CONVENZIONE ISTITUTIVA/DI RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO__________________________________
CONVENZIONE ISTITUTIVA/DI RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO__________________________________
TRA
L’Università degli Studi di ………………………… con ……………………….rappresentata dal Rettore ………………..debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data……
E
L’Università degli Studi di…………….. , rappresentata dal Rettore Prof………….. debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data…. E del Consiglio di Amministrazione in data …..
E
L’Università degli Studi di …… , rappresentata dal Rettore Prof….., debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data……………..e con delibera del Consiglio di Amministrazione in data……
E
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1- Costituzione
E’ costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario…………. ……… con le seguenti Unità di ricerca:
Specificare le Unità di ricerca di ogni ateneo coinvolto
L’elenco dei docenti/ricercatori afferenti è riportato nell’apposito allegato alla presente convenzione (allegato 1).
Al centro possono afferire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l’assenso del dipartimento di afferenza.
La domanda è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al comitato direttivo, il quale ne delibera l’accettazione. Dell’accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione alle Università di appartenenza dei richiedenti.
L’elenco degli afferenti al Centro viene tenuto e aggiornato dalla sede amministrativa del Centro
Art. 2- Scopi e attività del Centro
Il centro si propone di:
Articolo da adattare in base alle attività svolte dal centro
promuovere, sostenere e coordinare attività di ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale; svolgere programmi di ricerca in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Tali programmi saranno disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta stipulati, previa approvazione degli organi competenti;
favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali utili alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri enti nazionali e internazionali, pubblici e privati;
promuovere iniziative di divulgazione tramite conferenze, congressi, attività didattico- formative etc., promuovendo la pubblicazione dei risultati scientifici conseguiti;
provvedere ad attività di formazione anche di giovani ricercatori, concorrendo all’attività di corsi di dottorato di ricerca, master e scuole di specializzazione;
svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati.
Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti o dalle Facoltà degli Atenei aderenti.
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.
Art. 3- Sede e organizzazione del Centro
La sede amministrativa e organizzativa del Centro è stabilita presso il Dipartimento di …………….
La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate. Il Centro è organizzato in tante Unità Operative quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro.
Articolo 4- Organi del Centro
Sono organi del Centro:
il Direttore
il Comitato Direttivo
Articolo 5- Il Direttore
Il Direttore viene eletto dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento sede amministrativa, che abbiano optato per il regime a tempo pieno, ed è nominato con decreto del Rettore dell’Ateneo sede amministrativa del Centro.
La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo.
Xxxx in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Svolge le seguenti funzioni:
rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
convoca e presiede il Comitato Direttivo.
predispone la relazione programmatica annuale sull’attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente, entrambe corredate di un piano di sostenibilità economico-finanziaria, e le trasmette per l’approvazione al Comitato Direttivo;
esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento sede amministrativa del Centro, per lo svolgimento delle attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative promosse dal Centro;
designa, fra i membri del Comitato Direttivo, un Vice Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Comitato Direttivo e al Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro, ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina;
sottoscrive esclusivamente atti riguardanti le attività previste dalla presente Convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro, previa proposta formulata con delibera del Comitato Direttivo del Centro;
provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa;
presenta al Comitato Direttivo, al termine di ogni anno, la relazione sull’attività svolta dal Centro, sull’utilizzazione delle risorse avute e su ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta.
In prima applicazione la carica del Direttore è attribuita a…….
Articolo 6- Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un rappresentante indicato da ciascun Ateneo aderente al Centro. È nominato con decreto del Rettore dell’Ateneo sede amministrativa.
I componenti del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili alla scadenza del mandato
Il Comitato Direttivo ha il compito di:
eleggere il Direttore del Centro tra i propri componenti, in occasione della prima seduta, anche telematica, convocata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro;
approvare la relazione annuale programmatica sull’attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente, predisposte dal Direttore;
approvare le proposte di instaurazione di rapporti di collaborazione o contrattuali per il perseguimento degli scopi del Centro, da sottoporre all’approvazione e alla stipula degli organi competenti, ai sensi dell’art. 7 primo comma;
deliberare sulle eventuali richieste di adesione al Centro di altri Atenei, e di professori, ricercatori e altri soggetti (professionisti ed esperti di chiara fama), successivamente alla costituzione del Centro;
deliberare su eventuali proposte di modifica alla presente convenzione, che saranno poi sottoposte all’approvazione degli organi competenti delle Università partecipanti al Centro
Il Comitato Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria, di norma ogni quattro mesi e deve riunirsi almeno una volta all’anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti, con la partecipazione democratica di tutti alle deliberazioni.
