LATERIZI PMI - CONFAPI
LATERIZI PMI - CONFAPI
Liv. | Minimo contrattuale | Contingenza | E.d.r. | Altre voci * | ||
1.6.2017 | 1.10.2017 | 1.1.2018 | - | - | - | |
ASQ | 1.899,55 | 1.931,90 | 1.964,25 | 534,84 | 10,33 | 51,65 |
AS | 1.899,55 | 1.931,90 | 1.964,25 | 534,84 | 10,33 | |
A | 1.597,31 | 1.624,52 | 1.651,73 | 528,01 | 10,33 | |
B | 1.303,76 | 1.325,97 | 1.348,18 | 521,40 | 10,33 | |
CS | 1.233,12 | 1.254,15 | 1.275,18 | 517,59 | 10,33 | |
C | 1.173,23 | 1.193,23 | 1.213,23 | 517,52 | 10,33 | |
D | 1.091,00 | 1.109,53 | 1.128,06 | 515,99 | 10,33 | |
E | 1.011,16 | 1.028,37 | 1.045,58 | 514,04 | 10,33 | |
F | 865,32 | 880,03 | 894,74 | 511,74 | 10,33 | 4,13 |
Scatti di anzianità | |||
Cat. | Importo | Cat. | Importo |
AS | 14,72 | C | 8,32 |
A | 11,71 | D | 7,87 |
B | 9,60 | E | 7,23 |
CS | 8,70 | F | 6,79 |
Luglio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 23 giugno 2017 | 1° aprile 2016 | 30 giugno 2019 |
Parti stipulanti | Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Accordo di rinnovo | 11 marzo 2014 | 1° aprile 2013 | 31 marzo 2016 |
Parti stipulanti | Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Accordo di rinnovo | 16 novembre 2010 | 16 novembre 2010 | 31 marzo 2013 |
Parti stipulanti | Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Accordo di rinnovo | 25 giugno 2008 | 1° gennaio 2008 | 31 marzo 2012 |
Parti stipulanti | Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Accordo di rinnovo | 5 maggio 2004 | 1° gennaio 2004 | 31 dicembre 2007 |
Parti stipulanti | Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
CCNL | 27 ottobre 1999 | 1° ottobre 1999 | 30 settembre 2003 |
Parti stipulanti | Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | * ASQ = indennità di funzione – F = superminimo collettivo Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio alla categoria superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino a concorrenza con l’importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. La differenza residua per raggiungere il valore massimo maturabile nella nuova categoria viene erogata con la maturazione del quinto aumento ovvero al passaggio di categoria (se a quel momento il lavoratore ha già maturato tutti gli scatti). Settore fibrocemento: per i lavoratori in forza al 1.10.1999 il testo contrattuale prevede specifici importi degli scatti. Elemento di garanzia retributiva Viene corrisposto, nella misura di 6 euro/mese per 12 mensilità, ai dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi in aggiunta al trattamento minimo contrattuale. |
Tredicesima mensilità | Viene erogata a dicembre in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero). Base di computo: retribuzione globale di fatto del mese; per i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio dell’ultimo mese; la maggiorazione per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati viene conteggiata sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati (per il settore fibro-cemento vale la media realizzata negli ultimi 12 mesi). |
Premio di risultato | Viene definito in sede aziendale/territoriale in relazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati e legati all’andamento economico delle imprese. Apprendistato professionalizzante: il premio viene corrisposto nella misura del 50% nel |
XXXX RETRIBUTIVI | |
primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno. Particolarità: somministrazione di lavoro (vedi). | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Si considera straordinario il lavoro effettuato oltre le 40 ore settimanali. È considerato notturno, ai fini retributivi, il lavoro prestato tra le ore 22 e le 6 (nel settore laterizi, per gli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l’azienda può anticipare, previo accordo con la RSU, l’inizio ed il termine dell’orario notturno fino rispettivamente alle ore 20 e alle ore 4. È considerato festivo il lavoro effettuato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. Base di computo delle maggiorazioni: minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo. Turnisti del settore fibrocemento: le specifiche maggiorazioni (35% notturno, 35% domenicale) si computano su minimo tabellare, indennità di contingenza, superminimo, aumenti periodici di anzianità, minimo di cottimo. |
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: 8% della somma di minimo tabellare e indennità di contingenza. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 15% del minimo tabellare. Indennità per lavori disagiati nel settore laterizi: 20% della retribuzione globale di fatto per l’effettuazione di lavori quali: spurgo di canali e pozzi, ammantellamento o altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua. Superminimo collettivo – settore fibrocemento Importi mensili non assorbibili: A 22,55 – B 32,32 – CS 31,65 – C 27,13 – D 24,46 – E 8,90 – F 11,50. Premio di fedeltà Laterizi: viene erogato una tantum, in misura pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto, al compimento del 20° anno di anzianità ininterrotta. A questi fini si cumula l’anzianità di servizio derivante da due rapporti di lavoro con la stessa azienda, purché non separati da un’interruzione superiore a 4 mesi. Manufatti in calcestruzzo: il premio viene erogato, a decorrere dal 1.1.2005, con le stesse modalità indicate per il settore laterizi. Per i lavoratori già in forza a quella data, l’anzianità maturata al 31.12.2004 viene riconosciuta nella misura del 50%. Fibrocemento: viene erogato un “premio di anzianità”, nelle misure di seguito indicate, al compimento del 15° e del 23° anno di anzianità: - intermedi: in ragione di cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, indennità di contingenza, superminimo, aumenti periodici di anzianità) percepita a ciascuna scadenza; - impiegati: in misura pari al 100% della retribuzione mensile (minimo tabellare, indennità di contingenza, superminimo, aumenti periodici di anzianità) percepita a ciascuna scadenza. A questi fini si cumula l’anzianità di servizio derivante da due rapporti di lavoro con la stessa azienda, separati dal servizio militare di leva o da un’interruzione non superiore a 12 mesi per altra causa. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 174. Discontinui: quota oraria 217,5 da ridurre proporzionalmente per orari inferiori a 50 ore settimanali. Numero di mensilità: 13. Assorbimenti: l’indennità di funzione può assorbire, fino a concorrenza del 50% del suo importo, il superminimo individuale o analoghi trattamenti aggiuntivi. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz’ora dopo l’inizio dell’orario normale. Conteggio delle ore non lavorate: sono riproporzionate in relazione al rapporto tra 174 e le ore contrattuali del mese (ore lavorative e retribuibili secondo l’intero orario contrattuale). Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l’azienda trattiene il lavoratore in sede. Anzianità di servizio: il periodo di apprendistato è considerato utile, dopo la conferma in servizio, per il computo dell’anzianità ai fini degli istituti contrattuali. |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Lavoro straordinario | |
diurno: fino a 48 ore settimanali | 27% |
diurno: oltre 48 ore settimanali | 30% |
festivo: fino a 48 ore settimanali | 47% |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
festivo: oltre 48 ore settimanali | 50% |
notturno: fino a 48 ore settimanali | 37% |
notturno: oltre 48 ore settimanali | 50% |
festivo notturno: fino a 48 ore settimanali | 57% |
festivo notturno: oltre 48 ore settimanali | 60% |
Lavoro notturno | |
feriale: non in turni | 35% |
feriale: turni avvicendati | 20% |
feriale: turnisti – fibrocemento | 35% |
festivo: non in turni | 50% |
guardiani notturni | 6% |
Lavoro festivo | |
diurno | 45% |
domenicale (con riposo compensativo) | 23% |
domenicale: turnisti – fibrocemento | 35% |
Maggiorazioni per lavori pesanti e disagiati – settore fibrocemento | |
pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni | 9,60% |
recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge | 17,85% |
riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura | 15,10% |
stivaggio manuale di sacchi di cemento | 5,50% |
operazione manuale di infilasacchi | 5,50% |
Le maggiorazioni indicate si calcolano sul minimo tabellare e sono utili agli effetti della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività, dei riposi per riduzione d'orario ed ex festività, sulla base del valore medio realizzato negli ultimi 12 mesi. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 4). Passaggio alla categoria quadri: in caso di passaggio l’anzianità ai fini degli scatti decorre ex novo; l’anzianità maturata come operaio è computata al 50% agli effetti del preavviso di dimissioni. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio di categoria matura dopo 30 giorni lavorativi di svolgimento delle mansioni superiori in un arco di due mesi e mezzo (con esclusione dei casi di sostituzione temporanea di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto). Quadri: l’attribuzione della qualifica viene effettuata dopo 6 mesi continuativi di svolgimento delle relative mansioni. |
Periodo di prova | Malattia/infortunio durante la prova: il periodo può essere completato se il lavoratore è in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni (entro 40 giorni per i quadri). La ricaduta nella stessa malattia preclude il completamento del periodo di prova. Esclusioni: non è richiesto il periodo di prova ai lavoratori già dipendenti della stessa azienda con le medesime mansioni. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). |
ORARIO DI LAVORO | |||||
Regimi di orario | Orario normale settimanale: 40 ore distribuite su 5 o 6 giorni; la durata media dell’orario settimanale è calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi (elevabile con accordo tra azienda e RSU o, in mancanza, OSL territoriali). Prestazioni supplementari: è ammesso il superamento dell’orario contrattuale, fino a 1 ora al giorno, per lavori preparatori e complementari alla produzione; per tali prestazioni spetta la maggiorazione del 27% calcolata su minimo tabellare e indennità di contingenza. Flessibilità: nell’arco dell’anno, per rispondere a specifiche esigenze, l’orario contrattuale può essere prolungato per un certo numero di settimane con corrispondenti riduzioni in periodi di minore intensità produttiva. Maggiorazione: viene corrisposta, a fronte delle prestazioni aggiuntive settimanali oltre 45 ore, per le ore eccedenti le 40 nella misura del 10%, calcolata su minimo tabellare e indennità di contingenza. Turnisti. Settore laterizi: per il lavoro diurno in turni avvicendati compete una maggiorazione del 4% (calcolata su minimo tabellare, indennità di contingenza, minimo di cottimo). Settore fibrocemento: per il lavoro diurno in turni avvicendati compete una maggiorazione del 5% (calcolata su minimo tabellare, indennità di contingenza, superminimo, aumenti periodici di anzianità, minimo di cottimo). Lavoratori discontinui: l’orario non può superare 50 ore settimanali. Le ore prestate oltre le 50 sono retribuite con la maggiorazione del 27%; le ore prestate oltre le 60 con la maggiorazione del 30%. Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate al ciclo produttivo, per le ore prestate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, viene corrisposta una maggiorazione del 5%, calcolata sulla somma di minimo tabellare e indennità di contingenza. | ||||
Banca ore | Confluiscono in banca ore, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi non fruiti nell’anno di maturazione relativi alla riduzione annua dell’orario ed alle ex festività. Eventuali ore accantonate al 31 dicembre vengono liquidate con la retribuzione in atto. A richiesta le ore possono essere fruite nel semestre successivo. | ||||
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale (da lunedì a sabato), è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica, spetta una quota giornaliera della retribuzione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. | ||||
Ferie | Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). | ||||
Permessi ROL - Ex festività | |||||
Lavoratori | ROL | Ex festività | |||
giornalieri | 64 ore | 32 ore | |||
turnisti su tre turni avvicendati * | 76 ore | ||||
* Per le aziende del settore laterizi che riconoscono ai turnisti un intervallo retribuito di 30 minuti, i permessi sono ridotti a 72 ore. |
Categoria | Durata |
AS | 6 mesi |
A | 5 mesi |
B1 | 3 mesi |
B2 – CS – C1 – D1 | 2 mesi |
C2 – D2 – E1 – E2 | 1 mese |
F | 2 settimane |
Anzianità di servizio | Periodo annuo |
Operai | |
Qualsiasi | 4 settimane |
Impiegati | |
fino a 10 anni | 4 settimane |
da 11 a 16 anni | 4 settimane e 1 giorno |
oltre 16 anni | 5 settimane |
ORARIO DI LAVORO | |
Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per festività coincidente con la domenica. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Criteri di calcolo: il trattamento viene corrisposto ex novo dopo un periodo di 6 mesi senza assenze per malattia e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessata l’integrazione al 100%. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: i lavoratori sottoposti a emodialisi, affetti da neoplasie o da gravi malattie circolatorie possono usufruire, a richiesta, di un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 12 mesi. Particolarità: apprendistato professionalizzante (vedi). |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione di fatto, per il periodo di astensione obbligatoria. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Integrazione a carico del datore di lavoro: fino al 100% della normale retribuzione, per un periodo massimo di 18 mesi. Particolarità: apprendistato professionalizzante (vedi). |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni, salvo casi eccezionali. Durante il periodo di congedo spetta un’integrazione a carico dell’azienda fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. richiama le vigenti disposizioni di legge in materia. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori non in prova che intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico usufruiscono di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare abbia una durata non inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo, i permessi retribuiti sono elevati a 200 ore pro-capite. Ai lavoratori stranieri che si iscrivano e frequentino, durante il primo anno di presenza in azienda, corsi di apprendimento della lingua italiana organizzati da enti riconosciuti sono concessi permessi fino a 50 ore. Limiti: nell’arco di un anno può usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, compatibilmente con il regolare svolgimento dell’attività aziendale. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l’1% del totale della forza occupata (con arrotondamento all’unità superiore). Nelle unità produttive fino a 149 dipendenti può comunque assentarsi un lavoratore. Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto. |
Altri permessi e aspettative | Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un componente la sua famiglia anagrafica. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità. I permessi sono cumulabili con quanto previsto per l’assistenza ai disabili dall’art. 33, L. n. 104/1992. Aspettativa per motivi personali. Al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia superato il periodo di prova può essere concesso un periodo di aspettativa della durata minima di un anno durante il quale non decorre la retribuzione né l’anzianità per nessun istituto. Congedo per motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 c.p.c. (coniuge, figli e loro discendenti prossimi, genitori o in mancanza ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti per lutto (vedi). Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto. Riabilitazione da tossicodipendenza e disturbi comportamentali. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comportamentali patologici (alcolismo, anoressia, bulimia) che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, presso le unità sanitarie locali o altre strutture terapeutico-riabilitative, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a tre anni. Familiari: al lavoratore che ne faccia richiesta per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo seguito da un familiare (coniuge, genitore, figli, convivente more uxorio) tossicodipendente o affetto da disturbi comportamentali, l’azienda concede un periodo di aspettativa non retribuita. |
Trasferta | Operai: vengono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Le ore di viaggio sono compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. Impiegati: oltre a quanto previsto per gli operai hanno diritto: - a un’indennità pari al 35% della normale retribuzione per le ore di viaggio compiute oltre l’orario di lavoro contrattuale; - a un’indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera se la missione si protrae oltre |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
14 mesi, raggiungibili sommando le assenze comprese nell’arco di 30 mesi consecutivi | primi 6 mesi | 100% |
6 mesi successivi | 50% | |
Settore fibrocemento: per i lavoratori in forza al 1.10.1999 l’integrazione a carico del datore di lavoro è pari al 100% per i primi 8 mesi e al 50% per i 4 mesi successivi. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
le 12 ore. Per le missioni di lunga durata le predette indennità sono concordate direttamente tra le parti. | |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta un’indennità commisurata al 50% della retribuzione globale mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione globale mensile. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione. Rientro nella precedente residenza: al lavoratore licenziato per motivi non disciplinari, entro 5 anni dal trasferimento, compete il rimborso delle spese di rientro nella località di origine. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Limiti e condizioni: l’assunzione di apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto, al termine del periodo di apprendistato, nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 51% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per mancato superamento del periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora la percentuale non sia rispettata, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Formazione: 120 ore annue. Periodo di prova: vale il periodo ordinario vigente per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento iniziale e comunque non superiore a 2 mesi. Malattia: - conservazione del posto, si applica la disciplina generale; - integrazione a carico azienda, fino al 100% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare, nei limiti di durata dell’apprendistato. Infortunio sul lavoro: si applica la disciplina generale, nei limiti di durata dell’apprendistato. Preavviso: al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni. Particolarità: premio di risultato (vedi). |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall’art. 4 del D.M. 12.10.2015, al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: - 1° anno 45%; - 2° anno 55%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inquadrato, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, come segue: - percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale; - percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli |
Apprendisti assunti dal 23.6.2017 | Apprendisti assunti dal 11.3.2014 | ||||
Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
AS | 1-12 | B | AS | 1-12 | B |
13-24 | A | 13-24 | A | ||
25-36 | AS | 25-36 | AS | ||
A | 1-12 | CS | A | 1-12 | CS |
13-24 | B | 13-24 | B | ||
25-36 | A | 25-36 | A | ||
B | 1-12 | C | B | 1-12 | C |
13-24 | CS | 13-24 | CS | ||
00-00 | X | 00-00 | X | ||
XX | 0-00 | X | XX | 1-10 | D |
13-24 | C | 11-20 | C | ||
25-36 | CS | 21-30 | CS | ||
C | 1-12 | E | C | 1-10 | E |
13-24 | D | 11-20 | D | ||
25-36 | C | 21-30 | X | ||
X | 0-00 | X | X | 0-0 | X |
13-24 | E | 9-16 | E | ||
25-36 | D | 17-24 | D | ||
E | 1-12 | F | E | 1-6 | F |
13-36 | E | 7-12 | E | ||
(1) Categoria di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Categoria di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
sarebbe dovuta. | |
Lavoro a tempo determinato | Limiti numerici. Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in forma di somministrazione di lavoro) non può superare il 25% degli assunti a tempo indeterminato nell’anno solare con un minimo di 2 contratti (nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di un contratto a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di una nuova unità produttiva; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Successione di contratti a termine. Nelle fattispecie di seguito indicate non sono richiesti intervalli minimi tra due contratti successivi: - lancio di un prodotto innovativo; - avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Prova: per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimane. Esclusioni: i lavoratori assunti con più contratti a termine per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime mansioni ad un rapporto a tempo indeterminato. |
Lavoro a tempo parziale | Limiti. La percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno può essere stabilita con accordo aziendale. Clausole elastiche: le parti possono concordare clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della durata della prestazione. Trasformazione del rapporto: i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa). In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile che assuma connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto; la stessa priorità è riconosciuta al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992. Ai lavoratori che rispondono alle condizioni per ottenere i congedi per infermità e lutti familiari, i congedi per motivi familiari ed i congedi per la formazione, viene concesso, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, il passaggio al part- time per un periodo di 12 mesi (con possibilità di proroga). |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Anzianità: ai lavoratori riassunti dalla stessa azienda entro 95 giorni dalla data del licenziamento stagionale viene riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali, il cumulo dell’anzianità relativa al servizio effettivamente prestato. Tfr: le somme liquidate al termine di ogni stagione sono detratte dalla somma spettante allo stesso titolo al lavoratore che lasci definitivamente l’azienda. |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Somministrazione di lavoro | Stipulazione del contratto. I casi ammessi sono indicati dall’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003. Limiti numerici. Vale il limite previsto per il lavoro a tempo determinato (vedi); la quota dei lavoratori in somministrazione non può superare il 12% (nell’ambito del 22% complessivo). Profili esclusi. I profili di esiguo contenuto professionale per i quali è vietata la stipula di contratti di somministrazione di lavoro sono quelli compresi nella categoria F. Premio di risultato: in assenza di accordi aziendali o territoriali, il premio è riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento, ancorché in virtù di più missioni a termine. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti il diritto di assemblea viene riconosciuto nel limite massimo di 8 ore annue retribuite. Componenti RSU: - unità produttive da 16 a 75 dipendenti, 3 componenti; - unità produttive da 76 a 140 dipendenti, 4 componenti; - unità produttive oltre 140 dipendenti, 5 componenti. Permessi RSU: ai componenti spettano permessi retribuiti in misura pari a 2 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo di 72 ore, cui si aggiungono ulteriori 15 minuti per dipendente con un massimo di incremento di 120 ore per unità produttiva. Rappresentante per la sicurezza: - unità produttive fino a 15 dipendenti, il c.c.n.l. rinvia a quanto previsto dall’xxx.xxx. 27.10.1995; - unità produttive con più di 15 dipendenti, 56 ore/anno (nelle unità produttive con più di 200 dipendenti vengono designati 3 rappresentanti). Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 8 ore mensili. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione a Fondapi: - a carico azienda: 1,60% (1,70% dal 1.3.2019) della somma di minimo tabellare, indennità di contingenza, Edr; - a carico lavoratore: 1,30% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (40% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). |
Assistenza sanitaria | Contribuzione a carico azienda al fondo di assistenza sanitaria Altea: 6 euro/mese per 12 mensilità. Dal 1° ottobre 2018 il contributo è pari a 10 euro/mese. |
Polizze assicurative | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni della L. n. 190/1985, relative alla copertura assicurativa dei quadri per responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Contributi contrattuali | Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema Confapi, a decorrere dalla data di operatività degli enti bilaterali: A) Fondo sicurezza - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre aziende; B) Fondo sviluppo bilateralità - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo dell’apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale fino a 20 ore; C) Fondo sostegno al reddito - 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore; D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l’introduzione ed il sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale. A decorrere dal mese di giugno 2017, i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario sostitutivo, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Per i lavoratori assunti a tempo parziale l’importo è ragguagliato all’orario di lavoro. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | |
Trattamento di fine rapporto | La base di computo è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili sul minimo contrattuale, premio di produzione, maggiorazioni per turni avvicendati, tredicesima mensilità, eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, cottimi, indennità di cassa, indennità di mensa. |
Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
Quadri | 3 mesi | 4 mesi | 5 mesi |
Impiegati AS-A | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
Impiegati B-CS-C | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
Impiegati D-E | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
Operai | 6 giorni lavorativi | 8 giorni lavorativi | 10 giorni lavorativi |
In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà Per gli impiegati i termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |