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IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
Congedo e riposo solidale
1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri dipendenti della Forza di polizia di appartenenza di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
b) avviene in forma scritta ed è effettuata secondo procedure, definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, che prevedano la comunicazione al dirigente dell’Ufficio del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, per la verifica dei prescritti requisiti.
3. Il dipendente ricevente:
a) all’atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all’Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) può richiedere massimo trenta giorni per ciascuna domanda di cessione;
c) può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui al comma 1, lettera b), allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione del congedo ceduto e dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ceduti tornano nella disponibilità dei cedenti, se ancora utilmente fruibili e senza possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, secondo le modalità definite da ciascuna Amministrazione ai sensi del comma 2, lettera b).
Non comporta oneri
Trattamento economico di trasferimento
1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
a) del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.”
Oneri da quantificare
Art.
Tutela della genitorialità
1. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 è sostituito dal seguente:
“ 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambi;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza di polizia del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero dal turno notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al turno notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.”
Non comporta oneri
Congedo per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di congedo di novanta giorni da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell’Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
Non comporta oneri
Congedo ordinario
1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi e l’eventuale diniego del congedo richiesto con anticipo, non inferiore a trenta giorni dalla data di effettiva fruizione, deve essere comunicato al dipendente almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo richiesto.
1-ter. Le amministrazioni, al fine di garantire il reintegro delle energie psico-fisiche del personale in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, vigilano sul rispetto dei termini di cui al comma 1, anche pianificando, in relazione alle esigenze di servizio, la fruizione d’ufficio nel semestre antecedente la scadenza dei diciotto mesi del congedo ordinario differito per il quale l’interessato non ha presentato apposita istanza.”
Non comporta oneri
Art.
Congedo parentale
1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
a) al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
b) i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.”
Oneri da quantificare
IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.
Licenza e riposo solidale
1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri militari della Forza di polizia di appartenenza di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
b) avviene in forma scritta ed è effettuata secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, che prevedano la comunicazione al comandante di corpo del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, per la verifica dei prescritti requisiti.
3. Il militare ricevente:
a) all’atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all’Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) può richiedere massimo trenta giorni per ciascuna domanda di cessione;
c) può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui al comma 1, lettera b), allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977,
n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ceduti tornano nella disponibilità dei cedenti, se ancora utilmente fruibili e senza possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, secondo le modalità definite da ciascuna Amministrazione ai sensi del comma 2, lettera b).
Non comporta oneri
Trattamento economico di trasferimento
1. All’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.”
Oneri da quantificare
Art.
Tutela della genitorialità
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambi;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza di polizia del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero dal servizio notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al turno notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Non comporta oneri
Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
Non comporta oneri
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
a) al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.”.
Oneri da quantificare
IPOTESI DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.
Art.
Licenza e riposo solidale
1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri militari appartenenti alla medesima Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
b) avviene in forma scritta ed è effettuata secondo procedure definite dall’Amministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, che prevedano la comunicazione al Comandante di corpo del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, per la verifica dei prescritti requisiti.
3. Il militare ricevente:
a) all’atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) può richiedere massimo trenta giorni per ciascuna domanda di cessione;
c) può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui al comma 1, lettera b), allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977,
n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ceduti tornano nella disponibilità dei cedenti, se ancora utilmente fruibili e senza possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b).
Non comporta oneri
Art.
Trattamento economico di trasferimento
1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
a) del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.”
Oneri da quantificare
Art.
Tutela della genitorialità
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambi;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza Armata del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero dal servizio notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al servizio notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Non comporta oneri
Art.
Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio Comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
Non comporta oneri
Fondo efficienza servizi istituzionali
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l’impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi; d) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio; e) compensare la presenza qualificata.
Non comporta oneri
Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica militare che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l’indennità di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera lorda di euro 12,00;
b) al personale chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell’indennità di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di euro 40.