RELAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 5.7.2016
COM(2016) 444 final 2016/0206 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
In base alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato l'accordo economico e commerciale globale (CETA) al fine di stabilire relazioni economiche avanzate e privilegiate con il Canada. Il Canada è un partner strategico dell'Unione europea, con cui condividiamo un passato che si fonda su valori e interessi comuni e con cui desideriamo anche definire relazioni positive proiettate verso il futuro. Ciò dovrebbe creare nuove opportunità per il commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e il Canada, segnatamente grazie a un migliore accesso al mercato per le merci e i servizi e a norme rafforzate in materia di scambi commerciali per gli operatori economici.
A tal fine l'UE e il Canada hanno raggiunto un accordo ambizioso che offrirà nuove opportunità per il commercio e gli investimenti agli operatori economici sulle due sponde dell'Atlantico. Con questo accordo entrambe le Parti hanno inoltre sottolineato che è importante che le attività economiche si svolgano in un quadro di regolamentazione chiara e trasparente definita dalle autorità pubbliche; entrambe le Parti ritengono che il diritto di legiferare nell'interesse pubblico sia un principio fondante dell'accordo.
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra.
I negoziati CETA sono stati completati e siglati a livello di capi negoziatori il 1º agosto 2014. Il presidente Xxxxxxx, il presidente Xxx Xxxxxx e il primo ministro Xxxxxx hanno annunciato congiuntamente la conclusione dei negoziati CETA in occasione del vertice UE-Canada tenutosi il 26 settembre 2014, e il testo dell'accordo è stato reso pubblico il giorno stesso. Il testo del CETA, rivisto sotto il profilo giuridico, è stato pubblicato il 29 febbraio 2016 ed è consultabile al seguente indirizzo:
xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
• Coerenza con le disposizioni esistenti nel settore normativo interessato
L'UE e il Canada mantengono da molto tempo relazioni di cooperazione commerciale ed economica, che si sono sviluppate nell'ambito dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica (1976), del piano d'azione comune (1996) e dell'iniziativa commerciale UE-Canada (1998). Inoltre l'UE e il Canada hanno concluso diversi accordi bilaterali settoriali, in particolare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (1996), l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (1998), l'accordo veterinario (1998), l'accordo sulla concorrenza (1999), l'accordo sul commercio di vini e bevande spiritose (2003), l'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile (2009) e l'accordo globale sul trasporto aereo (2009).
Tali accordi resteranno in vigore con le seguenti eccezioni:
l'accordo del 1989 sulle bevande alcoliche e l'accordo del 2003 sui vini e le bevande spiritose verranno integrati nel CETA, nella versione modificata dall'allegato 30-B, e ne faranno parte.
L'accordo del 1998 sul reciproco riconoscimento cesserà di avere effetto dalla data di entrata in vigore del CETA.
L'UE e il Canada riconoscono i risultati che sono stati conseguiti nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della
sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998 ("accordo veterinario") e confermano la loro intenzione di proseguire i lavori nel quadro del CETA. L'accordo veterinario del 1998 sarà sostituito dal CETA a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
Gli accordi bilaterali riportati qui di seguito cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal CETA. Tali accordi non saranno più applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del CETA.
• Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Ottawa il 3 febbraio 1997;
• Agreement between the Czech Republic and Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra la Repubblica ceca e il Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Praga il 6 maggio 2009;
• Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Ottawa il 3 ottobre 1991;
• Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Riga il 5 maggio 2009;
• Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the Republic of Malta Constituting an Agreement Relating to Foreign Investment Insurance (accordo sotto forma di scambio di note tra il governo del Canada e il governo della Repubblica di Malta sull'assicurazione degli investimenti esteri), concluso a La Valletta il 24 maggio 1982;
• Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Varsavia il 6 aprile 2009;
• Agreement between the Government of Romania and the Government of Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (accordo tra il governo della Romania e il governo del Canada per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti), concluso a Bucarest l'8 maggio 2009;
• Agreement between the Slovak Republic and the Government of Canada for the Promotion and Protection of Investments (accordo tra la Repubblica slovacca e il governo del Canada per la promozione e la protezione degli investimenti), concluso a Bratislava il 20 luglio 2010.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il CETA è pienamente coerente con le politiche dell'Unione, comprese quelle che incidono sul commercio internazionale. A tale riguardo l'accordo non indebolirà né modificherà la legislazione dell'UE né modificherà, ridurrà o eliminerà le norme dell'UE nei settori regolamentati. Tutte le importazioni dal Canada dovranno soddisfare le norme e i regolamenti dell'UE (ad es. le norme tecniche e di prodotto, le norme sanitarie o fitosanitarie, i regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, le norme sanitarie e di sicurezza, le norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente, protezione dei consumatori, ecc.).
Il CETA comprende anche capi su commercio e sviluppo sostenibile, commercio e lavoro nonché commercio e ambiente, che collegano l'accordo commerciale agli obiettivi globali dell'UE in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici negli ambiti del lavoro, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.
Inoltre, come in tutti gli altri suoi accordi commerciali, nel CETA l'UE salvaguarda pienamente i servizi pubblici. Se lo desiderano, per un determinato servizio gli Stati membri dell'UE potranno gestire monopoli pubblici. Il CETA non obbligherà né inviterà i governi a privatizzare o deregolamentare servizi pubblici quali l'approvvigionamento idrico, la sanità, i servizi sociali o l'istruzione. Gli Stati membri dell'UE conserveranno la facoltà di decidere quali servizi desiderano mantenere universali e pubblici e se sovvenzionarli. Nessuna disposizione del CETA impedirà inoltre a un governo di uno Stato membro dell'UE di revocare in futuro, in un qualunque momento, qualsiasi decisione autonoma eventualmente adottata per la privatizzazione di tali settori.
Il CETA garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel settore delle politiche pubbliche sia pienamente preservato. Qualsiasi decisione del comitato misto CETA deve altresì essere approvata da ciascuna Parte ed è quindi soggetta alle prescrizioni e alle procedure interne dell'UE applicabili.
Il forum di cooperazione regolamentare nell'ambito del CETA fungerà da meccanismo di cooperazione volontaria per lo scambio di esperienze e di informazioni pertinenti tra le autorità di regolamentazione e contribuirà a individuare i settori in cui le suddette autorità possano cooperare. Non potrà modificare la normativa esistente né elaborare nuove disposizioni legislative. Il forum di cooperazione regolamentare fornirà solo assistenza e suggerimenti alle autorità di regolamentazione e ai legislatori. Non limiterà in alcun modo il potere decisionale delle autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione o a livello di UE.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Il CETA persegue obiettivi identici ed ha essenzialmente gli stessi contenuti dell'accordo di libero scambio con Singapore (ALS/UE-S). La competenza dell'Unione è pertanto la stessa in entrambi i casi. Dati i dubbi emersi sulla portata e sulla natura della competenza dell'Unione a concludere l'ALS/UE-S, a luglio 2015, in forza dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, la Commissione ha sollecitato il parere della Corte di giustizia (causa A-2/15). In tale causa la Commissione ha sostenuto che l'Unione ha competenza esclusiva a concludere da sola l'ALS/UE-S e, in alternativa, che nei settori in cui la competenza dell'Unione non è esclusiva essa ha almeno competenza concorrente. Molti Stati membri hanno tuttavia espresso un parere diverso. Ciò considerato e per non ritardare la firma dell'accordo, la Commissione ha deciso
di proporre la firma dell'accordo quale accordo misto. Ciò lascia tuttavia impregiudicato il parere espresso dalla Commissione nella causa A-2/15. Quando la Corte avrà emesso il proprio parere nella causa A-2/15, sarà necessario trarre le debite conclusioni.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3 del TFUE la politica commerciale comune è definita come una competenza esclusiva dell'Unione. La Commissione ritiene che altre questioni contemplate nel presente accordo, che non rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune, siano di competenza esclusiva dell'UE.
• Proporzionalità
La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.
• Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione esistente
Non applicabile.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Prima dell'avvio dei negoziati con il Canada, l'UE e il Canada hanno deciso nel 2007 di intraprendere congiuntamente uno studio per esaminare e valutare i costi e i benefici di un partenariato economico più stretto. Nel contesto di tale studio congiunto1 la Commissione europea e il Canada hanno condotto due consultazioni dei portatori di interessi. La Commissione europea ha avviato una consultazione online della società civile nel febbraio e nel marzo 2008 in base a un questionario riguardante vari aspetti delle relazioni UE-Canada in materia di scambi commerciali e investimenti. Nei mesi di marzo e aprile 2008 il Canada ha distribuito un analogo questionario ai membri del proprio comitato direttivo.
Una percentuale elevata dei rispondenti ha espresso l'opinione che, nonostante la solidità delle relazioni UE-Canada in materia di scambi commerciali e investimenti, esistevano ancora molti ostacoli e quindi numerose possibilità per migliorare le relazioni bilaterali.
I rispondenti dell'UE hanno unanimamente riconosciuto che una cooperazione economica rafforzata tra il Canada e l'UE era auspicabile.
Una particolare enfasi è stata posta sulla necessità di eliminare i picchi tariffari e gli onerosi ostacoli non tariffari al commercio ed è emersa una ferma richiesta di cooperazione regolamentare rafforzata.
Nel corso dei negoziati CETA si è inoltre fatto ricorso a vari metodi di consultazione nel contesto della valutazione d'impatto sulla sostenibilità2, tra cui incontri con i rappresentanti della società civile, un seminario con i portatori di interessi e un sito web con un forum di
1 xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
2 xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
discussione. Gli incontri con i rappresentanti della società civile, ai quali ha partecipato una nutrita serie di gruppi di interesse e di organizzazioni sindacali, si sono svolti a Bruxelles e a Ottawa. Al seminario con i portatori di interessi a Ottawa hanno presenziato rappresentanti di associazioni industriali e commerciali, organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e dei lavoratori del settore privato, organizzazioni ambientali, ecc. Anche vari esperti del mondo accademico hanno fornito utili osservazioni in merito alla valutazione d'impatto sulla sostenibilità.
• Assunzione e uso di perizie
Uno studio congiunto UE-Canada è stato realizzato con la collaborazione del xxxx. Xxxxx Xxxxxx (Rotman Business School, università di Toronto), che ne ha curato la stesura, e del xxxx. Xxx Xxxxxxxx (università di Linz), che si è occupato della parte dello studio relativa alla modellizzazione economica.
La valutazione d'impatto sulla sostenibilità del CETA è stata effettuata dal contraente esterno "Development Solutions".
• Valutazione d'impatto
Nell'ottobre 2008 l'UE e il Canada hanno pubblicato il loro studio congiunto "Valutazione dei costi e dei benefici di un partenariato economico più stretto fra l'Unione europea e il Canada". All'epoca lo studio indicava che la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi avrebbe apportato benefici sia all'UE sia al Canada. Il rapporto completo è disponibile sul sito web della DG Commercio.
xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000/xxxxxxx/xxxxxx_000000.xxx.
Inoltre la valutazione d'impatto sulla sostenibilità realizzata nel corso del negoziato fornisce una valutazione globale dell'impatto potenziale della liberalizzazione degli scambi a norma dell'accordo. L'analisi valuta l'impatto economico, sociale e ambientale in Canada e nell'Unione europea in tre settori principali, sedici sottosettori e sette questioni trasversali, nonché l'impatto potenziale del CETA negli Stati Uniti, in Messico e in altri paesi e regioni, tra cui una serie di paesi in via di sviluppo, e nei paesi e territori d'oltremare dell'UE di Saint- Xxxxxx-et-Miquelon e Groenlandia. Il capitolato d'oneri, la relazione intermedia e la relazione finale sono disponibili sul sito web della DG Commercio:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx- assessments/assessments/#study-geo-14.
L'UE e il Canada hanno raggiunto un accordo ambizioso che aprirà nuove opportunità per il commercio e gli investimenti sulle due sponde dell'Atlantico e sosterrà la creazione di posti di lavoro in Europa. Il CETA sopprimerà i dazi doganali, porrà fine alle limitazioni sull'accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e, cosa non meno importante, contribuirà a prevenire le copie illecite di innovazioni e prodotti tradizionali dell'UE. L'accordo contiene anche tutte le garanzie necessarie per far sì che i vantaggi economici ottenuti non vadano a scapito dei diritti fondamentali, delle norme sociali, del diritto dei governi di legiferare, della protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza dei consumatori.
• Efficienza normativa e semplificazione
Il CETA non è soggetto a procedure REFIT; esso contiene tuttavia alcune disposizioni speciali per le PMI (ad esempio potrebbe ridurre il costo dei contenziosi, nell'ambito del sistema giudiziario per la protezione degli investimenti, per i ricorrenti che siano piccole e medie imprese).
• Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza del presente accordo sul bilancio dell'UE sarà duplice:
sulle ENTRATE - Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'accordo dopo sette anni, i dazi non riscossi raggiungeranno un importo pari a 311 milioni di EUR, poiché, alla data di entrata in vigore dell'accordo, sarà soppresso il 97,7% delle linee tariffarie dell'UE e, successivamente, un ulteriore 1% gradualmente entro 3, 5 o 7 anni. L'importo di 311 milioni di EUR corrisponde all'80% dei dazi stimati riscossi dagli Stati membri dell'UE sui prodotti canadesi importati in base ai dati del 2015. La stima prende in considerazione la nuova decisione sulle risorse proprie, che riduce dal 25% al 20% le spese di riscossione che gli Stati membri mantengono;
sulle SPESE - Il CETA sarà il primo accordo a integrare il nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti (ICS) nel contesto del sistema di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Di conseguenza, un importo pari a 0,5 milioni di EUR di spese annuali supplementari è previsto a decorrere dal 2017 (con riserva di ratifica) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello.
D'altro canto la proposta comporta l'utilizzo di risorse amministrative a titolo della linea di bilancio XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione), in quanto si stima che un amministratore sarà destinato in qualità di ETP ad espletare le mansioni inerenti al presente accordo. Quanto sopra è indicato nella scheda finanziaria legislativa ed è soggetto alle condizioni ivi citate.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il capo relativo alle disposizioni amministrative e istituzionali istituisce un comitato misto CETA che verificherà in modo costante l'attuazione, il funzionamento e l'impatto del presente accordo. Il comitato misto CETA è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Canada, che si riuniranno una volta all'anno o su richiesta di una delle Parti, e sovrintenderà ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in forza del presente accordo.
• È importante notare che il comitato misto CETA non è un organismo indipendente e che esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni solo mediante accordo tra l'UE e il Canada. Esso non limiterà in alcun modo il potere decisionale delle autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione, o a livello di UE, né delle loro istituzioni.
• L'UE e il Canada possono, tramite il comitato misto CETA, decidere di modificare gli allegati. Quando le Parti approvano una decisione in tal senso, questa deve essere soggetta all'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti interni applicabili. Pertanto l'UE decide se accettare o no la decisione del comitato misto seguendo le proprie procedure interne come previsto dal trattato UE. Il comitato misto CETA non può quindi agire senza una decisione delle istituzioni dell'UE, adottata in conformità alle procedure giuridiche interne dell'UE.
• La possibilità che i comitati misti adottino talune modifiche è una caratteristica comune di tutti gli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali dell'UE.
• Come indicato all'articolo 30.2, il comitato misto CETA non può decidere di modificare con procedura speciale un elenco specifico di allegati per i quali è richiesta la procedura di modifica completa. Tale elenco comprende: il capo 8 - Investimenti, il capo 9 - Scambi transfrontalieri di servizi, il capo 10 - Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, e il capo 13 - Servizi finanziari (con l'eccezione dell'allegato 10- A - Elenco dei punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea).
Sotto gli auspici del comitato misto CETA saranno istituiti i seguenti comitati specializzati:
– il comitato per gli scambi di merci, che si occupa di questioni riguardanti lo scambio di merci, i dazi, gli ostacoli tecnici agli scambi, il protocollo sulla accettazione reciproca dei risultati della valutazione della conformità nonché i diritti di proprietà intellettuale attinenti alle merci. Sono istituiti anche il comitato per l'agricoltura, il comitato per i vini e le bevande spiritose e il gruppo misto settoriale sui prodotti farmaceutici, che fanno capo al comitato per gli scambi di merci e riferiscono a quest'ultimo;
– il comitato per i servizi e gli investimenti, che si occupa di questioni relative agli scambi transfrontalieri di servizi, agli investimenti, all'ingresso temporaneo, al commercio elettronico e ai diritti di proprietà intellettuale attinenti ai servizi;
– il comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), istituito a norma dell'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, del 1998, che affronta le questioni derivanti dal presente accordo in relazione alle regole di origine, alle procedure di origine, alle dogane e all'agevolazione degli scambi, alle misure alla frontiera e alla sospensione temporanea dei trattamenti tariffari preferenziali;
– il comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie, che affronta questioni riguardanti misure sanitarie e fitosanitarie;
– il comitato per gli appalti pubblici, che affronta questioni relative agli appalti pubblici;
– il comitato per i servizi finanziari, che affronta questioni relative ai servizi finanziari;
– il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che affronta questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile;
– il forum di cooperazione regolamentare, che affronta questioni concernenti la cooperazione regolamentare; e
– il comitato CETA per le indicazioni geografiche, che si occupa di questioni riguardanti le indicazioni geografiche.
Nella misura in cui uno di detti comitati specializzati dispone di un potere decisionale nell'ambito del CETA, le sue decisioni saranno adottate secondo la stessa modalità prevista per quelle del comitato misto.
