SOMMARIO
SOMMARIO
1. CHE COS’È L’APPRENDISTATO 5
2. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 7
2.1 I VANTAGGI 7
Le imprese che possono assumere 7
I vantaggi economici dell’assunzione e gli sgravi contributivi 8
2.2 LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 9
Forma, durata del periodo formativo e contenuto del contratto 9
Piano Formativo Individuale (PFI) 10
Tutor o referente aziendale 11
La contrattazione collettiva 11
I profili professionali 11
2.3 LA FORMAZIONE 12
Articolazione e modalità di realizzazione di percorsi di formazione 12
2.3.1 La formazione di base e trasversale 12
2.3.2 La formazione tecnico-professionale 13
2.4 OBBLIGHI E LE TUTELE 14
Obblighi e sanzioni in materia di formazione 14
Tutele per gli apprendisti 15
2.5 CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI APPRENDISTATO 16
Procedure per la conclusione dell’apprendistato e vantaggi contributivi 16
Forme di riconoscimento/certificazione delle competenze 16
Libretto formativo 17
3. SGRAVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI APPRENDISTI NELLE PICCOLE AZIENDE . 18
3.1 LAVORATORI PER I QUALI SPETTA IL BENEFICIO 18
3.2 DATORI DI LAVORO AMMESSI AL BENEFICIO 19
3.3 DURATA DELL’XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 00
3.4 CRITERI PER IL CALCOLO DEI DIPENDENTI 20
3.5 TABELLA DEI CONTRIBUTI DA VERSARE 21
4. APPRENDISTATO E RIFORMA FORNERO 22
5. LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: LA PIATTAFORMA REGIONALE 24
5.1 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’APPRENDISTATO 24
5.2 RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 25
APPENDICE NORMATIVA 26
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1.
CHE COS’È L’APPRENDISTATO
L'apprendistato è un contratto di lavoro a finalità formativa. È un contratto utilizzato per favorire l’ingresso dei giovani nelle imprese e basato su un particolare scambio: l’impresa si impegna a “guidare” il giovane neo-assunto in un percorso graduale di acquisizione di una professionalità; in cambio riceve una riduzione del costo del lavoro, come effetto combinato di agevolazioni contributive e di una minore retribuzione che deve corrispondere al giovani. Per queste caratteristiche si presta particolarmente alle esigenze delle imprese che devono acquisire nuove risorse umane, facendole crescere progressivamente all’interno dell’impresa.
L’Apprendistato è uno strumento “antico”, con una lunga storia che risale al Medio Evo e che negli ultimi quindici anni è già stato oggetto di altre riforme. Il Nuovo Apprendistato come riformato dal Testo Unico conserva la finalità formativa del contratto proponendola in una chiave moderna, che vuole riconoscere e valorizzare le potenzialità formative delle imprese.
Il Nuovo Apprendistato si articola in tre tipologie, con denominazione e contenuti rinnovati:
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è la tipologia di apprendistato di gran lunga più nota e utilizzata. Consente di assumere giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni per una durata di tre anni (5 anni per alcune figure professionali artigiane);
il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale consente di assumere anche i giovanissimi, dai 15 fino ai 25 anni. È un contratto che coniuga l’attività di formazione e lavoro con il conseguimento di un titolo di qualifica e/o diploma professionale, che ha riconoscimento a livello nazionale;
il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è uno
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strumento molto ricco, che può essere usato per assumere giovani dai 18 ai 29 anni con molte finalità: per conseguire titoli di studio dell’istruzione secondaria (diplomi di maturità), dell’istruzione tecnica superiore (specializzazioni IFTS e certificazioni ITS), dell’università (laurea triennale e specialistica, master, dottorato); per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche; per promuovere l’ingresso di ricercatori nelle aziende.
Tenuto conto che l'opuscolo è indirizzato al mondo imprenditoriale si illustreranno di seguito i vantaggi, gli sgravi e la procedura del contratto professionalizzante o di mestiere.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
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2.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
2.1
I VANTAGGI
LE IMPRESE CHE POSSONO ASSUMERE
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo, che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 (o 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno) per l’acquisizione di una qualificazione contrattuale e competenze di base, trasversali e tecnico professionali. Possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante tutte le imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici è necessario attendere la regolamentazione attuativa.
Il numero di apprendisti che un’impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti. Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge quadro sull’artigianato:
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
imprese che non lavorano in serie: da 9 a 13 apprendisti; imprese che lavorano in serie: da 5 a 8 apprendisti;
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: da 16 a 24 apprendisti;
imprese di costruzioni edili: da 5 a 9 apprendisti. Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:
da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti; da 3 lavoratori in su, potrà essere assunto un numero di apprendisti pari a
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quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa.
Dal 1° gennaio 2013 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro con 10 o più dipendenti può assumere, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, non deve superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Inoltre, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata all’avere mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 30% degli apprendisti assunti (dal 18 luglio 2015 la percentuale sarà elevata al 50%).
I VANTAGGI ECONOMICI DELL’ASSUNZIONE E GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Il contratto di apprendistato consente all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Per quanto riguarda il salario, la legge dà la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato.
Inoltre, le imprese che assumono apprendisti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, secondo le specifiche che seguono:
aziende fino a 9 dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno è prevista una contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali;
aziende oltre 9 dipendenti: contribuzione per tutta la durata dell’apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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Anche la contribuzione a carico dell’apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per l’assunzione di apprendisti in mobilità, infine, le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni).
Per eventuali informazioni su vantaggi economici stabiliti a livello regionale, si rimanda ai siti regionali raggiungibili dalla sezione “Come funziona” del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2.2
LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
FORMA, DURATA DEL PERIODO FORMATIVO E CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il datore di lavoro che assume un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro; è obbligatoria la forma scritta.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Il contratto deve contenere:
1) l’attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
2) la durata del periodo di prova (secondo le previsioni della contrattazione collettiva) e del periodo di formazione in apprendistato, nell’ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
4) la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine dell’apprendistato. Il periodo di formazione previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di
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mestiere ha una durata massima di tre anni; per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Le durate indicate vanno sempre intese come limite massimo; a seconda delle esperienze professionali già maturate o dei precedenti percorsi formativi, l’impresa può determinare una durata inferiore per il periodo formativo di apprendistato con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
E’ previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi, tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
Obblighi correlati all’attivazione del contratto: Comunicazione telematica
Per l’assunzione di un apprendista non è richiesta alcuna autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro, né l’iscrizione in apposite liste di collocamento. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l’Impiego competente, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), da predisporre entro 30 giorni dall’assunzione. Il PFI descrive il percorso formativo del singolo apprendista in relazione agli obiettivi da conseguire, individuati con riferimento ad un “profilo” coerente fra quelli elaborati dalla contrattazione collettiva.
Il PFI deve, inoltre, contenere:
i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor o referente aziendale; l’indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, con gli
obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze; le modalità di articolazione e di erogazione della formazione.
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TUTOR O REFERENTE AZIENDALE
L’azienda deve individuare un tutore o referente aziendale, il cui ruolo e le cui caratteristiche sono definiti dalla contrattazione collettiva. La maggior parte dei CCNL/ Accordi stabilisce che il tutor aziendale (ove diverso dal titolare dell’azienda stessa) debba possedere un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista è destinato a conseguire e che debba seguire l’attuazione del PFI che egli stesso contribuisce a stilare.
Anche alcune Regioni hanno emanato disposizioni sul tutor o referente aziendale al fine di assicurare un adeguato supporto al percorso di formazione degli apprendisti.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario partire dal contratto collettivo che si intende utilizzare come quadro di riferimento. Infatti, il contratto collettivo integra il Testo Unico sull’apprendistato specificandone alcune norme per l’utilizzo (salario, orario di lavoro, ferie, ecc.) e, in particolare individua le modalità di svolgimento della formazione.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
I PROFILI PROFESSIONALI
I profili professionali (denominati anche “profili formativi”) descrivono un mestiere o ruolo professionale in termini di competenze necessarie al presidio dei processi di lavoro. In funzione dei profili professionali, e quindi delle competenze che dovrà acquisire l’apprendista per svolgere le prestazioni richieste, devono essere progettati, erogati, monitorati e valutati i percorsi di formazione. Pertanto, il Piano Formativo Individuale è costruito a partire dal profilo professionale di riferimento.
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2.3
LA FORMAZIONE
ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE
La formazione in apprendistato professionalizzante viene realizzata sulla base del Piano Formativo Individuale (vedi pagina 10 “Piano Formativo Individuale”), che identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato, anche grazie alla guida del tutor o del referente aziendale (vedi pagina 11 “Tutor o referente aziendale”).
La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:
1. formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni;
2. formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell’impresa secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
2.3.1 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
La formazione di base e trasversale è regolata e programmata dalle Regioni e Province Autonome per un massimo di 120 ore complessive nell’arco di un triennio. Tale formazione è generalmente gratuita, erogata presso strutture formative accreditate e disponibile nei limiti delle risorse impegnate dalle Regioni e Province Autonome.
Le aree di contenuto della formazione di base e trasversale fanno generalmente riferimento ai seguenti ambiti:
relazioni e comunicazione in ambito lavorativo; economia e organizzazione aziendale;
diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa; sicurezza nell’ambiente di lavoro; competenze linguistiche e informatiche.
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In alcune Regioni tali aree di contenuto sono state integrate con riferimento alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006), che sono:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Le imprese possono assumersi l’onore di erogare direttamente, a proprie spese, la formazione di base e trasversale. In tal caso può essere richiesto alle imprese di rilasciare una dichiarazione di capacità formativa nelle forme e con le modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome.
2.3.2 LA FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
La contrattazione collettiva definisce, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la responsabilità dell’impresa. Può essere svolta all’interno dell’impresa o all’esterno, presso strutture individuate dalle stesse imprese, anche avvalendosi dei Fondi Paritetici Interprofessionali.
Alcune discipline contrattuali prevedono che le imprese che intendono realizzare la formazione al proprio interno abbiano taluni requisiti che dimostrino il possesso della
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capacità formativa (come ad esempio: la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate, la presenza di docenti in grado di trasmettere conoscenze e competenze, locali e macchinari aziendali idonei in relazione agli obiettivi formativi e in regola con le norme per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro).
Le Regioni possono prevedere forme di finanziamento o altre agevolazioni per la formazione di competenza delle imprese
2.4
OBBLIGHI E TUTELE
OBBLIGHI E SANZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La formazione si svolge nell’ambito dell’orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell’apprendista: senza formazione non può esserci un contratto di apprendistato.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative previste, il datore stesso dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione (art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 167/2011).
Qualora, a seguito di visite ispettive, vengano riscontrati degli inadempimenti nell’erogazione della formazione prevista dal Piano Formativo Individuale, potrà essere adottato un provvedimento di “disposizione”, che assegna un congruo termine al datore di lavoro per mettersi in regola con gli adempimenti (Circolare n. 5/2013).
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E’ fatto divieto di recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
TUTELE PER GLI APPRENDISTI
Le tutele che sono riconosciute agli apprendisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, sono: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; maternità;
assegno per il nucleo famigliare.
Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato (art. 2 del d.lgs. n. 167/2011).
Dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione (ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI).
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Fino al 2016, allo scopo di favorire il passaggio al nuovo sistema di tutele, è prevista una fase transitoria per gli ammortizzatori sociali in deroga di cui possono beneficiare anche gli apprendisti (legge n. 92/2012).
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2.5
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI APPRENDISTATO
PROCEDURE PER LA CONCLUSIONE DELL’APPRENDISTATO E VANTAGGI CONTRIBUTIVI
Una volta completato il percorso di formazione sia il datore di lavoro che l'apprendista possono decidere di chiudere il rapporto di lavoro durante il periodo detto di "recesso", che è regolamentato nella sua durata dalla contrattazione collettiva. E' necessario che venga inviata una comunicazione scritta e che siano rispettati i termini per il preavviso definiti dai singoli contratti collettivi. Non è obbligatorio inviare alcuna giustificazione per l’interruzione del rapporto di lavoro.
In caso di mancato esercizio del recesso, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato e l’azienda avrà diritto al mantenimento dei benefici contributivi, previdenziali ed assistenziali anche per l’anno successivo.
Durante il periodo formativo del rapporto di apprendistato - una volta superato il periodo di prova - l'interruzione del contratto è possibile, invece, solo per giusta causa o giustificato motivo.
FORME DI RICONOSCIMENTO/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attribuisce la qualificazione contrattuale prevista e attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista con riferimento al PFI.
La contrattazione collettiva definisce gli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato.
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Le competenze acquisite dall’apprendista possono eventualmente essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome.
Per la regolamentazione regionale di dettaglio si rimanda ai siti regionali raggiungibili dalla sezione “Come funziona” del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
LIBRETTO FORMATIVO
Spetta al datore di lavoro registrare nel Libretto formativo le competenze validate e/o certificate ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e la qualificazione contrattuale eventualmente acquisita al termine dell'apprendistato.
Il modello unico di Libretto formativo definito a livello nazionale, decreto interministeriale del 10 ottobre 2005, è in attesa di una regolamentazione che ne definisca le modalità di implementazione sui territori.
