MODELLO
MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data: 12 aprile 2005
Data ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2020
INDICE
1. INTRODUZIONE 4
2. PREMESSA 6
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 6
2.2 LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 10
3. IL MODELLO 13
3.1 FINALITÀ DEL MODELLO 13
3.2 STRUTTURA DEL MODELLO 14
3.3 DESTINATARI DEL MODELLO 15
3.4 APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO 16
3.5 ATTUAZIONE DEL MODELLO 16
4.1 LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E DEI CONTROLLI 18
4.2 SISTEMA ORGANIZZATIVO ED AUTORIZZATIVO 19
4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO 20
4.4 IL CODICE DI CONDOTTA 23
4.5 CANALI PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 24
4.6 SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 26
4.7 SISTEMA DISCIPLINARE 28
4.8 RISORSE UMANE 29
4.9 ORGANISMO DI VIGILANZA 31
4.10 IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 34
4.11 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 41
4.12 ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE 44
4.13 SISTEMA DI CONTROLLO 45
5. PARTE SPECIALE 47
5. PARTE SPECIALE 48
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 48
B) REATI SOCIETARI (COMPRESA LA CORRUZIONE TRA PRIVATI) E 78
REATI DI MARKET ABUSE 78
C) REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO, IN STRUMENTI ED IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO 104
D) REATI REALIZZATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL’ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 108
E) CRIMINALITA’ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE 120
F) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 124
G) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATO DI AUTORICICLAGGIO 138
H) REATI INFORMATICI 150
I) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 155
L) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 159
M) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 163
N) REATI AMBIENTALI 168
O) REATI TRIBUTARI 177
P) REATI DI CONTRABBANDO 189
ALLEGATI 198
1. INTRODUZIONE
Xxxxxx Xxxxxx Italia S.r.l. (di seguito anche “Xxxxxx Xxxxxx” o la “Società”) appartiene al Gruppo di società facenti capo a Xxxxxx Xxxxxx International Inc. (di seguito “Xxxxxx Xxxxxx International”), il quale considera un presupposto fondamentale operare sulla base di criteri d’integrità morale e responsabilità sociale, al fine di conseguire con successo risultati operativi di lungo periodo. Per dare concretezza a questi principi operativi, Xxxxxx Xxxxxx International ha adottato diverse azioni, tra le quali la realizzazione di un articolato sistema di “Compliance”, al quale tutte le società del Gruppo, compresa Xxxxxx Xxxxxx, si sono adeguate. Con il termine Compliance si intende l’insieme di principi di condotta, sistemi organizzativi e di controllo volti ad assicurare il rispetto dei principi di autodisciplina interni e delle leggi in vigore.
Xxxxxx Xxxxxx Italia provvede alla commercializzazione in Italia delle sigarette prodotte negli stabilimenti di altre consociate siti all’interno dell’Unione Europea. Nello svolgimento della propria attività, la Società procede ad acquistare dalle consociate i prodotti finiti ed a curarne, tramite terzi, il trasporto e la distribuzione all’ingrosso ai fini della successiva rivendita al dettaglio.
Xxxxxx Xxxxxx opera in un settore fortemente regolamentato, caratterizzato dalla presenza di un corposo insieme di disposizioni legislative e regolamentari, frequentemente di origine comunitaria, concernenti tanto la lavorazione quanto la vendita, la circolazione e la presentazione dei prodotti.
Come suesposto, Xxxxxx Xxxxxx reputa che onestà, integrità e responsabilità sociale siano dei criteri di valutazione del proprio successo al pari dei risultati operativi.
A tal proposito, oltre ad aver adottato il sistema di Compliance di Gruppo, la Società nel 2004 ha dato avvio al processo di adeguamento del proprio sistema organizzativo e di controllo alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. Nell’ottica, dunque,
di una gestione sempre più efficiente, il C.d.A. della Società ha adottato per la prima volta in data 12 aprile 2005 il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Alla luce delle numerose modifiche/integrazioni normative occorse dall’emanazione del D. Lgs. 231/2001 e delle modifiche all’assetto organizzativo con l’introduzione di nuove strutture e di nuove figure professionali, la Società ha inoltre avviato diversi progetti di aggiornamento della mappatura delle aree potenzialmente sensibili ai sensi del Decreto, al fine di rendere il Modello di organizzazione, gestione e controllo sempre effettivo e coerente con la realtà aziendale.
La Società nel tempo ha provveduto ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di tener conto di:
a) introduzione nel novero dei cd. “reati presupposto” di nuove fattispecie di reato;
b) principi e best-practice consolidatisi in materia anche a fronte gli apporti giurisprudenziali;
c) modifiche intervenute nel sistema organizzativo e nelle attività costituenti l’oggetto sociale della Società.
La versione aggiornata è stata approvata con delibera del C.d.A. in data [•].
In tale circostanza, la Società ha ritenuto di potenziare i flussi informativi. Ciò per giovarsi, in modo sempre più efficiente e marcato, dell’esperienza accumulata dall’OdV nel corso di molti anni di attività continuativa e attenta. In proposito, pertanto, la Società ha ritenuto: sia di procedere all’inserimento di un apposito paragrafo specificamente dedicato a questo scopo, nel capitolo 4.9. infra, dedicato alla disciplina dell’attività dell’Organismo di Vigilanza; sia di integrare a tal fine la parte speciale del Modello relativa al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. PREMESSA
2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (il “D. Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Si tratta di una particolare forma di responsabilità di natura amministrativa, che si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale.
Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.
Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti soggetti giuridici (l’ “Ente” o gli “Enti”):
- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:
- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Xxxxxx Xxxxxx, in quanto Ente provvisto di personalità giuridica, rientra pertanto tra i soggetti ai quali si applica il regime della responsabilità amministrativa di cui al Decreto.
La responsabilità viene, quindi, attribuita all’Ente qualora i reati, indicati dal Decreto, siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:
soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente (c.d. “soggetti apicali”);
i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. “soggetti in posizione subordinata”).
Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell’Ente è espressamente esclusa qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (di seguito l’“OdV”, e l’“Organismo di Vigilanza”), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del modello stesso.
A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l’Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge e a verificare e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
L’Ente, dunque, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati “nell’interesse o a vantaggio della società” (art. 5, comma 1, D. Lgs. 231/2001), pertanto, non risponderà nell’ipotesi in cui i soggetti apicali od i dipendenti abbiano agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2001).
La responsabilità dell’Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, indicate nell’elenco allegato al presente Modello (cfr. Allegato n. 1 “Elenco Reati”).
Ogni eventuale imputazione all’Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.
L’art. 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere inflitte all’Ente, ovvero:
le sanzioni pecuniarie;
le sanzioni interdittive;
la confisca;
la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di
1.549.000 euro e sono fissate dal giudice tenendo conto:
della gravità del fatto;
del grado di responsabilità dell’Ente;
dell’attività svolta dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.
Le sanzioni interdittive, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
A. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
B. in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive sono:
l’interdizione dall’esercizio delle attività;
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
il commissariamento.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
2.2 Le linee guida delle Associazioni di Categoria
L’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001 statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”, da ultimo modificate a marzo 2014, nelle quali indica i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001:
una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle
possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali;
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire. Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l’efficacia del modello sono:
un codice di condotta, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello;
l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni dello stesso
ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione della Società o nelle attività che essa esercita;
specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
documentazione dei controlli.
Nella predisposizione del modello, Xxxxxx Xxxxxx ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia, nonché delle indicazioni contenute nel nuovo testo delle suddette Linee Guida aggiornate al marzo 2014 e successivamente approvate da parte del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014.
3. IL MODELLO
3.1 Finalità del Modello
L’adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell’espletamento delle proprie attività, siano seguiti comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
La Società ha statuito di adottare il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) con lo scopo di:
a) introdurre nella Società principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
b) prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nelle attività individuate nella mappa delle aree a rischio;
c) sensibilizzare ulteriormente coloro che operano nell’ambito di dette aree al rispetto dei principi e delle regole introdotte dalla Società;
d) consentire un costante monitoraggio sulle attività a rischio da parte di tutta l’organizzazione aziendale ed in particolare dell’Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
e) prevedere uno o più canali che consentano ai dipendenti, collaboratori e/o fornitori della Società di presentare, a tutela dell'integrità della stessa, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; prevedere almeno un canale alternativo di
segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
f) introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
g) ribadire che Xxxxxx Xxxxxx non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
h) ribadire che Xxxxxx Xxxxxx non tollera neanche atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di coloro che segnalino condotte illecite per motivi collegati, direttamente o indirettamente alle segnalazioni, poiché tali comportamenti sono contrari alle norme vigenti e ai principi etici a cui la Società vuole attenersi.
3.2 Struttura del Modello
Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.
La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/2001, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello, i principi contenuti nel “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/2001”, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare.
La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappa delle aree sensibili (distinguendo tra c.d. Attività Sensibili ed attività strumentali), il sistema dei controlli preventivi, i protocolli specifici relativi alle aree sensibili, nonché la valutazione del c.d. rischio residuo.
A titolo meramente prudenziale il presente Modello contempla anche le Attività Sensibili in cui Xxxxxx Xxxxxx può commettere un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 esclusivamente in concorso (ex art. 110 c.p.) con soggetti terzi.
Come già sottolineato in premessa, la Società, nel pieno rispetto delle politiche e delle direttive di gruppo, è già dotata di un consolidato Sistema di Controllo Interno composto oltre che da organigramma, deleghe e procure, sistema informativo, controlli, dal cosiddetto “Compliance program”, costituito dalla G uida al Successo (finalizzato a stabilire regole e standard comuni di condotta applicabili a tutti coloro che operano in Xxxxxx Xxxxxx International e nelle società operative del Gruppo, tra cui anche Xxxxxx Xxxxxx) dalle numerose policies e procedure operative aziendali nonché dal Codice di Marketing di Xxxxxx Xxxxxx International.
Il presente Modello, predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si inserisce, pertanto, nel più ampio Sistema di Controllo Interno (“SCI”) esistente in Xxxxxx Xxxxxx.
Gli elementi costitutivi del Modello rappresentano, quindi, applicazioni concrete dei principi generali del SCI.
3.3 Destinatari del Modello
Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Xxxxxx Xxxxxx nell’ambito delle attività emerse come “a rischio”.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Xxxxxx Xxxxxx.
3.4 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello
I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. Pertanto, l’approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Xxxxxx Xxxxxx. La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del C.d.A., anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:
la modifica della configurazione e dei compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
l’inserimento/integrazione di principi del “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs.
231/01”;
le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
l’adeguamento a nuove fattispecie di reato presupposto.
È prevista, nelle competenze dell’Amministratore Delegato, sentito l’OdV, la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:
mappatura delle Attività Sensibili rispetto a fattispecie di reato già considerate nel Modello;
procedure e policies di Xxxxxx Xxxxxx Italia s.r.l. e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento.
3.5 Attuazione del Modello
L’adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.
Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, supportati dall’Organismo di Vigilanza, saranno
responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell’implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.
In ogni caso, Xxxxxx Xxxxxx intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell’ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle “a rischio”.
4. GLI ELEMENTI DEL MODELLO
Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il presente Modello si compone dei seguenti elementi:
4.1 Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
4.2 Sistema organizzativo ed autorizzativo;
4.3 Principi di controllo relativi alle attività a rischio e relative procedure aziendali;
4.4. “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”;
4.5 Canali per la segnalazione di condotte illecite;
4.6 Sistema di gestione delle risorse finanziarie;
4.7 Sistema Disciplinare;
4.8 Risorse Umane;
4.9 Organismo di Vigilanza;
4.10 Sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Xxxxxxxxx;
4.11 Piano di Formazione e Comunicazione relativamente al presente Modello.
4.1 La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli
L’art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.
L’individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l’astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi
scaturisce un documento aziendale denominato “Mappatura delle aree a rischio e dei controlli” (di seguito, “Mappatura delle aree a rischio”, “Mappatura” o “Matrice delle Attività Sensibili e strumentali”) (cfr. Allegato n. 2 “Matrice delle Attività Sensibili e strumentali”), il quale è custodito presso la segreteria dell’Organismo di Vigilanza.
La predisposizione e l’aggiornamento della Mappatura sono oggetto di costante monitoraggio.
La Società dispone che l’attività di predisposizione e costante aggiornamento della mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell’Amministratore Delegato, operativamente demandata all’Organismo di Vigilanza.
I risultati emersi dall’attività di mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli saranno oggetto di specifica comunicazione periodica da parte dell’Organismo di Vigilanza al C.d.A.
4.2 Sistema organizzativo ed autorizzativo
Il Sistema organizzativo
Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.
Peraltro, la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1. formalizzazione del sistema;
2. chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
3. esistenza della contrapposizione di funzioni;
4. corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità della società.
La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.
L’esatta individuazione dei compiti di ciascun soggetto e la loro assegnazione in modo chiaro e trasparente consente inoltre il rispetto del principio di separazione dei ruoli, fondamentale al fine di arginare potenziali reati passibili di sanzione ex D. Lgs. 231/2001.
La Società si è, inoltre, dotata di protocolli e procedure come strumento per fissare e divulgare i propri processi organizzativi e di cui tutti possono e debbono fruire. In questo modo, s’intende assicurare una gestione che sia il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice aziendale.
Il Sistema autorizzativo
Secondo quanto suggerito dalle Linee guida di Confindustria i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato. Tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle policies, delle procedure e degli standard di cui all’Allegato 6.
4.3 Principi di controllo
La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria.
Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve verificare, pertanto, l’esistenza di specifici presidi. Il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività.
I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti:
• garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
• definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
• attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
• definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
• garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell’autorizzazione, dell’esecuzione e del controllo;
• regolamentare l’attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure e policies, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
• assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell’attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l’operazione, chi l’abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l’operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
• assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);
• garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l’attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
• prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).
Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione e aggiornamento delle procedure aziendali (cfr. Allegato n. 6 “Sistema di controllo”).
4.4 Il Codice di Condotta
L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l’adozione di un codice di condotta quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il codice di condotta, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.
Il codice di condotta elaborato da Xxxxxx Xxxxxx Italia nell’ambito del progetto di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 di cui all’Allegato 3 (il “Codice di Condotta 231”) si inserisce in un contesto internazionale fortemente caratterizzato da una rilevante attenzione ai valori etico-deontologici.
Al fine di dare concretezza a questi valori Xxxxxx Xxxxxx International Inc. ha intrapreso diverse azioni tra le quali la realizzazione di un articolato sistema di “Compliance”.
I principi contenuti nel sistema di Compliance sono improntati a standard di comportamento di elevato tenore e riflettono il continuo impegno all’interno del Gruppo anche nel campo della responsabilità sociale e della commercializzazione responsabile dei prodotti del tabacco.
L’approccio metodologico seguito ai fini dell’elaborazione del Codice di Condotta 231 è stato, pertanto, da un lato, quello di orientare tale strumento alla tutela degli specifici aspetti propri della norma alla luce dei reati ivi previsti, dall’altro lato, di estenderne la portata ad una molteplicità di condotte dalle quali possa astrattamente discendere una responsabilità per la Società. Il tutto assicurandone la coerenza con le numerose disposizioni e standard di comportamenti già adottati dal Gruppo.
Il Codice di Condotta 231 è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma si estende anche a consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società. È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con il supporto del Dipartimento Legale e della Direzione Risorse Umane, l’opportunità dell’inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.
Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta 231, devono essere tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza.
Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all’Organismo di Vigilanza, anche attraverso i canali di segnalazione di cui al successivo punto n. 4.5.
L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice di Condotta 231 comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale previsto dal Modello di cui all’Allegato 4 (il “Sistema Disciplinare”).
4.5 Canali per la segnalazione di condotte illecite
Come previsto dall’art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001, la Società ha istituito dei canali per la segnalazione circostanziata di condotte illecite, cioè di comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, da parte di:
a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale e/o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Per favorire l’integrazione fra i protocolli costitutivi del Modello ed il sistema di procedure già vigente nella Società, si ricorda che, per le segnalazioni, è prevista anche la procedura aziendale PMI 16-C (“Parlare apertamente”), che si intende qui espressamente richiamata nella sua integralità.
La Società attribuisce grande importanza all’esistenza ed effettività dei citati canali di segnalazione di condotte illecite, come anche alla tutela dei segnalanti: a ciascuna delle eventuali segnalazioni che venissero effettuate per il tramite di uno dei canali menzionato nella PMI 16-C e nella procedura “Segnalazioni Rilevanti ex Decreto Legislativo 231/2001” – allegata al presente Modello e che ne costituisce parte integrante – verrà dato seguito con un procedimento di indagine, richiamato nella procedura.
La Società si impegna a prevenire e reprimere attivamente qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti degli autori di segnalazioni di condotte illecite per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il caso in cui siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.
Nell’Allegato 4 (Sistema Disciplinare) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Al fine di consentire la massima accessibilità e diffusione dei canali di segnalazione degli illeciti esistenti la Società fornisce regolarmente apposite informative al personale per consentire appropriata consapevolezza dell’esistenza di tali strumenti e canali di segnalazione di condotte illecite.
4.6 Sistema di gestione delle risorse finanziarie
L’art. 6, comma 2, lett. c), del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli Enti (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).
Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e finanziari in uscita per l’adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:
flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi e le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo di esempio, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.
In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all’attività aziendale, tale processo di gestione comprende le seguenti fasi:
pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione- debitamente autorizzata- alla Funzione competente;
predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite;
richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata;
verifica della corrispondenza tra l’importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento.
Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l’adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente.
Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie si base sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, adeguatamente formalizzata, e della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.
In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:
esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l’obbligazione debitamente formalizzata;
controllo sull’effettuazione del pagamento;
riconciliazioni a consuntivo;
esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell’operazione (ordinaria/straordinaria) e dell’importo;
esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
effettuazione sistematica dell’attività di riconciliazione, sia dei conti
intercompany, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).
Tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices e, in particolare, da PMI 29 “Approvvigionamenti” e PMI-11C Forme di Pagamento Accettabili, aventi ad oggetto i principi dell’azienda e le regole da seguire in relazione all’acquisto di beni e servizi, a partire dal piano di acquisto fino al pagamento dei beni e servizi ricevuti, ivi incluse la selezione del fornitore, l’ordinazione, la ricezione e la verifica delle fatture.
Il controllo di gestione delle risorse finanziarie è inoltre assicurato da un sistema di budgeting relativamente al quale è responsabile la funzione Finance, la quale è tenuta a monitorare eventuali scostamenti dal budget provvedendo a comunicare tempestivamente all’OdV ogni comportamento anomalo in termini di rilevanza e ripetitività.
4.7 Sistema Disciplinare
L’effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà
del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.
Il sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.
La Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D. Lgs. 231/2001, volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte dei componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx, dei consulenti, collaboratori e terzi.
Il Sistema Disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (cfr. Allegato n. 4 “Sistema Disciplinare”).
4.8 Risorse Umane
a) Il sistema di selezione del personale
Xxxxxx Xxxxxx, relativamente al processo di selezione del personale, segue una politica aziendale volta a selezionare ed assumere il personale maggiormente qualificato e capace, in maniera equa e trasparente. I principi di selezione, previsti dal Codice di Condotta 231, alla cui osservanza sono tenute tutte le funzioni aziendali ed in particolare la funzione Risorse Umane, sono definiti al fine di garantire una valutazione basata prevalentemente su elementi oggettivi.
In particolare, come stabilito nel Codice di Condotta 231, la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
In particolare, il processo di selezione comporta il coinvolgimento di più soggetti tanto nell'area interessata direttamente alla selezione quanto nelle Risorse Umane. Competenze e responsabilità proprie della posizione scoperta vengono predeterminate utilizzando una apposita “job description” realizzata in base al modello di competenze standard di Xxxxxx Xxxxxx International. La selezione viene effettuata in considerazione della corrispondenza del possibile candidato al modello di competenze di Xxxxxx Xxxxxx International nonché agli ulteriori requisiti individuati nella “job description”.
b) I l sistema di valutazione delle performance
La Società effettua un costante monitoraggio sul personale tramite la funzione Risorse Umane e le rispettive funzioni di appartenenza. Strumento principale di valutazione della performance è il MAP (Managing and Appraising Performance), un articolato processo volto ad assicurare il costante coordinamento delle performance individuali con gli obbiettivi della società nonché lo sviluppo individuale di ciascun dipendente. La valutazione delle performance viene effettuata alla luce del modello di competenze di Xxxxxx Xxxxxx International tra le quali rientra l'integrità, intesa come totale rispetto delle politiche e dei codici di comportamento di Xxxxxx Xxxxxx International.
Quanto, invece, ai sistemi di incentivazione, i criteri utilizzati si ispirano ai principi fissati nel Codice di Condotta 231 il quale prevede specificatamente che nella propria organizzazione aziendale gli obbiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.
4.9 Organismo di Vigilanza
Il D. Lgs. 231/2001 all’art. 6, comma 1, lett. b), prevede, tra i presupposti indispensabili per l’esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l’istituzione di un organismo interno all’Ente - c.d. organismo di vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l’Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. autonomia e indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’Organismo nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa.
2. professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo per poter svolgere
l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
3. continuità di azione: per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza.
Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento; e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l’OdV deve:
essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
essere dotato di autonomia finanziaria;
essere privo di compiti operativi;
avere continuità d’azione;
avere requisiti di professionalità;
poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale.
Individuazione dell’Organismo di Vigilanza
In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee guida di Confindustria, e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione appena illustrati, la Società ha optato per una composizione collegiale dell’Organismo di Vigilanza con una composizione variabile da 3 a 5 componenti con possibilità di prevedere anche una compagine interamente costituita da membri esterni, secondo le modalità previste nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza allegato al presente Modello.
Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.
Per la definizione degli altri requisiti di ineleggibilità e di decadenza nonché per tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza si rimanda al documento denominato “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” (cfr. Allegato n. 5 “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”).
Attività di monitoraggio e controllo dell’Organismo di Vigilanza
Tenuto conto dell’importanza di un sempre più efficace e tempestivo monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza delle aree sensibili individuate nella Parte Speciale che segue, così come costantemente aggiornate, e delle circostanze evidenziate dalle relazioni annuali dell’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, una volta all’anno questi organi aziendali si incontrano per discutere se e come le risorse messe a disposizione e/o il budget assegnato all’Organismo di Vigilanza siano, ad avviso di quest’ultimo, in linea con le attività richieste da questo Modello e/o comunque previste dall’organismo di Vigilanza come da svolgersi.
Sempre tenuto conto dell’importanza di garantire il più tempestivo ed efficace monitoraggio delle aree sensibili individuate nella Parte Speciale che segue, così come aggiornate, e delle circostanze evidenziate dalle relazioni annuali dell’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, la Società mette a disposizione dell’Organismo di Vigilanza risorse addizionali, attraverso la previsione di una risorsa di cui disporre all’interno delle funzioni adibite ai controlli interni oppure la contrattualizzazione di una società specializzata, affinché si fornisca supporto periodico, qualificato ed efficace all’Organismo di Vigilanza per le attività di controllo istituzionale, compresi test a campione, preparazione di flussi informativi o per qualsiasi altra area che l’Organismo di Vigilanza ritenga meritare attenzione.
La Società conferma così che l’Organismo di Vigilanza può, in particolare, esercitare ulteriori, efficaci controlli, oltre a quelli di linea e dell’internal audit già previsti dalle procedure di compliance aziendale, a supporto di tutte le funzioni aziendali.
4.10 Il Sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza
Flusso informativo da parte dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali
L’Organismo di Xxxxxxxxx provvederà ad informare in ordine all’attività svolta l’Amministratore Delegato in modo continuativo, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco con cadenza periodica (semestrale/annuale), e comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.
In particolare, l’Organismo deve predisporre:
con cadenza semestrale, una relazione di sintesi avente ad oggetto le attività complessivamente svolte, indicando, in particolare, i controlli effettuati e gli esiti degli stessi, le criticità e le carenze riscontrate nei processi aziendali, i
necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto i risultati ottenuti dall’attività svolta, le eventuali criticità emerse, l’eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, lo stato di realizzazione delle azioni migliorative in corso ed il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit).
Xxxxxx informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’art. 6, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 231/2001, impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.
L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.
Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.
In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 231/2001;
ogni violazione da parte del personale alle disposizioni in materia di sicurezza;
ogni evento, atto/omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell’integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D. Lgs. 81/08 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), evidenziando anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano emerse situazioni di non conformità;
il programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa ed i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche effettuate (specificando ove programmate ed ove a sorpresa), evidenziando eventuali non conformità;
ogni impedimento all’esercizio delle funzioni dell’RSPP, dell’RLS e del medico competente affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
il programma annuale delle manutenzioni programmate, dei corsi e delle attività di formazione aventi ad oggetto la normativa applicabile in materia antinfortunistica e le connesse misure di prevenzione e protezione;
una relazione semestrale da parte dell’RSPP avente ad oggetto gli adempimenti connessi ai contratti d’appalto con imprese appaltatrici o con lavoratori autonomi;
in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs.
81/08, qualunque attività ispettiva, nonché i rilievi dell’autorità di controllo;
le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
una copia del documento del Xxxxxxxx approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione;
esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta 231 e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc.);
ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta 231;
informazioni su eventuali richieste di favori o altre utilità, per sé o per altri, provenienti da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizi che esulino dagli usi e costumi legittimi.
Come da practice già concordata tra il Dipartimento Legale e l’Organismo di Xxxxxxxxx, devono essere altresì trasmessi all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
DIREZIONE | Flussi periodici | FREQUENZA |
Finance | Relazione della società di revisione sul civilistico | Annuale |
Finance | Bilancio civilistico | Annuale |
Finance | Richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici | Annuale |
P&C | Report assunzioni in cui sono stati evidenziati possibili conflitti di interessi / Relazioni su procedimenti disciplinari e sanzioni con impatto 231 | Annuale |
R&C | - Terze parti che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, con descrizione del servizio reso, corrispettivo pattuito nonché eventuale presenza di un bonus - Contribuzioni (caritatevoli e non caritatevoli) erogate dalla Società, con indicazione dell’ente ricevente, il valore corrisposto, descrizione del progetto e (ove già disponibile) rendicontazione finale - Regali ed intrattenimenti in favore di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio - Elenco dei dipendenti che, in virtù della loro Job Description, sono tenuti ad interagire con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio | Semestrale |
RSPP | Report /verbale di riunione annuale ex art. 35 TUS | Annuale |
Report smaltimento rifiuti (i.e. RAEE) | Annuale | |
Relazione informativa e report incidenti o quasi infortuni / segnalazione di incidente/infortunio con prognosi >40 gg | Semestrale |
DIREZIONE | Flussi ad evento (ad hoc) | |
Project Manager di riferimento | Attivazione di gare pubbliche e stato avanzamento (aggiudicazione, gestione commessa, chiusura, eventuali anomalie etc..) | |
Legal | Elenco aggiornato delle deleghe e sub- deleghe di funzioni e delle procure rilasciate in azienda. | |
Legal | Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate. | |
Legal | I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali | |
R&C | Mutamenti della struttura organizzativa | |
R&C | Cambiamenti rilevanti policy aziendali | |
R&C | Eventuali eccezioni alle policy in materia di contribuzioni, regali ed intrattenimenti |
L’Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.
Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con quanto previsto dal presente Modello è tenuto comunque a darne immediata notizia all’Organismo di Xxxxxxxxx.
Nella definizione delle modalità di reporting si è tenuto conto dei vari strumenti di rilevazione delle violazioni già in uso, tra i quali la Compliance Integrity Help Line che consente ai dipendenti del Gruppo di denunciare anche anonimamente comportamenti non in linea con gli standard di comportamento fissati o, comunque, di comunicare qualsiasi dubbio e/o preoccupazione inerente alla propria attività lavorativa.
Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è stata prevista l’istituzione, presso la Società, di “canali informativi dedicati”.
In particolare, è stata attivata una casella di posta elettronica attraverso la quale i membri dell’OdV potranno ricevere eventuali richieste o segnalazioni:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.
Le segnalazioni pervenute all’OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’Organismo e nel quale sono altresì documentate e correttamente archiviate le attività svolte dall’ OdV (es. verbali delle riunioni, piano delle verifiche annuali, verbalizzazione di eventuali incontri con il management, procedimenti istruttori e relativi esiti, etc.).
L’Organismo ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D. Lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4.11 Piano di Formazione e Comunicazione
Formazione
La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.
Il Dipartimento Legale, con il supporto della Direzione Risorse Umane, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all’applicazione del Modello, la quale è soggetta a verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza.
I programmi formativi devono essere condivisi con l’Organismo di Vigilanza. I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:
• essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
• i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
• la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta;
• il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
• la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
• deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.
La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale, attuata secondo le modalità ritenute più idonee ed efficaci, deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:
dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta 231;
del Sistema disciplinare;
delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
dei poteri e compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
del sistema di reporting interno riguardante l’Organismo di Vigilanza.
La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività, o comunque della loro posizione in azienda (i.e. tutti i manager), necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:
• avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa;
• acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive.
Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.
In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.
Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare in relazione alle Attività Sensibili o strumentali di cui alla Mappatura.
Comunicazione
In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.
La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.
In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:
• essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
• utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
• essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l’informazione più recente) e accessibile.
Destinatari della comunicazione sono:
tutti i dipendenti (impiegati e dirigenti);
i nuovi dipendenti al momento dell’assunzione;
i collaboratori a progetto;
fornitori e partner della Società.
Il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato con comunicazione a tutto il personale tramite invio di e-mail, pubblicazione sul sito intranet aziendale, ed invio personalizzato di apposita comunicazione a quadri e dirigenti.
4.12 Attività riferibili al vertice aziendale
Come anticipato nella premessa al presente Modello, il reato da cui può derivare, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità dell’Ente, può essere realizzato sia dal soggetto in posizione apicale sia dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.
Il D. Lgs. 231/2001 prevede nel caso di reato realizzato dal Vertice un’inversione dell’onere della prova; in tal caso è la Società che deve dimostrare l’elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato. Nel caso di reato integrato dal Vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso
da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.
Partendo da tali premesse, si evidenzia che gli amministratori, i sindaci, ecc. sono i destinatari naturali di tutte le previsioni normative incriminatici, oggetto di mappatura nella seguente Parte speciale, per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
A riprova di ciò, alcuni reati ai quali il D. Lgs. 231/2001 ricollega la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono reati c.d. “propri”, ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per i reati societari, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i direttori generali, il dirigente contabile e coloro ai quali, per effetto dell’art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Per effetto di tale indicazione normativa, si ritiene necessario che l’attività di controllo demandata all’Organismo di Vigilanza abbia ad oggetto anche l’operato del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco. Tuttavia non si può escludere il concorso ex artt. 110 e ss. c.p., nel reato posto in essere dai membri del Vertice aziendale, di soggetti differenti da quelli individuati dal Legislatore.
4.13 Sistema di controllo
Il presente Modello ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella Società i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto, e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici aziendali già presenti in Xxxxxx Xxxxxx International Inc. nelle società operative ad essa facenti capo nonché nelle rispettive affiliate, quali la Società, bensì integrarne il contenuto.
Tra questi va in particolare ricordato la Guida al Successo di Gruppo, il “Codice di Marketing” nonché l’insieme delle “Principles&Practices” e delle procedure emesse da Xxxxxx Xxxxxx International, ove vengono stabiliti i principi fondamentali e le regole di condotta a cui le azioni quotidiane di tutti i dipendenti della Società
debbono ispirarsi e che costituiscono un valido presidio di controllo anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, nonché ai fini della segnalazione di condotte illecite.
Il presente Modello ai fini del Decreto diviene quindi parte integrante del sistema di Compliance già esistente all’interno della Società.
5. PARTE SPECIALE
PREMESSA
La Società ha ritenuto, anche con l’aiuto di consulenti esterni, di valutare le misure che possano ulteriormente potenziare l’attività dell’Organismo di Vigilanza, valorizzando la grande esperienza acquisita dal medesimo nel corso di molti anni di attività, dedicati al presidio delle aree sensibili che seguono.
Ciò, considerate le professionalità di cui l’Organismo di Vigilanza dispone, essendo al vertice del sistema dei controlli, anche sui protocolli specifici relativi alle aree sensibili, tenuto conto del c.d. rischio residuo.
Del potenziamento dei controlli, in capo all’Organismo di Vigilanza, possono giovarsi le funzioni aziendali esposte alle aree sensibili che seguono, a cominciare dall’area External Affairs (considerate le interazioni istituzionali di quest’ultima con Pubblici Ufficiali). In ragione della centralità dell’Organismo di Vigilanza, al vertice del sistema dei controlli, la Società ha ritenuto di dare evidenza a tali controlli, con il massimo risalto, anche nei training aziendali relativi a questo Modello. Per la medesima ragione, la Società considera le seguenti indicazioni come immediatamente operative e da tenere in considerazione in tutte le pianificazioni di audits, nonché nella esecuzione/applicazione delle procedure di compliance.
5. PARTE SPECIALE
a) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ai sensi del D. Lgs. 231 /2001
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) del D. Lgs. 231/2001.
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell’ipotesi di impiego della somma per un’opera o un’attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.
Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento tipico del reato).
Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all’art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire: “L'art. 316-ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640-bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall’art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.”.
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.
In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell’esistenza o simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.
Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un aggiramento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.
La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2, numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell’oggetto materiale sul quale deve cadere l’attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)
Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente alla suddetta dazione.
Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri, sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco,
mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
Ai sensi dell’art. 320 c.p., le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc’anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art 377-bis c.p.)1
Tale fattispecie si realizza nel caso in cui si induce, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, un testimone a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all’autorità giudiziaria.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nella qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri, ovvero ad omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.
1 La Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto, nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01, l’art. 25-decies: “Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”. Pur rientrando tale fattispecie nei delitti contro l’amministrazione della giustizia, tuttavia si ritiene opportuno prevederla in questa parte del modello.
La punibilità è estesa anche al privato che subisce l’attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Sulla base del richiamo all’art. 322-bis operato dall’art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma,
c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo xxxxx, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all’infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico
ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.
Con riferimento alle fattispecie di reato di tipo corruttivo, profili di rischio in capo alla Società potrebbero eventualmente individuarsi nelle ipotesi in cui un dipendente ovvero un consulente della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere – a titolo esemplificativo – l’ottenimento di un’autorizzazione all’esercizio di una data attività, informazioni non dovute in merito ad un accertamento fiscale in corso.
Per quanto riguarda invece la cd. Corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse
un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell’art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l’ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.
1.2 La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio
Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.
Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.
In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.
Pubblico Ufficiale
Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Incaricato di Pubblico Servizio
Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.
Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.
Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito
dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.
1.3 Attività Sensibili
L’art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” (di seguito “Attività Sensibili”), ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
A tal proposito Xxxxxx Xxxxxx ha individuato le attività che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001.
Tali attività, riportate integralmente nel documento Matrice delle Attività Sensibili (cfr. Allegato n. 2 “Matrice delle Attività Sensibili”), sono di seguito sintetizzate:
1. Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
2. Rapporti con Ministeri ed Enti locali;
3. Rapporti con istituzioni governative e legislative nazionali e sovranazionali;
4. Rapporti con Autorità Giudiziarie;
5. Verifiche e Ispezioni da parte di autorità esterne;
6. Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche;
7. Rapporti con soggetti terzi che agiscano per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali) indicate nelle precedenti Attività "sensibili".
1.3.1 Definizione di processi/attività strumentali
La mappatura delle attività a rischio ha consentito di individuare, sulla base di criteri oggettivi di “rischio-reato”, le attività c.d. “sensibili in senso stretto”.
Tale mappatura ha, altresì, evidenziato una serie di attività che, sebbene non direttamente sensibili, possono essere strumentali alla commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.
In sostanza, all’interno della Società si possono distinguere due categorie di processi/attività, rilevanti nell’ottica del D. Lgs. 231/2001.
1. Attività Sensibili. Le Attività Sensibili presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.
2. Attività strumentali. Le attività strumentali presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione (es.: assunzione del figlio di un pubblico ufficiale finalizzata ad indurre quest’ultimo ad omettere eventuali contestazioni con riguardo alle criticità emerse, in occasione di una verifica fiscale effettuata presso la Società – creazione di riserve occulte mediante l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, da offrire al pubblico ufficiale preposto, al fine di agevolare il rilascio da parte di quest’ultimo di un provvedimento amministrativo). Sulla base delle suesposte considerazioni, sono stati valutati i controlli esistenti posti a presidio dalla Società per le seguenti attività strumentali:
a) Acquisizione di beni e servizi (incluse le consulenze);
b) Assunzione e gestione del personale;
c) Gestione di flussi monetari e finanziari;
d) Rimborsi spese, spese di rappresentanza ed utilizzo di carta di credito aziendale;
e) Regali, omaggi, altre utilità;
f) Donazioni;
g) Benefit, bonus ed incentivi;
h) Attività di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.
1.4 Protocolli di carattere generale e Protocolli specifici
Quali presidii di carattere generale a mitigazione dei rischi connessi alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, si individuano i seguenti:
- il personale della funzione External Affairs,i dipendenti che in ogni caso interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, nonché i fornitori e le terze parti autorizzate ad interagire con i Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio sono chiamati a frequentare un training sulle normative anticorruzione e sul sistema interno di Whistleblowing una volta all’anno, da tenersi da parte del Dipartimento Legale con il coordinamento dell’Organismo di Vigilanza . L’Organismo di Vigilanza svolge una volta all’anno verifiche specificamente focalizzate sulla documentazione relativa ai training concernenti quest’area, che siano stati effettuati alla funzione External Affairs e/o a consulenti terzi autorizzati a interagire con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, per verificare le presenze e raccomandare le misure che si ritenessero necessarie;
- come da prassi aziendale invalsa, gli incontri con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio si svolgono con la presenza di almeno due persone (dipendenti e/o consulenti contrattualizzati dalla Società). Incontri con una sola persona sono ammissibili solo in caso di ragioni del tutto
eccezionali, che vanno in ogni caso motivate nella reportistica di cui al paragrafo successivo;
- i dipendenti della Società che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio procedono alla redazione di una sintesi su ciascun incontro con questi ultimi tempestivamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dall’incontro. Ciascuna sintesi precisa il luogo della riunione, il nominativo e il titolo dei partecipanti e i contenuti discussi. Tale obbligo di redazione di sintesi degli incontri deve essere contrattualmente esteso a tutti i consulenti della Società che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio. La Società, mediante le proprie funzioni competenti fa in modo che l’Organismo di Vigilanza riceva con una periodicità adeguata all’importanza del presidio, tali documenti di sintesi così che l’Organismo di Vigilanza possa continuare a svolgere, in modo sempre più efficace e ogni trimestre, una verifica dei medesimi, se del caso, data l’importanza del compito, con l’aiuto di consulenti;
- per tutti i contratti che prevedono un incarico ad un soggetto terzo di interagire con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell’interesse della Società o comunque per i contratti di consulenza, la funzione External Affairs avrà l’onere di redigere e conservare un documento contenente (i) le motivazioni che presiedono alla necessità/utilità del servizio richiesto e alla scelta di selezionare un determinato fornitore; nonché (ii) un benchmarking (comparazione e valutazione economica) della remunerazione prevista per tale fornitore;
- sempre per i contratti che prevedono un incarico ad un soggetto terzo di interagire con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell’interesse della Società, è necessario effettuare la DD reputazionale e di compliance, già prevista dalla procedura PMI 14-C . Tale DD va ripetuta ogni due anni e deve essere svolta da una funzione diversa da quella richiedente il servizio;
- in conformità alle prassi aziendali, e a maggior ragione per tutti quei contratti che prevedono un incarico ad una terza parte di interagire con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, tutte le funzioni aziendali si impegnano a procedere al pagamento del corrispettivo solo dietro regolare presentazione di documentazione atta a dimostrare l’avvenuta esecuzione del servizio.
Sarà compito della Società, attraverso le funzioni competenti, controllare che i presidi sopra richiamati vengano rispettati, mentre l’Organismo di Vigilanza - quale meccanismo di assurance – dovrà valutare che i controlli sia effettuati. Sotto tale profilo, l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere alle funzioni competenti qualsiasi documentazione che dovesse ritenere utile e/o necessaria a tale scopo.
*
Qui di seguito sono elencati i i protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili (Xxxxxx Xxxxxx nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), nonché quelli relativi alle attività strumentali.
1.4.1 Attività Sensibili
1) Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono stati previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A. in linea con quanto già previsto nel Codice.
Guida al successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla Guida al Successo.
Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione delle attività concernenti i rapporti con l’AAMS (cfr. Procedura “Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”) che
prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo: a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti; b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante e la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI 14-C “Anticorruzione” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“Cost Center Approval Limits”).
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Xxxxx/Responsabilità: è stato individuato un responsabile della procedura (Process Owner) e sono stati definiti i ruoli e le responsabilità (anche tramite job description) di ciascun soggetto coinvolto nell’attività.
2) Rapporti con Ministeri ed Enti locali
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all’interno del Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Procedura: è stata formalizzata la procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI 14-C “Anticorruzione” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“Cost Center Approval Limits”).
Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura/delega.
Ruoli/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità (anche tramite job description) dei soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3) Rapporti con istituzioni governative e legislative nazionali e sovranazionali
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: devono essere rispettate le disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Procedura: è stata formalizzata la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, da PMI 14-C “Anticorruzione” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“Cost Center Approval Limits”).
Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura/delega.
Ruoli/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità (anche tramite job description) dei soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
4) Rapporti con Autorità Giudiziarie: gestione del contenzioso
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla Guida al Successo.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme Principles&Practices ed in particolare da PMI 14-C “Anticorruzione” e la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Procure e deleghe: sono stati formalmente attribuiti poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrali.
Ruoli/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità (anche tramite job description) dei soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Reporting: è prevista l’elaborazione di report periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico.
5) Verifiche e Ispezioni da parte di autorità esterne
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme Principles&Practices ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI 14-C “Anticorruzione” e la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“Cost Center Approval Limits”).
Principles&Practices: inoltre, la Società ha adottato specifiche Linee Guida aventi ad oggetto la procedura da applicare in caso di ispezioni da parte di Autorità Pubbliche.
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati ruoli e responsabilità (anche tramite job description) dei soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche e ispezioni.
Reporting: è prevista la predisposizione di report in merito alle verifiche subite dalla Società e agli esiti delle stesse, inviati ad adeguato livello gerarchico.
6) Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme Principles&Practices ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI 14-C “Anticorruzione” e la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese
all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“Cost Center Approval Limits”).
Ruoli/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità (anche tramite job description) dei soggetti che intrattengono i rapporti con tali tipologie di enti;
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
7) Rapporti con soggetti terzi che agiscano per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali) indicate nelle precedenti “Attività sensibili"
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: devono essere rispettate le disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Procedura: risultano applicabili la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”, la PMI 29 “Approvvigionamenti”, la PMI 29-G1 “Linea guida per gli approvvigionamenti”, la PMIT 529- 01 “Acquisti EU”, aventi ad oggetto i principi dell’azienda e le regole da seguire in relazione all’acquisto di beni e servizi, a partire dal piano di acquisto fino al pagamento dei beni e servizi ricevuti, ivi incluse la selezione del fornitore, l’ordinazione, la ricezione e la verifica delle fatture.
Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices ed in particolare da PMI
09-C “Conoscere i propri Fornitori”, da PMI 14-C “Anticorruzione” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“Cost Center Approval Limits”). La Società effettua altresì attività di due diligence nei confronti di consulenti o altri soggetti che intrattengo rapporti con le Autorità pubbliche per conto della stessa, al fine di verificare il possesso da parte dei medesimi di idonei requisiti reputazionali.
Xxxxx/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità (anche tramite job description) dei soggetti che intrattengono i rapporti con i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali);
Clausole contrattuali: per disciplinare i rapporti con consulenti o altri soggetti che intrattengo rapporti con le Autorità pubbliche per conto della Società sono stati elaborati specifici standard contrattuali contenenti, inter alia, dichiarazioni e garanzie sul rispetto della normativa anti-corruzione e i rimedi esperibili in caso di loro violazione.
Reporting: sono previsti specifici flussi di reporting aventi ad oggetto l’attività svolta dai soggetti terzi che agiscono per per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali).
1.4.2 Processi/attività strumentali
1) Selezione, assunzione e gestione del personale
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla Guida al Successo.
Prassi: la Società, attualmente, osserva una precisa prassi anche mediante il supporto di alcuni documenti. In particolare, viene utilizzato il documento “Position Request Form” necessario per la raccolta delle approvazioni necessarie ad ultimare il processo di assunzione.
Budget: per quanto attiene alle attività di selezione, finalizzate all’assunzione di personale, alla Direzione Risorse Umane è assegnato un budget annuale per attività a supporto e per eventuali costi di consulenza esterna.
Principles&Practices: è previsto il processo per la selezione e l’assunzione del personale con indicazione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) utilizzo di strumenti volti a definire criteri oggettivi e trasparenti per selezione dei candidati (ad esempio: esperienze accademiche, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); ii) attività di verifica sui candidati volte ad individuare la pregressa assunzione da parte dei medesimi ovvero dei loro familiari di incarichi presso P.A.; iii) utilizzo per tutti i processi di selezione di una strumentazione informatica volta a facilitare la documentazione
di tutte le fasi del processo di selezione; iv) compartecipazione della funzione Human Resources nel processo di assunzione in affiancamento alla funzione richiedente; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. In particolare, disciplina tale processo la policy PMI 24 - “Assunzioni” e […]
Procure e deleghe: è stabilito che i contratti di lavoro siano sottoscritti soltanto da soggetti muniti da apposita procura in tal senso.
2) Acquisizione di beni, servizi (incluse le consulenze)
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices ed, in particolare, da PMI 28 “Contratti e accordi – revisione finanziaria”, PMIT 528-01 “Procedure EU di gestione dei contratti”, PMI 29 “Approvvigionamenti”, PMI 29-G1 “Linea guida per gli approvvigionamenti”, PMIT 529-01 “Acquisti EU”, aventi ad oggetto i principi dell’azienda e le regole da seguire in relazione all’acquisto di beni e servizi, a partire dal piano di acquisto fino al pagamento dei beni e servizi ricevuti, ivi incluse la selezione del fornitore, l’ordinazione, la ricezione e la verifica delle fatture. Inoltre, è stata formalizzata una procedura relativa alle liberalità (cfr. PMI 12 – C “Contribuzioni Caritatevoli”) avente ad oggetto tutte le erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni, che come tali non costituiscono corrispettivo per prestazioni ricevute.
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a formalizzare contratti in materia di approvvigionamenti di beni e servizi.
3) Gestione di flussi monetari e finanziari
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella G uida al Successo.
Principles&Practices: PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, Policy PMI -10C “Conoscere i propri Clienti e Anti-Diversion”; Policy PMI-11C “Forme di Pagamento Accettabili”.
Multi Cross Border Target Balancing Agreement.
Contratti di cash pooling.
Procure e deleghe: è stabilito che possono autorizzare pagamenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
4) Rimborsi spese, spese di rappresentanza ed utilizzo di carta di credito aziendale
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella G uida al Successo.
Policy: PMI 14-C “Anticorruzione” nella parte in cui disciplina le tipologie, le modalità ed i limiti delle forme di intrattenimento offerte dalla Società a terzi.
Procure e deleghe: è stabilito che possono autorizzare al pagamento solo i soggetti muniti di apposita procura.
5) Regali, omaggi, altre utilità
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Guida al Successo.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices. In particolare, a presidio di tale attività vi è la PMI 14-C “Anticorruzione” avente ad oggetto qualsivoglia forma di omaggio donato o ricevuto, nonché qualsiasi forma di intrattenimento per conto di PMI e la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a formalizzare qualsiasi forma di omaggio o regalia.
6) Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Guida al Successo.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices. In particolare, è stata formalizzata una procedura relativa alle liberalità (cfr. PMI 12 – C “Contribuzioni Caritatevoli”) avente ad oggetto tutte le erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni, che come tali non costituiscono corrispettivo per prestazioni ricevute e la Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a formalizzare qualsiasi forma di liberalità e servizi.
7) Benefit, bonus ed incentivi
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella G uida al Successo.
Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a riconoscere e formalizzare qualsiasi forma di benefit, bonus ed incentivi.
8) Attività di rendicontazione nei confronti della P.A.
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla Guida al Successo.
Procedura: procedura per la gestione delle attività concernenti i rapporti con l’AAMS (cfr. Procedura “Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”).
Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices ed in particolare da PMI 14-C “Anticorruzione” oltre che dai principi previsti dalla Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
5. PARTE SPECIALE
b) REATI SOCIETARI (COMPRESA LA CORRUZIONE TRA PRIVATI) E
REATI DI MARKET ABUSE
ai sensi del D. Lgs. 231 /2001
1. I REATI SOCIETARI E REATI DI MARKET ABUSE
1.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001 False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)
Fatti di lieve entità (Art. 2621–bis c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)
L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
Ai sensi dell’art. 2621–bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell’art. 2621
c.c. sopra indicato (in particolare, da sei mesi a tre anni di reclusione). Le predette pene troveranno applicazione altresì allorquando i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 c.c. si configura invece nel caso in cui, in relazione ad un ente quotato, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’unione Europea), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
A tale fine, alle società quotate vengono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
Si precisa, inoltre, che:
le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all’art. 2621 c.c. è la reclusione da uno a cinque anni e da tre anni fino a otto anni per la fattispecie criminosa di cui all’art. 2622 c.c.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma c.c. da parte dell’amministratore o di un componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
L’art. 2391, primo comma c.c., impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Sindaco di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. L’amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell’integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall’obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per
effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà integrabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.
La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il
concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p. anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
La norma è diretta alla tutela dell’effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall’analisi di cui all’art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.
Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l’illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il reato è punibile a querela di parte.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:
a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l’ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l’esercizio della violenza per ottenere dai soci l’adesione alla delibera o la loro astensione.
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
1.2 Le fattispecie di corruzione tra privati rientranti tra i reati societari richiamati dall’art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che, anche per interposta persona, offra, dia o prometta denaro o altra utilità, anche per interposta persona, ad uno dei seguenti soggetti, in quanto appartenenti ad una società di capitali (di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile), o ad un ente privato:
- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- un soggetto che svolge, all’interno della società o dell’ente privato, un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive.
La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all’omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.
Si segnala infine che il reato è perseguibile di ufficio.
Per la descrizione degli altri reati richiamati dall’art. 25-ter (Reati societari) del D. Lgs. 231/2001 si veda l’Elenco dei Reati (All. n. 1).
Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)
Anche per tale ipotesi di reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rileva la sola condotta attiva di cui al comma 1 (“Chiunque offre o promette […]”) verso gli stessi soggetti individuati per la fattispecie di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.
L’introduzione dell’istigazione alla corruzione tra privati comporta in più la rilevanza della condotta dell’offerta, dazione o promessa di denaro o altra utilità anche quando la stessa non venga accettata.
Si segnala infine che il reato è perseguibile di ufficio.
1.3 Attività Sensibili
Le Attività Sensibili, individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:
1) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
2) Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e sindaci;
3) Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (ex artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis e 2632 c.c.);
4) Comunicazioni al pubblico.
Con specifico riferimento ai reati di “corruzione tra privati” e “istigazione alla
corruzione tra privati” di cui all’art. 25-ter lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001 sono individuate le seguenti
Attività Sensibili:
1) Gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
2) Rapporti con i media e opinion leader (anche per interposta persona);
3) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
4) Rapporti con enti certificatori;
5) Attività di interazione con provider di eventi a pagamento per l’ottenimento di spazi riservati ad attività di accoglienza o commercializzazione di prodotti, ove consentito;
6) Attività di trade engagement nei confronti dei clienti key account;
7) Rivendita di tabacco greggio;
8) Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie private; nonché le seguenti attività strumentali:
a) Acquisizione di beni e servizi (incluse le consulenze);
b) Assunzione e gestione del personale;
c) Gestione di flussi monetari e finanziari;
d) Rimborsi spese, spese di rappresentanza ed utilizzo di carta di credito aziendale;
e) Regali, omaggi, altre utilità;
f) Donazioni;
g) Benefit, bonus ed incentivi.
1.4 Standard di controllo specifici
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle Attività Sensibili sopra elencate, individuati sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle “best practices” internazionali in tema di reati societari.
1) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla Guida al Successo.
Procedura: è stata formalizzata una procedura rivolta alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio (cfr. Procedura “Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, Soci e Sindaco”) che stabilisce, tra l’altro, quali dati e notizie debbono essere forniti all’Amministrazione, e che ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale. È stata altresì formalizzata una procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale.
Lettere di attestazione: è stabilito che il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, garantisce la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
Riunioni: è prevista l’effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta del C.d.A di approvazione del bilancio, tra il Sindaco, il Direttore Finance e l’OdV che abbia per oggetto il bilancio di esercizio.
Contratto: la Società ha stipulato un contratto con “PMI Service Center Europe SP. ZO. O” dove viene gestita la tesoreria e la contabilità di Xxxxxx Xxxxxx Italia. Tale contratto è provvisto della clausola 231, ai sensi della quale “PMI Service Center Europe SP. ZO. O” dichiara di aver ricevuto e di attenersi ai principi contenuti dal Codice di Condotta 231. La Società ha, inoltre, destinato una sessione formativa ai dipendenti di “PMI Service Center Europe SP. ZO. O” di Cracovia interamente dedicata al Modello.
Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata nello svolgimento
dell’attività di formazione del bilancio, ed individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa.
Finance Standard PMI.
2) Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e sindaci
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Procedura: è stata formalizzata una procedura rivolta alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio (cfr. Procedura “Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, Soci e Sindaco”), che stabilisce, tra l’altro, i rapporti con i Soci e i Sindaci.
Corporate Governance: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo (Sindaco, soci) e l’OdV.
3) Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (ex artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis e 2632 c.c.)
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di Condotta 231 della Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
4) Comunicazioni al pubblico
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è previsto uno specifico principio in merito al divieto di diffusione di notizie false concernenti la Società.
Principles&Practices: la diffusione e la gestione delle informazioni societarie è, inoltre, disciplinata dalle Principles&Practices PMI 01-C “Gestione delle Informazioni Aziendali” e, sotto determinati aspetti, dalla PMI-31 “Comunicazioni esterne e Dichiarazioni pubbliche”, PMI 33 “Fornire informazioni finanziarie a Terze Parti”, Standard A-101 “Providing Financial Information to Third Parties”, Standard A-119 “Confirmation or verification of accounts balances or other financial information”.
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle Attività Sensibili individuate con riferimento ai reati di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati”2:
1) Gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali
“Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices e in particolare da: PMI 09-C “Conoscere i propri fornitori”; PMI 28 “Contratti e accordi - Revisione finanziaria”; PMI 29 “Approvvigionamenti”; PMIT 528-
2 Per le attività strumentali relative ai reati di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati” si rinvia agli standard di controllo indicati nella Parte Speciale A).
01 “Procedure EU di gestione dei contratti”; PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”; PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di Leaf e Clove”; PMIT 529-01 “Acquisti EU”; Best practices control guide for vertically integrated leaf procurement.
Corporate giving: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei dipendenti della Società di omaggi e forme di intrattenimento. Inparticolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
2) Rapporti con i media e opinion leader (anche per interposta persona)
“Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Corporate giving: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei dipendenti della Società di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
3) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta adottato dalla Società.
Corporate giving: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei suoi dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
4) Rapporti con enti certificatori
“Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices e in particolare da: PMI 08-C “Ambiente, salute, sicurezza e security”.
Corporate giving: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei propri dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare, sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
5) Attività di interazione con provider di eventi a pagamento per l’ottenimento di spazi riservati ad attività di accoglienza o commercializzazione di prodotti, ove consentito
“Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Principles&Practices: PMI 05-C “Concorrenza e pratiche commerciali corrette”.
Corporate giving: la Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei suoi dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
6) Attività di trade engagement nei confronti dei clienti key account
“Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
Procedure: la Società adotta procedure volte a regolare le modalità di gestione dell’Insieme Program (TMP), del Trade Marketing Contract (TMC) e dei Trade Tools.
Principles&Practices: PMI 05-C “Concorrenza e pratiche commerciali corrette”.
Corporate giving: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei propri dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare, sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Capitolato d’oneri per la vendita di generi di monopolio AAMS
2010.
7) Vendita di tabacco greggio
“Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di Condotta 231 della Società.
Guida al Successo: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dalla G uida al Successo.
Principles&Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle Principles&Practices volte a governare il processo di vendita di tabacco greggio e in particolare da: PMI - 28 “Contratti e accordi
- Revisione finanziaria”; PMIT 528-01 “Procedure EU di gestione dei contratti”; PMI 11-C “Forme di pagamento accettabili”.
Corporate giving: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei suoi dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
Best practice controls guide for vertically integrated leaf
procurement.
Contratti conclusi con Partner.
8) Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie private
“Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di Condotta 231 della Società.
Principles&Practices: PMI-09C “Conoscere i propri fornitori”; PMI 28 “Contratti e accordi – revisione finanziaria”; PMIT 528-01 “Procedure EU di gestione dei contratti”; PMI - 29 “Approvvigionamenti”; PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”; PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di Leaf e Clove”; PMIT 529- 01 “Acquisti EU”.
Corporate giving: la Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei propri dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare, sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni caritatevoli”; PMI 14-C “Anticorruzione”; Procedura “Contribuzioni, regali ed intrattenimenti”.
2. Abusi di mercato riguardanti le società soggette al TUF (Testo Unico della Finanza)
L’art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di market abuse.
Sulla base della normativa in esame, attualmente, l’ente può essere chiamato a rispondere sia degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato. Nel primo caso, è stato ampliato il novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D. Lgs. 231/01, ricomprendendo anche gli innovati illeciti penali di “abuso di informazioni privilegiate” (art. 184 TUF) e di “manipolazione del mercato” (art. 185 TUF). Nel secondo caso l’ente, trattandosi di
un’ipotesi autonoma di illecito amministrativo, risponde all’ex art. 187-quinquies TUF, essendo applicabili alle persone giuridiche i nuovi omonimi illeciti amministrativi (“abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” ex art. 187-bis e “manipolazione del mercato” ex art. 187-ter TUF).
La disciplina in materia di abusi di mercato è stata innovata con il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (cosiddetta “MAR”), relativo agli abusi di mercato, al quale – a seguito della novella legislativa intervenuta con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 – vengono ora effettuati diversi rimandi da parte del TUF.
La definizione di “informazioni privilegiate”
Il concetto di informazione privilegiata (di seguito, “Informazione Privilegiata”) rappresenta il fulcro attorno al quale ruota una parte della disciplina relativa agli illeciti di abuso di mercato.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 MAR (cui fa rinvio l’art. 180, comma 1, lett. b-
ter, del TUF) è da considerarsi privilegiata l’informazione:
di carattere preciso: ossia un’informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall’uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari, per quanto, eventualmente, a “formazione progressiva”3;
3 Ai sensi dell’art. 7 MAR “nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso”, sicché, di conseguenza, “una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata”.
non ancora resa pubblica: ossia un’informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
• che concernere, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori dalla sfera dell’emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell’emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati: ossia un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole (investitore- medio) utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.
Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di Informazione Privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l’assenza di una sola delle stesse per privare l’informazione del suo carattere privilegiato.
Con riferimento all’ambito di applicazione dei suddetti illeciti penali ed amministrativi di abuso di mercato, occorre precisare che l’art. 182 TUF, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 10 della Direttiva Market Abuse, sancisce la punibilità anche per quelle condotte commesse all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
2.1 I reati di abuso di mercato
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. “insider trading”;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui è preposto o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’art. 11 MAR (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni) - c.d. “tipping”;
c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. “tuyautage”.
I soggetti di cui sopra in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell’Informazione Privilegiata vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e tuyautage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. “criminal insider” (è il caso ad esempio del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate “price sensitive”).