VERBALE ACCORDO SINDACALE
VERBALE ACCORDO SINDACALE
Commissione Paritetica Nazionale
CCNL AGIDAE SCUOLA - CCNL AGIDAE UNIVERSITA’
Il giorno 5 maggio 2020, alle ore 15:00, a Roma, in sede AGIDAE, in modalità VIDEOCONFERENZA, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale composta da:
- per l’AGIDAE: P. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Fr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx,
- per la FLC CGIL: Xxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxxx,
- per la CISL Scuola: Xxxx Xxxxxxx;
- per la UIL Scuola Rua: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx;
- per lo SNALS CONF.S.A.L.: Xxxxxxxxx Xxxx; Xxxxxxxx Xxxxx.
- per il SINASCA: Xxxxxxxxx Xxx
per esaminare la difficile situazione delle scuole in seguito alla diffusione del CORONAVIRUS-19.
LA COMMISSIONE:
tenuto conto
- dell’Accordo stipulato in data 19 marzo 2020, sulla base del DL 17 marzo 2020 n.18, e valido per le nove settimane ivi previste;
- della volontà del Governo di ripristinare con ulteriore decreto legge altre nove settimane di FIS e Cassa integrazione ordinaria e in deroga per tutti i lavoratori dipendenti penalizzati dalla riduzione totale o parziale dell’orario di lavoro e delle relative retribuzioni;
- dell’aggravarsi della situazione economica delle istituzioni scolastiche rappresentate a causa del prolungarsi della crisi dovuta alla sospensione totale o parziale delle attività lavorative e con le conseguenti difficoltà economiche dei lavoratori;
ha condiviso la necessità e l’urgenza di ricorrere ulteriormente alle prestazioni dei diversi Ammortizzatori sociali individuati nel DL 17 marzo 2020 n. 18, artt. 19-22 e successive modifiche e integrazioni, allo scopo di sostenere l’occupazione ed evitare licenziamenti dovuti alla crisi sopra rappresentata. Di conseguenza:
a) per tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, attualmente sottoposti alla contribuzione FIS, di cui alla Legge 148/2015, si potranno attivare le procedure di cui all’art. 19 del citato Decreto Legge 18/2020, come modificato dalla Legge n. 27/2020;
b) per tutti gli altri datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio al 23 febbraio 2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, si attiverà la procedura di cui all’art. 22, comma 1 del DL . 18/2020 (Cassa integrazione in deroga), come modificato dalla Legge
n. 27/2020; tale procedura si applica anche nei confronti di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ove non rientranti nella tutela del FIS e a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.
La richiesta degli ammortizzatori sociali di cui al presente Accordo può coprire un periodo massimo di nove settimane, aggiuntive alle nove settimane previste e regolate dall’Accordo del 19 marzo 2020.
I datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS/Cassa di integrazione in deroga, gli attuali livelli occupazionali, corrispondendo ai lavoratori un’integrazione pari al 10% della quota oraria FIS o CIGD spettante a ciascun lavoratore.
Per quanto concerne il FIS il datore di lavoro si impegna ad anticipare mensilmente l’assegno ordinario previsto.
Ogni lavoratore deve essere preventivamente informato delle ore non lavorate per le quali il datore di lavoro chiede l’intervento del FIS/CIGD.
Nel caso in cui l’erogazione dell’indennità degli ammortizzatori sociali fosse effettuata per casi particolari, direttamente dall’INPS al lavoratore, il datore di lavoro è autorizzato a trattenere l’importo erogato dalle successive buste-paga.
Le OO. SS. firmatarie si riservano di convocare assemblee nei luoghi di lavoro interessati dalla sospensione/interruzione del servizio non appena si determinano le condizioni per poterle svolgere.
L’Agidae e le XX.XX. firmatarie del presente verbale di accordo sindacale convengono di dare attuazione al Protocollo firmato il 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, ART. 22
I datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, rientrano nei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga previsti dall'art. 22 del DL 17 marzo 2020, n.18, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Le domande sono presentate alla Regione come previsto al punto 4 dell'art.22 del D.L: 17 marzo 2020.
.
Letto, firmato, sottoscritto
Roma, 5 maggio 2020, alle ore 18,30
- per l’AGIDAE: P. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Fr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx;
- per la FLC CGIL: Xxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- per la CISL Scuola: Xxxx Xxxxxxx;
- per la UIL Scuola Rua : Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx;
- per lo SNALS CONF.S.A.L.: Xxxxxxxxx Xxxx; Xxxxxxxx Xxxxx;
- per il SINASCA: Xxxxxxxxx Xxx.