Articolo 1
Allegato "G" al n.34975 di raccolta STATUTO DEL "CONSORZIO AMAG SERVIZI"
Articolo 1
Denominazione
1.1 E' costituito il Consorzio con attività esterna denomina- to "CONSORZIO AMAG SERVIZI" (di seguito richiamato con il termine Consorzio).
Articolo 2
Sede e domicilio
2.1 Il Consorzio ha sede legale in Alessandria.
2.2 Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.
2.3 Per tutti i rapporti con il Consorzio e con gli altri consorziati, il domicilio dei consorziati sarà quello dichia- rato al momento dell’iscrizione al Consorzio ovvero quello successivamente comunicato al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata a.r..
A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni pre- viste dal presente statuto.
2.4 Il consorziato non potrà mai contestare o sollevare ecce- zioni per la mancata ricezione o conoscenza di notifiche, di comunicazioni, di corrispondenza e di quant’altro dal Consor- zio e/o dagli altri consorziati inviato all’ultimo indirizzo da esso comunicato, anche se non più ivi domiciliato.
Articolo 3
Oggetto ed entrate del Consorzio
3.1 Ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, con la co- stituzione del Consorzio e senza alcun fine lucrativo, i con- sorziati istituiscono un'organizzazione comune per la disci- plina e per lo svolgimento dell’attività di supporto e servi- zio nei seguenti ambiti:
- centrale di committenza per l’acquisizione di forniture, servizi o lavori;
- aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica, eventual- mente anche per il tramite della valutazione di proposte pre- sentate da soggetti promotori nell'ambito di operazioni di public private partnership;
- monitoraggio e/o gestione dei contratti affidati con le mo- dalità di cui ai punti che precedono.
Il Consorzio in parola è percepito quale strumento di otti- mizzazione, per l’efficientamento operativo e funzionale dei servizi svolti dai consorziati.
3.2 Il Consorzio svolgerà la propria attività con attribuzio- ne dei costi sulla base degli accordi che stipulerà con i singoli consorziati. I costi di sussistenza del Consorzio sa- ranno supportati dai consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione al fondo consortile.
3.3 L’accordo consortile non limita in alcun modo la libertà operativa dei consorziati, se non per quanto attiene all’os-
servanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il rag- giungimento dello scopo consortile.
Articolo 4
Durata del Consorzio
4.1 La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dell’Assemblea dei consorziati.
Articolo 5
Fondo consortile – quote di partecipazione – contributi
5.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
a) fondo delle sottoscrizioni iniziali delle quote di parte- cipazione, versate dai consorziati al momento di costituzione o di successiva adesione;
b) contributi per la gestione;
c) versamenti facoltativi e a fondo perduto.
5.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2614 c.c. è costi- tuito un fondo consortile iniziale di euro 10.000,00 (dieci- mila virgola zero zero) sottoscritto, conferito in denaro e versato integralmente in misura paritetica da ciascun consor- ziato in sede di costituzione.
Versamenti per contributi di gestione potranno essere richie- sti ai consorziati dal Consiglio Direttivo con riferimento alle esigenze finanziarie ed operative del Consorzio e, in particolare, per fare fronte alle spese generali, alle spese per l’attività di promozione e la partecipazione a gare e a quant’altro occorresse per i fini consortili.
I consorziati dovranno provvedere ai versamenti al fondo con- sortile nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
5.3 I contributi si distinguono in:
1. contributi periodici determinati a carico di ciascun con- sorziato in proporzione alla quota di sottoscrizione iniziale di partecipazione del fondo consortile;
2. contributi per specifiche attività svolte dal Consorzio, anche in relazione a singole iniziative, determinati a carico dei consorziati nel cui interesse tali attività sono svolte; tali contributi dovranno essere corrisposti con le modalità stabilite e determinate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione della specifica iniziativa; ciascun consorziato è tenuto al pagamento di tali contributi verso il Consorzio senza vincolo di solidarietà con gli altri consorziati.
