ACCORDO AZIENDALE
ACCORDO AZIENDALE
Per tutto il personale dirigente e non dirigente in forza all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Funzioni Locali, CCNL di lavoro giornalistico, dal CCNL Autoferrotranvieri e dal CCNL Dirigenti aziende industriali nel tempo vigenti
In materia di allestimento di impianti di videosorveglianza, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori L. n. 30/1970, all’interno della sede aziendale
In data ……… presso la sede dell’Azienda Strade Lazio Astral S.p.A. in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00/00 – Roma
Tra
L’Azienda Strade Lazio Astral S.p.A. (d’ora in avanti AZIENDA o ASTRAL) rappresentata dall’Amministratore Unico Xxxxxxx XXXXXXX, dal Direttore Generale Xxxxxxx XXXXX e dal Dirigente Responsabile dell’Area Personale e Organizzazione Xxxxxxxx XXXXXXX;
FEDERLAZIO, rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx
E
- la FPS CISL Roma e Lazio, rappresentata da ;
- la FP CGIL, rappresentata da ;
- la UIL F.P.L. Regione Lazio rappresentata da ;
- la CISAL rappresentata da ………………………………………………………………..
- le RSU rappresentate da ………………………………………………………………
Di seguito congiuntamente indicate come “le Parti” –
Viene sottoscritto il seguente
“Accordo Aziendale per la collocazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza posti all’interno della sede aziendale e sue pertinenze”
PREMESSO CHE
- L’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come innovato dal decreto legislativo n. 151/2015, art. 23, stabilisce:
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- l’art 114 del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, dispone che resta fermo quanto disposto dall’art.4 della legge 20 maggio 1970, n. 300
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali contiene disposizioni specifiche per l’utilizzo di tali sistemi nell’ambito dei rapporti di lavoro;
- nella nozione di “impianti audiovisivi ed altre apparecchiature di videosorveglianza” possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni relative all’attività dell’Azienda;
- Astral, al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all’incolumità dei lavoratori impiegati presso la sede aziendale, nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, evidenzia la necessità di installare, nella predetta sede, apparecchiature di videosorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante le ore di lavoro;
- Astral manifesta l’intenzione di predisporre un sistema di monitoraggio con impianti di videosorveglianza delle strutture aziendali e delle sue pertinenze, degli accessi esterni e dell’area interna di parcheggio e custodia degli automezzi aziendali, per perseguire le finalità di tutela del patrimonio di cui al capoverso precedente;
LE PARTI CONCORDANO
- Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- Che gli impianti di sorveglianza, di cui al presente Accordo, non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività, anche lavorativa, dei dipendenti di Astral;
- L’installazione degli impianti di videosorveglianza all’accesso dello stabile aziendale e nelle sue pertinenze, nelle aree di custodia dei mezzi aziendali per perseguire le finalità di tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza dei luoghi di lavoro, come da planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente Accordo;
- Che l’attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo potrà avvenire esclusivamente in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori e, pertanto:
A) L’attività di videosorveglianza verrà eseguita nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e allocazione;
B) La raccolta dei dati dovrà avvenire nel principio di pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità perseguite;
C) Il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
D) L’Azienda si impegna a non adottare comportamenti discriminatori, nei confronti dei propri dipendenti, a seguito dell’utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza.
- Che l’attività di videosorveglianza dovrà avvenire nel pieno rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR) e che i dati raccolti non saranno comunque utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia. In tal caso, Xxxxxx, qualora si ravvisassero casi penalmente perseguibili, metterà a disposizione delle autorità competenti, previa espressa richiesta, il materiale video;
- In caso di registrazione le immagini verranno conservate, a cura del personale addetto alla sorveglianza specificatamente incaricato per iscritto ed in conformità alle istruzioni ricevute, al massimo per 24 ore successive alla registrazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si dovrà aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Scaduto tale termine, il sistema dovrà essere impostato per provvedere alla cancellazione automatica delle immagini.;
- Con designazione scritta, saranno individuate le persone che possono utilizzare gli impianti di videosorveglianza e prendere visione delle registrazioni, compreso il personale dell’eventuale società incaricata della vigilanza o gestione del sistema di videosorveglianza, all’uopo nominata Responsabile del trattamento. L’accesso alle immagini sarà tassativamente inibito ad altri soggetti. I nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati derivanti dalla videosorveglianza devono essere adeguatamente pubblicizzati;
- I lavoratori ed i terzi che transitano nelle aree sottoposte a sorveglianza sono informati della rilevazione mediante affissione di specifico cartello; i lavoratori sono altresì informati dell’attività di videosorveglianza tramite apposita informativa estesa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR;
- L’eventuale modifica o sostituzione dell’impianto di videosorveglianza adottato sarà preventivamente comunicato alle rappresentanze sindacali, alle quali verranno comunque illustrate le eventuali variazioni di natura tecnica adottate. Le Organizzazioni Sindacali possono verificare, in qualsiasi momento, che l’utilizzo degli impianti avvenga nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel presente accordo;
- La disciplina contenuta nel presente accordo non è soggetta a termine o scadenza ed è vincolante per tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, anche non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dei lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i, dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e dai provvedimenti in materia emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI
Per L’ASTRAL S.p.A. Per FPL CISL Roma e Lazio
Amministratore Unico, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ……………………………
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Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Per la FP CGIL
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Direttore del Personale ed Organizzazione, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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Per la UIL FPL
Xxxxxxxxxx, dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx …………………………..
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Per la CISAL
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Per le RSU
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