RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Aran – Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dei Segretari comunali e provinciali
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto Regioni e Autonomie locali Segretari comunali e provinciali
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Settembre 2012
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 7
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
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Capo I Disposizioni generali 8
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale 9
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale 10
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale 11
Capo II I soggetti sindacali 13
Composizione delle delegazioni 13
Capo III I diritti sindacali 14
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali 14
Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti 15
Interpretazione autentica dei contratti 16
17
Capo I Ordinamento professionale 17
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali 18
Capo II Il rapporto di lavoro 19
Il contratto individuale di lavoro 19
Ricostituzione del rapporto di lavoro 20
Tenuta ed aggiornamento dei curricula 21
Capo III Struttura del rapporto 22
Capo IV Interruzioni e sospensioni della prestazione 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 29
Aspettativa per motivi personali 32
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 32
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 33
Partecipazione ai corsi di formazione 34
Formazione ed aggiornamento 35
Mobilità presso altre amministrazioni 36
Capo VII Norme disciplinari e Responsabilità disciplinare 37
Sanzioni e procedure disciplinari 39
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 45
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 46
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 48
La determinazione concordata della sanzione 49
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 51
Capo VIII Estinzione del rapporto di lavoro 56
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 56
Trattamento di fine rapporto di lavoro 58
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO
60
Struttura della retribuzione 60
Trattamento economico dei segretari in disponibilità 70
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale 71
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata 71
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola 72
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale 72
Capo II Trasferta e trasferimento 72
Trattamento di trasferimento 74
Capo II Istituti e benefici economici particolari 75
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: Accordo successivo per i Segretari generali comunali e provinciali ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CCNL per l’autonoma Area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato (biennio economico 1996-1997) sottoscritto il 9 gennaio 1997; CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il.16 maggio 2001; CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il.16 maggio 2001; CCNL - di Interpretazione autentica dell’art. 31 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 - sottoscritto il.17 febbraio 2007; CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il.7 marzo 2008; CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il.7 marzo 2008; CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - sottoscritto il.14 dicembre 2010; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 1° marzo 2011.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
(art. 1 CCNL 1.3.2011 – biennio economico 2008-2009)
2. Nel testo del presente contratto:
c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
1 Prendendo atto dell’intervenuta soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122, la clausola contrattuale precisa che tutti i richiami alla suddetta Agenzia, contenuti nelle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000, in tutte le altre fonti legislative nonché nei precedenti contratti collettivi nazionali relativamente alle competenze in materia di relazioni
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4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
(art. 2 CCNL 1.3.2011 – biennio economico 2008-2009)
4. Resta fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
(art.2 CCNL 14.12.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
sindacali e di gestione e di amministrazione del rapporto di lavoro dei segretari, per contenuti, devono ritenersi riferiti al soggetto istituzionale che, in base alla legislazione nel tempo vigente, è effettivamente preposto alla gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Attualmente, pertanto, in base alle disposizioni del citato art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122, tale soggetto si identifica con il Ministero dell’interno, che è subentrato per legge in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che precedentemente facevano capo all’Agenzia. La formulazione generica della disposizione consente anche una applicazione flessibile della stessa ove, nel futuro, dovesse nuovamente cambiare l’assetto delle competenze in materia di gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali oggi fissato dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
2 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Il presente contratto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.”.
3 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.”
4 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”.
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SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Obiettivi e strumenti
(art. 3 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
c) contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale secondo la disciplina dell’art.65;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art.14 del presente CCNL6;
5 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, pag. 11.
6 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, pag. 16.
8
g) consultazione nei casi previsti dal presente contratto7.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale8
(art. 4 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
a) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.1259;
g) definizione delle risorse da destinare all’attività di formazione ed aggiornamento;
h) definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
2. xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art.3, comma 111, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti
7 In materia occorre tenere conto delle disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a), del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
8 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni degli artt. 40, comma 1 e 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D. Lgs. n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
9 La legge n.125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, X.Xxx. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D.Lgs.n.198/2006. In relazione alle disciplina contrattuale delle Pari opportunità, v. nota n. 29.
10 Il riferimento attualmente deve essere inteso alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
9
riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. g), le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
(art. 5 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. L’Agenzia nazionale12 provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.9, comma 313 , per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti14. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Agenzia autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
11 Cfr. Obiettivi e strumenti, pag.8.
12 V. nota n.1
13 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 13.
14 Tale indicazione deve essere considerata alla luce delle previsioni dell’art. 40 - bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009.
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5. L’Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio15.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
(art. 6 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si svolge a livello regionale e riguarda la definizione delle indennità da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell’Agenzia16, sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale;
2. Le Sezioni Regionali dell’Agenzia provvedono a costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 317, per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma.
15 L’obbligo di trasmissione all’ARAN del testo del contratto integrativo, con l’allegata relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa all’ARAN è sancito anche dall’art.40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, con la previsione anche di una specifica sanzione (art.40-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001) per il caso di suo inadempimento.
16 V. nota n.1.
17 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 13.
18 V. nota n.14
11
(art. 7 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. L’Agenzia informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art 9, comma 320, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e in particolare quelli elencati nell’art.6,comma 1, del DPR n.465/1997. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL21 prevede la concertazione o la contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
(art. 8 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art.9, comma 323, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.724, può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
19 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19 del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
20 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag.13.
21 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999.
22 La determinazione delle materie oggetto di concertazione, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni dell’art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art.
34 del D. Lgs. n. 150/2009 nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n.
7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del
D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19 del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
23 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag.13.
24 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Informazione, pag.12.
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I soggetti sindacali
Composizione delle delegazioni
(art. 9 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, l’Agenzia25 nazionale individua i componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.
25 V. nota n.1
13
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL26.
I diritti sindacali
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali
(art. 10 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall’ARAN.
Contributi sindacali
(art. 11 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ente, all’Agenzia nazionale27 per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, a cura del segretario o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
26 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Il riferimento deve essere inteso in senso dinamico ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell’ultimo CCNL applicabile.
27 V. nota n.1
Pari opportunità
(art. 12 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) omissis29
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Clausole di raffreddamento
(art. 13 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
28 V. nota n.1
29 La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Interpretazione autentica dei contratti
(art. 14 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29/199330, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/9331, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente contratto32 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
30 Il riferimento attuale è all’art.49 del D.Lgs.n.165/2001.
31 Il riferimento attuale è all’art.47 del D.Lgs. n. 165/2001.
32 CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale, pag. 9. Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale, pag. 10
33 V. nota n.30.
16
Capo I Ordinamento professionale
Fasce professionali
(art. 31 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art.12, comma 1, del DPR n. 465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. 35 del presente CCNL34.
34 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali, pag.18.
17
applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.
5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all’art.4135.
7. Con l’applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell’idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con un’anzianità di servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto36, già iscritti nella precedente lettera b) dell’art.12 del DPR n.465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.
9. Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all’art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell’art. 3537, l’iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è subordinata al conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cui all’art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
(art. 35 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In sede di prima applicazione dell’art. 31 del presente CCNL38, con effetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in
35 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag 67; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag. 61.
36 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999.
37 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali, pag.18
38 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Fasce professionali, pag. 17.
servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
Il rapporto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro
(art. 15 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
a) data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;
c) disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di destinazione.
4. L'Agenzia nazionale39 prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs. n. 29 del 199340. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
7. I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
(art. 55 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale41, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
39 V. nota n.1.
40 Il riferimento attuale è all’art.53 del D.Lgs.n.165/2001.
41 V. nota n.1.
20
Tenuta ed aggiornamento dei curricula
(art. 16 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
3. I criteri per la redazione, l’aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti dall’Agenzia nazionale, previa concertazione ai sensi dell’art. 842.
Nomina nell’incarico
(art. 17 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2.A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell’Agenzia43 competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco
dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
Revoca dell’incarico
(art. 18 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
42 CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Concertazione, pag.12.
43 V. nota n.1
21
Capo III Struttura del rapporto
Orario di lavoro
(art. 19 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
Ferie e festività
(art. 20 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 4144.
44 CCNL 16.5.2001 – quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag. 67; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.61.
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3. Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale45 o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
7. Il segretario che è stato assente ai sensi dell'art.1848 conserva il diritto alle ferie.
45 V. nota n.1
46 L’ulteriore applicabilità di tale disciplina deve essere valutata alla luce delle disposizioni dell’art. 5, comma 8, del D.
L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135; x. xxxx x. 00
00 In relazione a tale disciplina si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 24, della legge n. 148/2011.
48 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; il riferimento all’art. 18 del medesimo CCNL del 16.5.2001, in coerenza con le analoghe indicazioni previste nei CCNL sia delle aree dirigenziali sia del personale non dirigente deve essere correttamente inteso invece all’art. 21 sempre del CCNL del 16.5.2001, relativo alle assenze retribuite. Infatti, si tratta evidentemente di un refuso dato che l’art. 18 del CCNL del 16.5.2001 attiene alla materia della revoca dell’incarico.
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per la durata del medesimo xxxxxxx00; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13 omissis50.
Interruzioni e sospensioni della prestazione
Assenze retribuite
(art. 21 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
49 disciplina applicabile nei medesimi limiti previsti, in generale, per le clausole dell’art.47 del CCNL del 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, in materia di trasferta, a seguito dei vincoli in materia posti rispettivamente dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 73.
50 La disciplina “ Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente” non è richiamata in quanto disapplicata dalle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo le quali le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n.32937 del 6.8.2012 (consultabile sul relativo sito istituzionale), ha fornito alcune indicazioni sulla portata e sulle modalità applicative del citato art.5, comma 8, della legge n.135/2012.
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c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all’anno.
5. Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 4151.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
Congedi dei genitori
(art. 22 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/200052, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2 omissis53.
51 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag.67; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag. 61.
52 I riferimenti devono essere intesi al D.Lgs.n.151/2001.
53 Norma puramente definitoria superata per effetto del D.Lgs.n.151/2001: “Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.”.
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presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n. 1204/197154, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/197755, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/197156, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/197157, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n. 1204/197158, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ente di appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
54 Il riferimento deve essere inteso al Congedo di maternità, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n.151/2001 del D.Lgs.n.151/2001.
55 Congedo di paternità, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.151/2001 e, più in generale, del Capo IV del medesimo decreto legislativo.
56 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001.
57 Il riferimento deve essere inteso al Congedo per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
58 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
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quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/7159 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Assenze per malattia
(art. 23 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro60, il rapporto di lavoro può essere risolto ed al segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
59 Il riferimento deve essere inteso ai Riposi giornalieri della madre, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
60 In materia sono intervenute le previsioni del DPR n.171/2011 che, tuttavia, alla luce dell’art.1 dello stesso atto normativo, limita espressamente l’efficacia diretta delle proprie statuizioni esclusivamente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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6. Il trattamento economico61 spettante al segretario che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione , compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 4162, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
61 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia le previsioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art.71, comma 1, della legge n.133/2008.
62 CCNL 16.5.2001 – quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag. 67; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.61.
63 La disciplina contrattuale in materia di certificazione di malattia deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art. 55- septies, del D. Lgs. n. 165/2001.
64 In materia di controlli dello stato di malattia, rilevano le previsioni dell’art.55-septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001. Le fasce di reperibilità indicate dalla disciplina contrattuale sono superate da quelle stabilite nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18 dicembre 2009, n.206, ai sensi dell’art.55, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001.
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avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
13 omissis65.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio66
(art. 24 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art.23, commi 1 e 267. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lett. a)68, comprensiva della retribuzione di posizione di cui all’art. 4169.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2370. Nel caso in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.
65 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.”.
66 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.
67 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag.27.
68 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag.27.
69 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Retribuzione di posizione, pag. 67; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.61.
70 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag.27.
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Congedi per la formazione
(art. 25 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
71 V. nota n. 66.
30
comunicazione all’ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art.2372
e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 24 del presente CCNL73.
Servizio militare
(art. 26 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
72 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag. 27.
73 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 29.
31
differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all’art.4174.
Aspettativa per motivi personali
(art. 27 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del segretario.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
(art. 28 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 47675 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 39876 sono collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
74 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr Retribuzione di posizione, pag. 67; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.61.
75 Il riferimento è all’art.2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato ed integrato dall’art.52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.448; dall’art.19, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successivamente dall’art.5, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119.
76 Il riferimento è alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto 30 aprile 1999, n. 224 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art. 29 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
Cumulo di aspettative
(art. 30 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
Partecipazione ai corsi di formazione
(art. 33 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. L’Agenzia77 determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell’art.14, comma 6, del DPR n. 465/1997, e disciplina le relative modalità di partecipazione, previa contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell’art.4, commi 1 e 278.
2. Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati, con le stesse modalità di cui all’art.4, commi 1 e 279, i criteri per la definizione della graduatoria necessaria per l’ammissione ai corsi, tenendo conto dell’anzianità di servizio e del credito formativo di cui all’art. 3480.
Crediti formativi
(art. 34 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale81, previa contrattazione con le organizzazioni
77 V. nota n.1
78 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag.9.
79 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag.9.
80 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Crediti formativi, pag.34.
81 V. nota n.1
34
sindacali82, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l’accrescimento del credito. Esso può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.
Formazione ed aggiornamento
(art. 36 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. L’Agenzia nazionale83 definisce annualmente la quota delle risorse da destinare alle iniziative di formazione nella misura individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
3. L’Agenzia84, nell’ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 485, realizza le iniziative formative avvalendosi della Scuola superiore di P.A.L.
4. Il segretario deve partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all’anno. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario interessato con l’ente, con l’Agenzia86 nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
82 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag.9.
83 V. nota n.1.
84 V. nota n.1.
85 Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag 9.
86 V. nota n.1.
35
aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore. Al segretario, inoltre, possono essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell’art.5 della legge n. 53/2000, secondo la disciplina dell’art. 2587.
Mobilità presso altre amministrazioni
(art. 32 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 289, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; la presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001;
87 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Congedi per formazione, pag.30.
88 Le disposizioni contrattuali devono essere applicate in coerenza e nel rispetto delle previsioni dell’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n.183, che ha significativamente modificato la disciplina contenuta nella precedente formulazione dell’art. 33 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento sia ai profili procedurali sia agli ambiti territoriali da considerare in sede di stipulazione degli accordi di mobilità. In materia sono intervenute poi le disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
89 L’art. 39, comma 2, del CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, disponeva: “Nell’ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.”.
36
d) il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.
(art. 1, comma 6, CCNL 16.5.2001 - biennio economico 2000-2001)
1. Con decorrenza dal 31.12.2001 e a valere per l’anno 2002, lo stipendio tabellare di cui al precedente comma 3, è attribuito anche ai segretari comunali e provinciali collocati nella fascia B, di cui al comma 2, dell’art. 39 del CCNL del 16.5.200190. Dalla stessa data, ai fini della mobilità verso altre amministrazioni, con conseguente cancellazione dall’Albo, a tali segretari si applicano le previsioni dell’art. 32, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.5.2001.
Capo VII Norme disciplinari e
Responsabilità disciplinare
Obblighi del segretario
90 V. nota n. 89.
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni da parte del segretario degli obblighi disciplinati all’art. 3 (Obblighi del segretario)91, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 5 (Codice disciplinare)92, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 5 (Codice disciplinare)93;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
91 CCNL 14.12.2010; Cfr. Obblighi del segretario, pag. 37.
92 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag. 40.
93 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag. 40.
Codice disciplinare
fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 0, xxxx. x) xxx X.Xxx. x. 000 xxx 0000;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio del Datore94 di lavoro ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
94 V. nota n.1.
d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico–fisico durante lo stato di malattia;
g) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
h) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
i) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
43
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;
c) la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 7 (Sospensione cautelare in xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)96;
d) condanna, anche non passata in giudicato, per:
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei segretari di cui all’art. 3 (Obblighi del segretario)97 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
95 CCNL 14.12.2010; Cfr. Sospensione cautelare in corso di procedimento penale, pag.46.
96 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
97 CCNL 14.12.2010; Cfr. Obblighi del segretario, pag.37.
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12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente o del Datore di lavoro98, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.
13. In sede di prima applicazione del presente CCNL99, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL100 e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
98 V. nota n.1
99 CCNL 14.12.2010.
100 CCNL 14.12.2010.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
2. Il segretario può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dall’incarico di cui è titolare, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’autorità competente per i procedimenti disciplinari disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)101.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica comunque quanto previsto dall’art.55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 8102 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 10, n. 2 (Codice disciplinare)103, la sospensione del segretario disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il segretario è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare)104, l’autorità competente per i procedimenti disciplinari ritenga che la permanenza in servizio del segretario
101 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
102 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
103 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
104 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
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provochi un pregiudizio alla credibilità dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare loro da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività delle medesime amministrazioni. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)105, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare)106.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al segretario se fosse rimasto in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)107, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
105 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
106 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
107 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.
n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al segretario, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 10, n.2 (codice disciplinare)108, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il segretario ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del segretario consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
108 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
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premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.
6. Ove, a seguito della riammissione in servizio, il segretario consegua la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Datore di lavoro109 gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione.
La determinazione concordata della sanzione
109 V. nota n.1
110 CCNL 14.12.2010.
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del segretario e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Allegato Al CCNL 14.12.2010 (art. 1)
Disposizioni di carattere generale
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
(art. 3) Regali e altre utilità
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
Trasparenza negli interessi finanziari
(art. 6) Obbligo di astensione
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
(art. 9) Comportamento nella vita sociale
(art. 10) Comportamento in servizio
(art. 11) Rapporti con il pubblico
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
Estinzione del rapporto di lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 52 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.23 e 24111, ha luogo:
b) per dimissioni del segretario;
c) per decesso del segretario.
Obblighi delle parti
(art. 53 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52112, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia
111 Cfr. Assenze per malattia, pag. 27.; Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag.29.
112 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Cause di cessazione del rapporto di lavoro, pag.56.
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nazionale113 comunica comunque per iscritto all’interessato l’intervenuta risoluzione del rapporto. …… omissis114. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale115 informa contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art.19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all’Agenzia nazionale116, informando contestualmente l’ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.
Periodo di preavviso
(art. 54 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
a) 2 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale117, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo corrispondente
113 V. nota n.1.
114 Indicazione non richiamata in quanto la disciplina contenuta in questo periodo deve ritenersi superata per effetto delle vigenti disposizioni legislative in materia: “Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art. 52, l’Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista”.
115 V. nota n.1.
116 V. nota n.1.
117 V. nota n.1
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alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso……..
omissis118.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
…….omissis119.
Trattamento di fine rapporto di lavoro
(art.56 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- maturato economico annuale, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria
118 L’indicazione “ Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; vedi nota n. 50.
119 L’Indicazione “ nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata ; vedi nota n. 50
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Previdenza complementare
(art. 57 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità120, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all’atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di quest’ultimo.
120 In data 14.5.2007 è stato sottoscritto l’Accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale. Sulla base di tale Accordo, il Fondo Perseo, istituito in data 14 maggio 2007, è stato costituito in data 21 dicembre 2010. Il suddetto Fondo ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dalla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - il 23 novembre 2011 con la successiva iscrizione dello stesso nell’Albo dei Fondi nazionali.
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TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura della retribuzione
(art. 37 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
b) indennità integrativa speciale121;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate
121 CCNL 7.3.2008 – quadriennio normativo 2002-2005-biennio economico 2002-2003; Cfr. Stipendio tabellare, pag.63.
60
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all’art.10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ed alla corrispondente colonna della tabella 2 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con le decorrenze e nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale122.
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, con decorrenza dal 31.12.2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall’art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art.3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati:
Livello A
122 Attualmente questo istituto trova la sua regolamentazione nell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008. In materia si rinvia alle specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , consultabili sul relativo sito istituzionale, nella sezione RGS - Ragioneria Generale dello Stato, Attività istituzionali, Ordinamenti e costi del lavoro pubblico, Indennità di vacanza contrattuale. L’art.9, comma 17, della legge n.122/2010, nello stabilire il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, espressamente prevede: “E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”.
61
Livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti | |
Livello C
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall’art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.
la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi123 ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40, commi 5 e 6,
123 Art. 3 dell’Accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali ai sensi dell’art.6, comma 2, del CCNL per l’autonoma Area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato ( biennio economico 1996-1997), sottoscritto il 9 gennaio 1997.
“1. Ai segretari generali di 1^B e di 1^A compete, oltre allo stipendio come determinato ai sensi degli artt. 2 e 6 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato, relativo al biennio economico 1996 - 97, un maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13^ mensilità calcolato con le stesse modalità indicate nel comma 2 dell’ art. 2 del citato CCNL, tenendo comunque conto del riassorbimento di cui all’art.2, comma 2 del presente accordo.”.
Il comma 2 dell’art.2 del medesimo Accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali del 9 gennaio 1997 disponeva:
“2. Al finanziamento delle retribuzioni di posizione come sopra determinate concorrono, oltre alle risorse contrattuali e a quelle dell’art. 2, comma 9, della legge n. 550/95, tutti gli emolumenti accessori alla retribuzione già corrisposti per effetto delle pregresse disposizioni in vigore. Pertanto, a decorrere dal 1.1.1997 cessano di essere corrisposti il compenso incentivante di cui all’art. 4 della legge 17/4/1984, n. 79 , i compensi per lavoro straordinario ed eventuali altri compensi accessori corrisposti al medesimo titolo. Dalla stessa data, al fine di poter corrispondere gli importi annui di retribuzione di posizione nelle misure indicate al comma 1 sono riassorbiti dalla retribuzione individuale di anzianità in godimento per effetto dell’art. 5 del presente accordo gli importi annui lordi di seguito indicati:
Classe 1^A (enti metropolitani) 6.350.000 lire
Classe 1^A (altri enti) 3.650.000 lire
Classe 1^B 3.925.000 lire
Di seguito si riporta il testo dell’art. 2 e dell’art.6 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato, relativo al biennio economico 1996 – 97:
62
del CCNL del 16 maggio1995, come integrato dall’accordo successivo del 14 settembre 1995124.
(art. 3 CCNL 7.3.2008-quandriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1 omissis125.
art.2 (Aumenti della retribuzione base)
1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.
2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;
b) maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13^ mensilità, di lire 9.785.322. Tale somma è la risultanza del maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto dalla som-matoria delle seguenti voci:
o stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall’ articolo 6 del D.L. n. 344 del 1990, convertito nella L. n. 21 del 1991;
o incrementi contrattuali di cui all’art. 34 del CCNL, compresa la parte di incremento che decorre dal 1.1.1996 e concorre alla determinazione del nuovo stipendio tabellare della qualifica unica;
o differenza tra l’ importo dell’ indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.
3. Con le stesse modalità con cui si giunge alla determinazione del maturato economico annuo di cui al comma 2 per gli ex dirigenti superiori, sono conservati i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento agli ex primi dirigenti e dirigenti superiori di ragioneria dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante all’ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.
5. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire
36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità. Art.6 (Segretari comunali e provinciali)
1. Ai Segretari comunali e provinciali, equiparati ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato secondo la Tabella D allegata al DPR n. 749 del 23 Giugno 1972, si applica quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del presente CCNL. Gli incrementi retributivi per i Segretari generali di classe 1/A sono determinati ai sensi della citata Tabella D. Ai segretari generali di classe 1/A e 1/B il maturato economico annuo sarà rideterminato con le stesse modalità di cui all’art.2, comma 2.
2. Con successivo accordo, da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri istituti economici, tra cui la retribuzione di posizione, sulla base della classificazione degli Enti di cui alla predetta Tabella D, con decorrenza
1.1. 1997. Il riequilibrio della retribuzione di posizione, previsto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, verrà operato con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti degli Enti locali, tenendo conto della posizione funzionale dei Segretari come definita all’art.52 della L.n.142/90 ed utilizzando allo scopo le risorse disponibili, corrispondenti a quelle di cui all’art. 36 del CCNL.
124 Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell’art.40 del CCNL del 16 maggio1995 per i dipendenti dei Ministeri, come integrato dall’accordo successivo del 14 settembre 1995 riguardante i segretari comunali:
“5. I segretari comunali con più di quindici anni di servizio alla data del 30 gennaio 1995 mantengono ad personam un incremento di L.200.000 mensili dell’indennità di direzione, in aggiunta all’importo previsto per la qualifica nona – segretario capo.
6. Le eventuali somme in godimento, risultanti dalle voci retributive di cui al precedente comma 4, superiori agli importi mensili dell’indennità di direzione di cui al comma 3 sono conservate ad personam”.
125 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalle successive disposizioni contrattuali in materia.
63
altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente .
4 omissis126.
5 omissis127.
126 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalle successive disposizioni contrattuali in materia.
127 Xxxxx non richiamato in quanto superato e sostituito dalle successive disposizioni contrattuali in materia.
Valori in Euro annui per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 3128 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 3129 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella 1 al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002- 2005 e per il biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. Il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione, di cui all’art.3, comma 5, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
128 CCNL 1.3.2011. Cfr. Stipendio tabellare, pag. 61.
129 CCNL 1.3.2011. Cfr. Stipendio tabellare, pag. 61.
66
Retribuzione di posizione
(art. 3 CCNL 16.5.2001 – biennio economico 2000-2001)
1. Con decorrenza dal 31.12.2000, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art.41 del CCNL del 16.5.2001 sono così rideterminati:
1) incarichi in enti metropolitani L.74.420.000130
2) incarichi in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali L.58.458.000131
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L.35.080.000132
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e
fino a 65.000 abitanti L.24.443.000133
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L.18.251.000134
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti L.10.499.000135
1) incarichi in enti metropolitani L.83.000.000136
2) incarichi in enti oltre i 250.000, in comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali L.70.000.000137
3) incarichi in enti fino a 250.000 L.48.000.000138
130 Ndr. € 38.434,72
131 Ndr. € 30.191,04
132 Ndr. € 18.117,31
133 Nrd. € 12.623,76
134 Ndr. € 9.425,85
135 Ndr. € 5.422,28
136 Ndr. € 42.865,92
137 Ndr. € 36.151,98
67
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti L.36.000.000139
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L.21.000.000140
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti L.18.000.000141
(art. 41 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2 omissis143.
3 omissis144.
138 Ndr. € 24.789,93
139 Ndr. € 18.592,45
140 Ndr. € 10.845,59
141 Ndr. € 9.296,22
142 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalla successiva disciplina contrattuale in materia: “Ai segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati “indennità di direzione” di cui all’art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri”.
143 Xxxxx non richiamato in quanto superato e sostituito dalla successiva disciplina contrattuale in materia: “Con
decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall’1.1.2000, le misure dell’ex indennità di direzione, di cui all’art.40, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell’accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all’art.2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per tredici mensilità indicati nella tavola 2”.
144 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalla successiva disciplina contrattuale in materia: “Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati:
livello A
1) incarichi in enti metropolitani L. 72.314.000
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali L. 56.820.000
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L. 34.092.000 livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti L. 23.754.000
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L. 17.744.000 livello C
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6. La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell’art.37, comma 1, lett. g)145, fino a diversa disciplina del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
7. Al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l’ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell’art. 43146.
Retribuzione di risultato
(art. 42 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti L. 10.213.000
Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.
145 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Struttura della retribuzione, pag. 60.
146 Cfr. Trattamento economico dei segretari in disponibilità, pag. 71
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disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999147, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
(art. 4 CCNL 7.3.2008 - biennio economico 2004-2005)
1 omissis148.
(art. 5 CCNL 7.3.2008 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1 omissis149.
Trattamento economico dei segretari in disponibilità
(art. 43 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale150;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- maturato economico, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
147 In materia di valutazione, si ritiene che si debba fare riferimento alle regole autonomamente adottate dagli enti, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.n.150/2009, in sede di adeguamento alle prescrizioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009.
148 Comma non richiamato in quanto la disciplina ivi contenuta, a seguito della prima attuazione, ha esaurito i propr
i effetti: “1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, di cui all’art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003”.
149 Comma non richiamato in quanto la disciplina ivi contenuta, a seguito della prima attuazione, ha esaurito i propri effetti: “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all’art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001.”.
150 Vedi nota n. 121
70
godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
(art. 44 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
(art. 45 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e)151 in godimento.
151 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Struttura della retribuzione, pag.60
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Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola
(art.48-bis CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2. Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art.37, comma 1, del presente CCNL152, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale
(art. 46 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all’art. 37153, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
Capo II Trasferta e trasferimento
(art. 47 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
152 CCNL 16.5.2001; Cfr. Struttura della retribuzione, , pag.60.
153 CCNL 16.5.2001; Cfr. Struttura della retribuzione, , pag.60.
154 In materia, si richiamano i vincoli posti dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010, che hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell’indennità di trasferta e, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Per l’applicazione delle previsioni del citato art.6, comma 12, della legge n.122/2010, in termini di maggiore flessibilità, si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n.54055 del 21.4.2011.
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luogo compreso tra la xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a)una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
- L. 46.700155 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- L. 1.945156 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
4. Il segretario inviato in trasferta può autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 49, commi 3 e ss.,del presente CCNL157 e al segretario spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art.1, comma 68, della legge n.662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.59.150158 per il primo pasto e di complessive L.118.300159 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
155 Ndr. € 24,12.
156 Ndr. € 1,004
157 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Copertura assicurativa,
pag. 75.
158 Ndr. € 30,54.
159 Ndr. € 61,10.
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sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
Trattamento di trasferimento
(art. 48 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario, nel caso che l’assunzione della titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell’art. 47160 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente presso
160 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 73.
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il quale deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di trasferta di cui all’art. 47, comma 2161, limitatamente alla durata del viaggio.
Istituti e benefici economici particolari
Copertura assicurativa
(art. 49 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei
bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa.
2. Analoga iniziativa assumono l’Agenzia nazionale162, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
161 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 73.
162 V. nota n.1
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proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo163 e per lo stesso evento.
Mensa
(art. 50 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate nell’art. 51164; analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente o dall’Agenzia nazionale165 e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
163 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
164 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Buono pasto, pag.77.
165 V. nota n.1.
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(art. 51 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente, l’Agenzia nazionale167 o le altre amministrazioni di cui all’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997 sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell’art. 50168, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
166 In materia, si deve tenere conto delle previsioni dell’art. 5, comma 7, del D.L .n.95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo cui “il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale. delle amministrazioni pubbliche …… non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012 ”.
167 V. nota n.1
168 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Mensa, pag. 76.
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