ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “OPERE PIE D’ONIGO”
ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “OPERE PIE D’ONIGO”
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE CUI SI APPLICA IL CCNL “REGIONI – AUTONOMIE LOCALI” e
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE CUI SI APPLICA IL CCNL DEL “SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”
PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI XXXXX E/O ORE IN CONTO RECUPERO PER L’ANNO 2017
Oggi 14 giugno 2017, alle ore 14.30, a Pederobba (TV), presso la sede dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d'Onigo”, in xxx Xxxx, x. 00/x, presenti le seguenti Delegazioni trattanti:
I) per la Funzione Pubblica CGIL il Sig. Xxxxx Xxxxxxx,
per la Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi CISL, la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx; per la UIL FPL, il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx
i Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxx,;
II) per le Opere Pie d'Onigo la Delegazione trattante costituita dal Segretario Xxxxxxxxxx Xxxx, salva autorizzazione alla firma definitiva da darsi con la delibera del Consiglio di Amministrazione e parere del Collegio dei Revisori;
PREMESSO CHE
a) il valore della famiglia, la solidarietà tra le generazioni, il lavoro a servizio delle persone più fragili della nostra società e la solidarietà tra i colleghi di lavoro a qualunque titolo operanti sono tra i principi sui quali si fonda l’operato di questo Ente
b) il vigente l’articolo 24 del decreto legislativo n. 151 del 14/09/2015 introduce, fra le disposizioni in materia di lavoro, la possibilità di cedere i riposi e le ferie, disponendo che, fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo n. 66 dell’08/04/2003, «i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro»
c) in assenza di regolamentazione dell’istituto delle “ferie solidali” a livello di contrattazione collettiva nazionale
d) in armonia con le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica
per il personale dipendente dell’IPAB Opere Pie d’Onigo con qualifica non dirigenziale, che ha posto tra gli obiettivi da perseguire anche la promozione delle pari opportunità, secondo i principi contenuti nel vigente capo IV del decreto legislativo n. 198 dell’11/04/2006, con l’attuazione di azioni positive che assicurino la realizzazione di un sistema a sostegno di coloro che si trovano momentaneamente in difficoltà
e) in considerazione del fatto che l’applicazione dell’istituto delle “ferie e/o ore in conto recupero solidali” non comporta oneri aggiuntivi per l’IPAB Opere Pie d’Onigo ed ha l’obiettivo di favorire il benessere organizzativo dell’Ente in quanto incide sulla conciliazione tra vita privata e lavoro dei dipendenti
f) in considerazione del fatto che la cessione è volontaria, in considerazione dell’organizzazione di lavoro di questo ente a turni sulle 24 ore ed in considerazione delle diverse casistiche di fabbisogno e/o gravità familiari che possono obbligare un dipendente ad una situazione di maggior assistenza ai propri familiari, le Parti ritengono che la limitazione all’assistenza ai soli figli minori sia limitante e discriminante nel contesto sociale e lavorativo di questo Ente. Si ritiene legittimo, quindi, estendere in questo accordo anche ai casi in cui i lavoratori dipendenti abbiano bisogno di assistere familiari diversi dai soli figli minori, sebbene non conviventi.
Le Parti, volendo dare attuazione a quanto sopra per l’adozione dell’istituto delle “ferie e/o ore in conto recupero solidali”, convengono e sottoscrivono quanto segue:
art. 1 Ambito di applicazione, decorrenza e durata
Il presente accordo si applica a tutti dipendenti a tempo indeterminato dell’IPAB Opere Pie d’Onigo in servizio, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente accordo potrà essere oggetto di eventuali revisioni dopo un periodo sperimentale dell’anno solare in corso o dopo l’emanazione di nuove normative inerenti la materia o interventi di regolamentazione sulla stessa da parte dei CCNL.
art. 2 Finalità ed obiettivi
L’Amministrazione, attraverso l’adozione dell’istituto delle “ferie e/ore in conto recupero solidali” si dota di uno strumento a beneficio dei propri dipendenti, il quale ha come obiettivo migliorare il benessere organizzativo ed incentivare la solidarietà fra colleghi, a supporto dei lavoratori bisognosi di riposi e/o ferie per assistere i propri familiari (entro il 2° grado) che necessitino di cure costanti, sebbene non conviventi.
art. 3 Criteri, condizioni e modalità
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i dipendenti a tempo indeterminato dell’IPAB Opere Pie d’Onigo possono volontariamente e discrezionalmente cedere
a) le giornate di ferie maturate nell’anno o negli anni precedenti a quello in corso e non ancora usufruite, fino ad un massimo di 8 (otto) giorni complessivi per
ciascun anno di maturazione e comunque eccedenti la misura di 4 (quattro) settimane minime annuali, delle quali il dipendente deve irrinunciabilmente usufruire (ai sensi del vigente capo III del d.lgs. 66/2003 in materia di riposi e ferie, del vigente art. 18 del CCNL Enti Locali siglato il 06/07/1995, del vigente art. 19 del CCNL Sanità siglato il 01/09/1995 e del vigente art. 36 della Costituzione). Il numero minimo di giorni di ferie irrinunciabili si determina moltiplicando i giorni lavorativi medi settimanali previsti da contratto individuale di lavoro (al momento della maturazione del diritto) moltiplicati per 4 (quattro).
