STATUTO
Articolo 1 COSTITUZIONE
STATUTO
E.B.A.S. – Ente Bilaterale Artigianato Siciliano
PALERMO
STATUTO
E’ costituita tra le Organizzazioni Regionali Siciliane dell’Artigianato:
– C.N.A.
– C.A.S.A
– FEDERSICILIA CONFARTIGIANATO
– C.L.A.A.I.
e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori:
– C.G.I.L.
– C.I.S.L.
– U.I.L.
in attuazione degli Accordi Interconfederali Nazionali 1983, 1987, 1988, 1992, una libera Associazione con natura Sindacale ai sensi del capo III, Titolo II – Libro Primo del Codice Civile, denominata “ ENTE BILATERALE ARTIGIANATO SICILIANO “ in sigla “E.B.A.S.”.
Articolo 2
SCOPI E FINALITA’
L’E.B.A.S., costituito in applicazione degli accordi interconfederali del 21.12.83 e successivi accordi modificativi e integrativi, è un Ente non commerciale senza fini di lucro, di tipo associativo con natura sindacale e con le seguenti finalità istituzionali:
• Rappresentanza nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
• Valorizzazione e consolidamento, in tutti gli ambiti significativi, delle specificità delle relazioni sindacali nell’artigianato e le relative esperienze di gestioni bilaterali;
• Salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
• Sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le Organizzazioni dell’Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
• Promozione della mutualità attraverso prestazioni di previdenza e di assistenza sia a favore dei lavoratori sia a favore dei titolari di impresa, soci, collaboratori familiari, nascenti anche da disposizioni di legge e/o accordi ed eventuali forme di previdenza integrativa;
• Raccolta delle risorse e loro gestione secondo le prestazioni e le provvidenze previste dagli accordi fra
le Organizzazioni;
• Organizzazione del sistema informativo e promozionale dell’attività dell’Ente per far conoscere i vari servizi offerti alle imprese artigiane e ai loro dipendenti;
• Attribuzione all’Ente di altre competenze che potranno essere demandate da accordi interconfederali e/o intercategoriali, sia nazionali che regionali, da normative legislative nonché da contratti di lavoro di I e II livello;
• In attuazione dei sopra citati scopi, in particolare, l’EBAS è delegato dalle parti costituenti, di seguito identificate come “SOCI”, a gestire fondi derivanti da accordi o intese interconfederali, intercategoriali o contrattuali di I e II livello o quanto le parti costituenti hanno concordato (attualmente: Fondo Sostegno al Reddito, Fondo Rappresentanza Sindacale, Fondo per le Politiche Formative, Fondo per la sicurezza sul lavoro) e quant’altro in seguito concorderanno nelle sedi contrattuali preposte, di carattere aggiuntivo, estensivo, sostitutivo o integrativo, rispetto a quanto oggi vigente.
L’attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dai regolamenti, da approvare da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per ogni Fondo settore di attività gestiti. Nell’attuazione degli scopi l’Ente si conforma al rispetto delle vigenti normative di legge.
Articolo 3
SEDE E DURATA
L’E.B.A.S. ha sede in Palermo. La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.
Articolo 4
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
L’Ente potrà istituire, con apposita regolamentazione da vararsi con delibera dell’Assemblea dei soci, articolazioni territoriali di tipo bilaterale che avranno l’obbligo del rispetto integrale del presente statuto e dei regolamenti vigenti.
Articolo 5 SOCI
Sono Soci:
Le organizzazioni regionali dell’Artigianato:
• C.N.A.
• C.A.S.A.
• FEDERSICILIA CONFARTIGIANATO
• C.L.A.A.I.
successivamente denominate OO.AA.,
Le Organizzazioni regionali sindacati dei lavoratori:
• CGIL
• CISL
• UIL
Successivamente denominate XX.XX.,
anche se, successivamente alla costituzione dell’Ente, risultano fuse tra di loro e/o variano la loro denominazione rispetto a quella richiamata nel presente statuto.
Articolo 6
ADERENTI E DESTINATARI DIPROVVIDENZE E ASSISTENZE
Sono aderenti e destinatari:
– le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85 e successive modificazioni o leggi sostitutive;
– le imprese o unità produttive che risultino Socie e/o alle organizzazioni ad esse aderenti e che applicano C.C.N.L. di I e II livello.
Sono inoltre destinatari:
– i dipendenti delle imprese di cui sopra, in forza o comunque identificati dai regolamenti in vigore. Requisiti essenziali sono i versamenti, di cui al successivo Art.8, lettera a), ai diversi Fondi istituiti all’interno dell’E.B.A.S., effettuati in applicazione dei Regolamenti.
