allegato al contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato/ a tempo parziale
DIREZIONE:
SERVIZIO
ACCORDO INDIVIDUALE DI SMART WORKING N. 2-2022
allegato al contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato/ a tempo parziale
In applicazione del regolamento di organizzazione del “Lavoro Agile”del Comune di Bergamo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 385 in data 14 ottobre 2021, si definisce quanto segue:
1. Durata del progetto di SmartWorking e recesso
1. Il presente accordo di SmartWorking decorre, dalla data della presente sottoscrizione del contratto, e con scadenza effettiva il giorno del mese di , anno e, fatta salva la proroga o il rinnovo, ha termine alla data di revoca dell’autorizzazione da parte del Dirigente, o di rinuncia volontaria del dipendente, come da regolamento comunale vigente in materia.
2. Trascorso il periodo previsto dall’accordo di SmartWorking, verrà ripristinata senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, qualora non definita l’eventuale proroga o rinnovo, l’originaria modalità di esecuzione prestazione di lavoro nei locali aziendali.
2. Disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’Ente
1. La prestazione lavorativa resa in modalità Smart Working comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, disciplina, di dignità e moralità, e le modalità di svolgimento della stessa vengono concordate tra il lavoratore interessato ed il Dirigente di riferimento dello stesso, nel progetto di SmartWorking in allegato;
2. Lo SmartWorker si impegna a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali e ad essere raggiungibile in connessione dati (Virtual Private Network, ossia con connessione da remoto) e telefonicamente, secondo le fasce di reperibilità concordate, come da regolamento vigente, durante l’orario di lavoro in modalità SmartWorking;
3. Ferma restando la necessità di garantire l’alternanza tra prestazione in sede e prestazione in modalità SmartWorking (secondo il calendario di massima concordato su base mensile con il proprio Dirigente/responsabile di servizio e in linea con il progetto speciale di SmartWorking in allegato), il lavoratore SmartWorker svolge la prestazione per almeno giorni alla
settimana presso i locali aziendali ed per un massimo di giorni alla settimana presso altri luoghi idonei con l’obbligo di connessione attraverso strumenti informatici, così come indicato nella domanda di richiesta di smart working protocollata P.G. n. del
4. Ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa lo SmartWorker è dotato di personal computer fornito dall’amministrazione comunale debitamente configurato e di accesso a VPN.
3. Tempi di riposo, disconnessione del lavoratore e reperibilità
1. Il lavoratore svolge la prestazione di lavoro agile presso luoghi idonei, attrezzati da connessione internet e attraverso gli strumenti informatici, così come previsto dalla normativa in vigore e in particolare dalla Legge n. 81/2017.
2. Nelle giornate lavorative in modalità di lavoro agile è obbligatorio garantire la copertura delle ore ordinarie di lavoro previste per tale giornata, pur con i margini di autonomia e flessibilità nella definizione dell’orario di lavoro e a prescindere dal sistema di rilevazione della presenza. In tali giornate non sono configurabili prestazioni lavorative in regime di straordinario, né la maturazione di PLUS orario né riposi compensativi.
3. Il lavoratore è tenuto ad osservare l’obbligo di disconnessione nella fascia oraria compresa tra le ore
22.00 e le ore 06.00 oltre che nella giornata di riposo settimanale di riposo (di norma la domenica) e in quella non lavorativo (di norma il sabato), e festivi (fascia di disconnessione).
4. Si definisce una fascia oraria di rintracciabilità nel periodo indicato nella precitata domanda di accordo di smart working.
5. Il lavoratore è tenuto, in autonomia e sotto la sua responsabilità, a comunicare, tramite WebKronos, l’ora di avvio del lavoro in modalità agile, eventuali interruzioni motivate e la cessazione dell’orario di
lavoro giornaliero. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina, dovuti a guasti non imputabili al lavoratore, saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro purché il lavoratore si renda telefonicamente rintracciabile. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà del datore di lavoro disporre il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede ordinaria di lavoro.
6. In linea con il contratto di lavoro, non è possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile nei giorni festivi, nei periodi di congedo per ferie, malattia, infortunio o aspettativa o assenze giustificate ad altro titolo
4. Revoca
1. Il lavoro agile è revocabile, ove non ostino ragioni organizzative:
1. a richiesta scritta e motivata del lavoratore;
2. dal Dirigente di Direzione nei seguenti casi:
a. quando il dipendente non si attenga alla disciplina delle prestazioni in modalità agile o al rispetto di eventuali ulteriori condizioni previste nel progetto di lavoro agile stesso;
b. per oggettive e motivate esigenze organizzativo-funzionali dell’Ente.
2. In caso di revoca d’ufficio di cui al precedente punto 1.2.a), il dipendente in lavoro agile deve rientrare nella propria sede lavorativa entro le 24 ore successive; in caso di non rispetto del termine di rientro, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
3. In caso di revoca di cui al punto 1.2.b), il rientro nella propria sede lavorativa deve avvenire nell’arco delle 48 ore lavorative successive alla revoca.
5. Altre disposizioni
Per quanto non previsto nel presente accordo di rinvia regolamento di organizzazione “La disciplina del lavoro agile nel comune di Bergamo” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 385 in data 14. Ottobre 2021 e al Progetto di lavoro agile allegato al presente accordo
La sottoscritta dipendente dichiara inoltre di:
- ricevere e sottoscrivere copia dell’INFORMATIVA ai sensi dell’art. 22 L. n. 81/2017 in materia di rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il lavoratore Smart Worker;
- essere stata adeguatamente formata ed informata dei rischi generici e specifici connessi allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità SmartWorking.
Per ricevuta ed accettazione Bergamo, li
Il/La dipendente Per il Comune di Bergamo Il Dirigente
Direzione