ALLEGATO 5 BIS AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO (LOTTI N. 1 E 2)
ALLEGATO 5 BIS AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO (LOTTI N. 1 E 2)
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di “Dispositivi medici per Oculistica: sistemi per facoemulsificazione e relativi materiali di consumo”, suddivisa in n. 28 lotti
CONTRATTO DI COMODATO TRA
L'Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata (Codice Fiscale n. e/o partita IVA n. ), con sede legale in Via dell’Amba Aradam n. 9 (di seguito denominata AO San Xxxxxxxx Addolorata) nella persona del Legale Rappresentante Dott.
nato/a il
autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
(a seguire, anche l’«Azienda», o il «Comodatario»)
E
L'impresa (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […])
con sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , nella persona di nato
a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
(a seguire, anche l’«Operatore» o il «Comodante»)
PREMESSO CHE
a. a mezzo di Delibera n. […] del […], l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata, ADDOLORATA ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento della fornitura «Dispositivi Medici per oculistica», suddivisa in n. 29 lotti;
b. con Delibera n. del l’Operatore è risultato/a aggiudicatario/a della procedura di gara (a seguire, anche l’«Appalto»);
c. l’Operatore ha prestato garanzia sotto forma di per un importo pari a
Euro;
d. l’Operatore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Xxxx e dagli altri documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell’Appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. l’Operatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto
PREMESSO ALTRESI’ CHE
f. il Lotto n. prevede, oltre alla fornitura di beni, anche la concessione in comodato di apparecchiature;
g. l’Operatore è proprietario di
l’apparecchiatura oggetto di comodato) di cui l’Azienda è interessata a disporre;
(descrivere
x. l’Operatore è disposto a concedere in comodato tale apparecchiatura di sua proprietà all’Azienda, che a tale titolo, riceve ed accetta la predetta apparecchiatura
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione della prestazione oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Azienda, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2
Oggetto
1. Con il presente contratto l’Operatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a concedere in comodato gratuito, in perfetto in perfetto stato d’utilizzazione e funzionamento il/i
seguente/i dispositivo/i medico/i per oculistica
sia/siano utilizzata/e presso .
2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
affinché
- fornire in comodato d’uso il/i dispositivo/i medico/i sopradescritti, comprensivi di ogni accessorio e di quant’altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature fornite;
- erogare i Servizi Accessori di manutenzione full risk e assistenza tecnica sulle apparecchiature, comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive;
- garantire una completa formazione agli utilizzatori per i dispositivi elencati ed un addestramento all’utilizzo.
Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Contratto sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 3
Durata del contratto
1. Il contratto avrà una durata pari a quella della fornitura aggiudicata con deliberazione del / /
n. , stimata in 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sottoscrizione ovvero con decorrenza anticipata in caso di comprovata urgenza adeguatamente motivata nel provvedimento di aggiudicazione, fatte salve eventuali proroghe.
2. Il comodatario è obbligato a restituire le apparecchiature alla scadenza del termine sopraindicato.
3. Resta inteso che per nessun motivo il comodante non può esigere la restituzione immediata del bene prima della scadenza del termine sopraindicato.
Articolo 4
Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Operatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L’Operatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l’Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’Operatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda assumendosene il medesimo Operatore ogni relativa alea.
5. L’Operatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L’Operatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Azienda e da terzi autorizzati.
7. L’Operatore si obbliga a consentire all’Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche dell’Operatore
1. L’Operatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a. consegnare l’apparecchiatura in perfetto stato d’utilizzazione e funzionamento presso
;
b. garantire la manutenzione del sistema secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Capitolato Tecnico;
c. garantire una completa formazione agli utilizzatori per i dispositivi elencati ed un addestramento all’utilizzo;
d. eseguire le prestazioni oggetto della gara aggiudicata, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e in tutti gli altri atti di gara;
e. eseguire le prestazioni previste nell’Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
f. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Azienda coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs.
81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
g. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
h. erogare le forniture oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
i. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
j. manlevare e tenere indenne l’Azienda , per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
k. tenere indenne l’azienda da qualsiasi responsabilità derivante da furto e incendio dell’apparecchio, provvedendo alla stipula di copertura assicurativa sul macchinario per tutta la durata del contratto;
l. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
m. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
n. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Azienda di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
o. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
p. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Azienda, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
q. comunicare tempestivamente all’Azienda le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
r. dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
s. ritirare, al termine del Contratto, a proprie spese e nello stato in cui si trovano, senza che l’Operatore medesimo possa pretendere alcunché le Apparecchiature.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico.
Articolo 6
Obblighi dell’Azienda
L’Azienda si obbliga a:
a. far custodire e far conservare l’apparecchiatura suddetta con ogni diligenza ed a servirsene appropriatamente ed esclusivamente per l’uso cui è destinata a mezzo di proprio personale in conformità con quanto contenuto nell’apposito manuale d’istruzioni e a non destinarla ad altri usi che non siano determinati dalla natura dei beni. A tale scopo, l’Azienda individua, nella figura di […], il soggetto responsabile della custodia del bene;
b. non cedere a terzi, neppure temporaneamente, l’uso del bene in oggetto, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso;
c. restituire all’Operatore, alla cessazione del presente contratto, il bene nello stato originale, salvo il normale deperimento d’uso;
d. acquistare il materiale di consumo dedicato all’apparecchiatura esclusivamente dall’Operatore;
e. rispondere degli ammanchi, perdite o distruzioni delle merci consegnate;
f. consentire all’Operatore di effettuare in qualsiasi momento controlli atti a verificare la presenza e la integrità del bene consegnato in quanto lo stesso rimane, fino alla comunicazione dell’utilizzo di sua proprietà. Resta inteso che, nel caso in cui risultino differenze tra la merce custodita e quella indicata nelle risultanze contabili dell’Operatore, sarà addebitato all’Azienda Ospedaliera, il relativo importo;
x. xxxxxxxxx l’Operatore da qualsiasi responsabilità risarcitoria derivante dai danni a chiunque causati in dipendenza dell’utilizzo dell’apparecchio concesso in comodato in difformità alle istruzioni d’uso contenute nell’apposito manuale.
Articolo 7
Modalità e luogo di esecuzione delle prestazioni
1. Per l’esecuzione delle prestazioni, l’Operatore si obbliga a rispettare le modalità stabilite nel presente Contratto.
2. Le prestazioni saranno erogate nei luoghi indicati dall’Azienda e, in particolare, presso
.
Articolo 8
Ritiro delle apparecchiature da restituire o sostituire
1. In tutte le ipotesi di restituzione all’Operatore delle apparecchiature consegnate, l’Azienda metterà a disposizione dell’Operatore le stesse.
2. L’Operatore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro delle apparecchiature, concordando con l’Azienda le modalità di ritiro. L’Operatore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi
di deposito garantiti.
3. In caso di mancata corrispondenza delle apparecchiature ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dall’Operatore in sede di offerta, l’Azienda li contesterà all’Operatore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del Fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando all’Operatore l’eventuale maggiore spesa.
Articolo 9
Corrispettivi
1. Le prestazioni di cui al presente Contratto si intendono prestate a titolo gratuito, senza che l’Operatore possa pretendere alcunché, neanche a titolo di indennizzo o ristoro.
2. Tutti gli oneri derivanti all’Operatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono a carico dell’Operatore. Sono altresì a carico del Operatore tutte le ulteriori prestazioni effettuate dallo stesso in ragione del presente Contratto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del Contratto, nonché le spese di trasporto, imballo, installazione, collaudo e restituzione dell’apparecchiatura.
3. All’Azienda non potranno in nessun caso essere imputati oneri aggiuntivi e l’Operatore non potrà vantare diritto a compensi.
Articolo 10
Penali
1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Operatore all'esatta esecuzione. L'Operatore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Operatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le penali indicate all’art. 13 del Capitolato Tecnico.
3. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene/servizio, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale. A tal fine, l’Operatore autorizza sin d’ora l’Azienda, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all’Azienda a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Operatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Articolo 11
Clausola di chiusura
1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto il presente contratto è regolato dalle disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile cui le parti si rimettono, nonché alle disposizioni contenute negli atti di gara richiamati in premessa.
2. Il presente atto sarà registrato in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dell’Operatore.
Articolo 12
Aggiornamento tecnologico
1. L’Operatore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Azienda Ospedaliera sulla evoluzione tecnica dei beni oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al Contratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
L’Operatore L’Azienda
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e
contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata del contratto; Articolo 4 Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità; Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell’Operatore; Articolo 6 Obblighi dell’Azienda; Articolo 7 Modalità e luogo di esecuzione delle prestazioni; Articolo 8 Ritiro delle apparecchiature da restituire o sostituire; Articolo 9 Corrispettivi; Articolo 10 Penali; Articolo 11 Clausola di chiusura; Articolo 12 Aggiornamento tecnologico.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
L’Operatore