Lavoro intermittente – requisito soggettivo ed oggettivo
il quesito
Lavoro intermittente – requisito soggettivo ed oggettivo
La riforma del mercato del lavoro introdotta con legge 92/2012, ha tra l’altro riformato le modalità di utilizzazione del lavoro intermittente, già introdotto dalla precedente riforma ci cui al dlgs 276/2003 e s.m.i.
La predetta legge 92/2012 ha modificato tra l’atro i requisiti soggettivi del lavoratore idoneo alla sottoscrizione di un rapporto di lavoro a chiamata. In particolare, è ora consentita la stipula di un rapporto di lavoro intermittente con giovani lavoratori che non abbiano compiuto i 24 anni e che comunque svolgano tali prestazioni non oltre il compimento dei 25 anni. Inoltre , è consentita l’instaurazione di rapporti a chiamata con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Appare comprendere dalla norma - - anche così come ora riformata – che i limiti di età anzidetti non si applicano allorquando il datore di lavoro individua nelle attività previste dal Regio Decreto nr. 2657/1923 quella in cui impegnare il lavoratore intermittente, quale requisito oggettivo. In forza di tale interpretazione si ritiene che, non osservando i limiti di età anzidetti, un datore di lavoro può liberamente assumere un lavoratore intermittente ( ad es. un 30enne) a condizione che l’attività da espletare rientri in una di quelle attività indicate nell’anzidetto regio decreto. E’ giusta tale interpretazione? Non si rilevano precisazioni a riguardo in nessuna delle istruzioni sin’ora pubblicate.
Risponde: Renzo La Costa, Centro Studi Nazionale Ancl
Come giustamente evidenziato nel quesito, la normativa vigente in materia di lavoro intermittente pone due condizioni per la legittima instaurazione del predetto rapporto. Una di carattere soggettivo ( gli indicati limiti di età) e l’altra di carattere oggettivo ( una delle attività indicate nel regio decreto sopra citato).
Si tratta quindi di comprendere se le due condizioni sono alternative o cumulabili. In altre parole, si tratta di comprendere se – ai fini della legittimità della instaurazione del predetto rapporto – devono ricorrere ambedue le condizioni ( limiti di età e attività specifica) oppure se, in presenza di una attività ricadente nel predetto elenco di cui al R.D., non si applicano i limiti di età anzidetti.
Va evidenziato – in proposito – che non vi è in effetti una istruzione di prasi amministrativa che abbia chiaramente affrontato a problematica. Problematica assai sentita, tenuto conto che si ha motivo di ritenere che numerosi contratti a chiamata vengono stipulati in presenza delle clausole oggettive, ma in assenza delle condizioni soggettive.
La risoluzione che qui intende offrirsi è innanzitutto orientata sulla ratio normativa che il legislatore ha inteso attuare, ovvero una maggiore circoscrizione del lavoro intermittente
nell’ambito del lavoro regolare ( vedasi la norma che ha introdotto la cd. comunicazione intermedia resa obbligatoria ad ogni chiamata del lavoratore).
Si osserva altresì che non avrebbe minimamente senso prevedere da una parte il vincolo all’età anagrafica del lavoratore ( requisito soggettivo) , e poi prevedere una serie di casistiche (requisito oggettivo) quali quelle dettate dal R.D. , che ignorano o consentono di ignorare i predetti limiti di età: ciò in quanto l’ampia casistica recata nel citato R.D annullerebbe di fatto i limiti anagrafici. ( vedasi tabella riportata in calce). Basterebbe cioè per un datore di lavoro ricercare agevolmente la corrispondenza tra l’ attività che è chiamato a svolgere il lavoratore intermittente con una delle tante indicate nel Decreto, per superare il vincolo del limite di età.
Tutto ciò premesso, chi scrive è convinto che le due condizioni ( peraltro specificate anche nella circolare ministeriale 18/2012) soggettive ed oggettive, non siano alternative ma, invece, contestuali.
Sostanzialmente si ritiene che è possibile stipulare legittimamente un contratto di lavoro a chiamata o intermittente al ricorrere contestuale dei due requisiti: quello anagrafico ( soggettivo) e quello delle attività consentite ( oggettivo).
