Somec S.p.A.
PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Somec S.p.A.
Procedura in materia di internal dealing
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2020
PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Premessa
La presente procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate (la “Procedura”).
La Procedura è adottata da Somec S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (“Market Abuse Regulation” o “MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).
Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) – ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall’ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale – e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
La presente Procedura è in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Chief Financial Officer e Amministratore Delegato, ai sensi di quanto previsto da paragrafo 12.2 della Procedura.
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1 DEFINIZIONI
Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l’iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1. Ove il contesto lo richieda, i termini di seguito definiti ovvero definiti nel testo della presente Procedura al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
Azionisti Rilevanti i soggetti come definiti all’articolo 2.3 della presente Procedura.
Data dell’Operazione la data di cui all’articolo 6.1.1 della presente Procedura.
Elenco delle Persone Rilevanti l’elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei
Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
GDPR il Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche.
Giorno Lavorativo tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni
festivi secondo il calendario nazionale.
Lettera di Accettazione la lettera di accettazione della Procedura – redatta, a seconda
del caso, secondo il modello di cui agli Allegati “C.1” (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) e “C.2” (Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti) della Procedura – debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura.
Lettera di Trasmissione la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il
modello di cui all’Allegato “B” della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto.
Lista dei Soggetti Rilevanti la lista dei Soggetti Rilevanti.
Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR
la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Modello di Notifica il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle
Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Per i Soggetti Rilevanti MAR il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “E.1” alla presente Procedura. Per gli Azionisti Rilevanti il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “E.2” alla presente Procedura.
Nomina La nomina come definita all’articolo 10.2 della presente Procedura.
Operazioni le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A.1” della presente Procedura.
Operazioni Rilevanti le operazioni di cui all’articolo 7 della presente Procedura.
Persone Rilevanti i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
Persone strettamente legate agli i soggetti come definiti all’articolo 3.3 della presente Procedura.
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Azionisti Rilevanti
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR
congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
i soggetti come definiti all’articolo 3.2 della presente Procedura.
Procedura la presente procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.
SDIR il circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information.
Sede di Negoziazione una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo
1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Società o l’Emittente Somec S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxx 00, Xxx Xxxxxxxxxx
(XX).
Soggetto Interessato il soggetto come definito all’articolo 9.2 della presente
Procedura.
Soggetto Preposto la Funzione Legale dell’Emittente che, agli effetti della presente
Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati.
Soggetti Rilevanti congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e gli Azionisti
Rilevanti.
Soggetti Rilevanti MAR i soggetti come definiti all’articolo 2.2 della presente Procedura.
SSA il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information pubblicate.
Strumenti Finanziari gli strumenti finanziari indicati all’articolo 5.1 della presente
Procedura.
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2. Soggetti Rilevanti
2.1 Agli effetti della presente Procedura, si considerano soggetti rilevanti (“Soggetti Rilevanti”) (i) i Soggetti Rilevanti MAR e (ii) gli Azionisti Rilevanti come di seguito definiti.
2.2 Per soggetti rilevanti ai sensi della MAR (“Soggetti rilevanti MAR”) si intendono:
(a) i componenti dell’organo di amministrazione e di controllo della Società;
(b) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive dell’Emittente.
2.3 Per azionista rilevante ai sensi del Regolamento Emittenti (“Azionista Rilevante”) si intende chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell’Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’Emittente.
2.4 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata a cura del Presidente ovvero del Chief Financial Officer e Amministratore Delegato, con l’assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno ovvero, in caso di urgenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Chief Financial Officer e Amministratore Delegato.
3. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti
3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti come definite agli articoli 3.2 e 3.3 (le “Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”).
3.2 Per persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (“Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti MAR”) si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (“Persone strettamente legate agli Azionisti rilevanti”) si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista
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Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni come definite all’articolo 5, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società, e per essa al Soggetto Preposto, la lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo (“Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto rilevante MAR”), costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (“Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti”), costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
4. Soggetto Preposto
4.1 La Funzione Legale dell’Emittente svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo paragrafo 4.2.
4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
(a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
(b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell’attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all’articolo 7;
(c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 8;
(d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12.;
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(e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
(f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza al Presidente e al Chief Financial Officer e Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti l’attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l’opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell’articolo 12.
4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.
4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all’attenzione dell’Ufficio Legale via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto
5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all’articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli “Strumenti Finanziari”) qualunque ne sia l’ammontare (le “Operazioni”) come di seguito precisato.
5.2 Operazione compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR
5.2.1 Con riferimento ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
(a) le azioni;
(b) gli strumenti di debito;
(c) gli strumenti derivati;
(d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).
5.2.2 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato A.1 alla Procedura.
5.3 Operazione compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti
5.3.1 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
(a) le azioni emesse dalla Società;
(b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di cui alla lettera (a);
(c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di cui alla lettera (a) o scambiabili con esse;
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(d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui alla lettera (a) indicati dall’articolo 1, comma 2-ter, lettera a) del TUF;
(e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di cui alla lettera (a), rappresentanti tali azioni.
5.3.2 Si precisa che agli effetti della presente Procedura:
(a) gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare le Operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari di cui al precedente articolo 5.3.1;
(b) non si considerano in ogni caso Operazioni rilevanti e, pertanto, non sono oggetto di comunicazione le operazioni elencate nell’Allegato A.2 alla Procedura;
(c) gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora i predetti soggetti siano già tenuti a notificare le Operazioni effettuate in quanto Soggetti Rilevanti MAR o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.
6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto
6.1 Termini di comunicazione per i Soggetti Rilevanti MAR
6.1.1 La comunicazione di cui all’articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante MAR al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’Operazione (la “Data dell’Operazione”), con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.
6.2 Termini di comunicazione per gli Azionisti Rilevanti
6.2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6.2.2, la comunicazione di cui all’articolo 5 da parte degli Azionisti Rilevanti al Soggetto Preposto deve avvenire in tempo utile in considerazione dei termini di comunicazione previsti al successivo articolo 8.2, lett. (b), e con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.
In tal caso dovrà essere preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto apposita delega scritta (redatta secondo il modello di cui all’Allegato “D”)con cui l’Azionista Rilevante incarica la Società ad effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni di cui alla presente Procedura.
6.2.2 Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti che non abbiano trasmesso al Soggetto Preposto la delega di cui al precedente articolo 6.2.1, non devono essere inviate alla Società ai sensi della presente Procedura e, qualora erroneamente inviate, saranno considerate irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell’Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
6.3 Per Data dell’Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l’obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
6.4 La comunicazione di cui all’articolo 5.1 è effettuata attraverso l’invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
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(a) via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx;
(b) in ogni caso, con preavviso telefonico dell’invio al numero: x00 0000 000000.
6.5 Nell’ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Xxxxxxxx Rilevante, questo dovrà effettuare anche una comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all’articolo 6.4 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione anche il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
7. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob
7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco di un anno solare (le “Operazioni Rilevanti”). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la esclusiva responsabilità (i) del Soggetto Rilevante MAR interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell’articolo 10.2 e (ii) dell’Azionista Rilevante interessato che abbia incaricato la Società, mediante trasmissione della delega di cui all’articolo 6.2.1.
7.2 Successivamente al raggiungimento dell’importo di cui al precedente articolo 7.1:
(a) tutte le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono considerate Operazioni Rilevanti;
(b) non sono comunicate le operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno. Per gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5.3.1, lett. (d) l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
7.3 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1:
(a) il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
(b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.
8. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti
8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante
(i) SDIR; e (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell’articolo 6.4, nonché (iii) con le ulteriori modalità stabilite dalla Consob1.
1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta
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8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire:
(a) nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell’Operazione;
(b) nel caso di Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno di calendario del mese successivo alla Data dell’Operazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8.3; il Soggetto Preposto effettua la comunicazione al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 6.2.1.
8.3 Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell’articolo 6.2.2, resta ad esclusivo carico dell’Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
8.4 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata “internal dealing” accessibile nella sezione “investor relations”.
9. BLOCKING PERIOD
9.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154-ter del TUF, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammessa (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del blocking period.
Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.
9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi:
(a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l’Operazione
elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
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specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “F” alla presente Procedura.
9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2 (a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: (i) la descrizione dell’Operazione considerata; (ii) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (iii) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.2, la Società, con le modalità previste dal paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell’Operazione possano essere considerate eccezionali. Per “circostanze eccezionali” si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l’eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l’altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:
(i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
(ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del blocking period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2 (b), il Soggetto Interessato richiede alla Società l’autorizzazione al compimento dell’Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell’Allegato “F” alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato “F” con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato.
9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza del Presidente che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all’esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
(i) il Presidente, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante MAR che sia anche Presidente della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Interessato in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell’informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà del Presidente o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà
PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
adeguato riscontro al Soggetto Interessato entro 3 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.
10. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti
10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell’adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.
10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti MAR, rispettivamente all’atto dell’accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all’articolo 2(i), o all’atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all’articolo 2(ii) (congiuntamente, la “Nomina”), od inviare ai medesimi con una delle modalità di cui a successivo articolo 10.4, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR in merito all’adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla la Lettera di Trasmissione sarà allegata copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della la Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all’Allegato “C.1” della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dal Soggetto Rilevante MAR interessato. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
10.3 Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti, con una delle modalità di cui al successivo articolo 10.4, la comunicazione dell’adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata all’articolo 2.3. Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all’Allegato “C.2” della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dall’Azionista Rilevante interessato, unitamente alla comunicazione dalla quale si evinca che l’Azionista Rilevante interessato abbia preso visione e atto della Procedura ricevuta. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell’archivio di cui all’articolo 4.2.b).
Resta inteso che in caso di mancata trasmissione della delega di cui all’articolo 6.2.1 al Soggetto Preposto da parte degli Azionisti Rilevanti, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
10.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo 10 sono effettuate dal Soggetto Preposto via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura per mezzo dell’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
11. Trattamento dei dati personali
11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, l’Emittente può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a prendere visione dell’informativa al trattamento dei dati personali consegnata con la comunicazione di cui agli articoli
10.2 e 10.3 e a esprimere il proprio consenso al medesimo trattamento da parte dell’Emittente ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successive modifiche, essendo edotte dei contenuti della predetta informativa e, in particolare, di quanto segue:
(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
diffusione dei dati medesimi;
(c) i diritti di cui all’articolo 15 del GDPR;
(d) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
- titolare: Somec S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxx 00, Xxx Xxxxxxxxxx (XX);
11.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2 e
10.3 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.
12. Modificazioni E integrazioni
12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Chief Financial Officer e Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all’articolo 10. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
* * *
PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Allegato “A.1”: Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Allegato “A.2”: Elenco delle operazioni esenti dagli obblighi di comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
Allegato “B”: Modello Lettera di Trasmissione.
Allegato “C.1”: Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR. Allegato “C.2”: Modello Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti.
Allegato “D”: Modello delega Azionista Rilevante.
Allegato “E.1”: Modello di Notifica per i Soggetti Rilevanti MAR. Allegato “E.2”: Modello di Notifica per gli Azionisti Rilevanti.
Allegato “F”: Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare (trade) nei blocking period.
ALLEGATO A.1
ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONI OGGETTO DI
COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DELLE PERSONE STRETTAMENTE
LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI MAR
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)
Articolo 19, par. 1-bis e 7, MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
1 bis. L’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell’emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell’emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
***
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo
o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 10 Atto Delegato 522 Operazioni soggette a notifica
1. A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l’assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
ANNEX A.1
LIST OF TYPES OF TRANSACTIONS (BY WAY OF EXAMPLE AND NOT LIMITED TO) DISCLOSED BY
RELEVANT PERSONS MAR AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM
* * *
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (“MAR”)
Article 19, Paragraph 1a and 7, MAR Managers’ transactions
1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met:
(a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer’s shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking;
(b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer’s shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio’s assets;
(c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer’s shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer’s shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b).
If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.
***
7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:
(a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;
(b) transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
(c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
(i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,
(ii) the investment risk is borne by the policyholder, and
(iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)
Article 10 Delegated Act 522 Notifiable transactions
1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
2. Those notified transactions shall include the following:
(a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;
(b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;
(c) entering into or exercise of equity swaps;
(d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;
(e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;
(f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;
(g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;
(h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;
(i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
(j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
(k) gifts and donations made or received, and inheritance received;
(l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;
(p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto.
ALLEGATO A.2
ELENCO DELLE OPERAZIONI ESENTI DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI AZIONISTI RILEVANTI
* * *
Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (“RE”) Articolo 152-septies, comma 3, RE
3. Non sono comunicate:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker,
- sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell’attività di market making;
- fornisca alla Consob l’accordo di market making con il gestore del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
ANNEX A.2
LIST OF TRANSACTIONS UNDERTAKEN BY RELEVANT SHAREHOLDERS AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM WHICH SHALL NOT BE DISCLOSED
* * *
Issuers Regulation adopted by Consob under resolution No. 11971/1999 (“RE”)
Article 152-septies, paragraph 3, RE
3. The following are not disclosed:
a) operations for which the total value does not amount to twenty thousand euros by the end of the year; subsequent to all communications, operations are not disclosed where the total amount does not amount to an equivalent value of a further twenty thousand euros by the end of the year; for financial instruments connected to derivatives, the amount is calculated with reference to the underlying shares;
b) operations implemented between the significant subject and the persons directly connected with it;
c) operations carried out by the same listed issuer and by companies it controls;
d) operations carried out by a credit entity or an investment firm which contributes to building the trading portfolio of that entity or enterprise, as defined by Article 11 of Directive 2006/49/EC, as long as said subject:
- keeps the trading and market making structures organisationally separated from the treasury and structures managing strategic investments, trading and market making structures;
- is able to identify the shares held for the purpose of trading and/or market making activities in ways that can be verified by CONSOB, or by holding them in a specific, separate account;
and, if acting as market maker
- is authorised by the Member State of origin in accordance with Directive 2014/65/EU to carry out market making activities;
- provides CONSOB with the market making agreement with the market operator and/or the issuer as may be required by the law and the related implementation provisions in force in the EU Member State where the market maker operates;
- notifies CONSOB that it intends to carry out or carries out market making activities on the shares of an issuer of listed shares, using model TR-2 contained in Annex 4; the market maker must also immediately notify CONSOB of the cessation of market making activity on said shares.
ALLEGATO B
MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE
* * *
[su carta intestata della Società]
Egregio Sig. [●]
[indirizzo]
Oggetto: Trasmissione della procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Con la presente Le trasmettiamo la “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) adottata da Somec S.p.A. (l’“Emittente”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 s.m.i. e del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i..
La Procedura, è in vigore con efficacia cogente dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Come stabilito dal paragrafo 4.1 della Procedura il Soggetto Preposto è la Funzione Legale dell’Emittente.
La invitiamo a prendere visione dell’informativa al trattamento dei dati personali riportata in allegato alla presente comunicazione (Informativa al trattamento dei dati personali). Al riguardo le segnaliamo che il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Emittente.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell’esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.
Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina unitamente all’Allegato C.1 (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) della Procedura medesima in segno di integrale accettazione via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx;
[luogo, data]
Somec S.p.A.
_ [●]
(in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
- informativa al trattamento dei dati personali;
- appendice normativa;
- copia della Procedura da conservare a cura del Soggetto Rilevante MAR;
- copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto unitamente alla Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all’Allegato C.1 della Procedura medesima.
Informativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), Le forniamo di seguito l’informativa richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali (il “Trattamento”).
Il Trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato per le finalità previste dalla Procedura stessa al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari a carico dell’Emittente in quanto società con azioni quotate in mercati regolamentati.
La base giuridica del Trattamento sarà rappresentata dal consenso da Lei prestato mediante sottoscrizione e consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione, oltre che dell’obbligo giuridico di ottemperare agli adempimenti di legge e di regolamento facenti carico all’Emittente. Le ricordiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso così prestato, ferma restando la liceità del Trattamento fino al momento della revoca.
I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I dati personali che la riguardano saranno oggetto delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione. I
dati saranno custoditi presso la sede sociale dell’Emittente, negli archivi della Funzione Legale dell’Emittente. I dati personali saranno accessibili, oltre che al responsabile dell’Emittente anche agli “incaricati al trattamento dei dati personali” nominati dall’Emittente ai sensi di legge per adempiere alle finalità di cui sopra; tali soggetti sono stati opportunamente istruiti al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.
Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob ed eventuali altre autorità competenti. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l’impossibilità per l’Emittente di adempiere, nel Suo interesse, agli obblighi su di Lei facenti carico, in virtù della normativa di legge e regolamentare applicabile. Fermo restando quanto sopra, il Suo consenso espresso al trattamento non è necessario e pertanto l’Emittente potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione della Lettera di Accettazione, in relazione ai dati che siano necessari per ottemperare agli adempimenti facenti direttamente carico dell’Emittente, in virtù della normativa di legge e regolamentare applicabile.
I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Il titolare del trattamento è l’Emittente.
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; v. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendo una richiesta scritta al seguente recapito:
(Data e luogo) (Firma)
APPENDICE NORMATIVA
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Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)
Articolo 19 MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione. Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
1 bis. L’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell’emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell’emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.
Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato.
La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.
3. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle
persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d’asta, ai commissari d’asta e al sorvegliante d’asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d’asta, il banditore o il sorvegliante d’asta, a seconda dei casi. L’informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d’asta, dai commissari d’asta, dal sorvegliante d’asta o dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o
b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 5
MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 30 MAR
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli
Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Articolo 31 MAR
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse
coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 34 MAR Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
* * *
Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 7 Atto Delegato 522 Negoziazione durante un periodo di chiusura
1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all’articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
2. Nelle circostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all’emittente, tramite richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.
Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell’operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
Articolo 8 Atto Delegato 522 Circostanze eccezionali
1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l’emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L’emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
3. Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l’emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
Articolo 9 Atto Delegato 522
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
L’emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l’emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l’altro le situazioni in cui:
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall’emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all’accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l’importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l’attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell’ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell’ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all’emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall’emittente;
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell’emittente nell’ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell’ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all’altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell’emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell’emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all’emittente i motivi per cui l’acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l’emittente accetti la spiegazione fornita.
Articolo 10 Atto Delegato 522 Operazioni soggette a notifica
1. A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l’assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 523”)
Articolo 1 ITS 523 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Articolo 2 ITS 523 Formato e modello della notifica
1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all’articolo 00, xxxxxxxxx 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 xxx utilizzato il modello di notifica di cui all’allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell’informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.
Articolo 3 ITS 523 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
NORMATIVE APPENDIX
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Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (“MAR”)
Article 19 MAR Managers’ transactions
1. Persons discharging managerial responsibilities, as well as persons closely associated with them, shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority referred to in the second subparagraph of paragraph 2:
(a) in respect of issuers, of every transaction conducted on their own account relating to the shares or debt instruments of that issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto;
(b) in respect of emission allowance market participants, of every transaction conducted on their own account relating to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
Such notifications shall be made promptly and no later than three business days after the date of the transaction.
The first subparagraph applies once the total amount of transactions has reached the threshold set out in paragraph 8 or 9, as applicable, within a calendar year.
1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met:
(a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer’s shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking;
(b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer’s shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio’s assets;
(c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer’s shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer’s shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b).
If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.
2. For the purposes of paragraph 1, and without prejudice to the right of Member States to provide for notification obligations other than those referred to in this Article, all transactions conducted on the own account of the persons referred to in paragraph 1, shall be notified by those persons to the competent authorities.
The rules applicable to notifications, with which persons referred to in paragraph 1 must comply, shall be those of the Member State where the issuer or emission allowance market participant is registered. Notifications shall be made within three working days of the transaction date to the competent authority of that Member State. Where the issuer is not registered in a Member State, the notification shall be made to the competent authority of the home Member State in accordance with point (i) of Article 2(1) of Directive 2004/109/EC or, in the absence thereof, to the competent authority of the trading venue.
3. The issuer or emission allowance market participant shall ensure that the information that is notified in accordance with paragraph 1 is made public promptly and no later than three business days after the
transaction in a manner which enables fast access to this information on a non-discriminatory basis in accordance with the implementing technical standards referred to in point (a) of Article 17(10).
The issuer or emission allowance market participant shall use such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the Union, and, where applicable, it shall use the officially appointed mechanism referred to in Article 21 of Directive 2004/109/EC.
Alternatively, national law may provide that a competent authority may itself make public the information.
4. This Article shall apply to issuers who:
(a) have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market; or
(b) in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF.
5. Issuers and emission allowance market participants shall notify the person discharging managerial responsibilities of their obligations under this Article in writing. Issuers and emission allowance market participants shall draw up a list of all persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them.
Persons discharging managerial responsibilities shall notify the persons closely associated with them of their obligations under this Article in writing and shall keep a copy of this notification.
6. A notification of transactions referred to in paragraph 1 shall contain the following information:
(a) the name of the person;
(b) the reason for the notification;
(c) the name of the relevant issuer or emission allowance market participant;
(d) a description and the identifier of the financial instrument;
(e) the nature of the transaction(s) (e.g. acquisition or disposal), indicating whether it is linked to the exercise of share option programmes or to the specific examples set out in paragraph 7;
(f) the date and place of the transaction(s); and
(g) the price and volume of the transaction(s). In the case of a pledge whose terms provide for its value to change, this should be disclosed together with its value at the date of the pledge.
7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:
(a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;
(b) transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
(c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
(i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,
(ii) the investment risk is borne by the policyholder, and
(iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company.
8. Paragraph 1 shall apply to any subsequent transaction once a total amount of EUR 5 000 has been reached within a calendar year. The threshold of EUR 5 000 shall be calculated by adding without netting all transactions referred to in paragraph 1.
9. A competent authority may decide to increase the threshold set out in paragraph 8 to EUR 20 000 and shall inform ESMA of its decision and the justification for its decision, with specific reference to market conditions, to adopt the higher threshold prior to its application. ESMA shall publish on its website the list of thresholds that apply in accordance with this Article and the justifications provided by competent authorities for such thresholds.
10. This Article shall also apply to transactions by persons discharging managerial responsibilities within any auction platform, auctioneer and auction monitor involved in the auctions held under Regulation (EU) No 1031/2010 and to persons closely associated with such persons in so far as their transactions involve emission allowances, derivatives thereof or auctioned products based thereon. Those persons shall notify their transactions to the auction platforms, auctioneers and auction monitor, as applicable, and to the competent authority where the auction platform, auctioneer or auction monitor, as applicable, is registered. The information that is so notified shall be made public by the auction platforms, auctioneers, auction monitor or competent authority in accordance with paragraph 3.
11. Without prejudice to Articles 14 and 15, a person discharging managerial responsibilities within an issuer shall not conduct any transactions on its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, relating to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked to them during a closed period of 30 calendar days before the announcement of an interim financial report or a year-end report which the issuer is obliged to make public according to:
(a) the rules of the trading venue where the issuer’s shares are admitted to trading; or
(b) national law.
12. Without prejudice to Articles 14 and 15, an issuer may allow a person discharging managerial responsibilities within it to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period as referred to in paragraph 11 either:
(a) on a case-by-case basis due to the existence of exceptional circumstances, such as severe financial difficulty, which require the immediate sale of shares; or
(b) due to the characteristics of the trading involved for transactions made under, or related to, an employee share or saving scheme, qualification or entitlement of shares, or transactions where the beneficial interest in the relevant security does not change.
13. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35 specifying the circumstances under which trading during a closed period may be permitted by the issuer, as referred to in paragraph 12, including the circumstances that would be considered as exceptional and the types of transaction that would justify the permission for trading.
14. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35, specifying types of transactions that would trigger the requirement referred to in paragraph 1.
15. In order to ensure uniform application of paragraph 1, ESMA shall develop draft implementing technical standards concerning the format and template in which the information referred to in paragraph 1 is to be notified and made public.
ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015.
Xxxxx is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.
CHAPTER 5 ADMINISTRATIVE MEASURES AND SANCTIONS
Article 30 MAR
Administrative sanctions and other administrative measures
1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:
(a) infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8),
Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and
(b) failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).
Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.
By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.
2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:
(a) an order requiring the person responsible for the infringement to cease the conduct and to desist from a repetition of that conduct;
(b) the disgorgement of the profits gained or losses avoided due to the infringement insofar as they can be determined;
(c) a public warning which indicates the person responsible for the infringement and the nature of the infringement;
(d) withdrawal or suspension of the authorisation of an investment firm;
(e) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person, who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;
(f) in the event of repeated infringements of Article 14 or 15, a permanent ban of any person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;
(g) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or another natural person who is held responsible for the infringement, from dealing on own account;
(h) maximum administrative pecuniary sanctions of at least three times the amount of the profits gained or losses avoided because of the infringement, where those can be determined;
(i) in respect of a natural person, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
(i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 5 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;
(ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(iii) for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(j) in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:
(i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 15 000 000 or 15 % of the total annual turnover of the legal person according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;
(ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 2 500 000 or 2 % of its total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(iii) for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014.
References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).
For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.
3. Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph.
Article 31 MAR
Exercise of supervisory powers and imposition of sanctions
1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate:
(a) the gravity and duration of the infringement;
(b) the degree of responsibility of the person responsible for the infringement;
(c) the financial strength of the person responsible for the infringement, as indicated, for example, by the total turnover of a legal person or the annual income of a natural person;
(d) the importance of the profits gained or losses avoided by the person responsible for the infringement, insofar as they can be determined;
(e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;
(f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and
(g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.
2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases.
Article 34 MAR Publication of decisions
1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision. Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.
The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.
Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:
(a) defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
(b) publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;
(c) not publish the decision in the event that the competent authority is of the opinion that publication in accordance with point (a) or (b) will be insufficient to ensure:
(i) that the stability of financial markets is not jeopardised; or
(ii) the proportionality of the publication of such decisions with regard to measures which are deemed to be of a minor nature.
Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.
2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.
3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication.
Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules.
* * *
Commission delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)
Article 7 Delegated Act 522 Trading during a closed period
1. A person discharging managerial responsibilities within an issuer shall have the right to conduct trading during a closed period as defined under Article 19(11) of Regulation (EU) No 596/2014 provided that the following conditions are met:
(a) one of the circumstances referred to in Article 19(12) of Regulation (EU) No 596/2014 is met;
(b) the person discharging managerial responsibilities is able to demonstrate that the particular transaction cannot be executed at another moment in time than during the closed period.
2. In the circumstances set out in Article 19(12)(a) of Regulation (EU) No 596/2014, prior to any trading during the closed period, a person discharging managerial responsibilities shall provide a reasoned written request to the issuer for obtaining the issuer’s permission to proceed with immediate sale of shares of that issuer during a closed period.
The written request shall describe the envisaged transaction and provide an explanation of why the sale of shares is the only reasonable alternative to obtain the necessary financing.
Article 8 Delegated Act 522 Exceptional circumstances
1. When deciding whether to grant permission to proceed with immediate sale of its shares during a closed period, an issuer shall make a case-by-case assessment of a written request referred to in Article 7(2) by the person discharging managerial responsibilities. The issuer shall have the right to permit the immediate sale of shares only when the circumstances for such transactions may be deemed exceptional.
2. Circumstances referred to in paragraph 1 shall be considered to be exceptional when they are extremely urgent, unforeseen and compelling and where their cause is external to the person discharging managerial responsibilities and the person discharging managerial responsibilities has no control over them.
3. When examining whether the circumstances described in the written request referred to in Article 7(2) are exceptional, the issuer shall take into account, among other indicators, whether and to the extent to which the person discharging managerial responsibilities:
(a) is at the moment of submitting its request facing a legally enforceable financial commitment or claim;
(b) has to fulfil or is in a situation entered into before the beginning of the closed period and requiring the payment of sum to a third party, including tax liability, and cannot reasonably satisfy a financial commitment or claim by means other than immediate sale of shares.
Article 9 Delegated Act 522 Characteristics of the trading during a closed period
The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:
(a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
(i) the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;
(b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organised approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;
(c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:
(i) the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;
(ii) the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;
(iii) the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;
(d) acquires the issuer’s financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:
(i) the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
(iii) the purchase operations are clearly organised under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;
(e) transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;
(f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer’s statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation.
Article 10 Delegated Act 522 Notifiable transactions
1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
2. Those notified transactions shall include the following:
(a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;
(b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;
(c) entering into or exercise of equity swaps;
(d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;
(e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;
(f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;
(g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;
(h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;
(i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
(j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
(k) gifts and donations made or received, and inheritance received;
(l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;
(p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto.
* * *
Commission implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 (“ITS 523”)
Article 1 ITS 523 Definitions
For the purposes of this Regulation, the following definition shall apply: ‘electronic means’ are means of electronic equipment for the processing (including digital compression), storage and transmission of data, employing wires, radio, optical technologies, or any other electromagnetic means.
Article 2 ITS 523
Format and template for the notification
1. Persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them shall ensure that the template for notifications set out in the Annex is used for the submission of the notifications of the transactions referred to in Article 19(1) of Regulation (EU) No 596/2014.
2. Persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them shall ensure that electronic means are used for the transmission of the notifications referred to in paragraph
1. Those electronic means shall ensure that completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission and provide certainty as to the source of the information transmitted.
3. Competent authorities shall specify and publish on their website the electronic means referred to in paragraph 2 with respect to the transmission to them.
Article 3 ITS 523 Entry into force
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 3 July 2016.
ALLEGATO C.1
MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE PER I SOGGETTI RILEVANTI MAR
* * *
Spettabile Somec S.p.A. Xxx Xxxx x. 00
Xxx Xxxxxxxxxx (XX)
Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta , - preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) adottata da Somec S.p.A. (l’“Emittente”) a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. Del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. e del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
i. dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
ii. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. [●], n. fax [●], indirizzo di posta elettronica [●] e indirizzo di posta elettronica certificata [●];
iii. indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, come individuate ai sensi del paragrafo 3.2 della Procedura, riportati nell’Allegato “A” della presente Lettera di Accettazione;
iv. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all’articolo 4 le Operazioni come definite al paragrafo 5 con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 6, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi dei paragrafi 7 e 8;
v. per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
Allegati:
- copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal Soggetto Rilevante MAR;
- Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR.
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante MAR sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 GDPR.
(luogo e data) (firma)
Allegato “A” alla Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR
* * *
Da completare a cura dei Soggetti Rilevanti MAR (come definiti dall’art. 2.2 della Procedura) Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR come individuate ai sensi dell’articolo 3.2 della Procedura:
Nome e Cognome | Legame con il Soggetto Rilevante | |
coniuge | / | |
partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano | / | |
figli a carico ai sensi del diritto italiano | / | |
parente convivente | ||
persona giuridica, trust o società di persone |
ALLEGATO C.2
MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE PER GLI AZIONISTI RILEVANTI
* * *
Spettabile Somec S.p.A. Xxx Xxxx x. 00
Xxx Xxxxxxxxxx (XX)
Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta , - preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista dei Soggetti Rilevanti di cui alla “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) adottata da Somec S.p.A. (l’“Emittente”) a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 s.m.i. e del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore applicabili, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
i. dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
ii. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. [●], n. fax [●], indirizzo di posta elettronica [●] e indirizzo di posta elettronica certificata [●];
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante MAR sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 GDPR.
(luogo e data) (firma)
ALLEGATO D
MODELLO DELEGA AZIONISTA RILEVANTE
* * *
Spettabile Somec S.p.A. Xxx Xxxx x. 00
Xxx Xxxxxxxxxx (XX)
Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta , nella sua qualità di Azionista Rilevante di Somec S.p.A. (l’“Emittente”) ai sensi e per gli effetti della “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) adottata dalla Società a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”) e relative disposizioni di attuazione, nonché in conformità delle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/1998
s.m.i. e relative disposizioni di attuazione, richiamando la Lettera di Accettazione già a disposizione di codesta Società, con la sottoscrizione della presente conferisce alla delega ad effettuare – per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità – le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
A tal fine, indica i nominativi delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell’articolo 3.3 della Procedura, riportati nell’Allegato “A” della presente.
Prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 7 e 8.
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante MAR sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 GDPR.
(luogo e data) (firma)
Allegato “A” alla Delega Azionista Rilevante
* * *
Da completare a cura degli Azionisti Rilevanti (come definiti dall’articolo 2.3 della Procedura)
Nominativi delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti come individuate ai sensi dell’articolo 3.3 della Procedura:
Nome e Cognome | Data e luogo di nascita (Comune, Provincia e Stato) | Codice Fiscale (se applicabile) | Residenza (indirizzo completo, Comune, Provincia e Stato) | |
(a) Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti | ||||
Denominazione completa | Sede Legale (indirizzo completo, Comune, Provincia e Stato) | Codice Fiscale / P. Iva | Legame con l’Azionista Rilevante o con la Persona strettamente legata all’Azionista Rilevante | |
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i |
trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione | ||||
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a) | ||||
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) | ||||
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) |
ALLEGATO E.1
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO PER I SOGGETTI RILEVANTI MAR
ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523
* * *
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla per sona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indi care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'in terno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra zione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello stru mento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnala zione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del re golamento (UE) n. 600/2014.] |
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indi care se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i Volume/i [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
ANNEX E.1
TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE FOR RELEVANT PERSONS MAR ANNEX TO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/523
* * *
1 | Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | |
a) | Name | [For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.] |
2 | Reason for the notification | |
a) | Position/status | [For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, — An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; — Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.] |
b) | Initial notification/ Amendment | [Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.] |
3 | Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor | |
a) | Name | [Full name of the entity.] |
b) | LEI | [Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.] |
4 | Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted | |
a) | Description of the finan cial instrument, type of instrument Identification code | [— Indication as to the nature of the instrument: — a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; — an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. — Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation sup plementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
b) | Nature of the transaction | [Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 (1) adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.] |
c) | Price(s) and volume(s) | Price(s) Volume(s) [Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
d) | Aggregated information — Aggregated volume — Price | [The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: — relate to the same financial instrument or emission allowance; — are of the same nature; — are executed on the same day; and — are executed on the same place of transaction. Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] [Price information: — In case of a single transaction, the price of the single transaction; — In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
e) | Date of the transaction | [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] |
f) | Place of the transaction | [Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention ‘outside a trading venue’.] |
ALLEGATO E.2
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO PER GLI AZIONISTI RILEVANTI
ALLEGATO 6 REGOLAMENTO EMITTENTI
* * *
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)1 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
b)2 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
1 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3 | Dati relativi all'emittente | |
a)3 | Nome | |
b)4 | LEI | |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | |
b)5 | Natura dell'operazione | |
c)6 | Prezzo/i e volume/i | |
d) 7 | Data dell'operazione | |
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
Prezzo/i | Volume/i |
3 [Nome completo dell'entità.]
4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
5 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
6 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
7 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
ANNEX E.2
TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE FOR RELEVANT SHAREHOLDERS ANNEX 6 ISSUER’S REGULATION
* * *
1 | Data related to the party holding shares representing at least 10 percent or that controls the listed issuer or the person strictly associated therewith | |
a)1 | Full name | For natural persons: First name(s): Surname: For legal persons: Company name: |
2 | Reason for the notification | |
a) | Reason for the notification | Party holding shares representing at least 10 per cent of the listed issuer: Party controlling the listed issuer: Person closely associated Indicate that the notification concerns a person strictly associated with: For natural persons: First name(s\): Surname: For legal persons: Company name : |
b)2 | Initial notification /amendment | Initial notification Amendment to the previous notification Reason for the notification: |
1 Data related to the party carrying out the transaction [For natural persons: first name(s) and surname.]
[For legal persons: full name of the company, including the legal form as required in the registry where it is entered, if relevant.] 2 [Show whether it is an initial notification or an amendment to a previous notification. If it is an amendment, explain the error that is corrected with this notification.]
3 | Issuer’s data | |
a)3 | Name | |
b)4 | LEI | |
4 | Transaction data: section to repeat for i) each type of instrument; ii) each type of transaction; iii) each date; and iv) each place the transactions have been carried out | |
a) | Description of the financial instrument, type of instrument Identification code | |
b)5 | Type of transaction | |
c)6 | Price(s) and volume(s) | |
d)7 | Date of the transaction | |
e) | Place of the transaction | Name of the trading centre: Identification code: «Outside a trading centre»: |
Price(s) | Volume(s) |
3 [Complete name of the entity.]
4 [Identification code of the legal person in compliance with the LEI code as specified in ISO 17442 standard.]
5 [Purchase, sale, subscription or swap].
6 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in aggregate form and the average weighted price of said transactions].
7 [Date of the day the notified transaction is carried out. Use ISO 8601 format: YYYY-MM-DD; time UTC.]
ALLEGATO F
OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L’AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE (TRADE) NEI
BLOCKING PERIOD
* * *
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 9, Atto Delegato 522
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.
ANNEX F
LIST OF TRANSACTIONS WHICH JUSTIFY THE PERMISSION FOR TRADING DURING THE CLOSED PERIOD
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Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)
Article 9, Delegated Act 522 Characteristics of the trading during a closed period
The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:
(a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
(i) the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;
(b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organised approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;
(c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:
(i) the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;
(ii) the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;
(iii) the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;
(d) acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:
(i) the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
(iii) the purchase operations are clearly organised under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;
(e) transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;
(f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation.