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LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia Xxx.
Tirocini gratuiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Permessi legge 104 e unioni civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assunzioni a tempo indeterminato. Incentivo triennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accesso alla Naspi. Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoro intermittente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imposte sui redditi da lavoro dipendente
Utilizzo del telefono cellulare. Rimborso. Trattamento fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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GIURISPRUDENZA
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
Festività e lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estinzione del rapporto di lavoro
Licenziamento e computo dei dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In primo piano
RAPPORTI DI LAVORO
Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia La circolare Inps
L’Inps, con circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito chiarimenti relativamente al contratto di prestazione occasionale, previsto dall’articolo 54bis della legge n. 96/2017 (Lavoronews n. 46/ 2017).
Il contratto di prestazione occasionale non può essere stipulato:
• da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
• con soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordi- nato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Le attività di lavoro rese attraverso il contratto di prestazione occasionale devono rispettare i seguenti limiti economici:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
In caso di superamento del limite di importo pari a 2.500 euro, per prestazioni complessivamente rese da ogni presta- tore in favore del medesimo utilizzatore, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civi- le, il contratto di prestazione occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e comunque l’importo del compenso giornaliero non può esse- re inferiore a 36 euro, remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giorna- liera sia inferiore a 4 ore.
I contributi Ivs e Inail sono interamente a carico dell’utilizzatore.
La gestione delle prestazioni occasionali è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto alla quale sia il prestatore che l'utilizzatore devono registrarsi preventivamente.
Inoltre, l'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la predetta piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell'Istituto, è tenuto a fornire informazioni relative al rappor- to di lavoro.
CIRCOLARE Inps n. 107 del 5/7/2017. Lavoro occasionale. Articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale.
Sommario:
1. Quadro normativo
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori
5. Libretto famiglia
5.1 Regime generale
5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto famiglia
6. Contratto di prestazione occasionale
6.1 Regime generale
6.2 Limiti all’utilizzo
6.3 Comunicazioni dell’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale
6.4 Il regime per le pubbliche amministrazioni
6.5 Il regime per l’agricoltura
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
10. Il bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo buoni di lavoro accessorio
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
1. Quadro normativo
L’articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 xxx- xxx 0000 (Xx n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto famiglia (di seguito, anche “Lf”) e il contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diver- se categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54bis, del citato Dl n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro - art. 54bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di pre- statori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsi- asi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite eco- nomico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi deri- vanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 00xxx, xxx xxxxxxx legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle perso- ne fisiche.
È, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54bis (vedi paragrafo 6.5).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’u- tilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54bis, comma 5).
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54bis, comma 3).
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (Lf e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste italiane spa.
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’appo- sita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto - xxx.xxxx.xx - al seguente servizio: Prestazioni occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie cre- denziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema pubblico di identità digitale, Cns - Carta nazionale dei servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center Inps, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preli- minarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema pub- blico di identità digitale, Cns - Carta nazionale dei servizi).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (Ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto famiglia (par. 5.1) e al contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).
L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.
Il trasferimento all'Inail dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità con- cordate fra l’Inps e l’Inail.
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Lf e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma
telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: xxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxxx occasionali.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto famiglia o al contratto per pre- stazioni occasionali. Nel caso scelgano il contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
- per le pubbliche amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazio- ne, a erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Xxxx e intestata al prestatore medesimo.
Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previ- ste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).
Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l’Istituto non ha contezza in ordine alla corri- spondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di cre- dito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.
In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’Inps è esente da ogni forma di responsabilità in caso di eroga- zione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’Inps provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domicilia- to pagabile presso gli uffici della società Poste italiane spa. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al pre- statore.
Poste italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comuni- cazione.
Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
5. Libretto famiglia
5.1 Regime generale
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto famiglia (Lf) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per com-
pensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps;
- € 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
5.2. Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto famiglia
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgi- mento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazio- ne; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della pre- stazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’in- dicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del Dl n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percet- tore di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comu- nicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (Sms) e MyInps, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
6. Contratto di prestazione occasionale
6.1. Regime generale
Il contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprendito- ri, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fis- sata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorati- va giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps, nella misura del 33,0%;
- premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (Inps Ivs), € 0,32 (Inail). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occa-
sionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0%.
Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributi- vi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
6.2. Limiti all’utilizzo
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adem- pimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’I- stituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese pre- cedente).
Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valoriz- zazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.
In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzio- ne all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del Dlgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato Dlgs n. 81/2015.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telema- tica.
È, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (Ccs = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.
6.3. Comunicazioni relative al contratto di prestazione occasionale
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esi- genza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’in- dicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54bis, comma 8, del Dl n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percet- tore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia che costituisce la prestazione di sostegno all’inclu- sione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utiliz- zatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della presta- zione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede per- tanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica Inps supporta:
a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (sms) e MyInps, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (sms) e MyInps, della even- tuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della presta- zione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effetti- vamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazio- ne, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica Inps, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmis- sione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimen- to delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54bis, del Dlgs n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossi- codipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
6.5. Il regime per l’agricoltura
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appar- tenenti alle seguenti categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsi- asi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determi- nato - Otd di più recente pubblicazione.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal Ccnl stipulato dalla organizzazioni sindacali maggiormen- te rappresentative a livello nazionale (Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:
- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.
Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che pre- vede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgi- mento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avva- lendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).
Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede a integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme desti- nate al finanziamento degli oneri gestionali.
Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.9.2017 al 2.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (Lf o Cpo) abbia preventiva- mente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
1. versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto famiglia ovvero di contratto di prestazione occasionale. In particolare:
- per il Libretto famiglia (Lf), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA”;
- per il contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno il modello F24 EP;
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPa” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio prestazioni occasionali del portale dei pagamenti Inps attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (Pin Inps, Carta nazionale dei servizi o dello Spid - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il por- tafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto famiglia.
Per il contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento ali- menta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica Inps. Nel contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori
Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (sms) o MyInps.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione Inps/Inail, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’Inps dall’importo del compenso da erogare. Poste italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lette- ra c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata indi- viduata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54bis, del Dl n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decre- to legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il bonus baby sitting e la gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio
Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Istituto continuerà a emettere i voucher baby sitting di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Dal mese di gennaio 2018 il contributo bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.
Come reso noto dall’Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l’utiliz- zabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al Dlgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.
Collaborazione Confcommercio Milano e Fondo Famiglia Lavoro per la promozione di tirocini di disoccupati nelle aziende
Unione Confcommercio Milano ha aderito alla proposta di collaborazione del Fondo Famiglia Lavoro che da tempo sostiene, attraverso la Caritas Ambrosiana, sul territorio della Diocesi di Milano molte famiglie in difficoltà economica a causa del protrarsi di situazioni di disoccupazione.
All’inizio della crisi, nel 2009, la Diocesi ha attivato il Fondo Famiglia Lavoro. Finora il Fondo ha distribuito circa 20 milioni di euro, sotto forma di sostegno diretto a oltre diecimila famiglie.
In questi mesi il Fondo sta avviando una nuova fase, finalizzata a sostenere iniziative di reinserimento occupazionale delle persone assistite.
In particolare, per facilitare i percorsi di riqualificazione professionale, il Fondo propone alle aziende interessate l’op- portunità di ospitare tirocinanti per un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi.
Tutti i costi per la realizzazione del tirocinio (indennità di partecipazione, assicurazioni, costi per la sicurezza, ecc.) sono coperti dal Fondo Famiglia Lavoro. Anche gli adempimenti burocratici sono a carico della struttura del Fondo.
La Fondazione San Carlo, ente accreditato a promuovere i tirocini, su mandato della Diocesi si rende disponibile ad individuare, con i referenti delle imprese interessate, i candidati che meglio rispondano alle esigenze delle singole aziende.
Il Fondo Famiglia Lavoro, attraverso la rete dei propri volontari, è disponibile ad organizzare incontri presso le azien- de, al fine di fornire informazioni sul progetto e all'attività del Fondo stesso.
Le aziende interessate potranno accedere a una piattaforma on line xxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, all'interno della quale inserire la loro disponibilità ad accogliere tirocinanti e visionare i profili dei candidati. La piattaforma richiederà una regi- strazione a seguito della quale verranno fornite le credenziali di accesso personalizzate.
Contatti:
• Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
Area Lavoro Tel. 00000000
• Fondazione S. Xxxxx Xxxxx, Milano
Tel. 00 000000000
Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxx - xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Aggiornate le procedure per i permessi legge 104/92
e per il congedo straordinario in caso di unioni civili e convivenze di fatto
L’Inps, in seguito all’emanazione della legge n. 76/2016 (Lavoronews 19/2017) la quale ha introdotto la regolamen- tazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, rende noto, con messaggio n. 2545 del 20 giugno 2017, che è stata implementata la procedura informatica per l’invio delle domande per richiedere:
• i permessi ex lege n. 104/92 da parte di coloro che sono uniti civilmente e dei conviventi di fatto;
• il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001 da parte di coloro che sono uniti civilmente.
MESSAGGIO Inps n. 2545 del 20-6-2017. Aggiornamento delle procedure per l’acquisizione delle domande per i per- messi ex lege n. 104/92 ed il congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi della circolare n. 38 del 27 febbraio 2017.
Con circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei per- messi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, c. 5, Dlgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore pri- vato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 76/2016 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016.
Relativamente alle modalità di presentazione delle domande, di cui al paragrafo 3 della citata circolare, si comunica, con il presente messaggio, che è stata effettuata l’implementazione delle procedure informatiche per l’invio con modalità telematica, come segue.
L’applicazione per l’invio telematico delle domande di legge 104/92 è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto (di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/2016), per richiedere i giorni di permesso di legge 104/92per assistenza alla parte di un’unione civile o ai conviventi di fatto con disabi- lità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.
L’applicazione per l’invio telematico delle domande di congedo straordinario è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande degli uniti civilmente, per richiedere i giorni di congedo straordinario per assistenza alla parte di un’u- nione civile con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.
Incentivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato
L’Inps, con circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito precisazioni in merito all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, previsto dall’art. 1, commi 308 e seguenti, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
L’esonero contributivo, la cui durata è pari a trentasei mesi, riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeter- minato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.
In particolare, spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
• 30% delle ore di alternanza ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
• 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Dlgs 17 otto- bre 2005, n. 226;
• 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del Dpcm 25 gennaio 2008;
• 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero può trovare applicazione anche per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’ac- quisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
CIRCOLARE Inps n. 109 del 10/7/2017. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sommario
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Nell’ambito della pre- sente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 -310, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già pre- vede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, nonché i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativa- mente, almeno al:
• 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
• 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
• 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
• 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispetti- vi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’ac- quisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 232/2016, pari a:
- 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
- 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
- 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
- 84 milioni di euro per l’anno 2020;
- 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
- 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
1. Natura dell’esonero contributivo
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dai commi 308 e seguenti della legge di bilancio 2017 è rivolto all’assunzione, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superio- re, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune impre- se o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che la disciplina del predetto incentivo non sia sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori. Come è noto, l’art. 2082 del Codice civile definisce imprenditore chi esercita professional- mente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità, alme- no tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cassazione, sezioni unite 11 aprile 1994, n. 3353).
Rientrano tra i datori di lavoro di cui all’art. 1, co. 308, della legge n. 232/2016 anche gli enti pubblici economici (Epe), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclu- siva un’attività economica ex art. 2082 cc, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel mede- simo settore. Per una disamina sugli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell’art. 2082 del cod. civ. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si rammenta, inoltre, che i predetti enti pubblici economici sono stati ammessi a fruire degli incentivi all’occupazione disciplinati, rispettivamente, dall’art. 8, co. 9, legge n. 407/1990 e dagli artt. 8, co. 2, e 4 e 25, co. 9, della legge n. 223/91, proprio in ragione della natura imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. dell’attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991 e n. 268/1998), nonché a fruire dell’esonero triennale e biennale previsti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2015 e 2016 (cfr. circ. n. 17/2015 e n. 57/2016). Sono altresì da ricomprende- re tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo ex art. 1, comma 308, legge n. 232/2016, anche gli organi- smi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendente- mente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cc, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
In forza di quanto esposto, hanno, più precisamente, diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
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5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ottobre 2017
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi le accademie e i conser- vatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
10. le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni – e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto
- le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le Ipab e le ex Ipab trasformate in aziende pubbliche di servi- zi alla persona (Asp) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Asp in presenza di determinati requisiti.
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere
n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non eco- nomici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione Su n. 1733 del 5/3/1996 e n. 5054 dell’11/3/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/2/2010).
3. Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazio- ni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti:
a) riguardanti gli operai agricoli;
b) di lavoro domestico.
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Considerata la ratio della legge n. 232/2016, consistente nella volontà di incentivare l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro inter- mittente o a chiamata, di cui agli articoli 13-18 del Dlgs n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma con- trattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente (…) anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art. 13, comma 1, Dlgs n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari”, art. 13, comma 3, Dlgs n. 81/2015). Infine, l’effettivo svol-
gimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorati- va”, art. 13, comma 1, Dlgs n. 81/2015).
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attua- zione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
La suddetta agevolazione spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base delle modalità indicate al successivo paragrafo 6.
4. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Come è noto, l’esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acqui- sizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento di uno dei seguenti parametri alternativi:
a) le ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi Iefp erogati ai sensi del capo III del decreto legisla- tivo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi Its di cui al capo II del decreto del presi- dente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
d) il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Ai fini della corretta individuazione dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato, si precisa che l’al- ternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferi- mento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina).
In considerazione della circostanza che il sopra citato art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) espressamente prevede che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assu- mano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.
Anche per i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno 2017, ancorché questi non siano soggetti all’obbligo di cui all’art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015 - la norma, infatti, prevede che le disposizioni si applichino a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge -, ai fini del calcolo del monte ore di alternanza necessario per beneficiare dell’esone- ro contributivo devono essere considerate 120 ore in caso di frequenza di percorsi di istruzione tecnica o professionale e 60 ore in caso di frequenza di percorsi liceali.
Come già chiarito in premessa, la percentuale del 30% del monte ore si riferisce anche a percorsi di istruzione e for- mazione professionale (Iefp) definiti dalle regioni ai sensi del Dlgs n. 226/2005, per i quali, ai sensi dell’art. 17, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue; analogamente, la medesima percentuale si riferisce ai percorsi previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori (Its) dal Dpcm 25.1.2008 che, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio, nonché alle attività di alternanza previ- ste nei corsi universitari. Al riguardo, fermo restando il rispetto dell’autonomia universitaria, si fa presente, a titolo meramente esemplificativo, che l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curricu- lari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro ricondu- cibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).
L’esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall’ac- quisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.
Come espressamente previsto dall’art. 41, co. 3, del Dlgs n. 81/2015, l’apprendistato per la qualifica e il diploma pro- fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Più specificamente, si sottolinea, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 43 del Dlgs n. 81/2015, l'apprendistato per la quali- fica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la for- mazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Lo scopo di tale rapporto è quello di avviare i giovani in età com- presa tra i quindici e i venticinque anni verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni o, nel caso di diploma professionale quadriennale, a quattro anni.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Tale tipologia contrattuale, di durata non superiore a due anni, può, inoltre, essere utilizzata per l’assunzione di giova- ni che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decre- to del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
La regolamentazione dei profili formativi del rapporto è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; in assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ne disciplina l’esercizio con propri decreti. Sul punto, si rinvia al Dm del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 ottobre 2015, con il quale sono stati definiti gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Con particolare riferimento a quest’ultima tipologia di apprendistato, si sottolinea che la stessa, in forza di quanto pre- visto dall’art. 45 del Dlgs n. 81/2015, è applicabile sia nel settore privato che in quello pubblico e si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professio- nale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Tale contratto ed è finalizzato:
a) al conseguimento di un titolo di studio universitario e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
b) ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
c) ad attività di ricerca;
d) al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è disciplinata da quanto previsto dal Dm 12 ottobre 2015 sopra citato. Sono, inoltre, fatte salve - fino alla regolamentazione regionale - le con- venzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Con riferimento all’ultima tipologia di apprendistato illustrata (apprendistato di alta formazione e ricerca), si precisa che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavo- ro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legi- slativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo, di cui si tratta, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavora- tore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavora- tore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla tra- sformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licen- ziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coinciden- za degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia cessato – a causa di un licenziamento - un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il dato- re di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione che presuppone l’invio in missione presso il medesi- mo utilizzatore non può fruire dell’esonero contributivo triennale (art. 31, comma 1, lettera d);
4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto da ultimo stabilito dalla lettera a), dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, in base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Al riguardo, si sottolinea che l’intento legislativo di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato perseguito con la norma in oggetto, la quale testualmente prevede il fine di promuovere forme di occupazione stabile, fa sì che le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 acquisiscano una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio generale xxxxxxx, da ultimo, dall’art. 31, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 150/2015.
Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 308 e seguenti della legge di bilancio 2017 a prescindere dalla circostanza che le medesime assun- zioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2017 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto - da ultimo - dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, assu-
ma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2017 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, xxxxx restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, terri- toriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. Contratto di somministrazione
Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazio- ne, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato ovvero in apprendistato.
Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la for- mazione prevista dall’apprendistato, si fa presente che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale - ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo - il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione ma anche nel caso in cui l’ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.
L’agevolazione, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, spetta per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso sog- getto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 308, della legge di bilancio 2017.
7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse, il predetto esonero con- tributivo non è cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impie- go regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a parti- colari aree, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- l’incentivo “Occupazione sud” di cui al decreto direttoriale n. 367/2016 e successive rettifiche;
- l’incentivo “Occupazione giovani” di cui al decreto direttoriale n. 394/2016 e successive rettifiche.
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del
Dlgs n. 151/2015. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’art. 13 della legge 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015 (cfr. circ. n. 194/2015), al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla L 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis”.
8. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti- che, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
- come espressamente previsto dal comma 308 della legge n. 232/2016, dei premi e i contributi dovuti all’Inail;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rap- porto di cui all’art. 2120 del cc” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclu- sione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano di cui all’art. 40 del Dlgs n. 148/2015.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015, con riferimento all’esonero biennale previsto dalla legge di stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi “Occupazione sud” e “Occupazione giovani”, si precisa che non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
• il contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir, di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retri- buzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del Dlgs n. 182/1997;
• il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del Dlgs n. 166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo Ivs, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle ali- quote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è sogget- to all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo Ivs il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2017 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del Dlgs n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei tratta- menti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del cc, nonché erogazione in busta paga della Quir - l’esonero è calcolato sulla contri- buzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
9. Modalità di riconoscimento dell’incentivo
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita pro- cedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, sul sito internet xxx.xxxx.xx.
In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:
• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
• l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
• l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata (1);
• la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente paragrafo, l’Inps:
• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
• verificherà la disponibilità residua della risorsa;
• in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informerà – esclusiva- mente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata – avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del predetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissio- ne al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il dato- re di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
A seguito della conferma della richiesta, l’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari con- trolli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’i- stanza, visualizzabile dall’utente. Il datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in trentasei quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio. Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’i-
stanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro
ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rappor- to di lavoro non può superare l’ammontare annuo di 3.250,00 euro.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, al fine di gestire le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, le procedure telematiche accantoneranno in via prudenziale un importo già parametrato alla ipotetica retribuzione relativa ad un rapporto con orario a tempo pieno. Ciò premesso, sarà onere del datore di lavoro indicare la retribuzione rela- tiva alla percentuale oraria sussistente al momento dell’instaurazione del rapporto e, successivamente, fruire mensilmente degli importi effettivamente spettanti, a prescindere da quanto autorizzato in eccesso dalle procedure.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasfor- mazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, parametrandolo alle 36 mensilità ed avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.
Fatte salve le successive precisazioni, l’esonero sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 309, valutata anche in via prospettica, non saran- no prese in considerazione ulteriori domande.
Sul punto, si rende noto che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro ma saranno oggetto di un’unica elabora- zione cumulativa posticipata.
Al riguardo, si fa presente che il modulo di prenotazione delle istanze verrà reso disponibile sul portale internet dell’I- stituto in data 11.7.2017.
Pertanto, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio 2017),- pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate secondo il criterio rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze di prenotazione risulteranno ricevute dall’Inps - con- trassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione varrà il cri- terio rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
10. Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo
Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata in ogget- to sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’I- struzione, Università e Ricerca.
Si precisa, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi:
• la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio;
• il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
• il foglio presenze dello studente in impresa;
• la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconduci- bili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.
Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria supe- riore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell’apprendistato duale:
• il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa;
• il contratto di apprendistato;
• il piano formativo individuale;
• il dossier individuale dell’apprendista;
• la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane.
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
• nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BASL” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competen- za da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusiva- mente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “virtuale” ricostruito dalle pro- cedure come segue:
• con il codice “L470” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;
• con il codice “L471” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributi- vo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contribu- tivo alla data di esposizione in UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzan- do all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:
• <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L709” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contri- butivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;
• <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M316” avente il significato di “Restituzione eso- nero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;
• nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’in- centivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
12. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo, oggetto della presente circolare, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 308 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il cui onere è posto a carico dello Stato, si istituisce il conto Gaw37168 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile Gaw (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 11). In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” ai codici: “L470”, “L471” e “L709”.
Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valo- rizzate nel flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice “M316”, si istituisce il conto Gaw24168.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano nell’allegato 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Nota
(1) Si precisa che, ai fini dell’indicazione della retribuzione media mensile, è corretto tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive. Ai fini di una corretta imputazione delle risorse, inoltre, con riferimento all’aliquota contributiva datoriale, è corretto indicare le sole contribuzioni oggetto di esonero.
Allegato 1
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. Articolo 1.
(omissis)
308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assun- zioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa- mento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’I- nail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spet- ta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeter- minato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza rea- lizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubbli- cato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle doman- de presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l’Inps non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.
310. Entro il 31 dicembre 2018 il governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37168
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi, a favore dei datori di lavoro, per le nuove assunzioni con con- tratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendistato, effettuate negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Denominazione abbreviata SGRAVI CTR.ASS.INDET.2017/2018 ART1 C308 E SEG. L.232/2016
Tipo variazione I
Codice conto GAW24168
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti di sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavo- ro per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendi- stato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguen- ti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Denominazione abbreviata E.V.-REC.SGR.CTR.ASS.INDET.2017/2018 ART1 C308 E SEG. L.232/2016
Requisiti di accesso alla Naspi
L’Inps, con messaggio n. 2875 dell’11 luglio 2017, precisa che, ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ed al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini Naspi, i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi “neutri” che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione, anche nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa sia interamente a carico del datore di lavoro.
MESSAGGIO Inps n. 2875 dell’11 luglio 2017. Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b) e c) e circolare n. 142 del 2015, punto 5.2.b. Requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e requisito delle trenta gior- nate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini Naspi: chiarimenti in ordine ai cosiddetti eventi neutri ivi richiamati.
Pervengono dalle strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutraliz- zare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla Naspi delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.
Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di Naspi, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ulti- mi dodici mesi è stato, tra l’altro, precisato che:
- ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavo- ro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto inin- fluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
- ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare “neutri” e determinano un conse- guente ampliamento del periodo di osservazione.
Con la successiva circolare n. 142 del 2015 sempre in materia di Naspi al punto 5.2.b., è stato ulteriormente preci- sato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si veri- ficano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi “neutri” che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rap- porto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che pre- cedono la cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da conside- rare eventi “neutri” includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia intera- mente a carico del datore di lavoro ossia “totalmente integrata” da quest’ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contri- buzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
Lavoro intermittente
Corte di giustizia Ue: legittima la cessazione automatica del contratto al compimento dei 25 anni di età
La Corte di giustizia europea, con sentenza C-143/16, ha stabilito la legittimità della normativa italiana in materia di lavoro intermittente relativamente al secondo comma dell’art. 13 del Dlgs n. 81/15 che prevede l’instaurazione del contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticin- quesimo anno (...)”.
La disposizione contenuta nell’art. 13 del Dlgs 81/15, non è in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali Ue e dalla direttiva 2000/78/Ce poiché si inserisce in un contesto normativo finalizzato a valoriz- zare la flessibilità del mercato del lavoro, quale strumento per incrementare l’occupazione.
Conseguentemente, la Corte riconosce la legittimità del recesso del datore di lavoro al compimento del venticinquesi- mo anno, in quanto la norma, persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per con- seguire tale finalità sono appropriati e necessari.
IMPOSTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro
in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, fornisce chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali sia private.
In particolare, nell’ipotesi in cui il dipendente acquisti il telefono, stipuli il relativo contratto di telefonia, sostenendo direttamente tutte le spese, e lo utilizzi per finalità sia private che aziendali, e l’azienda rimborsi una somma forfettaria pari al 50% di tutte le spese sostenute dal dipendente.
Pertanto, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
RISOLUZIONE n. 74/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utiliz- zo del telefono cellulare per finalità anche aziendali - Art. 51, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986.
Esposizione del quesito
La società istante mette a disposizione di molti dipendenti telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali. Il costo per l’acquisto di tali dispositivi e le spese relative al traffico effettuato sono quindi ad esclusivo carico della società istante e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dei dipendenti che fruiscono di tali apparecchi.
È opportuno precisare che il dipendente è autorizzato ad utilizzare il telefono cellulare anche per finalità diverse da quelle aziendali (cosiddetto “utilizzo privato”) ma, in tal caso, è necessario che la chiamata venga preceduta da un prefisso identificativo, così da consentire il calcolo del traffico complessivo delle chiamate per utilizzo privato e l'addebito al dipenden- te dei costi relativi alle stesse. Inoltre, l’istante rileva che i telefoni messi a disposizione dei dipendenti rispondono a stringenti requisiti di sicurezza imposti dalle policy aziendali e, di conseguenza, non consentono un pieno accesso a tutte le varie fun- zionalità oggi fruibili con questi apparecchi.
Pertanto, i dipendenti che vogliano disporre appieno delle potenzialità offerte dalla tecnologia presente sul mercato, si trovano nella necessità di tenere a disposizione, oltre al telefono fornito dall’azienda (e soggetto alle limitazioni imposte dalle sopra menzionate esigenze di sicurezza), anche un altro telefono, così da poter fruire delle funzionalità inibite al primo appa- recchio.
Per ovviare a questa evidente inefficienza e complicazione di utilizzo dei telefoni, nonché per finalità di riduzione dei costi, l'istante vorrebbe introdurre una diversa modalità di gestione del servizio, tale da rendere possibile ai dipendenti di disporre di un unico apparecchio telefonico avente tutte le funzionalità ritenute necessarie e utili dagli stessi sulla base delle specifiche esigenze.
A tal fine, pur mantenendo in essere l'attuale modalità di utilizzo del servizio, ovvero la messa a disposizione di telefo- ni cellulari per finalità esclusivamente aziendali con possibilità di utilizzo di un prefisso per l’addebito dell’utilizzo privato, si vorrebbe consentire ai dipendenti, che ne facciano esplicita richiesta, di adottare la seguente modalità alternativa di gestione del servizio di telefonia mobile:
a) il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;
b) il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute.
Poiché il dipendente utilizza il telefono sia per finalità private che aziendali, si pone il problema di verificare quale sia il trattamento ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del Tuir delle somme rimborsate dalla società istante in relazione all’utilizzo del telefono per finalità aziendali.
La società istante tiene a rimarcare che questa modalità di fruizione del servizio consente di ridurre l’ammontare delle spese di telefonia attualmente a carico della stessa e risponde quindi a specifiche esigenze di riduzione dei costi e di mag- giore efficienza.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento alla questione oggetto della presente istanza, si ritiene che il rimborso pari al 50% delle spese di tele- fonia e traffico dati sostenute dal dipendente non rientri nell'ambito delle somme da includere nella determinazione del reddi- to di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del Tuir.
Di conseguenza, l’istante, in qualità di sostituto sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 23 del Dpr n. 600/1973, ritiene di non dover includere i rimborsi in esame nel computo della base imponibile delle ritenute sui redditi di lavoro dipen- dente. Si espongono di seguito le motivazioni che depongono a favore della predetta soluzione.
Con la riforma del reddito di lavoro dipendente attuata tramite il Dlgs 2 settembre 1997, n. 314 è stato riscritto l’art. 48 (oggi 51) del Tuir, nel senso di considerare quale reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualun- que titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Detta norma, secondo la comune opinione, afferma il principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, secondo il quale la tassabilità di un dato compenso viene del tutto scollegata dalla circostanza che lo stesso si ponga in nesso sinallag- matico con la prestazione effettuata dal dipendente.
La onnicomprensività deve essere correttamente collocata nell’ambito dei principi dell’ordinamento tributario italiano, con la conseguenza che, in tanto potrà manifestarsi la potestà impositiva, in quanto vi sia un presupposto atto a sorreggerla. In tale ottica, quindi, è essenziale la verifica della sussistenza di un indice di capacità contributiva, che, secondo l’art. 53 della Costituzione, rappresenta condizione necessaria per l’obbligo di concorrenza alla spesa pubblica. In coerenza con quanto sopra, deve senz’altro concludersi per l’esclusione da imposizione fiscale per quelle erogazioni che soddisfano un interesse esclusivo o prevalente del datore di lavoro e che, quindi, si pongono come presupposto logico per lo svolgimento stesso della prestazione lavorativa.
La stessa amministrazione finanziaria non ha mancato, sia pure in interventi isolati, di offrire spunti per svolgere alcu-
ne riflessioni di carattere generale sulla nozione di reddito di lavoro dipendente e, in particolare, sui limiti del “principio di onnicomprensività” sui cui si fonda la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.
L’istante segnala, inoltre, una pronuncia della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la non imponibilità del rimbor- so del canone telefonico ai dipendenti impegnati in turni periodici di reperibilità. Secondo la Corte, non emerge un compenso avente natura retributiva nel caso in cui l’utilizzazione di un servizio sia richiesto ed offerto nell'interesse proprio del datore di lavoro, non tanto per consentire, strumentalmente, al lavoratore l’adempimento della prestazione, quanto, piuttosto, per rea- lizzare gli obiettivi aziendali, dove la concreta attuazione della prestazione, per la sua efficienza, necessita della convergente disponibilità di uno specifico fattore di produzione, ossia dello strumento di telefonia fissa. La Corte, inoltre, prosegue affer- mando che “il lavoratore non potrebbe adempiere all'obbligazione contrattuale utilizzando, per il pagamento del canone e dunque per mantenere attiva la linea telefonica, le sole somme corrispondenti alle percentuali dei giorni di reperibilità nel mese, perché o il lavoratore paga l’intero canone, ed allora avrà la linea telefonica attiva sempre, dunque anche nei giorni di reperibilità, oppure non lo paga, ed allora non la avrà mai, nemmeno nei giorni di reperibilità: tertium non datur”.
Il passaggio da ultimo riportato è particolarmente interessante in quanto tratta proprio una fattispecie di utilizzo promi- scuo di beni e servizi di spettanza del dipendente a fronte, però, di un concorrente (se non prevalente) interesse del datore di lavoro. La prassi e la giurisprudenza citata sono indicative di una significativa apertura verso il riconoscimento della non imponibilità dei rimborsi di costi necessari per consentire al dipendente di svolgere la propria prestazione lavorativa. Tali costi, invero:
- possono essere sostenuti direttamente dal datore di lavoro (es. attrezzature d’ufficio, computer, impianti di telecomunica- zione);
- possono essere sostenuti direttamente dal dipendente, e quindi rimborsati dal datore di lavoro; fra questi sono compresi quelli connessi alla specifica modalità di svolgimento della prestazione (come nel caso del cosiddetto lavoro a distanza).
In considerazione di quanto sopra, è quindi fondato ritenere che le spese rimborsate al dipendente in attuazione della nuova modalità di fruizione del servizio di telefonia mobile prevista dal progetto siano, quanto meno in linea di principio, da escludere dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
È evidente che l'ipotesi del rimborso sulla base di un resoconto di spesa analitico è sicuramente la più aderente al dettato normativo. Tale rigore, tuttavia, rischia di essere puramente teorico, in quanto di difficile, se non impossibile, applica- zione sotto il profilo pratico. Non si può infatti omettere di rilevare che la forma tariffaria più utilizzata sul mercato è quella del pagamento fisso periodico (cosiddetta tariffa “flat”), il che rende ancora più complessa (rispetto a una tariffa cosiddetta “a consumo”) una precisa dei costi fra utilizzo privato e per esigenze di lavoro.
Con una tale forma tariffaria (che prescinde dalla durata delle telefonate), l’unico criterio ragionevole (ma comunque sempre approssimativo) di demarcazione non può che essere costituito dal numero delle telefonate. Se poi aggiungiamo un’ulteriore variabile, costituita dal fatto che la tariffa può essere mista (“flat” fino ad un certo numero di telefonate e/o di traffi- co dati e “variabile” per l’eccedenza) ci si rende conto non solo della difficoltà di individuare un valido criterio che consenta di distinguere analiticamente la finalità delle telefonate, ma soprattutto l'estrema complicazione operativa. E non si è accennato alla connessione Internet e al relativo traffico di dati, anche questa suscettibile di utilizzo ambivalente (aziendale e privato).
Il telefono rientra fra gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ragion per cui, il rimborso da parte del datore di lavoro di un importo corrispondente al 50% delle spese d’uso dei telefono (traffico, canone, tassa di concessione governativa e Iva) sostenute dal dipendente, dovrebbe ragionevolmente essere considerato quale ristoro di un onere neces- sario per l’espletamento della prestazione lavorativa. Sarebbe invero poco razionale che una “entrata”, nella quale risulti assente l'esistenza di un reddito, divenisse imponibile solo perché conseguita nel contesto di un rapporto di lavoro.
In questo senso appare illuminante una pronuncia della Cassazione (Cass., civ. sez. I, 26 maggio 1999, n. 5081), secondo la quale, la forfetizzazione del rimborso effettuato a favore di dipendenti incaricati di funzioni ispettive non appare in contrasto con la determinazione dei reddito di lavoro dipendente, in quanto la soluzione adottata dal datore di lavoro trae la sua origine dalla esigenza di semplificare il controllo dell’inerenza, senza tuttavia incidere sul carattere risarcitorio dei rimbor- so stesso.
Concludendo, il rimborso al dipendente di un importo pari al 50% delle spese sostenute da quest’ultimo per il servizio di telefonia mobile (e connessione internet) in relazione a comprovate esigenze aziendali, può ritenersi escluso dalla forma- zione del reddito di lavoro dipendente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo perce- piti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente.
In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costi- tuiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 eseguenti del medesimo articolo 51.
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente che l’amministrazione finanziaria con circolare
n. 326 del 1997 ha ritenuto, in generale che “possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellez- za operativa, ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.”.
Inoltre, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore con risoluzione del 7 dicembre 2007, n. 357/E, richiamata dall’istante, si è ritenuto “che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’a- zienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa”.
In ragione di tali argomentazioni, il documento di prassi citato ha precisato che il rimborso documentato dei costi rela- tivi ai collegamenti telefonici configura “l’potesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di inte- resse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente” e, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò premesso, si fa presente che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, si è dell’avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rim- borsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, si rileva che nell'ipotesi rappresentata dall'istante, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società istante afferma che tale rimborso è determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei dipendenti della Deutsche Bank spa ai quali, in tal modo, ver- rebbe consentito “un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili (...) e offerte dalla tecnologia presente sul mercato”.
Il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limi- tandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.
Infine, si ritiene non pertinente alla fattispecie rappresentata dall'istante il riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 10367 del 2004, che ha riconosciuto la non imponibilità, ai fini previdenziali, del rimborso erogato dall’Enel ai propri dipendenti per l'intera spesa da questi ultimi sostenuta per il canone telefonico.
Invero i giudici della suprema Corte hanno motivato l’esclusione da contribuzione del citato rimborso, in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa caratterizzata dall'obbligo di reperibilità, circostanza questa che non emerge nella fatti- specie rappresentata dalla società istante che, inoltre, non indica i lavoratori destinatari del rimborso.
Sulla base di quanto argomentato, la scrivente ritiene che il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare, rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Tuir.
Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Leggi decreti circolari
ottobre 2017
Giurisprudenza
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Festività e lavoro
Cass. sez. Lav. 4 novembre 2016, n. 22482 (da Dir.&Prat.Lav. n. 14/17, pag. 881). La possibilità di svolgere attività lavo- rativa nel corso delle festività infrasettimanali non comporta che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla sola volontà del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece derivare da un accordo tra le parti del contratto individuale e non dalle parti collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo a un diritto singolo del lavoratore, se non ove egli abbia conferito esplicito mandato in tal senso.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento e computo dei dipendenti
Cass. sez. Lav. 8 novembre 2016, n. 22653 (da Dir.&Prat.Lav. n. 14/17, pag. 882). In caso di licenziamento illegittimo, e della conseguente necessità di calcolare l'organico aziendale ai fini dell'individuazione del tipo di tutela spettante al lavoratore, la scelta del periodo di tempo (con riferimento all'anno precedente al recesso e non al semestre) entro il quale computare il numero die dipendenti in forza è rimessa alle valutazioni del giudice di merito le quali, se ade- guatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
Paga base (1/8/2017) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/1/90) | |
Livello | Euro | Euro | Euro |
Quadro | 1868,86+260,76* | 540,37 | 25,46 |
I | 1683,47 | 537,52 | 24,84 |
II | 1456,19 | 532,54 | 22,83 |
III | 1244,64 | 527,90 | 21,95 |
IV | 1076,46 | 524,22 | 20,66 |
V | 972,54 | 521,94 | 20,30 |
VI | 873,15 | 519,76 | 19,73 |
VII | 747,53+5,16 | 517,51 | 19,47 |
* Dal 1° gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.
APPRENDISTI
Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.
Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia | Importo Euro |
Bergamo | 10,33 |
Brescia | 8,78 |
Como | 7,75 |
Cremona | 2,07 |
Lecco | 7,75 |
Lodi | 11,36 |
Mantova | 2,07 |
Milano | 11,36 |
Pavia | 2,07 |
Sondrio | 2,07 |
Varese | 7,75 |
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria | Paga base (1/8/2017) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/10/86) |
Euro | Euro | Euro | |
I | 1016,14 | 530,04 | 15,49 |
II | 851,51 | 526,11 | 14,46 |
33
PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro | ||
Categoria | I | 10,52 |
Categoria | II | 9,54 |
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria lusso, I e II | ||||
Livello | Paga base (1/4/2013) | Contingenza | Terzo elemento | Totale |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.542,04 | 542,70 | 5,18 | 2.089,92 |
Q.B | 1.392,49 | 537,59 | 5,18 | 1.935,26 |
I | 1.261,54 | 536,71 | 4,18 | 1.802,43 |
II | 1.112,00 | 531,59 | 7,43 | 1.651,52 |
III | 1.021,85 | 528,26 | 3,36 | 1.553,47 |
IV | 937,75 | 524,94 | 3,72 | 1.466,41 |
V | 849,38 | 522,37 | 3,63 * | 1.375,38 |
VI S | 798,37 | 520,64 | 5,97 | 1.324,98 |
VI | 779,81 | 520,51 | 5,97 | 1.306,29 |
VII | 700,05 | 518,45 | 6,87 | 1.225,37 |
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria III e IV | ||||
Livello | Paga base (1/4/2013) | Contingenza | Terzo elemento | Totale |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.536,36 | 542,19 | 5,18 | 2.083,73 |
Q.B | 1.387,33 | 537,12 | 5,18 | 1.929,63 |
I | 1.256,38 | 536,24 | 4,18 | 1.796,80 |
II | 1.107,61 | 531,20 | 7,43 | 1.646,24 |
III | 1.017,98 | 527,91 | 3,36 | 1.549,25 |
IV | 934,39 | 524,64 | 3,72 | 1.462,75 |
V | 846,28 | 522,09 | 3,63 * | 1.372,00 |
VI S | 795,53 | 520,38 | 5,97 | 1.321,88 |
VI | 776,97 | 520,25 | 5,97 | 1.303,19 |
VII | 697,47 | 518,22 | 6,87 | 1.222,56 |
* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggioren- ni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
34
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016
Livello | Paga base (1/11/2016) | Indennità | Totale |
Euro | Euro | Euro | |
A | 2.159,15 | 2.159,15 | |
B | 1.999,42 | 1.999,42 | |
1 | 1.863,27 | 1.863,27 | |
2 | 1.703,52 | 1.703,52 | |
3 | 1.606,97 | 1.606,97 | |
4 | 1.516,59 | 1.516,59 | |
5 | 1.422,77 | 1.422,77 | |
6 s | 1.368,29 | 1.368,29 | |
6 | 1.342,89 | 1.342,89 | |
7 | 1.264,50 | 1.264,50 |
35
Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016
Livello | Paga base (1/11/2016) | Indennità | Totale |
Euro | Euro | Euro | |
A | 2.146,79 | 2.146,79 | |
B | 1.988,18 | 1.988,18 | |
1 | 1.852,04 | 1.852,04 | |
2 | 1.693,98 | 1.693,98 | |
3 | 1.598,54 | 1.598,54 | |
4 | 1.509,29 | 1.509,29 | |
5 | 1.416,02 | 1.416,02 | |
6 s | 1.362,10 | 1.362,10 | |
6 | 1.336,66 | 1.336,66 | |
7 | 1.258,88 | 1.258,88 |
Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati
Livello | Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015) | Elemento distinto della retribuzione | Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015 | Scatti di anzianità (1/7/1992) |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Quadro | 1.716,37 + 60 (*) | 4 | 70,6 | 28,92 |
I | 1.635,12 | 4 | 65,9 | 27,89 |
II | 1.488,04 | 3,5 | 57,3 | 26,34 |
III | 1.341,30 | 3,5 | 48,8 | 24,79 |
IV | 1.229,82 | 3,5 | 42,3 | 23,24 |
V | 1.158,94 | 3 | 38,2 | 22,72 |
VI | 1.093,06 | 3 | 34,4 | 21,69 |
VII | 1,007,51 | 3 | 29,4 | 20,66 |
(*) Indennità di funzione |
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
ottobre 2017
Amministrazione del personale
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2002 | 194,63 |
Aumento retributivo | dallʼ1.7.2004 | 210,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 125,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.449.43 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2002 | 78,43 |
Aumento retributivo | dallʼ1.7.2004 | 210,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 125,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.333,43 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.7.2004 | 185,14 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 125,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.230,14 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 103,56 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.023,56 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 155,00 |
Totale | 3.755,00 |
Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Minimo | contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Totale | 3.600,00 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012
Minimo | contrattuale | dallʼ1.4.2012 | 3.735 |
Totale | 3.735,00 |
37
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013
Minimo | contrattuale | dallʼ1.7.2013 | 3.890 |
Totale | 3.890,00 |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti (CSC 7.04.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 38,17 | 35,73 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti (CSC 7.04.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,45 | 0,45 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 38,62 | 36,18 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,15 | 0,15 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,34 | 9,34 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,65 | 0,65 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 38,82 | 36,38 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,217 | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,407 | 9,407 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | 0,90 | 0,90 | - | |
FIS | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 39,07 | 36,63 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | 0,30 | 0.30 | - | |
FIS | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,49 | 9,49 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 36,12 | 33,68 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,45 | 0,45 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 36,57 | 34,13 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,15 | 0,15 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,34 | 9,34 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,65 | 0,65 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 36,77 | 34,33 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | |
FIS | 0,217 | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,407 | 9,407 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Voci contributive | Qualifiche | |||
Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | 0,90 | 0,90 | - | |
FIS | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | - | |
TOTALE | 37,02 | 34,58 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | 0,30 | 0,30 | - | |
FIS | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,49 | 9,49 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 3,21 | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 38,94 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,45 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 3,21 | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 39,39 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,15 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,34 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,65 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 3,21 | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 39,59 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,407 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 3,21 | - | |
MATERNITAʼ | 0 | 0 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 36,89 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,45 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 3,21 | - | |
MATERNITAʼ | 0 | 0 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 37,34 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,15 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,34 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0 | 0 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,65 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 3,21 | - | |
MATERNITAʼ | 0 | 0 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 37,54 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,407 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 15: Terziario - Attività varie fino a 5 dipendenti (CSC 7.07.08)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 0,18 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 38,17 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 16: Terziario - Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti (CSC 7.07.08)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,45 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 38,62 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,15 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,34 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Tabella 17: Terziario - Attività varie con più di 15 dipendenti (CSC 7.07.08)
Voci contributive | Qualifiche | ||
Operai / Impiegati | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 33,00 | 33,00 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,68 | 0,68 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,65 | - | |
MOBILITAʼ | - | - | |
MALATTIA | 2,44 | - | |
MATERNITAʼ | 0,24 | 0,24 | |
Inail | - | - | |
TOTALE | 38,82 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | |||
Fondo pensioni | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | |
FIS | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 9,407 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | - |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 1° al 12° mese di contratto
Voci contributive | Dal 1° al 12° mese di contratto di apprendistato | |||||
Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. | ||
Fondo pensioni | 7,34 | 7,34 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | - | - | - | - | |
CUAF | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,90 | |
FIS | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - | |
MALATTIA | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
MATERNITAʼ | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Inail | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
TOTALE | 8,95 | 9,40 | 17,90 | 18,10 | 18,35 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,30 | |
FIS | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 13° al 24° mese di contratto
Voci contributive | Dal 13° al 24° mese di contratto di apprendistato | |||||
Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. | ||
Fondo pensioni | 8,84 | 8,84 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | - | - | - | - | |
CUAF | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,90 | |
FIS | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - | |
MALATTIA | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
MATERNITAʼ | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Inail | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
TOTALE | 10,45 | 10,90 | 17,90 | 18,10 | 18,35 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,30 | |
FIS | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Oltre il 24° mese di contratto
Voci contributive | Oltre il 24° mese di contratto di apprendistato | |||||
Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | - | - | - | - | |
CUAF | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,90 | |
FIS | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - | |
MALATTIA | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
MATERNITAʼ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Inail | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
TOTALE | 17,45 | 17,90 | 17,90 | 18,10 | 18,35 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,30 | |
FIS | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi
Voci contributive | Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi | |||||
Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | |
NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | - | - | - | - | |
CUAF | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,90 | |
FIS | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - | |
MALATTIA | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
MATERNITAʼ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Inail | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
TOTALE | 17,45 | 17,90 | 17,90 | 18,10 | 18,35 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | 0,30 | |
FIS | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Note
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al
D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni.
Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%.
Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione).
Dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005)
A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percen- tuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2017 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a cari- co del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il crite- rio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3-ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.
59
A decorrere dal 1.1.2017 non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo 0,30% (legge 28.6.2012 n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d).
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
TABELLE CONTRIBUTI
Minimali Inail - Anno 2016 1,2
Tempo pieno | Tempo parziale | |||
Impiegati/operai | € 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile | € 7,15 orario | ||
Dirigente (retribuzione convenzionale) | Fino al 30 giugno 2016 | Dal 1° luglio 2016 | Fino al 30 giugno 2016 | Dal 1° luglio 2016 |
€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile | € 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile | € 12,53 | € 12,53 |
Minimali Inps - Anno 2017 2
Tempo pieno | Tempo parziale | |
Impiegati/operai | € 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile | € 7,15 orario |
Dirigenti | € 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile | € 19,74 orario |
1 Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016 2 Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2017) | Limite xxxxxxx | Xxxxxxxxx contributiva |
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive | € 971,71 mensili | 5,84% |
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 1.167,91 mensili | 5,84% |
La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote
60
in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECORRENZA | IMPORTI | ||||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda | Dirig. | Totale | |||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,62% | 59.224,54 | a. | 6.881,89 | 592,25 | 7.474,14 | |
Agg. 1,48% | annui | 1.1.2003 | t. | 1.720,47 | 148,06 | 1.868,53 | ||||
m. | 573,49 | 49,35 | 622,84 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,64% | 59.224,54 | a. | 6.893,74 | 592,25 | 7.485,99 | |
Agg. 1,50% | annui | 1.1.2004 | t. | 1.723,43 | 148,06 | 1.871,49 | ||||
m. | 574,48 | 49,35 | 623,83 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,66% | 59.224,54 | a. | 6.905,58 | 592,25 | 7.497,83 | |
Agg. 1,52% | annui | 1.1.2005 | t. | 1.726,40 | 148,06 | 1.874,46 | ||||
m. | 575,47 | 49,35 | 624,82 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,68% | 59.224,54 | a. | 6.917,43 | 592,25 | 7.509,68 | |
Agg. 1,54% | annui | 1.1.2006 | t. | 1.729,36 | 148,06 | 1.877,42 | ||||
m. | 576,45 | 49,35 | 625,80 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,60% | 1% | 13,34% | 59.224,54 | a. | 7.308,31 | 592,25 | 7.900,56 | |
Agg. 1,74% | annui | 1.1.2007 | t. | 1.827,07 | 148,06 | 1.975,13 | ||||
m. | 609,02 | 49,35 | 658,37 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,15% | 1% | 13,91% | 59.224,54 | a. | 7.645,89 | 592,25 | 8.238,14 | |
Agg. 1,76% | annui | 1.1.2008 | t. | 1.911,47 | 148,06 | 2.059,53 | ||||
m. | 637,15 | 49,35 | 686,50 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,35% | 1% | 14,13% | 59.224,54 | a. | 7.965,60 | 592,25 | 8.368,43 | |
Agg. 1,78% | annui | 1.1.2009 | t. | 1.944,04 | 148,06 | 2.092,10 | ||||
m. | 648,01 | 49,35 | 697,36 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% | 1% | 14,45% | 59.224,54 | a. | 7.965,60 | 592,25 | 8.557,85 | |
Agg. 1,80% | annui | 1.1.2010 | t. | 1.991,42 | 148,06 | 2.139,46 | ||||
m. | 663,80 | 49,35 | 713,15 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% | 1% | 14,49% | 59.224,54 | a. | 7.989,36 | 592,20 | 8.581,56 | |
Agg. 1,84% | annui | 1.1.2011 | t. | 1.997,34 | 148,05 | 2.145,39 | ||||
m. | 665,78 | 49,35 | 715,13 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% | 1% | 14,52% | 59.224,54 | a. | 8.007,12 | 592,25 | 8.599,37 | |
Agg. 1,87% | annui | 1.1.2012 | t. | 2.001,78 | 148,06 | 2.149,84 | ||||
m. | 667,26 | 49,35 | 716,61 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% | 1% | 14,56% | 59.224,54 | a. | 8.030,85 | 592,25 | 8.623,09 | |
Agg. 1,91% | annui | 1.1.2013 | t. | 2.007,71 | 148,06 | 2.155,77 | ||||
m. | 669,23 | 49,35 | 718,59 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% | 1% | 14,60% | 59.224,54 | a. | 8.054,53 | 592,25 | 8.646,78 | |
Agg. 1,95% | annui | 1.1.2014 | t. | 2.013,63 | 148,06 | 2.161,69 | ||||
m. | 671,21 | 49,35 | 720,56 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% | 1% | 14,64% | 59.224,54 | a. | 8.078,28 | 592,20 | 8.670,48 | |
Agg. 1,99% | annui | 1.1.2015 | t. | 2.019,57 | 148,05 | 2.167,62 | ||||
m. | 673,19 | 49,35 | 722,54 | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,88% | 1% | 14,91% | 59.224,54 | a. | 8.238,12 | 592,20 | 8.830,32 | |
Agg. 2,03% | annui | 1.1.2016 | t. | 2.059,53 | 148,05 | 2.207,58 | ||||
m. | 686,51 | 49,35 | 735,86 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 2,84% | 1% | 5,38% | 59.224,54 | a. | 2.594,03 | 592,25 | 3.186,28 | ||
(Prima nomina) | Agg. 1,54% | annui | 1.1.2006 | t. | 648,51 | 148,06 | 796,57 | |||
m. | 216,17 | 49,35 | 265,52 |
62
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECORRENZA | IMPORTI | ||||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda | Dirig. | Totale | |||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,00% | 1% | 5,74% | 59.224,54 | a. | 2.807,24 | 592,25 | 3.399,49 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,74% | annui | 1.1.2007 | t. | 701,81 | 148,06 | 849,87 | ||
m. | 233,94 | 49,35 | 283,29 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,30% | 1% | 6,06% | 59.224,54 | a. | 2.996,76 | 592,25 | 3.589,01 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,76% | annui | 1.1.2008 | t. | 749,19 | 148,06 | 897,25 | ||
m. | 249,73 | 49,35 | 299,08 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,60% | 1% | 6,38% | 59.224,54 | a. | 3.186,28 | 592,25 | 3.778,53 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,78% | annui | 1.1.2009 | t. | 796,57 | 148,06 | 944,63 | ||
m. | 265,52 | 49,35 | 314,87 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,90% | 1% | 6,70% | 59.224,54 | a. | 3.375,79 | 592,25 | 3.968,04 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,80% | annui | 1.1.2010 | t. | 843,94 | 148,06 | 992,01 | ||
m. | 281,31 | 49,35 | 330,67 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,90% | 1% | 6,74% | 59.224,54 | a. | 3.399,48 | 592,20 | 3.991,68 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,84% | annui | 1.1.2011 | t. | 849,87 | 148,05 | 997,92 | ||
m. | 283,29 | 49,35 | 332,64 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,90% | 1% | 6,77% | 59.224,54 | a. | 3.417,24 | 592,25 | 4.009,49 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,87% | annui | 1.1.2012 | t. | 854,31 | 148,06 | 1.002,37 | ||
m. | 284,77 | 49,35 | 334,12 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,90% | 1% | 6,81% | 59.224,54 | a. | 3.440,94 | 592,25 | 4.033,19 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,91% | annui | 1.1.2013 | t. | 860,23 | 148,06 | 1.008,29 | ||
m. | 286,74 | 49,35 | 336,09 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,90% | 1% | 6,85% | 59.224,54 | a. | 3.464,63 | 592,25 | 4.056,88 | |
(Prima nomina) | Agg. | 1,95% | annui | 1.1.2014 | t. | 866,16 | 148,06 | 1.014,22 | ||
m. | 288,72 | 49,35 | 338,07 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,90% | 1% | 6,89% | 59.224,54 | a. | 3.488,28 | 592,20 | 4.080,48 | |
Neo assunti o nominati | Agg. | 1,99% | annui | 1.1.2015 | t. | 872,07 | 148,05 | 1.020,12 | ||
m. | 290,69 | 49,35 | 340,04 | |||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. | 3,97% | 1% | 7% | 59.224,54 | a. | 3.553,44 | 592,20 | 4.145,64 | |
Neo assunti o nominati | Agg. | 2,03% | annui | 1.1.2016 | t. | 888,36 | 148,05 | 1.036,41 | ||
m. | 296,12 | 49,35 | 345,47 | |||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,95% | 7,65% | 44.194,25 | a. | 2.519,07 | 861,79 | 3.380,86 | ||
annui | 1.1.1996 | t. | 629,77 | 215,45 | 845,22 | |||||
m. | 209,92 | 71,82 | 281,74 | |||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,87% | 7,57% | 45.940,00 | a. | 2.618,58 | 859,08 | 3.477,66 | ||
annui | 1.1.2004 | t. | 654,65 | 214,77 | 869,42 | |||||
m. | 218,22 | 71,59 | 289,81 | |||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | Ord. | 5,50% | 1,87% | 8,47% | 45.940,00 | 1.1.2007 | a. | 3.032,04 | 859,08 | 3.891,12 |
Agg. | 1,10% | annui | t. | 758,01 | 214,77 | 972,78 | ||||
m. | 252,67 | 71,59 | 324,26 | |||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | Xxx. | 5,50% | 1,87% | 9,78% | 45.940,00 | 1.1.2011 | a. | 3.633,84 | 859,08 | 4.492,92 |
Agg. | 2,41% | annui | t. | 908,46 | 214,77 | 1.123,23 | ||||
m. | 302,82 | 71,59 | 374,41 | |||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | Ord. | 5,50% | 1,87% | 9,83% | 45.940,00 | 1.1.2014 | a. | 3.656,82 | 859,08 | 4.515,90 |
Agg. | 2,46% | annui | t. | 914,20 | 214,77 | 1.128,97 | ||||
m. | 304,73 | 71,59 | 376,32 |
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECORRENZA | IMPORTI | |||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda | Dirig. | Totale | ||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | Ord. 5,50% | 1,87% | 9,88% | 45.940,00 | 1.1.2016 | a. | 3.679,80 | 859,08 | 4.538,88 |
Agg. 2,51% | annui | t. | 919,95 | 214,77 | 1.134,72 | ||||
m. | 306,65 | 71,59 | 378,24 | ||||||
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 38.734,27 annui-azienda | a. | 3.873,43 | 1.394,43 | 5.267,86 | |
13.944,34 annui-dirig | 1.7.2000 | t. | 968,36 | 348,61 | 1.316,97 | ||||
m. | 322,79 | 116,20 | 438,98 | ||||||
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | a. | 4.803,05 | 464,81 | 5.267,86 | |||||
- | - | - | - | 1.7.2004 | t. | 1.200,76 | 116,20 | 1.316,97 | |
m. | 400,25 | 38,73 | 438,98 | ||||||
FORMAZIONE | – | – | – | – | a. | 129,12 | 129,12 | 258,24 | |
1.7.1992 | t. | 32,28 | 32,28 | 64,56 | |||||
m. | 10,76 | 10,76 | 21,52 |
Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Xxxxx Xxxxx (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. 06/448731 - Fax 06/0000000; Fondo assistenza sanitaria Xxxxx Xxxxxxx (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via X. Xxxx, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/0000000 r.a. -- Fax 06/00000000; Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02/00000000 - 00000000 - Fax 02/00000000.
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Xxxxx Xxxxx (scadenza 10
aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | ||
Azienda (A*) | Quadro (B) | Totale (A+B) | ||
Qu.A.S. | 1.1.1989 | 247,90 | - | 247,90 |
1.1.1995 | 247,90 | 36,15 | 284,05 | |
1.1.2005 | 302,00 | 42,00 | 344,00 | |
1.1.2009 | 340 | 50 | 390 | |
1.6.2011 | 350 | 56 | 406 | |
Quadrifor | 1.1.1995 | 25,82 | 15,49 | 41,31 |
1.1.2004 | 45,00 | 20,00 | 65,00 | |
1.1.2005 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Xxxxxxxxx Xxxxxx n. 15
- 00153 Roma - Tel. 06/00000000/30 - Fax 06/00000000/1/2 - sito internet: xxx.xxxx.xx - Codice IBAN XX00X0000000000 000000000000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contribu- to annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. 06/0000000 - 305 - Fax 06/0000000 - Codice IBAN XX00X00000 00000000000000X00 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.
EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini
Tipologia lavoratori | Quota di iscrizione (una tantum) | Contributo mensile | |
Datore di lavoro | Lavoratore 1 | ||
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
Apprendisti full-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
Apprendisti part-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo) | € 15,00 | € 10,00 | ---- |
Apprendisti full-time (CCNL Turismo) | € 15,00 | € 10,00 | ---- |
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo) | € 8,00 | € 10,00 | ---- |
Apprendisti part-time (CCNL Turismo) | € 8,00 | € 10,00 | ---- |
1 Dal 1° gennaio 2014
* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:
❑ Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); ❑ F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).
Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te
Contributo 1 | ||||
Quota Tfr | Lavoratore 2 | Datore di lavoro 3 | Decorrenza e periodicità | |
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 | 100% | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale 4 |
Apprendisti | 100% | 0,55% | 1,05% | |
Lavoratori già occupati al 28.4.1993 | 50% 5 | 0,55% | 1,55% |
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
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(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano
Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensi- lità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professiona- lità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN XX00X 0000000000000000000000 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Xxxxxx Xxxx - XXX 00000 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN XX00 X0000000000000000000000 oppure tramite modello F24, codice EBCM.
Livelli Contributo | complessivo mensile in euro da agosto 2017 | Livelli Contributo | complessivo mensile da agosto 2017 | in | euro |
Quadri | 3,61 | Apprendisti 2a metà | |||
1 | 3,33 | 2 | 2,66 | ||
2 | 2,98 | 3 | 2,40 | ||
3 | 2,66 | 4 | 2,24 | ||
4 | 2,40 | 5 | 2,09 | ||
5 | 2,24 | 6 | 2,09 | ||
6 | 2,09 | ||||
7 | 1,91 | Operatori di vendita | |||
Apprendisti 1a metà 2 | 2,40 | 1a categoria 2a categoria | 2,32 2,07 | ||
3 | 2,24 | ||||
4 | 2,09 | ||||
5 | 1,91 | ||||
6 | 1,91 |
Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrisponde- re ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposi- zione previdenziale e fiscale.
65
Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Tabella | Periodi | Classi di importo annuo delle provvigioni computabili | Indennità base più indennità integrativa % | |||||
Agenti e rappresentanti senza esclusiva | Agenti e rappresentanti in esclusiva | |||||||
A | dal 1°/1/1959 | sino a L. | 2.000.000 | sino a L. | 2.500.000 | 4% | ||
al 31/12/1968 | da 2.000.001 a | 3.000.000 | da 2.500.001 a | 3.500.000 | 2% | |||
oltre | 3.000.000 | oltre | 3.500.000 | 1% | ||||
B | dal 1°/1/1969 | sino a L. | 2.500.000 | sino a L. | 3.000.000 | 4% | ||
al 31/12/1976 | da 2.500.001 a | 4.000.000 | da 3.000.001 a | 4.500.000 | 2% | |||
oltre | 4.000.000 | oltre | 4.500.000 | 1% | ||||
C | dal 1°/1/1977 | sino a L. | 4.500.000 | sino a L. | 6.000.000 | 4% | ||
al 31/12/1980 | da 4.500.001 a | 6.000.000 | da 6.000.001 a | 8.000.000 | 2% | |||
oltre | 6.000.000 | oltre | 8.000.000 | 1% | ||||
D | dal 1°/1/1981 | sino a L. | 6.000.000 | sino a L. | 12.000.000 | 4% | ||
al 31/12/1988 | da 6.000.001 a | 9.000.000 | da 12.000.001 | a | 18.000.000 | 2% | ||
oltre | 9.000.000 | oltre | 18.000.000 | 1% | ||||
E | sino a L. | 12.000.000 | sino a L. | 24.000.000 | 4% | |||
dal 1°/1/1989 | da 12.000.001 | a | 18.000.000 | da 24.000.001 | a | 36.000.000 | 2% | |
oltre | 18.000.000 | oltre | 36.000.000 | 1% | ||||
F | sino a e | 6.200,00 | sino a e | 12.400,00 | 4% | |||
dal 1°/1/2002 | da 6.200,01 a | 9.300,00 | da 12.400,01 a | 18.600,00 | 2% | |||
oltre | 9.300,00 | oltre | 18.600,00 | 1% |
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
ottobre 2017
Amministrazione del personale
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Contributi previdenziali Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI | AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI | Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi | |||
Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo | ||
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) | 9.000.000 | 60.000 | 7.500.000 | 36.000 | 3% + 3% |
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) | 12.000.000 | 240.000 | 7.500.000 | 120.000 | 4% + 4% |
Dal 1°/7/1983 X.X.X. 00/0/0000, x. 000 (X.X. 9/6/1983, n. 157) | 24.000.000 | 240.000 | 10.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 30.000.000 | 240.000 | 16.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 34.000.000 | 240.000 | 20.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/7/1998 | 42.000.000 | 480.000 | 24.000.000 | 240.000 | 5,75%+5,75% |
4° Trimestre 2001 | e 21.691,00 | e 247,90 | e 12.395,00 | e 123,95 | 5,75%+5,75% |
Dal 1°/1/2004* | e 24.548,00 | e 248,00 | e 14.027,00 | e 124,00 | 6,25%+6,25% |
Dal 1°/1/2005 | e 24.548,00 | e 700,00 | e 14.027,00 | e 350,00 | 6,50%+6,50% |
Dal 1°/1/2006 | e 25.481,00 | e 727,00 | e 14.561,00 | e 364,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2008 | e 26.603,00 | e 759,00 | e 15.202,00 | e 381,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2010 | e 27.667,00 | e 789,00 | e 15.810,00 | e 396,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2012 | 30.000,00 | 800,00 | 20.000,00 | 400,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2013 | 32.500,00 | 824,00 | 22.000,00 | 412,00 | 6,875%+6,875% |
Dal 1°/1/2014 | 35.000,00 | 834,00 | 23.000,00 | 417,00 | 7,10%+7,10% |
Dal 1°/1/2015 | 37.500,00 | 836,00 | 25.000,00 | 418,00 | 7,325%+7,325% |
Dal 1°/1/2016 | 37.500,00 | 836,00 | 25.000,00 | 418,00 | 7,55%+7,55% |
Dal 1°/1/2017 | 37.500,00 | 836,00 | 25.000,00 | 418,00 | 7,775%+7,775% |
* Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat
Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali
Provvigioni annue | Aliquota contributiva dal 1.1.2016 |
Fino a euro 13.000.000,00 | 4% |
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 | 2% |
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 | 1% |
Oltre euro 26.000.000,00 | 0,5% |
66
I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
ottobre 2017
Amministrazione del personale
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO | SCAGLIONE ANNUO | ALIQUOTA | IMPOSTA SULLO SCAGLIONE | IMPOSTA TOTALE | ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) |
Fino a euro 15.000,00 | 15.000,00 | 23% | 3.450,00 | 3.450,00 | – |
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 13.000,00 | 27% | 3.510,00 | 6.960,00 | – |
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 27.000,00 | 38% | 10.260,00 | 17.220,00 | – |
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 20.000,00 | 41% | 8.200,00 | 25.420,00 | – |
Oltre euro 75.000,00 | – | 43% | – | – | |
Limite scaglione mensile | |||||
Fino a euro 1.250,00 | 1.250,007 | 23% | 287,50 | 287,50 | – |
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 | 1.083,33 | 27% | 292,50 | 580,00 | – |
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 | 2.250,00 | 38% | 855,00 | 1.435,00 | – |
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 | 1.666,67 | 41% | 683,33 | 2.118,33 | – |
Oltre euro 6.250,00 | – | 43% | – | – | – |
(1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito
Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ1.1.2015
ANNO 2012 | |
Scaglioni | Aliquota |
Fino a euro 15.000,00 | 1,23% |
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 1,58% |
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 1,72% |
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 1,73% |
Oltre euro 75.000,00 | 1,74% |
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(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)
reddito complessivo fino a 8.000 € 1.880 € con le seguenti particolarità:
a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 €
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 € 978 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo:
902 € X 28.000 - reddito complessivo
20.000
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 € 978 e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo
27.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000)
se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
reddito complessivo | maggiorazione | reddito complessivo | maggiorazione |
compreso tra 29.001 e 29.200 euro | 10 euro | compreso tra 35.001 e 35.100 euro | 20 euro |
compreso tra 29.201 e 34.700 euro | 20 euro | compreso tra 35.101 e 35.200 euro | 10 euro |
compreso tra 34.701 e 35.000 euro | 30 euro | ||
Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni | 1.220 € | figlio di età superiore a 3 anni | 950 € |
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni | 1.620 € | superiore a 3 anni | 1.350 € |
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario ese- guire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
95.000
In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è ricono- sciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):
80.000 - reddito complessivo
80.000
68
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Assegno per il nucleo familiare
Codice Uniemens Causale restituzione
F101 Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110 Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens Causale recupero
H017 Recupero assegni familiari arretrati
H301 Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Xxx
X000 Recupero assegni nucleo familiare arretrati
Malattia
Codice Uniemens Causale restituzione
E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775 Restituzione indennità malattia indebita
E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791 Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens Causale recupero
E778 Differenze indennità malattia
S110 Indennità donatori di sangue
S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113 Differenza indennità donatori midollo osseo
Maternità
Codice Uniemens Causale restituzione
E776 Restituzione indennità maternità indebita
E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070 Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens Causale recupero
D900 Indennità riposi per allattamento arretrati
E779 Differenze indennità maternità già liquidata
L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055 Differenza indennità maternità facoltativa
L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)
Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:
Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011
Tipologia di apprendista Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10% J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5% J1
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3% J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi
dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993
per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro
e del 5,84% a carico del lavoratore) J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi
69
(aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5
UNIEMENS (Denuncia individuale) | ||
Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 | ||
Tipologia | Codice Uniemens | Misura agevolazione |
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici | A0 | Lavoratori esclusi dagli incentivi |
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento | B1 | Riduzione del 25% |
B2 | Riduzione del 40% | |
B3 | Riduzione del 50% | |
B4 | Riduzione del 100% | |
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento | C1 | Riduzione del 25% |
C2 | Riduzione del 40% | |
C3 | Riduzione del 50% | |
C4 | Riduzione del 100% | |
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, | D1 | Riduzione del 25% |
assunti con contratto di inserimento | D2 | Riduzione del 40% |
D3 | Riduzione del 50% | |
D4 | Riduzione del 100% | |
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore | E1 | Riduzione del 25% |
almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, | E2 | Riduzione del 40% |
assunte con contratto di inserimento | E3 | Riduzione del 50% |
E4 | Riduzione del 100% | |
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico | F1 | Riduzione del 25% |
assunti con contratto di inserimento | F2 | Riduzione del 40% |
F3 | Riduzione del 50% | |
F4 | Riduzione del 100% |
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi
Tipologia Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo
alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005
per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S5 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
70
per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M7
UNIEMENS (Denuncia individuale) | |
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs | |
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) | P5 |
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | P6 |
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) | P7 |
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) | S1 |
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | S2 |
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) | S3 |
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi | F5 |
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | F6 |
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) | F7 |
Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi | |
Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi | 86 |
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi | S4 |
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi | M4 |
Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità | |
Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | 82 |
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | 68 |
Incentivo al reimpiego dei dirigenti | |
Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi | 92 |
Altri codici di uso comune |
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
00 Nessuna particolarità contributiva
01 Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04 Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05 Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06 Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n.
87/1994)
07 Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
09 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
10 Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la
Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la
Disoccupazione (Ds)
42 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51 Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
71
52 Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
UNIEMENS (Denuncia individuale)
59 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas- sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0 Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 H0 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
UNIEMENS (Denuncia aziendale)
Fondo Interprofessionale - Adesione
FODI FON.DIR
Fondo Interprofessionale - Revoca
REDI Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti REVO Revoca aia fondi paritetici interprofessionali
Contribuzione assistenza contrattuale
W020 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali W030 Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali
Trattamento fine rapporto
CF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30 Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria PA10 Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20 Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. PF10 Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria PF20 Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30 Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria
Altri
A700 Multe disciplinari
A800 Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi D100 Interessi differimento
M000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilità M001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità M110 Restituzione incentivo previsto dal programma Pari M119 Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, X. Xxxxx) M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (X. Xxxxxxx, Quas, Est) S060 Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900 Oneri accessori al tasso legale Q920 Sanzioni civili
A810 Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito L402 Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405 Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424 Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 L601 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) L613 Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615 Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
72
N954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.
INDICE ISTAT COSTO VITA | % DI INCREMENTO | PERCENTUALE DA APPLICARE (*) | ||
ANNO 2005 | Dicembre | 126,3 | 1,937 | 2,953 |
ANNO 2006 | Dicembre | 128,4 | 1,662 | 2,747 |
ANNO 2007 | Dicembre | 131,8 | 2,648 | 3,485 |
ANNO 2008 | Dicembre | 134,5 | 2,048 | 3,036 |
ANNO 2009 | Dicembre | 135,8 | 0,966 | 2,224 |
ANNO 2010 | Dicembre | 138,4 | 1,914 | 2,936 |
ANNO 2011 | Dicembre | 104,0 | 3,173 | 3,880 |
ANNO 2012 | Dicembre | 106,5 | 2,403 | 3,302 |
ANNO 2013 | Dicembre | 107,1 | 0,563 | 1,922 |
ANNO 2014 | Dicembre | 107,0 | - | 1,500 |
ANNO 2015 | Dicembre | 107,0 | - | 1,500 |
ANNO 2016 | Dicembre | 100,30 | 0,295 | 1,795 |
ANNO 2017 | Gennaio | 100,60 | 0,224 | 0,349 |
Febbraio | 101,00 | 0,523 | 0,773 | |
Marzo | 101,00 | 0,523 | 0,898 | |
Aprile | 101.30 | 0,747 | 1,247 | |
Maggio | 101,10 | 0,598 | 1,223 | |
Giugno | 101,00 | 0,523 | 1,273 | |
Luglio | 101,00 | 0,523 | 1.398 |
(*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.
73
Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)
Casistica | Contributi Inps/Inail | IRPEF | ||
Italia (fuori dal territorio comunale) | Estero | Italia (fuori dal territorio comunale) | Estero | |
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) | Esente fino a € 46,48 giornaliere | Esente fino a € 77,47 giornaliere | Esente fino a € 46,48 giornaliere | Esente fino a € 77,47 giornaliere |
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio | Esente fino a € 30,99 giornaliere | Esente fino a € 51,65 giornaliere | Esente fino a € 30,99 giornaliere | Esente fino a € 51,65 giornaliere |
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a€ 25,82 giornaliere |
Rimborso altre spese anche non documentabili | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere |
Spese di vitto e alloggio | Esente | Esente | Esente | Esente |
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) | Esente | Esente | Esente | Esente |
Ogni altra spesa | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% |
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Pag 77
Pag. 78
Pag. 79
Indice
AMBIENTE
Shopper in plastica ultraleggeri con spessore inferiore ai 15 micron. Caratteristiche. Sanzioni
dal 1° gennaio 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dm 20 aprile 2017. Rifiuti urbani residui. I criteri per la tariffa puntuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dm 20 aprile 2017. Tariffa puntuale. Utenze. Misurazione dei quantitativi di rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Economia circolare. Proposta di modifica della direttiva 2008/98/Ce- Com (2015)595. Disposizioni
sullo spreco alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In primo piano
Shopper in plastica ultraleggeri con spessore inferiore ai 15 micron Caratteristiche - Sanzioni dal 1° gennaio 2018
La legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” (di conversione del Dl 91/2017), pubblicata sulla Gu n. 188 del 12/08/2017, prevede anche disposizioni in tema di sacchetti in plastica ultraleggeri.
Ferma restando la disciplina vigente sulla commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché delle altre borse di plastica aventi le caratteristiche di cui al Dm 18 marzo 2013, con la legge 123/2017, il nostro legislatore ha reso obbligatorie anche le norme sulla progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, cioè quelle disposizioni della direttiva Ue che il legislatore comunitario aveva lasciato in facoltà dei singoli Stati membri di adottare. 4
Tali norme dispongono quindi che: anche i sacchetti in plastica ultraleggeri (spessore inferiore ai 15 micron), utilizzati tipicamente come imballaggio primario per la vendita di prodotti alimentari sfusi (ortofrutta, panetteria, macelleria, etc.) o per il trasporto di merci e prodotti:
• debbano essere biodegradabili e compostabili secondo la norma armonizzata Uni En 13432:2002 (stessa norma stabilita dal Dm 18 marzo 2013 per i sacchetti utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici);
• ed inoltre avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.
Tali caratteristiche dovranno essere attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati. Ai fini della certificazio- ne, la legge prevede che debba essere utilizzato lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard Uni Cen/Ts 16640.
I sacchetti con le nuove caratteristiche potranno essere commercializzati solo a pagamento, e il prezzo di vendita per
singola unità dovrà risultare dallo scontrino della spesa (o dalla fattura d’acquisto delle merci).
Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2018
In violazione delle disposizioni di legge si applicano, sostanzialmente, le sanzioni già previste per la violazione delle diposizioni sulla commercializzazione delle altre tipologie ammesse di sacchetti in plastica.
Precisamente, si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 2.500 ad un massimo di
25.000 euro, con aumento fino al quadruplo del massimo se la violazione sia relativa ad ingenti quantitativi di sacchetti o ad un valore di questi ultimi superiore al 10% del fatturato.
Le sanzioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2018. Sino alla fine dell’anno potranno pertanto essere utilizzate le scorte di magazzino dei vecchi sacchetti in plastica ultraleggera. Tra le decisioni principali contenute nel “Pacchetto infrazioni” di giu- gno 2017 la Commissione europea ha invitato alcuni Stati membri, tra i quali anche l’Italia, ad attuare le norme della Ue relati- ve alle borse di plastica in materiale leggero, sollecitandoli ad ultimare il recepimento nel proprio ordinamento interno della legislazione Ue in tema di rifiuti.
Infatti, nel quadro della lotta allo spreco di risorse e alla dispersione dei rifiuti, per rispettare la direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero (direttiva Ue 2015/720), gli Stati membri erano tenuti ad adottare misure volte a rinviare il consu- mo di borse di plastica in materiale leggero entro il 27 novembre 2016.
La direttiva Ue obbliga gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo mediante l’applicazione di un prezzo alle borse di plastica in materiale leggero e/o l’introduzione di obiettivi nazionali di riduzione.
Alle amministrazioni è proposta una serie di misure per conseguire gli obiettivi stabiliti di comune accordo e tra questi
vi sono strumenti economici, come ad esempio imposte e l’attivazione di un prezzo.
Un’altra possibilità consiste nel perseguire obiettivi di riduzione a livello nazionale: gli Stati membri devono garantire che l’uso annuale non superi 90 borse di plastica pro-capite entro la fine del 2019 e 40 borse entro la fine del 2025.
Entrambe le opzioni possono essere conseguite mediante misure obbligatorie o accordi con i settori economici.
È anche possibile vietare le borse di plastica, purché tali divieti non vadano al di là dei limiti stabiliti dalla direttiva al fine
di preservare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico europeo.
La Commissione Ue verifica, in via prioritaria, se gli Stati membri hanno rispettato l’obbligo di recepire la direttiva in
questione.
Con l’ultimo richiamo inviato la Commissione ha sottolineato la persistente omissione nel notificare a Bruxelles le
norme adottate.
Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per rispondere al parere motivato.
In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione europea potrà deferire gli Stati membri inadempienti alla Corte di giustizia della Ue.
Dm 20 aprile 2017 - Rifiuti urbani residui - I criteri per la tariffa puntuale
Il 6 giugno scorso è entrato in vigore il Dm 20 aprile 2017, con cui il Ministero dell’Ambiente ha emanato i criteri in base ai quali i comuni potranno elaborare, con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, un modello di tariffazione commisurata al servizio reso, in modo che ciascuno sia chiamato ad affrontare i costi relativi ai rifiuti effettivamen- te prodotti; così facendo, verrebbe inoltre attuata la gerarchia gestionale dei rifiuti, in quanto le disposizioni del decreto in commento riguardano i rifiuti urbani residui, ovvero residuali dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (codice Cer 20.03.01).
Tale obiettivo di commisurazione si persegue attraverso la realizzazione di:
- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- sistemi di gestione basati sull’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione di particolari
caratteristiche del servizio stesso.
Va detto che il Dm 20 aprile 2017 è emanato in attuazione dell’art. 1, comma 668, legge 147/2013 -legge di stabilità 2014, secondo cui “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari”.
Esso giunge tuttavia in ritardo rispetto alla scadenza di legge, quando alcuni comuni hanno già adottato propri sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti; in questo caso, tali sistemi dovranno essere adeguati entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. I comuni che invece non abbiano ancora messo a punto sistemi di tariffazione puntuale potranno basarsi sui criteri del decreto in parola.
L’applicazione dei criteri introdotti con regolamento ministeriale porterà, in sostanza, ad incidere sulla quota variabile della tariffa: cioè su quella parte di essa che viene rapportata alla quantità di rifiuti prodotti (non toccando, invece, la parte fissa che serve a coprire le componenti essenziali dei costi del servizio, necessarie per l’istituzione e il mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti).
I sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso o il volume della quantità di rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna utenza.
I comuni saranno conseguentemente chiamati ad effettuare importanti operazioni di adeguamento delle proprie strut- ture, per porre in essere tale sistema di misurazione; che sarà vincolante con riguardo al rifiuto urbano residuo, mentre ammetterà modalità semplificate di misurazione per le tipologie di rifiuto che finiscono nella raccolta differenziata.
Alla tariffa puntuale, in quanto commisurata al servizio effettivamente reso, è riconosciuta natura non di tributo, bensì di corrispettivo; aspetto, questo, che dovrebbe contribuire ad aumentare l’attenzione dei cittadini verso un potenziamento degli obiettivi della raccolta differenziata con conseguente diminuzione della quota di rifiuti residui.
l’Informatore
Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 289 - ottobre 2017 anno LVIII
REDAZIONE
F
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PER LA PUBBLICITA’
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PROPRIETA’
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Organo d’informazione e documentazione
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AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957
DIRETTORE RESPONSABILE
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Dm 20 aprile 2017 - Tariffa puntuale - Utenze Misurazione dei quantitativi di rifiuti
Facendo seguito all’articolo pubblicato su questo stesso numero dell’Informatore, relativo ai criteri indicati dal Dm 20 aprile 2017 atti a consentire un sistema di tariffazione puntuale, si illustrano qui ulteriori disposizioni di suddetto provvedi- mento, ai fini di completare la panoramica delle fondamentali novità introdotte.
Vanno preliminarmente indicate le definizioni contenute all’art. 2 del Dm 20 aprile 2017 (il “decreto”):
- “utente”: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- “utenza”: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un “utente”;
- “utenza aggregata”: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
Con riguardo all’identificazione delle utenze, è previsto che la stessa avvenga mediante l’assegnazione a ciascuna utenza di un codice personale e univoco, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di raccolta (ad es. i contenitori con limitato- re volumetrico).
Il sistema di misurazione consente di identificare l’utenza che conferisce, mediante il codice identificativo associato all’utenza o all’utente, e di garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, nonché il momento del prelievo (art. 5 del decreto).
Specifiche disposizioni (art. 3 del decreto) sono inoltre state previste per garantire che trattamento, gestione e con- servazione dei dati personali avvengano nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003); e per assicurare che le infrastrutture informatiche di rilevazione e gestione dei dati siano strutturate per garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infra- strutture stesse.
Con riguardo alla misurazione dei quantitativi (art. 6 del decreto), i sistemi di misurazione dovranno garantire la possi- bilità di determinare almeno il peso (con modalità diretta di pesatura) o il volume (in forma indiretta) della quantità di rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna utenza.
La pesatura potrà essere effettuata a bordo dell’automezzo che svolge la raccolta (attraverso l’identificazione del con- tenitore o del sacco); oppure, per mezzo di un dispositivo in dotazione all’operatore nella fase di raccolta, o per mezzo di dispositivi integrati nei contenitori adibiti alla raccolta, oppure ancora presso un centro di raccolta rifiuti.
Nei casi di pesatura indiretta, specifici sistemi di valutazione (cfr. art. 6, comma 4, del decreto) permettono di stimare il peso relativo al volume dei rifiuti conferiti, che è determinato dalle dimensioni del contenitore utilizzato (o dalla dimensione dell’apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico).
Conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche
Con riguardo alle utenze aggregate domestiche, risultando tecnicamente non fattibile o non conveniente una suddivi- sione del punto di conferimento tra le diverse utenze, è stabilita una disciplina ad hoc, per cui la quantità e/o i volumi attribuiti all’utenza aggregata potranno essere suddivisi tra le singole utenze sulla base del numero di componenti del nucleo familia- re, secondo un criterio “pro capite”, oppure sulla base di specifici coefficienti di normalizzazione.
Utenze non domestiche presenti in utenze domestiche aggregate
Per le utenze non domestiche presenti in utenze aggregate, è previsto che il rifiuto residuo debba essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
È prevista però anche l’alternativa (conferimento non separato), in ordine alla quale i comuni hanno facoltà di utilizza- re i relativi coefficienti di produttività per rendere la tariffa quanto più possibile rappresentativa dell’effettiva produzione dell’u- tenza non domestica.
Ambiente - Politiche energetiche
Economia circolare - Proposta di modifica della direttiva 2008/98/Ce Com (2015)595 - Disposizioni sullo spreco alimentare
Nell’ambito del pacchetto legislativo sull’economia circolare, il Parlamento europeo ha approvato quattro importanti
proposte di modifica delle direttive sui rifiuti, a partire dalla direttiva “madre” 2008/98/Ce, cosiddetta direttiva quadro rifiuti.
In particolare, in seno alla proposta di direttiva di modifica della direttiva quadro rifiuti, il Parlamento europeo ha previ- sto anche disposizioni ad hoc sulla lotta allo spreco alimentare, data la coerenza di tale tematica con l’ottica di riduzione della produzione di rifiuti a monte: è stato infatti assegnato agli Stati membri il compito di adottare misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (documento fatto proprio dall’As- semblea dell’Onu il 25 settembre 2015).
Sempre sul tema dello spreco alimentare, il Parlamento Ue ha inoltre approvato una risoluzione, contenente “racco- mandazioni, esortazioni, richieste”, indirizzati alla Commissione Ue e/o agli Stati membri, ai fini della riduzione del fenomeno e del miglioramento della sicurezza alimentare.
Di seguito alcuni principali punti oggetto di suddette raccomandazioni:
• l’adozione di misure necessarie per conseguire l’obiettivo della riduzione dei rifiuti alimentari nell’Unione del 30 % entro il
2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014;
• l’adozione di una definizione giuridicamente vincolante di “spreco di alimenti” e ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, una metodologia comune, comprensiva di requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di spreco alimentare (onde facilitare il calcolo e la riduzione dello spreco di alimenti);
• la verifica (chiesta alla Commissione) se la vigente legislazione dell’Ue e le attuali pratiche in uso in diversi Stati membri per le indicazioni “da consumare entro” e “da consumarsi preferibilmente entro il” siano adatte allo scopo; e se sia neces- sario rivedere la formulazione delle suddette indicazioni affinché esse risultino più comprensibili per i consumatori;
• lo studio (chiesto alla Commissione) volto a valutare il legame tra l’indicazione della data di scadenza e la prevenzione
degli sprechi alimentari;
• l’adozione, da parte di tutte le istituzioni e degli organi dell’Unione europea a includere l’obbligo di disporre di piani di gestione e di riduzione degli sprechi alimentari nelle gare d’appalto nel settore della ristorazione.
• l’azione da parte degli Stati membri di incoraggiamento delle amministrazioni locali, della società civile, dei supermercati a sostenere iniziative di riduzione degli sprechi alimentari e a contribuire a una strategia alimentare locale, ad esempio infor- mando i consumatori, tramite un’applicazione mobile, in merito agli alimenti invenduti, adeguando l’offerta alla domanda;
• l’attenzione al fatto che le pratiche di marketing quali “paghi uno, prendi due” aumentano il rischio che i consumatori acqui- stino più del necessario; l’attenzione relativa alla necessità di mettere a disposizione confezioni più piccole per i nuclei familiari più piccoli;
• l’incoraggiamento rivolto agli Stati membri a stipulare accordi o protocolli di intesa per promuovere comportamenti respon- sabili e pratiche virtuose volti a ridurre i rifiuti alimentari.
Infine, altre due importanti raccomandazioni riguardano da vicino il mondo dell’associazionismo di Confcommercio:
• la promozione dell’utilizzo di codici volontari di buone pratiche nelle imprese, elaborati dalle Organizzazioni del settore ali- mentare, della ristorazione e alberghiero;
• l’importanza che i settori della ristorazione e alberghiero utilizzino i prodotti locali, regionali e di stagione per accorciare la catena di produzione e consumo, riducendo così il numero delle fasi di trasformazione e quindi anche la quantità di rifiuti prodotti nel corso delle stesse.
Indice
Definizione agevolata controversie tributarie – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2017 – Trasmissione istanza – Istituzione codici tributo -– Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108
del 1° agosto 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imposte sui redditi – Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito degli utili e delle plusvalenze – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Split payment – Modalità di attuazione - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 . . Contratto di locazione breve – Adempimenti – Disposizioni attuative – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iva - Split payment - Modalità di attuazione – Modifiche – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studi di settore – Periodo di imposta 2016 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 luglio 2017. . . . . . .
Cartella di pagamento – Nuovo modello – Approvazione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mod. 770/2017 – Dichiarazioni imposte sui redditi e Irap – Presentazione – Proroga – Dpcm 26 luglio 2017 . . . .
Spese di emissione di un prestito obbligazionario – Deduzione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102 del 28 luglio 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR - Soggetti abilitati all’apposizione del visto - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 del 28 luglio 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aiuto alla crescita economica (Ace) – Nuove disposizioni attuative - Decreto ministeriale 3 agosto 2017 . . . . . . .
Ifrs-Oic - Nuove disposizioni di coordinamento - Decreto ministeriale 3 agosto 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iper-ammortamento - Ulteriore proroga - Legge n. 123 del 3 agosto 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della Pa - Compensazione – Dm 9 agosto 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Modalità applicative - Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In primo piano
Definizione agevolata controversie tributarie - Chiarimenti Circolare n. 22 dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017 Trasmissione istanza - Istituzione codici tributo
Risoluzione n. 108 dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2017
Forniti importanti chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Istituiti i codici tributo da utilizzare per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:
- la circolare n. 22 del 28 luglio 2017, recante: “Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decre- to-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
- la risoluzione n. 108 del 1° agosto 2017, recante: “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 502”.
Circolare Agenzia Entrate n. 22 del 28 luglio 2017
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla definizione agevolata delle controver- sie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl n. 50/2017, vedi ns. circ. n. 121/2017).
Si illustrano, di seguito, i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
Ambito di applicazione
Sono definibili le liti pendenti presso:
• le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
• la Corte di Cassazione.
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie:
• instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
• nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione),
• vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio.
Circa gli atti oggetto di impugnazione, rientrano nella definizione agevolata non soltanto le controversie instaurate avverso atti impositivi (avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni), ma anche quelle relative ad avvisi di liquida- zione, iscrizioni a ruolo (comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973, nonché dell’arti- colo 54-bis, Dpr n. 633/1972) e alle cartelle di pagamento.
Sono, invece, escluse dalla definizione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e, in ogni caso, quelle in materia di:
• dinieghi espressi o taciti di rimborso;
• spettanza di agevolazioni, laddove l’Agenza delle Entrate, con l’atto impugnato, non abbia contestualmente richiesto anche il tributo o il maggior tributo dovuto;
• dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di controversie pendenti. Sono, inoltre, escluse le liti relative, anche solo in parte:
• alle risorse tradizionali Ue (previste dall’articolo 2, par. 1, lett. a, delle decisioni 2007/436/Ce, Euratom del Consiglio, del
7 giugno 2007 e 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e all’Iva riscossa all’importazione,
• al recupero di aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.
Ulteriore presupposto, per accedere alla definizione, è la pendenza della lite, anche a seguito di rinvio, alla data del 24 aprile 2017 e alla data di presentazione della domanda di definizione.
Alla data del 24 aprile 2017, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere notificato alla controparte, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva.
Conseguentemente, non sono definibili, in quanto non più pendenti:
• le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, perché regolati da pronunce divenute defi- nitive per mancata impugnazione o da sentenze della Corte di Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito,
• le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, per effetto del deposito di sentenza della Corte di Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito,
• le controversie che attengono a rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda di definizione, si sia già perfezionata la mediazione tributaria ovvero la conciliazione giudiziale.
Domanda di definizione
Per accedere alla definizione è necessario presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate parte in giudizio un’ap- posita domanda, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del 21 luglio 2017 (vd. ns. circ. n.
138/2017), disponibile sul sito internet xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
La domanda va presentata telematicamente, direttamente, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agen- zia delle Entrate, mediante i soggetti incaricati o recandosi presso un ufficio territoriale di una qualsiasi direzione provin- ciale, che rilascia il numero di protocollo attribuito alla domanda e provvede alla trasmissione telematica.
La domanda va presentata perentoriamente entro il 30 settembre 2017, che cadendo di sabato, rinvia la scadenza al 2 ottobre 2017.
Determinazione degli importi dovuti
La somma dovuta per la definizione è costituita da tutti gli importi richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati nel ricorso proposto in primo grado, con esclusione delle sole sanzioni amministrative collegate al tri- buto, nonché dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati dalla data di notifica dell’atto impugnato fino al ses- santesimo giorno successivo.
Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi.
Pertanto, l’effettivo importo da versare per la definizione si calcola scomputando dall’importo lordo tutte le somme pagate a titolo provvisorio, spettanti all’Agenzia delle Entrate, che siano ancora in contestazione, nonché le somme dovu- te per l’adesione alla rottamazione dei carichi, a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.
Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, cioè con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017.
Nei casi in cui deve essere effettuato un versamento, la definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 30 settembre 2017, automaticamente rinviato al 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.
Il pagamento rateale è ammesso soltanto qualora l’importo netto dovuto sia superiore a 2mila euro per ciascuna controversia autonoma.
Le somme di ammontare superiore a 2mila euro possono versarsi in un massimo di tre rate:
• la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017,
• la seconda rata, di importo pari all’ulteriore 40%, va pagata entro il termine del 30 novembre 2017,
• la terza e ultima rata, di importo pari al rimanente 20%, va pagata entro il termine del 30 giugno 2018, che, in quanto cade di sabato, è rinviato al 2 luglio 2018.
Il contribuente può eseguire il versamento anche in due rate, di cui la prima rata deve essere comunque di impor- to pari al 40 per cento del totale e va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017, mentre la seconda e ultima rata deve essere di importo pari al residuo 60 per cento del totale e va pagata entro il termine del 30 novembre 2017.
Sospensione dei giudizi
In assenza di una specifica disposizione normativa, i giudizi definibili possono essere sospesi soltanto a seguito di richiesta del contribuente.
Tale richiesta, che dà luogo alla sospensione fino al 10 ottobre 2017, può essere formulata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che da essa derivi alcun impegno vincolante in ordine all’effettiva adesione.
Laddove, poi, la lite sia stata effettivamente oggetto di definizione, attraverso la presentazione della relativa domanda e il pagamento di quanto dovuto o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, depositando anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.
La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente; si ritiene che essa possa essere avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente.
Sospensione dei termini di impugnazione
In relazione alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi i termini di impugnazione, anche inciden- tale, delle pronunce giurisdizionali, nonché di riassunzione, purché spiranti nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 set- tembre 2017.
Diniego della definizione
L’eventuale diniego di definizione, che va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018 può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, innanzi allo stesso giudice presso il quale pende la lite.
Se la richiesta di definizione attiene a una controversia per la quale è pendente il termine di impugnazione della pronuncia, quest’ultima può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, si dispone l’estinzione automatica, salvo che la parte, che ne abbia interesse (contribuente o Agenzia delle Entrate), presenti istanza di trattazione entro la medesima data del 31 dicembre 2018, da intendersi come termine perentorio.
Estinzione del giudizio
Il contribuente, che ha aderito alla definizione agevolata delle liti, ha l’onere di richiedere la sospensione del giudi- zio fino al 31 dicembre 2018.
Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, per espressa previsione normativa dettata dalla ratio di accelerare le attività, il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente ha assolto l’onere di xxxxxx- dere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2018, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse, contribuente o Agenzia delle Entrate, presenti, entro lo stesso termine, l’istanza di trattazione.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 1° agosto 2017
Con la risoluzione in esame sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per la definizione agevolata delle contro- versie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Per il versamento delle somme dovute, tramite modello “F24”, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
Codice ufficio | Codice atto | Codice tributo | Denominazione codice tributo | Rateazione/Regione/ Prov./mese rif. | Anno di riferimento |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8121 | Iva e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie - art. 11 Dl n. 50/2017 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8122 | Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributa- rie - art. 11 Dl n. 50/2017 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8123 | Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 Dl n. 50/2017 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8124 | Irap e addizionale regionale alla Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 Dl n. 50/2017 | CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8125 | Sanzioni dovute relative all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef - Definizione delle controversie tributa- rie - art. 11 Dl n. 50/2017 | CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8126 | Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 del Dl n. 50/2017 | CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | 8127 | Sanzioni dovute relative all’addizio- nale comunale all’Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 Dl n. 50/2017 | CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) | AAAA |
Il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio.
Inoltre, il campo “Rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.
Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici catastali dei comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Imposte sui redditi - Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito degli utili e delle plusvalenze
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017
Sintesi
Rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazio- ni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conse- guiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017, recante: “Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344”.
Il decreto in esame contiene la rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni non residenti.
La rideterminazione è la conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, con decorrenza dal 1° gen- naio 2017.
Con riferimento ai dividendi e proventi assimilati, le nuove percentuali si applicano a quelli formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
In particolare, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare.
Per le plusvalenze e le minusvalenze, le nuove aliquote, invece, si applicano a quelle realizzate a partire dal 1° gen- naio 2018.
Pe le plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio di impresa, la nuova quota imponibile è pari a 58,14%.
Per le plusvalenze realizzate nell’esercizio di impresa, con i requisiti per l’applicazione della “partecipation exemption”, è prevista una percentuale di esenzione del 41,86%.
Split payment - Modalità di attuazione
Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017
Sintesi
Modificati le modalità e i termini per il versamento dell’Iva da parte delle pubbliche amministrazioni, in seguito all’ap- plicazione del meccanismo dello split payment.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, recante: “Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’Iva”.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva (cosiddetto split payment) è stato esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib (art. 1, Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e ns. circ n. 121/2017).
Con il decreto in esame è stato modificato il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 (vedi ns. circ. n. 13/2015), avente ad oggetto le modalità ed i termini per il versamento dell’Iva da parte delle pubbliche ammi- nistrazioni, in seguito all’applicazione del meccanismo dello split payment, al fine di:
• prevedere che le pubbliche amministrazioni possano optare per la esigibilità dell’imposta anticipata al momento della regi- strazione in fattura;
• prevedere che le pubbliche amministrazioni e le società, che acquistano beni e/o servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, effettuino il versamento dell’imposta con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione;
• individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte, in sede di prima applicazione. Per le operazioni per le quali è messa fat- tura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat nell’elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;
• individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2018. Tali pubbliche ammini- strazioni saranno quelle indicate nell’elenco Istat pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2017;
• individuare le società coinvolte, in sede di prima applicazione. Per le operazioni per le quali è messa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle società controllate o incluse nell’indice Ftse Mib che risulta- no tali alla data, del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl n. 50 del 2017);
• individuare le società coinvolte a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2018. Tali società saranno quelle indicate nell’indi- ce Ftse Mib che risultano tali alla data del 30 settembre 2017. Entro il successivo 20 ottobre, dovrà essere pubblicato un elenco delle società tenute all’applicazione dello split payment, da parte del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Eco- nomia e delle Finanze. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice Ftse Mib avvenga nel corso dell’anno ed entro il 30 settembre, tali nuove società dovranno applicare il meccanismo dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice Ftse Mib venga a mancare nel corso dell’anno ed entro il 30 settembre, le società non più controllate o non più incluse nell’indice Ftse Mib dovranno continuare ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre dell’anno. Se il controllo o l’inclusione ver- ranno a mancare dopo il 30 settembre, le società non più controllate o non più incluse nell’indice Ftse Mib dovranno conti- nuare ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Contratto di locazione breve - Adempimenti - Disposizioni attuative Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017
Sintesi
Individuate le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della ritenuta in relazione ai contratti di locazione breve.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 12 luglio 2017, recante: “Disposizioni di attuazione dell’artico- lo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi acces- sori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (per un esame completo vedi ns. circ. n. 121/2017).
Il provvedimento in esame individua le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobi- liare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della ritenuta in relazione ai contratti di locazione breve.
Trasmissione dei dati
Soggetti obbligati e dati da trasmettere
I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve comunicano all’Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Modalità di trasmissione
I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.
Termini di trasmissione
La comunicazione dei dati è effettuata entro termine il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
Effettuazione della ritenuta
Soggetti tenuti a effettuare la ritenuta
I soggetti residenti e non residenti operano la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario.
Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta
La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, con il mod. F24, nonché dichiarata e certificata con la certificazione unica.
I soggetti che operano la ritenuta assolvono l’obbligo di comunicazione dei dati mediante la certificazione suddetta.
Con risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento (vedi ns. circ. n.125/2017).
Soggetti non residenti
I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati ed effettuano, in qualità di sostituti d’imposta, gli altri adempimenti secondo le modalità sopra descritte per il tramite della stabile organizzazione; i sog- getti non residenti nel territorio dello Stato, che risultano privi di stabile organizzazione in Italia, per trasmettere i dati ed effettua- re gli altri adempimenti si avvalgono di un rappresentante fiscale.
Iva - Split payment - Modalità di attuazione - Modifiche
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017
Sintesi
Modificata la disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’Iva.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto del 13 luglio 2017, recante: “Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’Iva”.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva (cosiddetto split payment) è stato esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib (art. 1, Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e ns. circ n. 121/2017).
Con il decreto dal 27 giugno 2017 è stato modificato il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gen- naio 2015 (vedi ns. circ. n. 13/2015), avente ad oggetto le modalità ed i termini per il versamento dell’Iva da parte delle pubbli- che amministrazioni, in seguito all’applicazione del meccanismo dello split payment (vd. ns. circ. n. 128/2017).
Con il provvedimento in esame sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina attuativa dello split payment, come risultante dopo le integrazioni apportate con il citato decreto del 30 giugno 2017.
In particolare, il nuovo intervento ministeriale stabilisce che le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma sullo split payment non sono più quelle contenute nell’elenco delle Pa inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall’I- stat, come stabilito dal citato decreto del 30 giugno 2017, ma sono quelle per le quali scatta l’obbligo della fatturazione elettro- nica.
La suddetta novità riguarda le fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 (giorno successivo a quello in cui il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Tuttavia, non ci sarà alcuna conseguenza per coloro (fornitori ed acquirenti) che hanno “anticipato” i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatasi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione del predetto decreto.
Inoltre, vengono modificati gli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib.
L’elenco definitivo delle società interessate sarà pubblicato annualmente dal dipartimento delle finanze entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo, senza che sia più necessaria l’approvazione con uno specifico decreto
ministeriale.
Studi di settore - Periodo di imposta 2016
Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017
Sintesi
Forniti chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, recante: “Studi di settore – periodo d’impo- sta 2016”.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2016.
Principali novità
Aggiornamento delle analisi della territorialità
Le modifiche relative all’analisi della territorialità, applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono state approvate con i decreti del 22 dicembre 2016.
In particolare, le nuove territorialità approvate (Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, Territorialità del livello delle retribuzioni, Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali di pari data, laddove previsto dalle note tecniche e metodologiche degli studi stessi.
Inoltre, con il decreto ministeriale del 23 marzo 2017 (vedi ns. circ. n. 62/2017) sono state anche aggiornate, a partire dal periodo d’imposta 2016, le analisi territoriali relative agli studi di settore:
• WM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, ove sono state individuate le “aree gravitazionali”, ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun Factory Outlet Center;
• WG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ove sono state aggiornate le aggregazioni territoriali, seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2015, risultate significative nella funzione di ricavo;
• WG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente, ove, a seguito delle variazioni amministrative occor- se nel 2015, sono state effettuate nuove analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell’ambito dello studio.
Indicatori previsti dal Dm 24 marzo 2014
Con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 sono stati approvati, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, alcuni indicatori di coerenza economica, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.
Si tratta delle seguenti fattispecie di anomalie nei dati dichiarati:
• incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultran- nuale;
• valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
• valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
• mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
• mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
• mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Tali indicatori non hanno subito modifiche e pertanto conservano la loro efficacia anche per gli studi di settore applica- bili al periodo d’imposta 2016.
Tuttavia, l’elenco degli indicatori di coerenza economica in esame è stato integrato dal Dm 22/12/2016 (approvazione studi di settore comparto manifatture) con il seguente ulteriore indicatore applicabile allo studio YD01U:
• errata appartenenza ai codici attività “10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico” o “10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca”, in caso di prevalenza nella produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata.
Il citato indicatore di coerenza si applica alle imprese che esercitano una attività contraddistinta dai codici attività
«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico» o «10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca» e che indi- xxxx, nel modello per la comunicazione dei dati, la prevalenza dei ricavi provenienti dalla produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata.
Con il documento in esame viene precisato che la previsione, contenuta nel citato Dm del 24 marzo 2014, che l’indica- tore “Margine per addetto non dipendente” non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013, non risulta più valida per il periodo d’imposta 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l’esito di coerenza relativo all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”.
Applicazione dei modelli misti
Negli scorsi anni, nella definizione della “funzione di ricavo”, ai fini dell’elaborazione degli studi di settore su “base regionale o comunale”, è stata utilizzata la metodologia relativa ai modelli lineari misti (Lmm), per determinare la funzione che meglio si adatta all’andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi omogenei che di quella territoriale.
Più in particolare, il modello lineare misto è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.
Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello Lmm permette l’analisi di osservazioni raggruppate o correlate, utilizzando l’informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale.
Gli studi approvati per il periodo d’imposta 2016 per i quali, tenuto conto della significatività delle elaborazioni effettua- te, si è fatto ricorso ai modelli lineari misti (Lmm) sono i seguenti:
• YM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
• YG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Revisione congiunturale
Il decreto ministeriale del 3 maggio 2017 (vedi ns. circ. n. 95/2017) ha previsto che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2016 tengano conto di cinque tipologie di correttivi:
• interventi relativi all’analisi di coerenza economica;
• interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “Durata delle scorte”
• correttivi congiunturali di settore;
• correttivi congiunturali territoriali;
• correttivi congiunturali individuali.
Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d’imposta 2016, ricavi/compensi ai fini della congruità, inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normali- tà economica, come modificata a seguito dell’applicazione dello specifico correttivo.
Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore
I risultati degli studi di settore evoluti per il 2016, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi “crisi”, applicabili al solo 2016, possono trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2014.
Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.
Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l’ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente.
Inoltre, l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria, in relazione all’accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti.
In caso contrario potranno essere utilizzate dall’ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell’azienda.
Comunicazioni dei dati da parte dei contribuenti forfetari
Anche per il periodo d’imposta 2016, è stato previsto il prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attivi- tà d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi”, all’interno del quadro RS del modello Redditi PF 2017.
Cartella di pagamento - Nuovo modello - Approvazione Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2017
Sintesi
Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 14 luglio 2017, recante: “Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Con il provvedimento in esame è approvato il modello di cartella di pagamento.
L’adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.
Il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti della stessa al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente.
Con specifico riguardo al frontespizio, oltre all’elencazione degli enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un pro- spetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all’ente creditore e all’agente della riscossione.
Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche mediante l’uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle agen- zie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di comuni, regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezio- ne della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell’ente creditore.
Sotto il profilo strutturale:
- la prima sezione della cartella è interamente riservata all’agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili atti- nenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di pre- sentazione del ricorso nei confronti dell’agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti,
- la seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’ente credi- tore con le relative avvertenze.
Mod. 770/2017 - Dichiarazioni imposte sui redditi e Irap Presentazione – Proroga Dpcm 26 luglio 2017
Sintesi
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm contenente la proroga al 31 ottobre 2017 del termine per la presentazione del mod. 770 e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 è stato pubblicato il Dpcm del 26 luglio 2017, recante: “Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali”.
Il provvedimento in esame ha confermato quanto già annunciato dal comunicato stampa del Mef n. 131 del 26 luglio 2017 (vedi ns. circ. n. 135/2017), cioè la proroga al 31 ottobre 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770/2017) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.
Spese di emissione di un prestito obbligazionario - Deduzione
Risoluzione n. 102 dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017
Sintesi
Forniti chiarimenti sulle modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari alla luce dell’agevo- lazione che consente la deducibilità di dette spese nell’esercizio di sostenimento e la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 102 del 28 luglio 2017, recante: “Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario. Art. 32, comma 13, del Dl 22/6/2012, n. 83 e art. 96 del Tuir)”.
Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari alla luce dell’agevolazione (art. 32, co. 13, Dl n. 83/2012) che consente la deducibilità di dette spese nell’esercizio di sostenimento e la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati previ- sta dall’articolo 96, Tuir.
La risoluzione in esame chiarisce che, solo nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di deduzione per cassa, tali spese sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 96, Tuir.
In particolare, per verificare se le spese per l’emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell’ambito di applicazione del citato art. 96, Tuir, la risoluzione in esame distingue due ipotesi:
• esercizio della facoltà di deduzione per cassa,
• non esercizio di tale facoltà.
Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina speciale, che consente la deduzione delle spese nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’art. 96, Tuir, rendendola inapplicabile.
In tal senso, le spese in esame sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non applicandosi le limita- zioni di cui all’art. 96, Tuir.
Invece, nell’ipotesi in cui non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 96, Tuir, essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria.
Tali spese concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del rol in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo Ias 39.
Compensazioni crediti - infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR
Soggetti abilitati all’apposizione del visto
Risoluzione n. 103 dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017
Sintesi
Forniti chiarimenti in tema di compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR e di apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017, recante: “Compensazioni crediti infran- nuali risultanti dalle istanze Iva TR – Soggetti abilitati all’apposizione del visto”.
Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR e di apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, per le compen- sazioni superiori al limite di 5.000 euro annui, alla luce delle novità introdotte dal Dl n. 50/2017 (vedi ns. circ. n. 121/2017).
Al fine di poter utilizzare in compensazione il credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui, il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito.
Pertanto, sia l’istanza di rimborso del credito Iva infrannuale e sia l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui non necessitano del visto di conformità, anche se, in realtà, in caso di istanza di rimborso, l’importo di rife- rimento entro cui non occorre l’apposizione del visto è pari a 30.000 euro.
Il visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infran- nuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non fa seguito alcun effettivo utilizzo in compen- sazione.
Laddove sia stato presentato un modello Iva TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello Iva TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”.
Il predetto limite di 5.000 euro annui, per l’apposizione del visto di conformità, va calcolato tenendo conto dei crediti tri- mestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti e, quindi, l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.
Con la risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti anche in merito alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte dei dipendenti delle società di servizi in possesso dei requisiti.
Si ricorda che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
periti commerciali e dei consulenti del lavoro e gli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia precisa che il visto di conformità può essere apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti.
Le due attività di tenuta della contabilità e di predisposizione della dichiarazione possono essere ricondotte al profes- sionista, quantunque svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente, sempre che siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Infine, con la risoluzione in esame vengono forniti dei chiarimenti in merito alla attività di apposizione del visto di con-
formità.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina dettata dall’art. 3, comma 3, Dpr n. 322/1998 si
limita a prescrivere l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della pro- fessione in forma di lavoro autonomo.
Oltretutto, è consentita l’apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
Per la trasmissione della dichiarazione vistata, ad avviso dell’amministrazione finanziaria, non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione, predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi, per il tramite dell’abilitazione della medesima società.
Resta ferma, tuttavia, la necessità per il professionista-dipendente di effettuare la comunicazione alla Direzione regio- nale competente.
Aiuto alla crescita economica (Ace) - Nuove disposizioni attuative
Decreto ministeriale del 3 agosto 2017
Sintesi
Stabilite le nuove disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (Ace).
Sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 agosto 2017, recante: “Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (Ace)”.
Con il decreto in esame sono adottate le disposizioni di revisione del decreto 14 marzo 2012 in materia di aiuto alla crescita economica (Ace).
L’aiuto alla crescita economica è stato introdotto dall’articolo 1, Dl 201/2011, con l’obiettivo di incentivare la capitalizza- zione delle imprese mediante la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.
Recentemente, il decreto Milleproroghe ha demandato a uno o più decreti del Mef il compito di modificarne la discipli- na di attuazione (articolo 13-bis, Dl n. 244/2016 e ns. circ. n. 38/2017) allo scopo di coordinare le norme in materia di Ace con le modifiche relative alla composizione e alla struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi conta- bili internazionali Ias/Ifrs.
A tal fine, è stato emanato il suddetto decreto di cui si analizzano le principali disposizioni.
Soggetti beneficiari (articolo 2)
Per le società e gli enti commerciali non residenti le disposizioni in materia di Ace si applicano alle loro stabili organiz- zazioni presenti in Italia con riferimento alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiu- sura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La relazione illustrativa chiarisce che tale fondo può anche essere figurativo, nel senso che deve essere comunque determinato ai soli fini fiscali a prescindere dalle risultanze contabili.
In base a quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, quindi, si sottoli- nea che:
• la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è costituita dal maggiore tra il fondo di dota- zione contabile (considerato al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali, entrambi considerati al 31 dicem- bre 2010
• le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo (ex articolo 152, comma 2, Tuir) rilevano solo nel limite di tale valore e per il solo periodo d’imposta in cui sono operate.
Rendimento nozionale (articolo 3)
La disposizione relativa al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stata modificata per consentirne l’ade- guamento al mutato contesto normativo.
Innanzitutto, è stato espunto il riferimento al decreto ministeriale che annualmente avrebbe dovuto individuare il coeffi- ciente di remunerazione da applicare alla base Ace.
Alla luce delle nuove norme, infatti, l’aliquota è determinata dalla legge ai sensi dell’articolo 1, comma 3, Dl n.
201/2011.
Inoltre, sono state riviste anche le modalità di gestione dell’eccedenza Ace (importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato) per dare attuazione alle disposizioni che hanno previsto la facoltà di trasformare tale eccedenza (del comparto Ires) in credito d’imposta (articolo 19, comma 1, lettera b, Dl n. 91/2014).
Pertanto, in luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione dell’Irap sotto forma di credito d’imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Patrimonio netto (articolo 4)
Il capitale proprio esistente a chiusura esercizio 2010 è dato dal patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
Variazioni del capitale proprio (articolo 5)
Numerosi cambiamenti si registrano rispetto alla disciplina della determinazione delle variazioni del capitale proprio sia in relazione alle nuove previsioni di riduzioni di base Ace sia in relazione agli effetti delle nuove modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali per i soggetti diversi dagli Ias/Ifrs.
È stato precisato l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni relative alla sterilizzazione della base Ace (art. 1, comma 6-bis, Dl n. 201/2011), in base alle quali per i soggetti diversi da banche e assicurazioni è prevista la sterilizzazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze e dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle par- tecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al 31 dicembre 2010.
Non possono essere assimilate a banche e assicurazioni e, quindi, devono sottostare alla previsione della sterilizzazio- ne della variazione in aumento del capitale proprio, le holding diverse da quelle finanziarie, cioè quelle il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie.
La relazione illustrativa chiarisce che in tale categoria sono inclusi “tutti quei soggetti che svolgono attività che non con- figurano operatività nei confronti del pubblico (…), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie”.
Per l’individuazione dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalla partecipazioni deve farsi riferimento alla nozione dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articolo 1, comma 1-bis, Dlgs n. 58/1998), compre- se le quote di Oicr.
La relazione illustrativa precisa che non rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della norma in esame i pronti contro termine e le forme di finanziamento infragruppo operate mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso.
Entrambe le tipologie di titoli, tuttavia, rientrano nell’ambito oggettivo della disciplina antielusiva prevista dall’articolo 10 del decreto in esame.
In base alle nuove disposizioni, tra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio è inclusa anche l’ipotesi di riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie nelle ipotesi previste dall’articolo 2357-bis cc (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).
La previsione vale anche per i soggetti Ias/Ifrs adopter.
È stato regolamentato l’effetto ai fini Ace della nuova modalità di contabilizzazione dei prestiti infruttiferi erogati dal socio (Oic15 e Oic19), attraverso la previsione che dispone l’irrilevanza dell’apporto registrato in bilancio a fronte di tali prestiti.
La disposizione si applica anche alle ipotesi in cui i prestiti infragruppo siano operati a un tasso nominale significativa- mente diverso da quello di mercato.
Coerentemente, è stata prevista l’esclusione dal novero delle ipotesi di sterilizzazione dell’agevolazione, a causa dei conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo, dell’incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che realizza l’operazione di finanziamento in un’altra società del gruppo.
In materia di riserve indisponibili, sono espressamente escluse dalle variazioni del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.
Tale previsione è rilevante anche per i soggetti Ias/Ifrs adopter.
Vengono disciplinati gli effetti sul calcolo della variazione di capitale proprio nell’ipotesi di conferimento di azienda, con- siderando non rilevanti, ai fini Ace, gli utili derivanti da tale operazione.
Tale previsione si applica anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter.
Per le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell’art. 152, comma 2, Tuir, rilevano esclusivamente nel limite di tale valo- re e solo per il periodo d’imposta in cui le stesse vengono operate.
Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:
• eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
• utilizzo del criterio del costo ammortizzato.
Al contrario, non assumono rilevanza ai fini della determinazione in aumento le riserve formate con utili derivanti:
• dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
• da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.
Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale (articolo 6)
Per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, l’importo corrispondente al rendimento nozionale, che supera il reddito complessivo netto dichiarato, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a con- correnza dello stesso.
L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società o ente.
Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società.
Le suddette disposizioni si applicano anche all’importo del rendimento nozionale delle società e degli enti che esercita- no l’opzione per il consolidato mondiale.
Trasparenza fiscale (articolo 7)
In caso di opzione per la trasparenza fiscale, nell’ipotesi di eccedenza Ace, la facoltà di attribuirla a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, di utilizzarla in tutto o in parte in compensazio- ne Irap.
Il socio a cui sia stata attribuita l’eccedenza può, previo utilizzo della stessa a riduzione del proprio reddito d’impresa, scegliere, anche parzialmente di:
• riportare nei periodi d’imposta successivi l’eccedenza non utilizzata;
• trasformare tale eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in compensazione Irap.
Novità relative ai soggetti Irpef (articolo 8)
In relazione alle modalità di calcolo della base Ace per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in regi- me di contabilità ordinaria, per natura o per opzione) dall’esercizio 2016, le imprese Irpef in contabilità ordinaria determinano la base Ace come sommatoria di due elementi:
• differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2010;
• incremento patrimoniale dal 2016 e determinato secondo le regole Ires (la legge di bilancio 2017 ha equiparato, a decorrere dal 2016, il regime di determinazione Ace per i predetti soggetti a quello previsto per i soggetti Ires, il cosiddetto criterio incrementale).
Se nel 2010 il soggetto era in contabilità semplificata, il luogo del predetto criterio l’impresa deve determinare la diffe- renza positiva tra il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio (2011-2015) in cui l’impresa ha operato in contabilità ordinaria e il valore del medesimo patrimonio desumibile dal prospetto delle attività e passività al periodo d’imposta di prima applicazione del regime di contabilità ordinaria.
Soggetti esclusi (articolo 9)
Sono esclusi dall’applicazione dell’Ace:
• le società assoggettate alle procedure di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta dall’inizio dell’eserci- zio in cui avviene il provvedimento,
• le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32, Tuir,
• gli imprenditori assoggettati alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento, nonché gli imprenditori agricoli.
Disposizioni antielusive (articolo 10)
Viene modificato l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva Ace anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello statuto del contribuente (art. 10-bis, L n. 212/2000).
Viene individuata in maniera più dettagliata la nozione di gruppo rilevante e, per le persone fisiche, è stato inserito il riferimento alle partecipazioni possedute dai familiari.
Sono individuate alcune tipologie di operazioni, realizzate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo grup- po, al verificarsi delle quali opera automaticamente un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo Ace.
In sintesi, l’immediata sterilizzazione dell’Ace opera in presenza di:
• conferimenti in denaro;
• acquisizione di partecipazioni e aziende
• incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Viene confermata l’irrilevanza dei conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati che non consentono un ade- guato scambio di informazioni.