Contratto a termine risolvibile per sopravvenuta impossibilità Renzo La Costa
Contratto a termine risolvibile per sopravvenuta impossibilità Renzo La Costa
Xxx viene effettivamente meno la ragione che ha giustificato l’instaurazione di un contratto a termine, il recesso anticipato è legittimo in quanto si configura una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 22 gennaio 2015, n. 1170. Il caso ha riguardato una lavoratrice, assunta a tempo determinato a tempo pieno con mansioni di insegnante supplementare presso una scuola equiparata dell'infanzia. Al contratto veniva apposta la data di inizio e termine e comunque non oltre la chiusura dell'attività didattica. L'incarico conferito era quello di occuparsi dell'inserimento e integrazione di un bambino disabile. Con successiva missiva della scuola in corso di rapporto, si comunica alla lavoratrice il licenziamento, evidenziando che la giunta provinciale stava revocando il finanziamento concesso, in quanto erano venute meno le ragioni che avevano determinato l'assegnazione; infatti il bambino in questione era stato già ritirato dalla scuola. L’insegnante adiva il Tribunale , in funzione di Giudice del lavoro, richiedendo l'accertamento della nullità del termine e quindi della natura subordinata a tempo indeterminato del contratto di assunzione. Xxxxxxxx altresì accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento del con conseguente condanna della Scuola Materna e alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno comprensivo di tutte le retribuzioni maturate e non percepite, comunque nel numero non inferiore a cinque, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra. Il Tribunale rigettava il ricorso ed altrettanto faceva la Corte d’xxxxxxx.Xx lavoratrice insisteva per Cassazione. Secondo i supremi giudici, infondatamente la ricorrente deduce la nullità della apposizione del termine al contratto per mancata specificazione delle ragioni (tecniche, organizzative, produttive) a supporto della temporaneità della prestazione. Infatti dalla lettura del contratto emerge con chiarezza che l'esclusiva ragione dell'assunzione della insegnante era da individuarsi nella necessità di "inserimento ed integrazione di un bambino handicappato", indicazione che - come ha chiaramente evidenziato la Corte d'appello - attribuisce di per sé valenza temporanea all'attività, come desumibile dal dato testuale nella descrizione delle mansioni, essendo all'evidenza volte al superamento delle maggiori difficoltà di un particolare bambino nell'adattamento alla realtà scolastica. Anche il riferimento alle "attività connesse al funzionamento della scuola" doveva ritenersi correlato all'unica ragione esplicitata dell'assunzione, ovvero all'attività di sostegno (temporanea) rivolta al bambino disabile. Quindi il termine di durata del rapporto era determinabile per relationem, mediante l'indicazione degli elementi idonei ad individuare l'attività per cui l'assunzione era avvenuta. Si tratta pertanto di un rapporto di lavoro a tempo determinato con legittima apposizione del termine all'iniziale contratto di assunzione. Il ritiro dalla scuola del bambino disabile e la revoca del finanziamento provinciale hanno determinato una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che la scuola ha comunicato all’interessata con propria missiva ; circostanza questa in seguito sinteticamente richiamata nella lettera di "licenziamento". Ma in realtà non si è trattato di
licenziamento bensì - come rilevato - di sopravvenuta impossibilità della prestazione. La corte d'appello - e prima ancora il giudice di primo grado - ha puntualmente ricostruito gli elementi di fatto posti a fondamento dell'accertamento di una situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione con conseguente risoluzione anticipata del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato.