MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
KPMG S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Versione aggiornata al 21 dicembre 2017
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2017
Indice
Definizioni Parte Generale
1 La responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1.2 L’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
2 KPMG S.p.A. – struttura organizzativa, procedurale e sistema di controllo interno
2.1 Il network KPMG
2.2 Le principali aree di operatività della Società
2.3 La struttura organizzativa della Società
2.4 La struttura procedurale e gli strumenti di controllo interno
2.5 Il sistema di deleghe e procure
3 Il Modello della Società
3.1 La funzione del Modello
3.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello
3.3 Il rapporto tra il Modello e il Codice di Comportamento
3.4 La procedura di realizzazione del Modello
3.5 La struttura e i contenuti del Modello
3.6 I Destinatari del Modello
3.7 I reati presupposto rilevanti per la Società
3.8 La procedura di adozione del Modello
4 Organismo di Vigilanza
4.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
4.2 Identificazione, nomina, cause di ineleggibilità, durata e revoca dell’Organismo di Vigilanza
4.3 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza
4.4 Relazione dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
4.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni
5 Comunicazione, diffusione e formazione, attuazione e aggiornamento del Modello
5.1 Comunicazione, diffusione e formazione del Modello
5.2 Attuazione del Modello
5.3 Aggiornamento del Modello
6 Sistema sanzionatorio
6.1 Premessa
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti
6.4 Procedimento
6.5 Misure nei confronti dei soci titolari di azioni con prestazioni accessorie
6.6 Ulteriori misure specifiche nei confronti del personale professionale
6.7 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione
6.8 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale
6.9 Misure nei confronti di consulenti e collaboratori
Parte Speciale
Introduzione alla Parte Speciale
A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
A 1 Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs.
231/2001
A 2 Caratteristiche generali dei reati contro la Pubblica Amministrazione A 3 Identificazione delle attività sensibili
A 4 Principi generali di comportamento
A 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
A 6 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali
B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)
B 1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.
231/2001
B 2 Identificazione delle attività sensibili B 3 Principi generali di comportamento
B 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
C Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
C 1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal X.Xxx. 231/2001 C 2 Identificazione delle attività sensibili
C 3 Principi generali di comportamento
C 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
C 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali
D Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
D 1 Le fattispecie dei reati di abuso di mercato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 D 2 Identificazione delle attività sensibili
D 3 Principi generali di comportamento
D 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
E Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
E 1 Lesioni colpose ed omicidio colposo a norma degli artt. 590, terzo comma e 589 del codice penale E 2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
E 3 Identificazione delle attività sensibili E 4 Principi generali di comportamento
E 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
E 6 Ulteriori controlli specifici
F Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)
F 1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamate dal D.Lgs. 231/2001
F 2 Identificazione delle attività sensibili F 3 Principi generali di comportamento
F 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
G Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)
G 1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore richiamate dal D.Lgs. 231/2001 G 2 Identificazione delle attività sensibili
G 3 Principi generali di comportamento
G 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
H Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
H 1 La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria richiamata dal D.Lgs. 231/2001
H 2 Identificazione delle attività sensibili H 3 Principi generali di comportamento
H 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
I Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
I 1 La fattispecie del reato ambientale richiamata dal D.Lgs. 231/2001 I 2 Identificazione delle attività sensibili
I 3 Principi generali di comportamento
I 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
J Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
J 1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dal D.Lgs. 231/2001
J 2 Identificazione delle attività sensibili J 3 Principi generali di comportamento
J 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Appendici
Appendice 1: Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A.
Appendice 2: Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l’OdV
Allegati
Allegato 1: Tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio
Allegato 2: Descrizione delle attività caratterizzanti le principali funzioni aziendali Allegato 3: Procedure aziendali rilevanti ai sensi del Decreto
Allegato 4: Codice di Comportamento
Definizioni
Attività sensibile: attività nello svolgimento della quale, in rapporto alle fattispecie di Reati Xxxxxxxxxxx, è teoricamente possibile, da parte di persone appartenenti all’organizzazione della Società, la commissione di un Reato.
Codice di Comportamento: insieme di principi e valori formalizzati e adottati dalle società del network KPMG per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Codice Antitrust: strumento di deontologia aziendale per consentire una rapida consultazione da parte del Personale Professionale di KPMG ogni qualvolta conduca affari nell’interesse della Società ovvero intrattenga rapporti con concorrenti, clienti o fornitori nell’esercizio della propria attività lavorativa, per individuare le situazioni e i comportamenti che potrebbero essere a rischio antitrust.
Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 3.6 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste.
Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria nella versione di marzo 2014.
Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel presente documento e relativi Allegati e Appendici, integrato dei manuali, strumenti e procedure ivi riferiti.
Network KPMG: si intende l’organizzazione internazionale KPMG di cui fanno parte in base a contratto le entità italiane che utilizzano il marchio “KPMG” per svolgere i propri servizi professionali.
Organismo di Vigilanza (OdV): l’organismo previsto dal paragrafo 4 del presente Modello.
Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come meglio elencati nell’Appendice 1 al presente modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
Società: KPMG S.p.A..
Soggetti apicali: coloro che avendone ricevuto la delega esercitano un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società.
Soggetti sottoposti ad altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.
1 La responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emesso in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti, in conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati.
La responsabilità della società (che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che ne risulta l’autore) sorge qualora il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società medesima, anche nella forma del tentativo ovvero in concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse dell’agente.
Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di misure interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o la revoca di finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Con riferimento agli autori del reato, il Decreto prevede che la responsabilità amministrativa a carico dell’ente sorga quando i reati vengono commessi da: a) soggetti in posizione c.d. “apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente; b) soggetti in posizione c.d. “subordinata”, tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.
Il Decreto prevede attualmente l’applicazione della disciplina in esame, alle seguenti categorie di reato:
• Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis1 del Decreto);
• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter2 del Decreto);
• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis3 del Decreto);
• Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.14 del Decreto);
• Reati societari (art. 25-ter5 del Decreto);
• Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater6 del Decreto);
1 Articolo inserito dall’art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48.
2 Articolo inserito dall’art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.
3 Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e in seguito ampliato e modificato dall’art. 17, comma 7, lett. A), nn. 1, 2, 3 e 4, L. 23 luglio 2009, n. 99.
4 Articolo inserito dall’art. 17, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.
5 Articolo inserito dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
6 Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7.
• Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater 17 e art. 25-quinquies8 del Decreto);
• Abusi di mercato (art. 25-sexies9 del Decreto);
• Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies10 del Decreto);
• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies11 del Decreto);
• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies12 del Decreto);
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25- decies13 del Decreto);
• Reati ambientali (art. 25-undecies14 del Decreto);
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies15 del Decreto);
• Reati transnazionali (art. 10 - Legge 16 marzo 2006 n. 14616).
Per l’identificazione delle singole ipotesi di reato (“Reati Presupposto”), si rimanda all’Appendice 1 “Elenco Reati”.
I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.
La responsabilità amministrativa dell’ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati elencati sia commesso nella forma del tentativo.
Con riferimento alle sanzioni che possono essere comminate all’ente ritenuto responsabile di uno dei Reati Presupposto l’art. 9, comma 1, del Decreto individua le seguenti:
• sanzione pecuniaria, che consiste in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell’ente, all’attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente e dello scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. In caso di condanna dell’ente, la sanzione pecuniaria è sempre applicata;
• sanzioni interdittive che prevedono un “obbligo di non fare” a carico dell’ente. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
i. l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
7 Articolo inserito dall’art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.
8 Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.
9 Articolo inserito dall’art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.
10 Articolo inserito dall’art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
11 Articolo inserito dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
12 Articolo inserito dall’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.
13 Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
14 Articolo inserito dall’art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
15 Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109
16 In questo caso, come già avvenuto per gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del D.Lgs. 58/1998, l’applicazione delle prescrizioni del Decreto Legislativo avviene non attraverso l’inclusione di reati presupposti nel corso del Decreto, ma attraverso il rinvio alle disposizioni del Decreto all’art. 10 nella stessa Legge, appunto rubricato Responsabilità amministrativa degli enti.
iii. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
iv. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
v. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste dal Decreto stesso per quella determinata fattispecie di Reato Presupposto.
La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, da determinarsi in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva.
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso:
• confisca, che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;
• pubblicazione della sentenza di condanna, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale.
1.2 L’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
Il Decreto prevede che le società elaborino modelli di “organizzazione, gestione e controllo”, redatti ed adottati al fine specifico di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.
L’esistenza di tali modelli anteriormente alla commissione di un reato, sempre che adeguati ed efficaci, esonera da responsabilità la società ed evita l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed eventualmente interdittive.
In particolare, l’art. 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale (tassativamente definiti dall’art. 5 co. 1 lett. a), prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e dicontrollo;
c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla letterab).
L’adozione del modello organizzativo e di gestione, unitamente agli ulteriori requisiti sopra descritti, consente dunque all’ente di andare esente da responsabilità.
L’art. 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell’Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
A mente del secondo comma dello stesso art. 7, pertanto, l’inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell’Ente, se prima della commissione del reato l’Ente medesimo aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Mette conto di notare che nell’ipotesi delineata dall’art. 6 (fatto commesso da soggetti in posizione apicale) l’onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull’Ente, mentre nel caso configurato dall’art. 7 (fatto commesso da soggetti sottoposti all’altrui vigilanza) l’onere della prova in ordine alla inosservanza, ovvero alla inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità grava sull’accusa.
Il Decreto prevede inoltre che i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:
• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione deireati;
• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
2 KPMG S.p.A. – struttura organizzativa, procedurale e sistema di controllo interno
2.1 Il network KPMG
La Società aderisce al network Internazionale KPMG di cui fanno parte, in Italia, altre entità che svolgono servizi professionali di revisione contabile, consulenza aziendale, legale e fiscale, contraddistinti con il medesimo marchio KPMG. L’adesione al network comporta anche per tali entità il rispetto di una serie di regole organizzative e comportamentali, tese a garantire la massima correttezza e professionalità nello svolgimento della propria attività a tutela e salvaguardia del marchio KPMG e l’obbligo di essere soggette ad attività di verifica e monitoraggio da parte di KPMG International.
In aggiunta alle procedure di controllo già esistenti all’interno della Società e meglio descritte nell’ambito del successivo paragrafo 2.4, così come in parte previste nei manuali internazionali, la Società è a sua volta soggetta ad attività di verifica e monitoraggio da parte delle entità del network internazionale KPMG, da cui riceve in licenza i marchi, al fine di garantire un ulteriore monitoraggio anche ai fini del Decreto in esame, a tutela e protezione dei marchi KPMG.
2.2 Le principali aree di operatività della Società
KPMG S.p.A. è una delle maggiori società italiane di revisione e organizzazione contabile, che opera in questo settore, coerentemente con il proprio Statuto sociale, che all’art. 4 prevede che “la Società ha per oggetto l’esercizio dell’attività di revisione e organizzazione contabile, nonché delle altre attività che le norme vigenti prevedono possano essere svolte da una società di revisione, con esclusione di qualsiasi altra attività”. KPMG S.p.A. si propone di assicurare ai propri clienti il miglior servizio professionale di revisione ed organizzazione contabile, realizzato con competenze tecniche aggiornate e con applicazione delle metodologie più avanzate.
I servizi resi da KPMG S.p.A. possono essere suddivisi, in base alle categorie previste dall’IFAC (International Federation of Accountants17), come segue:
1. Audit and review of historical financial information
2. Assurance engagements other than audits and reviews of historical financialinformation
3. Related Services
Tali servizi possono essere forniti per soddisfare richieste di:
• revisione legale;
• revisione volontaria;
• “referral work”;
• organizzazione contabile.
Nella tabella seguente sono illustrati in dettaglio i servizi normalmente resi da KPMG per le categorie previste dall’IFAC.
1. Audit and review of historical financial information | ||
A | Revisione contabile del bilancio (Financial Statement Audit) | • Revisione di bilanci di esercizio econsolidati • Revisione di bilanci ONLUS • Revisione di bilanci interinali e finali di liquidazione • Revisione completa di bilanci intermedi (semestrali, trimestrali, ecc.) |
B | Revisione contabile di natura speciale (Special Purpose Audit Engagements) | • Bilanci preparati in accordo con particolari principi contabili: - revisione di bilanci preparati secondo il criterio di cassa - revisione di bilanci preparati secondo criteri stabiliti da un contratto • Revisione di bilanci redatti ai fini del consolidato (“reporting package”) • Esame dei conti annuali separati predisposti dalle società del settore dell’energia e del gas (“Unbundling”) e di altri settori • Revisione di una specifica voce di unbilancio • Attestazione dell’effettività dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo ai fini della loro deducibilità dall’imposta IRAP • Revisione di informazioni riassunte estratte da un bilancio di esercizio o consolidato |
C | Revisione contabile limitata (Review) | • Revisione limitata di bilanci di esercizio, consolidati e situazioni infrannuali (semestrali, trimestrali, ecc.) con “negative assurance” • Revisione limitata di situazioni infrannuali di banche, assicurazioni, ecc., redatte anche ai fini del patrimonio di vigilanza, con “negative assurance” • Revisione limitata di “reporting package” redatti ai fini del consolidamento con “negative assurance” |
17 Federazione internazionale dei professionisti in materia contabile, che opera per lo sviluppo ed il coordinamento mondiale delle professioni contabili e l’armonizzazione degli standard in materia di contabilità.
2. Assurance engagement other than audits and reviews of historical financial information | ||
A | Assurance engagements with positive or negative assurance | • Esame di bilanci prospettici e datiprevisionali • Relazione allo Sponsor sul piano industriale • Verifica di bilanci/informazionipro-forma • Relazione allo Sponsor sul sistema di controllo di gestione • Relazione allo Sponsor sui dati contabili inclusi in un prospetto informativo • Parere sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo al progetto di fusione per incorporazione (art. 2501-sexies c.c.) • Parere sul prezzo di emissione delle azioni con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) • Parere sulla congruità del prezzo di cessione di azioni di una società operante nel settore del credito qualora il venditore o compratore sia lo stesso dell’ente conferente • Parere sulla distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis c.c.) • Parere sul valore di liquidazione delle azioni (Diritto di recesso art. 2437- ter c.c.) • Relazione nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c.) • Attestazione di conformità sugli aggregati di riferimento per il calcolo del contributo al Fondo Nazionale diGaranzia • Effettuazione di verifiche e rilascio di un attestato di conformità procedurale, alla luce delle “best practices” nazionali ed internazionali, rispetto alle linee guida adottate per la redazione e la predisposizione del: - bilancio sociale - rapporto ambientale - Sustainability Report • Revisione del rendiconto delle gestioni separate delle assicurazioni vita |
3. Related Services | ||
A | Compilazione bilanci e altre informazioni finanziarie (Compilation of financial information) | • Compilazione di bilanci di esercizio, consolidati e situazioni infrannuali |
B | Limitate procedure di verifica richieste dal cliente (Agreed-upon procedures on financial information) | • Limitate procedure di verifica richieste dal cliente su bilanci di esercizio, consolidati e situazioni infrannuali • Limitate procedure di verifica richieste dal cliente su bilanci/informazioni pro-forma • Limitate procedure di verifica su bilanci di esercizio e “reporting package” ai fini della revisione del bilancioconsolidato • Verifiche sui costi per il conteggio dei contributi pubblici • Due-diligence contabile e finanziaria per il compratore/venditore • Analisi trend storici per ilcompratore/venditore • Analisi trend di cassa per ilcompratore/venditore • Partecipazione a data-room per gli aspetti contabili e finanziari • Analisi degli aspetti contabili inclusi in uncontratto |
3. Related Services | ||
• Verifiche monitoraggio progetti • Altre verifiche su informazioni contabili • “Comfort letters” rilasciate su informazioni contabili incluse in un prospetto informativo con “negative assurance” su “change period” • Verifiche degli incassi delle società veicolo delle cartolarizzazioni • Verifiche del calcolo dei “financial covenants” a garanzia dei debiti bancari • Procedure di verifica sulla conformità a specifiche richieste stabilite da un contratto | ||
C | Servizi di Organizzazione Contabile | • Preparazione di informazioni contabili/finanziarie ai fini di una transazione • Assistenza nella preparazione di dati contabili ai fini della redazione di un prospetto informativo • Supporto alla redazione di bilanci IFRS/USGAAP • Supporto all’analisi ed all’implementazione di processi finalizzati alla tempestiva redazionedi bilanci annuali ed interinali • Supporto e suggerimenti con riferimento all’implementazione di nuovi principi contabili e norme di legge in tema di principi contabili • Supporto nel processo di riconciliazione di dati contabili |
La mappatura delle aree sensibili rispetto ai servizi professionali è svolta tenuto conto dell’iter procedurale in essere per lo sviluppo di servizi nuovi, che prevede specifiche procedure autorizzative interne di risk management prima che essi siano offerti e svolti.
2.3 La struttura organizzativa della Società L’organigramma di KPMG S.p.A. prevede:
• al vertice della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente e
l’Amministratore Delegato;
• la funzione “Quality & Risk Management” è in staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione; da essa dipendono le funzioni “Risk Management”, Ethics & Independence, “Quality Performance Review” e “Antiriciclaggio”, nonché la gestione del contenzioso (PII);
• dall’Amministratore Delegato dipendono:
- la Segreteria Societaria;
- la Funzione Fiscale/Legale;
- i responsabili delle aree geografiche (complessivamente 5). Dai responsabili di ciascuna area dipendono i responsabili di ufficio;
- i coordinatori di settore (Banche ed Assicurazione, Settore Industriale, Consumer Market, Technology, Media & Telecommunications, Settore Pubblico, Private Equity);
- i coordinatori nazionali delle Funzioni Professionali (Risorse Umane, Knowledge Management, Professional Practice, Training);
- i responsabili delle Funzioni di Supporto (Amministrazione, Finanza e Pianificazione, Sistemi Informativi, Personale di Supporto, Marketing e Comunicazione, Altre Funzioni di Supporto).
Nell’ambito della struttura, sia organizzativa che professionale, rivestono una particolare importanza i soci di KPMG S.p.A., tutti soci prestatori d’opera, legati alla Società, oltre che da una partecipazione al capitale, anche da un rapporto contrattuale che regolamenta le prestazioni professionali cui gli stessi sono tenuti. In aggiunta all’attività professionale, molti soci di KPMG S.p.A. svolgono funzioni organizzative interne e ruoli di coordinamento di settore o di ufficio. In ogni caso, tutti i soci di KPMG S.p.A., anche quelli impegnati in attività gestionali, svolgono comunque, per una parte del loro tempo, attività professionale.
L’adesione delle entità italiane del network KPMG agli accordi di network da esse sottoscritti comporta che alcuni fondamentali processi organizzativi e professionali debbano essere svolti secondo una struttura di regole e di controlli inderogabili stabiliti a livello internazionale, il cui rispetto è verificato dalle strutture internazionali ed è assicurato da un sistema di sanzioni che contempla anche l’esclusione dal network internazionale.
Pertanto, tali processi (nel seguito processi di network) sono ugualmente disegnati, applicati e verificati da ciascuna entità legale italiana del network KPMG.
Inoltre, le entità legali italiane del network KPMG per assicurare i medesimi ed elevati standard di regolarità e di controllo sulle proprie operazioni hanno definito di svolgere in modo centralizzato, perciò uniforme, alcuni dei principali processi aziendali di supporto, tramite contratti di“outsourcing”.
Pertanto, la tipologia dei processi aziendali della Società è la seguente:
• processi/attività specifici della Società;
• processi/attività di network gestiti individualmente dalla Società;
• processi/attività specifici e di network gestiti in outsourcing da parte di altre società del network KPMG.
La descrizione delle principali attività svolte dalle principali funzioni aziendali è riportata in allegato al presente Modello (cfr. Allegato 2 - Descrizione delle attività caratterizzanti le principali funzioni aziendali).
Nella seguente tabella è riportata una sintetica descrizione delle attività caratterizzanti le principali funzioni aziendali summenzionate con evidenziazione delle attività che sono gestite da altre società appartenenti al network KPMG.
L’organismo di Vigilanza riceve e valuta l’appropriatezza dei contratti di outsourcing derivanti dalla struttura sopra descritta.
2.4 La struttura procedurale e gli strumenti di controllo interno
L’organizzazione internazionale cui KPMG aderisce è caratterizzata da una serie di regole e procedure che sono state recepite anche a livello italiano dalla Società, mediante l’adozione di diversi manuali e procedure, in parte di adeguamento alle regole internazionali del network KPMG, in parte appositamente adottate in funzione delle esigenze specifiche della Società, che disciplinano lo svolgimento dell’attività di revisione, nonché di altre funzioni aziendali a questa connesse o comunque necessarie per la gestione della Società. KPMG S.p.A. ha altresì attuato ulteriori procedure necessarie per rendere lo svolgimento della propria attività in linea con le disposizioni legislative e regolamentarinazionali.
Nell’ambito delle molteplici procedure e policy aziendali operanti all’interno della Società, in allegato al presente Modello è riportata una descrizione di quelle rilevanti al fine dell’applicazione del Decreto (cfr. Allegato 3 - Procedure aziendali rilevanti ai sensi del Decreto).
Spetta all’Organismo di Vigilanza, in relazione ai propri compiti, responsabilità e aree di propria competenza secondo quanto previsto dal Decreto, la proposta circa la necessità di identificare nuove procedure o integrare manuali e procedure già esistenti.
La redazione/integrazione delle procedure deve essere affidata a personale diverso dal responsabile di funzione che svolge l’attività da regolamentare, ma allo stesso tempo deve prevedere il contributo da parte di coloro che dovranno applicarla.
L’attività di revisione contabile è, inoltre, soggetta ad un complesso e dettagliato sistema di regole e disposizione i cui capisaldi sono rappresentati in particolare da:
• principi di revisione italiani (emessi dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti eRagionieri);
• principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing emessi dall’IFAC);
• X.Xxx. n. 39 del 27 gennaio 2010;
• X.Xxx. n. 58 del 24 febbraio 1999 (“Testo Unico dell’intermediazione finanziaria”);
• regolamenti, circolari e comunicazioni della CONSOB;
• comunicazioni varie di comportamento e ogni altra notizia necessaria all’attività di revisione inviate dall’Assirevi.
Nelle prestazioni di servizi svolte o ricevute dalla Società in base a contratti di “outsourcing” a favore di altre società del network, nell’ambito delle attività sensibili indicate nella Parte Speciale del presente Modello, la Società si attiene, oltre che al contratto, anche al Codice di Comportamento, ed a quanto previsto dal Modello.
In generale, per la prevenzione dei Reati le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi generali:
• tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell’attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
• separazione di compiti: non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
• poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
• archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l’attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
• riservatezza: l’accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente per la supervisione ed il controllo in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, all’Organismo di Vigilanza.
In relazione alla struttura di controllo interno e procedurale descritta e alle risultanze dell’attività di identificazione delle attività sensibili ai sensi del Decreto (cfr. paragrafo 3.4 del presente Modello - La procedura di realizzazione del Modello), la Parte Speciale del presente Modello descrive, per ciascuna
attività sensibile le procedure di controllo applicabili, nonché gli indicatori e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
2.5 Il sistema di deleghe e procure
In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei Reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.
Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:
• le procure devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
• le procure devono essere tempestivamente aggiornate.
L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.
Deleghe e procure sono conferite unicamente ai soci e, solo per limitate categorie di atti o per singole questioni, ad altri soggetti che siano dirigenti. L’iter procedurale per l’ammissione di nuovi soci garantisce il possesso da parte dei candidati di caratteristiche personali, professionali ed etiche ai massimi livelli, il che assicura l’esercizio delle deleghe e delle procure secondo i principi e valori sanciti nel Modello.
3 Il Modello della Società
3.1 La funzione del Modello
La Società considera un valore da diffondere al proprio interno quello della cultura della “legalità” e ritiene che l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell’espletamento delle proprie attività, siano seguiti comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex-post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati, mediante l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguenteproceduralizzazione.
I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio); dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente alla commissione del reato stesso.
Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di informare dipendenti, organi sociali, soci, collaboratori e consulenti che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Modello e alle
altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società e che la Società li sanzionerà corrispondentemente.
A tali fini, è altresì prevista la costituzione di un apposito Organismo di Vigilanza, di cui al successivo Capitolo 4, volto a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull’operato dei Destinatari, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad un’informazione costante sulle attività rilevanti ai fini di vigilanza sul Modello.
3.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello
Per la redazione del presente Modello, non esistendo delle linee guida dettate con specifico riferimento alle attività professionali svolte dalla Società, si è tenuto conto:
• delle indicazioni fornite nel Decreto;
• dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, desumibili dalla best practice internazionale18;
• dei principi generali, desumibili dalle “linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001” elaborate da Confindustria nel marzo 2002, aggiornate a maggio 2004, marzo 2008 e marzo 2014.
Inoltre, si è tenuto conto anche degli specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società, quali, in particolare:
• il Codice di Comportamento adottato dalla Società, in recepimento dei principi internazionali del network KPMG19, allo scopo di esprimere i principi deontologici della Società e diffondere all’interno del proprio personale una cultura di professionalità e una metodologia nei comportamenti e nel “modus operandi” della Società20. Tale Codice di Comportamento è stato ritenuto coerente con gli obiettivi posti
18 Un essenziale contributo deriva dalle “Federal Sentencing Guidelines” statunitensi, da cui è nata l’esperienza dei “Compliance Programs”. I “Compliance Programs”, a loro volta, hanno recepito e rielaborato la nozione ed articolazione del sistema di controllo interno presente nel “COSO Report”. Quest’ultimo è considerato, nel position paper sul Decreto emesso dall’A.I.I.A. (Associazione Italiana Internal Auditors), insieme alla Sarbanes Xxxxx, come il riferimento internazionale più autorevole sulle tematiche del controllo interno. In particolare i principi generali individuati nella best practice internazionale possono riassumersi nei seguenti otto componenti: Governo (assicurare una chiara attribuzione di competenze a tutte le funzioni che sono chiamate a contribuire al mantenimento ed all’efficacia del Modello); Procedure operative e codici di condotta (assicurare che le attività e le operazioni aziendali siano svolte secondo standard di comportamento statuiti - quali ad esempio codici di condotta e/o codici etici, “statement of business policies”, ecc. - e non in contrasto con norme di legge o deontologiche); Comunicazione (assicurare un’appropriata comunicazione delle procedure operative e del Modello nel suo complesso); Formazione (assicurare, attraverso i programmi di formazione professionali impiegati dall’azienda, un’appropriata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello); Risorse Umane (assicurare l’effettiva applicazione del Modello nei rapporti tra impresa e dipendenti); Controllo e monitoraggio (fornire evidenza circa il rispetto delle procedure operative e circa la loro adeguatezza rispetto alle mutate circostanze); Informazione (rendere disponibili, in tempi adatti, tutte quelle informazioni, di varia natura, necessarie per la vigilanza attiva e per la prevenzione dei reati da parte dei responsabili di processo/funzione e da parte dell’Organismo di Vigilanza); Violazioni (assicurare l’investigazione ed il trattamento dei casi di violazione, presunta od accertata, secondo criteri di competenza, indipendenza e riservatezza).
19 Per network “KPMG” si intende l’organizzazione di cui fanno parte le entità che utilizzano il marchio “KPMG” per contraddistinguere i propri servizi professionali; si veda meglio quanto indicato al paragrafo 2.1.
20 In particolare i principi del Codice di Comportamento sono ispirati ai seguenti valori, noti come “KPMG Way”:
• “We lead by example”: i nostri comportamenti sia individuali che collettivi servono da esempio per comprendere cosa ci aspettiamo gli uni dagli altri e dai nostri clienti e cosa questi ultimi si aspettano da noi.
• “We work together”: la collaborazione favorisce l’impiego al meglio delle competenze, esperienze, conoscenze e culture individuali, sviluppando relazioni più forti e vantaggiose.
• “We respect the individual”: il rispetto delle diversità dei singoli individui, per quello che sono e per il loro contributo nella nostra organizzazione, si traduce in un beneficio per i clienti e per la nostrasocietà.
• “We seek the facts and provide insight”: ascoltare in modo dialettico i diversi punti di vista al fine di formulare il giudizio giusto.
• “We are open and honest in our communication”: comunicare in modo chiaro e tempestivo, favorendo il confronto e lo scambio costante di idee fra i diversi interlocutori.
dal Decreto e viene pertanto richiamato anche nel Modello, divenendone parte integrante, in considerazione del fatto che la maggior parte dei suoi principi risponde alle esigenze specifiche che il Modello intende perseguire;
• i manuali, le procedure e le policy aziendali operanti all’interno della Società;
• le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
• le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
• il sistema disciplinare di cui al CCNL;
• le norme di fonte primaria e secondaria e più in generale la normativa italiana e straniera applicabile volta a disciplinare l’attività di revisione.
3.3 Il rapporto tra il Modello e il Codice di Comportamento
I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice di Comportamento di cui all’Allegato 4, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:
• il Codice di Comportamento è un documento che contiene l’insieme di principi di deontologia aziendale, validi anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i Destinatari e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
• il Modello costituisce un insieme di regole, strumenti e procedure, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.
3.4 La procedura di realizzazione del Modello
La Società ha proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria:
• ad identificare le attività sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell’operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L’analisi è stata preordinata all’identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento delle attività aziendali, al fine di individuare quei comportamenti che potrebbero astrattamente integrare ipotesi di Reato Presupposto;
• ad identificare ed implementare le azioni di miglioramento del sistema di controllo e all’adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e della documentazione dei controlli;
• a definire i principi generali e specifici di formazione della volontà della Società/le procedure da seguire nei casi in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti principi generali e specifici di comportamento e procedure che esprimono l’insieme delle regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso
• “We are committed to our communities”: sia come individui che come società siamo radicati nelle nostre comunità, che cerchiamo di far progredire, compatibilmente con il tempo e le risorse di cuidisponiamo.
• “We act with integrity”: in quanto professionisti orgogliosi di essere parte di KPMG, siamo costantemente impegnati a mantenere alta la qualità dei nostri servizi, lavorando con integrità, indipendenza ed in modoobiettivo.
ad identificare come le più idonee a governare il profilo di rischio individuato. I protocolli/procedure sono ispirati peraltro alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.
Le attività fondamentali per la realizzazione del Modello sono state pertanto:
• la mappatura delle attività sensibili della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
• la predisposizione di protocolli/procedure che individuano adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
• la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
• l’istituzione dell’Organismo di Xxxxxxxxx con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico,
• l’adozione di un idoneo sistema sanzionatorio disciplinare;
• l’adozione del Codice di Comportamento, che costituisce parte integrante del presente Modello.
La mappatura completa delle attività sensibili è riportata in appendice al presente Modello (Appendice 3).
3.5 La struttura e i contenuti del Modello Il presente Modello è composto da:
• una Parte Generale in cui sono descritti i contenuti e gli impatti del Decreto, le caratteristiche generali del Modello, le categorie di Reato Presupposto che possono comportare la responsabilità della Società, le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i principi informatori della formazione del personale;
• una Parte Speciale contenente:
- i principi di comportamento che devono valere per tutti i dipendenti, gli organi sociali, i soci della Società ed i collaboratori della stessa, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, differenziati in funzione delle diverse categorie di reato contemplate nel Decreto;
- i principi procedurali ed i relativi schemi di controllo specificatamente individuati e differenziati con riferimento all’attività professionale, alle fattispecie di reato e alle singole funzioniaziendali.
3.6 I Destinatari del Modello
Il presente Modello si applica:
• a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa;
• ai dipendenti della Società, ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
• ai dipendenti di società del network KPMG che sono temporaneamente distaccati presso la Società;
• a coloro che operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell’interesse della Società nell’ambito delle attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale.
Si sottolinea che tra i soggetti destinatari del Modello sono da comprendere anche coloro che, pur non rientrando nel novero delle categorie di soggetti previste dagli artt. 5 e 6 del Decreto, operano per conto o nell’interesse della Società. Per tale motivo, anche in forza di clausole contrattuali che regolano i loro rapporti con la Società, essi sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto dei principi etici contenuti nel Codice di Comportamento e delle regole e dei principi di controllo interno definiti nelle procedure e nei protocolli relativi alla specifica area a rischio in cui viene esplicata la loro attività, definiti dalla Società, e la cui violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al paragrafo 6.9 del sistema disciplinare.
Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.
La Società condanna e sanziona qualsiasi comportamento difforme dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato asseritamente ed erroneamente nell’interesse della Società o con l’intenzione di arrecarle un vantaggio.
3.7 I reati presupposto rilevanti per la Società
In considerazione dell’attività svolta dalla Società e delle analisi condotte e precedentemente illustrate, sono state considerate rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto che, potenzialmente, potrebbero impegnare la responsabilità della Società:
• Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
• Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
• Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
• Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septiesdel Decreto);
• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto);
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25- decies del Decreto);
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
• Reati transnazionali (art. 10 - Legge 16 marzo 2006 n. 146).
Le fattispecie di reato interessate dalle attività della Società sono descritte nella successiva Parte Speciale. Per l’identificazione delle singole ipotesi di reato (“Reati Presupposto”), si rimanda all’Appendice 1.
Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Xxxxxxxxxxx si è ritenuto che, alla luce dell’attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.
La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di
eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.
3.8 La procedura di adozione del Modello
Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione del Modello, con delibera del Consiglio di Amministrazione ed ha conferito ai sensi dell’art. 2381 del C.C. al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, il compito di sovraintendere alla sua applicazione ed all’aggiornamento periodico delle sue parti variabili (organigrammi, ecc.).
4 Organismo di Vigilanza
Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, è affidato, in base alle previsioni del Decreto, ad un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”).
Le regole che disciplinano l’attività di tale Organismo, con particolare riguardo alla definizione dei poteri, dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuiti, nonché alla individuazione delle modalità di svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, sono in parte definite nel presente Modello ed in parte nel Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.
4.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto l’Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti:
• autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’OdV “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’OdV deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”;
• professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’OdV per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l’OdV nel suo complesso dovrà avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico;
• continuità di azione: da parte dell’OdV per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo.
L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale o di risorse specialistiche del network KPMG, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Organismo stesso.
L’Organismo può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, che sono oggetto di successiva relazione.
Nello svolgimento delle sue funzioni, l’OdV risponde al Consiglio di Amministrazione.
4.2 Identificazione, nomina, cause di ineleggibilità, durata e revoca dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e indipendenza.
Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell’Organismo di Vigilanza:
• l’emissione di un decreto che dispone il giudizio per uno degli illeciti rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto;
• la condanna con sentenza di applicazione della pena pronunciata xx xxx. 000 x.x.x. (“xxxxxxxxxxxxxx”);
• aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvo gli effetti della riabilitazione per aver compiuto uno dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01;
• aver riportato sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvo gli effetti della riabilitazione, per un delitto non colposo per un tempo non inferiore ad un anno.
L’Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da:
• un membro esterno in qualità di Presidente dell’Organismo;
• un membro interno, responsabile della funzione di Risk Management;
• un membro interno, responsabile della funzione di Ethics & Independence.
I suddetti responsabili di funzione sono soci in possesso di maturità, esperienza e professionalità spiccatamente orientate ai compiti di controllo connessi a tali funzioni nonché di formazione ed aggiornamento professionale specifici sulle regole e procedure, anche internazionalmente definite, del network KPMG negli ambiti di funzione, che sono largamente coincidenti con gli ambiti regolamentati dal Modello.
Inoltre, le funzioni ricoperte garantiscono la necessaria indipendenza in virtù del loro riporto gerarchico ai vertici della Società e dei collegamenti con le strutture di coordinamento di Risk Management e di Ethics & Independence del network internazionale di KPMG.
Infine, si statuisce che al Presidente dell’Organismo spetta il diritto di veto sulle deliberazioni dell’Organismo del cui esercizio riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati, prima della scadenza dell’incarico, esclusivamente per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Sono comunque cause di revoca:
• una comprovata grave negligenza e/o grave imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto, nonché - più in generale - nello svolgimento del proprio incarico;
• assenza ingiustificata a due o più riunioni dell’OdV, a seguito di rituale convocazione.
In tali casi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del/dei membro/i revocato/i rispettando le modalità di nomina ed i criteri di scelta sopra specificati.
4.3 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Xxxxxxxxx è affidato il compito di vigilare:
• sull’osservanza del Modello da parte dei membri degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori della Società;
• sull’efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative o violazioni accertate del Modello.
Più precisamente, all’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:
C) Sanzioni:
OMISSIS
L’Organismo di Xxxxxxxxx svolge continuativamente attività di controllo sull’effettività del Modello e periodicamente effettua, direttamente o tramite opportuna delega, specifiche verifiche sulla reale capacità dello stesso di prevenire i Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di indipendenza e professionalità, anche attraverso verifiche a campione.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o mansioni.
Tale obbligo non sussiste tuttavia nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
I componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. I componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli compresi nel presente paragrafo, e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.
Ogni informazione in possesso dei componenti dell’Organismo di Vigilanza deve essere comunque trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”).
L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente dell’Organismo di Vigilanza.
4.4 Relazione dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
L’Organismo di Xxxxxxxxx riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità secondo le modalità nel seguito illustrate.
L’Organismo di Vigilanza ha le seguenti linee di reporting:
4.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Tutti i dipendenti, soci ed i membri degli organi sociali devono segnalare all’OdV tempestivamente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione, di reati o illeciti di cui al Decreto, di cui vengano a direttamente o indirettamente a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o dei protocolli di controllo di cui abbiano avuto notizia, e in ogni caso ogni fatto o comportamento o situazione con profili di criticità e che potrebbero esporre la Società alle sanzioni di cui al Decreto o la necessità di aggiornamento del Modello.
Coloro che in buona fede inviano segnalazioni all’Organismo di Vigilanza saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell’identità.
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità con quanto previsto nel presente Modello.
Nella Parte Speciale del Modello, con specifico riferimento a ciascuna delle aree di rischio oggetto di mappatura, sono previsti i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza nonché la documentazione che l’OdV potrà periodicamente acquisire in relazione alle proprie valutazioni nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza.
L’OdV provvederà a disciplinare con proprio Regolamento i canali attraverso i quali è possibile effettuare le segnalazioni: es. posta elettronica, fax, telefono, attraverso il proprio responsabile e il trattamento delle segnalazioni pervenute definendo specifici criteri di valutazione in funzione della tipologia delle stesse e riservando particolare riguardo alle segnalazioni anonime. Quest’ultime, in ogni caso, potranno essere prese in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui contengano riferimenti specifici in ordine ai fatti e/o comportamenti oggetto della segnalazione, ovvero allorché i medesimi risultino sufficientemente circostanziati e verificabili.
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, ad eccezione della documentazione prodotta dalla Funzione Quality & Risk Management che sarà conservata, a cura del responsabile di tale Funzione, per il periodo definito dalle policy internazionali del network KPMG.
L’accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri dell’OdV; l’accesso è inoltre consentito anche ai membri del Collegio Sindacale e agli amministratori previa segnalazione all’OdV.
5 Comunicazione, diffusione e formazione, attuazione e aggiornamento del Modello
5.1 Comunicazione, diffusione e formazione del Modello
Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.
Il livello di formazione ed informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili, nonché della qualifica dei Destinatari.
L’adozione del Modello è comunicata al momento dell’adozione stessa sia al personale della Società, sia ai soci e consulenti della medesima. Ai nuovi assunti e a chiunque entrasse a far parte dell’organizzazione della Società, anche a livello di compagine sociale, è data informazione circa l’esistenza del Modello e dove possono reperirlo.
Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione di tali informazioni, nonché la integrale conoscenza dei documenti e l’impegno ad osservarne le prescrizioni.
Il sistema di formazione, informazione e comunicazione è soggetto alla supervisione dell’Organismo di Vigilanza.
La partecipazione ai programmi di formazione in tema di Modello è obbligatoria per tutti i soci e per il personale professionale, nell’estensione, anche temporale, ritenuta applicabile dalla Funzione Quality & Risk Management, sentita la Funzione Training ed il Presidente dell’OdV, tenendo conto del contenuto dei singoli programmi di formazione nonché della mansione e del livello di carriera in cui si trovano le singole categorie di risorse professionali. Per quanto riguarda le varie categorie di personale di supporto la necessità di formazione è decisa di volta in volta dalla Funzione Quality & Risk Management, sentita la Funzione Training ed il presidente dell’OdV, a seconda della natura della formazione da fare e delle mansioni che le categorie di personale di supporto svolgono.
I consulenti e collaboratori della Società, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, devono essere informati, a cura della Funzione che richiede la collaborazione, del contenuto del Modello e dell’esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme al Modello e ai principi etico-comportamentali adottati dalla Società e che la Società si riserva in caso di violazioni di agire legalmente nei loro confronti se sia accertato il loro comportamento difforme dai principi del Modello.
5.2 Attuazione del Modello
L’Organismo di Xxxxxxxxx, al fine di verificare l’effettiva attuazione del Modello provvede a:
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore Delegato il compito di provvedere alla realizzazione del programma di attuazione e di aggiornamento del Modello.
5.3 Aggiornamento del Modello
In tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello deve essere predisposto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Delegato un programma che individui le attività necessarie con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.
Tale aggiornamento si rende in particolare necessario in occasione:
• dell’introduzione di novità legislative;
• di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull’efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore;
• di cambiamenti della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società.
L’aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa e il compito di disporre e porre in essere l’aggiornamento o l’adeguamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione.
In particolare:
6 Sistema sanzionatorio
6.1 Premessa
La definizione di un sistema sanzionatorio (commisurato alla violazione e dotato di deterrenza) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente dalla responsabilità della Società.
Le misure disciplinari e sanzionatorie sono applicate secondo i principi di proporzionalità ed effettività, tenendo altresì conto della gravità e rilevanza della specifica violazione.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.
In Allegato al presente Modello (Allegato 1) è riportata la tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio, ossia delle sanzioni graduate in base alla pericolosità dei comportamenti derivanti che in base al Modello conseguono a comportamenti, posti in essere da soggetti nell’esercizio di attività sensibili, tali da concretizzare il rischio di commissione dei Reati.
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti Con riguardo ai dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti:
1) a chi non rispetta, o concorre a non rispettare, anche con condotte omissive, le procedure e i protocolli previsti dal presente Modello è applicata la sanzione del richiamo;
2) a chi redige, o concorre a redigere, anche con condotte omissive, documentazione incompleta o non veritiera ovvero omette di redigerla, qualora si tratti di documentazione prevista dal presente Modello o dai protocolli che ne costituiscono attuazione, si applica la sanzione pecuniaria;
3) a chi compie la violazione o l’elusione del sistema di controllo attuato in osservanza del Modello, mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione relativa alle procedure, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’Organismo di Vigilanza, ovvero realizza altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo, si applica la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall’incarico e dalla retribuzione;
4) nel caso di reiterazione di violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli si applica il licenziamento.
L’entità delle sanzioni di cui a precedenti numeri da 1 a 3 corrisponde a quelle previste nel contratto collettivo applicabile e vigente al momento del fatto.
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti
Con riguardo ai dirigenti, nei casi di violazione delle regole del presente Modello, si applicano le sanzioni più idonee conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sino alla misura del licenziamento, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.
6.4 Procedimento
L’Organismo di Vigilanza segnala all’Amministratore Delegato della Società, e, periodicamente, al Collegio Sindacale, le violazioni da esso accertate del Modello commesse dai dipendenti e dai dirigenti, proponendo l’adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori. Qualora le violazioni dovessero riguardare l’Amministratore Delegato l’Organismo di Vigilanza segnala tali criticità al Consiglio di Amministrazione.
I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal Consiglio di Amministrazione o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.
6.5 Misure nei confronti dei soci titolari di azioni con prestazioni accessorie
Con riguardo ai soci, la violazione delle prescrizioni e/o delle procedure già esistenti o attuate in base al presente Modello incide sulla valutazione delle performance del singolo socio e, di conseguenza, sulle politiche retributive nei suoi confronti così come previste dalle policy interne aziendali.
In caso di violazioni di particolare gravità e/o di reiterazione delle violazioni, che possano determinare il venir meno del rapporto fiduciario tra il socio e la Società, il Consiglio di Amministrazione può:
1) avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, e/o
2) proporre all’assemblea ordinaria dei soci la rinuncia definitiva alle prestazioni accessorie delsocio.
6.6 Ulteriori misure specifiche nei confronti del personale professionale
In aggiunta alle misure disciplinari sopra descritte e specificatamente adottate ai fini del Decreto, la Società ha da tempo in essere un sistema di valutazione del personale professionale in relazione agli obiettivi e alle competenze di ciascuno livello, finalizzato, attraverso la verifica e il monitoraggio del percorso professionale del personale (la cui sintesi viene riportata in un documento di valutazione).
Tale complesso di procedure e controlli interni si aggiunge alle misure disciplinari previste dal presente Modello e, in considerazione della funzione di deterrenza che può svolgere anche con riferimento alla commissione dei Reati, costituisce un ulteriore strumento a disposizione della Società per assicurare l’efficacia del Modello medesimo e il suo rispetto.
6.7 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione
Con riguardo ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello, l’Organismo di Vigilanza informa il collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione, affinché adottino gli opportuni provvedimenti tra cui, in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità, la convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.
6.8 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale
Con riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall’Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale assume, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei sindaci che hanno compiuto le violazioni contestate.
6.9 Misure nei confronti di consulenti e collaboratori
Con riguardo ai consulenti, collaboratori, e comunque alle persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, le violazioni del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società, agli stessi applicabili, è sanzionata secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento del danno, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
Introduzione alla Parte Speciale
La Parte Speciale del Modello definisce:
• i principi generali di comportamento;
• i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
• le modalità operative che devono essere osservate dai Destinatari del Modello per garantire un costante flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza affinché lo stesso possa efficacemente ed efficientemente svolgere la propria attività di controllo.
La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto che sono state considerate rilevanti dalla Società ai fini del risk assessment. In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:
• Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
• Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
• Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
• Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septiesdel Decreto);
• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto);
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25- decies del Decreto);
• Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
• Reati transnazionali (art. 10 - Legge 16 marzo 2006 n. 146).
Ciascuna sezione della Parte Speciale:
• individua preliminarmente le cosiddette attività sensibili, vale a dire le attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione del Reato Xxxxxxxxxxx considerato secondo l’approccio metodologico descritto nella Parte Generale del Modello;
• indica i principi generali di comportamento che devono informare l’attività dei Destinatari del Modello che operano nell’ambito delle suddette attività sensibili;
• indica i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed i criteri per la definizione delle stesse;
• definisce il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza da parte dei diversi Destinatari del Modello.
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
A 1 Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs.
231/2001
Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano, rispettivamente, i seguenti Reati Presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:
• “reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione”: malversazione a danno dello Stato o di altri Stati dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
• “reati contro la Pubblica Amministrazione”: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318 e seguenti c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), inclusa l’istigazione, anche a danno dei funzionari e dei membri degli organi della Comunità Europea e della Comunità Europea e di Stati Esteri, nonché corruzione in atti giudiziari.
Per prendere visione del testo dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto e del testo degli articoli del Codice Penale relativi ai Reati Presupposto dagli stessi individuati si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
A 2 Caratteristiche generali dei reati contro la Pubblica Amministrazione
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.
Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.
Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio” ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.
Per funzione pubblica si intende l’esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., quale “pubblicoufficiale”.
Per pubblico servizio si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc.. Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., quale “persona incaricata di un pubblico servizio”.
A 3 Identificazione delle attività sensibili
La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto ma anche una serie di “attività strumentali”.
Con attività sensibili si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Xxxxxxxxxxx individuati dal Decreto.
Le attività strumentali sono le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone la condotta illecita.
Di seguito sono elencate le attività sensibili individuate per la Società:
OMISSIS
Nel corso dell’attività di mappatura delle attività sensibili per i reati contro la Pubblica Amministrazione si sono inoltre evidenziate le seguenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un Reato Presupposto contro la Pubblica Amministrazione:
A 4 Principi generali di comportamento
Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.
Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, dei principi specifici e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust della Società - “rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001” - che qui si intendono integralmente richiamati nonché tutte le procedure del network KPMG.
Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di:
• intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
• utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili informazioni;
• offrire denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o organi o funzionari dell’Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili informazioni;
• riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
• corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario dell’Autorità Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
• intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi ad Autorità Pubbliche che effettuino accertamenti e ispezioni, ovvero ad organi dell’Autorità Giudiziaria;
• ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, ovvero enti e autorità pubbliche;
• presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero a seguito della richiesta di informazioni da parte di Autorità di Xxxxxxxxx o di Enti di controllo);
• destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall’Unione Europea.
A 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo A.3 - identificazione delle attività sensibili, i Soci (Partner) e/o i singoli Responsabili di Funzione, così come indicato nell’organigramma societario, hanno il compito di attuare dette operazioni.
I Partner e/o i Responsabili Interni ovvero la Funzione Interna del procedimento è responsabile dell’operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Direzione e la Pubblica Amministrazione.
Il Partner e/o il Responsabile Interno/la Funzione Interna del procedimento:
Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo A.3 sono regolamentate da principi di comportamento specifici/protocolli e da procedure che prevedono, tra l’altro, i seguenti principi generali di prevenzione e controllo:
• ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile;
• i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell’ambito di attività sensibili devono essere sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all’interno della Società ed all’esterno, ove necessario;
• le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle attività da svolgere;
• i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura della
Funzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non
dandone specifica evidenza e consentendone l’accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo;
• non deve esservi identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli.
In particolare, per ciascuna delle attività sensibili individuate al paragrafo A.3 della presente Parte Speciale del Modello della Società, sono stati identificati i seguenti principi specifici di comportamento/protocolli di prevenzione e controllo che richiamano ed integrano i sopra indicati principi/protocolli di prevenzione e controllo. In appendice al presente Modello è riportato un quadro sinottico illustrativo delle procedure da applicare nell’ambito della gestione di ogni attività sensibile, il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza, la funzione/processo aziendale di riferimento e il coinvolgimento o meno di altre entità del network KPMG (cfr. Appendice 3 - Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l’OdV).
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento, del sistema di deleghe e procure vigente e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione della suddetta attività sensibile ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice3).
A 6 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione della suddetta attività sensibile ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)
B 1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.
231/2001
Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto sono quelle di: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies C.P.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter C.P.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater C.P.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies C.P.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.P.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies C.P.); Documenti informatici (art. 491-bis C.P.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.).
Per prendere visione del testo dei reati di cui all’art. 24-bis del Decreto e del testo degli articoli del Codice Penale relativi ai Reati Presupposto dagli stessi individuati si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
B 2 Identificazione delle attività sensibili
La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24-bis del Decreto ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili per la Società:
B 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all’art. 24-bis del Decreto.
Tutte le attività svolte dalla Società devono essere compiute secondo i principi di sicurezza delle informazioni che richiedono, a titolo esemplificativo, l’esistenza e la definizione di procedure e di livelli
autorizzativi appropriati, la tracciabilità degli accessi ai sistemi, la separazione dei ruoli e l’implementazione di opportune procedure di escalation.
In particolare non devono essere adottati comportamenti illeciti o non conformi nell’elaborazione delle informazioni che possano procurare un profitto illecito all’Azienda nell’ambito delle seguenti attività:
• nell’utilizzo e nell’esercizio dei sistemi a supporto dei processi di gestioneaziendale;
• nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
• nell’utilizzo degli strumenti informatici aziendali che consentono l’accesso ai siti Internet e di pubblica utilità.
B 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, oltre alle procedure di controllo indicate in appendice al presente Modello (cfr. Appendice 3 - Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l’OdV), è fatto divieto di:
Procedure di controllo che implementano i suddetti principi allo scopo di prevenire i reati informatici che potrebbero essere commessi dal personale che utilizza e/o gestisce i sistemi informatici, sono le seguenti:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art.
10. L. 146/2006)
C 1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali richiamate dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 24-ter del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l’applicazione del Decreto, i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. A), numero 5), c.p.p.).
Per prendere visione del testo dei reati di cui all’art. 24-ter del Decreto e del testo degli articoli del Codice Penale relativi ai Reati Presupposto dagli stessi individuati si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A.
Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che potenzialmente maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 24-ter del Decreto, sono le seguenti: (i) associazione per delinquere.
C 2 Identificazione delle attività sensibili
Per i delitti di cui all’art. 24-ter del Decreto e di cui all’art. 10, L. 146/2006 va evidenziato che:
• essi hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere), e puniscono perciò anche solo l’accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
• i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall’accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 – “tramite” un’associazione per delinquere.
Stante il carattere “aperto” dei menzionati reati si è quindi ritenuto che possano svolgere, in prima istanza, un’adeguata funzione preventiva i presidi di corporate governance già in essere, nonché i principi presenti nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l’associazione per delinquere, per l’impossibilità di inquadrare all’interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.
Nondimeno, la Società ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa. In particolare, sono state individuate le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di
criminalità organizzata previsti dall’art. 24-ter del Decreto e alcuni dei reati transnazionali previsti dall’art. 10, L. 146/2006:
C 3 Principi generali di comportamento
Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.
Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento qui indicati, dei principi specifici e protocolli e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i principi individuati nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust della Società, che qui si intendono integralmente richiamati.
Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
In generale, tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:
• la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
• le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sono formalizzate;
• la Società richiede esplicitamente ai propri soci, dipendenti e collaboratori l’adozione di comportamenti etici nello svolgimento delle proprie attività;
• la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da un proprio socio, dipendente e collaboratore volto a trarre vantaggio da comportamenti illeciti.
