Contract
Il Disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori nell'impresa
DISEGNO DI LEGGE
Prima bozza provvisoria di testo unificato in materia di partecipazione dei lavoratori nell'impresa - 18.V.09
Articolo 1
Contenuto del contratto istitutivo
1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo volto a istituire una delle forme seguenti di informazione, consultazione, partecipazione, o coinvolgimento dei lavoratori nell'andamento azienda, attraverso cui i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni concernenti l'attività dell'impresa:
a) obblighi di informazione o consultazione a carico dell'impresa stessa nei confronti delle organizzazioni sindacali stesse, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, in conformità con il diritto comunitario laddove esso ponga disposizioni vincolanti in proposito;
b) procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle corrispondenti prerogative;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo o controllo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione delle pari opportunità, le forme di remunerazione
collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa;
f) distribuzione di azioni o quote del capitale societario ai lavoratori, con o senza partecipazione di loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione;
g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario;
h) la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell'articolo 3;
i) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure associazioni di lavoratori, che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
Articolo 2
Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo
1. Il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere g), h) o i) dell'articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell'impresa
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo la disciplina di fonte collettiva della rappresentatività sindacale applicabile nell'impresa, sia dotata di rappresentatività maggioritaria;
b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti
sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell'impresa, entro l'ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi. [formulazione alternativa:
b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che possa considerarsi maggioritaria sulla base di un indice composto per metà sulla base del risultato elettorale nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell'impresa, entro l'ultimo triennio, e per metà sulla base del numero degli iscritti.]
2. In difetto della disciplina di fonte collettiva di cui alla lettera a) e del requisito di cui alla lettera b), il contratto istitutivo di una delle forme di partecipazione di cui alle lettere g), h) o i) dell'articolo 1, stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali, deve essere sottoposto a referendum tra tutti i dipendenti dell'impresa.
3. Il referendum di cui al comma precedente è regolato mediante accordo tra l'impresa e le rappresentanze sindacali costituite presso di essa. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione firmataria del contratto istitutivo e da altrettanti membri designati dall'impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell'impresa. Allo scrutinio dei voti possono asssistere tutti i dipendenti dell'impresa. L'eventuale controversia concernente l'esercizio del diritto di voto da parte di ciascun dipendente dell'impresa, o il corretto scrutinio dei voti, è risolta dalla Direzione provinciale per l'impiego, previa costituzione del contraddittorio tra la parte ricorrente, l'impresa e tutte le organizzazioni sindacali interessate.
Articolo 3
Consigli di sorveglianza
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409- quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato di cui all'articolo 4, almeno un posto nel Consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.
Articolo 4
Partecipazione azionaria dei lavoratori
1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.
3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai
due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, lettere g) e g-bis) e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti a norma del secondo comma. A tal fine, l'importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 51 del detto testo unico è fissato in 2600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni.
5. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti al piano. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, destinati alla sottoscrizione di azioni dell'impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell'impresa.
6. Gli importi versati dai dipendenti dell'impresa aderenti al piano di partecipazione azionaria, diversi da quelli di cui al comma 4 e fino a un massimo di 5200 euro, danno diritto a una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento degli importi stessi.
Articolo 5
Partecipazione al finanziamento e al risultato di piani industriali
1. Mediante il contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 possono essere disposti:
a) il differimento di una parte della retribuzione dei dipendenti dell'impresa al raggiungimento di determinati obiettivi oggettivamente verificabili;
b) forme di organizzazione del lavoro o della distribuzione dei tempi di lavoro diverse da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale eventualmente applicabile.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma la pattuizione deve disporre anche l'attribuzione ai dipendenti, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di una parte predeterminata del risultato operativo lordo imputabile al successo dell'iniziativa.
3. I rappresentanti sindacali che hanno partecipato alla stipulazione del contratto aziendale di cui al primo comma hanno diritto di accedere immediatamente a tutte le informazioni di cui l'impresa dispone circa l'andamento del piano industriale oggetto dell'accordo. Il diniego di accesso o la reticenza in proposito da parte dei responsabili dell'impresa costituisce comportamento antisindacale a norma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
4. Quanto erogato ai dipendenti a titolo di partecipazione al risultato del piano industriale, in attuazione della clausola collettiva di cui al primo comma, non concorre a costituire la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A
N. 1531
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore XXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2009
Norme per l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione sulla
collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende
TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)
Onorevoli Senatori. – Nel 60º anniversa- rio della Costituzione, la ricognizione della Parte Prima individua nell’articolo 46 una norma programmatica rimasta inattuata. Va detto che essa non e` la sola. Si pensi all’ar- ticolo 39 sulla registrazione dei sindacati aventi un ordinamento interno su base demo- cratica; all’articolo 40 sulle leggi regolatrici del diritto di sciopero; all’articolo 41 sulla programmazione economica; all’articolo 42 sulla funzione sociale della proprieta` privata; all’articolo 43 sui servizi pubblici essenziali e sulle fonti di energia; all’articolo 44 sul- l’aiuto alla piccola e media proprieta` conta- dina; all’articolo 47 sulla promozione del ri- sparmio popolare.
E tuttavia, l’articolo 46 – che sancisce «il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende» (una formula aperta, secondo la definizione di Treu) fra le disposizioni co- stituzionali non realizzate e` quella che, negli scenari delle trasformazioni sociali del terzo millennio – dopo il crollo del Muro di Ber- lino e il tramonto delle ideologie che propu- gnavano la lotta di classe – appare disegnare una prospettiva di modernita` e di progresso poiche´ si fonda su di un valore che puo` rive- larsi uno dei fattori decisivi per lo sviluppo economico del nostro Paese: e cioe` il princi- pio della non contrapposizione tra azienda e lavoratori e, anzi, della permanente coopera- zione di questi ultimi nelle scelte decisionali e nella realizzazione dei processi produttivi dell’impresa, in nome dell’interesse comune alla sua crescita.
della Costituzione, il quale rilevo` che l’arti- colo contiene due concetti: il primo si rifa` esplicitamente alle esigenze della produ- zione, alla quale deve essere subordinata l’e- levazione economica e sociale del lavoro, perche´ l’imperativo categorico in ogni tipo di sistema economico e` quello di produrre di piu` affinche´ vi siano piu` utili da distri- buire; il secondo concetto e` quello della col- laborazione, la quale vuol far salvi taluni princ`ıpi senza dei quali non vi e` ordinata e percio` feconda attivita` produttiva: primo fra tutti l’unita` di comando nell’azienda, una
«posizione gerarchica di compiti e di respon- sabilita` della quale sarebbe assurdo e contra- rio agli interessi stessi dei lavoratori non te- nere conto».
Va ricordato che le prime iniziative parla- mentari volte a dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione risalgono agli anni No- vanta (vedi atto Camera n. 5744, Xxxxxxxx e altri, della XIII legislatura), e sono prose- guite nella XIV legislatura (Cirielli ed altri, atto Camera n. 2023; Delbono e altri, atto Camera n. 4039), e nella XV legislatura (Treu/Adragna e altri, atto Senato n. 1177), senza peraltro approdare ne´ in Assemblea e neppure al voto finale in Commissione.
Il presente disegno di legge intende ripor- tarsi alle convincenti motivazioni che sta- vano all’origine di quest’ultima proposta, per la quale «il carattere collettivo della ge- stione (delle azioni) e la presenza di agevola- zioni appaiono caratteristiche necessarie af- finche´ l’azionariato dei dipendenti possa ri- velarsi efficace quale: strumento di migliora-
Tornano cos`ı
di attualita` le parole dell’o-
mento continuo aziendale; strumento di par-
xxxxxxxx Xxxxxxx, futuro Presidente della Repubblica, nella seduta dell’Assemblea co- stituente del 14 maggio 1947, in occasione della discussione dell’attuale articolo 46
tecipazione e di coinvolgimento nella ge- stione della societa`; canale di finanziamento
«speciale» per l’impresa. Il raggiungimento di tali obbiettivi rende lo strumento poten-
zialmente gradito a tutte le parti sociali coin- volte: gli azionisti, i lavoratori e la colletti- vita`, assumendo una valenza non meramente redistributiva, ma strategica nell’innovazione del sistema industriale e finanziario nazio- nale. La scelta di coinvolgere i lavoratori collettivamente nella proprieta` (cioe` tramite l’uso dello strumento azionario) consente di beneficiare in tutti i sensi della partecipa- zione (legando cioe` i diritti patrimoniali e di voto) cosa che per esempio il profit sha- ring o la partecipazione per statuto dei lavo- ratori in sede di controllo non consentireb- bero».
Sempre in analogia con le ragioni enun- ciate dal suddetto disegno di legge, per l’in- dividuazione dei mezzi economici della par- tecipazione dei lavoratori si puo` pensare di
«finanziare i finanziatori», cioe` di canaliz- zare risorse finanziarie agevolate sui lavora- tori affinche´ possano partecipare all’emis- sione. L’opportunita` di favorire il finanzia- mento dei lavoratori verso l’impresa si giu- stifica anche per il ruolo segnaletico dell’in- sider-lavoratore che si mette in gioco e che di fatto si vincola cos`ı a garantire il proprio contributo in termini di impegno e di con- trollo.
Il meccanismo di auto-finanziamento che qui viene indicato e` quello dei prestiti gra- tuiti erogati dalle banche agli aspiranti azio- nisti-lavoratori e la destinazione di una parte dell’accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto (TFR), cespiti entrambi sot- tratti all’imposizione fiscale. Per quanto con- cerne l’approvvigionamento delle risorse fi- nanziarie necessarie ad assicurare la parteci- pazione dei lavoratori nelle imprese non si puo` non rilevare che un primo passo in que- sta direzione e` stato compiuto con la legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che nell’articolo 4, commi
112, 113, 114 e 115, ha istituito un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipa- zione dei lavoratori nelle imprese, allo scopo di sostenere programmi finalizzati alla parte-
cipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
Cio` premesso, il principale punto di svolta del presente schema normativo rispetto alle elaborazioni precedenti e` costituito dal di- verso strumento istituzionale individuato per la realizzazione dei piani azionari dei lavora- tori, e cioe` la fondazione, qual e` disciplinata dal codice civile.
Siffatta scelta si fa preferire all’ipotesi, adombrata in una delle precedenti proposte legislative, di affidare l’attuazione dei piani a societa` di investimento a capitale variabile (SICAV) e cio` per la maggiore snellezza di funzionamento delle fondazioni e per il loro assoggettamento ai controlli della pub- blica autorita`, garanzia di una corretta ammi- nistrazione e della certezza del persegui- mento degli scopi previsti dallo statuto e dalla legge per la gestione delle azioni dei lavoratori.
Il tema del valore sociale che tali azioni rivestono venne affrontato dalla Commis- sione nazionale per le societa` e la borsa (Consob) nel corso di un’audizione dinanzi alla Camera dei deputati (Commissioni riu- nite VI e XI, 5 febbraio 2004). Secondo la suddetta Autorita` indipendente la possibilita` di distribuire ai dipendenti parte degli utili generati dall’impresa attraverso lo strumento azionario svolge una indubbia funzione di stimolo del lavoratore e realizza un principio di uguaglianza sostanziale attraverso una compiuta valorizzazione del capitale-lavoro. Se pure le ricerche in materia non hanno for- nito risultati incontrovertibili, nei casi in cui sono state poste in essere forme retributive collegate agli utili dell’impresa si e` generata una tendenza all’aumento della produttivita` aziendale.
La Consob pose inoltre l’accento sulla
«possibilita` di prevedere [...] forme di parte- cipazione dei lavoratori alla gestione della societa` utilizzando ad esempio lo strumento degli accordi parasociali. [...] In alternativa alla partecipazione all’organo di gestione, si potrebbe pensare alla partecipazione dei la-
voratori nell’ambito degli organi che svol- gono funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione, onde evitare eccessive conflittualita` sulle scelte strategiche dell’impresa che po- trebbero rendere difficoltosi i processi deci- sionali all’interno dell’azienda».
Circa la posizione della Confindustria in ordine alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d’impresa si deve ricor- dare l’intervento, in sede di audizione di- nanzi alle Commissioni riunite Finanze e La- voro della Camera dei deputati del 12 feb- braio 2004, svolto dai rappresentanti Guidi, Usai, Xxxxxxxx e La Xxxxxx.
Essi sottolinearono che «il miglioramento della competitivita` passa necessariamente at- traverso la definizione di un sistema piu` par- tecipativo e piu` qualificato di coinvolgi- mento dei dipendenti nella vita dell’impresa, non si puo`, tuttavia, non rilevare come il tema della partecipazione azionaria dei lavo- ratori si connetta in modo indissolubile al di- battito sui diritti di partecipazione dei lavora- tori negli organismi di gestione e di controllo delle societa`. [...] In tale prospettiva l’organo di rappresentanza degli azionisti-dipendenti non dovrebbe coincidere con il sindacato che, avendo obiettivi e funzioni diverse, po- trebbe trovarsi in conflitto di ruolo [...]. Da quanto accennato gia` emerge in modo evi- dente che l’azionariato e` un argomento tut- t’altro che neutrale in quanto puo` modificare delicati equilibri organizzativi e influenzare la definizione di numerose variabili d’im- presa quali le politiche del personale e retri- butive, le relazioni industriali e la partecipa- zione dei dipendenti ai processi di accumula- zione finanziaria».
In conclusione la Confindustria rilevo` che
fosse «opportuno [...] lasciare alla negozia-
agli utili appare oltremodo utile ricordare le principali esperienze straniere in questo campo, ormai consolidate da molti decenni. In Francia l’Ordonnance n. 86-1135 del 21 ottobre 1986 prevede per le societa` di ca- pitali la facolta` di concedere, attraverso mo- difiche statutarie, voto deliberativo ai rappre- sentanti dei lavoratori il cui numero non puo` essere inferiore a quattro. L’accesso agli utili e` una forma facoltativa di coinvolgimento dei dipendenti ai profitti aziendali che as- sume la denominazione di «intere`ssement» ed e` in vigore dal 1956. Le ultime statistiche disponibili riguardano l’anno 2005 e dicono che furono distribuiti 6 miliardi di euro per 4,2 milioni di dipendenti, con una media
pro capite di 1.400 euro.
Per le aziende con piu` di cinquanta addetti funziona invece la «parte´cipation», resa ob- bligatoria dal 1967. Sempre per il 2005 le ci- fre ufficiali affermano che essa consent`ı di ripartire 7 miliardi di euro fra 4,2 milioni di lavoratori, con una media pro capite di
1.400 euro.
Proprio di recente il Presidente della Re- pubblica Xxxxxxx ha dichiarato che, sul fronte dell’«interessamento», si dovra` fare meglio, tenuto conto che nelle imprese con meno di cinquanta addetti lavora oltre il 40 per cento dei francesi ma dove meno di un lavoratore su dieci viene coinvolto da un ac- cordo aziendale sugli utili. Egli ha pertanto preannunziato una nuova legge che intro- durra` un credito di imposta del 20 per cento dei premi versati ai lavoratori in favore sia delle piccole e medie imprese che non ave- vano mai attivato accordi aziendali di «inte- ressamento» e sia per quelle dove il sistema e` gia` operante. La legge stabilira` il termine di due anni per una prima verifica: le
zione tra le parti sociali, cos`ı
come solleci-
aziende che non avranno raggiunto l’accordo
tato anche dalle normative comunitarie, la facolta` di studiare applicazioni ad hoc e in- novative».
Nel delineare il quadro dei princ`ıpi della collaborazione dei lavoratori nella gestione delle aziende e della loro partecipazione
con i lavoratori per la distribuzione degli utili saranno obbligate a stipularlo.
In Germania le relazioni industriali si svolgono all’insegna di una distinzione netta di compiti e di funzioni tra il sindacato e la rappresentanza dei lavoratori affidata alla
«C.I. – Commissione Interna». Al primo spetta la legittimazione per la contrattazione collettiva e la materia degli accordi tariffari, mentre la C.I. – che rappresenta tutti i lavo- ratori, compresi quelli non iscritti al sinda- cato – si occupa essenzialmente dei piani or- ganizzativi aziendali e delle problematiche connesse come gli orari, i turni di lavoro, la formazione del personale, i licenziamenti, e cos`ı via. Anche nella Repubblica Federale sono previste misure di partecipazione agli utili (Erfolgsbeteiligung) o di partecipazioni azionarie che possono assumere livelli piu` o meno significativi in un sistema caratteriz- zato dalla «cogestione» ossia dall’inseri- mento dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di vigilanza delle imprese.
La materia della partecipazione dei lavora- tori alla gestione delle imprese non puo` pre- scindere dal diritto dell’Unione europea, che, a grandi linee, comprende:
– il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che istituisce lo statuto della Societa` europea (SE) e la di- rettiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 otto- bre 2001, che prevede il coinvolgimento dei lavoratori alle decisioni societarie a livello di vigilanza e di sviluppo delle strategie di im- presa (ma non di gestione corrente, che resta di competenza della direzione aziendale);
– la direttiva 2002/14/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce il sistema dell’in- formazione e della consultazione dei lavora- tori;
– la raccomandazione n. 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concer- nente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risul- tati dell’impresa;
– la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che accompagna il rego- lamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, istitutivo della Societa` cooperativa europea.
Da ricordare inoltre la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, rela- tiva all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informa- zione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimen- sioni comunitarie, direttiva trasfusa nell’ordi- namento italiano con il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
Per completezza di riferimenti normativi occorre ricordare che il codice civile gia` pre- vede (articolo 2349) speciali categorie di azioni da assegnare ai lavoratori, con esclu- sione del diritto di opzione dei soci (articolo 2441, quarto comma). L’azionariato dei lavo- ratori viene sostenuto da apposite esenzioni fiscali e contributive entro limiti fissati dalla legge e purche´ le azioni non siano cedute o ritrasferite per almeno tre anni.
Il presente disegno di legge, al fine di dare finalmente attuazione al programma conte- nuto nell’articolo 46 della Costituzione, tra- duce in un sistema compiuto gli obiettivi fis- sati dalla norma costituzionale.
Esso si compone di 6 articoli dei quali:
– l’articolo 1 enuncia le finalita` della legge;
– l’articolo 2 disciplina le modalita` di informazione e di consultazione dei lavora- tori nel quadro della collaborazione;
– l’articolo 3 regola la costituzione dei piani di azionariato per i lavoratori attraverso l’istituzione di apposite fondazioni il cui pa- trimonio e` finalizzato all’acquisto e alla ge- stione delle azioni delle societa` di cui i lavo- ratori sono dipendenti;
– l’articolo 4 disciplina il conferimento delle risorse finanziarie alle fondazioni attra- verso la devoluzione di una quota dei tratta- menti di fine rapporto e/o dei corrispettivi di prestiti gratuiti da parte di istituti bancari; la distribuzione degli utili ai dipendenti; l’attri- buzione alle imprese del credito di imposta del 25 per cento degli utili di partecipazione che esse versano ai dipendenti;
– l’articolo 5 prevede che, con il con- senso dei dipendenti, i premi di produzione siano convertiti in azioni della societa`;
– l’articolo 6 propone che i contratti collettivi possano prevedere che uno dei sin- daci delle societa` per azioni in cui parte delle azioni sia detenuta dalla fondazione, venga nominato dall’assemblea dei soci su designa- zione della fondazione medesima;
– l’articolo 7 estende alle aziende non costituite in societa` per azioni le forme di collaborazione previste dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili.
Inoltre, per l’importanza che esse rive- stono nella prospettiva in cui si colloca il presente disegno di legge, vanno richiamate le dichiarazioni di un autorevole membro del Governo circa i rapporti tra imprese e la- voratori: «Noi ipotizziamo una fase post ideologica nella quale lavoratori e imprendi- tori condividono obiettivi e risultati [...]. Per- che´ non prevedere forme di azionariato dei lavoratori, che se realizzate d’intesa fra le parti, possano consentire a un rappresentante dei lavoratori di avere un posto nel collegio sindacale, sede del controllo sulla traspa- renza del bilancio?»; «Il Governo e` contrario all’idea di una partecipazione alla gestione. Pero` dobbiamo avvicinare sempre piu` il sala- rio alla condivisione degli utili. Uno dei modi potrebbe essere quello di distribuire ti- toli dell’azienda: titoli speciali, con limitati diritti di alienabilita` [...]. Magari i lavoratori potrebbero esprimere propri rappresentanti
all’interno del collegio sindacale, per verifi- care la trasparenza del bilancio. E in questa ottica il bilancio puo` essere la misura di una buona parte del guadagno per i dipen- denti» (Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ministro del la- voro, della salute e delle politiche sociali, in- terviste al «Corriere della Sera» del 25 mag- gio 2008 e a «Panorama» del 17 luglio 2008)
Significativamente, le questioni poste dal Ministro hanno trovato riscontro positivo in una parte importante del mondo sindacale: la CISL infatti ritiene che la compartecipa- zione dei dipendenti nelle aziende non signi- fica solo mettere piu` soldi in busta paga, ma coinvolgere i lavoratori nella produttivita`, e quindi nell’utile dell’azienda, essendo auspi- cabile che essi partecipino «direttamente al rischio e ai profitti d’impresa, diventando azionisti» (Xxxxxxxx Xxxxxxx, intervista a
«Panorama» del 25 maggio 2008).
Da ultimo non si puo` non rilevare che, a rendere ancora piu` attuale la scelta politico- legislativa volta ad introdurre l’azionariato dei dipendenti delle aziende, sovviene il
«modello Detroit» che – attraverso l’ingresso della United Automobile Workers nel capitale della Chrysler sotto la spinta della dramma- tica crisi economico-finanziaria americana – si viene affermando come strumento di sal- vataggio delle grandi industrie e, contempo- raneamente, come nuovo inizio di una signi- ficativa compartecipazione dei sindacati dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalita`)
1. La presente legge, in attuazione dell’ar- ticolo 46 della Costituzione, disciplina i modi e i limiti del diritto dei lavoratori a col- laborare alla gestione delle aziende costituite in societa` per azioni o in altre forme.
Art. 2.
(Procedure di informazione e consultazione dei lavoratori)
1. I contratti collettivi o, in mancanza, quelli aziendali, prevedono procedure di in- formazione e di consultazione dei lavoratori, attraverso le loro rappresentanze sindacali:
a) sulla situazione economico-produt- tiva dell’impresa;
b) sui programmi di sviluppo e sulla prevedibile evoluzione dei flussi occupazio- nali;
c) sui cambiamenti dell’organizzazione del lavoro nonche´ del funzionamento delle unita` e dei reparti produttivi. L’azienda inter- pella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l’opportunita` di intro- durre nuovi standard di lavoro volti a mi- gliorare i processi produttivi.
2. Ferma restando per le imprese e i gruppi d’imprese di dimensioni comunitarie l’applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, le disposi- zioni sulle informazioni riservate di cui al- l’articolo 11 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, si applicano anche a tutte le al- tre imprese costituite in societa` per azioni.
Art. 3.
(Piani di azionariato per i lavoratori.
Costituzione di fondazioni)
1. La collaborazione dei lavoratori alla ge- stione delle aziende costituite in societa` per azioni si attua attraverso i piani di aziona- riato dei dipendenti, volontariamente istituiti sulla base dei contratti collettivi o dei con- tratti aziendali di categoria.
2. Le rappresentanze sindacali unitarie, ov- vero le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, le associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei la- voratori piu` rappresentative a livello nazio- nale promuovono i piani di azionariato attra- verso la costituzione di apposite fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del co- dice civile.
3. L’atto costitutivo delle fondazioni deve prevedere:
a) le modalita` del conferimento delle somme da parte dei lavoratori dell’azienda per la costituzione del patrimonio della fon- dazione;
b) le modalita` di formazione dei piani di azionariato riferiti a ciascuna azienda;
c) l’acquisto e la gestione delle azioni delle societa` in rappresentanza de lavoratori delle rispettive aziende;
d) i criteri e le modalita` di erogazione delle rendite azionarie.
Art. 4.
(Patrimonio delle fondazioni)
1. I contratti collettivi o aziendali possono stabilire che i lavoratori provvedano alla co- stituzione del patrimonio della fondazione at- traverso la devoluzione di una quota del trat- tamento di fine rapporto ovvero mediante il corrispettivo di prestiti gratuiti erogati dalle banche, i cui oneri finanziari sono deducibili dal reddito di impresa dei soggetti eroganti.
Le modalita` e le condizioni dei prestiti sono disciplinati con decreto del Ministro dell’e- conomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della poli- tiche sociali.
2. Le somme di cui il lavoratore consegue la disponibilita` in applicazione del comma 1 sono deducibili dal suo reddito complessivo.
3. Gli utili azionari riscossi dalle fonda- zioni e distribuiti ai lavoratori non costitui- scono redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera g), del te- sto unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono altrimenti soggetti a imposizione tributaria.
4. Alle imprese e` riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento degli utili azionari che esse destinano ai dipendenti at- traverso le fondazioni.
Art. 5.
(Convertibilita` in azioni dei premi di produzione)
1. I contratti collettivi o aziendali possono prevedere che gli importi dei premi di produ- zione attribuiti alla generalita` dei dipendenti dell’azienda o a particolari categorie di essi siano convertiti in azioni della societa`, da as- segnare consensualmente ai lavoratori. A tali azioni si applica la disposizione di cui all’ar- ticolo 4, comma 3.
Art. 6.
(Designazione di un sindaco da parte dei dipendenti azionisti delle societa` per azioni)
1. Il contratto collettivo o aziendale puo` prevedere che uno dei sindaci della societa` per azioni, delle quali una parte sia detenuta dalla fondazione, sia nominato dall’assem- blea dei soci su designazione della fonda- zione medesima.
Art. 7.
(Aziende non costituite in societa` per azioni)
1. I contratti collettivi o aziendali possono prevedere forme di collaborazione dei lavo- ratori alla gestione delle aziende non costi- tuite in societa` per azioni, sulla base delle di- sposizioni della presente legge in quanto ap- plicabili.
E 1,00
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A
N. 1307
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori XXXXXXXXX e CASOLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2008
Delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori
alla proprieta` e alla gestione delle imprese
TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)
Onorevoli
Senatori.
– La legge 14 feb-
che pero` risultano particolarmente inade-
braio 2003, n. 30, ha rappresentato nel nostro Paese un importante tassello nel processo di modernizzazione del mercato del lavoro. Essa ha indubbiamente avuto il merito non solo di determinare le condizioni per un dra- stico ridimensionamento delle percentuali di disoccupazione, ma anche di introdurre una nuova visione dell’articolazione dei rapporti di lavoro in linea con la legislazione di altri Paesi europei.
Il presente disegno di legge si inserisce nella nuova visione del diritto del lavoro in- trodotta dalla legge n. 30 del 2003, promuo- vendo un modello evoluto di relazioni indu- striali: un modello in cui si possano conci- liare collaborazione, partecipazione e rappre- sentanza dei lavoratori al fianco degli im- prenditori, nel comune obiettivo di porre al centro la persona, in una logica di fidelizza- zione e di promozione dell’occupabilita`.
Il disegno di legge si muove in una logica di coerenza con la legislazione di tipo pro- mozionale della partecipazione dei lavoratori alla proprieta` e alla gestione delle imprese. L’approvazione della proposta di legge con- sentirebbe quindi di portare a definitivo per- fezionamento il progetto riformatore trac- ciato nel «Libro bianco sul mercato del la- voro in Italia» (2001) e quindi nella legge n. 30 del 2003.
Partendo dalle esperienze dei Paesi nei quali tale modello di partecipazione si e` svi- luppato (Francia, Stati Uniti e in parte Svezia e Germania) si comprendono il gap legisla- tivo italiano e la necessita` di colmare un vuoto. Attualmente, infatti, stante la man- canza di strumenti giuridici ad hoc per la ge- stione collettiva delle azioni, le esperienze di azionariato dei dipendenti si risolvono attra- verso strumenti ordinari del diritto societario
guati.
In linea generale l’azionariato dei dipen- denti e` inquadrato nella categoria degli stru- menti di partecipazione dei lavoratori alla proprieta` e al controllo dell’impresa; questa forma di coinvolgimento puo` far leva sia su titoli finanziari sia su strumenti di contrat- tazione salariale. Si parla di partecipazione di lavoratori, infatti, quando a costoro sono attribuiti diritti di proprieta` o di controllo: nel primo caso la partecipazione comporta il diritto a percepire una quota prefissata del reddito residuale dell’impresa, nel se- condo caso il diritto a partecipare a scelte di gestione dell’impresa.
Il presente disegno di legge intende pro- muovere entrambe le forme di partecipazione di lavoratori richiamate. Al fine di ottenere finalmente una relazione armonica tra capi- tale e lavoro, il presente disegno di legge – all’articolo 1 – delega il Governo all’ado- zione di uno o piu` decreti legislativi volti alla disciplina e alla promozione suddetta nell’osservanza di princ`ıpi e criteri direttivi, tra i quali figurano la previsione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale. Per i «lavoratori azioni- sti» – nell’ottica del disegno di legge – dovra` essere prevista l’impossibilita` di alienare per almeno tre anni dalla data di acquisto gli strumenti finanziari oggetto dei piani. Questi ultimi sono conferiti a un fondo comune d’impresa appositamente costituito in forma di societa` d’investimento a capitale variabile (SICAV), che emette in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani in propor- zione alla loro partecipazione al fondo mede- simo. Le caratteristiche del fondo comune d’impresa sono regolamentate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze e previo parere della Banca d’Italia e della Commissione nazionale per le societa` e la borsa (CONSOB). L’adesione alla partecipa- zione azionaria dovra` ovviamente intervenire su base volontaria e xxxx` consentita anche ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (unica eccezione quella dei lavoratori in prova).
Per l’assoluta tutela dei lavoratori, poi, do- vra` essere garantita la possibilita` di alienare le azioni, anche prima dei tre anni previsti, in pendenza di un’offerta pubblica di acqui- sto o di scambio nella quale rientrino gli strumenti finanziari oggetto dei piani o qua- lora si verifichino altri eventi di natura straordinaria, riguardanti la societa`, indicati nei piani; sempre nell’ottica della tutela del lavoratore e in rappresentanza di esso, inol- tre, i decreti legislativi dovranno prevedere la presenza di un professionista, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilita` e di pro- fessionalita`, che siedera` a pieno titolo nel collegio dei revisori dei conti e negli altri or- gani di controllo e di vigilanza dell’azienda. Tra i criteri direttivi e` previsto il divieto di esecuzione di operazioni di investimento e disinvestimento del patrimonio da parte del fondo comune d’impresa, fatte comunque salve la facolta` di investire gli utili e gli altri proventi e la possibilita` di distribuzione degli stessi utili e proventi agli aderenti al piano che, di conseguenza, ne trarranno immediato beneficio economico. Per i fondi comuni
da parte della CONSOB, la quale presentera` al Governo e al Parlamento un rapporto an- nuale.
Il presente disegno di legge, proprio in quanto mira a promuovere un’ampia parteci- pazione dei lavoratori al capitale sociale delle imprese, prevede la possibilita` per gli aderenti ai fondi comuni d’impresa di avva- lersi di quote del trattamento di fine rapporto maturato prima del 31 dicembre 2006.
Tra i princ`ıpi e criteri direttivi, in un’ottica di promozione della partecipazione dei lavo- ratori alla gestione dell’impresa, figurano la previsione di forme di informazione dei la- voratori circa l’andamento dell’attivita` del- l’impresa e la previsione di uno statuto par- tecipativo dei lavoratori nelle imprese inte- ressate, il quale preveda congrui poteri di impulso e di vigilanza in materia di pari op- portunita`, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di formazione professionale.
Il disegno di legge stabilisce direttamente
– all’articolo 2 – che ciascun lavoratore ade- rente ai fondi comuni d’impresa indichi, al- l’atto dell’adesione ai piani di partecipazione azionaria, i beneficiari, in caso di morte, de- gli strumenti finanziari oggetto dei piani. In assenza di indicazione sono considerati bene- ficiari gli eredi legittimi e, in ultima istanza, il fondo comune a cui il lavoratore aderisce.
L’articolo 3 reca la disciplina della proce- dura di adozione dei decreti legislativi attua- tivi della delega di cui all’articolo 1, preve-
d’impresa devono essere previsti un tratta-
dendo altres`ı
un termine di diciotto mesi
mento fiscale teso ad agevolare la partecipa- zione azionaria dei lavoratori e in ogni caso compiti di controllo e di vigilanza su di essi
dalla data di entrata in vigore dei decreti le- gislativi attuativi per l’emanazione di dispo- sizioni correttive e integrative.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legi- slativi volti a disciplinare e a promuovere la partecipazione dei lavoratori alle imprese nell’osservanza dei seguenti princ`ıpi e criteri direttivi:
a) previsione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti sulla base di con- tratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale o di aziende appartenenti a un me- desimo gruppo, con vincolo di inalienabilita` degli strumenti finanziari oggetto dei piani per una durata non inferiore a tre anni dalla data di acquisto;
b) conferimento degli strumenti finan- ziari oggetto dei piani di partecipazione azio- naria a un fondo comune d’impresa apposita- mente costituito in forma di societa` d’inve- stimento a capitale variabile (SICAV), che emette in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani in proporzione alla loro partecipazione al fondo medesimo. Le caratteristiche del fondo comune d’impresa sono determinate con regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le societa` e la borsa (CONSOB);
c) adesione volontaria ai piani di parte- cipazione azionaria da parte dei singoli di- pendenti, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determi- nato, ad eccezione dei lavoratori in prova;
d) possibilita` di alienazione delle azioni, anche prima del termine stabilito ai sensi della lettera a) o del maggiore termine previ- sto dai piani, in pendenza di un’offerta pub- blica di acquisto o di scambio nella quale rientrino gli strumenti finanziari oggetto dei piani o qualora si verifichino altri eventi di natura straordinaria, riguardanti la societa`, indicati nei piani;
e) presenza nei collegi dei revisori dei conti e negli altri organi di controllo e di vi- gilanza delle aziende che istituiscono piani di azionariato dei dipendenti di un professioni- sta, in possesso dei requisiti di onorabilita` e di professionalita` stabiliti dalla legge, in rap- presentanza dei lavoratori;
f) divieto di esecuzione di operazioni di investimento e disinvestimento del patrimo- nio da parte del fondo comune d’impresa, fatta salva la facolta` di investire gli utili e gli altri proventi percepiti dal fondo in stru- menti finanziari emessi da imprese che pre- vedono i piani di partecipazione azionaria, ferma restando la possibilita` di distribuzione degli stessi utili e proventi agli aderenti al piano;
g) previsione di un trattamento fiscale agevolato per i fondi comuni d’impresa di cui alla lettera b);
h) affidamento dei compiti di controllo e di vigilanza sui fondi comuni d’impresa alla CONSOB, la quale e` tenuta a presentare al Governo e al Parlamento un rapporto an- nuale sull’andamento dei medesimi fondi co- muni;
i) possibilita` per i lavoratori aderenti ai fondi comuni d’impresa, costituiti secondo quanto disposto dalla presente legge, di av- valersi di quote del trattamento di fine rap- porto maturato prima del 31 dicembre 2006, allo scopo di finanziare la partecipa- zione ai piani di azionariato dei dipendenti istituiti nell’impresa di appartenenza. Il rego- lamento del fondo comune indica la misura della quota di cui al periodo precedente non- che´ le relative modalita` di conferimento;
l) previsione di forme di informazione dei lavoratori circa l’andamento dell’attivita` dell’impresa;
m) previsione di uno statuto partecipa- tivo dei lavoratori nelle imprese interessate ai piani di partecipazione azionaria, il quale preveda congrui poteri di impulso e di vigi- xxxxx in materia di pari opportunita`, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di forma- zione professionale.
Art. 2.
1. Ciascun lavoratore aderente ai fondi co- muni d’impresa, costituiti secondo quanto di- sposto dalla presente legge, indica, all’atto dell’adesione ai piani di partecipazione azio- naria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), i beneficiari, in caso di morte, degli stru- menti finanziari oggetto dei piani. In assenza di indicazione sono considerati beneficiari gli eredi legittimi e, in ultima istanza, il fondo comune d’impresa a cui il lavoratore aderisce.
Art. 3.
1. Gli schemi dei decreti legislativi adot- tati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della rela- zione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono de- liberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggior- mente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere fi- nanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all’e- spressione dei pareri, il Governo, ove non in-
tenda conformarsi alle condizioni ivi even- tualmente formulate con riferimento all’esi- genza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritra- smette alle Camere i testi, corredati dei ne- cessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princ`ıpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalita` di cui al comma 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo e` dele- gato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme dive- nute incompatibili.
E 1,00
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A
N. 964
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori XXXX, XXXXX, XXXXXXX, BIONDELLI, XXXXXXX,
NEROZZI, PASSONI e BLAZINA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008
Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori,
nonche´ di partecipazione azionaria dei dipendenti
TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende offrire un’organica defini- zione normativa della partecipazione dei la- voratori alle attivita` d’impresa, intesa nella duplice accezione del riconoscimento ad essi di una compiuta rete di diritti di infor- mazione e consultazione e della regolazione delle forme di rappresentanza dei lavoratori negli organi amministrativi delle societa` di capitali.
1. Il disegno di legge presentato e` imper- niato essenzialmente sui seguenti punti:
a) riconoscimento per legge di una base minima di diritti di informazione e consulta- zione dei lavoratori, in applicazione tra l’al- tro di recenti normative adottate dal Consi- glio dell’Unione europea, con la possibilita` di conseguire, per contratto collettivo, diritti ulteriori;
b) valorizzazione della recente riforma dell’organizzazione interna della societa` di capitali, che consente alle societa` per azioni (Spa) la possibilita` della «amministrazione opzionale», nel senso dell’adozione del co- siddetto «sistema dualistico» (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), con la possibilita` di immettere nel consiglio di sor- veglianza un certo numero di rappresentanti della parte lavoratrice, in parte eletti dai di- pendenti dell’impresa, in parte designati dai sindacati piu` rappresentativi;
c) istituzione di comitati consultivi co- stituiti da rappresentanti dei lavoratori;
d) previsione dell’obbligo delle imprese costituite in forma di societa` di pubblicare annualmente un rendiconto inerente la situa- zione complessiva dell’azienda;
e) istituzione di piani di azionariato dei dipendenti.
2. Negli ultimi venti anni la partecipazione dei lavoratori, intesa nelle diverse forme ri- cordate, si e` diffusa nella maggior parte dei Paesi europei e oggi trova discipline legisla- tive e/o contrattuali in tutti gli ordinamenti nazionali che fanno parte dello spazio econo- mico europeo.
Questo sviluppo e` avvenuto indipendente- mente dalla iniziativa del legislatore comuni- tario e prima di essa: anzi, per molti versi l’ha influenzata. Varianti nazionali di cia- scuna forma partecipativa si sono consolidate per effetto di leggi e/o di norme contrattuali, determinando un grado differente di parteci- pazione dei lavoratori ai processi decisionali ai vari livelli aziendali e societari, con effica- cia e con diffusione diverse a seconda della fonte normativa dei diritti in questione. Pur nella diversita` delle fonti e dei sistemi nazio- nali di relazioni collettive, i vari modelli di partecipazione presentano comunque una ca- ratteristica comune: essi sono concepiti non come elementi a se stanti, ma come parti di un sistema complesso di relazioni collet- tive nell’impresa che, partendo da uno «zoc- colo» minimo di diritti di informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nelle materie che interessano piu` direttamente i la- voratori (come la protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche´ la tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro nelle situazioni di crisi e di ristrut- turazioni aziendali), ha come obiettivo quello di coinvolgere il personale nelle decisioni gestionali piu` cruciali.
3. Nel nostro Paese non sono mancati i tentativi di aprire nuove strade alla partecipa- zione dei lavoratori nelle imprese: ne sono testimonianza non solo le specifiche e circo- scritte esperienze innovative fondate su ac- cordi negoziali a livello di imprese (il proto-
collo Telecom Italia Mobile e il testo unico Zanussi, tra i piu` dibattuti) ma anche il pro- gressivo e piu` generale mutamento di cultura e di valori.
Va detto anzitutto che un contributo utile a rimuovere le resistenze di ordine ideologico e culturale che in passato hanno frenato la progettazione o la concreta implementazione di ipotesi innovative, nel campo del coinvol- gimento e della partecipazione del personale, deriva da una maturazione del pensiero eco- nomico in sede non solo accademica ma an- che nelle associazioni e da una maggiore co- noscenza reciproca dei sistemi nazionali di relazioni industriali da parte dei dirigenti e dei rappresentanti sindacali dei vari Paesi. Tale maturazione e` stata favorita, oltre che dal processo di integrazione europea, dal concreto operare degli strumenti di rappre- sentanza sindacale in ambito europeo, tra i quali e` doveroso ricordare l’esperienza appli- cativa della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, recante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consulta- zione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie,
«acquisitivo», nonche´ per favorire le ten- denze aziendali innovative verso forme di coinvolgimento dei lavoratori condotte non solo mediante tecniche di pura gestione delle risorse umane, con allargamento delle re- sponsabilita` sociali dell’impresa.
Al contempo la partecipazione viene con- siderata anche come una soluzione funzio- nale alle esigenze di competitivita` del si- stema economico, nonche´ di positivo svi- luppo della persona in azienda. In questo senso essa rappresenta uno strumento assai utile per l’impresa e per la societa` anche al fine di ridurre le occasioni di conflitto e rea- lizzare, con il consenso preventivo dei lavo- ratori e delle loro rappresentanze, quelle con- dizioni tecnico-organizzative ormai necessa- rie per affrontare il mercato globale.
La diffusione di «dinamiche» o di «prati- che» partecipative, variamente organizzate e denominate, rappresenta dunque una oppor- tunita` per le imprese, per il personale, per il sindacato e per la societa` tutta. La coope- razione intelligente della forza lavoro nel processo produttivo e` considerata infatti un elemento importante, perche´ consente una migliore crescita professionale e umana del
recepita nel nostro ordinamento con il de-
personale cos`ı
come una piu` efficace attua-
creto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, che ha contribuito a formare una cultura transna- zionale della rappresentanza e della parteci- pazione, inducendo l’attore sindacale e quello aziendale a comportamenti diversi e integrati che allargano la mera prassi contrat- tuale.
Le ragioni dell’espandersi di spazi parteci- pativi su base volontaristica in Italia sono molteplici, e non conta in questa sede darne
una rassegna esaustiva. E` sufficiente osser-
vare che, senza porsi in funzione sostitutiva dei modelli tradizionali di relazioni collettive basati sul binomio conflitto/contrattazione, le forme partecipative sperimentate in Italia rappresentano per gli attori sindacali una ri- sorsa aggiuntiva nel fronteggiare le difficolta` spesso incontrate nella contrattazione collet- tiva intesa quale processo negoziale solo
zione dei sistemi organizzativi che hanno bi- sogno del contributo attivo di tutti coloro che hanno interesse al loro continuo migliora- mento; il che rappresenta qualcosa di piu` del mero consenso o della semplice «pace sociale». In tali sistemi la cooperazione e` in- dispensabile per ottenere anche quella flessi- bilita` che e` la condizione preliminare per la realizzazione di forme di riorganizzazione che garantiscano la competitivita` delle im- prese. In questo senso essa rappresenta un bene comune alla societa`, all’impresa e ai la- voratori: e` un «bene collettivo».
D’altra parte, un’alleanza con i lavoratori e con i sindacati viene ritenuta particolar- mente vantaggiosa per le imprese durante i periodi di profonda ristrutturazione, quando esse sono particolarmente vulnerabili e biso- gnose di legittimazione sociale o, addirittura,
di appoggio nei confronti delle pubbliche istituzioni, a cui chiedono sostegno finanzia- rio, e nei confronti dei lavoratori «eccedenti» su cui gravano i costi delle eventuali riorga- nizzazioni.
4. L’esperienza italiana della partecipa- zione, fatta inizialmente di prassi informali, ed espressa nelle forme rudimentali e non formalizzate dell’informazione e della con- sultazione dei lavoratori, si e` in seguito irro- bustita e istituzionalizzata negli strumenti di amministrazione congiunta dei contratti e ne- gli organismi paritetici di informazione e di esame congiunto, per arrivare da ultimo a forme partecipative piu` incisive, capaci addi- rittura di ridefinire le modalita` del processo decisionale aziendale. Come dimostrano, tra le altre, le vicende relative ai casi aziendali di partecipazione gia` ricordati, questo tipo di partecipazione comporta vincoli assai su- periori a quelli derivanti dalla logica nego- ziale tradizionale, perche´ richiede atteggia- menti e «mestieri» sensibilmente diversi: da parte imprenditoriale, perche´ comporta una apparente riduzione della piena autonomia delle prerogative manageriali; da parte sinda- cale, perche´ accresce il grado di responsabi- lita` dei lavoratori verso l’impresa. Si tratta di un gioco «a somma positiva», che combina l’esigenza di condividere gli obiettivi dell’a- zienda con una diversa distribuzione della re- sponsabilita` e del potere interno a questa.
La stessa contrattazione collettiva a livello di impresa assume le forme «partecipative» di una microconcertazione, che si traduce in una comune accettazione di obiettivi, di vincoli e di compatibilita`. In questi casi, la frontiera mobile che separa il conflitto dalla partecipazione sembra lasciare spazio a poli- tiche gestionali che combinano i criteri di ef- ficienza e di produttivita` con il riconosci- mento dei piu` avanzati diritti di cittadinanza nei luoghi di lavoro e di democrazia econo- mica, allineati alle piu` recenti enunciazioni del legislatore comunitario. Questa tenden- ziale convergenza strategica di obiettivi non e` comunque priva di incertezze nel nostro si-
stema di relazioni collettive, come dimo- strano anche i casi di fallimento di espe- rienze partecipative, e richiede certo tempi lunghi per consolidarsi in una rete di accordi stabili e generalizzati, la cui fattibilita` e resi- stenza sono peraltro condizionate dalla man- canza non solo di una cornice legislativa, ma anche di accordi quadro capaci di sollecitare e di stabilizzare le prassi partecipative.
Di converso, l’analisi comparata insegna che l’attivazione di processi partecipativi si manifesta in quei Paesi che apprestano una disciplina legislativa ad hoc, quindi con il peso determinante di iniziative assunte nella sfera politico-istituzionale, non di rado pre- cedute da intese tra gli attori sociali nelle sedi concertative.
L’introduzione di elementi di partecipa- zione dei lavoratori nella gestione delle im- prese per via legislativa ha dunque una im- portante funzione stabilizzatrice, perche´ rende oggettive e obbligatorie erga omnes procedure di informazione e consultazione in larga parte gia` istituite con la contratta- zione collettiva in quasi tutti i settori produt- tivi. Per questo tipo di imprese, infatti, si di- spone generalmente l’adozione, accanto agli organi tradizionali, di nuovi istituti che pre- vedono forme di rappresentanza tali da sod- disfare con opportune garanzie gli interessi dei lavoratori nell’ambito dell’attivita` azien- dale.
Il presente disegno di legge tiene conto delle esperienze realizzate in Italia e intende promuovere un equilibrio tra normativa e prassi, tra legge e contrattazione collettiva, tra sostegno e cornice regolativa, tra impulso politico-istituzionale e indispensabile ruolo delle parti.
Per quanto riguarda, piu` in particolare, la partecipazione economica e` opportuno ricor- dare che i processi di riallocazione del capi- tale indotti dalla globalizzazione dei mercati e dai processi di privatizzazione aprono nuove prospettive alla partecipazione dei di- pendenti al capitale e alla governance di im- presa.
La trasformazione della struttura proprieta- ria delle societa` verso la diffusione dell’azio- nariato e una maggiore contendibilita` degli assetti di controllo, da un lato, e la crescente importanza assunta dal «capitale umano» nella creazione di valore delle imprese, dal- l’altro, sono fattori che spingono verso un superamento della tradizionale divisione
«soggettiva» tra capitale e lavoro sotto il profilo delle responsabilita` nei confronti della conduzione dell’impresa e delle relative fonti di reddito (profitti per il capitale, red- diti da lavoro dipendente per il lavoro). In questa direzione va anche l’evoluzione del- l’allocazione del risparmio dei lavoratori, e in particolar modo del risparmio previden- ziale, che tende a spostarsi da un’intermedia- zione fortemente pubblica attraverso il debito pubblico e un regime pensionistico a riparti- zione, verso forme di impiego orientato al mercato azionario, soprattutto in un’ottica di lungo periodo.
Tali fattori stanno creando un quadro in cui l’azionariato dei dipendenti viene ad as- sumere una connotazione «fisiologica» al- l’interno del funzionamento dell’economia di mercato non tanto in funzione redistribu- tiva, quanto soprattutto nella realizzazione della funzione di impresa in un’ottica orien- tata alla creazione di valore. Non a caso le esperienze piu` significative di azionariato dei dipendenti si sono sviluppate nei Paesi, in particolare in quelli anglosassoni, in cui i processi descritti sono piu` avanzati e in cui la crescita del coinvolgimento dei lavora- tori nel capitale delle imprese e` stata inco- raggiata attraverso adeguate politiche d’in- centivazione.
All’interno dei modelli maggiormente orientati al mercato, caratterizzati dalla pre- valenza delle public company e delle forme
«istituzionalizzate» di gestione del risparmio diffuso, l’azionariato dei dipendenti svolge un ruolo crescente nel perseguimento di stra- tegie di crescita delle imprese coerenti con la valorizzazione delle risorse umane, sia in ter- mini occupazionali che di incremento della
ricchezza complessiva dei lavoratori. Il si- stema italiano sta affrontando una profonda fase di trasformazione che indubitabilmente tende a privilegiare il ruolo del mercato nella struttura proprietaria delle imprese e nella al- locazione del risparmio, aprendo ampi spazi a una nuova ricomposizione dei rapporti tra capitale e lavoro nelle direzioni indicate. Pe- sano in tale prospettiva i ritardi, anche di na- tura culturale, che caratterizzano il quadro all’interno del quale puo` realizzarsi tale evo- luzione.
In primo luogo, appare evidente la man- canza di strumenti giuridici adeguati per la gestione collettiva dell’azionariato dei dipen- denti. Gli strumenti attualmente disponibili (associazione di azionisti, raccolta di dele- ghe, intestazione fiduciaria, patto di sinda- cato, costituzione di una societa` o di una cooperativa ad hoc) sono inadeguati, in quanto: richiedono procedure costose e com- plesse; intervengono nella fase successiva al collocamento delle azioni ai singoli dipen- denti, rendendo quindi necessaria una diffi- cile attivita` di «compattamento», i cui costi per i singoli dipendenti, in termini di rinun- cia o di riduzione della liquidita` del proprio investimento, sono certi e quantificabili, mentre i benefici, in termini di possibilita` di influire sulla conduzione della societa`, sono incerti e di natura non monetaria.
In secondo luogo si avverte la mancanza di una politica di incentivazione dell’aziona- riato dei dipendenti, presente in gran parte degli altri Paesi a capitalismo avanzato, che consenta di accompagnare e di favorire lo sviluppo di tale fenomeno, considerati i ri- schi e i costi che i dipendenti sono chiamati a sopportare.
Lo strumento che si propone prevede in sostanza che l’impresa e le rappresentanze dei lavoratori definiscano su base contrat- tuale un piano di distribuzione di azioni ai dipendenti, la cui gestione sarebbe effettuata in modo accentrato attraverso un particolare fondo ad hoc. Inoltre, le parti coinvolte do-
vrebbero godere di una serie di agevolazioni, prevalentemente di natura fiscale.
Il carattere collettivo della gestione e la presenza di agevolazioni appaiono caratteri- stiche necessarie affinche´ l’azionariato dei dipendenti possa rivelarsi efficace quale: strumento di miglioramento continuo azien- dale; strumento di partecipazione e di coin- volgimento nella gestione della societa`; ca- nale di finanziamento «speciale» per l’im- presa. Il raggiungimento di tali obiettivi rende lo strumento potenzialmente gradito a tutte le parti sociali coinvolte – gli azionisti, i lavoratori e la collettivita` – assumendo una valenza non meramente redistributiva, ma strategica nell’innovazione del sistema indu- striale e finanziario nazionale. La scelta di coinvolgere i lavoratori collettivamente nella proprieta` (cioe` tramite l’uso dello strumento azionario) consente di beneficiare in tutti i sensi della partecipazione (legando cioe` i di- ritti patrimoniali e di voto), cosa che per esempio il profit sharing o la partecipazione per statuto dei lavoratori in sede di controllo non consentirebbero.
Tali benefici si riflettono: sugli azionisti (attraverso il maggiore coinvolgimento del fattore umano nell’impresa e la possibilita` di reperire risorse finanziarie aggiuntive); sui lavoratori (attraverso un maggior ruolo nella conoscenza e nel controllo dell’im- presa); sulla collettivita` (per tutte le esterna- lita` che genera una relazione «armonica» tra capitale e lavoro). La previsione di specifi- che misure di agevolazione e` funzionale al superamento dei vincoli finanziari dei lavo- ratori, che si esplicano in prima battuta poi- che´ il piano determina certamente un’alloca- zione non ottimale del rischio o, ancora piu` decisamente, quando si verifica un’effettiva indisponibilita` delle risorse finanziarie neces- sarie allo scopo.
Riguardo al primo punto, lo svantaggio derivante dalla concentrazione del rischio puo` essere bilanciato dalla convenienza del- l’emissione, cioe` da uno sconto sui «giusti» valori dell’emissione.
Considerato che i costi dello sconto rica- drebbero esclusivamente sugli azionisti, men- tre i benefici della partecipazione si esten- dono anche alla collettivita`, ragioni di equita` suggeriscono che una parte dello «sconto» sia concessa per il tramite di agevolazioni fi- scali.
Riguardo al secondo punto, si potrebbe pensare di «finanziare i finanziatori», cioe` di canalizzare risorse finanziarie «agevolate» sui lavoratori affinche´ possano partecipare all’emissione. L’opportunita` di favorire il fi- nanziamento dei lavoratori verso l’impresa si giustifica anche per il ruolo segnaletico del- l’insider-lavoratore che si mette in gioco e che di fatto si vincola cos`ı a garantire il pro- prio contributo in termini di impegno e di controllo. Questo risvolto potrebbe essere di centrale importanza specialmente per le im- prese in fase di dissesto finanziario, per quelle in fase di quotazione-privatizzazione, caratterizzate da maggiori problemi di asim- metrie informative, e, infine, per quelle ope- ranti in contesti «svantaggiati», per le quali la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti e` un’indispensabile garanzia per poter aggregare adesioni e supporti alle ini- ziative imprenditoriali.
L’oggetto del presente disegno di legge ri- guarda le offerte di azioni ai dipendenti rea- lizzate attraverso l’istituzione di «piani di azionariato dei dipendenti».
Tali piani devono assumere determinate caratteristiche che garantiscano la natura contrattuale e collettiva del coinvolgimento dei dipendenti nel capitale. I piani hanno na- tura volontaria e non speculativa, ma anzi orientata a una partecipazione di medio- lungo periodo al capitale, ferma restando la possibilita` di «uscita dall’investimento» in caso di mutamenti degli assetti di controllo. La partecipazione al fondo e` incrementabile da parte degli aderenti che possono appor- tarvi i titoli posseduti o acquistati individual- mente.
Per i fondi comuni d’impresa si prevede una disciplina ad hoc che definisca la loro
specificita` in funzione del ruolo che devono svolgere di strumento collettivo di partecipa- zione dei dipendenti, ferma restando la ne- cessaria tutela dei diritti individuali degli aderenti.
I fondi, coerentemente con la loro natura di strumento collettivo di partecipazione sta- bile al capitale, non svolgono attivita` di tra- ding ma «amministrano» le azioni apportate e i relativi diritti. Il recesso dal piano puo` es- sere realizzato, a scelta dell’aderente, me- diante l’assegnazione degli strumenti finan- ziari di sua competenza o la liquidazione in denaro del loro valore determinato in base ai criteri generali applicabili alle quote o alle azioni di organismi di investimento col- lettivo del risparmio (OICR). Il trattamento fiscale dei piani prevede alcune agevolazioni finalizzate soprattutto a favorire l’allunga- mento della durata dell’investimento e l’e- ventuale apporto finanziario da parte degli aderenti per la realizzazione del piano.
5. Il presente disegno di legge comprende 25 articoli, suddivisi in quattro capi, dedicati all’informazione e alla consultazione dei la- voratori (capo I), alla partecipazione dei la- voratori (capo II), al rendiconto aziendale (capo IlI) e alla partecipazione azionaria dei lavoratori (capo IV).
5.1. Capo I (Norme in materia di informa- zione e consultazione dei lavoratori)
L’articolo 1 delimita il campo di applica- zione delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, comprenden- dovi solo le imprese che occupano comples- sivamente piu` di trentacinque dipendenti, in- dicando anche i relativi criteri di computo dei dipendenti stessi. In queste imprese i rap- presentanti sindacali aziendali dei lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati, anche congiuntamente ai sindacati territo- riali, sulle materie e con le procedure indivi- duate dalla contrattazione collettiva.
Le aziende sono comunque obbligate ad informare e consultare i rappresentanti dei
lavoratori su determinate materie che il pre- sente disegno di legge individua in termini conformi a quelli usati dalla direttiva 2002/ 14/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, dell’11 marzo 2002, «che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori».
L’articolo 2 individua le modalita` dell’in- formazione e della consultazione, stabilendo, in conformita` all’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (fir- mata al Consiglio europeo di Nizza il 7 di- cembre 2000) e a varie direttive del Consi- glio dell’Unione europea, che tali procedure debbano essere svolte in tempo utile, se- condo le modalita` e le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi e con modalita` tali da favorire un dialogo effettivo tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, anche al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di dire- zione del datore di lavoro.
L’articolo 3 prevede anzitutto l’obbligo dei rappresentanti dei lavoratori che abbiano partecipato alle procedure di informazione e consultazione di non divulgare le informa- zioni ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’impresa, applicandosi in caso di violazione le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti. In secondo luogo consente alle imprese di non comuni- care quelle informazioni che possano creare notevoli difficolta` alla loro attivita` o arrecare danno o provocare turbativa dei mercati. Le controversie relative all’effettivo carattere di riservatezza delle informazioni possono essere rimesse a speciali commissioni tecni- che di conciliazione istituite dai contratti e dagli accordi collettivi, con modalita` analo- ghe a quelle previste dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di attuazione della citata direttiva 94/45/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo.
L’articolo 4 prevede che la disciplina dei diritti di informazione e consultazione conte- nuta nel presente disegno di legge non modi- fica le norme in materia di diritti di informa-
zione e consultazione contenute nei contratti collettivi vigenti e nelle leggi di recepimento delle direttive comunitarie sui trasferimenti d’azienda e sui licenziamenti collettivi.
L’articolo 5 dispone che il mancato ri- spetto degli obblighi di informazione e con- sultazione costituisce condotta antisindacale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori).
5.2. Capo II (Norme in materia di partecipa- zione dei lavoratori)
L’articolo 6 delimita il campo di applica- zione delle norme in materia di partecipa- zione dei lavoratori, comprendendovi solo le imprese che abbiano i seguenti requisiti: siano esercitate in forma di Spa, o siano co- stituite in forma di societa` europea, confor- memente al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Societa` europea (SE); in base al loro statuto l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformita` agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, intro- dotti dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma organica della disciplina delle societa` di capitali e societa` cooperative», che consentono alle sole Spa la possibilita` dell’«amministrazione opzio- nale», nel senso dell’adozione del cosiddetto
«sistema dualistico» (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza); occupino com- plessivamente piu` di trecento dipendenti.
Nelle suddette imprese, a richiesta dei rap- presentanti aziendali o sindacali dei lavora- tori, o di una qualificata percentuale di que- sti, deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto e non superiore alla meta` dei com- ponenti, secondo quanto previsto dalla con- trattazione collettiva. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero di compo-
xxxxx, il consiglio di sorveglianza integrato dai rappresentanti dei lavoratori deve com- prendere almeno cinque membri.
Infine il comma 3 dell’articolo 6 prevede che anche ai membri del consiglio di sorve- glianza in rappresentanza dei lavoratori si applichino, in quanto compatibili, una serie di disposizioni del codice civile, introdotte dal citato decreto legislativo n. 6 del 2003, concernenti i poteri e le responsabilita` dei componenti di organi societari.
L’articolo 7 indica i criteri generali per la ripartizione dei posti spettanti ai rappresen- tanti dei lavoratori nel consiglio di sorve- glianza, affidandone una determinazione spe- cifica all’autonomia collettiva, tale comun- que da garantire sia un equo riparto dei seggi tra lavoratori dipendenti e membri designati delle associazioni sindacali sia, se possibile, la rappresentanza delle varie categorie di la- voratori (impiegati, quadri, dirigenti).
L’articolo 8 stabilisce che tra i membri del consiglio di sorveglianza sia prevista la rap- presentanza dei dipendenti che aderiscono a piani di azionariato di cui all’articolo 20.
L’articolo 9 indica i criteri direttivi ai quali devono conformarsi le procedure e i re- golamenti elettorali, piu` specificamente di- sciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, sta- bilendo in ogni caso che l’elezione e` a scru- tinio segreto e a voto libero.
L’articolo 10 affida alla contrattazione collettiva la disciplina specifica delle regole e delle procedure relative alla elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, nel rispetto dei criteri stabiliti negli articoli precedenti, prevedendo altres`ı che, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, le procedure elettorali debbano svolgersi secondo apposito regolamento elet- torale da emanare con decreto dei Ministri competenti, previamente concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’articolo 11 obbliga le societa` con al- meno trecento dipendenti, sia quelle costi- tuite in forma di Spa nelle quali non sia pre-
vista una partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ai sensi dell’arti- colo 6, sia quelle costituite in qualsiasi forma di societa`, a prevedere la istituzione di un comitato consultivo composto da rappresen- tanti dei lavoratori, il quale e` titolare di de- terminati diritti di informazione e consulta- zione, indicati all’articolo 12. Sono inoltre soggetti a tale obbligo i gruppi di societa` collegate, controllanti o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da altre societa` anche estere, per i quali valgono spe- cifiche previsioni in ordine alla dimensione numerica.
L’articolo 12 concerne le informazioni ob- bligatorie che gli organi di amministrazione delle societa` sono tenuti a trasmettere perio- dicamente ai comitati consultivi, indicandone i criteri e le modalita` generali, nonche´ le ma- terie che formano oggetto dell’informazione. Su tali relazioni periodiche il comitato con- sultivo puo` esprimere un parere preventivo e non vincolante ma puo` anche formulare os- servazioni e raccomandazioni allorche´ le in- formazioni abbiano ad oggetto proposte di deliberazione della societa` concernenti mate- rie che comportino rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione dei lavoratori.
L’articolo 13 rimette alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare le proce- dure elettorali, la composizione del comitato consultivo e la nomina dei suoi componenti nonche´ di indicare i requisiti di eleggibilita` degli stessi.
L’articolo 14 affida allo stesso comitato consultivo il compito di disciplinare con pro- pri regolamenti la sua organizzazione e le modalita` del suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
L’articolo 15 prevede in primo luogo l’ob- bligo dei componenti del comitato consultivo di non divulgare le informazioni ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’im- presa, applicandosi in caso di violazione le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi. In secondo luogo consente ai da-
xxxx di lavoro di non comunicare quelle infor- mazioni che possano creare notevoli diffi- colta` alla loro attivita` o arrecare danno o provocare turbativa dei mercati. Le contro- versie relative all’effettivo carattere di riser- vatezza delle informazioni possono essere ri- messe a speciali commissioni tecniche di conciliazione istituite dai contratti e dagli ac- cordi collettivi, con modalita` analoghe a quelle previste dal decreto legislativo n. 74 del 2002, di attuazione della citata direttiva 94/45/CE.
L’articolo 16 individua alcune precise ga- ranzie per i componenti del comitato consul- tivo – cos`ı come previsto per analoghi orga- nismi consultivi aziendali istituiti in rappre- sentanza dei lavoratori, come ad esempio i comitati aziendali europei – disponendo an- zitutto che la societa` sopporti l’onere econo- mico per l’elezione e il funzionamento del comitato consultivo e, in secondo luogo, che i membri del suddetto comitato abbiano diritto, se dipendenti della societa` in que- stione, a un minimo di permessi retribuiti, che la contrattazione collettiva puo` aumen- tare, nonche´ alle tutele e alle garanzie previ- ste dalla legge per le rappresentanze azien- dali dei lavoratori.
L’articolo 17 dispone che il mancato ri- spetto degli obblighi di informazione e con- sultazione del comitato consultivo costituisce condotta antisindacale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 300 del 1970.
5.3. Capo III (Norme in materia di rendi- conto aziendale)
L’articolo 18 obbliga le societa` con piu` di trecento lavoratori a redigere annualmente un rendiconto aziendale, sulla base degli stessi princ`ıpi previsti dal codice civile per il bilan- cio di esercizio, che rappresenti in modo ve- ritiero e corretto la situazione economica, fi- nanziaria e sociale della societa`, tenendo conto di alcune precise voci.
Il rendiconto aziendale, da allegare al bi- lancio di esercizio, deve essere trasmesso in
copia al comitato consultivo istituito ai sensi dell’articolo 11 nonche´ alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali dei lavoratori e, in forma divulgativa, al personale azien- dale.
5.4. Capo IV (Norme in materia di parteci- pazione azionaria dei lavoratori)
L’articolo 19 individua il campo di appli- cazione soggettivo delle norme in materia di partecipazione azionaria dei lavoratori, com- prendendovi tutti i dipendenti della societa` datrice di lavoro, senza distinzione in base al tipo di rapporto di lavoro, ad eccezione dei lavoratori in prova. Previo consenso dei rappresentanti dei lavoratori, i piani di azio- nariato dei dipendenti (come definiti dall’ar- ticolo 20) possono essere estesi anche a fa- vore dei dipendenti delle societa` controllanti, controllate o collegate.
I lavoratori assunti nell’ambito dei con- tratti di somministrazione di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 set- tembre 2003, n. 276, possono aderire ai piani di azionariato delle societa` abilitate alla som- ministrazione di manodopera.
Sono equiparati ai lavoratori indicati i pre- statori di lavoro a progetto ai sensi dell’arti- colo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Infine, possono aderire ai piani anche gli ex dipendenti a riposo da tre anni.
L’articolo 20 definisce i piani di aziona- riato dei dipendenti stabilendo che essi:
devono essere costituiti sulla base di contratti collettivi a livello aziendale o mul- tiaziendale;
sono attuati mediante la costituzione di apposite societa` di investimento a capitale variabile (SICAV) denominate «fondi co- muni d’impresa»;
prevedono l’assegnazione delle azioni della o delle societa` interessate al fondo, che emette in contropartita sue azioni asse- gnate ai dipendenti in ragione della loro ade- sione al piano.
L’articolo 21 stabilisce che:
l’adesione al piano da parte dei singoli dipendenti e` volontaria; i dipendenti che non aderiscono al piano non usufruiranno delle condizioni e delle eventuali agevola- zioni previste per gli aderenti;
l’adesione al piano non puo` essere fonte di discriminazioni e deve in ogni caso garan- tire ai singoli lavoratori parita` di trattamento a pari condizioni di lavoro e anzianita` di ser- vizio;
il piano deve prevedere un periodo mi- nimo di possesso delle azioni del fondo da parte degli aderenti, che non puo` essere infe- riore a tre anni. Tale limite non si applica in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio che coinvolga gli strumenti finan- ziari oggetto del piano;
possono essere conferiti al fondo gli strumenti finanziari oggetto del piano che siano posseduti o acquistati dagli aderenti;
ai fini dell’adesione al piano il dipen- dente in servizio puo` chiedere un’anticipa- zione del trattamento di fine rapporto, nella misura stabilita dai contratti o dagli accordi collettivi;
sulla base di apposite previsioni di con- tratti collettivi, per l’adesione al piano e` pos- sibile destinare una quota parte della retribu- zione integrativa o incentivante, in misura non superiore al 15 per cento della retribu- zione globale di fatto, cioe` in una misura percentuale compatibile con l’articolo 36 della Costituzione;
in caso di violazione delle disposizioni in oggetto trovano applicazione le disposi- zioni di cui agli articoli 15, 16 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche´ agli articoli da 36 a 41 del codice delle pari op- portunita` tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all’arti- colo 43 del testo unico di cui al decreto legi- slativo 25 luglio 1998, n. 286, che sanzio- nano comportamenti discriminatori del da- tore di lavoro in ragione dell’attivita` sinda-
xxxx, del sesso, della cittadinanza e della na- zionalita`.
L’articolo 22 prevede che:
ai fondi non si applicano le disposizioni generali sulla gestione del risparmio, tranne le forme principali di garanzia costituite dal- l’obbligo di deposito degli strumenti finan- ziari posseduti presso un soggetto autoriz- zato, e dal dovere di adottare regole di com- portamento che garantiscano gli interessi dei partecipanti al fondo;
le regole di governance dei fondi, in parte ispirate a quella delle cooperative, sono finalizzate a incentivare la partecipa- zione dei soci e a valorizzare gli elementi di omogeneita` tra i soci stessi (voto capita- rio, gradimento all’entrata di nuovi azionisti, possibilita` di assemblee separate);
nel caso di piani che coinvolgono piu`
societa`, i fondi sono costituiti con un com- parto dedicato ad ogni societa`;
i fondi sono considerati investitori pro- fessionali e quindi possono partecipare a col- locamenti privati di strumenti finanziari.
L’articolo 23 prevede che:
i fondi non effettuano operazioni di in- vestimento e disinvestimento del loro patri- monio che non siano finalizzate all’investi- mento dei dividendi e degli altri proventi percepiti (che devono essere investiti in stru- menti finanziari emessi dalle societa` che hanno istituito il piano) e al rimborso delle loro azioni agli aderenti nei casi e nelle con- dizioni previsti (richiesta del recesso in de-
naro a scadenza del limite minimo di durata od offerta pubblica di acquisto);
i fondi possono sollecitare deleghe di voto per le azioni non apportate al fondo de- tenute dai dipendenti delle societa` che hanno istituito il piano, senza doversi avvalere di un intermediario e senza dover possedere i requisiti di possesso previsti per gli altri sog- getti, ferma restando l’applicazione delle ne- cessarie regole di trasparenza e correttezza stabilite dalla Commissione nazionale per le societa` e la borsa (CONSOB).
L’articolo 24 definisce le modalita` con le quali l’aderente puo` richiedere il recesso dal piano, prevedendo la liquidazione in de- naro della quota assegnata allo stesso ovvero l’assegnazione degli strumenti finanziari og- getto del piano.
L’articolo 25 prevede che:
e` elevato a 2.582,28 euro il limite mas- simo per l’esclusione dal reddito imponibile dei dipendenti del valore delle azioni asse- gnate nell’ambito di un piano, qualora il li- mite di durata del possesso sia portato ad al- meno quattro anni;
e` escluso dal reddito imponibile dei di- pendenti il valore dei prestiti di fedelta` con- cessi a condizione di favore dalle societa` per la sottoscrizione delle azioni del fondo;
e` possibile la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del 19 per cento dell’importo versato dagli aderenti in sede di sottoscrizione delle azioni della SICAV, fino al massimo di 5.164,57 euro.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
NORME IN MATERIA
DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 1.
(Diritti di informazione e consultazione)
1. Nelle imprese che occupano complessi- vamente piu` di trentacinque dipendenti il personale, le rappresentanze sindacali unita- rie ovvero le rappresentanze sindacali azien- dali hanno diritto di essere informati e con- sultati, anche congiuntamente alle associa- zioni sindacali territoriali di categoria ade- renti alle confederazioni dei lavoratori com- parativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, sulle materie e secondo le proce- dure previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In ogni caso, i rappresen- tanti dei lavoratori di cui al presente comma devono essere informati e consultati:
a) sull’evoluzione recente e su quella prevedibile delle attivita` dell’impresa e del- l’unita` produttiva, nonche´ della situazione economica;
b) sulla situazione, la struttura e l’evolu- zione prevedibile dell’occupazione nell’am- bito dell’impresa e dell’unita` produttiva, nonche´ sulle eventuali misure anticipatrici previste e, in particolare, in caso di prevedi- bili conseguenze negative sull’occupazione;
c) sulle decisioni suscettibili di compor- tare cambiamenti di rilievo in materia di or- ganizzazione del lavoro, nonche´ di contratti di lavoro, comprese quelle in materia di li-
cenziamenti collettivi e di trasferimento d’a- zienda.
2. I documenti informativi fatti pervenire alle rappresentanze sindacali ai sensi del
comma 1 devono altres`ı essere diffusi per
conoscenza tra il personale aziendale nelle forme ritenute piu` opportune, concordate tra l’azienda e le citate rappresentanze sindacali.
3. Ai fini del computo del numero dei di- pendenti di cui al comma 1, il calcolo e` ba- sato sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con con- tratto di inserimento e con contratto di ap- prendistato sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta` dei dipendenti interessati impiegati ne- gli ultimi due anni. I lavoratori a tempo par- ziale con contratto a tempo indeterminato sono computati per intero. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.
Art. 2.
(Modalita` dell’informazione e della consultazione)
1. L’informazione e la consultazione de- vono essere garantite in tempo utile, secondo le modalita` e le condizioni previste dalle leggi e dalla contrattazione collettiva vigenti. L’informazione deve essere fornita dal datore di lavoro in tempi e con modalita` tali da per- mettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato e di formu- lare, se necessario, un parere da esaminare in sede di consultazione.
2. La consultazione avviene:
a) garantendo che la data stabilita, le modalita` di svolgimento e gli argomenti trat- tati siano adeguati all’oggetto della consulta- zione;
b) al livello competente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell’argo- mento trattato;
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
c) sulla base delle informazioni perti- nenti fornite dal datore di lavoro, in rela- zione all’importanza dell’argomento trattato;
d) in modo tale da permettere ai rappre- sentanti dei lavoratori di avere uno o piu` in- contri con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al parere eventual- mente formulato ai sensi del comma 1;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di dire- zione del datore di lavoro.
Art. 3.
(Informazioni riservate)
1. I rappresentanti dei lavoratori che ope- rano nell’ambito delle procedure di informa- zione e consultazione non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e quali- ficate come tali dall’impresa. In caso di vio- lazione del divieto, fatta salva la responsabi- lita` civile, si applicano le sanzioni discipli- nari previste dai contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non e` obbligato a co- municare le informazioni richieste qualora l’oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficolta` al funzionamento o all’esercizio dell’attivita` delle imprese inte- ressate o di arrecare loro danno o di provo- care turbativa dei mercati.
3. I contratti e gli accordi collettivi pos- sono prevedere l’istituzione di una commis- sione tecnica di conciliazione per le contesta- zioni relative alla natura riservata delle noti- zie fornite e qualificate come tali, nonche´ per l’individuazione delle informazioni suscetti- bili di creare notevoli difficolta` al funziona- mento o all’esercizio dell’attivita` delle im- prese interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbative dei mercati.
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 4.
(Applicazione di disposizioni legislative e contrattuali)
1. Sono fatti salvi le disposizioni di cui al- l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, e successive modificazioni, e all’arti- colo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche´ i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge, dai contratti e dagli accordi collettivi vigenti.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto degli obblighi di in- formazione e consultazione costituisce con- dotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc- cessive modificazioni.
Capo II
NORME IN MATERIA
DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 6.
(Ambito di applicazione)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al capo I, nelle imprese esercitate in forma di societa` per azioni o costituite in forma di so- cieta` europea, ai sensi del regolamento (CE)
n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente piu` di trecento lavoratori, e nelle quali lo sta- tuto prevede che l’amministrazione e il con- trollo siano esercitati da un consiglio di ge- stione e da un consiglio di sorveglianza, in conformita` agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, su ri-
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
chiesta di almeno il 30 per cento dei dipen- denti della societa` o delle rappresentanze sin- dacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle as- sociazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparati- vamente piu` rappresentative sul piano nazio- nale, deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto e non superiore alla meta` dei componenti, ai sensi di quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con le associa- zioni di categoria aderenti alle confedera- zioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.
2. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero di componenti, il consiglio di sorveglianza, integrato dalla partecipa- zione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi del comma 1, e` costituito da un numero di componenti, anche non soci, pari almeno a cinque.
3. Al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti si applicano, in quanto compati- bili, gli articoli 2389, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies del codice civile.
Art. 7.
(Ripartizione dei posti spettanti
ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza)
1. Salva diversa previsione di contratto o di accordo collettivo, i rappresentanti dei la- voratori nel consiglio di sorveglianza sono, per una quota corrispondente al 70 per cento, eletti dai dipendenti dell’impresa che hanno un’anzianita` di lavoro di almeno un anno al momento della presentazione delle liste e, per la restante quota, designati dalle associa- zioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativa-
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
mente piu` rappresentative sul piano nazio- nale. La proporzione tra le due quote deve essere, se numericamente possibile, paritaria. In caso di numero dispari e` assicurata la pre- valenza ai membri eletti dai dipendenti.
2. Nella quota dei membri del consiglio di sorveglianza eletti dai dipendenti devono es- sere rappresentate, ove presenti, le categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti.
Art. 8.
(Rappresentanza nel consiglio
di sorveglianza dei lavoratori che aderiscono a piani di azionariato)
1. Tra i membri del consiglio di sorve- glianza deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei dipendenti che aderiscono a piani di azionariato di cui all’articolo 20.
Art. 9.
(Procedimento e regolamento elettorale)
1. Entro quindici giorni dalla comunica- zione alla societa`, da parte delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confede- razioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, dei nomi dei membri del consiglio di sorve- glianza che spetta loro designare, le rappre- sentanze sindacali unitarie ovvero le rappre- sentanze sindacali aziendali o, in mancanza, le citate associazioni territoriali di categoria indicono le elezioni per scegliere i membri del consiglio di sorveglianza che spetta ai la- voratori eleggere, secondo la quota, le regole sull’elettorato attivo e passivo e la propor- zione fra componenti di cui agli articoli 6 e 7, nonche´ i rappresentanti dei dipendenti aderenti a piani di azionariato di cui all’arti- colo 8.
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2. L’elezione avviene su liste uniche, pre- sentate dalle rappresentanze sindacali unita- rie ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, oppure da lavoratori e sottoscritte da almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.
3. L’elezione e` a scrutinio segreto e a voto libero. Risultano elette le persone che otten- gono il numero maggiore di preferenze espresse, osservata la ripartizione fra le di- verse componenti di dipendenti di cui all’ar- ticolo 7, comma 2.
Art. 10.
(Discipline contrattuali collettive)
1. Le regole e le procedure relative all’ele- zione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza possono essere piu` specificamente disciplinate da contratti col- lettivi, anche aziendali, stipulati con le asso- ciazioni sindacali aderenti alle confedera- zioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, nel ri- spetto dei criteri e delle proporzioni di parte- cipazione stabiliti dalla presente legge.
2. In mancanza di specifiche previsioni contrattuali, e fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, le procedure elettorali hanno luogo secondo un apposito regola- mento elettorale da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della mede- sima legge, con decreto del Ministro del la- voro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con le confedera- zioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.
Art. 11.
(Istituzione del comitato consultivo)
1. Nelle societa` in qualsiasi forma costi- tuite che occupano almeno trecento lavora-
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xxxx, e nelle societa` per azioni nelle quali non e` prevista una partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ai sensi dell’ar- ticolo 6, e` istituito un comitato consultivo composto da rappresentanti dei lavoratori.
2. Nei gruppi di societa` collegate, control- lanti o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da altre societa` anche estere, i quali occupano complessivamente piu` di trecento lavoratori, il comitato consul- tivo e` costituito in ciascuna societa` che oc- cupa almeno trentacinque lavoratori.
Art. 12.
(Informazioni obbligatorie)
1. L’organo amministrativo delle societa` di cui all’articolo 11 deve trasmettere ogni sei mesi ai componenti del comitato consul- tivo una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupa- zionale delle societa` stesse. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comi- tato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.
2. Il comitato consultivo puo` inoltre for- mulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione della societa` con- cernenti:
a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi inse- diamenti, la costituzione di rapporti di coo- perazione con altre societa`;
b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attivita` aziendali, le ricon- versioni produttive, le modificazioni dell’or- ganizzazione aziendale e del lavoro che com- portano rilevanti conseguenze sull’occupa- zione e sulla mobilita` dei lavoratori.
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Art. 13.
(Composizione del comitato consultivo e nomina dei componenti. Requisiti
di eleggibilita`. Procedimento elettorale)
1. I contratti e gli accordi collettivi stipu- lati con le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparati- vamente piu` rappresentative sul piano nazio- nale disciplinano la composizione del comi- tato consultivo, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilita` e il procedimento elettorale.
Art. 14.
(Costituzione e funzionamento del comitato consultivo)
1. Nei limiti delle disposizioni di legge e di contratto collettivo, il comitato consultivo disciplina con propri regolamenti l’organiz- zazione interna e le modalita` di funziona- mento.
Art. 15.
(Informazioni riservate)
1. I componenti del comitato consultivo non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal- l’impresa. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita` civile, si appli- xxxx, ove compatibili, le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non e` obbligato a co- municare le informazioni richieste qualora l’oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficolta` al funzionamento o all’esercizio dell’attivita` delle imprese inte- ressate o di arrecare loro danno o di provo- care turbativa dei mercati.
3. I contratti e gli accordi collettivi pos- sono prevedere l’istituzione di una commis-
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sione tecnica di conciliazione per le contesta- zioni relative alla natura riservata delle noti- zie fornite e qualificate come tali, nonche´ per l’individuazione delle informazioni suscetti- bili di creare notevoli difficolta` al funziona- mento o all’esercizio dell’attivita` delle im- prese interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbative dei mercati.
Art. 16.
(Garanzie riconosciute ai componenti del comitato consultivo)
1. Gli oneri economici per l’elezione e il funzionamento del comitato consultivo sono a carico della societa` nella quale esso e` isti- tuito ai sensi dell’articolo 11.
2. I componenti del comitato consultivo hanno diritto, se dipendenti, a permessi retri- buiti in misura non inferiore a sedici ore tri- mestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che stabili- scono condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti. Ad essi si applicano, altres`ı, le disposizioni con- tenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. In considerazione della durata prevedi- bile degli incontri, dell’oggetto e del luogo delle riunioni, la contrattazione collettiva puo` prevedere il riconoscimento di ulteriori ore annuali di permessi retribuiti.
Art. 17.
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto degli obblighi di in- formazione e consultazione del comitato consultivo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 mag- gio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
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Capo III
NORME IN MATERIA DI RENDICONTO AZIENDALE
Art. 18.
(Rendiconto aziendale)
1. Le societa`, in qualsiasi forma costituite, che occupano complessivamente piu` di tre- cento lavoratori devono redigere annual- mente un rendiconto aziendale, da allegare al bilancio di esercizio. Copia del rendiconto aziendale deve essere consegnata al comitato consultivo, ove istituito ai sensi dell’articolo 11, nonche´ alle rappresentanze sindacali uni- tarie ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e in forma divulgativa al personale aziendale.
2. Il rendiconto di cui al comma 1, corre- dato da informazioni statistiche, deve essere redatto secondo i criteri specificati dal pre- sente comma. Esso deve rappresentare in modo trasparente la situazione economica, fi- nanziaria e sociale della societa` e deve in ogni caso comprendere le seguenti voci, le quali possono essere ulteriormente suddivise: sintesi del bilancio di esercizio, struttura so- cietaria, situazione finanziaria, investimenti per nuovi insediamenti e apertura o chiusura di unita` produttive, situazione occupazionale di fine anno e previsionale, indici e dati sulla organizzazione del lavoro, ambiente di la- voro, produzione, investimenti in forma- zione, ricerca e sviluppo, gestione corrente, sistemi di gestione, personale dipendente, qualificazione e riqualificazione professio- nali, mobilita` interna, orario di lavoro, retri- buzioni globali, forme di partecipazione eco- nomica, opere di solidarieta` sociale, nonche´ criteri generali di utilizzo delle risorse azien- dali e di riparto del valore aggiunto.
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Capo IV
NORME IN MATERIA
DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI LAVORATORI
Art. 19.
(Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge tutti i lavoratori dipen- denti della societa` datrice di lavoro, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o con contratto di lavoro a tempo determinato, ad eccezione dei lavoratori in prova.
2. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresen- tanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, i piani di azionariato dei di- pendenti, di cui all’articolo 20 della presente legge, possono essere estesi anche ai dipen- denti delle societa` controllanti, controllate o collegate, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2349, primo comma, e 2441, ottavo comma, del codice civile.
3. I lavoratori assunti nell’ambito dei con- tratti di somministrazione di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 set- tembre 2003, n. 276, possono aderire ai piani delle societa` abilitate alla somministrazione di manodopera. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 10 settem- bre 2003, n. 276, i contratti collettivi delle societa` utilizzatrici possono stabilire moda- lita` e criteri per la determinazione della par- tecipazione dei lavoratori temporanei ai citati piani in funzione delle erogazioni economi- che correlate ai risultati conseguiti nella rea- lizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico della societa` utilizzatrice.
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4. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge sono equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 i prestatori di lavoro a progetto ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; sono
altres`ı equiparati ai lavoratori di cui al
comma 1 i dipendenti a riposo almeno da tre anni.
Art. 20.
(Istituzione di piani di azionariato dei dipendenti)
1. I piani di azionariato dei dipendenti, di seguito denominati «piani», possono essere istituiti sulla base di contratti o di accordi collettivi, a livello aziendale o multiazien- dale.
2. I piani sono attuati mediante la promo- zione o la costituzione di apposite societa` di investimento a capitale variabile (SICAV) ri- servate ai dipendenti, in attivita` o a riposo, delle aziende firmatarie. La denominazione delle SICAV deve contenere l’indicazione di fondo comune d’impresa, di seguito deno- minato «fondo». Ai fondi non si applicano le disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile.
3. Le azioni e gli altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio o che danno diritto a sottoscrivere o ad acquistare tali strumenti finanziari nonche´ i derivati su tali strumenti, emessi o ceduti in attuazione del piano, sono assegnati alle SICAV in ra- gione delle adesioni dei dipendenti al piano stesso. Le SICAV emettono in contropartita azioni, da assegnare agli aderenti al piano in proporzione alla loro partecipazione ad esso.
4. Alle deliberazioni di aumento di capi- tale finalizzate all’assegnazione di strumenti finanziari ai piani non si applicano le dispo- sizioni dell’articolo 2441 del codice civile.
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Art. 21.
(Adesione al piano)
1. L’adesione al piano da parte dei singoli lavoratori e` volontaria.
2. Gli aderenti al piano non possono chie- dere il rimborso delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano stesso non puo` fissare in misura inferiore a tre anni. Il rimborso delle azioni puo` tuttavia essere ri- chiesto anche prima della scadenza di tale termine, in pendenza di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto strumenti finanziari assegnati al piano.
3. Gli aderenti al piano che possiedono o acquistano individualmente gli strumenti fi- nanziari oggetto del piano stesso possono conferire alla SICAV tali strumenti finan- ziari. Non si applicano le disposizioni degli articoli 2343 e 2343-bis del codice civile.
4. Ai fini dell’adesione al piano il dipen- dente puo` chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2120, commi sesto, settimo e ottavo, del codice civile, una anticipazione del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, nella misura stabilita dai contratti o dagli accordi collettivi.
5. I contratti e gli accordi collettivi pos- sono destinare una quota parte della retribu- zione integrativa o incentivante, in misura non superiore al 15 per cento della retribu- zione globale di fatto, per l’adesione al piano.
6. L’adesione al piano non puo` essere fonte di discriminazioni e deve in ogni caso garantire ai singoli lavoratori, a pari condizioni in relazione alla categoria, al li- vello di inquadramento e all’anzianita` di ser- vizio, la parita` di trattamento.
7. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione le di- sposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
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cessive modificazioni, agli articoli da 36 a
41 del codice delle pari opportunita` tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifi- cazioni, e all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del- l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 22.
(Disciplina dei fondi comuni d’impresa)
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, ai fondi istituiti ai sensi dell’articolo 21 non si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in mate- ria di gestione collettiva del risparmio.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita` liquide dei fondi e` affidata a un depositario. Possono assumere l’incarico di depositario le banche, le societa` di inter- mediazione mobiliare, le imprese di investi- mento e le societa` di gestione del risparmio italiane o autorizzate ad operare in Italia. Al depositario si applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 38, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e succes- sive modificazioni.
3. Agli organi di gestione e di controllo dei fondi si applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 40, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto le- gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e succes- sive modificazioni.
4. Ai fondi si applicano le disposizioni de- gli articoli 2530, 2528, primo comma, 2538, commi secondo, quinto e sesto, e 2540 del codice civile, nonche´ degli articoli 45, commi 1, 2, 6, lettere b) e c), 7 e 8, e 48, comma 1, primo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
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1998, n. 58, e successive modificazioni. Salvo quanto previsto dall’articolo 21 della presente legge, si applica l’articolo 45 del ci- tato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 e successive modificazioni.
5. Agli effetti delle disposizioni dell’arti- colo 43, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, i fondi istituiti mediante accordi a livello mul- tiaziendale sono suddivisi in tanti comparti quante sono le aziende aderenti al piano.
6. I fondi sono considerati investitori pro- fessionali agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 100, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legi- slativo n. 58 del 1998, e successive modifi- cazioni.
Art. 23.
(Attivita` dei fondi)
1. Il patrimonio dei fondi non puo` essere
oggetto di operazioni di investimento e disin- vestimento. E` fatta salva la facolta` di inve-
stire in strumenti finanziari, emessi dalle aziende che istituiscono il piano, i dividendi e gli altri proventi percepiti dal fondo, ferma restando la possibilita` della distribuzione de- gli stessi agli aderenti.
2. I fondi possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti in attivita` e i dipendenti a riposo delle societa` aderenti al piano in de- roga agli articoli 138, 139 e 140 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, e successive modificazioni. A tali sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 141, commi 3 e 4, 142 e 143 del me- desimo testo unico di cui al decreto legisla- tivo n. 58 del 1998, nonche´ quelle emanate dalla Commissione nazionale per la societa` e la borsa (CONSOB) in materia di raccolta di deleghe di voto, ai sensi dell’articolo 144 del medesimo testo unico.
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Art. 24.
(Recesso dell’aderente)
1. In caso di recesso, l’aderente puo` ri- chiedere la liquidazione in denaro della pro- pria quota ovvero l’assegnazione degli stru- menti finanziari oggetto del piano. Per la de- terminazione del valore della quota si appli- xxxx i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), nu- mero 4), del citato testo unico di cui al de- creto legislativo n. 58 del 1998.
Art. 25.
(Trattamento fiscale dei piani)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2, lettere g) e g-bis), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986, n. 917, e successive modifica- zioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati in attuazione dei piani.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e` fissato in 2.582,28 euro, e il periodo minimo di pos- sesso di cui alla medesima lettera e` fissato in quattro anni. La condizione del periodo minimo di possesso si applica ai trasferi- menti effettuati dalla SICAV anche in sede di rimborso agli aderenti al piano, esclusi i conferimenti alla SICAV delle azioni e degli altri strumenti finanziari da parte di tali ade- renti nonche´ le cessioni di azioni della SI- CAV.
3. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedelta` con- cessi agli aderenti al piano. Con tale defini- zione si intendono, ai fini della presente
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legge, i prestiti di favore erogati dai soggetti indicati all’articolo 51, comma 2-bis, del ci- tato testo unico di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione delle azioni della SICAV. Gli oneri finanziari connessi alla concessone di tali prestiti sono deducibili dal reddito di impresa del soggetto erogante.
4. Gli importi versati dagli aderenti al piano in sede di sottoscrizione delle azioni della SICAV, diversi da quelli di cui al comma 3 e fino ad un massimo di 5.164,57 euro, danno diritto a una detrazione dall’im- posta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento.
5. Ai fondi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modifica- zioni.
E 2,00
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A
N. 803
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori XXXXXX, DE XXXXXX, XXXXXXX, SAIA e XXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2008
Misure a favore della partecipazione dei lavoratori
TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)
Onorevoli Senatori. – E` convinzione ora- mai largamente condivisa, sia sul versante degli studiosi di economia del lavoro e di re- lazioni industriali, sia sul versante delle parti sociali, che – per affrontare le laceranti sfide competitive degli anni a venire nell’arena globalizzata – il tradizionale modello con- trattuale italiano, fondato sulla centralita` per- vasiva del contratto nazionale di categoria e sulla sua impostazione reciprocamente e rigi- damente difensiva delle relazioni sindacali e di lavoro, debba essere riformato in modo profondo.
Da un lato, si sottolinea la necessita` che sia valorizzata la dimensione aziendale per trasformare le relazioni industriali in un’au- tentica leva di sviluppo e propulsione della qualita` competitiva di ciascuna realta` produt-
al contrario – un booster di accelerazione competitiva (e cio` in relazione a un generale processo di riposizionamento del sistema produttivo italiano nei segmenti dei mercati internazionali a piu` elevato valore aggiunto, in cui cioe` il vantaggio concorrenziale e` ge- nerato da innovazione-qualita`-valore, come tali espressione di una risorsa umana esaltata nella sua dinamica intelligenza-esperienza- competenza da contesti segnati da robusto
«benessere organizzativo»).
Verso questa prospettiva, convergono fi- loni culturali tra i piu` nobili della tradizione politica italiana, generando una virtuosa «tra- sversalita`» (dalla dottrina sociale della Chiesa, al riformismo socialista, alla sinistra morandiana, alla destra nazionale e sociale,
tiva di beni e di servizi, riguardata nella sua
al liberalismo temperato, e cos`ı
via); cos`ı
specificita`; dall’altro, si manifesta la consa- pevolezza che la traslazione del «centro» contrattuale dalla categoria (astratta come ogni media statistica) all’impresa (reale come ogni organismo vivente) conduca con se´ ineludibilmente l’abbandono di atteggia- menti «antagonistici» e conflittuali a favore di atteggiamenti «agonistici» e cooperativi.
Ha dunque ripreso vigore il filone di pen- siero che individua nella «partecipazione dei lavoratori» non piu` un’indicazione costitu- zionale disattesa per l’insussistenza delle sue condizioni materiali di implementazione (non a caso l’articolo 46 della Costituzione viene apparentato all’articolo 39 della Costi- tuzione), bens`ı un orizzonte strategico di vi- gorosa attualita`, capace di costituire lo sfondo culturale piu` appropriato per una sta- gione di scandita modernizzazione dell’im- presa e del lavoro nel nostro Paese. Sono in molti a ritenere le relazioni industriali non gia` un fattore di rallentamento o di con- dizionamento dello sviluppo aziendale, ma –
come si condensano esperienze internazionali oramai consolidate con successo e laboratori italiani di grande suggestione (si pensi per tutti al cosiddetto modello Zanussi sul ver- sante della partecipazione «organizzativa»; e al caso Alitalia sul versante della parteci- pazione «finanziaria»): che hanno trovato tutti sbocco nel «Libro Bianco sul Mercato del Lavoro in Italia» dell’ottobre 2001 e nella sua esplicita ispirazione/vocazione eu- ropea.
Il disegno di legge de quo si concentra su una fra le possibili ipotesi di incentivazione alla sperimentazione di pratiche partecipative (sul punto, si veda X. Xxxxxxxx-X. Xxxxxx-M. Figurati-M. Napoli-X. Xxxxxxxxx, Oltre la so- glia dello scambio. La partecipazione dei la- voratori nell’impresa. Idee e Proposte, CE- SOS, 2000), e assume come fondanti questi elementi:
a) la volontarieta` della sperimentazione;
b) la pluralita` delle opzioni agibili nel- l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti all’interno del perimetro partecipativo;
c) la costituzione delle esperienze speri- mentali (i laboratori, i cantieri di partecipa- zione) in «buone pratiche», atte a esser poi diffuse e «distribuite»;
d) il non sfruttamento della leva «eco- nomica» dell’agevolazione fiscale o contri-
zione nazionale in materia di limiti quantita- tivi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato; ovvero si tratta del su- peramento del limite posto, a favore della contrattazione nazionale e a detrimento im- plicito di quella aziendale, dall’articolo 5-bis, comma 2, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, in materia di tetti al
butiva;
lavoro straordinario; cos`ı
come si trattava
e) la valorizzazione del livello aziendale di contrattazione come luogo della genera- zione reale di competitivita`;
f) l’individuazione del livello aziendale di contrattazione come luogo della «respon- sabilizzazione fiduciaria» delle parti sociali;
g) la coincidenza dell’interesse pubblico a favorire la nascita e lo sviluppo di aree ne- goziali alimentate dalla «collaborazione» come orizzonte di senso e dell’interesse pri- vato a utilizzare come leva di sviluppo della performance competitiva le proprie compe- tenze distintive in materia di organizzazione dei rapporti socio-professionali.
Pertanto, si procede nel disegno di legge (articolo 1) a individuare le aree in cui – per effetto dell’adozione di un modello par- tecipativo di relazioni industriali, che come tale incorpora e fa proprie le ragioni della
«tutela attiva» dei lavoratori – si esplica l’«autonomia rafforzata» delle parti sociali a livello aziendale. Si tratta – a mero titolo esemplificativo – dell’estensione alla contrat- tazione aziendale del rinvio operato dall’xxxx- xxxx 00, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla sola contratta-
dell’espansione della riserva prevista dall’xx- xxxxxx 00, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di in- dividuazione delle esigenze per l’attivazione del lavoro intermittente ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. E parimenti si facoltizza, superando ogni incertezza sul punto della dottrina e della giurisprudenza, il ricorso a una sorta di opting out per tutte le situazioni in cui la regolazione del con- tratto collettivo nazionale di lavorro si rive- lasse insufficiente a favorire il recupero, o il consolidamento, o la crescita, dell’azienda
«partecipativa».
L’articolo 2 definisce poi le caratteristiche necessarie perche´ sia riconosciuta vigente in capo alle imprese la condizione di partecipa- tivita`, avendo riguardo a non isterilire in una scelta coattiva e limitata le opportunita` di flessibilita`/modulabilita`, culturale prima an- cora che gestionale, delle diverse forme di partecipazione, individuate sulla base dei mi- gliori «casi» nazionali e internazionali. L’ar- ticolo 3, infine, individua una procedura ra- pida e affidabile per dirimere eventuali con- flitti interpretativi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Le imprese che adottano uno «statuto di partecipazione», per effetto di un accordo sti- pulato con le associazioni sindacali o con le rappresentanze sindacali aziendali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime, possono:
a) con ulteriori accordi stipulati con le associazioni o rappresentanze teste´ indicate, regolare in via diretta e autonoma le materie che la legislazione generale sul lavoro affida alla competenza della contrattazione collet- tiva di rango superiore a quella aziendale, ovvero le materie che la medesima legisla- zione consente siano derogate dalla sola con- trattazione di rango superiore a quella azien- dale;
b) con ulteriori accordi stipulati con le associazioni o rappresentanze teste´ indicate, derogare, nei limiti consentiti dalla legisla- zione generale sul lavoro, alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria ovvero negli accordi nazionali o territoriali di livello orizzontale applicati nelle imprese medesime.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, per l’otteni- mento della qualifica di «statuto di partecipa- zione» l’accordo deve prevedere, anche alter- nativamente:
a) l’attivazione di procedure obbligato- rie di informazione e consultazione preven- tiva dei rappresentanti dei lavoratori in or- dine alle decisioni piu` rilevanti dell’impresa, nonche´ di procedure di verifica dell’applica- zione e degli esiti delle decisioni medesime,
anche attraverso l’istituzione di organismi sindacali o misti titolari dei corrispondenti diritti, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto nazionale di lavoro ap- plicato;
b) l’istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell’impresa sia da rappresentanti dei lavoratori apposita- mente eletti o nominati dalle rappresentanze o dalle associazioni sindacali, dotati congrua- mente di competenze e poteri di indirizzo, controllo o gestione in materie quali la sicu- rezza dei luoghi di lavoro e la salute dei la- voratori, le pari opportunita`, la remunera- zione di risultato, la regolazione e la risolu- zione delle controversie collettive, l’organiz- zazione del lavoro, la formazione e l’adde- stramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie, tali da realizzare significativamente ed effet- tivamente i princ`ıpi della responsabilita` so- ciale d’impresa;
c) la distribuzione ai lavoratori dipen- denti di una quota del profitto d’impresa ec- cedente una soglia concordata ovvero il tra- sferimento ai medesimi lavoratori di una quota del reddito d’impresa mediante l’asse- gnazione di azioni o titoli equivalenti;
d) l’accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa, gestito attraverso la co- stituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.
Art. 3.
1. In caso di controversia sulla effettiva sussistenza dei requisiti relativi allo «statuto di partecipazione», l’accordo sindacale di cui all’articolo 1 resta in vigore producendo i relativi effetti. La competenza a stabilire la sussistenza dei requisiti e` in capo al diret- tore provinciale del lavoro, ovvero al diret-
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tore regionale del lavoro in caso di imprese a plurimo insediamento provinciale, ovvero an- cora al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in caso di imprese a plurimo insediamento regionale, i quali pos- sono denegarla con un provvedimento moti- vato da adottare entro trenta giorni dalla data dell’istanza di accertamento promossa da una delle parti interessate alla verifica. In caso di mancata pronuncia entro il termine stabilito, l’accordo e` considerato a tutti gli effetti costitutivo dello «statuto di partecipa- zione».