• Attuazione nell'UE
Al fine di garantire l'attuazione dell'accordo occorrerà intraprendere alcune azioni, che saranno poste in atto in tempo utile per l'applicazione dell'accordo. Si tratta di un regolamento
di esecuzione della Commissione che apre i contingenti tariffari previsti dall'accordo, da adottare a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
• Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il CETA è un accordo globale sugli scambi e sugli investimenti che contiene disposizioni su: trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci, misure di difesa commerciale, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane e agevolazione degli scambi, sovvenzioni, investimenti, scambi transfrontalieri di servizi, ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, regolamentazione interna, servizi finanziari, servizi di trasporto marittimo internazionale, telecomunicazioni, commercio elettronico, politica della concorrenza, imprese pubbliche, monopoli e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, appalti pubblici, proprietà intellettuale, cooperazione regolamentare, commercio e sviluppo sostenibile, commercio e lavoro, commercio e ambiente, dialoghi e cooperazione bilaterali, disposizioni amministrative e istituzionali, trasparenza e risoluzione delle controversie.
Il CETA migliorerà in modo significativo le opportunità commerciali per le società europee in Canada. Grazie al CETA le società europee riceveranno il trattamento migliore che il Canada abbia mai offerto a partner commerciali, uniformando in tal modo le condizioni di concorrenza sul mercato canadese per le società dell'UE.
Aprendo i mercati il CETA dovrebbe sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE e apportare ulteriori benefici per i consumatori europei. Esso può contribuire a mantenere bassi i prezzi, offrendo ai consumatori una scelta più ampia di prodotti di qualità. Il CETA non modificherà le norme dell'UE. Le norme e i regolamenti in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, protezione dei consumatori, salute, ambiente, protezione sociale e lavoro, ecc., resteranno immutati. Tutte le importazioni dal Canada dovranno soddisfare tutte le norme e i regolamenti dell'UE in materia di prodotti – senza eccezioni.
Più specificamente il CETA offrirà:
Risparmi sui dazi doganali
Il CETA apporterà alle società e ai consumatori europei benefici tangibili sopprimendo o riducendo i dazi doganali, con riduzioni tra le più incisive mai conseguite dall'UE nell'ambito di un accordo commerciale. In tal modo si apriranno importanti opportunità di mercato per le società europee, comprese le PMI. In particolare, i dazi doganali verranno per la maggior parte soppressi non appena il CETA prenderà effetto. La riduzione dei dazi doganali non indebolirà né modificherà le norme dell'UE. Le importazioni canadesi dovranno rispettare i regolamenti dell'UE.
Opportunità per i prestatori di servizi e meccanismi trasparenti ed efficaci di protezione degli investimenti e di risoluzione delle controversie
Il CETA è di gran lunga l'accordo di più ampia portata mai concluso dall'UE nei settori dei servizi e degli investimenti. Le aziende europee avranno maggiori opportunità di fornire servizi di trasporto marittimo specializzati, quali dragaggio, movimentazione di container vuoti e trasporto di determinati carichi all'interno del Canada, e usufruiranno altresì di nuovi
vantaggi al momento di ottenere l'approvazione per progetti di investimento in Canada, di proteggere i loro investimenti e di far valere i loro diritti in caso di disparità di trattamento grazie a un sistema di risoluzione delle controversie equilibrato ed efficace. Per tutti i settori dei servizi, come i servizi ambientali, le telecomunicazioni e le finanze, l'accesso al mercato è assicurato a livello federale e - per la prima volta - anche a livello provinciale. Nel CETA – come in tutti i suoi accordi commerciali – l'UE protegge i servizi pubblici. Anche in questo caso gli investitori e i prestatori di servizi canadesi dovranno rispettare i regolamenti applicabili dell'UE.
Protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie in materia di investimenti
Il CETA comprende tutte le innovazioni del nuovo approccio dell'UE in materia di investimenti e il relativo meccanismo di risoluzione delle controversie; in tal modo risponde alle aspettative dei portatori di interessi in merito a un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Esso introduce innovazioni importanti in questo settore, che garantiscono un elevato livello di protezione degli investitori mantenendo al contempo il pieno diritto dei governi di legiferare e di perseguire obiettivi legittimi di interesse pubblico come la protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente. Il CETA costituisce una netta rottura rispetto al tradizionale approccio relativo alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti nella maggior parte dei trattati bilaterali di investimento esistenti a livello mondiale. Esso elimina le ambiguità che esponevano il vecchio sistema ad abusi o interpretazioni eccessive e crea un sistema giudiziario per la protezione degli investimenti, costituito da un tribunale permanente e da un tribunale d'appello, che condurrà i procedimenti di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.
Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali
L'accordo fornisce un quadro atto ad agevolare il riconoscimento reciproco delle qualifiche in professioni regolamentate quali architetti, contabili e ingegneri. Le organizzazioni professionali pertinenti nell'UE e in Canada dispongono ora di un quadro che definisce le condizioni per la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco per le rispettive professioni, che dovranno poi essere confermati e concordati dall'UE e dal Canada.
Trasferimenti più agevoli di personale e di altri professionisti tra l'UE e il Canada
Il CETA renderà più facile per le aziende il trasferimento temporaneo di personale tra l'UE e il Canada. Ciò faciliterà le operazioni delle società europee in Canada. Sarà inoltre più facile per i prestatori di servizi professionali fornire temporaneamente servizi legali, contabili, di architettura o simili.
Miglioramento della capacità delle società europee di fornire servizi post-vendita
Il CETA renderà più facile per le aziende dell'UE esportare attrezzature, macchinari e software, consentendo loro di inviare tecnici addetti alla manutenzione e altri specialisti per fornire assistenza post-vendita e servizi connessi.
Accesso agli appalti pubblici canadesi
Il Canada ha aperto alle società dell'UE le proprie gare d'appalto pubbliche in misura maggiore rispetto agli altri suoi partner commerciali. Le aziende dell'UE potranno partecipare a gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi non solo a livello federale ma anche a livello di province e comuni canadesi e saranno le prime aziende non canadesi a poterlo fare. Si stima che le dimensioni del mercato canadese degli appalti pubblici a livello provinciale siano il doppio di quelle del suo equivalente federale.
Zero costi connessi alla duplicazione delle prove
L'UE e il Canada hanno convenuto di accettare reciprocamente i certificati di valutazione della conformità in settori relativi agli apparecchi elettrici, elettronici e radiofonici, ai giocattoli, ai macchinari o agli strumenti di misura. Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità nell'UE può sottoporre a prova in base alle norme canadesi i prodotti UE destinati all'esportazione in Canada e viceversa. Questo eviterà che entrambe le Parti effettuino le stesse prove e potrebbe ridurre considerevolmente i costi sia per le società sia per i consumatori. Ciò è particolarmente vantaggioso per le società più piccole, per le quali pagare due volte per la stessa prova può risultare proibitivo. Ciò non coincide con le modalità operative dell'UE all'interno dei propri confini, ma si tratta comunque di un grande passo in avanti negli accordi internazionali dell'UE.
Migliore protezione delle innovazioni e delle opere di creazione dell'UE
Il CETA creerà condizioni di maggiore parità tra il Canada e l'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale e rafforzerà inoltre la protezione dei diritti d'autore (allineamento con le norme UE sulla protezione delle misure tecnologiche e di gestione dei diritti digitali nonché sulla responsabilità dei prestatori di servizi Internet) e la loro applicazione (segnatamente prevedendo la possibilità di adottare misure provvisorie e provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli intermediari che intervengono in attività di violazione di tali diritti). Migliorerà il modo in cui il sistema dei diritti di proprietà intellettuale del Canada protegge i brevetti per i prodotti farmaceutici dell'UE. Il Canada ha altresì convenuto di rafforzare le sue misure alla frontiera contro le merci contraffatte per quanto concerne il marchio, le merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore e le merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.
Vantaggi commerciali per i fabbricanti di prodotti tradizionali europei
Molte piccole e medie imprese che commerciano in prodotti agricoli beneficeranno del consenso del Canada a proteggere 143 indicazioni geografiche di prodotti europei di alta qualità, ad esempio il formaggio Roquefort, l'aceto balsamico di Modena o il formaggio Gouda olandese e molti altri.
Impegno a favore dello sviluppo sostenibile
Nel quadro del CETA l'UE e il Canada ribadiscono il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Entrambe le Parti convengono che gli scambi e gli investimenti dovrebbero promuovere la protezione dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, e non andare a loro discapito. L'UE e il Canada si impegnano affinché il CETA contribuisca a garantire che la crescita economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente siano obiettivi complementari. Il CETA integra gli obblighi dell'UE e del Canada in merito all'osservanza delle norme internazionali in materia di diritti dei lavoratori e di protezione dell'ambiente e conferisce alla società civile dell'UE e del Canada un ruolo forte nel partecipare all'attuazione degli impegni in questi settori nell'ambito del CETA; istituisce inoltre una procedura di risoluzione delle controversie che comprende consultazioni governative e un gruppo di esperti.
2016/0206 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada.
(2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva.
(3) In conformità all'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non dovrebbe conferire diritti né imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatta salva la sua conclusione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Strasburgo, il
Per il Consiglio Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3. Natura della proposta/iniziativa
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.6. Durata e incidenza finanziaria
1.7. Modalità di gestione previste
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2. Sistema di gestione e di controllo
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Accordo economico e commerciale globale (CETA)
1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB3
20.02 – Politica commerciale
1.3. Natura della proposta/iniziativa
🗹 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
🞎 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria4
🞎 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
🞎 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4. Obiettivi
1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
La proposta può essere inquadrata nella prima delle dieci priorità di Xxxxxxx – Occupazione, crescita e investimenti.
1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n.
1
Attività ABM/ABB interessate
20.02 Politica commerciale.
3 ABM: activity-based management (gestione per attività) ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
4 A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
1.4.3. Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Il CETA apporterà benefici tangibili alle società e ai consumatori europei sopprimendo o riducendo i dazi doganali.
Le disposizioni contenute nell'accordo CETA aventi un'incidenza di bilancio riguardano l'istituzione e il funzionamento del sistema giudiziario per la protezione degli investimenti (ICS).
L'istituzione del nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti risponderà alle elevate aspettative dei cittadini e dell'industria in merito a un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.
L'accordo inciderà inoltre sui dazi doganali (cfr. 3.3).
1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Mantenimento o miglioramento del livello dei flussi commerciali e di investimento tra l'UE e il Canada.
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine
Mantenere o migliorare il livello dei flussi commerciali e di investimento tra l'UE e il Canada.
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Il Canada è per l'UE uno dei partner strategici più stretti e di più vecchia data a livello mondiale. Abbiamo in comune una lunga storia di valori condivisi e pertanto collaboriamo strettamente nel far fronte a molte sfide globali quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica, la stabilità regionale, ecc. Il Canada è l'undicesima economia mondiale per ordine di grandezza e il dodicesimo partner commerciale più importante dell'UE. Grazie al CETA le società europee riceveranno il trattamento migliore che il Canada abbia mai offerto a partner commerciali, uniformando in tal modo le condizioni di concorrenza sul mercato canadese per gli operatori dell'UE. Aprendo i mercati il CETA dovrebbe sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE e apportare ulteriori benefici per i consumatori europei.
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
N.a.
1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
N.a.
1.6. Durata e incidenza finanziaria
🞎 Proposta/iniziativa di durata limitata
– 🞎 Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA
– 🞎 Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
🗹 Proposta/iniziativa di durata illimitata
– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 (con riserva di ratifica in seno al Consiglio e al Parlamento europeo)
– e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7. Modalità di gestione previste5
🞎 Gestione diretta ad opera della Commissione
– 🞎 ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
– 🞎 ad opera delle agenzie esecutive;
🞎 Gestione concorrente con gli Stati membri
🗹 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
– 🞎 a paesi terzi o organismi da questi designati;
– 🗹 a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
– 🞎 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– 🞎 agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
– 🞎 a organismi di diritto pubblico;
– 🞎 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Sarà fornito un contributo a una "struttura esistente" (vale a dire l'ICSID) affinché distribuisca gli onorari che devono essere pagati ai giudici che compongono l'ICS. Solo in caso di insorgenza di una controversia potrebbero essere richiesti onorari per la gestione dei fascicoli, essendo i servizi di segretariato dell'ICSID altrimenti gratuiti.
5 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: xxxx://xxx.xx.xxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxxx.
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione.
2.2. Sistema di gestione e di controllo
In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione.
2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione. In particolare, le norme di controllo applicabili.
Data l'incidenza finanziaria stimata, non è possibile individuare costi o vantaggi significativi quantificabili. Il contributo farà parte integrante del sistema di controllo generale della DG Commercio. Per quanto riguarda i vantaggi non quantificabili.
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela esistenti o previste.
