AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 “MEDIO FRIULI”
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
QUADRIENNIO 2002 - 2005
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Acquisito in data 19.9.2007 il parere positivo del Collegio Sindacale sulla compatibilità dei costi relativi al presente contratto integrativo con i vincoli del bilancio aziendale, in data 9.11.2007, alle ore 10.00 presso la sede dell’A.S.S. n. 4 Medio Friuli, a Udine in xxx Xxxxxxxx x. 000, le parti sottoscrivono l’allegato accordo:
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Azienda:
il Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx il Direttore Sanitario dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
il Direttore Amministrativo dott. Carlo Temporale il Responsabile SOC Staff Direzione Generale
il Responsabile SOC Gestione Risorse Umane
Per le rappresentanze sindacali:
A.A.R.O.I. dr Xxxxxxxx XXXXX CIVEMP Si.Ve.M.P. dr Xxxxx X’XXXXXXXX A.NA.A.O. ASSOMED dr Xxxxx XXXXXX
C.I.M.O. dr Xxxxxxx XXXXXXXXX Xx.S.Me.D.-A.O.G.O.I. dr Xxxxxxx XXXXXXXXXXX Nuova ASCOTI dr Xxxx Xxxxx XXXXXXX
P R E M ESS A
Le parti convengono che la realizzazione della missione aziendale può essere conseguita soltanto con un più efficace ed appropriato utilizzo di tutte le risorse e, in modo particolare, della risorsa umana.
Considerano, pertanto, prioritario valorizzare il fattore lavoro per la sua natura di servizio pubblico e rafforzare il legame fra il concreto svolgimento di una attività e l'utilità sociale cui essa concorre, con il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la valorizzazione professionale dei lavoratori.
Le parti ritengono che a tale scopo occorra:
- realizzare modelli organizzativi che prevedano il coinvolgimento dei dipendenti
- improntare la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l'arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro;
- qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'azienda e, nello stesso tempo, consolidare quelle direttamente gestionali portando ad un livello più alto il binomio costi benefici;
favorire il metodo del confronto con le Organizzazioni Sindacali in modo da formare un sistema di relazioni che - fermo restando il principio della distinzione dei ruoli e responsabilità - possa sviluppare capacità propositive e sia un veicolo essenziale per la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sulla base di questi presupposti, e confermato che i soggetti sindacali di riferimento sono quelli espressamente indicati dal CCNL, le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, il presente Contratto Integrativo decentrato.
INDICE
Disposizioni generali
Campo di applicazione, decorrenza e durata art. 1
Relazioni sindacali
Principi art. 2
Composizione delle delegazioni art. 3
Contrattazione collettiva integrativa art. 4
Concertazione art. 5
Consultazione art. 6
Informazione art. 7
Clausole di raffreddamento art. 8
Regolamentazione relazioni ed agibilità sindacali art. 9
Assemblee sindacali del personale art. 10
Forme di partecipazione art. 11
Sistemi di finanziamento
Disciplina di riferimento art. 12
Ripartizione risorse tra i fondi art. 13
Finalizzazione delle risorse
Indennità per servizio notturno e festivo art. 14
indennità di polizia giudiziaria art. 15
Indennità di rischio radiologico art. 16
Indennità di profilassi antitubercolare art. 17
Indennità per turno di guardia notturna art. 18
Indennità di pronta disponibilità art. 19
Lavoro straordinario art. 20
Criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato
Finalità art. 21
Obiettivi incentivati art. 22
Costituzione e ripartizione del fondo art. 23
Tipologia compensi individuali art. 24
Responsabile progettualità art. 25
Liquidazioni art. 26
Formazione
Formazione e aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo art. 27 Attività non assistenziali art. 28
Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro art. 29
Innovazioni tecnologiche ed organizzative
Modalità e garanzie art. 30
Attività libero professionale
Libera professione intramuraria art. 31
Prestazioni aggiuntive art. 32
Verifiche art. 33
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo è definito ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli artt. 4 e seg. del CCNL 3.11.2005, ferme restando le disposizioni impartite dalla Regione ai sensi dell’art. 9 del CCNL 3.11.2005.
2. Il presente C.C.I.A. concerne il periodo 1.1.2002/31.12.2005 e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dipendente dell’Azienda ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.
3. Alla scadenza, il presente contratto integrativo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora:
◊ non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni del presente contratto rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal nuovo C.C.I.A.
◊ non entri in vigore un nuovo contratto nazionale che contenga disposizioni in contrasto con le presenti.
4. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse economiche sono determinati con cadenza annuale.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è demandato al Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene definitivamente sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
6. L'azienda si impegna a dare al presente CCIA ampia ed adeguata pubblicità presso tutto il personale dipendente, anche tramite la pubblicazione del documento sul sito internet aziendale.
RELAZIONI SINDACALI
(rif. artt. 3 – 9 CCNL 3.11.2005)
Art. 2 Principi
1. Nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, che prevede un sistema di relazioni sindacali strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l’esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, si da atto che lo stesso si esplica nei seguenti istituti:
a. contrattazione collettiva integrativa
b. concertazione
c. consultazione
d. informazione
Art. 3 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative locali è costituita da:
♦ Direttore generale dell’Azienda o suo delegato
♦ Direttore sanitario
♦ Direttore amministrativo
♦ Coordinatore dei servizi sociosanitari
♦ Responsabile della s.o. Staff Direzione Generale
♦ Responsabile della s.o. Gestione Risorse Umane
♦ Responsabili dei servizi/uffici interessati o loro rappresentanti
2. La delegazione di parte sindacale è costituita da:
♦ componenti delle rappresentanze sindacali aziendali ex art. 9 CCNL 8.6.2000 e s.m.e.i.
♦ componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa ha per oggetto le materie indicate nell’art. 4 del CCNL 3.11.2005 e successive modifiche ed integrazioni. E’ orientata a favorire l’incremento della produttività del personale, dello sviluppo e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché a riconoscere condizioni di particolare disagio lavorativo. Si svolge in conformità alle linee generali di indirizzo emanate dalla Regione e all’andamento economico dell’Azienda, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e nell’ambito delle risorse assegnate dai Contratti collettivi nazionali e integrativi regionali.
2. L’Amministrazione garantisce, salvo i casi d’urgenza, la convocazione delle delegazioni con un preavviso, almeno, di 15 giorni. Nella convocazione viene indicato l’ordine del giorno ed allegata tutta la documentazione necessaria.
3. La partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa ed alle riunioni con l’amministrazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Art. 5 Concertazione
1. La concertazione è attivata, previa informazione ai soggetti sindacali, ai fini del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie e con le modalità di cui all’art. 6, comma1, lett. B) del CCNL 3.11.2005.
2. La richiesta - scritta - di concertazione deve essere inoltrata all’Azienda da parte dei soggetti sindacali entro 10 giorni dal ricevimento dell’informazione.
3. L’Azienda provvede a fissare la data ed il luogo dell’incontro entro il termine di 48 ore dal ricevimento della richiesta. La concertazione si conclude nel termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
4. L’esito della concertazione risulta da apposito verbale, che viene trasmesso alla parte sindacale entro 7 giorni al fine dell’eventuale formulazione di rilievi o osservazioni. Qualora nessun rilievo venga formulato nei successivi 7 giorni, il verbale si considera approvato.
5. La partecipazione alle riunioni con l’amministrazione avviene, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Art. 6 Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali avviene obbligatoriamente sulle materie di cui all’art.
6 c. 1 lett. c) CCNL 3.11.2005 e comunque in tutti i casi in cui l’Azienda ne ravvisi l’opportunità.
2. La richiesta di consultazione deve essere inoltrata dall’Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni rispetto al giorno fissato per l’incontro, fatti salvi i casi d’urgenza, con contemporanea trasmissione dell’ordine del giorno e di ogni documentazione utile al confronto.
3. La consultazione si chiude nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta e, del suo esito, viene redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Copia del verbale viene trasmessa alla parte sindacale entro 7 giorni al fine dell’eventuale formulazione di rilievi o osservazioni. Qualora nessun rilievo venga formulato nei successivi 7 giorni, il verbale si considera approvato.
4. La partecipazione alle riunioni con l’amministrazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti, rappresentanti sindacali, con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione, ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Art. 7 Informazione
1. L’Azienda garantisce periodica e tempestiva informazione su tutte le materie previste dall’art. 6, comma 1, lett. A) del CCNL 3.11.2005, e su ogni altra materia rispetto alla quale si ritenga utile un confronto con le XX.XX. trattanti.
2. L’Azienda fornisce, in particolare ai fini del presente articolo, la documentazione attinente alla programmazione annuale e pluriennale.
3. L’informazione avviene, di norma, mediante comunicazione scritta alle delegazioni sindacali trattanti, corredata di ogni elemento utile a garantirne esaustività e completezza.
4. L’informazione è:
a. preventiva, nelle materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione e la consultazione. Essa viene avviata, di norma, nei termini previsti dai precedenti artt. 4, 5 e 6.
b. successiva, mediante:
⇒ periodico invio di documentazione attinente allo stato di attuazione del Piano aziendale
⇒ pubblicazione sul sito internet aziendale dell’elenco degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali assunte, in subordine invio cartaceo dei suddetti elenchi
⇒ invio, entro cinque giorni dalla richiesta scritta, di copia dei provvedimenti aventi carattere generale di cui al precedente punto
5. Relativamente alle materie oggetto di informazione successiva, ai sensi del precedente comma, l’Azienda incontra la parte sindacale su espressa richiesta della stessa, da formularsi, di norma, entro 5 giorni dal ricevimento dell’informazione. La riunione è convocata, di norma, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 8
Clausole di raffreddamento
1. La materia è disciplinata dall’art. 11 del CCNL 8.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
Regolamentazione relazioni ed agibilità sindacali
1. La materia è disciplinata dai CCNQ 7.8.1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal vigente CCNL, con le seguenti precisazioni:
2. L’Amministrazione pone permanentemente e gratuitamente a disposizione delle XX.XX. di categoria l’uso di un idoneo locale comune nelle unità produttive con più di 200 dipendenti nel territorio di Udine e San Xxxxxxx, adeguatamente organizzato, per lo svolgimento delle loro attività.
3. L’Amministrazione garantisce per l’esercizio del diritto di affissione una bacheca presso almeno un punto timbratura di ciascuna struttura operativa aziendale. Ulteriori punti di timbratura saranno garantiti nelle articolazioni territoriali delle SOA tenuto conto della numerosità dei dipendenti e della distanza dalla sede della SOA stessa.
Art. 10
Assemblee sindacali del personale
1. Per quanto concerne le modalità e i criteri per l’esercizio del diritto di assemblea si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del CCNQ 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
2. Qualora l’assemblea si svolga fuori dall’ordinaria sede di lavoro, il tempo per raggiungere la località ove la medesima ha luogo viene computato nel monte ore individuale a disposizione del dipendente per tale finalità. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione, ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Art. 11
Forme di partecipazione
1. Ai sensi dell’art. 6 c. 2 CCNL 3.11.2005, possono essere attivate commissioni bilaterali per l’approfondimento di specifiche problematiche attinenti, in particolare, l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione, riconversione o disattivazione di strutture sanitarie, all’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro e all’attività di formazione.
2. L’istituzione e la disciplina di Commissioni bilaterali e dei comitati, ivi compresi il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, sono demandate ad apposita separata regolamentazione.
3. Nelle more dell’adozione dei sopra citati regolamenti, è confermata la commissione attualmente costituita per le pari opportunità.
4. Nelle more dell’adozione dei sopra citati regolamenti sono, altresì, confermate le seguenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro:
a. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene data ampia garanzia di accessibilità agli ambienti di lavoro ed alla documentazione di merito, secondo le disposizioni di cui al punto VII del CCQ 10.07.1996 e s.m. e i. che espressamente dispone: “il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato”.
b. l’Azienda assicura il massimo coinvolgimento tra la S.O. Prevenzione e Protezione e i RLS, soprattutto in occasione della predisposizione e dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e relative modalità di prevenzione.
c. fatte salve le previsioni di cui all’art. 11 del D. Lgs 626/1994 e s.m.e i., possono essere attivati specifici incontri su richiesta di ciascuna delle parti.
d. a ciascun RLS sono garantiti – per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs 626/1994, permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
e. per l’espletamento di predette funzioni è, altresì, autorizzato l’utilizzo dell’ auto aziendale o in alternativa riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto ai sensi della vigente disciplina.
5. Le Commissioni non hanno potere negoziale e svolgono compiti di approfondimento delle specifiche problematiche, sono di norma paritetiche e la loro composizione deve garantire un’adeguata presenza femminile.
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
(rif. art. 4 c. 1, CCNL 3.11.2005)
Art. 12 Disciplina di riferimento
1. Il presente contratto viene finanziato ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 3.11.2005 e
s.m.e i.
2. Le modalità di costituzione ed incremento dei fondi:
a. Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
b. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
c. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
sono conseguenti all’applicazione della parte 2^, capo IX, del CCNL 3.11.2005 e degli artt. 10, 11 e 12 del CCNL 5.7.2006 integrativo per il biennio 2004-2005, ferme restando le linee di indirizzo emanate dalla Regione ai sensi dell’art. 9 CCNL 3.11.2005 e di cui alla deliberazione G.R. 702 del 29.03.2007.
In tal senso l'azienda si impegna a fornire, annualmente, le tabelle di costituzione dei fondi con il riferimento al numero di personale utilizzato a calcolo e definizione dei fondi stessi.
Art. 13 Ripartizione risorse tra i fondi
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lettera B) punti 3 e 5, del CCNL 3.11.2005 e s.m.e i., la determinazione delle quote oggetto di spostamento tra i fondi ed al loro interno avviene a cadenza annuale.
2. Le somme risultanti ancora disponibili in sede di consuntivo sul Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa ex art. 54 e sul Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005 sono temporaneamente utilizzate nel Fondo della retribuzione di risultato ex art. 56 del medesimo anno e, quindi, riassegnate l’anno successivo al rispettivo fondo di pertinenza.
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE
(rif. art. 4 c. 2, lett. B, punto 5, CCNL 3.11.2005)
Art. 14
Indennità per servizio notturno e festivo
1. Ai dirigenti che svolgono il loro servizio durante le ore notturne spetta un’indennità per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, ai sensi dell’art. 8 c. 1 CCNL integrativo 10.2.2004.
2. Ai dirigenti che prestano servizio in giorno festivo spetta un’indennità per turno intero se è di durata superiore alla metà dell’orario, ovvero ridotto se di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro, con un minino di due ore, ai sensi dell’art. 8 c. 2 CCNL integrativo 10.2.2004.
3. Le parti concordano che per turno festivo intero si intende quello pari o superiore alle quattro ore e per turno festivo ridotto si intende quello inferiore alle quattro ore con un minimo di due.
4. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
5. Le indennità di cui ai punti precedenti sono fissate dall’art. 51 CCNL 3.11.2005, salve successive modifiche e integrazioni, in:
€ 2,74 | per ora di lavoro notturno |
€ 17,82 | per turno festivo intero |
€ 8,91 | per turno festivo ridotto |
6. Al finanziamento della spesa per le indennità per servizio notturno e festivo si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Art. 15
Indennità di polizia giudiziaria
1. L’indennità di polizia giudiziaria spetta per l’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo, di cui all’art. 27 D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e all’art. 3 L. 30.4.1962, n. 283, ai dirigenti medici e veterinari cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di ufficiale giudiziario.
2. Il valore annuo dell’indennità è stabilito in € 723,04 ai sensi dell’art. 52 CCNL 3.11.2005, salve s.m.e i. Detta indennità compete per dodici mensilità a decorrere dal 4.11.2005 (data di entrata in vigore del CCNL 3.11.2005).
3. Al finanziamento della spesa per l’indennità di polizia giudiziaria si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Art. 16
Indennità di rischio radiologico
1. L’indennità di rischio da radiazioni è disciplinata dall’art. 29 CCNL integrativo 10.2.2004.
2. Spetta nella misura lorda mensile di € 103,29 ed è attribuita:
a. ai dirigenti medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico, sotto forma di indennità professionale specifica.
b. agli altri dirigenti medici esposti in modo permanente al rischio, sotto forma di indennità, per la durata del periodo di esposizione.
3. L’indennità non è cumulabile con eventuali indennità previste per il lavoro nocivo o rischioso, mentre è cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare.
4. Al finanziamento della spesa per l’indennità di rischio radiologico si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Art. 17
Indennità di profilassi antitubercolare
1. L’indennità di profilassi antitubercolare spetta al personale operante in servizi pneumologici nella misura giornaliera di € 0,15 ai sensi dell’art. 59 D.P.R. 270/87, come confermato dai CCNL successivi.
2. Al finanziamento della spesa per l’indennità di profilassi antitubercolare si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Art. 18
Indennità per turno di guardia notturna
1. Il servizio di guardia notturna è attivo nelle seguenti strutture aziendali:
Struttura operativa aziendale | Struttura operativa complessa |
Ospedale di rete | Pronto Soccorso e Terapia intensiva |
Anestesia e Rianimazione | |
Ostetricia e Ginecologia | |
Pediatria | |
I.M.F.R Gervasutta | Riabilitazione Generale |
Riabilitazione Intensiva Precoce - sperimentale nel 2007 |
2. Con separato regolamentato si provvede alla disciplina dell’organizzazione del lavoro, del piano per le situazioni di emergenza e del lavoro straordinario del personale dirigente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 CCNL 3.11.2005, integrato dall’art. 8 CCNL integrativo 5.7.2006.
3. I turni di guardia notturna in orario e quelli fuori orario di lavoro – questi ultimi per la quota eccedente il 12 % delle guardie complessive, che viene eventualmente retribuita come attività libero professionale ex art. 18 CCNL 3.11.2005 – sono remunerati con un compenso di € 50,00.- ex art. 8 CCNL 5.7.2006. Detto compenso è corrisposto nel secondo periodo di paga utile successivo al mese di effettuazione della prestazione.
4. Tale compenso si cumula con l’indennità per turno notturno di cui all’art. 51 CCNL 3.11.2005 e all’art. 14 del presente contratto integrativo;
5. Per le guardie notturne svolte al di fuori dell’orario di lavoro e remunerate con il compenso di cui al comma 2, non si dà luogo all’erogazione di lavoro straordinario.
6. Al finanziamento della spesa per i turni di guardia si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Art. 19
Indennità di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è disciplinato nel medesimo regolamento di cui al precedente art. 18, comma 2.
2. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di turno pari a € 24,789. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori alle quattro ore – l’indennità oraria corrisposta è pari a € 2,272.
3. In caso di chiamata, l’attività prestata dal dirigente viene remunerata come lavoro straordinario, ovvero può essere compensata, compatibilmente con le esigenze del servizio, con il recupero orario - anche a giornata intera – previa autorizzazione del responsabile.
4. Al finanziamento della spesa per la pronta disponibilità si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Art. 20 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario è disciplinato nel medesimo regolamento di cui al precedente art. 18, comma 2.
2. Ai sensi del vigente CCNL le tariffe per il lavoro straordinario sono le seguenti: periodo 1.1.2003 – 5.6.2006
ora diurna € 19,13
ora notturna o festiva € 21,60 ora notturna festiva € 24,96
dal 6.6.2006
ora diurna € 24,59 ora notturna o festiva € 27,80 ora notturna festiva € 32,08
3. Al finanziamento della spesa per il lavoro straordinario si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
4. Il monte ore viene confermato anche per il 2007 in complessive 8.000 ore, che verranno ripartite dalla Direzione Generale ed assegnate ai dirigenti responsabili delle SOA - ivi comprese quelle della direzione - in relazione alla consistenza e composizione dell’organico ed al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 7 del regolamento in materia di “Organizzazione del lavoro e dell’istituto della pronta disponibilità del personale dirigente”.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(rif. art. 4 c. 2, lett. B, punti 1 e 4, CCNL 3.11.2005)
Art. 21 Finalità
1. Le risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato, come individuate nel fondo annualmente definito in sede di contrattazione decentrata, nel quale sono ricomprese anche le risorse del fondo per la qualità della prestazione individuale, sono finalizzate a:
♦ migliorare dal punto di vista quali-quantitativo il servizio offerto dall’Azienda al cittadino utente nel quadro di un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse e dell’economicità dei servizi resi
♦ garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali assegnati alle Strutture/Servizi in sede di negoziazione di budget, mediante l’erogazione dei compensi spettanti a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che indeterminato, a seguito delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi medesimi
Art. 22 Obiettivi incentivati
1. La definizione di obiettivi incentivati è finalizzata:
♦ all’ incremento dell’efficienza del sistema ed all’ottimizzazione dei fattori di produzione;
♦ al miglioramento dell’efficacia del sistema (outcome sull’utenza interna ed esterna) garantendo un adeguato standard di qualità;
♦ all’evoluzione organizzativa dei servizi, anche in funzione dell’adeguamento tecnologico.
2. I risultati raggiunti, rispetto alle finalità di cui al comma precedente, sono verificati dal Nucleo di valutazione che ne definisce preventivamente parametri e standard di riferimento.
3. Gli obiettivi incentivati, assegnati ai Centri di attività in sede di negoziazione di budget, sono di norma individuati entro il primo quadrimestre con provvedimento del Direttore Generale. L’assegnazione è riferita sia al personale dell’area dirigenziale che del comparto.
4. La partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo assegnato al C.d.A. di appartenenza non è obbligatoria. A tal fine, il dirigente che non intende parteciparvi è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della progettualità e, per conoscenza, alla S.O. Staff della Direzione Generale entro 7 giorni dalla riunione informativa di cui all’art. 25 c. 2.
Detto dirigente, pertanto, rinuncia alla retribuzione di risultato di cui all’art. 24, in quanto correlata al raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Art. 23
Costituzione e ripartizione del fondo
1. Al finanziamento della retribuzione di risultato collegata agli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget è finalizzato “il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale”
A) comprensivo della quota delle risorse aggiuntive regionali (RRA) non già specificamente finalizzata
B) al netto del limite massimo dell’1% del M.S. ove previsto in sede di Piano attuativo locale
2. Sulle RRA verrà, comunque, attivato annualmente apposito e separato tavolo negoziale.
3. Al fine di consentire l’attribuzione dei compensi indicati nell’articolo 24,comma 2, lett. a), b) e c), il fondo di cui al precedente comma 1) viene ripartito fra ciascun Centro di Attività in relazione agli elementi di seguito indicati:
a. numero dei dipendenti assegnati
b. tipologia di incarico dirigenziale
Art. 24
Tipologia compensi individuali
1. Il presente sistema collega la corresponsione della retribuzione di risultato ad un sistema di valutazione che riguarda :
a. il grado di raggiungimento
b. l’apporto individuale del dirigente
c. la sussistenza delle condizioni di esercizio di funzioni gestionali
2. La tipologia di compensi individuali, anche cumulabili fra loro, attribuibili a ciascun dirigente, che ne consegue è la seguente:
a. quota base
b. quota integrativa
c. quota integrativa SOC/SOA
d. quota strategica
3. Il fondo di cui al precedente art. 23, comma 1 è annualmente suddiviso fra le tipologie di retribuzione di cui al precedente comma 2. Per l’anno 2007 la ripartizione è indicata nella tabella nr. 1.
4. La quota strategica è finanziata con l’eventuale incremento dell’1% del M.S. ed è subordinata alla previsione in bilancio dell’incremento del fondo produttività previsto dall’art. 52, c. 5 lett. b) CCNL 8.6.2000 e s.m. e i.
5. QUOTA BASE
Spetta a tutti i dirigenti, sia a rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in relazione alla tipologia di incarico. L’importo individuale viene annualmente determinato e ripartito tra i diversi CDA con i criteri di cui all’art. 23 comma 3.
Per l’anno 2007 è quello risultante dall’allegata tabella n. 2.
6. QUOTA INTEGRATIVA
La parte di fondo ad essa destinata viene annualmente determinata e ripartita tra i diversi CDA con i criteri di cui all’art. 23 comma 3.
E’ attribuito ai dirigenti avuto riguardo alla valutazione dell’apporto individuale degli stessi alla realizzazione dell’obiettivo, avuto riguardo ai seguenti elementi:
a) osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali - quantitativi espressamente affidati
c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi
La valutazione del Responsabile del Centro di attività si articola su quattro livelli per l’attribuzione di un numero crescente di quote economiche:
a. l’apporto individuale all’ottenimento del risultato è in linea con responsabilità, abilità e competenze di base previste per il profilo di appartenenza.
A questo livello non corrisponde alcuna quota economica integrativa.
b. l’apporto individuale nell’ottenimento del risultato corrisponde pienamente alle responsabilità, abilità e competenze del profilo di appartenenza. L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre, garantendo un sufficiente grado di collaborazione, impegno e disponibilità in modo tale che il contributo dato alla realizzazione dell’obiettivo sia superiore a quello del livello a).
A questo livello corrisponde una quota economica integrativa.
c. l’apporto individuale all’ottenimento del risultato corrisponde pienamente alle responsabilità, abilità e competenze del profilo di appartenenza, risolvendo spesso
le criticità operative non routinarie, in modo tale che il contributo dato alla realizzazione dell’obiettivo sia superiore al livello b).
L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre, garantendo un buon grado di collaborazione, impegno e disponibilità.
A questo livello corrispondono due quote economiche integrative.
d. l’apporto individuale all’ottenimento del risultato è eccellente, posto che riesce a massimizzare la propria produttività, autoregolandola in funzione degli obiettivi specifici e delle priorità complessive. Nella realizzazione delle attività rispetta sempre i tempi, garantendo un servizio/prodotto quali-quantitativamente apprezzabile, superiore a quello dei livelli precedenti.
L’espletamento delle funzioni avviene, inoltre, garantendo piena e costante collaborazione nonché elevato impegno e disponibilità.
A questo livello corrispondono tre quote economiche integrative.
7. QUOTA INTEGRATIVA SOC/SOA
La parte di fondo ad essa destinata viene annualmente determinata con i criteri di cui al precedente art. 23 comma 3 ed è attribuita direttamente dalla Direzione Generale avuto riguardo ai seguenti elementi di valutazione:
a. La gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti
b. Ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale
c. L’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali
Pertanto la valutazione della Direzione Generale si articola su quattro livelli per l’attribuzione di un numero crescente di quote economiche:
a. Scostamento dal budget finanziario assegnato oltre i limiti di tolleranza stabiliti in sede di negoziazione, gestione delle risorse umane con elevati tassi di conflittualità o turn over. Mancato presidio dei fabbisogni formativi e della fruizione del congedo ordinario.
A questo livello non corrisponde alcuna quota economica integrativa.
b. Rispetto del budget finanziario assegnato, gestione delle risorse umane con scarso tasso di conflittualità o turn over. Presidio dei fabbisogni formativi e della fruizione del congedo ordinario. Complessivamente i risultati sono quali – quantitativamente superiori a quelli di cui al punto a)
A questo livello corrisponde una quota economica integrativa
c. Rispetto del budget finanziario assegnato, gestione delle risorse umane con scarso tasso di conflittualità o turn over, presidio dei fabbisogni formativi e della fruizione del congedo ordinario, attuazione di modelli gestionali/operativi innovativi per il raggiungimento degli obiettivi affidati o esercizio di ulteriori funzioni gestionali affidate rispetto all’incarico principale. Complessivamente i risultati sono quali – quantitativamente superiori a quelli di cui al punto b)
A questo livello corrispondono due quote economiche integrative
d. Rispetto del budget finanziario assegnato, gestione delle risorse umane con scarso tasso di conflittualità o turn over, presidio dei fabbisogni formativi e della fruizione del congedo ordinario, attuazione di modelli gestionali/operativi innovativi per il raggiungimento degli obiettivi affidati e esercizio di ulteriori funzioni gestionali affidate rispetto all’incarico principale. Complessivamente i risultati sono quali – quantitativamente superiori a quelli di cui al punto c)
A questo livello corrispondono tre quote economiche integrative
8. QUOTA STRATEGICA
Quota aggiuntiva attribuita ai CdA o ai singoli dipendenti direttamente dalla Direzione Generale per incentivare:
a. processi di mobilità, anche temporanea intraziendale e interaziendale
b. la capacità di adattamento operativo e la flessibilità rispetto ai cambiamenti organizzativi/gestionali
c. progettualità tese al miglioramento di specifici standard quali/quantitativi
d. la fidelizzazione a strutture rispetto alle quali si riscontrino:
➢ difficoltà di assegnazione
➢ elevato turn over
➢ alto contenuto specialistico
e. il mantenimento dei livelli quali/quantitativi di attività in costanza di processi di ristrutturazione, ovvero di temporanee carenze di dotazione organica con procedure di copertura dei posti già avviate.
La direzione fornisce tempestiva informazione alle XX.XX. in merito alle specifiche motivazioni e modalità di utilizzo della presente tipologia di incentivo.
9. I compensi indicati al precedente comma 2) sono rapportati alla percentuale di orario di lavoro ed ai giorni di presenza nell’anno. Sono utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le assenze per ferie, permessi retribuiti e recuperi orari, gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, le malattie limitatamente a 15 giorni nell’anno.
10. Le quote assegnate al Centro di Attività devono essere interamente liquidate. Qualora il dirigente sia assente per malattia - eccedente i 15 giorni l’anno – e, quindi, percepisca il compenso incentivante rapportato alla presenza in servizio, le quote resesi disponibili restano comunque assegnate al Centro di Attività.
Art. 25 Responsabile progettualità
1. La progettualità per la realizzazione degli obiettivi incentivati assegnati fa capo al responsabile del Centro di Attività.
2. In apposite riunioni, da convocarsi entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del piano degli obiettivi incentivati, il Responsabile di cui al precedente comma illustra al personale coinvolto i contenuti e le azioni da intraprendersi per la realizzazione degli stessi e i criteri di attribuzione dell’incentivo integrativo.
Della riunione informativa deve essere redatto il verbale entro 7 gg con le firme dei partecipanti, da trasmettere alla S.O. Staff della Direzione Generale.
3. Il Responsabile di CdA comunica a ciascun collaboratore l’esito della valutazione ai fini della corresponsione dell’incentivo integrativo. L’andamento complessivo del procedimento è sintetizzato in una scheda - da rendere nota a tutto il personale del CdA – ove è indicato, per ciascun grado di valutazione, il numero di dipendenti interessati.
Art. 26 Liquidazioni
1. Il saldo incentivi di cui al precedente art. 24, commi 5, 6 e7, è corrisposto a consuntivo entro quattro mesi dall’approvazione del consuntivo, in proporzione al grado di raggiungimento dell’obiettivo.
2. E’ ammessa la corresponsione di un acconto mensile non superiore al 80% della quota spettante quale incentivo base.
3. L’incentivo di cui al precedente art. 24, comma 8, è corrisposto al verificarsi della condizione cui è correlato e con le modalità di volta in volta stabilite.
4. Il saldo di cui al precedente comma 1 potrà avere valore positivo o negativo a seconda della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. A tal fine si individuano le soglie diversificate in relazione alla titolarità o meno di incarichi di cui alla deliberazione nr. 508 del 21.11.2006.
FORMAZIONE
(rif. art. 4 c. 2, lett. C CCNL 3.11.2005)
Art. 27
Formazione e aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo
1. Le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, sono definite ai sensi dell’art. 33 CCNL 5.12.1996, dell’art. 18 CCNL integrativo 10.2.2004, dell’art. 23 CCNL 3.11.2005 e dagli artt. 16 bis e segg. D.Lgs. n. 502.1992.
2. Gli obiettivi generali della formazione rispondono, da una parte alla necessità di favorire e sostenere una cultura organizzativa e professionale nell’approfondimento delle competenze e delle azioni agite, in relazione ai diversi profili professionali, dall’altra sostenere il processo continuo di formazione in medicina (ECM).
3. I programmi annuali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento di tutto il personale sono definiti dall’Azienda in base alla raccolta di fabbisogni formativi formulati dalle strutture operative aziendali in conformità agli obiettivi:
Ð di piano annuale,
Ð formativi approvati dalla Commissione e dalla Consulta Regionale per l’Educazione Continua in Medicina
Ð definiti dalla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina.
4. L’acquisizione dei crediti formativi avviene secondo le modalità, garanzie e condizioni di sospensione previste dall’art. 23 del CCNL 3.11.2005 e s.m.e i.
5. L’azienda favorisce modalità organizzative idonee a garantire la formazione professionale e l’aggiornamento del proprio personale dirigente quali normali modalità di esercizio del compito lavorativo prioritariamente attuabili nel quotidiano svolgimento del lavoro. Essa pertanto privilegia l’attivazione di processi di formazione orientati alla costante sperimentazione, nei contesti operativi di appartenenza, delle nuove tecniche, abilità e conoscenze acquisite, nell’ottica di un allargamento a gruppi sempre più ampi. Privilegia la partecipazione dei dirigenti dipendenti alle proprie iniziative formative in qualità di formatori. Garantisce uguali opportunità formative a tutti i dirigenti e supporta con interventi mirati i processi di inserimento del personale di nuova assunzione.
6. Il piano annuale di formazione aziendale – nel quale sono tra l’altro sintetizzate le iniziative formative a carattere obbligatorio e quelle a carattere facoltativo - è definito annualmente in sede di Piano Attuativo Locale (P.A.L.). Del provvedimento di approvazione viene data informazione preventiva alle XX.XX., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del presente CCIA.
7. L’azienda, nel rispetto della direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 14/1995, si impegna a destinare alle attività di formazione professionale e aggiornamento del personale dirigente una quota annua pari all’1% del monte salari della dirigenza. Detta quota è comprensiva dei costi diretti e indiretti di organizzazione e funzionamento sostenuti dall’Azienda.
8. La quota stanziata, ai sensi del precedente comma, può essere integrata con ulteriori finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di legge nazionale e/o dell’Unione Europea.
Art. 28
Attività non assistenziali
1. La materia è disciplinata dall’art. 14 c. 4 e 5 del CCNL 3.11.2005.
SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(rif. art. 4 c. 2, lett. E, CCNL 3.11.2005)
Art. 29
1. Gli interventi dell’Azienda in materia di garanzia e miglioramento dell’ambiente di lavoro sono diretti alla riduzione del rischio nelle aree critiche, attraverso le necessarie iniziative di prevenzione e formazione annualmente pianificate e si sviluppano, prioritariamente, nelle aree del rischio biologico, chimico, della movimentazione di carichi e nelle aree legate all’antinfortunistica.
2. L’Amministrazione assicura ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, designati dalle XX.XX. delle aree dirigenziali, ampia garanzia di accessibilità agli ambienti di lavoro ed alla documentazione di merito, nonché il massimo coinvolgimento nell’attività della S.O. Prevenzione e Protezione, soprattutto ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e relative modalità di prevenzione;
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, incontri periodici tra i RSL e il Servizio di Prevenzione e protezione possono essere attivati su richiesta di ciascuna delle parti.
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE
(rif. art. 4 c. 2, lett. F, CCNL 3.11.2005)
Art. 30 Modalità e garanzie
1. L’ evoluzione tecnologica ed organizzativa, attuata nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari vigenti, è orientata al miglioramento dei processi operativi onde conseguire risultati in termini di efficacia ed efficienza nonché valorizzazione delle professionalità interne.
2. Le innovazioni tecnologiche ed organizzative nonché i processi di riconversione e di esternalizzazione sono, di norma, indicati in sede di Piano Annuale. In ogni caso costituiscono oggetto di informazione preventiva alle XX.XX., con le modalità previste per tale ipotesi.
3. Qualora, a seguito di ristrutturazione aziendale, si attribuisca ad un dirigente un incarico diverso da quello precedentemente svolto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 c. 8, CCNL 8.6.2000 e all’art. 24 c. 10, CCNL 3.11.2005.
4. Al personale interessato ai processi innovativi o di riconversione dei servizi, qualora necessario, è garantita specifica formazione. Di un tanto viene, di norma, data evidenza in sede di piano formativo aziendale.
5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina di cui all’art. 31 CCNL 5.12.1996 e all’art. 17 CCNL 10.2.2004 in materia di mobilità.
