CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°008/2023 OGGETTO: ACCORDO AZIENDALE SU INDENNITA’ DI DISAGIO
L’anno 2023 (duemilaventitre), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 13/1/2023 prot.n.304 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N. | COMPONENTI | PRESENTI | ASSENTI GIUSTIFICATI | ASSENTI INGIUSTIFICATI |
1 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | X | ||
2 | Xxxxxx Xxxxx XxxxXxxxxxxxxx | X | ||
3 | Xxxxxx Xxxxx | X | ||
4 | Xxxxxxx Xxxxxxx | X | ||
5 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Regionale | X | ||
6 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx della Consulta | X | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx dei Conti | X |
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Xxxxxxxxx e il Direttore Generale, dr.Xxxxxxxxxx, il quale svolge le funzioni di Segretario
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
OGGETTO N°08: ACCORDO AZIENDALE SU INDENNITA’ DI DISAGIO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICORDATO che, dopo la fusione dei Consorzi Elementari Adige Bacchiglione ed Euganeo disposta con provvedimento regionale, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Adige Euganeo, prima con deliberazione n.133/2015 del 2/9/2015 e poi con deliberazione n.168/2020 del 15/10/2020, ha approvato un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali per il riconoscimento di una indennità di disagio al personale interessato dal trasferimento della sede lavorativa con validità per il periodo 1/1/2020 - 31/12/2024;
CONSIDERATO che l’Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali nell’incontro svoltosi in data 10/01/2023 hanno condiviso l’opportunità di dar corso ad un aggiornamento di tale accordo con applicazione del vigente rimborso chilometrico come sistematicamente aggiornato dal Consorzio ai sensi dell’All.B) dell’art.9 del vigente c.c.n.l., restando confermata la scadenza al 31/12/2024 dell’accordo, che potrà essere rinnovato unicamente con un nuovo accordo sindacale;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, ha illustrato le diverse casistiche;
RITENUTO di approvare l’aggiornamento dell’accordo aziendale sull’indennità di disagio nei termini suesposti e di autorizzare il Presidente a procedere alla corrispondente sottoscrizione;
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;
Tutto ciò premesso
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento dell’accordo aziendale sull’indennità di disagio con applicazione del vigente rimborso chilometrico come sistematicamente aggiornato dal Consorzio ai sensi dell’All.B) dell’art.9 del vigente c.c.n.l., restando confermata la scadenza al 31/12/2024 dell’accordo, che potrà essere rinnovato unicamente con un nuovo accordo sindacale;
2. di autorizzare il Presidente a procedere alla corrispondente sottoscrizione dell’unito testo di accordo che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.2 Allegati: n.01
Zanato Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Dr.Xxxxxxx
2
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx ai sensi dell’art.32 della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 24/1/2023;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno Este 27/1/2023
Il Segretario (Firma Digitale) Vettorello Dr.Xxxxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993,
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data
;
E’ divenuta esecutiva il per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V.
con nota prot. ;
Sottoposta in data all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data , i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del prot.
, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data ;
Il Segretario
Per copia conforme all’originale
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr. Xxxxxxx
3
Delibera n.008/2023
L’anno 2023 (duemilaventitre), il giorno del mese di in Este presso la Sede Consorziale in Via Augustea n.25
TRA
l’Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, rappresentata dal Presidente pro- tempore, Xxxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. /2023 del /2023
E
le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Filbi-Uil, Flai-Cgil e Fai-Cisl:
FILBI-UIL: xxx.Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, rag.Xxxxxx Xxxxxxx e Sig.Xxxx Xxxxxxx con l’assistenza del
proprio Rappresentante Sindacale Territoriale, dr.Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
FLAI-GGIL: xxx.Xxxxx Xxxxxxxx, sig.Xxxxxxxxx Xxxxx e xxx.Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx con l’assistenza del
proprio Rappresentante Sindacale Territoriale, sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx,
XXX-XXXX: dr.Xxxxxxx Xxxxxx, rag.Xxxxxxx Xxxxxxx, sig.Xxxx Xxxxxxxx con l’assistenza del
proprio rappresentante Sindacale Territoriale, Xxxxx XxXxxxxxx.
Premesso che:
⮚ A seguito del trasferimento presso la Sede di Este di tutto il personale impiegatizio è stato sottoscritto in data 3/7/2015 un accordo sindacale che, richiamando analogo accordo stipulato in occasione del precedente trasferimento della sede del Consorzio di bonifica Adige Euganeo da Padova a Conselve, ha previsto dal 1/9/2015 il riconoscimento a tutto il personale interessato dal trasferimento della propria sede di lavoro di una indennità di disagio;
⮚ Tale accordo, con scadenza fissata al 31/12/2019, prevedeva espressamente la possibilità di un suo rinnovo da definire mediante un nuovo accordo sindacale;
⮚ l'Amministrazione, non intendendo riconoscere alcuna indennità di disagio per i lavoratori assunti dopo la costituzione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, né considerare disagiati coloro che sono assegnatari di auto aziendale, intende limitare l’erogazione di un trattamento economico di disagio ai soli impiegati con residenza stabilita ad una distanza da Este pari o superiore a km 15 o con un maggior tragitto da Conselve a Este pari o superiore a 15 km, garantendo l’applicazione di quanto stabilito con il precedente Accordo per il personale operaio che conserverà la propria sede di lavoro presso il Centro Operativo e Magazzino di Conselve;
⮚ l’Amministrazione, a titolo di compensazione parziale dei maggiori tempi di percorrenza, intende intervenire anche sull’istituto della flessibilità d’orario previsto dall’Accordo Integrativo Aziendale datato 14/11/2011;
Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - Flessibilità orario di lavoro d’ufficio
La disciplina dell’orario di lavoro prevista dal precedente Accordo Integrativo Aziendale datato
14/11/2011 viene modificato nella parte riguardante l’istituto della flessibilità d’ingresso e uscita
Delibera n.008/2023
per tutto il personale impiegatizio del Consorzio assicurando la possibilità di entrata da 30 minuti prima dell’inizio dell’orario di lavoro a 60 minuti dopo l’inizio dell’orario standard di lavoro (ossia è consentito l’ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,00), come pure è assicurata la possibilità di uscita anticipata di 30 minuti dalla fine dell’orario di lavoro a 60 minuti dopo la fine dell’orario standard di lavoro nei giorni “corti” (ossia è consentita l’uscita dalle ore 13,30 alle ore 15,00 nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì), mentre nei giorni “lunghi” (martedì e giovedì) non è consentita la permanenza in ufficio oltre le ore 19.00.
Si stabilisce, inoltre, che è permesso il recupero dell’eventuale orario di lavoro non svolto, entro l’arco mensile, nei soli pomeriggi del lunedì e mercoledì e comunque entro l’orario massimo delle ore 18,00.
Anche nei rientri per recupero orario di lavoro non svolto, di durata uguale o superiore a ore due, viene riconosciuto ai dipendenti d’ufficio, il diritto al trattamento sostitutivo di mensa (buono pasto), modificando e derogando quanto già previsto nel succitato Accordo Integrativo Aziendale datato 14/11/2011.
Art.2 - Trattamento economico indennità di disagio
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, a titolo di parziale ristoro del disagio patito dai dipendenti in servizio indicati nell’allegata tabella, corrisponderà agli stessi una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato a Este, pari a quanto indicato nella tabella stessa e sulla base di quanto sarà registrato nella specifica mensile che ogni dipendente è tenuto a compilare mensilmente.
L’indennità è determinata in misura fissa calcolando un terzo del percorso chilometrico considerato dalla residenza alla sede di Este o del maggior tragitto da Conselve a Este e applicando il vigente rimborso chilometrico come sistematicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’All.B), art.9 del vigente c.c.n.l.
Resta stabilito che eventuali modificazioni della residenza dei dipendenti interessati, comporteranno la rideterminazione automatica dell’indennità giornaliera sulla base degli stessi principi indicati nel presente Accordo.
Art.3 - Durata dell’Accordo e norme finali
Il presente Accordo annulla e sostituisce integralmente il precedente Accordo Sindacale datato 3/7/2015 e resta in vigore dal 1/1/2023 fino al 31/12/2024: un suo rinnovo sarà eventualmente definito con successivo Accordo Sindacale.
Letto e sottoscritto
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI