STATUTO
STATUTO
della Società Consortile a responsabilità limitata
………………………………………………………………….
Articolo 1: Denominazione
1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata " … - Società Consortile a Responsabilità
Limitata", di seguito denominata anche "Società" .
Articolo 2: Sede Sociale
1. La società ha sede nel Comune di …………………….. ( ) all'indirizzo risultante dalla
apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali
………………………………………… (indicare se regionali, nazionali o internazionali).
Articolo 3: Durata della Società
1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre e può essere prorogata o sciolta
anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.
Articolo 4: Scopo e oggetto sociale (esemplificativo1)
1. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della …………………………………………o e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi.
2. La Società persegue altresì la finalità, nei settori della , di
stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca.
3. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:
a) Svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della
1 Importante è che ai sensi della L. 24.12.2007 n. 244. Art. 3, comma 27 e segg., la Società non abbia per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo.
cantieristica e della ………………….., finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;
b) favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività;
c) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della
………………………………………………………., finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie, dei risultati della ricerca, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;
d) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
e) svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sviluppate, allo scopo di attrarre nuove imprese;
f) promuovere e organizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;
g) promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato che rispondano alle esigenze delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;
i) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee.
4. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie.
5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
7. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.
Articolo 5: Soci
1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
a) Imprese;
c) Organismi di ricerca pubblici o privati;
d) Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;
e) Enti di istruzione e formazione;
f) Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
g) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.
2. L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.
A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.
Articolo 6: Contributo dei soci
1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.
2. Per il socio Università, ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Articolo 7: Obblighi dei soci
1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 6, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'articolo 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.
3. Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei soci ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile, e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:
- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;
- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8: Domicilio dei Soci
1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.
Articolo 9: Capitale sociale
1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro …………………….,00 ( /00),
suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e, solo in caso di rinuncia al diritto di prelazione, potranno essere offerte a terzi.
4. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 7, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.
E’ esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.
Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione
1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi.
2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:
a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad
informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;
b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;
c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;
d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 2, secondo le modalità in esso specificate.
3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco unico.
Articolo 11: Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.
Articolo 12: Recesso
1. Il diritto di recesso compete:
a) ai soci che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria imprenditoriale prevista dal contratto di consorzio e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473;
d) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6), qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia;
e) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.
2. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.
3. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.
Articolo 13: Esclusione
1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:
a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;
c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.
2. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio che:
a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;
b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.
3. In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.
4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r.
5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.
6. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite.
Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.
7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.
Articolo 14: Organi della Società
1. Gli organi della Società sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Presidente;
c) Consiglio di Amministrazione;
d) Amministratore Delegato;
e) Comitato Tecnico Scientifico;
f) Sindaco unico.
Articolo 15: Decisioni dei Soci
1. Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.
2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 21.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
Articolo 16: Modalità di Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.
3. L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Articolo 17: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea
1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà
e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.
4. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.
5. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.
6. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Articolo 18: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione
1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.
2. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.
Articolo 19: Compiti dell'Assemblea
1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:
a) nominare il Presidente, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 21, comma 7, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
c) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
d) nominare il Sindaco unico, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso;
e) approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;
f) approvare il bilancio;
g) ammettere i nuovi Consorziati ai sensi dell'art. 5 e escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;
h) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.
Articolo 20: Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.
5. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.
6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.
7. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo.
Articolo 21: Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da un massimo di cinque componenti, più il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. In particolare l'assemblea nomina:
a) 4 consiglieri tra i candidati designati dai soci ………. (indicare eventuali categorie di soci privilegiate nella nomina dei consiglieri)
b) un consigliere tra i candidati designati dal socio “Università”.
3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.
4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
5. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l’avvenuta nomina di almeno quattro componenti, più il Presidente, tra i quali almeno il rappresentante scelto tra i candidati designati dal socio “Università”.
6. In sede di prima applicazione il Consiglio di amministrazione può essere nominato nell’atto costitutivo.
7. I Consiglieri durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.
8. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Articolo 22: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.
3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno otto giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.
Articolo 23: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 24: Compiti del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:
a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
k) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
n) deliberare sulle liti attive e passive.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico- scientifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 25: Amministratore Delegato
1. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio stesso. Resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile; ha
la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.
2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.
3. L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.
Articolo 26: Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dalla assemblea dei soci, è composto da ………………
componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento, di cui almeno uno espressione del socio “Università” con funzioni di Presidente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.
5 Il Comitato Tecnico Scientifico si intende validamente costituito con l’avvenuta nomina di almeno cinque componenti, tra i quali almeno il rappresentante espressione del socio “Università”.
6. In sede di prima applicazione il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato nell’atto costitutivo.
Articolo 27: Il Sindaco unico
1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.
2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
3. Salvo le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata - in alternativa - all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni vigenti previste in tema di società per azioni.
Articolo 28: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza
1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Gli accordi in merito allo sfruttamento dei risultati della ricerca devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.
Articolo 29: Bilancio
1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.
Articolo 30: Utili di esercizio
1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 31: Scioglimento e Liquidazione
1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale, a università o enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.
Articolo 32: Rinvio
1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.