Articolo 6
Obblighi dei consorziati ed attività loro demandate
6.1 I consorziati assumono l’obbligo di rispettare, fare pro- prie e far osservare dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori le determinazioni degli organi consortili, uni- formando ad esse la propria condotta. Nell’ambito di tale do- vere, i consorziati sono obbligati, tra l’altro, a:
- corrispondere regolarmente le quote di sottoscrizione ed i contributi ad essi richiesti a norma di statuto, nonché adem-
piere puntualmente ed integralmente alle delibere degli orga- ni consortili;
- operare nell’ambito delle attività ad essi assegnate dal Consiglio Direttivo del Consorzio, in modo coordinato con gli altri consorziati assegnatari, nonché mettere a disposizione mezzi materiali, personale e servizi, secondo quanto stabili- to in sede di assegnazione e ciò salva diversa determinazione consortile, in misura almeno proporzionale alla propria quota di partecipazione al Consorzio ovvero in misura almeno pro- porzionale alla propria quota di specifica assegnazione;
- eseguire tempestivamente gli adempimenti richiesti dagli organi consortili nell’esercizio delle rispettive competenze, anche in esecuzione delle commesse acquisite e dei lavori as- segnati e di ogni obbligazione ad essi relativi;
- comunicare tempestivamente e regolarmente al Consorzio tut- te le notizie richieste relative alla propria organizzazione aziendale, all’aggiornamento delle qualificazioni di rispet- tiva pertinenza, alla partecipazione a iniziative promoziona- li e/o gare e/o commesse;
- contribuire a promuovere l’attività del Consorzio e la sua acquisizione di lavori.
6.2 La ripartizione fra i consorziati delle prestazioni e dei compiti inerenti alle attività descritte all’articolo 3, an- che in relazione alle commesse consortili, verrà effettuata dal Consiglio Direttivo, tenendo conto sia delle particolari e specifiche competenze e specializzazioni di ciascun Consor- ziato e sia dei necessari requisiti economici - finanziari - tecnici - organizzativi posseduti e delle risorse al momento disponibili in capo ai singoli Consorziati.
6.3 Fermi i criteri di priorità nell’ordine di cui sopra il Consorzio opererà per quanto possibile nei confronti dei Con- sorziati con criterio di equità anche tenuto conto di un au- spicabile sviluppo del fatturato dei Consorziati nelle varie categorie di lavori e, per quanto consentito, di eventuale turnazione.
6.4 Ferma restando nei rapporti esterni l’eventuale responsa- bilità solidale del Consorzio e dei consorziati interessati alla specifica iniziativa e/o commessa, nei rapporti interni ognuno dei consorziati è responsabile nei confronti degli al- tri per l’esatto e tempestivo adempimento di tutti gli obbli- ghi a suo carico, conseguenti alla sua partecipazione al Con- sorzio.
6.5 Senza pregiudizio di quanto precede, qualora uno dei con- sorziati non adempia agli obblighi assunti, il Consiglio Di- rettivo, al fine di evitare o limitare i danni conseguenti all’inadempimento stesso, potrà decidere l’esercizio di tutte le azioni più opportune, ivi compresa l’esecuzione della pre- stazione rimasta inadempiuta, da parte di altri consorziati o di un terzo e ciò a spese del consorziato inadempiente.
6.6 Per gravi e/o reiterate inadempienze, il consorziato
potrà essere escluso dal Consorzio a norma dell’articolo 8 del presente Statuto.
Articolo 7
Ammissione di nuovi consorziati
7.1 E’ ammesso l’ingresso di nuovi consorziati alle condizio- ni appresso indicate.
7.2 Possono far parte del Consorzio le Imprese che, per l’at- tività di fatto esercitata, operano nell’ambito di attività analoghe ovvero connesse e/o strumentali e/o idonee rispetto allo scopo consortile.
7.3 L’ammissione al Consorzio, successivamente alla sua co- stituzione, di altri consorziati è subordinata a richiesta scritta, diretta al Presidente del Consorzio.
Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo che fissa al- tresì modi e condizioni dell’ammissione.
La delibera è inoppugnabile.
7.4 In caso di ammissione, il consorziato provvede al versa- mento della quota fondo consortile così come deliberato dall’Assemblea all’atto dell’ammissione e concorre a sostene- re le spese consortili già deliberate afferenti all’esercizio in corso.
7.5 La qualifica di consorziato si acquista, avvenuta l’i- scrizione a cura del Presidente nel libro dei Consorziati, dopo aver adempiuto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della delibera, alle disposizioni dettate dall’Assemblea. In difetto, opererà decadenza automatica.
Articolo 8
Esclusione dei consorziati
8.1 I consorziati che violino anche uno soltanto degli obbli- ghi che ad essi fanno carico possono essere esclusi dal Con- sorzio, se dal loro comportamento derivino conseguenze gravi o pregiudizi rilevanti per quest’ultimo.
8.2 In particolare i consorziati non in regola con i versa- menti dei conferimenti dovuti possono essere esclusi dal Con- sorzio, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte del Consiglio Direttivo:
a) invito scritto ai consorziati a conferire quanto si sono obbligati, fissando un termine che non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data dell'invito;
b) decorsi 5 giorni dal termine fissato nell'invito di cui sopra, invio ai consorziati non adempienti di una diffida ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento;
c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, i con- sorziati morosi sono esclusi dal Consorzio, mediante apposita deliberazione dell’Assemblea dei consorziati.
8.3 Tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dai commi pre- cedenti devono essere portati a conoscenza dei consorziati i- nadempienti con mezzi idonei; a tale scopo sono ritenuti va- lidi strumenti di notifica:
a) la raccomandata a.r.;
b) la posta elettronica certificata;
c) la notifica attraverso ufficiale giudiziario o corriere privato.
8.4 Oltre che per morosità, i consorziati possono essere e- sclusi per giusta causa, quando ricorrono i seguenti motivi:
a) qualora vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale;
b) qualora divulghino notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine del Consorzio, o comunque danneggino il Consorzio.
8.5 L’esclusione comporterà per il consorziato escluso la perdita di ogni diritto relativo alla partecipazione al Con- sorzio.
8.6 Inoltre il consorziato escluso, a causa di violazione de- gli obblighi che ad esso facevano carico, perde il diritto alla liquidazione della quota del fondo consortile di sua pertinenza.
Il Consorziato escluso sarà altresì tenuto a risarcire al Consorzio gli eventuali danni provocati dalla violazione, de- gli obblighi che hanno portato alla sua esclusione.
8.7 L’esclusione del consorziato che sia incorso nella viola- zione degli obblighi che ad esso facevano carico, sarà deli- berata dall’Assemblea dei Consorziati, anche su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, escludendo dal computo il voto e la quota del consorziato inadempiente e per tale ragione escludendo. La delibera di esclusione deve essere notificata al consorziato escluso entro venti giorni dalla sua assunzione nelle forme sopra indicate.
8.8 Ricorrendo la fattispecie di cui al presente articolo, la quota di partecipazione al Consorzio sottoscritta dal consor- ziato escluso sarà ripartita fra tutti i consorziati in pro- porzione alle quote rispettivamente possedute, fatta salva diversa delibera dell’Assemblea.
Articolo 9
Recesso di un consorziato
9.1 E’ ammesso il recesso del consorziato per giustificati motivi e fatto salvi il rispetto e l’adempimento degli impe- gni verso gli altri consorziati, il loro consenso unanime nonché quello di eventuali committenti.
9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consorzio almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza di ogni esercizio.
9.3 Il recesso avrà validità per il consorziato recedente che abbia assolto a tutte le proprie obbligazioni verso il Con- sorzio, il recesso stesso avrà peraltro effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso. La quota di partecipazione ed i contributi non sono restituibili e restano acquisiti al fondo consortile.
Articolo 10
Organi del Consorzio
10.1 Organi del Consorzio sono:
- l’Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori (eventuali).
Articolo 11
L’Assemblea dei consorziati
11.1 L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ognuno dei Consorziati in regola con i pagamenti dei contributi se- condo le risultanze dei libri contabili.
11.2 Salvo che risulti registrato nei libri consortili come rappresentante del consorziato, chi partecipa all’Assemblea deve essere munito di delega scritta. La delega può essere conferita anche a chi ricopre cariche consortili.
11.3 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo e per ogni altro argomento eventual- mente all’Ordine del Giorno. L’Assemblea si riunisce ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ov- vero quando ne sia fatta motivata richiesta al Presidente del Consorzio da parte di tanti Consorziati che rappresentino al- meno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione al Consor- zio.
In quest’ultimo caso i Consorziati richiedenti dovranno anche indicare con chiarezza su quale argomento chiedono che l’As- semblea sia chiamata a deliberare; il Presidente dovrà proce- dere alla convocazione dell’Assemblea con la massima urgenza e comunque con data di convocazione non successiva al termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
11.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata a ciascun Consorziato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, il termine suddetto potrà essere ridotto a 2 (due) giorni e la convocazione potrà essere fatta a mezzo di telegramma, telex o telefax.
11.5 L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, con la chiara e dettagliata e- sposizione degli argomenti su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare, oltre naturalmente il luogo ove si terraÌ l’As- semblea, la data e l’ora della stessa ed anche l’eventuale seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputerà regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero fondo consortile e sono intervenuti tutti i Consiglieri.
11.6 L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede del Consorzio, purché in Italia.
11.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza impossibilità di quest’ulti-
mo, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
11.8 Spetta in particolare all’Assemblea:
a) procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l’eventuale caso di prima nomina avvenuta in sede di atto costitutivo del Consorzio, nonché alla relativa revoca;
b) procedere alla nomina dell’eventuale Revisore o dell’even- tuale Collegio dei Revisori;
c) deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e sulle eventuali questioni per le quali non sia stato possibile ottenere il regolare quorum deliberativo per la loro soluzione in sede di Consiglio Direttivo;
d) approvare il rendiconto annuale e la situazione patrimo- niale;
e) deliberare sull’incremento eventuale del fondo consortile, nonché sui contributi di qualsivoglia natura occorrenti;
f) deliberare circa esborsi e finanziamenti ogniqualvolta il Consiglio Direttivo demandi all’assemblea la deliberazione in merito;
g) deliberare sull’ammissione, recesso ed esclusione dei Con- sorziati;
h) apportare modifiche al presente Statuto consortile;
i) deliberare in merito alla proroga del Consorzio;
l) deliberare sullo scioglimento dei Consorzio e stabilire le norme per la liquidazione.
11.9 Ogni Consorziato disporrà in Assemblea di un numero di voti commisurato alla sua quota percentuale di partecipazione al Consorzio.
11.10 L’Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di Consorziati che dispongano di almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di parte- cipazione al Consorzio.
Articolo 12
Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione
12.1 E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condi- zione che tutti i rappresentanti dei consorziati che vi par- tecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identifi- cazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso il luogo dove si trova il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.
Articolo 13
Consiglio Direttivo
13.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo di quattro componenti, nominati con delibera dell’Assemblea dei consorziati.
13.2 Se non sono stati nominati a tempo determinato, i compo- nenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino a dimis- sioni o revoca; essi sono rieleggibili.
13.3 In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del ter- mine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.
13.4 Se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Xxxxxxxxx, gli altri componenti del Consiglio Direttivo provvedono ad integrare detto organo con un egual numero di consiglieri che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei consorziati, dovendosi in questa sede provvedere alla lo- ro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza dei compo- nenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea dei consorziati provvederà direttamente a sostituirli.
13.5 I componenti del Consiglio Direttivo nominati dall’as- semblea dei consorziati ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.
13.6 L'assemblea dei consorziati può, ad ogni modo, delibera- re la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, anche in assenza di giusta causa, per qualsivoglia motivo. In caso di revoca con giusta causa nulla é dovuto a titolo di risarcimento del danno al consigliere revocato, valendo l'ac- cettazione della carica di membro del Consiglio di Direttivo come accettazione della presente clausola e pertanto come ri- nuncia al risarcimento del danno.
13.7 Il Consiglio di Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio, oppure, in mancanza, dal consigliere designato dagli intervenuti.
13.8 Il Consiglio di Xxxxxxxxx è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche di uno solo dei consi- glieri, mediante invio a tutti i componenti del Consiglio Di- rettivo dell'avviso contenente il luogo, la data e l'ora del- la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Chi con- voca l'adunanza provvede affinché tutti i componenti del Con- siglio Xxxxxxxxx siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio di Direttivo si riunisce presso la sede del Consorzio od anche altrove purché in Italia.
