Contract
LAVORO INTERMITTENTE/A CHIAMATA | |
Tipologia | Lavoro subordinato (legge Biagi) |
Caratteristiche | Il contratto, prima abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 45, è stato reintrodotto (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112). La Legge 92/2012 ha modificato gli ambiti applicativi del contratto e di conseguenza i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 e prorogati al 1° gennaio 2014 hanno cessato di esistere. Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro (a tempo determinato od indeterminato) mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa “a chiamata”, al momento del bisogno, per lo svolgimento di prestazioni a carattere “discontinuo o intermittente” rese per periodi anche di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni. Il lavoro “a chiamata” può essere utilizzato: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Nel caso in cui tali prestazioni non siano individuate dai CCNL è possibile ricorrere al lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella del R.D. 2657/1923 (Circolare Ministero del lavoro 1° agosto 2012, n. 20); - per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno individuati dalla contrattazione collettiva; - con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età per prestazioni da svolgersi comunque entro il 25° anno di età; - per le attività elencate nella tabella del X.X. 0000/0000 (xxxxxxx: attività svolte da camerieri, xxxxxxxx, custodi, fattorini, personale degli ospedali, benzinai, guardiani, portinai, ecc) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato. Al fine del calcolo del |
numero di giornate effettive, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto. La Legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare la “chiamata” e la sua durata alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima di ogni prestazione lavorativa o ciclo di prestazioni (di durata non superiore a 30 giorni). In caso di mancato rispetto della comunicazione preventiva è prevista un sanzione amministrativa compresa tra euro 400,00 ed euro 2.400,00 per ciascun lavoratore chiamato. | |
Xxxxxx | Il contratto può essere concluso sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato |
Destinatari | soggetti che abbiano compiuto 55 anni e soggetti che abbiano meno di 24 anni. Nel caso di prestazioni rese da lavoratori con meno di 24 anni di età, il contratto potrà essere svolto entro il 25 anno di età del giovane. |
Formalità contrattuali | Il contratto deve avere forma scritta e indicare a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. |
Trattamento economico | Il trattamento economico deve essere uguale a quello che compete ai lavoratori di pari livello e mansione e in proporzione all’attività svolta. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità. |
Indennità di disponibilità | Sono previste due tipologie di lavoro intermittente: - con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, nel caso in cui il lavoratore si assuma l’obbligo di rispondere alla chiamata e resti in attesa di utilizzazione; attualmente l' indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice così come stabilito dal decreto ministeriale 10 Marzo 2004. In caso di malattia o altro impedimento temporaneo, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore specificando il periodo di impossibilità, ma durante questo periodo il lavoratore non ha diritto all’ indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità di disponibilità e il risarcimento del danno. Sull’indennità di disponibilità sono versati i contributi. - senza indennità nel caso in cui il lavoratore scelga di non garantire la sua reperibilità. |
Trattamenti previdenziali | A questo contratto si applica la disciplina del lavoro subordinato, comprese le tutele previste in caso di malattia professionale e infortunio, se verificatisi in ragione del rapporto di lavoro. Le tutele di malattia e maternità , a carico dell’INPS, spettano al lavoratore anche durante i periodi nei quali non ha svolto attività lavorativa, a condizione che il contratto stipulato preveda la corresponsione della indennità di disponibilità. |
Divieto Applicazione | Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs 626/1994. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato inoltre: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una |
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. | |
Normativa di riferimento | • Legge 14 febbraio 2003, n. 30 • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 • Decreto ministeriale 10 marzo 2004 • Decreto ministeriale 30 dicembre 2004 • Decreto ministeriale 23 ottobre 2003 • Legge 14 maggio 2005, n. 80 • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 • Legge 6 agosto 2008, n. 133 • Legge n.92/2012 • Legge n.221/2012 • Circolare ministeriale 2 febbraio 2005, n. 4 • Circolare Inps 8 febbraio 2006, n. 17 • Circolare ministeriale 25 marzo 2008, n. 7 • Circolare n.18 del 18/07/2012 • Circolare n.20 del 01/08/2012 |