La qualifica di iscritto, nella qualità di aderente o destinatario di cui al presente articolo, si perde:
a) Per la cessazione dell’attività aziendale;
b) Per la cessazione dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti, soci e collaboratori familiari;
c) Per il mancato versamento ai diversi fondi istituiti e/o gestiti dall’EBAS.
La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di aderente non dà alcun diritto alle erogazioni delle prestazioni così come stabilite dai regolamenti, né al patrimonio dell’E.B.A.S., né alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo.
Articolo 7
CESSAZIONE DEL SOCIO
La perdita della qualifica di socio di cui all’art. 5 del presente statuto si verifica per le seguenti condizioni:
a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’E.B.A.S.;
b) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Socio;
c) il recesso volontario del Socio;
d) l’esclusione, disposta con deliberazione qualificata dell’Assemblea dei soci in caso di grave e ripetuto atteggiamento contrario al perseguimento dei fini statutari dell’Ente.
Il socio che perde tale qualifica non avrà diritto a trasmettere ad altri la propria quota, né ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’E.B.A.S. nei limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 8 PROVENTI
L’E.B.A.S., per conseguire i propri scopi, utilizzerà i seguenti mezzi:
a) versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati, recepiti dai regolamenti dell’Ente;
b) eventuali proventi pubblici e privati;
c) eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) lasciti e donazioni, sia pubblici e privati;
e) quant’altro da prelevarsi, con delibera del Consiglio Direttivo, dagli appositi Fondi gestiti dall’Ente;
f) interessi attivi derivanti dalle proprie disponibilità o investimenti.
Inoltre l’E.B.A.S. potrà essere delegato a riscuotere sulla base di precisi mandati, versamenti, quote associative o contributi definiti dai singoli soci ed a questi destinati, previa deliberazione assembleare.
Articolo 9
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’E.B.A.S.:
– la Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Collegio dei Sindaci;
– Il Presidente e il Vice Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi. Nel caso di parità di voti la controversia verrà discussa dai soci in sede negoziale esterna all’E.B.A.S. e la soluzione verrà proposta all’Assemblea o al Consiglio Direttivo.
Articolo 10 ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci delegano a rappresentarli fino a un massimo di 48 componenti, metà in rappresentanza dei soci delle OO.AA. e metà in rappresentanza dei soci delle XX.XX., i quali, fino a revoca, costituiscono l’Assemblea dell’E.B.A.S.
Atteso che la nomina di componente dell’Assemblea è a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l’incarico in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2
(due) soci (di cui all’art. 5) o, nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Collegio dei Sindaci. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, l’elenco delle materie da trattare e sarà affisso all’Albo Sociale presso la sede; in alternativa, l’avviso di convocazione potrà essere spedito via Fax, posta elettronica o a mezzo lettera raccomandata ai componenti all’indirizzo da questi comunicato. In ogni caso, l’assemblea deve essere convocata con un preavviso di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’Esercizio Sociale.
L’Assemblea Ordinaria delibera:
a) Sui regolamenti di cui all’art. 2 del presente statuto;
b) Sulla Relazione del Consiglio Direttivo relativa all’attività svolta dall’Ente;
c) Sul Bilancio dell’Esercizio sociale;
d) Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, definendone i compensi e/o le indennità spettanti;
e) Xxxxx nomina del Presidente e dei due componenti il Collegio dei Sindaci e due sindaci supplenti, definendone i compensi e/o le indennità spettanti;
f) Sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei singoli soci;
g) Su ogni altra attribuzione prevista nel presente statuto;
h) Sul mandato a riscuotere contributi, definiti dai soci e a questi destinati.
Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria, oltre nei casi previsti dalla legge, è convocata, con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Soci (di cui all’art. 5).
Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di scrittura privata autenticata e registrata.
Articolo 11
DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA
Ogni componente l’Assemblea dei soci ha diritto ad un voto.
L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno 24 ore dopo la prima e dovrà risultare nello stesso avviso della prima convocazione.
L’Assemblea Straordinaria delibererà con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di entrambi sarà presieduta dal componente l’Assemblea presente più anziano di età.
L’Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove.
E’ ammessa la delega per iscritto; ogni componente non potrà avere più di una delega.
Ai lavori dell’Assemblea parteciperanno, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Direttore
Articolo 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’E.B.A.S. è diretto da un Consiglio Direttivo costituito da 8 (otto) componenti, dei quali 4 (quattro) delle Associazioni Datoriali e 4 (quattro) delle Organizzazioni Sindacali, eletti dall’Assemblea ordinaria. Non possono essere nominati componenti dell’Assemblea dei soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un componente eletto decada o si dimetta, per qualsiasi causa, dalla carica, deve essere sostituito con altro componente eletto dall’assemblea ordinaria.
Costituisce causa di decadenza, oltre i motivi previsti dalla legge, l’assenza ingiustificata continuativa per almeno 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo, ovvero 6 (sei) assenze ingiustificate durante l’anno. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, salvo quelli spettanti all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
• Propone all’assemblea i regolamenti di cui all’Art.2;
• nomina il Direttore, esterno agli organi volitivi dell’Ente, definendone le funzioni, la retribuzione e le indennità spettanti;
• decide sull’eventuale assunzione del personale dipendente, stabilisce il contratto da applicare e ne regolamenta funzioni e mansioni;
• delibera la quota di adesione annua all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato e ad altri Enti o Associazioni cui l’Ente aderisce;
• può chiedere il riconoscimento eventuale dell’Ente, previa autorizzazione dell’Assemblea dei soci;
• propone all’Assemblea dei soci l’adesione ad altri enti o Associazioni di cui all’art.8;
• delibera le modalità di trasferimento ai Soci dei contributi a questi destinati e riscossi su mandato dei medesimi Soci.
• Decide sull’eventuale utilità di dare incarico ad una Società di Revisione, per la revisione contabile del Bilancio annuale.
Articolo 13
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, di cui il primo di espressione datoriale ed il secondo di espressione sindacale.
Articolo 14 RAPPRESENTANZA LEGALE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.
Articolo 15
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, di norma una volta al mese, mediante invito, anche a mezzo fax o posta elettronica, ai suoi componenti presso il recapito da ciascuno indicato.
L’invito deve essere spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e dovrà contenere il luogo, la data e l’Ordine del Giorno delle materie da trattare. In caso di urgenza è ammesso l’invito a mezzo posta elettronica o sms da spedire almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno 3 (tre) dei suoi componenti o 2 (due) dei componenti effettivi del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ai quali è concessa facoltà di presenziare tramite servizi telematici (esempio videoconferenza).
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi sarà presieduta dal componente il Consiglio Direttivo presente più anziano di età.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Direttore dell’Ente. Possono essere invitati alle riunioni esperti o consulenti esterni in relazione alle specificità dei singoli punti posti all’Ordine del Giorno.
Articolo 16 VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e del Consiglio Direttivo, dovranno risultare da verbali sottoscritti dal Presidente – o da chi per lui ha presieduto – e dal Segretario nominato di volta in volta.
Articolo 17
ADESIONI AD ASSOCIAZIONI
L’E.B.A.S. aderisce all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato. Potrà inoltre aderire ad altri Enti o Associazioni promosse dai Soci anche in sede extraregionale, con delibera dell’Assemblea dei soci.
Articolo 18 PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’E.B.A.S. è costituito:
a) dai beni di proprietà dell’Ente e dalle somme versate dai Soci;
b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) dal patrimonio destinato quale residuo risultante dalla liquidazione di enti aventi finalità analoghe, nel rispetto delle norme vigenti;
d) da donazioni, lasciti, contributi straordinari, pubblici e privati.
Articolo 19
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale viene redatto il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio è esaminato dal Collegio dei Sindaci e dalla Società di Revisione contabile, che riferiscono con apposite relazioni all’Assemblea dei Soci
Articolo 20
COLLEGIO DEI SINDACI E SOCIETA’ DI REVISIONE
Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno assumerà la carica di Presidente, e da due Supplenti.
I componenti dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio è eletto dall’Assemblea dei soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Ente e sul concreto funzionamento.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di dare incarico ad una Società di Revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili e all’albo CONSOB, per la revisione contabile del Bilancio annuale, laddove se ne ravvisasse l’utilità.
Articolo 21
AVANZI DI GESTIONE
Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio sociale, saranno destinati a riserva da utilizzarsi nei successivi esercizi su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 22
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 23
SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE
In caso di scioglimento dell’Ente o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, L’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori dei quali due designati rispettivamente dai Soci delle OO.AA. e delle XX.XX. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell’Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Palermo.
L’Assemblea, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, determinerà i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma190 della legge 23/12/1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 24 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di enti non commerciali di tipo associativo con natura sindacale.