b) le ore in conto recupero accumulate nei mesi precedenti a quello in corso o negli anni precedenti e non ancora recuperate a titolo di riposo compensativo o liquidate come lavoro straordinario (ai sensi del vigente art. 38 del CCNL Enti Locali siglato il 14/09/2000, del vigente art. 34 del CCNL Sanità siglato il 07/04/1999 e del vigente art. 6 della Costituzione), fino ad un massimo di 36 (trentasei ore) per ciascun anno e nel rispetto del vigente capo III del d.lgs. 66/2003 in materia di riposi e ferie. I titolari di posizioni organizzative non possono aderire a questo specifico punto dell’accordo.
I dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di necessità di cui in premessa, cioè familiari entro il 2° grado di persone (sia minorenni che maggiorenni) che per le particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, possono avanzare al Direttore dell’IPAB Opere Pie d’Onigo (in qualità di Dirigente Responsabile del Personale) la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie e/o ore in conto recupero solidali”, previa autocertificazione ai sensi del vigente art. 46 del DPR 445/2000 dello stato di necessità, da integrare, se accolta, con la necessaria documentazione che sarà richiesta.
L’Amministrazione, ricevuta la richiesta e valutatala coerente con il presente accordo, rende noto al personale dipendente a tempo indeterminato dell’IPAB Opere Pie d’Onigo, in forma rigorosamente anonima, l’esigenza di un progetto di “ferie e/o ore in conto recupero solidali” ed invita i propri dipendenti, su base volontaria, ad indicare la loro adesione al progetto, con l’indicazione della quantità di giorni od ore che intendono cedere, su di un apposito modulo, che costituisce parte integrante del presente accordo.
L’Amministrazione, fatte le opportune verifiche, ovvero:
1) rispetto dei limiti e vincoli di cui all’articolo 3 lettere a) e b) del presente accordo del cedente
2) parere positivo da parte del Medico Competente, il quale valuterà che la richiesta del cedente non contrasti con quanto previsto dalla normativa vigente sulla sorveglianza sanitaria (d.lgs. 81/2008) e sull’orario di lavoro (d.lgs. 66/2003). L’eventuale costo di tale certificazione è a carico del dipendente stesso.
3) quantificazione in giorni/ore del cedente ad un corrispettivo in giorni/ore del cessionario (ferie “non godute” ai sensi del vigente art. 10 del CCNL Enti Locali siglato il 05/10/2001 e del vigente art. 8 del CCNL Sanità siglato il 20/09/2001; retribuzione oraria ai sensi del vigente art. 10 comma 3 del CCNL Enti Locai siglato il 09/05/2006) e del vigente art. 37 comma 4 del CCNL Sanità siglato il 20/09/2001), nel rispetto dell’onere zero a carico dell’IPAB Opere Pie d’Onigo. Nella parificazione delle giornate od ore è consentito un arrotondamento per eccesso o per difetto all’euro.
Nel caso in cui il numero di “ferie e/o ore in conto recupero solidali” superi il fabbisogno del richiedente, la cessione verrà effettuata in ordine crescente di data di compilazione del modulo nr. 69.
Una volta acquisite, le “ferie e/o ore in conto recupero solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità del progetto approvato dal Direttore dell’Ente. Nel caso in cui vengano meno le condizioni di necessità, le stesse ferie e/o ore in conto recupero torneranno proporzionalmente nella disponibilità dei cedenti. La loro fruizione da parte del richiedente resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, ore in conto recupero e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente maturati al momento del fabbisogno (con un possibile anticipo sul maturato reale di non oltre una settimana lavorativa).
L’applicazione del presente accordo non comporta in nessun tempo oneri aggiuntivi per l’IPAB Opere Pie d’Onigo.
art. 4 Sicurezza dei dati e clausole di salvaguardia
L’IPAB Opere Pie d’Onigo assicura che tutte le operazioni di raccolta ed assegnazione delle “ferie e/o ore in conto recupero solidali” saranno effettuate nel totale rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali e sensibili di cui al d.lgs. 196/2003.
L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni tempo qualsiasi uso illecito e/o illegittimo del presente accordo (anche con scambio economico fra cedente e cessionario), applicando, se del caso, le misure di tutela previste dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e dalla normativa interna vigente.
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx.ra Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
CISL FP Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx FP CGIL. Sig. Xxxxx Xxxxxxx UIL FPL Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx