STATUTO DEL FONDO FON.AR.COM.
STATUTO DEL FONDO XXX.XX.XXX.
Articolo 1 - Denominazione – Soci
A seguito dell’accordo interconfederale del 6-12-2005, previsto dall’art.118, Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni sottoscritto tra i sotto indicati:
− CONF.S.A.L. (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n. 60, e codice fiscale 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Xxxx. XXXXX XXXXX XXXX;
− CIFA, (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) con sede in Roma via Appia Nuova n. 185 e codice fiscale 97189790583, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. XXXXXX XXXX’
si costituisce
secondo quanto previsto dall’art. 118, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei settori economici del terziario e dell’artigianato e piccole e medie imprese, denominato Xxx.XX.Xxx.
Xxx.XX.Xxx. (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazione ai sensi dell’art. 36 del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.
Xxx.XX.Xxx. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori dipendenti.
Articolo 2 - Scopi
Xxx.XX.Xxx. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dipendenti dei settori economici del terziario e dell’artigianato e piccole e medie imprese, in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.
All’interno di Xxx.XX.Xxx. potrà essere prevista un’apposita sezione relativa ai dirigenti.
Il Fondo promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000 – in tutte le imprese che aderiscono al Fondo, piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’attuazione dello scopo suindicato è disciplinato dal Regolamento del Fondo.
Il Fondo articola la propria attività su base regionale o territoriale, secondo le specificità dei singoli comparti.
Articolo 3 - Sede e durata
Il Fondo ha sede a Roma e ha durata illimitata.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso comune è deciso dall’organo amministrativo.
Articolo 4 - Associati
Sono associati effettivi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, che risultino firmatarie dell’atto costitutivo.
Articolo 5 – Aderenti
Assumono la qualifica di aderenti tutte le imprese che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, L. n. 388/2000 e successive modificazioni e che siano in regola con i versamenti previsti.
Articolo 6 - Cessazione dell’adesione
L’adesione a FonARCom cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FonARCom;
b) cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
c) revoca dell’adesione al Fondo.
Articolo 7 - Organi Sociali
Sono organi di FonARCom:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci.
Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Articolo 8 - Assemblea
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri di cui 4 nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 4 nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, firmatari dell’accordo interconfederale.
I membri dell’assemblea durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.
E’ consentito alle organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del quadriennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell’Associazione.
Il Presidente alla prima Assemblea utile, comunica l’avvenuta variazione per la presa d’atto.
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dell’Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostitutivo.
Spetta all’Assemblea di:
- Nominare il Consiglio di Amministrazione;
- Nominare il Collegio dei Sindaci;
- Definire le linee- guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;
- Deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l’intero periodo di durata del mandato;
- Approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento su proposta unanime ai soci fondatori;
- Delegare al Consiglio e ai singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni;
- Provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- L’Assemblea si riunisce, di norma, due volte all’anno e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei sindaci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax o messaggi di posta- elettronica contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso l’indirizzo indicato, almeno 5 giorni prima della riunione.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – e.mail – o via fax – da inviare almeno 2 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FonARCom o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea (metà più uno dei componenti) e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Per la validità delle adunanze dell’assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria almeno la presenza di 3 membri delle associazioni dei datori di lavoro e 3 delle organizzazioni sindacali dei dipendenti.
Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Xxxxxxx membro non può esercitare più di due deleghe.
Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 membri, dei quali: 3 designati dalle associazioni dei datori di lavoro e 3 designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.
Il componente che cessa dalla carica prima della scadenza, sarà sostituito da un altro componente nominato dall’Assemblea su designazione dell’Organizzazione di appartenenza. L’organizzazione che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre di sostituirlo facendo comunicazione scritta all’Assemblea.
Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di Xxx.XX.Xxx.
In particolare il Consiglio ha il compito di:
- Dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
- Vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di Xxx.XX.Xxx;
- Vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da Xxx.XX.Xxx;
- Deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
- Approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- Redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Regolare il rapporto di lavoro con il personale di Xxx.XX.Xxx. in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
- Deliberare in ordine all’assunzione ed al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo;
- Predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea;
- Riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
- Approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento, modalità di rendiconto e procedure di monitoraggio, tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
- Adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2;
- Nominare e revocare il Direttore di FonARCom;
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
Articolo 10 - Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica un quadriennio. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro mentre il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
Spetta al Presidente:
- La legale rappresentanza del Fondo;
- Promuovere le convocazioni, ordinarie e straordinarie, dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- Presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Xxxxxx al Presidente di concerto con il Vice Presidente:
- Sovraintendere all’applicazione del presente statuto;
- Dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari.
Il Vice Presidente affianca il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente, in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.
Articolo 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito spedito con raccomandata o messaggi di posta elettronica o fax ai suoi componenti presso l’indirizzo da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – o messaggi posta elettronica da inviare almeno 2 giorni prima della riunione.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Xxxxxxxxxx nominato di volta in volta dal Presidente stesso.
Articolo 12 - Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle associazioni dei datori di lavoro e uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti sono nominati dall’Assemblea durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del codice civile.
Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di Xxx.XX.Xxx. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
La Convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 13 - Risorse Finanziarie
Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, Xxx.XX.Xxx. è finanziato:
- dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21.12.78, n. 845 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- da eventuali finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali.
Articolo 14 - Patrimonio dell’Ente
Il patrimonio di Xxx.XX.Xxx. è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 15 - Bilancio
Gli esercizi finanziari di FonARCom hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo, e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo relativo all’anno successivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il giorno precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnate dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dell’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Articolo 16 - Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle associazioni dei datori di lavoro e uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio.
In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci.
Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, a seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.
Articolo 18 - Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto nonché al Regolamento, per essere approvate debbono ottenere il 90% dei voti dei componenti dell’Assemblea Xxx.XX.Xxx. Le modifiche sono sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro (Legge 388/00 comma 2 art. 118 e successive modificazioni e integrazioni).
Articolo 19 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili le norme di legge in vigore.