DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE
DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE
Osservatorio Giuridico
I “Nuovi Voucher”
Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
DOSSIER
A c u r a d e l G r u p p o Te c n i c o
W O R K I N G P A P E R
23 /0 8 / 2 0 1 7
INDICE
Il Contratto di prestazione occasionale 7
Il dibattito sulla stampa e su web 11
Introduzione
Con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21/06/2017 n. 96, è stata reintrodotta la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis), prima regolata gli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 81/2015 (cd “Jobs act”)1, e successivamente abrogata, decreto-legge 17/03/2017 n. 25, a seguito dell'esito del referendum abrogativo proposto dalla Cgil.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite come strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo” o “Presto”). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Nel merito delle disposizioni operative, l’INPS ha già provveduto a diramare la prima circolare sulla nuova disciplina del lavoro occasionale, la n. 107 del 5 luglio 2017. Mentre dal 10 luglio, è attivo – sul sito dell’Istituto – il servizio per richiedere le prestazioni.
1 Si veda in proposito il Dossier dell’Osservatorio Giuridico «Evoluzione della
disciplina del lavoro accessorio e
sistema dei “buoni” (voucher)».
Prima di analizzare singolarmente i due strumenti previsti dalla nuova Legge, di seguito si riportano le caratteristiche comuni ad entrambe le prestazioni di lavoro occasionale:
- Vale per tutti il limite economico 5.000 euro annui di spesa per il datore di lavoro e 5.000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore (che salgono a 7.500 per pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative). Ciascun lavoratore può riceverne però al massimo 2.500 dallo stesso datore di lavoro.
- La forma telematica, gestita esclusivamente dall'INPS che fa da intermediario in una apposita piattaforma informatica raggiungibile dal sito xxx.xxxx.xx. L'avvio delle nuove prestazioni di lavoro occasionale è stato il 10 luglio 2017. Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS, fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la stessa piattaforma l'INPS infatti raccoglierà i pagamenti dai datori di lavoro e accrediterà le somme su conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla prestazione, versando contestualmente i contributi alla gestione separata e all'INAIL.
- I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabile ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
I due strumenti, inoltre, non possono essere utilizzati da lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di sei mesi.
Comune alle due tipologie di lavoro occasionale anche la disciplina sanzionatoria generale, regolata al comma 20 del citato art. 54-bis, per ciò che riguarda in primo luogo, il superamento del limite economico o del limite orario, quindi violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva: “In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c) (“per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro”), o comunque del limite di durata delle prestazioni pari a
280 ore nell’arco dello stesso anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato… In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
In materia sanzionatoria, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 9 agosto 2017, con la circolare n. 5/2017, nella quale fornisce le prime indicazioni a tutto il personale ispettivo “al fine della corretta ed uniforme applicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di tale disciplina”, e successivamente il 21 agosto, con la nota n. 7427, in particolare per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di comunicazione, diverso per le due tipologie.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, registrarsi preventivamente al seguente servizio: Prestazioni di tipo accessorio. Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
per le Pubbliche Amministrazioni; per le imprese agricole;
per gli altri utilizzatori.
Il Libretto Famiglia
Alle prestazioni di lavoro occasionale possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Le persone fisiche (non nell'esercizio dell’attività professionale o d’impresa) possono ricorrere a prestazioni occasionali attraverso il Libretto Famiglia, un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito di:
- piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- lezioni private.
Questi titoli di pagamento sostituiranno gli attuali voucher anche per fruire del “bonus asili nido-babysitter” previsto dalla Legge 92 del 2012, in alternativa al congedo parentale. Ciò a partire dal 2018, perché fino alla fine del 2017 l’Inps, solo a questo fine, erogherà ancora i vecchi voucher.
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; 8 euro netti per il lavoratore. Per garantire la tracciabilità della prestazione, gli utilizzatori devono comunicare con specifiche modalità - entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione - tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione. L’utilizzatore riceverà contemporaneamente dal sistema un sms dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
I pagamenti - è precisato ancora al comma 9 - possono essere effettuati utilizzando il modello di versamento F24 (con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241). In merito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 81/E del 3 luglio 2017, precisando le modalità di compilazione dei modelli in relazione alle due causali di contributo definite dall’INPS:
“LIFA” denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;
“CLOC” denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.
E' importante rilevare che - per quanto concerne la disciplina del “Libretto famiglia”
- la norma riconosce gli Istituti di Patronato come uno dei due possibili intermediari a cui utilizzatori e prestatori di rapporti di lavoro occasionale possono rivolgersi per alcuni adempimenti (la definizione dei quali sembra destinata ad essere ampliata dalle norme operative dell'Inps). Come disposto dal comma 9: “Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12, all’interno di una apposita piattaforma informativa, gestita dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma informativa
Il Contratto di prestazione occasionale
Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale. Possono utilizzare il contratto di lavoro telematico per prestazioni occasionali:
1- le aziende fino a 5 dipendenti;
2- gli enti locali, ma solo per esigenze temporanee o eccezionali come:
progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali,
svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi,
attività di solidarietà,
organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
3- le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati, percettori di sostegni al reddito.
Sono invece ESCLUSE totalmente:
le aziende del settore edile e minerario
le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto.
Per l'attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità. L'1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali.
La misura minima del compenso è pari a 9 euro (per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso).
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs.
81/20082, ai prestatori che svolgano la prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista). Invece, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Diversamente da quanto previsto per il Libretto famiglia, l’utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto, ad eccezione della P.A., ad effettuare la comunicazione, indicando i dati elencati al comma 173, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove la prestazione non dovesse essere resa (ad es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore può effettuare, sempre mediante la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
Infine, anche le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), ma esclusivamente: nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
2 Art. 3, comma 8: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.”.
3 I dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; il compenso pattuito per la prestazione.
Riferimenti Normativi
L'istituto del lavoro accessorio è stato interessato nel corso della legislatura da una serie di interventi normativi, volti soprattutto ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni.
Prima della sua abrogazione (ad opera del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, che ha impedito lo svolgimento della consultazione referendaria indetta per l'abrogazione dell'istituto), la disciplina del lavoro accessorio era stata definita nel suo complesso con il D.Lgs. 81/2015, adottato in attuazione della legge delega in materia di lavoro, la n. 183 del 10 dicembre 2014.
Di seguito, il riepilogo dei riferimenti normativi e regolamentari citati, e intervenuti nella regolamentazione della norma.
Legge delega 183/20144, in vigore dal 16 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Decreto Legislativo 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, analizza la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dal 17 marzo 2017 prevede disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, in vigore dal 24 aprile 2017, contiene disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Legge 21 giugno 2017 n. 96, in vigore dal 24 giugno 2017 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2017 n. 81/E, INPS – Istituzione delle causali contributo LIFA e CLOC da utilizzare nei modelli di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e F24 Enti pubblici.
4 Legge delega, secondo l’ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. Quindi si tratta di un provvedimento normativo che fornisce al Governo la possibilità di intervenire tramite l’emanazione di decreti legislativi su determinati temi, tracciandone le finalità e le linee guida di azione.
INPS, Circolare 5 luglio 2017 n. 107, Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017,
n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
INPS, Messaggio del 12 luglio 2017 n. 2887, Disciplina del lavoro occasionale ex art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Regime per l’agricoltura e calcolo della forza aziendale.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 9 agosto 2017 n. 5, Art. 54-bis, D.L.
n. 50/2017 (L. n. 96/2017) – disposizioni in materia di prestazioni occasionali, del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale – regime sanzionatorio
– indicazioni operative al personale ispettivo.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 21 agosto n. 7427, Prestazioni occasionali – regime sanzionatorio.
Il dibattito sulla stampa e su web
Nuovi voucher, percorsi intricati per un fine nobile
Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, IlSole24Ore – 17/07/2017
La definizione normativa del contratto di prestazione occasionale individua il voucher per le imprese come «il contratto mediante il quale un utilizzatore …acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni occasionali…». In realtà, l’intento nobile di scongiurare gli abusi ha sortito un nuovo quadro di regole che dopo la prima settimana di operatività appaiono anche troppo macchinose, peraltro con alcuni punti interpretativi ancora da chiarire (si pensi per esempio al caso dei valori riferiti al comparto agricolo diffusi in un primo tempo errati) e con procedure che avranno bisogno di tempo per andare a regime…
Partenza lenta per i nuovi voucher: appena 3000 domande nella prima settimana
stop a patronati e intermediari
1.119 richieste per il Libretto famiglia e 1.907 per il Contratto occasionale. Pesano problemi tecnici e lo
Xxxxx Xxxxxx, La Stampa – 17/07/2017
... Nella settimana compresa tra il 10 ed il 15 luglio in tutto sono stati circa tremila i datori di lavoro interessati ad utilizzare i nuovi strumenti messi in campo dal governo. A conferma che la proceduta non è affatto «easy» come invece sostenevano all’Inps: basti pensare (e questo è solo il primo ostacolo) che per attivare effettivamente i nuovi voucher occorre disporre già dell’apposito pin che rilascia l’Inps - attenzione non quello che si utilizza per vedere la propria posizione contributiva, ma quello «dispositivo» che consente anche di operare sul sito dell’ente - e che già di suo richiede diversi giorni di attesa. Altro problema subito segnalato da molte imprese le tante difficoltà tecniche incontrate al momento di compilare on line la domanda.
Il bilancio dei primi 5 giorni di operatività non è entusiasmante: se infatti il
«fenomeno voucher» era diventato uno scandalo per i milioni di buoni staccati ogni mese soprattutto dalle imprese, la partenza è un vero flop. Oppure vincoli, limiti e costi sono tali da renderli molto meno interessanti di una volta. Di certo pesa il fatto che patronati e intermediari almeno sino alla fine del mese non potranno operare sul sito dell’Inps e questo taglia fuori una bella fetta di mercato e soprattutto tante piccole imprese meno attrezzate di altre…
Abbiamo provato a usare i nuovi voucher
E non è stato facile: come funziona la complicata procedura per comprare o riscuotere i "Libretti famiglia" con cui pagare piccoli lavori occasionali
di Xxxxxx Xxxxx Xx Xxxx, Il Post - 13 luglio 2017
Da lunedì 10 luglio famiglie e imprese possono utilizzare i “nuovi voucher” per pagare piccoli lavoretti saltuari: gli strumenti che sono stati introdotti al posto dei
“vecchi voucher”, aboliti dal governo Gentiloni allo scopo di evitare un referendum proposto dalla CGIL. Qui al Post abbiamo provato a registrarci come utilizzatori del “Libretto famiglia” – si chiamano così i nuovi voucher – che i privati potranno usare per retribuire prestazioni come le lezioni di ripetizioni scolastiche, i lavori di giardinaggio o quelli di pulizie domestiche. Ci abbiamo messo due giorni, non è stato semplicissimo…
PrestO, in vigore i nuovi voucher. Le imprese già li bocciano: inutili
Corriere del Veneto - 10 luglio 2017
Tutti contro i nuovi voucher. I «PrestO», con la «o» maiuscola di «Prestazione Occasionale», entrano in vigore lunedì ma non convincono i sindacati,
(«alimentano il precariato e il lavoro nero»), nè gli albergatori («inutili e gravati da una burocrazia farraginosa »), e nemmeno i commercianti («non rispondono alle nostre esigenze»). Ma perché?
PrestO e Libretto famiglia, ecco i “nuovi voucher”. Il giuslavorista: “
Tutele minime, presentano le stesse storture”
Le opposizioni: "Non è stato possibile modificare nulla, il governo ha compresso i tempi". Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, professore di Diritto del Lavoro all’Università di Bologna: "Come quelli precedenti, anche i nuovi voucher rappresentano un contratto
di lavoro senza un vero rapporto di lavoro. E il datore continua a non farsi carico dei diritti del lavoratore stabiliti dalla Costituzione"
di Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Il Fatto Quotidiano - 16 giugno 2017
… In generale, dunque, c’è qualche restrizione in più rispetto al passato. Prima che il governo Gentiloni abrogasse in tutta fretta la vecchia legge, per scongiurare il rischio del referendum indetto dalla Cgil, per le aziende non esistevano limiti di grandezza, mentre per il lavoratore la somma massima percepibile in voucher in un anno – innalzata dal Jobs Act di Xxxxxx Xxxxx – era di 7mila euro.
Modifiche che però non bastano, secondo Xxxxxxxxxx, ad eliminare il problema di fondo connesso alla regolamentazione del lavoro accessorio. “Siamo sempre lì: come quelli precedenti, anche i nuovi voucher rappresentano un contratto di lavoro senza un vero rapporto di lavoro…
Nuovi voucher: per il 2017 limiti dimezzati
XxxxxxXxxxx.xxx – 17/07/2017
“Molti dubbi applicativi sulle nuove prestazioni occasionali: nel 2017 limite dimezzato per i nuovi voucher ma dovrebbero essere cumulabili con quello dei vecchi
voucher pre-abolizione.
… Se si calcola, come da istruzioni, per il libretto famiglia, il limite economico di 2500 annui per il prestatore con ogni datore di lavoro, con il compenso netto al
prestatore non corrisponde al limite di 280 ore (8 x 280 da 2240 euro totali) realizzabili in un anno. Sorge quindi il dubbio: quale dei due limiti è quello da rispettare per la famiglia utilizzatrice?
Non è ancora chiaro inoltre se è possibile per i percettori di NAPSI il cumulo tra compensi per prestazioni occasionali e indennità; Secondo alcuni l’Inps dovrebbe sospendere il pagamento della Naspi nei giorni in cui si percepiscono i nuovi voucher, secondo altri l’Inps sottrarrà dalla contribuzione figurativa della Naspi solo gli accrediti contributivi del lavoro occasionale, senza toccare l’erogazione dell’indennità…