STATUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DRAVA IN PROVINCIA DI UDINE
STATUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DRAVA IN PROVINCIA DI UDINE
Articolo 1 — Natura giuridica, sede e denominazione
I Comuni di Tarvisio, Chiusaforte e Malborghetto-Valbruna in Provincia di Udine e ricadenti nell’ambito del bacino imbrifero montano della Drava (così come delimitato dal Decreto del Ministero dei LLPP del 14.12.1954) aderiscono al CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DRAVA IN PROVINCIA DI UDINE
(costituito con Decreto del Prefetto di Udine nr. 60754/IV di data 13.3.1956) ai sensi sia del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni sia della legge 27 dicembre 1953 n. 959.
Del Consorzio faranno parte inoltre i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti nell‘ ambito del Bacino Imbrifero Montano della Drava.
La sede del Consorzio è presso la sede municipale del Comune di Tarvisio.
Articolo 2 —Scopo e durata
Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all’incasso, all’ amministrazione e all’ impiego del fondo comune che gli è attribuito ai sensi dell’art. 1 della legge 959/53, nella esecuzione diretta o indiretta ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni riuniti in Consorzio. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato è cessa nei casi previsti dalla legge; può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 5 della legge 925/80.
Articolo 3 - Ripartizione dei sovraccanoni.
Il computo dei sovraccanoni spettanti annualmente ai Comuni compresi nel bacino viene effettuato come segue:
- al Comune Tarvisio:quota del 70 %;
- al Comune di Malborghetto-Valbruna: quota del 15%;
- al Comune di Chiusaforte: quota del 15%.
L’Assemblea generale, per particolari iniziative e/o eventi, con votazione unanime, può derogare a quanto previsto dal comma precedente.
La somma complessiva dei sovraccanoni che competono all‘ intero bacino, al netto delle spese di gestione del Consorzio, è messa a disposizione di ciascun Comune nella misura risultante dal computo di cui sopra e da destinare per investimenti e opere di carattere comune o di interesse particolare dei singoli comuni nelle spirito della legge riguardante l’economia montana. La somma di cui sopra viene erogata dal Consorzio al Comune destinatario in base a ordini di pagamento emessi nelle forme di legge e a seguito di apposita deliberazione.
Articolo 4 - Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea generale; il Consiglio Direttivo; il Presidente;
il Revisore dei conti.
Articolo 5 — Assemblea generale
L’assemblea generale del Consorzio è costituita dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco (o di un suo delegato) e da due consiglieri di ogni Comune di cui uno della minoranza.
La delega deve avvenire per atto scritto.
Il Sindaco e i Consiglieri Comunali come sopra sono designati che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica presso il loro Comune, decadono anche dal suddetto incarico automaticamente; le singole Amministrazioni Comunali dovranno, entro il termine massimo di giorni 60 procedere a comunicare al Consorzio i nuovi nominativi. I componenti della Assemblea durano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.
Non possono fare parte della Assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge. L’Assemblea generale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
L’Assemblea generale deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e degli adempimenti di verifica degli equilibri di bilancio (qualora tale verifica sia proposta dal revisore dei conti) ed in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea. La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno 5 giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione della sede, del giorno, dell’ora della adunanza stessa e degli oggetti da trattare.
Presidente della Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. I componenti dell’ assemblea generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai consiglieri comunali.
L’assemblea generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei propri membri.
La seconda convocazione può avere luogo almeno un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
L’ assemblea è presieduta. dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l’assemblea generale è presieduta dal consigliere più anziano di età. La presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Sindaco del Comune di Tarvisio.
Nelle votazioni e nelle elezioni ogni membro ha diritto ad un solo voto. Per la validità delle deliberazioni è prescritta la maggioranza assoluta dei voti.
Soltanto per le elezioni degli organi le votazioni si svolgono a schede segrete; fungono da scrutatori i tre componenti più giovani di età.
Fungerà da segretario il segretario del Consorzio e le relative deliberazioni saranno sottoscritte dal presidente e dalla stesso Xxxxxxxxxx.
Lo statuto e le sue modifiche devono ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le deliberazioni adottate dalla assemblea generale verranno pubblicate mediante affissione in apposito albo a ciò destinato presso l’albo del Comune di Tarvisio e verranno subito inviate anche ai Comune di Malborghetto-Valbruna e di Chiusaforte. Il Consorzio potrà prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e delibere.
Per quanto concerne i controlli e le esecutività delle delibere si fa espresso rinvio alla disciplina di legge.
Articolo 6 - Competenze della Assemblea generale Xxxxxx alla Assemblea generale:
1. approvare lo statuto del consorzio e le sue modifiche;
2. procedere alla nomina del Presidente del Consorzio e del Consiglio Direttivo;
3. approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;
4. approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall’art. 3 della legge 959/1953 e disposizione del Consorzio;
5. approvare i regolamenti (fatta eccezione per quello sul funzionamento degli uffici e dei servizi);
6. costituire o partecipare a società di capitali;
7. aderire a forme associative a accordi di programma con altri Enti;
8. approvare i programmi pluriennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici nonché i programmi e i piani finanziari;
9. eleggere il revisore dei conti.
Articolo 7 — consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e composto da tre membri oltre al Presidente, eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta. Sono nominabili un rappresentante per ogni comune. All’uopo si procede a tre votazioni separate.
Nell’ambito dei componenti del consiglio Direttivo così eletto, il Presidente designa il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al consiglio Direttivo e all’ Assemblea Generale nella prima seduta.
Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di componenti il Consiglio Direttivo che entrano in carica immediatamente.
La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da membro del consiglio Direttivo. Il componente del consiglio subentrante dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.
L’Assemblea generale deve provvedere alla surroga del Consigliere decaduto o in qualsiasi altro modo cessato alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica. Il consiglio Xxxxxxxxx si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno; la convocazione del consiglio Direttivo deve essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo (compreso il fax), con preavviso, di norma, di almeno cinque giorni e con l’indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti da trattare.
Le sedute sono valide con l’intervento di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voto la proposta non si ritiene approvata.
Alle sedute del consiglio Xxxxxxxxx partecipa il segretario del consorzio per la redazione del verbale e per esprimere, se necessari e/o previsti, i pareri sulle proposte di deliberazione.
Le deliberazioni del consiglio Direttivo sono redatte, pubblicate e divengono esecutive negli stessi termini e con le stesse modalità delle deliberazioni della Assemblea Generale.
Articolo 8 — competenze del Consiglio Direttivo
Spetta al consiglio Direttivo:
- predisporre gli schemi del bilancio di previsione e i rendiconti di ogni esercizio finanziario;
- approvare le variazioni, i prelievi dal fondo di riserva, gli assestamenti e gli storni che occorra introdurre nel bilancio nel corso di esercizio salvo ratifica, se prevista per legge;
-. adottare provvedimenti di urgenza anche in materia di competenza dell’assemblea con l’obbligo di sottoporli a ratifica della medesima nella riunione immediatamente successiva;
— approvare i progetti per l’ esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla assemblea e darvi esecuzione;
- deliberare sul servizio di tesoreria;
- deliberare sulla assunzione di eventuali mutui già previsti negli atti fondamentali della assemblea;
- concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
- autorizzare il presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio.
Il consiglio Xxxxxxxxx compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti alla Assemblea generale e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge e da] presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
Articolo 9 — Presidente
Il Presidente viene eletto dall’ assemblea all’ interno dei suo componenti a maggioranza assoluta dei votanti
Articolo 10 - Competenze del Presidente
Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi. Egli presiede l’assemblea generale e il consiglio direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l’esito delle votazioni.
Spetta al Presidente:
- convocare l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo;
- fissare l’ordine del giorno delle adunanze;
- vigilare sull’ esecuzione delle deliberazioni dell’ assemblea e del consiglio direttivo;
- firmare gli atti ed i contratti del Consorzio;
- assumere i provvedimenti necessari ed urgenti per un buon andamento dei servizi consortili;
- sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- conferire gli incarichi mediante contratti a tempo determinato e di collaborazione a termine nei casi previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ivi compresa la nomina del segretario del consorzio;
- nominare il Vice Presidente fra i componenti del consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 11 - Revisore dei conti
L’assemblea elegge, con votazione per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri in carica, un revisore dei conti scelto tra gli esperti di cui all’art. 234, secondo comma del D.L9s. 267/2000 per la durata di un triennio dalla data di esecutività o eseguibilità della delibera di affidamento.
Non possono essere eletti revisori parenti od affini entro il quarto grado a componenti del Consiglio Direttivo. Valgono per il revisore la norme di incompatibilità ed ineleggibilità di cui a]l’art. 236 del D.Lgs. 267/2000. Il revisore non è revocabile salvo inadempienze nel mandato ed è rieleggibile per una solo volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Assemblea generale e del Consiglio Direttivo; il suddetto diritto non è delegabile. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l’eventuale assenza, qualora l’avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all’organo del Consorzio di deliberare. Il revisore collabora con l’assemblea generale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto; essa dovrà essere inviata ai componenti della assemblea generale con l’avviso di convocazione della relativa seduta assembleare. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell‘ Ente, ne riferisce immediatamente alla assemblea generale. Entro il 15 settembre di ciascun anno verificherà il permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, proporrà alla assemblea i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’’art. 194 del D.LgS. 267/2000 per il ripristino dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione-finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione ovvero della gestione dei residui, propone le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
Articolo 12 — Il segretario
Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal presidente, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dal Consorzio e quindi:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina la attività;
- svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell‘ azione amministrativa;
- partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura direttamente la redazione dei relativi verbali;
- assume la responsabilità della fase istruttoria dell’attività amministrativa;
- cura e promuove l’attuazione dei provvedimenti;
- esercita il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d’appalto e di concorsi;
- roga e riceve tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica la scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
- adotta tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti;
- adotta ogni provvedimento nei confronti del personale ivi compreso gli atti relativi al potere disciplinare previsto dalle norme vigenti;
- esprime i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- può esercitare le funzioni di Direttore Generale nella ipotesi prevista dall’art. 108 comma questo del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 13 . Personale
Il consorzio si avvale, per il suo funzionamento, di personale proprio; può avvalersi anche di personale a rapporto professionale nei limiti della vigente legislazione L’organizzazione degli uffici, il rapporto segretario/personale sono disciplinati da apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 14 - Indennità ai componenti degli organi consorziali
Al Presidente ed al Vice Presidente del Consorzio è corrisposta una indennità di carica uguale a quella spettante rispettivamente al Sindaco e al Vice Sindaco di un Comune compreso fra i 1.000 e i 3.000 abitanti.
Ai membri del Consiglio Direttivo e della Assemblea è corrisposta una indennità di presenza, per ogni seduta, pari all'importo fissato dalle norme regionali in vigore per i Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti.
Articolo 15 - Gestione finanziaria
L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del rendiconto si fa riferimento all’ ordinamento finanziario degli enti locali. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l’adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del consorzio.
Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l’osservanza della legge e dai regolamenti in materia.
Articolo 16 - Disposizioni finali e di rinvio
Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate dalla assemblea generale col voto di almeno due terzi dei componenti della stessa. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di principio sugli enti locali.