La convocazione del Comitato Direttivo è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso.
Il Direttore è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno la metà dei componenti del Comitato
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
È facoltà del Direttore indire una riunione del Comitato Direttivo con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli Afferenti al Centro er la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro.
Articolo 7- Finanziamenti e amministrazione
Il Centro, stante l’assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell’Ateneo sede amministrativa o delle singole parti, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’istituzione del Centro non comporta l’assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.
Eventuali oneri finanziari per la realizzazione delle attività del Centro, saranno a carico del Dipartimento sede amministrativa e/o delle altre parti e in ogni caso dovranno essere di volta in volta espressamente deliberati dall’organo competente.
L’erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.
La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finanziaria relativa al Centro sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa, secondo la normativa di riferimento in vigore presso l’Università sede.
La gestione amministrativa e contabile, anche relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.
Eventuali oneri di funzionamento del Centro saranno a carico del Dipartimento presso il quale è stabilita la sede amministrativa e dovranno essere di volta in volta espressamente deliberati dall’organo collegiale competente.
Per le proprie attività il Centro può avvalersi del personale che il Dipartimento sede amministrativa o gli altri Dipartimenti presso cui hanno sede le Unità Operative di cui all’art. 2, metteranno a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze e previ accordi tra le parti.
Articolo 8- Nuove adesioni
Possono aderire al
Centro altri Atenei,
che ne facciano motivata richiesta.
L’adesione
è
subordinata
al
parere
favorevole
del
Comitato
Direttivo
del
Centro.
Le
adesioni di altre Università sono formalizzate mediante appositi
atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre
all’approvazione degli organi competenti di tutte le università
aderenti.
Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato Direttivo.
Articolo 9- Durata della Convenzione e Recesso
La presente convenzione entra in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione, ha durata di anni sei ed è rinnovabile di sessennio in sessennio. Il rinnovo sarà attuato previa specifica delibera degli organi competenti degli Atenei aderenti, con la stipulazione di un apposito atto scritto.
Ogni parte aderente ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, da inviarsi con posta elettronica certificata indirizzata al Direttore del Centro, con l’impegno a completare eventuali attività intraprese.
Ai fini del rinnovo della presente convenzione, il Comitato Direttivo approva e sottopone ai Dipartimenti e agli Atenei interessati una relazione sulle attività svolte, con l’indicazione delle risorse utilizzate, nonché un piano programmatico di massima delle attività che il Centro si prefigge di svolgere per il successivo sessennio, con l’indicazione delle risorse di cui prevede di avvalersi allo scopo.
Articolo 10 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato
Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati alla Parte concedente.
Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera del Comitato Direttivo.
Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.
Art. 11- Modifiche alla Convenzione
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli organi competenti delle Università costituenti il Centro.
Art. 12- Scioglimento del Centro
Il Centro è sciolto su proposta del Comitato Direttivo e con deliberazione degli organi competenti delle Università costituenti nei seguenti casi:
mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
venire meno dell’interesse per le attività di ricerca del Centro;
venire meno della pluralità di aderenti, vale a dire la riduzione a un solo Dipartimento aderente;
scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo.
Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.
Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.
Art. 13- Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro.
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.
Art. 14- Coperture assicurative
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione.
Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Prima dell’inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l’elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.
Art. 15- Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate. Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative ad un’altra Parte, le stesse possono essere posticipate per motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti. Riguardo alle informazioni
di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
Le Università convenzionate si impegnano, reciprocamente, al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.
Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un’attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. Verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari e adeguati tenendo conto del conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Art. 16- Diritto di proprietà intellettuale
Il Direttore del Centro assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.
Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi.
Art. 17- Norme transitorie
All’atto di approvazione della presente convenzione gli atenei aderenti al Centro propongono il nominativo della rispettiva rappresentanza nel Comitato direttivo.
Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, si procede a costituire gli organi del centro.
Art. 18- Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.
Art. 19- Foro competente
Per controversie che dovessero insorgere tra le Università aderenti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Università aderenti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Milano o altro foro individuato quale competente in base alla legge.
Art. 20- Spese, bollo e firma digitale
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art.24, commi 1 e 2, del Codice dell’Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio finale.
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[Atto sottoscritto digitalmente – (1) Rispettive date di sottoscrizione digitale] |