STATUTO DEL FONDO “FON.TER”
STATUTO DEL FONDO “FON.TER”
Articolo 1 Denominazione - Soci
A seguito dell’accordo interconfederale del 22.07.2002, tra CONFESERCENTI, con sede in XXXX, Xxx Xxxxxxxxx 00, e codice fiscale 80186510584, e CGIL con sede in Roma, X.xx d’Italia n. 25 e codice fiscale 80163950589, CISL con sede in Xxxx Xxx Xx x. 00 e codice fiscale 80122990585, UIL con sede Xxxx Xxx Xxxxxxx x. 0 e codice fiscale 80127290585, previsto dall’art. 118, Legge n. 388 del 2000, è istituito il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato FON.TER .
FON.TER (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazione ai sensi dell’art. 14 e seguenti del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.
FON.TER è il Fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori occupati con particolare riferimento a quelli delle imprese del terziario del turismo e dei servizi.
Articolo 2 Scopi
FON.TER non ha fini di lucro ed opera a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
All’interno di FON.TER potrà essere prevista un’apposita sezione relativa ai dirigenti.
Il Fondo promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000 – piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali.
L’attuazione dello scopo suindicato è disciplinata dal Regolamento del Fondo.
Il Fondo può articolare la propria attività su base regionale o territoriale individuando eventualmente specifici comparti sulla base delle caratteristiche delle imprese aderenti.
Articolo 3 Sede e durata
Il Fondo ha sede legale a Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, e ha durata illimitata.
Articolo 4 Aderenti al Fondo
Assumono la qualifica di aderenti al Fondo FON.TER i datori di lavoro che optano per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge 388 del 2000.
Articolo 5 Cessazione dell’ adesione
L’adesione a FON.TER cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FON.TER;
b) cessazione per qualsiasi causa della condizione di datore di lavoro;
c) revoca dell’adesione al Fondo.
Articolo 6 Organi sociali
Sono organi di FON.TER:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra l’Associazione datoriale Confesercenti e le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.
Articolo 7 Assemblea
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 24 membri, 12 in rappresentanza di CONFESERCENTI e 12 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL.
I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Ciascuna Organizzazione di cui sopra può, per dimissione o per giustificati motivi approvati dall’Assemblea, sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente del Fondo.
Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l’avvenuta variazione per la presa d’atto.
In caso di rinnovo o di sostituzione i componenti precedentemente nominati rimarranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.
Spetta all’Assemblea di:
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori e per i Revisori dei Conti;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro (Legge 388/00, comma 2, art. 118);
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
L’Assemblea si riunisce, di norma, due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata, tramite fax o avviso di posta elettronica– contenente luogo, data e ordine del giorno- da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, o via fax, ovvero avviso di posta elettronica da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FON.TER o in sua assenza dal Vice Presidente.
Per la validità delle adunanze dell’assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell’assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la validità delle adunanze dell’assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri della Confesercenti e due per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ciascun componente dell’Assemblea può delegare un altro componente. Xxxxxxx membro non può esercitare più di due deleghe.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali: 6 designati da CONFESERCENTI, 6 designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL- CISL-UIL.
I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati più volte.
In caso di sostituzione o dimissioni i componenti precedentemente nominati rimarranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
Qualora venga revocato, per giustificati motivi, il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organizzazione che lo ha designato, quest’ultima ne farà comunicazione all’Assemblea e ne proporrà la sostituzione.
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del componente sostituito.
Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FON.TER .
In particolare il Consiglio ha il compito di:
- dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FON.TER;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FON.TER;
- deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale di FON.TER in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
- deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo;
- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea;
- riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento e modalità di rendiconto dei piani e dei progetti formativi;
- compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
- adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2;
- nominare Comitati di comparto a carattere tecnico-scientifico;
- nominare e revocare il direttore di FON.TER .
Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri al compimento di specifici atti e/o all’esercizio di determinate funzioni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
Articolo 9 Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
Spetta al Presidente:
- la legale rappresentanza del Fondo;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Xxxxxx al Presidente di concerto con il vice Presidente:
- sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari.
Il Vice Presidente affianca il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.
Articolo 10
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, fax o a mezzo posta elettronica da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Xxxxxxxxxx nominato di volta in volta dal Presidente stesso.
Articolo 11
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato da CONFESERCENTI e uno dalle OO.SS.LL. CGIL-CISL-UIL; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte. Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati più volte.
I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta dai Comitati di comparto.
Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi di FON.TER per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione .
Articolo 12 Risorse finanziarie
Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 FON.TER è finanziato:
- dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
Articolo 13 Patrimonio dell’Ente
Il patrimonio di FON.TER è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 14 Bilancio
Gli esercizi finanziari di FON.TER hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo, e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla CONFESERCENTI e alle Associazioni dei lavoratori la CGIL-CISL-UIL.
Articolo 15 Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalla CONFESERCENTI, uno dalle OO.SS.LL. CGIL-CISL-UIL e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
L’Assemblea determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dall’Assemblea. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci Confesercenti e CGIL-CISL-UIL.
Articolo 16 Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto nonché al Regolamento, per essere approvate debbono ottenere il 90% dei voti dei componenti dell’assemblea FON.TER .
Articolo 17 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FON.TER .
REGOLAMENTO DEL FONDO “FON.TER”
Articolo 1 Funzionamento del Fondo
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua di soggetti di cui all’art. 1, comma 3, dello Statuto, denominato FON.TER .
Le imprese che aderiscono a FON.TER versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000.
Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate - con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto eventualmente costituito – in un apposito conto corrente intestato a FON.TER .
Per le spese relative al funzionamento di FON.TER, degli eventuali Comitati di comparto, (risultanti dal bilancio preventivo), per svolgere azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo, si provvede attraverso l’utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente al 10% delle risorse stesse
La suddetta quota parte del 10% potrà essere utilizzata anche per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio territoriale e settoriale.
Articolo 2 Direttore
La responsabilità operativa del Fondo è affidata ad un Direttore, appositamente nominato dal Consiglio, o a consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso.
Il Direttore ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa, contabile e operativa di FON.TER .
In particolare:
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione: per l’espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;
- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte;
- predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo del Fondo – anche in riferimento all’attività dei singoli Comitati di comparto - da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 3 Attività del Fondo
Il Fondo, nell’ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000 - piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti.
Nell’ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti:
- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse del settore terziario, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
- promuovere interventi di formazione continua sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.
Articolo 4 Comitati di comparto
Nell’ambito della struttura del Fondo, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla costituzione di Comitati di comparto con competenze tecnico-scientifiche, la cui attività sarà finalizzata all’elaborazione di progetti e proposte in sintonia con quanto previsto al precedente art. 3.
Il Comitato, in numero di 6 componenti in forma paritetica per comparto, dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.
A ciascun Comitato di comparto possono essere demandate le seguenti funzioni:
- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l’approvazione dei progetti;
- l’esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi, ecc.) relative alle risorse del comparto;
- ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio.
Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno
indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione.
Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.
Ciascun Comitato di comparto si avvale, preferibilmente, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attività formative.
Articolo 5 Procedura di finanziamento
FON.TER provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l’inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di comparto.
Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dalle imprese e, per incarico di queste ultime, dagli enti di formazione accreditati a FON.TER, presso la sede sociale, con Raccomandata X.X. x mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l’ordine di arrivo.
I piani formativi ed i progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite da FON.TER e devono contenere l’indicazione del nominativo del responsabile del piano o del progetto.
L’esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l’incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.
I piani formativi ed i progetti presentati vengono esaminati dal Comitato di comparto, qualora costituito, che ne propone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione o il rigetto del finanziamento.
Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i piani formativi o i progetti per i quali non sia stata concessa l’autorizzazione.
Il finanziamento di ogni singolo piano formativo o progetto avviene di norma sull’ammontare dei contributi effettivamente versati dalla singola impresa
Nell’ipotesi in cui una impresa non utilizzi interamente la quota annuale a sua disposizione entro l’anno successivo, la parte residua sarà destinata ad altre attività secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio.
Le imprese che inoltrano i piani formativi o i progetti ammessi al finanziamento, entro
60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’attività formativa predispongono un rendiconto del piano formativo o del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenute nella relazione del responsabile piano formativo o del progetto. L’erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.
Potranno, comunque, essere assegnati degli acconti sul totale dei costi a fronte dell’adesione di tali imprese al Fondo stesso.
Il Consiglio di Amministrazione approva la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto dei piani e dei progetti formativi.
Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti i singoli comparti eventualmente costituiti ciascun comparto avrà una quota parte non superiore al 90% delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.
Di tale percentuale, nell’ambito di ciascun comparto, una quota non superiore al 5% viene messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale.
Articolo 6 Monitoraggio
Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l’effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
Nel caso in cui l’attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate ed, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.