volte al raggiungimento dell'oggetto consortile e alle linee di attività ed in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico;
b. predisporre sistematicamente le linee di attività ed i bilanci previsionali da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo;
c. coordinare ed indirizzare le attività tecnico-scientifiche da parte dei consorziati, in accordo alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico;
d. autorizzare pagamenti rientranti nell'oggetto consortile e nella gestione corrente dell’esercizio e qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;
e. nominare mandatari per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad esso Direttore del laboratorio conferiti;
f. provvedere ai depositi e agli altri adempimenti prescritti dalla legge per i Consorzi con attività esterna;
g. provvedere alla assunzione del personale in funzione delle esigenze operative;
h. con esplicita esclusione della apertura di linee di credito per le quali la competenza è attribuita al Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, porre in essere rapporti di conto corrente con gli istituti di credito e farvi depositi e prelievi; effettuare e ricevere pagamenti, emettere, girare, esigere e quietanzare assegni circolari e bancari; emettere eventuali fatture; esigere crediti rilasciandone quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, sia italiani che stranieri, esonerando i soggetti solventi da ogni responsabilità;
i. sottoscrivere qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio;
j. Sottoscrivere contratti per l'acquisto di beni e servizi necessari per la materiale organizzazione del Consorzio, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.
6. Le attribuzioni di cui ai punti g. e j. del precedente elenco sono espletate con firma congiunta con il Presidente.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 13
1. L’Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea ordinaria, potrà essere costituito da un collegio sindacale composto da tre Sindaci, oppure da un Sindaco unico. Nel caso in cui l’Organo di controllo sia collegiale, uno dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato.
2. L’Organo di Controllo dura in carica un triennio.
3. l’Organo di Controllo ha i compiti previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile, salvo il caso in cui la nomina del revisore contabile si renda obbligatoria per legge.
4. I componenti dell’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, dovranno essere designati tra i Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
5. L’Assemblea provvede altresì a nominare il/i Sindaco/i supplente/i, il cui ufficio non è retribuito.
6. La retribuzione annuale del/dei Sindaco/i effettivo/i è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo/loro ufficio.
AMMISSIONE
Art. 14
1. La domanda scritta di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio e presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e dichiarare di accettarle nella loro integrità.
2. La domanda dovrà inoltre contenere l’esatta denominazione dell’ente richiedente, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante e l'attività svolta. Sulla domanda di ammissione delibera l’Assemblea ordinaria.
3. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta a impugnativa ed è comunicata con lettera raccomandata
A.R. o p.e.c. all’aspirante il quale potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi decorrenti dalla data di comunicazione di non accoglimento dell'istanza. Se la domanda viene accolta, il Presidente ne dà comunicazione scritta al richiedente inviando allo scopo apposita lettera raccomandata
A.R. o p.e.c.; nella predetta comunicazione è indicato, in modo dettagliato l’adempimento delle obbligazioni che devono essere poste in essere dal richiedente ammesso, ivi comprese le modalità di versamento in denaro dell’eventuale quota di partecipazione sottoscritta e tutti gli altri adempimenti previsti per la positiva conclusione dell’ammissione.
4. Per tutta la durata del Consorzio, i Consorziati non potranno cedere a terzi la loro quota intera o parziale, senza preventiva autorizzazione scritta di tutti gli altri Consorziati.
FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI
Art. 15
1. Il fondo consortile è costituito dalla quota sottoscritta e versata dai Consorziati in sede di costituzione o di successiva adesione, nonché dagli altri apporti a ciò destinati; il fondo consortile, altresì, è costituito dai beni acquistati utilizzando le predette quote di partecipazione.
2. Le quote di partecipazione al fondo consortile di ogni consorziato saranno fatte constare da apposite annotazioni nel libro dei consorziati.
3. L'eventuale reintegro del fondo dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria all'unanimità dei partecipanti al fondo consortile, ai sensi dell’art. 8, punto 15, lett. e. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2609, primo comma, 2614 e 2615 del Codice Civile.
4. A norma dell'articolo 2614, Codice Civile, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Alla sua cessazione, si applicherà la disciplina statutaria dettata per la fase di liquidazione.
5. Ogni singola Parte costituente il Polo Scientifico, il Polo Associativo, il Polo Pubblico compresa la Fondazione non sottoscrive quota del fondo consortile ma acquisisce comunque la qualifica di Consorziato.
6. Ogni singola Parte del Polo Scientifico partecipa con esclusivo apporto scientifico e didattico.
7. Il Polo Associativo partecipa con compiti di collegamento con il territorio e con le aziende e nello sviluppo di attività di promozione del Laboratorio MUSP.
8. La Fondazione partecipa secondo quanto contenuto nella deliberazione assunta dalla stessa in data 20/04/2005.
9. Il Comune di Piacenza partecipa esclusivamente per aver finanziato il recupero dell’immobile (Tecnopolo di Piacenza – sede Casino Mandelli) sito in Xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx, 00000 Xxxxxxxx, concesso in comodato d’uso al Consorzio MUSP fino al 24/11/2035 come da concessione Repertorio n 239 del 15/09/2016 e destinato a sede del Consorzio MUSP.
10. Il Polo Pubblico è tenuto indenne da qualsiasi spesa di manutenzione straordinaria da sostenere per la conservazione di detto immobile e da qualsiasi spesa di manutenzione ordinaria e per l’acquisizione di servizi di custodia, pulizia, riscaldamento, energia elettrica, utenza telefonica o quant’altro necessario all’utilizzo dell’immobile quale sede del Consorzio per la realizzazione del Laboratorio MUSP. Dette spese rientrano nelle spese di gestione di cui al successivo punto del presente articolo.
11. I Consorziati, con l’esclusione del Polo Scientifico, del Polo Associativo, del Polo Pubblico e della Fondazione, si obbligano a rimborsare le spese di gestione del Consorzio e in generale le spese necessarie alla realizzazione degli scopi del Consorzio, così come saranno evidenziate nella presentazione delle linee di ricerca in sede di approvazione di bilancio. Ogni singola Parte costituente il Polo Scientifico, il Polo Associativo, il Polo Pubblico e la Fondazione non partecipa alla copertura di passività né al reintegro o aumento del fondo consortile.
Ciascun Consorziato di tali categorie si riserva altresì in occasione di tali reintegri o aumenti il diritto di recesso immediato dal Consorzio senza il rispetto del periodo di novanta giorni previsto all’art. 19 del presente Statuto.
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
Art. 16
1. I Consorziati sono tenuti all’integrale adempimento delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Consorziati.
2. Tutti i Consorziati si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio, nell'ambito delle attività di ricerca effettivamente
sottoscritte o espressamente assunte, le conoscenze tecniche, le capacità professionali ed i mezzi per il miglior coordinamento dell'attività e per il conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nello Statuto.
3. Ciascun consorziato conserverà la proprietà delle informazioni messe a disposizione del Consorzio per il conseguimento dei fini previsti dallo Statuto.
4. L'utilizzazione industriale sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.
5. I consorziati si impegnano a utilizzare le informazioni acquisite dal Consorzio unicamente per i fini del Consorzio stesso, nei limiti previsti dagli accordi stipulati o dagli atti sottoscritti per l'assunzione di ciascun progetto di ricerca ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.
6. Per la realizzazione dell’oggetto che costituisce lo scopo consortile:
a. il Polo Associativo, il Polo Pubblico, il Polo Scientifico e la Fondazione:
- In conformità a quanto previsto dalle normative in vigore, gli obblighi assunti da ogni singola Parte del Polo Associativo, del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e dalla Fondazione nei confronti del Consorzio non eccederanno quelli individuati nel presente Statuto. Ogni singola parte del Polo Associativo e del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e la Fondazione contribuirà alle attività del Consorzio secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, nel rispetto dei propri fini istituzionali.
b. Il Polo Associativo, il Polo Pubblico, il Polo Scientifico e la Fondazione:
- In conformità a quanto previsto dalle normative in vigore, gli obblighi assunti da ogni singola Parte del Polo Associativo, del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e dalla Fondazione nei confronti del Consorzio non eccederanno quelli individuati nelle Linee di attività. Ogni singola parte del Polo Associativo del Polo Pubblico nonché del Polo Scientifico e la Fondazione contribuirà alle attività del Consorzio secondo le modalità stabilite nelle Linee di attività, nel rispetto dei propri fini istituzionali. Qualora tali Linee di attività comportino ulteriori obblighi a carico del Polo Pubblico o della Fondazione rispetto a quelli già previsti dal presente Statuto, essi dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati da ciascuna parte del Polo Pubblico o dalla Fondazione secondo le modalità e le forme prescritte dai rispettivi ordinamenti.
7. I Consorziati, con l’esclusione del Polo Scientifico, del Polo Associativo, del Polo Pubblico e della Fondazione, si obbligano a rimborsare le spese di gestione del Consorzio e in generale le spese necessarie alla realizzazione degli scopi del
Consorzio, così come saranno evidenziate nella presentazione delle linee di ricerca in sede di approvazione di bilancio.
Ogni singola Parte costituente il Polo Scientifico, il Polo Associativo, il Polo Pubblico e la Fondazione non partecipa alla copertura di passività né al reintegro o aumento del fondo consortile.
Ciascun Consorziato di tali categorie si riserva altresì in occasione di tali reintegri o aumenti il diritto di recesso immediato dal Consorzio senza il rispetto del periodo di novanta giorni previsto all’art. 19 del presente Statuto.
RESPONSABILITÀ
Art. 17
1. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i Consorziati per l'utilizzazione da parte di costoro di conoscenze apprese in dipendenza del vincolo consortile.
2. Il Consorzio opera con mezzi propri. Appositi contratti tra Consorzio e Consorziati permettono l’acquisizione di mezzi tecnici, capacità professionale e quant’altro necessario per l’operatività del Consorzio. Il Consorzio può acquisire capacità operativa anche attraverso contratti con terzi pur privilegiando i rapporti con i propri Consorziati.
3. Con il presente Statuto le Parti hanno inteso assumere reciprocamente soltanto gli obblighi e le responsabilità quivi espressamente previste e null'altro potranno esse pretendere le une dalle altre, né a titolo di risarcimento né ad altro titolo, se non per eventuali danni riconducibili a comprovato comportamento doloso o gravemente colposo.
RAPPORTI TRA CONSORZIATI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Art. 18
Il consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.
Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell’interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
RECESSO
Art. 19
1. Allo scadere di ogni anno di attività, ciascun Consorziato potrà recedere dal Consorzio con preavviso di almeno novanta giorni. La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c. al Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, dopo aver preso atto del recesso, di stabilire un termine più breve per l'efficacia dello stesso. Ovviamente restano ferme anche dopo quella data le obbligazioni del Consorziato recedente verso il Consorzio che, alla data di ricezione della lettera di cui al primo paragrafo di questo articolo, siano in corso di adempimento.
3. Qualora il Consorzio sia costituito da due soli Consorziati, il recesso di uno non costituisce causa di scioglimento qualora il Consorziato non recedente ricostituisca la pluralità dei consorziati nel termine di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.
4. L’Assemblea del Consorzio può, alla presentazione della domanda di recesso dei singoli Consorziati, deliberare lo scioglimento del Consorzio e la conseguente liquidazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto.
5. Il Consorziato receduto non ha diritto alla restituzione della quota consortile eventualmente versata.
ESCLUSIONE
Art. 20
1. L'esclusione è deliberata dall’Assemblea nei confronti, del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto Consortile, degli specifici contratti stabiliti con il Consorzio e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai Consorziati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Consortili. Il Consorziato escluso non ha diritto alla restituzione della quota consortile eventualmente versata.
2. Le deliberazioni relative alla esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni successivi alla deliberazione.
3. Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all’Autorità Giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente, ma l'impugnativa davanti all’Autorità Giudiziaria ha effetto sospensivo.
TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA CONSORZIATA
Art. 21
1. In caso di trasferimento di Azienda, per morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nello Statuto Consortile a condizione che esso sia in possesso di tutti i
requisiti per l'ammissione al Consorzio e che in tal senso si sia espresso il Consiglio Direttivo.
CONSEGUENZE DEL RECESSO, DELL’ESCLUSIONE E DEL TRASFERIMENTO
Art. 22
1. I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio, sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.
2. Al Consorziato receduto, escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa non sarà rimborsato in nessun caso la quota a fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato. Tali quote rimarranno a disposizione del Consorzio.
COMPETENZA GIUDIZIARIA
Art. 23
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale della sede del Consorzio.
BILANCI E UTILI
Art. 24
1. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea ordinaria che deve discuterlo ed approvarlo entro i termini per il compimento delle obbligazioni e degli adempimenti di cui all’articolo 2615 – bis, codice civile.
2. Il bilancio consuntivo è redatto osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni ed è relativo all’attività del Consorzio di competenza dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo e eventualmente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dell’oggetto consortile. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.
3. Il Consiglio Direttivo riceve dal Direttore del Laboratorio ed approva il bilancio preventivo che individui l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere successivamente approvato dall'Assemblea ordinaria
dei Consorziati e sottoscritto dal Presidente del Consorzio e dal Direttore del Laboratorio.
SCIOGLIMENTO
Art. 25
1. Il Consorzio si scioglie nei casi previsti nel presente statuto ed in quelli previsti dalla legge. Verificatosi lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone sia i poteri, sia i compensi degli stessi.
2. Quanto eventualmente avanzasse sul fondo consortile al termine della liquidazione ed il restante eventuale patrimonio, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali debiti, sarà obbligatoriamente devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, da individuarsi a cura dell’Assemblea.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 27
1. Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un regolamento interno per disciplinare meglio i rapporti fra i Consorziati e tra questi e il Consorzio, in relazione all’effettiva attività svolta dal Consorzio.
2. Il regolamento interno sarà, quindi, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Consorziati; il medesimo procedimento deve essere adottato in caso di modifica dello stesso.