In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione. Si applica inoltre la strategia antifrode della DG Commercio, che contiene un capitolo specifico sulla gestione finanziaria.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
• Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Linea di bilancio | Natura della | Partecipazione | ||||
Rubrica del | spesa | |||||
quadro | ai sensi | |||||
finanziario pluriennale | Numero 4 | Diss./Non diss6. | di paesi EFTA7 | di paesi candidati8 | di paesi terzi | dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento |
finanziario | ||||||
20.0201 | Diss. | NO | NO | NO | NO |
• Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Linea di bilancio | Natura della | Partecipazione | ||||
Rubrica del | spesa | |||||
quadro | ai sensi | |||||
finanziario pluriennale | Numero N.a. | Diss./Non diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento |
finanziario | ||||||
N.a. | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO |
6 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
7 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
8 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Numero | 4 |
DG: COMMERCIO | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | TOTALE | ||||
• Stanziamenti operativi | ||||||||||
Numero della linea di bilancio 20.0201 | Impegni | (1) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | |||
Pagamenti | (2) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | ||||
Numero della linea di bilancio | Impegni | (1a) | - | - | - | - | ||||
Pagamenti | (2a) | - | - | - | - | |||||
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Numero della linea di bilancio | (3) | |||||||||
TOTALE degli stanziamenti per la DG Commercio | Impegni | =1+1a +3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | |||
Pagamenti | =2+2a +3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |
9 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
• TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | |||
Pagamenti | (5) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | ||||
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =4+ 6 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | |||
Pagamenti | =5+ 6 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
• TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | ||||||||
Pagamenti | (5) | |||||||||
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | (6) | |||||||||
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) | Impegni | =4+ 6 | ||||||||
Pagamenti | =5+ 6 |
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 5 | "Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | TOTALE | ||||
DG: COMMERCIO | |||||||||
• Risorse umane | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,536 | ||||
• Altre spese amministrative | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTALE DG Commercio | Stanziamenti | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,536 |
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,536 |
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno N10 | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | TOTALE | ||||
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 2,536 | |||
Pagamenti | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 2,536 |
10 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
– 🗹 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩ | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | TOTALE | ||||||||||||
RISULTATI | ||||||||||||||||||
Tipo11 | Costo medio | No | Costo | No | Costo | No | Costo | No | Costo | No | Costo | No | Costo | No | Costo | N. totale | Costo totale | |
OBIETTIVO SPECIFICO N. 112… | Funzionamento del sistema giudiziario per la protezione degli investimenti (ICS) | |||||||||||||||||
- Risultato | Segretariato | 1 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
- Risultato | Causa | - | p.m. | p.m. | p.m. | |||||||||||||
- Risultato | ||||||||||||||||||
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||||
OBIETTIVO SPECIFICO 2... | ||||||||||||||||||
- Risultato | ||||||||||||||||||
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 | ||||||||||||||||||
COSTO TOTALE | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
11 I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.)
12 Come descritto al punto 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".
3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
– 🗹 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno N 13 | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | TOTALE |
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | ||||||||
Risorse umane | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,536 | |||
Altre spese amministrative | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |
Esclusa la RUBRICA 514 del quadro finanziario pluriennale | ||||||||
Risorse umane | ||||||||
Altre spese di natura amministrativa | ||||||||
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |
TOTALE | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,536 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
13 L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
14 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– 🗹 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | An no N+ 3 | Inserire gli anni necessa ri per eviden ziare la durata dell'inc idenza (cfr. punto 1.6) | ||||
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) | ||||||||
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
XX 01 01 02 (delegazioni) | ||||||||
XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | ||||||||
10 01 05 01 (ricerca diretta) | ||||||||
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)15 | ||||||||
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) | ||||||||
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) | ||||||||
XX 01 04 aa 16 | - in sede | |||||||
- nelle delegazioni | ||||||||
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) | ||||||||
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) | ||||||||
Altre linee di bilancio (specificare) | ||||||||
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 |
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei | Monitoraggio del funzionamento dell'ICS/Gestione delle cause |
Personale esterno |
15 AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione.
16 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
– 🗹 La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
– 🞎 La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[…]
– 🞎 La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[…]
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
– La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale | |||
Specificare l'organismo di cofinanziamento: Governo del Canada | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | |||
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 |
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
– 🞎 La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
– 🗹 La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
– 🗹 sulle risorse proprie
– 🞎 sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Stanziamenti | Incidenza della proposta/iniziativa17 | ||||||||
Linea di bilancio delle entrate: | disponibili per l'esercizio in corso (B2016) | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | ………… | Anno N+7 | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | ||
Articolo 120 - Dazi | 18 465,30 | …………… | |||||||
doganali | 311 |
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
Dazi non riscossi calcolati in base ai dati del 2015, la cui incidenza di bilancio sarà di
311 milioni di EUR (80% di 390 milioni di EUR). Tale importo sarà tuttavia distribuito su un totale di 7 anni. L'UE sopprimerà il 97,7% delle linee tariffarie dell'UE all'entrata in vigore dell'accordo e, successivamente, un ulteriore 1% gradualmente entro 3, 5 o 7 anni per le importazioni di merci originarie del Canada.
17 Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.