C 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Le procedure organizzative o operative aziendali interessate dalle attività sensibili di cui al paragrafo precedente di questa Sezione individuano i soggetti/Funzioni aziendali coinvolti nell’operazione e le relative responsabilità.
Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo è inoltre individuato un Responsabile Interno o una Funzione Interna per l’attuazione di dette operazioni.
Il Responsabile Interno e/o la Funzione Interna è responsabile dell’operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali.
Il Responsabile Interno e/o la Funzione interna:
Le operazioni di conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, legali e fiscali, ecc.) possono ricondursi ai seguenti due ambiti di operatività:
La gestione di dette operazioni, in relazione alle summenzionate due finalità, è regolamentata dai principi
generali nel seguito descritti:
Le operazioni di gestione delle risorse finanziarie, sono regolamentate dai seguenti principi;
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento e nel Codice Antitrust della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione della suddetta attività sensibile ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 2).
La gestione dei rapporti con professionisti e soci del network è regolamentata dai principi sanciti nel Codice di Comportamento e dal Codice Antitrust della Società.
C 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali
Per i principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali individuate al paragrafo C.2 della presente Parte Speciale del Modello della Società, si rimanda alla disciplina delle corrispondenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un Reato Presupposto contro la Pubblica Amministrazione, riportata al paragrafo A.6 della presente Parte Speciale del Modello della Società.
Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
D 1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25-ter del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l’applicazione del Decreto, i seguenti reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione (art. 2624 c.c.), delitto di impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.).
L’articolo 2624 c.c. è stato peraltro abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 ed il suo contenuto è stato trasferito nell’art. 27 del medesimo; il mancato coordinamento con il D.Lgs. 231/01 determina pertanto, con l’applicazione del c.d. principio di legalità, l’inapplicabilità della fattispecie ai fini del medesimo D.Lgs. 231/01. Tale inapplicabilità è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 34476/11 del 23 giugno 2011.
Per prendere visione del testo dei reati di cui all’art. 25-ter del Decreto e del testo degli articoli del Codice Civile relativi ai Reati Presupposto dagli stessi individuati si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che potenzialmente maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-ter del Decreto (tenendo conto di quanto precedentemente indicato con riferimento all’abrogazione dell’art. 2624 c.c. da parte dell’art. 37 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010), sono le seguenti: (i) false comunicazioni sociali; (ii) fatti di lieve entità (iii) false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori; (iv) impedito controllo; (v) indebita restituzione dei conferimenti; (vi) illegale ripartizione di utili e riserve; (vii) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; (viii) operazioni in pregiudizio dei creditori; (ix) formazioni fittizia del capitale; (x) illecita influenza sull’assemblea; (xi) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; (xii) corruzione tra privati.
D 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili, raggruppate in macro aree (e le corrispondenti funzioni/direzioni responsabili) nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-ter del Decreto medesimo. In particolare, tali attività sono leseguenti:
Nel corso dell’attività di mappatura delle attività sensibili per i reati societari si sono inoltre evidenziate le seguenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione del reato presupposto di corruzione tra privati:
D 3 Principi generali di comportamento
Tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.
Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento qui indicati, dei principi specifici e protocolli e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i principi individuati nel Codice di Comportamento della Società, che qui si intendono integralmente richiamati.
Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento:
• è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Pertanto è fatto divieto di:
(i) predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
(ii) omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
(iii) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività;
• è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell’ambito dell’effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale.
Pertanto è fatto divieto di:
(i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di restituirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
(ii) ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
(iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge con lesione dell’integrità del patrimonio sociale;
(iv) effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori;
(v) ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
(vi) alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;
• deve essere sempre assicurato (i) il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, (ii) la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o
regolamento, nonché (iii) la libera e corretta formazione della volontàassembleare.
Pertanto è fatto divieto di:
(i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, del soggetto incaricato del controllo contabile e delle Autorità di Xxxxxxxxx;
(ii) determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
• deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale. Pertanto è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l’occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
• in generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modellodi:
(i) intrattenere rapporti con clienti privati, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
(ii) utilizzare, nella gestione dei rapporti con clienti privati, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni;
(iii) offrire denaro o altra utilità a referenti di clienti privati e a familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni;
(iv) riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei confronti di clienti privati in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
(v) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un rappresentante di una società che sia controparte della Società in un contenzioso, o suoi familiari, al fine di influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società stessa;
(vi) ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso referenti di clienti privati o familiari degli stessi.
D 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Le procedure organizzative o operative aziendali interessate dalle attività sensibili di cui al paragrafo precedente di questa Sezione individuano i soggetti/Funzioni aziendali coinvolti nell’operazione e le relative responsabilità.
Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo è inoltre individuato un Responsabile Interno o una Funzione Interna per l’attuazione di dette operazioni.
Il Responsabile Interno e/o la Funzione Interna è responsabile dell’operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali.
Il Responsabile Interno e/o la Funzione interna:
Con riferimento alle attività a rischio di commissione di reati societari relative a tutte le attività sociali di gestione e organizzazione della Società, ulteriori principi di controllo devono essere ricondotti a:
Eventuali modalità non standard, ossia che si discostano dalle procedure esistenti, devono essere considerate “in deroga” e, pertanto, devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza.
Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo C.3 sono regolamentate da principi di comportamento specifici/protocolli e da procedure che prevedono, tra l’altro, i seguenti principi generali di prevenzione e controllo:
Le operazioni relative alla gestione del rapporto professionale nei confronti di soggetti privati sono regolamentate dai seguenti principi specifici/protocolli di prevenzione e controllo:
La gestione di eventuali contenziosi, giudiziali e stragiudiziali, e di procedimenti giudiziali o arbitrali in genere è regolamentata dai seguenti principi specifici/protocolli di prevenzione e controllo:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione della suddetta attività sensibile ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
D 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali
Per i principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali individuate al paragrafo C.2 della presente Parte Speciale del Modello della Società, si rimanda alla disciplina delle corrispondenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un Reato Presupposto contro la Pubblica Amministrazione, riportata al paragrafo A.6 della presente Parte Speciale del Modello della Società.
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
E 1 Le fattispecie dei reati di abuso di mercato richiamate dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25-sexies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all’applicazione del Decreto, gli illeciti penali di abuso di Informazioni Privilegiate di cui all’art. 184 TUF (la cui formulazione è peraltro stata revisionata dalla Legge Comunitaria 2004) e di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 TUF.
Per prendere visione del testo dei reati di cui all’art. 25-sexies del Decreto si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
Secondo quanto emerso dal risk assessment entrambe le fattispecie di reato sopra evidenziate in relazione ai reati di abuso di mercato potrebbero configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.
E 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-sexies del Decreto, come segue:
E 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori nell’esercizio delle proprie funzioni o attività.
Tutti i soggetti sopra richiamati devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di abusi di mercato di cui all’art. 25- sexies del Decreto.
In particolare i soggetti sopra identificati devono:
• xxxxxxxsi ad un principio di rigorosa riservatezza delle informazioni sia nel caso in cui l’informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo, nonché loro sicurezza;
• limitare l’accesso alle informazioni privilegiate in funzione dei professionisti coinvolti e della natura dell’incarico;
• non divulgare né utilizzare né avvalersi in alcun modo delle predette informazioni, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge;
• rispettare le norme comportamentali in materia di etica e di indipendenza stabilite dalla Società;
• informare le persone iscritte nel Registro delle informazioni privilegiate di KPMGS.p.A.:
- dell’iscrizione e degli aggiornamenti che le riguardano;
- degli obblighi che derivano dall’avere accesso alle informazioni privilegiate: riservatezza e utilizzo delle informazioni solamente per l’espletamento dei compiti in ragione dei quali le informazioni medesime sono state fornite;
- delle sanzioni previste per gli illeciti in materia di abuso di informazioni privilegiate o di diffusione non autorizzata di informazioni privilegiate;
• compilare e sottoscrivere l’Affidavit previsto dalle procedure di risk management della Società rispettando i principi di veridicità, accuratezza e precisione.
E 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Con riferimento all’attività professionale è stato evidenziato il rischio di commissione di abusi di mercato; pertanto ulteriori principi di controllo, con riferimento a tali attività, devono essere ricondotti a:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
(art. 25-septies del Decreto)
La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell’articolato del Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25- septies, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Per prendere visione del testo dei reati di cui all’art. 25-septies del Decreto si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame.
F 1 Lesioni colpose ed omicidio colposo a norma degli artt. 590, terzo comma e 589 del codice penale
Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell’incidente).
Gli eventi naturalistici previsti dai reati in questione sono per l’art. 589 c.p. la morte e per l’art. 590 c.p. le lesioni gravi e gravissime. Ai sensi delle norme in esame si ravvisano:
• se dal fatto deriva una malattia o un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg.;
• se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
• se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
• se dal fatto deriva la perdita di un senso;
• se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella.
I reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono reati colposi, ciò significa che l’evento (morte/lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l’obbligo di osservarle.
Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l’ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale).
F 2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/08. Il X.Xxx. 81/08 individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell’impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività
di “rilevazione e valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.
Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all’individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell’ambito delle attività dell’azienda. Detto documento impone l’ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o abbassare per quanto possibile il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché l’adozione, ove necessario, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
F 3 Identificazione delle attività sensibili
Le attività sensibili in relazione al reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro sono suddivise in:
Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte dagli specifici Documenti di valutazione dei rischi, che si intendono qui richiamati.
I Documenti di Valutazione dei Rischi sono predisposti per ciascuna sede della società, sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello.
Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono di seguito riportate.
Nell’ambito della “Responsabilità della Direzione”:
Nell’ambito della “Gestione delle risorse”:
OMISSIS
Nell’ambito della “Realizzazione dell’attività professionale”:
F 4 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all’art. 25-septies del Decreto.
In particolare, i soggetti sopra identificati devono:
• conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti in relazione all’attività svolta, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi dilavoro;
• rispettare la normativa, tra cui il D.Lgs. 81/08, e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale;
• partecipare obbligatoriamente ai programmi di formazione e di addestramento specifici organizzati dalla Società;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente.
F 5 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già contenute nel precedente paragrafo con riferimento alle singole funzioni aziendali, le prescrizioni di seguito descritte:
F 6 Ulteriori controlli specifici
Con riferimento a tutte le attività svolte dalla Società, siano esse comprese o meno nello staff professionale, è stato evidenziato il rischio che si verifichino i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Pertanto ulteriori principi di controllo, con riferimento a tali attività, devono essere ricondotti a:
In virtù della natura colposa, ossia non intenzionale, delle fattispecie di omicidio e di lesioni in oggetto, il rischio-reato sotteso alle stesse non presenta connotati specifici in rapporto alle singole funzioni svolte all’interno della Società.
In considerazione dell’attività svolta dalla Società e delle analisi condotte, sono stati previsti i seguenti protocolli a presidio delle attività sensibili di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/01:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello sono riportate le prassi applicate per la gestione della suddetta attività sensibile (cfr. Appendice 3).
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
(art. 25-octies del Decreto)
G 1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamate dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25-octies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all’applicazione del Decreto, i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. In particolare la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha previsto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché il reato di autoriciclaggio con l'inserimento nel codice penale dell'art. 648 ter.1. Quest’ultima fattispecie si inserisce, quindi, in un sistema di misure volte a contrastare la consolidazione di una precedente situazione di illiceità determinata dalla commissione di un delitto, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita in un contesto legittimo d’impresa che renderebbe infruttuoso lo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa degli stessi e frustrerebbe le finalità di politica criminale dellegislatore.
G 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-octies del Decreto, come segue:
G 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, nonché autoriciclaggio di cui all’art. 25-octies del Decreto.
Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:
• la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
• le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sonoformalizzate;
• le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
• non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (separazione delle funzioni);
• come previsto dalla normativa specifica, i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, al soggetto incaricato del controllo contabile e all’Organismo di Xxxxxxxxx;
• l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere;
• i sistemi di remunerazione premianti devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni assegnate, l’attività svolta e le responsabilità assegnate.
G 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:
Con riferimento a tutte le attività svolte dalla Società è stato evidenziato il rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Pertanto ulteriori principi di controllo, con riferimento a tali attività, devono essere ricondotti a:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)
H 1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore richiamate dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25-novies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto all’applicazione del Decreto, i reati in materia di violazione del diritto d’autore.
Per prendere visione del testo dei reati di cui all’art. 25-novies del Decreto si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
Secondo quanto emerso dal risk assessment, le fattispecie di reato sopra evidenziate in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d’autore potrebbero configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.
H 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-novies del Decreto, come segue:
H 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore, di cui all’art. 25-novies del Decreto.
Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:
• la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
• le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sonoformalizzate;
• le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
• non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (separazione delle funzioni);
• l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere;
• tutti gli acquisti di hardware e software sono regolamentati da specifici contratti siglati con fornitori autorizzati dal produttore principale di hardware e software e riportano specifiche clausole 231 anche con riferimento ai reati di cui all’art. 25-novies;
• è fatto esplicito divieto copiare e/o installare programmi software per i quali non è stata pagata la relativa licenza;
• è fatto esplicito divieto di installare opere tutelate dal diritto d’autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
• è fatto esplicito divieto duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d’autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, ecc. …);
• è fatto esplicito divieto di riprodurre, nei documenti della Società, immagini, loghi, oggetti protetti dal diritto d’autore senza averne pagato i relativi diritti.
H 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
I 1 La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria richiamata dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25-decies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto all’applicazione del Decreto, il reato, previsto dall’art. 377-bis c.p. che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.
In particolare la facoltà di non rispondere è:
• dell’indagato e dell’imputato;
• dell’indagato e dell’imputato in un procedimento connesso o collegato;
• dei prossimi congiunti dell’imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
• dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.
Per prendere visione del testo del reato di cui all’art. 25-decies del Decreto e del testo dell’articolo del Codice Penale relativo al Reato Presupposto dallo stesso individuato si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMGS.p.A..
Secondo quanto emerso dal risk assessment, la fattispecie di reato sopra evidenziata in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria potrebbe configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.
I 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, è stata individuata dalla Società l’attività sensibile nell’ambito della quale può essere commesso il reato di cui all’art. 25-decies del Decreto, come segue:
I 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 25-decies del Decreto.
Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:
• la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
• le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sonoformalizzate;
• la Società richiede esplicitamente ai propri soci, dipendenti e collaboratori l’adozione di comportamenti etici nello svolgimento delle proprie attività e di utilizzare una comunicazione verso terzi onesta e veritiera;
• qualora l’Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati che sia ricompreso tra i destinatari del presente Modello, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge;
• la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da un proprio socio, dipendente e collaboratore volto a indurre qualcuno a non rilasciare o rilasciare dichiarazioni mendaci nell’ambito di un procedimento penale.
Pertanto, e in relazione a quanto ora illustrato è considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello della Società, se chiunque tra i soggetti summenzionati, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a KPMG S.p.A..
I 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Reati ambientali
(art. 25-undecies del Decreto)
J 1 La fattispecie del reato ambientale richiamata dal D.Lgs. 231/2001
La legge n. 68 del 22 maggio 2015 (“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”) introduce nel codice penale un autonomo titolo di delitti contro l’ambiente e modifica il D. Lgs. 231/2001 con l’inserimento di talune delle nuove fattispecie nel testo del vigente art. 25-undecies. Le previsioni vengono integrate (lett. a-e) dal rinvio ai nuovi delitti e, in particolare, all’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), al disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), ai delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.), al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- sexies c.p.) e ai casi in cui sia coinvolta un’associazione a delinquere o un’associazione di stampo mafioso ( art. 452-octies c.p.) nella commissione dei reati ai sensi dell’articolo 25 - undecies.
Secondo quanto emerso dal risk assessment, le fattispecie di reato sopra evidenziate potrebbero, sebbene in maniera marginale, configurarsi in relazione alle attività svolte dalla Società.
J 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito della quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-undecies del Decreto. Tali attività, in relazione alla modalità di possibile coinvolgimento della Società, sono classificabili in:
• attività sensibili di sistema: rientrano in tale classificazione quelle attività che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell’operatività aziendale;
• attività sensibili operative: rientrano in tale classificazione quelle attività quelle nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali.
È stata classificata quale “attività sensibile di sistema”, l’attività di:
OMISSIS
È stata classificata quale “attività sensibile di sistema”, l’attività di:
J 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il presidente del consiglio di amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati ambientali, di cui all’art. 25-undecies del Decreto.
Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:
• la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
• le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sonoformalizzate;
• la Società richiede esplicitamente ai propri soci, dipendenti e collaboratori l’adozione di comportamenti etici e rispettosi dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività e di utilizzare una comunicazione verso terzi onesta e veritiera;
• la Società vieta qualsiasi comportamento assunto da un proprio socio, dipendente e collaboratore volto a indurre qualcuno a commettere dei reati ambientali.
Per cogliere i fini di cui sopra e nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate in precedenza, la Società adotta specifici protocolli di prevenzione che attuano i seguenti principi:
1) con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impattisull’ambiente:
• formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
• definizione di un organigramma che includa le funzioni aziendali (incluse quelle relative ai punti vendita) la cui attività ha potenziali impatti sull’ambiente;
• individuazione di requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
2) controllo della legislazione:
• definizione di ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
• criteri e modalità per l’aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
• criteri e modalità per la verifica dell’evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale;
3) competenze e di un adeguato grado di consapevolezza:
• definizione di strumenti di controllo del processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale:
• criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
4) attività di audit:
• monitoraggi sull’efficienza ed efficacia dei controlli in ambitoambientale;
• criteri per l’individuazione e l’applicazione di azioni correttive e per la verifica sull’effettiva attuazione delle stesse;
• flussi di comunicazione dei risultati verso l’Alta Direzione.
Pertanto, e in relazione a quanto ora illustrato è considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello della Società, se chiunque tra i soggetti summenzionati, riceve istruzioni, pressioni, minacce,
promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla stessa, al fine di commettere reati ambientali e procurare un interesse o un vantaggio a KPMG S.p.A..
J 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre a quanto già indicato al paragrafo precedente, le misure di controllo di seguito descritte applicabili alle attività sensibili individuate.
Qualora un socio, dipendente e/o collaboratore della Società dovesse trovarsi in una delle situazioni previste dal suddetto reato e descritte in precedenza, lo stesso deve darne immediata comunicazione all’OdV della Società.
“Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti e conduzione dei fabbricati”
Nell’ambito della gestione delle attività di acquisto nonché nell’ambito delle attività di conduzione dei fabbricati attraverso l’impiego di fornitori di beni e servizi saranno attuate le seguenti misure:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
K 1 La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25-duodecies del Decreto individua, quale ulteriore Reato Presupposto all’applicazione del Decreto, il reato, previsto dall’art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
• in numero superiore a tre;
• minori in età non lavorativa;
• sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603- bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.
Per prendere visione del testo del reato di cui all’art. 25-duodecies del Decreto e del testo dell’articolo del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relativo al Reato Presupposto dallo stesso individuato si rinvia all’Appendice 1 al presente Modello - Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A..
K 2 Identificazione delle attività sensibili
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito delle quali può essere commesso il reato di cui all’art. 25-duodecies del Decreto medesimo. In particolare, tali attività sono le seguenti:
K 3 Principi generali di comportamento
Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all’art. 25- duodecies del Decreto.
Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:
• la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento;
• le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sonoformalizzate;
• le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
• non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (separazione delle funzioni);
• come previsto dalla normativa specifica, i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, al soggetto incaricato del controllo contabile e all’Organismo di Xxxxxxxxx;
• l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere.
K 4 Principi specifici di comportamento e protocolli di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nelle indicazioni generali di comportamento, devono rispettarsi, oltre alle procedure di controllo già indicate al paragrafo precedente, le prescrizioni di seguito descritte:
In attuazione dei principi generali e dei principi specifici di comportamento e dei principi sanciti nel Codice di Comportamento della Società, in appendice al presente Modello è riportato l’elenco delle procedure aziendali da applicare nella gestione delle suddette attività sensibili ed il relativo flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (cfr. Appendice 3).
Elenco dei reati presupposto di responsabilità dell’ente ex Decreto rilevanti per KPMG S.p.A.
In considerazione dell’attività svolta dalla Società e delle analisi condotte, sono state considerate rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto che, potenzialmente, potrebbero impegnare la responsabilità della Società:
A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)
C. Delitti di Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).
D. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
E. Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
F. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
G. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)
H. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)
I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
J. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
K. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
X. Xxxxx transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006 n. 146).
Reati contro la Pubblica Amministrazione
(i) Malversazione a danno dello Stato, prevista dall’art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
(ii) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall’art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
(iii) Truffa aggravata, prevista dall’art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
(iv) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
(v) Frode informatica, prevista dall’art. 640-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altruidanno.
(vi) Corruzione per l’esercizio della funzione, prevista dall’art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
(vii) Istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata21, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319 c.p.
(viii) Concussione, prevista dall’art. 317 c.p. e costituita dal fatto del pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
(ix) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, prevista dall’art. 319 c.p. e costituita dal fatto del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
(x) Corruzione in atti giudiziari, prevista dall’art. 319-ter comma 2, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione oall’ergastolo.
(xi) Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall’art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere
21 Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319 c.p..
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di xxxxx che dà o promette il denaro o altra utilità.
(xii) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall’art. 320 c.p., costituita dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall’incaricato di un pubblico servizio.
(xiii) Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall’art. 322-bis c.p, costituiti dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, commessi:
a) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
b) dai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
c) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
d) dai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
e) da coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Si precisa che le disposizioni degli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322 c.p., primo e secondo xxxxx, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate alla lettera a) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
(i) Falsità in documenti informatici, prevista dall’art. 491-bis c.p.: questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma digitale, attraverso cui si ha l’identificazione dell’autore ed il requisito della data certa. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamenterilevanti.
(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter: tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all’accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Importante sottolineare come tale reato non sussista se non sono previste misure di sicurezza, in quanto solo tramite la predisposizione di misure di sicurezza (non rilevando la loro idoneità) è resa evidente la volontà del soggetto amministratore di impedire l’accesso al sistema informatico.
(iii) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, prevista dall’art. 615-quater: il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
(iv) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, prevista dall’art. 615-quinquies: tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
(v) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, prevista dall’art. 617-quater: tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
(vi) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, prevista dall’art. 617-quinquies: la fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
(vii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art. 635-bis: tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
(viii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-ter: tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
(ix) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’art. 635-quater: la fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
(x) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall’art. 635- quinquies: la norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente art. 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
(xi) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, prevista dall’art. 640-quinquies: tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificatoqualificato.
Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto)
(i) Associazione per delinquere, prevista dall’art. 416 c.p. e costituita dal fatto, che taluni promuovono o costituiscono od organizzano un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
(ii) False comunicazioni sociali, previste dall’art. 2621 c.c. e costituite dal fatto, commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità e le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto diterzi.
(iii) Fatti di lieve entità, previsti dall’art 2621-bis c.c. e costituito dai fatti previsti dall’art. 2621 c.c. qualora siano di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società nonché delle modalità o degli effetti della condotta.
(iv) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall’art. 2622 c.c. e costituite dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
(v) Impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dal fatto commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organisociali.
(vi) Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall’art. 2626 c.c. e costituita da fatto commesso dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.
(vii) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’art. 2627 c.c. e costituita dal fatto, commesso dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
(viii) Illecite operazioni sulle azioni sociali, previste dall’art. 2628 c.c. e costituite dal fatto commesso dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per
legge.
(ix) Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall’art. 2629 c.c. e costituite dal fatto commesso dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
(x) Omessa comunicazione del conflitto di interessi, prevista dall’art. 2629-bis c.c. e costituita dal fatto commesso dall’amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società sottoposta a vigilanza, il quale viola gli obblighi previsti dall’art. 2391, c.1 in materia di comunicazione di situazioni che configurano un conflitto di interesse.
(xi) Formazione fittizia del capitale, prevista dall’art. 2632 c.c. e costituita dal fatto commesso dagli amministratori e dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
(xii) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall’art. 2633 c.c. e costituita dal fatto commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
(xiii) Corruzione tra privati, prevista dall’art. 2635, comma 3 c.c. e costituita dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
(xiv) Illecita influenza sull’assemblea, prevista dall’art. 2636 c.c. e costituita dal fatto di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
(xv) Aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dal fatto di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
(xvi) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall’art. 2638 c.c. e costituito dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
(i) Abuso di informazioni privilegiate, previsto dall’art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal X.Xxx. 17 luglio 2009 n. 101, e costituito dal fatto di chi:
• essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
• essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni di cui al precedente punto 1.
(ii) Manipolazione del mercato, prevista dall’art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal X.Xxx. 17 luglio 2009 n. 101, e costituita dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Nell’ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria di reati contro la persona, l’art. 25-septies del Decreto considera unicamente le fattispecie di seguito descritte:
(i) Omicidio colposo, costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, 2° comma c.p.).
(ii) Lesioni colpose gravi o gravissime, delitto costituito dalla condotta di chi per colpa cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, 3° comma, c.p.).
L’art. 25-octies del Decreto prevede le seguenti fattispecie delittuose:
(i) Ricettazione, costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (art. 648 c.p.).
(ii) Riciclaggio, rappresentato dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art.
648-bis c.p.).
(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648-ter c.p.).
(iv) Autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)
(i) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevista dall’art. 171, comma 1, lett. a-bis) comma 3 della Legge 633/1941. Le norme puniscono l’immissione, su reti telematiche a disposizione del pubblico, di opere dell’ingegno protette o parte di esse, anche nell’ipotesi in cui tali condotte siano compiute su di un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
(ii) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevista dall’art. 171-bis della Legge 633/1941. Punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Punisce altresì chi utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione di protezioni di un software (è l’ipotesi del cd. crack delle password o licenze) oppure, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
(iii) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevista dall’art. 171-ter della Legge 633/1941. Punisce tutti gli atti di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.
(iv) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevista dall’art. 171-septies della Legge 633/1941. Punisce la mancata comunicazione o falsa dichiarazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno.
(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis c.p., punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non
rispondere. Xxxxx facoltà di non rispondere l’indagato e l’imputato, ma anche i prossimi congiunti dell’imputato ed i testimoni che siano imputati in un procedimento connesso.
Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
(i) Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsti dall’art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e costituiti dalla condotta di chi effettua lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanzepericolose:
• in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma La responsabilità dell’ente, inoltre, può derivare dall’effettuazione discarichi:
• sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
(ii) Reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall’ art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e costituiti dalle seguenti condotte:
• attività di raccolta , trasporto , recupero , smaltimento , commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
• realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
• effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
• predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall’art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizza un certificato falso durante il trasporto;
• attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’ art. 260 D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l’esportazione o l’importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
• falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati, previsto dall’art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006;
(iii) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall’art. art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i
termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall’autorità competente.
(iv) Tutela dell’ozono, previsto dall’art. 3, comma 6, L. 549/1993, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.
(v) Inquinamento ambientale, previsto dall’art. 452 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
(vi) Delitti colposi contro l’ambiente, previsto dall’art. 452 quinquies c.p. e e che si configura qualora i casi di cui agli articoli 452 bis e 452 quater siano commessi per colpa.
(vii) Associazione a delinquere o associazione di stampo mafioso per la commissione di delitti ambientali, previsto dall’art. 452 octies c.p e costituito dalla condotta di chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone allo scopo di commettere delitti di cui all’articolo 25 undecies del Decreto
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
(i) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall’art. dall’art. 22, comma 12- bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente): in numero superiore a tre; minori in età non lavorativa; sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.
Mappatura attività sensibili, strumenti di controllo e flussi informativi verso l’OdV
Nelle pagine successive è riportato un quadro sinottico che, per categoria di reato ritenuta applicabile alla Società e per ogni attività sensibile evidenziata nel corso dell’attività di risk self assessment, illustra gli specifici controlli ed il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza.
In generale, così come disciplinato al paragrafo 4.5 della Parte Generale del presente Modello e ad integrazione di quanto di seguito riportato, tutti i dipendenti, soci ed i membri degli organi sociali devono tempestivamente segnalare all’OdV la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione, di reati o illeciti di cui al Decreto, di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o dei protocolli di controllo di cui abbiano avuto notizia, e in ogni caso ogni fatto o comportamento o situazione con profili di criticità e che potrebbero esporre la Società alle sanzioni di cui al Decreto o la necessità di aggiornamento del Modello.
Tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio
Nel seguito la tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio, ossia delle sanzioni che in base al Modello conseguono a comportamenti, posti in essere da soggetti nell’esercizio di attività sensibili, tali da concretizzare il rischio di commissione dei Reati.
Le specifiche misure disciplinari e sanzionatorie sono applicate secondo i principi di proporzionalità ed effettività in ragione della gravità della violazione ovvero della sua possibile strumentalità all’integrazione di uno dei reati previsti dal Decreto.
SOGGETTI | Violazioni | Sanzioni |
Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti | • Mancato rispetto di procedure e protocolli previsti dal Modello | • Richiamo verbale |
• Redazione di documentazione falsa, mancata redazione di documentazione prevista dal Modello o dai protocolli di attuazione | • Sanzione pecuniaria | |
• Violazione o elusione del sistema di controllo attuato in osservanza del Modello | • Sospensione dalla mansione o dall’incarico e dalla retribuzione | |
Dirigenti | • Violazione delle regole del Modello | • Sanzioni più idonee in conformità alla legge e alla contrattazione collettiva applicabile (fino alla misura del licenziamento nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia) |
Soci titolari di azioni con prestazioni accessorie | • Violazione di prescrizioni e/o procedure esistenti o adottate in base al Modello | • Valutazione delle performance del singolo socio con conseguenze sulle politiche retributive previste dalle policy aziendali |
• Violazioni di particolare gravità e/o reiterazione delle violazioni tali da far venir meno il rapporto fiduciario tra il socio e la Società | • Facoltà da parte del CdA di risolvere il rapporto contrattuale • Proposta all’assemblea dei |
SOGGETTI | Violazioni | Sanzioni |
soci della rinuncia definitiva alle prestazioni accessorie del socio | ||
Personale professionale | • Mancato rispetto e/o raggiungimento di obiettivi e competenze propri di ciascun livello | • Verifica e monitoraggio dei lavori svolti in aggiunta alle misure disciplinari previste dal Modello |
Membri del Consiglio di Amministrazione | • Violazione delle prescrizioni contenute nel Modello | • Richiamo formale in forma scritta • Sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile |
• Violazioni reiterate o di eccezionale gravità | • Proposta all’assemblea di revoca dalla carica | |
Membri del Collegio Sindacale | • Violazione delle prescrizioni contenute nel Modello | • Opportuni provvedimenti adottati da parte del Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione |
Consulenti e collaboratori | • Violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello • Violazioni da cui derivino dei danni concreti alla Società | • Sanzioni previste in specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti • Richiesta di risarcimento del danno |
Descrizione delle attività caratterizzanti le principali funzioni aziendali
Nella seguente tabella è riportata una descrizione delle principali attività caratterizzanti le principali funzioni aziendali:
• Quality & Risk Management;
• Funzione Legale/Segreteria Societaria;
• Funzione Risorse Umane;
• Funzione Training;
• Professional Practice;
• Ufficio Gare;
• Funzione Amministrazione, Finanza e Pianificazione;
• Funzione Sistemi Informativi;
• Funzione Marketing e Comunicazione;
• Altre Funzioni di Supporto.
Procedure aziendali rilevanti ai sensi del Decreto
Nella seguente tabella è riportata una descrizione delle principali procedure aziendali ritenute rilevanti ai sensi del Decreto:
• KAM (KPMG Audit Manual);
• GQ&RMM (Global Quality & Risk Management Manual ed Integrazioni Locali);
• PPM (Practice Protection Memo);
• Sentinel Guidance;
• Manuale Processi Controllo Qualità;
• Guida del recruiter;
• Manuale operativo;
• Dialogue user guide;
• Manuale “Training - Regole ed aspetti significativi”;
• International Quality Performance Toolkit.