Accordo Interconfederale del 5 ottobre 1995
Accordo Interconfederale del 5 ottobre 1995
sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro tra
l'Associazione Generale Cooperative Italiana AGCI; la Confederazione Cooperative Italiane - CCI; la Lega Nazionale Cooperative e Mutue, LNCeM;
e
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL; la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL; la Unione Italiana del Lavoro UIL.
Articolo 2
2. Organismi bilaterali
2.1. Livello nazionale
Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designera` un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che operera` collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per la formazione e l'ambiente denominato COOP - FORM, costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 24 luglio 1994.
2.2. Tale Comitato svolgera` compiti di coordinamento delle attivita` di gestione del D.Lgs. n. 626/1994 in particolare:
- raccordandosi con le istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994;
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso COOP - FORM anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell'Unione europea. In caso di interesse omogeneo di piu` regioni a tali iniziative, la richiesta sara` rivolta al COOP - FORM Nazionale;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.Lgs. n. 626/1994;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazione e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;
- proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle attivita` espletate dal COOP - FORM Nazionale (ricerca di fabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. La sede del Comitato nazionale e` presso il COOP - FORM che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre COOP - FORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attivita` della Commissione da sottoporre alle parti sociali.
2.5. Livello regionale.
Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascun regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si colleghera`, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all'Ente bilaterale regionale COOP - FORM.
2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:
- raccordarsi con le regioni e con i Comitati regionali ex art. 27 D.Lgs. 626/1994 nonche` con altri Enti ed istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
- promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 coordinandone l'attivita`;
- promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del COOP - FORM nazionale;
- verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attivita` di formazione a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato bilaterale provinciale;
- svolgere attivita` di supporto tecnico nei confronti degli Organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;
- costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonche` quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
- tenere ed aggiornare l'elenco dei medici competenti elaborato dalla regione;
- proporre convenzioni da attuare tramite COOP - FORM con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;
- promuovere eventuali altre attivita` concordate tra le parti regionali competenti;
- ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di riscontri fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un Fondo regionale appositamente costituito all'interno del COOP - FORM regionale.
2.8. Il Comitato regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avra` sede presso il COOP - FORM. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali cooperative firmatarie.
2.9. Livello provinciale.
Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sara` costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, svolgera` anche i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
- promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (R.L.S.) che per gli addetti designati dalle imprese;
- eventuali altre attivita` concordate tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sara` promossa dal Comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente a Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.
2.12. Organismi paritetici di settore.
Sono fatti salvi gli Organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.