COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca
d’Italia (Estensore)
- Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 16 giugno 2011, dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con reclamo del 2.1.2011 il ricorrente ha informato l’intermediario di non aver ricevuto la merce, oggetto di finanziamento, entro il termine concordato con la ditta venditrice di mobili (agosto 2010). La finanziaria, con nota del 4.2.2011, ha riscontrato il reclamo, precisando di aver versato “l’importo relativo all’acquisto del bene …al fornitore come richiesto nel contratto ..”, nonché di essere dispensata “da ogni verifica in relazione alla consegna del bene ….., dal mancato completamento della fornitura/prestazione, … non essendo opponibili [ a sé medesima ]… le eccezioni relative al rapporto di compravendita o di prestazioni di servizi intervenuto tra il cliente e il fornitore, posto che non esiste tra quest’ultimo e [ la finanziaria ] alcun accordo di esclusiva per la concessione del credito”.
Nella lettera da ultimo citata, l’intermediario ha anche precisato di aver sollecitato il fornitore ad intervenire nella consegna della cucina comprensiva di elettrodomestici, a seguito della segnalazione del proprio ricorrente.
Con ulteriore reclamo del 16.2.2011, il cliente ha sollecitato alla propria controparte la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione di tutte le somme già versate e degli oneri accessori, ai sensi della normativa vigente.
Nel presentare il ricorso, la parte attrice ha avanzato all’ABF la richiesta di annullamento del contratto di finanziamento, a motivo della mancata consegna della suddetta cucina da parte del fornitore.
Il ricorrente, quindi, ha richiamato e accluso la documentazione già citata, nonché le due lettere di diffida del 16.2.2010 inviate, rispettivamente, sia all’originario fornitore sia a quello subentrato e successivamente fallito.
La resistente ha fatto pervenire, per il tramite del Conciliatore, le proprie controdeduzioni in data 3.5.2011.
In particolare, l’intermediario ha, preliminarmente, esposto le circostanze di fatto, nei seguenti termini.
Innanzitutto, la convenuta ha illustrato come il proprio cliente abbia sottoscritto - nel maggio del 2010, tramite l’originaria ditta fornitrice - un contratto di finanziamento di € 5.200,00, per l'acquisto di una cucina completa di elettrodomestici, da restituire “mediante versamento di n. 48 rate mensili da € 108,34= cadauna”.
“… Sennonché in data 2.1.2011 il ricorrente chiedeva alla ….[ convenuta ] la revoca del contratto di finanziamento per inadempimento contrattuale della” azienda fornitrice.
In merito alle contestazioni sollevate dal ricorrente, la resistente ha richiamato la suddetta lettera di riscontro al reclamo e una missiva indirizzata al fornitore del 4.2.2011, confermando la propria estraneità al contratto di compravendita di mobili.
Nel merito, l’intermediario ha affermato che il proprio cliente “non ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento …, in forza della normativa vigente alI'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento …”.
Sul punto, la convenuta ha richiamato:
✓ l'art. 42 del D. Lgs. n. 206/2005, del "Codice del Consumo", specificando che “Dal tenore letterale del disposto normativo paiono chiari i limiti posti al consumatore per l'esperimento dell'azione nei confronti del finanziatore. La proposizione dell'azione sussidiaria di responsabilità nei confronti di quest'ultimo è subordinata infatti alla sussistenza di due presupposti: da un lato l'esistenza di un accordo preventivo tra fornitore di beni / servizi … e finanziatore …, con il quale il primo conceda al secondo l'esclusiva per il finanziamento della propria clientela e da altro lato l'inadempimento del fornitore di beni / servizi. In assenza pertanto di tale accordo tra le parti, il consumatore, a fronte dell'inadempimento del fornitore di beni / servizi …, non potrà in alcun modo far valere le proprie pretese anche nei confronti del soggetto finanziatore. Il contratto di finanziamento rimane, pertanto, del tutto estraneo alle vicende del contratto di acquisto e conseguentemente valido ed efficace”. Sul punto l’intermediario ha anche evidenziato di non avere concluso con il fornitore alcun patto di esclusiva per la concessione di credito, ma unicamente un rapporto di convenzionamento;
✓ l’art. 13 della convenzione con il predetto fornitore, che esclude il rapporto di esclusiva;
✓ la sentenza n. 1950/07 del Tribunale di Palermo, riguardante “un caso identico a quello per cui è causa, [ che ] ha affermato l'insussistenza di collegamento negoziale tra i contratti di fornitura di beni e di finanziamento….”. In particolare, il “Tribunale di Palermo
… ha precisato che: ‘le due fattispecie negoziali che la parte attrice intende considerare come funzionalmente collegate ed interdipendenti (ossia contratto di acquisto del servizio e contratto di finanziamento), devono in realtà … ritenersi tra loro concepite in modo autonomo: sia la legge, infatti, che le parti escludono che possano essere opposte [ alla finanziaria ] le eccezioni relative al rapporto di compravendita o di prestazione di servizi intervenuto tra il cliente e il convenzionato, in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato. Quanto sopra è espressamente previsto al punto 3) delle condizioni generali di contratto multi conto, disposizione, questa, che non può ritenersi vessatoria ex art. 1469 bis cc in quanto, da un lato, preclude solo la possibilità di opporre eccezioni relative all'inadempimento non di controparte, bensì di un soggetto terzo; dall'altro, la disposizione in parola, riproducendo in sostanza il contenuto di una norma di legge (D. Lgs. n. 385/93 art. 125 e D.Lgs. n. 206/05 art.42), non può qualificarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis, 3° comma, cc’".
✓ un altro caso analogo, ove il Tribunale di Viareggio, il 13.12.2005, ha affermato che: "l'attrice ha infatti stipulato due diversi contratti, fonte ciascuno di distinte obbligazioni, e
cioè il contratto di vendita del lettino solare, comportante l'obbligo di consegna, montaggio e corretto funzionamento del bene venduto, ed il contratto di finanziamento per l'acquisto del lettino, comportante l'obbligo di erogazione della somma mutuata. Ne consegue che la società mutuante, adempiuta la propria obbligazione di erogazione della somma mutuata, non può mai essere chiamata a rispondere dell'(eventuale) inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di vendita del bene, il cui prezzo è stato corrisposto in tutto o in parte mediante il finanziamento, poiché i due contratti sono e restano distinti ed autonomi " ;
✓ la sentenza, più recente, del Tribunale di Foggia che, nel rigettare analoga domanda, dopo aver rilevato l'applicabilità al caso sottoposto a giudizio dell'art. 125 del D. Lgs. n. 385/1993, di seguito sostituito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 206/05, ha precisato che "… la convenzione in atti conclusa tra .....[ il fornitore e la finanziaria ] non reca alcuna previsione di esclusiva … nella concessione del credito… al consumo dei clienti della...
.[omissis} L'estraneità della [ resistente ] ai rapporti tra venditore ed acquirente è, del
resto, confermata anche da altre clausole della medesima convenzione, quali gli artt. 7 e
8 che prevedono l'impegno della fornitrice a restituire immediatamente (a semplice richiesta della [ convenuta ] ) l'importo erogato, maggiorato di spese ed interessi, ove il cliente rinunci all'acquisto, eserciti il diritto di recesso, sospenda o cessi il pagamento delle rate del finanziamento a seguito di contestazioni riguardanti la fornitura del bene o in caso di nullità del contratto”;
✓ il principio già affermato da Xxxx. 2004 n. 12567, secondo cui "affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto di un veicolo, il principio di cui in massima, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell'opposizione del mutuatario che aveva rifiutato il pagamento ingiuntogli delle rate di mutuo perché l'autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S. C. ha, in particolare, escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e della circostanza dell'avvenuto versamento della somma della banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca all'erogazione del credito e che riconosceva la totale estraneità di essa al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad essa collegato, sussistente con terzi) (cfr. Cass. 2003 n. 9970)". Va in definitiva affermato che gli attori non possono, nella specie, agire direttamente nei confronti del finanziatore opponendogli le eccezioni relative al distinto contratto di acquisto intercorso con la venditrice, permanendo intatti verso … gli obblighi contrattuali da loro assunti attraverso la firma del contratto di finanziamento … ”;
✓ la sentenza del Tribunale di Latina - Sez. Dist. di Gaeta, che “in un caso identico a quello per cui è causa, ha rigettato la tesi del collegamento negoziale proprio sulla base della normativa sopra citata (assenza di esclusiva tra [ la finanziaria ] e fornitore dei beni ex art. 42 del D. Lgs. n. 206/05) e delle condizioni generali del contratto di finanziamento”;
✓ il fatto che, nel caso di specie, “non possono invocarsi i principi elaborati in dottrina ed in giurisprudenza in tema di "mutuo di scopo" in quanto il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie del credito al consumo”;
✓ la sentenza, già sopra richiamata, del Tribunale di Latina - Sez. Dist. Di Gaeta, che “ha poi rigettato l'eccezione di nullità della clausola contrattuale che prevede l'inopponibilità a Fiditalia S.p.a. delle eccezioni relative al contratto di vendita in assenza di esclusiva, escludendo la natura vessatoria di simile clausola …”;
✓ il recentissimo decreto legislativo n. 141/2010, ove “il Legislatore ha abrogato il citato art. 42 del D. Lgs. n. 206/05, che prevedeva che il consumatore potesse agire nei confronti del finanziatore "... a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore ... ", e, per la prima volta, ha stabilito che: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile ... [omissis] ... " (cfr. art. 125 quinquies del D. Lgs.
n. 385/1993, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 141/2010). Orbene, risulta evidente che tale modifica legislativa, introdotta per armonizzare la legislazione italiana a quella comunitaria, non sarebbe stata necessaria se la previgente normativa non avesse previsto l'autonomia contrattuale tra il contratto di acquisto e quello di finanziamento. Con riferimento, peraltro, al recente D. Lgs. n. 141/2010, evidenziamo che lo stesso non trova comunque applicazione al caso concreto, perché il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal sig. … allorquando era ancora in vigore l'art. 42 del D. Lgs. n. 206/05”.
In conclusione, l’intermediario, nonostante ritenga che il proprio cliente debba “rivolgere le proprie pretese solo ed esclusivamente verso il fornitore dei beni … consapevole del disagio del ricorrente ed al solo fine di favorire la composizione bonaria dell'insorta vertenza autorizza [ il proprio cliente a ] sospendere … il pagamento delle rate del finanziamento” . La convenuta ha, altresì, precisato che “ provvederà a stornare definitivamente il finanziamento e conseguentemente a restituire le rate sin qui già pagate, solo ed esclusivamente ad avvenuto accertamento dell'inadempimento del fornitore e ad avvenuta restituzione da parte della società [ fornitrice ] delle somme a questa erogate”.
Da ultimo, la convenuta ha affermato che “risulta evidente sia la legittimità [ del proprio
]….operato [ e ] l'infondatezza, seppure parziale, delle domande proposte dal ricorrente che, pertanto, dovranno essere rigettate”.
DIRITTO
La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell’inadempimento dell’obbligo di consegna del bene da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra l’intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all’acquisto del bene medesimo.
In merito alla vicenda all’origine della presente vertenza, pare utile, ai fini della decisione, rammentare i seguenti aspetti:
• non risulta contestato il fatto che il contratto sia stato stipulato (in data 31.5.2010 e dunque) prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010;
• le parti non hanno prodotto il contratto, ma l’intermediario ha allegato alle proprie controdeduzioni unicamente talune clausole specificatamente approvate dal cliente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile;
• il cliente ha allegato al ricorso le due lettere di xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, inviate, rispettivamente, al fornitore cessato e al fornitore subentrato e poi fallito. Dette lettere sono datate 16.2.2011 e al ricorso non sono allegate le eventuali lettere di risposta;
• come confermato dalla convenuta, tutte le rate, nel frattempo maturate, risultano pagate;
• la società fornitrice originaria è cessata a fine agosto 2010;
• la società fornitrice dei beni (che è subentrata alla società che ha originariamente stipulato il contratto di fornitura dei beni) è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.4.2011.
Venendo ora all’esame del merito della controversia, giova ricordare, com’è noto, che in ipotesi quale quella appena descritta, ci si trova in presenza di un mutuo di scopo, e cioè di un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l’acquisto di un determinato bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore.
L’operazione negoziale trilaterale prevede che l’ammontare del finanziamento sia versato direttamente al fornitore, che si impegna a consegnare il bene oggetto della fornitura, mentre il mutuatario-acquirente si obbliga alla restituzione rateale della somma oggetto del finanziamento.
E’ dato ormai pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, con la conseguenza che i due distinti contratti (mutuo e compravendita), pur mantenendo la loro autonomia causale, appaiono tra loro coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario.
Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi ed il contratto di finanziamento, essendo pacifico che il secondo è stato proposto dal fornitore di servizi ed accettato dal ricorrente in occasione della stipulazione del contratto di fornitura.
Né può avere particolare rilievo che – come sostenuto dall’intermediario resistente per argomentare la propria istanza di rigetto delle domande formulate dal ricorrente – il rapporto tra il fornitore e il finanziatore fosse o meno “esclusivo”, in quanto, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni, partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE e la conseguente normativa interna di attuazione hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del consumatore, deve concludersi che “il rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore non può essere considerato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di giustizia CE n. 509 del 2009 ha già chiaramente sancito.
Più precisamente, questo Collegio ha già ribadito (cfr. Pronuncia n. 187 del 26.1.2011 e Pronuncia n. 917 del 10.9.2010) che, anche quando art. 125 quinquies TUB non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta all’origine della controversia, non può non tenersi conto che la norma citata rappresenta comunque il punto terminale di una evoluzione giuridica di cui non può non tenersi conto.
Infatti, come la Corte Giust. CE (I sez., 23.4.2009, causa C-509/07, e Corte Giust. CE, 4.11.2007, causa C-429/05) ha sottolineato, la sussistenza di un rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore non può considerarsi quale presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore. Poiché le pronunzie della corte di Giustizia hanno, in base all’art. 220 Trattato, una funzione nomofilattica istituzionalizzata, tutti gli organi decidenti dell’UE, sono vincolati alla interpretazione suddetta ed inoltre sono vincolati a perseguire gli scopi di policy evidenziati dalla Corte di Giustizia nelle decisioni rilevanti.
Proprio per questa ragione la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di dare rilievo a forme di collegamento negoziale più realistiche le quali, a prescindere da un rapporto di esclusiva tra fornitore, finanziatore e consumatore, danno rilievo al dato di fatto, sicuramente sussistente nel caso di specie, per cui la modulistica attinente al finanziamento sia disponibile presso i locali del fornitore e che lo stesso si prenda cura di completare e spedire la modulistica ad esso attinente, sì da indurre il cliente a ritenere di aver intrapreso un unico rapporto.
L’ABF, uniformandosi all’indirizzo evolutivo del diritto italiano ed europeo, ha già avuto modo di decidere che l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere
– finanziatore e cliente finanziato, da un lato, e cliente e fornitore del bene, dall’altro lato – implichi che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione dell’uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell’altro.
Anche nel caso di specie, dunque, questo Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, tanto più che, come evidenziato più sopra, esso coincide, in sostanza, con un punto di arrivo normativamente sancito (seppure non direttamente applicabile, ratione temporis, al caso che ne occupa).
Da ciò discende che le rate pagate e quella ancora da corrispondere all’intermediario, essendo collegate ad una prestazione non eseguita da parte del fornitore del bene o del servizio, risultano non dovute per difetto funzionale del sinallagma contrattuale.
P.Q.M.
Il Collegio, accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente gli importi delle rate percepite.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo delle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1