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
(rif. art. 4 c. 2, lett. G, CCNL 3.11.2005)
Art. 31
Libera professione intramuraria
1. Le parti danno atto che i criteri per l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramoenia sono già stati contrattati in sede di adozione del Regolamento approvato con deliberazione del D.G. n. 42 del 22 gennaio 2001.
Art. 32 Prestazioni aggiuntive
1. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui agli art. 14 e seguenti del CCNL 3.11.2005 non può essere un normale strumento di programmazione, ma deve derivare esclusivamente da situazioni eccezionali e temporanee soprattutto dovute a carenze di organico ed impossibilità anche momentanea a coprire i relativi posti con personale assunto con le normali procedure di acquisizione.
2. Nella richiesta deve di norma essere garantito il rispetto del principio della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
3. Prima di chiedere l’effettuazione di prestazioni aggiuntive devono essere utilizzati tutti i restanti strumenti retributivi contrattuali.
VERIFICHE
Art. 33
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 5, c. 5 CCNL 3.11.2005, le parti convengono sulla necessità di attivare incontri periodici di confronto e verifica sull’attuazione del presente contratto integrativo. Tali incontri avranno cadenza semestrale.
tabella 1
ipotesi finalizzazione fondo retribuzione risultato 2007
dirigenti medici
Fondo calcolato 2007 | 855.338,76 |
di cui con finalizzazione specifica 1% M.S. 108.844,00 risorse aggiuntive regionali 121.750,00 | |
ulteriori integrazioni al fondo stimate su base storica quota derivante da risparmi su fondo accessorie/posizione 44.384,00 | |
Fondo teorico disponibile | 669.128,76 |
di cui quote finalizzate in base a proposta CCIA a: a) incentivo base 45% 301.107,94 b) incentivo integrativo 36% 240.886,35 b) incentivo integrativo SOC/SOA 19% 127.134,46 c) incentivo strategico 108.844,00 | |
ipotesi finalizzazione fondo retribuzione risultato 2007
dirigenti veterinari
Fondo calcolato 2007 | 81.654,57 |
di cui con finalizzazione specifica 1% M.S. 15.859,16 risorse aggiuntive regionali 16.000,00 | |
ulteriori integrazioni al fondo stimate su base storica quota derivante da risparmi su fondo accessorie/posizione 5.616,00 | |
Fondo teorico disponibile | 55.411,40 |
di cui quote finalizzate in base a proposta CCIA a: a) incentivo base 57% 31.584,50 b) incentivo integrativo 33% 18.285,76 b) incentivo integrativo SOC/SOA 10% 5.541,14 c) incentivo strategico 15.859,16 | |
tabella 2 | |
TABELLA SIMULAZIONE QUOTE RETRIBUZIONE RISULTATO | |
XXXXXXXXX XXXXXX |
integrativo CdA
quote econ.
soc/soa
a 0
0
valutazione
b c
1 2
1.985 3.970
d 3
5.955
quote teoriche soggette a variazione in relazione alla diversa articolazione della valutazione di competenza del responsanile
compenso base | |||
importo annuo lordo | parametro | ||
inc. | <5 anni | 820,00 | 1,00 |
>5 anni | 1.150,00 | 1,40 | |
ipas sos | 1.515,00 | 1,85 | |
soc/soa | 1.760,00 | 2,15 |
A)
B) | integrativo | |||||||
valutazione | ||||||||
a | b | c | d | |||||
quote | econ. | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
<5 anni | 0 | 403 | 805 | 1.208 | ||||
inc. | >5 anni | 0 | 565 | 1.130 | 1.695 | |||
ipas/sos | 0 | 745 | 1.490 | 2.235 |
C)
simulazione quota individuale (A+B+C) | |||
minima | massima | ||
inc | <5 anni | 820 | 2.028 |
>5 anni | 1.150 | 2.845 | |
ipas /sos | 1.515 | 3.750 | |
soc/soa | 1.760 | 7.715 |
DIRIGENTI VETERINARI
integrativo CdA
quote econ.
soc/soa
a 0
0
valutazione
b c
1 2
1.385 2.770
d 3
4.155
quote teoriche soggette a variazione in relazione alla diversa articolazione della valutazione di competenza del responsanile
compenso base | |||
importo annuo lordo | parametro | ||
inc. | <5 anni | 810,00 | 1,00 |
>5 anni | 1.135,00 | 1,40 | |
ipas sos | 1.500,00 | 1,85 | |
soc/soa | 1.740,00 | 2,15 |
A)
B) | integrativo | |||||||
valutazione | ||||||||
a | b | c | d | |||||
quote | econ. | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
<5 anni | 0 | 000 | 000 | 000 | ||||
inc. | >5 anni | 0 | 370 | 740 | 1.110 | |||
ipas/sos | 0 | 488 | 975 | 1.463 |
C)
simulazione quota individuale (A+B+C) | |||
minima | massima | ||
inc | <5 anni | 810 | 1.605 |
>5 anni | 1.135 | 2.245 | |
ipas /sos | 1.500 | 2.963 | |
soc/soa | 1.740 | 5.895 |
N.B. le quote saranno oggetto di definitiva determinazione in sede di quantificazione, a consuntivo, del fondo incentivi disponibile, per effetto dei risparmi che dovessero verificarsi sia sul fondo accessorie che sul fondo qualificazione riferiti al medesimo anno.