13.9 L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata a.r., telegramma, telefax o posta elettronica o posta elet- tronica certificata, inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
13.10 Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Direttivo, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
13.11 Il Consiglio Direttivo è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi com-
ponenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.12 E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconfe- renza, a condizione che tutti gli componenti del Consiglio Direttivo che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun consigliere di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto dove si trovano il consigliere che presiede la riunione ed il segretario. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Pre- sidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso egli sia as- sente dal luogo di convocazione della riunione, da un consi- gliere, purché presente presso il luogo di convocazione della riunione.
13.13 Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal se- gretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni dei componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Poteri del Consiglio Direttivo
14.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Consor- zio, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od anche solo opportuni per il conseguimento dell’oggetto consortile.
Articolo 15
Rappresentanza del Consorzio
15.1 La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e an- che in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Compensi del Consiglio Direttivo
16.1 Ai componenti del Consiglio Direttivo non verrà ricono- sciuto alcun compenso per l’attività prestata.
Articolo 17
Presidente
17.1 Il Presidente del Consorzio è anche Presidente del Con- xxxxxx Xxxxxxxxx ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudi- zio ed ha la firma sociale.
17.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso, ove l’Assemblea dei consorziati non abbia provveduto all'indicazione del Presidente in sede di nomina del Consiglio Direttivo.
17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, rende esecutive le relative delibere ed avrà i poteri opera- tivi conferitigli dal Consiglio medesimo.
Articolo 18
Revisore o Collegio dei Revisori
18.1 Qualora richiesto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea dei consorziati provvederà alla nomina, determi- nandone altresì i relativi compensi, di un Revisore o di un Collegio di Revisori composto di tre Revisori effettivi e di due supplenti.
18.2 Il Revisore o il Collegio dei Revisori accertano la re- golare tenuta della contabilità del Consorzio, la corrispon- denza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valuta- zione del patrimonio consortile.
18.3 Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Articolo 19
Esercizio consortile, rendiconto annuale e assenza di scopo di lucro
19.1 L’esercizio consortile ha durata annuale e si chiude al
31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
19.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo re- dige la situazione patrimoniale di cui all’art.2615 bis del Codice Civile nonché il rendiconto annuale che dovranno esse- re sottoposti senza indugio all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati, osservando le disposizioni di cui all’art.2615 bis del Codice Civile.
19.3 Eventuali eccedenze attive risultanti dal rendiconto an- nuale andranno ad accrescere il fondo consortile, salvo di- versa delibera dell’Assemblea nel rispetto della normativa vigente
19.4 Il Consorzio non persegue finalità di lucro.
Articolo 20
Scioglimento e liquidazione
20.1 Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell’art. 2611 e seguenti del Codice Civile.
20.2 In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea dei consorziati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendone il compenso.
20.3 Il liquidatore, esaurite le operazioni di liquidazione, ripartirà l’eventuale residuo netto tra i consorziati, in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio, doven- do i consorziati partecipare nella stessa proporzione al pa- gamento delle eventuali passività che dovessero risultare al momento della messa in liquidazione.
Articolo 21
Clausola arbitrale
21.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Con- sorzio e i singoli consorziati, ovvero tra i consorziati me- desimi, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto di consorzio, comprese quelle relative alla va- lidità di delibere assembleari, nonché quelle promosse nei
confronti di componenti del consiglio direttivo e del reviso- re o dei membri del collegio dei revisori o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della Consorzio, e an- che qualora le parti in conflitto fossero più di due, ad ec- cezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un col- legio arbitrale di tre membri nominato dal presidente del tribunale dove ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvede- re alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.
21.2 La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio del pre- sidente del collegio arbitrale.
21.3 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto.
21.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spe- se dell’arbitrato tra le parti.
21.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
Articolo 22
Foro competente
22.1 Per qualsiasi controversia sorga in dipendenza di affari consortili e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove il Consorzio ha la propria sede.
Articolo 23
Riferimento a disposizioni di legge
23.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile. X.xx: XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX xxxxxx