Sempre a parere di chi scrive, ogni diversa interpretazione che propenda per l’applicazione distinta dei due requisiti e che quindi ipotizzi la possibile stipula di contratti a chiamata senza il rispetto dei predetti limiti di età, ma unicamente perché sorretti dalla coincidenza dell’attività svolta con una di quelle indicate nel decreto, è destituita di fondamento.
Regio decreto 06.12.1923, n. 2657 (Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299) Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e` applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. Tabella - Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1, R.D.L. 15.03.1923, n. 692 (art. 3, R.D.L. 15.03.1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10.09.1923, n. 1955) In vigore dal 5 gennaio 1923 |
Lavori discontinui o di attesa o custodia ai quali non si applica la limitazione dell'orario di lavoro di cui alla legge n. 692/23 - benefici del dibattimento a porte chiuse e di assistere all'udienza - elenco |
1. Custodi. 2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 3. Portinai. 4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti (1). L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo e` fatta dall'Ispettorato del lavoro. 5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2). 6. Xxxxxxxx, magazzinieri, dispensieri ed aiuti. 7. Personale addetto all'estinzione degli incendi. |
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuita` (3).
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale (2).
14. Commessi di negozio nelle citta` con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio (4).
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispenSari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarita` del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4), (5).
22. Xxxxxxxx, parrucchieri da uomo e da donna nelle citta` con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei xxxxxxxx e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio (2).
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarita` del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarita` del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2).
29. Personale addetio alla sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si iraiti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2);
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparcchi per l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addeito esclusivamente nell'indusiria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca (6).
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purche` abbiano carattere discontinuo (cosi` detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (presiazioni discontinue o di semplice attesa o cusiodia) (2), (7).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (8).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarita` del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (4), (9).
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarita` del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (2), (10).
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (2), (11).
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (12).
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (13).
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). (14)
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici. (15)
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarita` del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuita`, accertato dall'Ispettorato del lavoro. (16)
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuita`. (17)
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. (18)
(1) Voce N. 4 - così modificata dal D.P.R. 30.07.51, n. 760 (G.U. n. 208 del 1951).
(2) L'Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente, l'Ispettorato provinciale del lavoro.
(3) Voce n. 8 - così modificata dal R.D. 17.06.29, n. 1133 (G.U. n. 162 del 1929).
(4) L'Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente, sostituito dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
(5) Voce n. 21 - così modificata dal R.D. 11.07.41, n. 933 (G.U. n. 216 del 1941). (6) Voce n. 34 - aggiunta dal R.D. 05.02.28, n. 288 (G.U. n. 57 del 1928).
(7) Voce n. 35 - aggiunta dal R.D. 14.02.29, n. 221 (G.U. n. 59 del 1929).
(8) Voce n. 36 - aggiunta dal R.D. 25.04.29, n. 883 (G.U. n. 135 del 1929).
(9) Voce n. 37 - aggiunta dal R.D. 31.03.30, n. 357 (G.U. n. 93 del 1930).
(10) Voce n. 38 - aggiunta dal R.D. 15.10.31, n. 1469 (G.U. n. 283 del 1931).
(11) Voce n. 39 - aggiunta dal R.D. 31.12.31, n. 1833 (G.U. n. 56 del 1932).
(12) Voce n. 40 - aggiunta dal R.D. 24.03.32, n. 441 (G.U. n. 108 del 1932).
(13) Voce n. 41 - aggiunta dal R.D. 22.06.33, n. 1408 (G.U. n. 260 del 1933).
(14) Voce n. 42 - aggiunta dal R.D. 31.08.33, n. 1311 (G.U. n. 244 del 1933).
(15) La presente voce n. 43, prima aggiunta dall'articolo unico, R.D. 28.04.1938, n. 784 (G.U. 22.06.1938 n.140) è stata poi cosi` modificata dal D.P.R. 30.04.76, n. 517.
(16) Voce n. 44 - aggiunta dal D.P.R. 02.12.51, n. 1556 (G.U. n. 11 del 1952).
(17) Voce n. 45 - aggiunta dal D.P.R. 16.08.52, n. 1238 (G.U. n. 229 del 1952).
(18) Voce n. 46 - aggiunta da D.P.R. 07.01.56, n. 86 (G.U. n. 59 del 1956).