Alcune Parti sociali sono intervenute a definire dei format che possono essere utilizzati dalle imprese, come pure alcune Regioni e Province Autonome hanno elaborato dei dispositivi per mettere in trasparenza le competenze acquisite dall’apprendista.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
In mancanza del Libretto formativo il datore di lavoro può indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell'attività espletata su un proprio registro, senza particolari formalità.
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3.
SGRAVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI
APPRENDISTI NELLE PICCOLE AZIENDE
I datori di lavoro fino a 9 dipendenti che assumono lavoratori con contratto di apprendistato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, godono per tre anni di una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi a proprio carico.
Dal 1° gennaio 2012 cambiano i contributi per i lavoratori apprendisti a carico dei datori di lavoro che hanno fino a 9 addetti. Per favorire l’instaurazione di questi contratti a contenuto formativo nelle piccole imprese, il legislatore ha previsto l’esonero contributivo a favore del datore di lavoro per tre anni.
Secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 1, legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1.1.2012, per le assunzioni di apprendisti avvenute a partire da tale data e fino al 31.12.2016, i datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti sono esonerati per i primi tre anni di durata del contratto dai contributi a proprio carico, resta ferma la misura dei contributi a carico del lavoratore.
3.1
LAVORATORI PER I QUALI SPETTA IL BENEFICIO
La disposizione normativa prevede lo sgravio contributivo per i contratti stipulati dal 1.1.2012 e fino al 31.12.2016, pertanto non possono goderne i datori di lavoro che hanno già in forza apprendisti assunti prima di tale data, anche se la durata del rapporto
di lavoro si protrae oltre il 2012.
LG’AUPIDPARAELNL’DAIPSPTRAETNODISTATO
Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84%
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Ci troviamo quindi in presenza di un doppio binario per il calcolo dei contributi dovuti per gli apprendisti: quelli assunti entro il 31.12.2011 mantengono il vecchio regime, quelli assunti dall' 1.1.2012 godono invece di un costo contributivo più ridotto.
Dal beneficio sono esclusi i lavoratori assunti come apprendisti iscritti nelle liste di mobilità che possono essere assunti con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi infatti non trova applicazione il regime contributivo agevolato previsto per i lavoratori apprendisti ma quello previsto dagli articoli 25 comma 9 della legge 223/1991 e art. 8 comma 4 della medesima legge se al lavoratore spetta l’indennità di mobilità.
3.2
DATORI DI LAVORO AMMESSI AL BENEFICIO
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti. Nulla cambia quindi per i datori di lavoro che hanno più di 9 dipendenti, qualunque sia la data di assunzione degli apprendisti. Per loro l’importo dei contributi dovuti continua ad essere determinato secondo le regole precedenti.
3.3
DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Il beneficio ha una durata massima di 3 anni, pertanto se la durata del contratto di apprendistato è superiore, ad esempio 5 anni, per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i primi tre anni viene riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a loro carico, per i successivi due continua ad essere dovuto il contributo del 10% a carico del datore di lavoro. In tutti i casi, qualunque sia la durata del rapporto di apprendistato, il lavoratore paga per intero la propria quota, fissata nel 5,84%.
Il limite del 2016 rappresenta la data finale entro la quale stipulare i contratti che possono beneficiare dello sgravio triennale anche se il triennio agevolato si colloca parzialmente oltre il 31.12.2016.
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3.4
CRITERI PER IL CALCOLO DEI DIPENDENTI
Nel calcolo dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. Occorre tenere conto anche degli assenti, ancorché non siano retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza). E’ possibile escludere dal computo il lavoratore assente solamente se, in sua sostituzione, è stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. Xxxxx invece sempre esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge n. 223/1991.
I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, D.Lgs n. 61/2000, e successive modificazioni). I lavoratori intermittenti ex X.Xxx n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Si ricorda che il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, pertanto il beneficio permane anche se nelle more della fruizione del beneficio il numero degli addetti dovesse superare le 9 unità.
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3.5
TABELLA DEI CONTRIBUTI DA VERSARE
Aziende fino a 9 dipendenti | Aziende oltre i 9 dipendenti | |||||
Periodo contrattuale | Totale | Datore di lavoro | Lavora- tore | Totale | Datore di lavoro | Lavora- tore |
Dal 1° al 12° mese di contratto | 7,34 | 1,50 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
Dal 13° al 24° mese di contratto | 8,84 | 3,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
Oltre il 24° mese di contratto | 15,84 | 10,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
Assunzioni fatte entro il 31.12.2011 (la misura dei contributi non subisce riduzioni dal 2012)
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Assunzioni fatte dal 1.1.2012 al 31.12.2016 (la misura ridotta prosegue per un triennio anche dopo il 31.12.2016 purché le assunzioni siano intervenute entro tale data)
Aziende fino a 9 dipendenti | Aziende oltre i 9 dipendenti | |||||
Periodo contrattuale | Totale | Datore di lavoro | Lavora- tore | Totale | Datore di lavoro | Lavora- tore |
Dal 1° al 12° mese di contratto | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
Dal 13° al 24° mese di contratto | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
Dal 24° al 36° mese di contratto | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
Oltre il 36° mese di contratto | 15,84 | 10,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
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4.
APPRENDISTATO E RIFORMA FORNERO
Il contratto di apprendistato regolato dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 è un contratto di lavoro, volto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed a tempo indeterminato. Il rapporto prosegue, infatti, al termine del periodo formativo, a meno che una delle due parti non receda. I commi da 16 a 19 dell’art. 1 della L. 92/2012 modificano in alcune parti il contratto di apprendistato. In primis, si prevede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individui una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi, ad eccezione delle attività stagionali. In secondo luogo, si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Inoltre, con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente (che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissa un unico limite massimo, pari al 100% per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede:
che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;
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che è in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Infine, è stabilito che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso:
A) durante il periodo di prova,
B) per dimissioni,
C) per licenziamento per giusta causa.
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
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5.
LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE:
LA PIATTAFORMA REGIONALE
Tutte le comunicazioni che il datore di lavoro deve effettuare alla Regione in materia di apprendistato professionalizzante devono essere fatte utilizzando la piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, accessibile anche tramite un link presente sul sito ufficiale della Regione Campania. Pertanto tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l’apprendistato da e verso la Regione dovranno avvenire utilizzando il sistema informatico. Sulla piattaforma è presente non solo la procedura da seguire per la compilazione di tutti i dati richiesti ai fini della registrazione al primo accesso ma anche il catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l’apprendista. L’accredito sulla piattaforma avviene solo la prima volta unicamente con posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro che diventa anche lo strumento di comunicazione Regione - datore di lavoro e viceversa. La procedura dopo il primo accesso rilascerà le credenziali sulla PEC con cui si è registrati.
5.1
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’APPRENDISTATO
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Assunzione, la comunicazione di avvenuta assunzione è un obbligo di legge del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve seguire tutte le fasi previste dalla piattaforma indicando oltre all’anagrafica dell’apprendista con la rispettiva qualifica e profilo, il tutor formativo e il tutor aziendale. La scelta del profilo e la qualifica permette al datore di lavoro di scegliere dal catalogo formativo il piano formativo corrispondente.
Le altre comunicazioni riguardano le fasi successive alla comunicazione di assunzione:
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sospensione apprendistato e relativa causale (infortunio, malattia, maternità, servizio militare, congedo parentale, ecc);
fine sospensione apprendistato;
comunicazione cessazione rapporto di lavoro (qualora non ci sia stata una trasformazione);
trasformazione contratto;
5.2
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE
Il datore di lavoro, in presenza di fondi Regionali può chiedere il finanziamento per l’attuazione della formazione. Le alternative che si presentano sono le seguenti:
1. il datore di lavoro dichiara capacità formativa interna, in questa situazione il datore di lavoro utilizza strutture e professionalità interne all’azienda, in questo caso il datore di lavoro non può chiedere il finanziamento della formazione;
2. il datore di lavoro dichiara capacità formativa interna, ma si affida ad un’agenzia formativa accreditata in Regione Campania, in questo caso il datore di lavoro può chiedere il finanziamento della formazione;
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3. il datore di lavoro dichiara di non avere capacità formativa interna ed è obbligato ad affidarsi ad un’agenzia formativa accreditata in Regione Campania, in questo caso il datore di lavoro può chiedere il finanziamento della formazione.
La piattaforma, inoltre, gestisce il catalogo formativo per l’apprendistato. Nel catalogo sono presenti i piani formativi, generali e di dettaglio, sviluppati secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali. Sono presenti nel catalogo le figure, divise per macrosettore, settore profilo e qualifica, previste dalla contrattazione nazionale.
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
APPENDICE NORMATIVA
Legge 9 agosto 2013, n. 99 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”
Testo unico dell'Apprendistato - Decreto Legislativo 14 settembre 2011
n.167
Legge 4 novembre 2010, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di lavori
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, art. 48 “Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”
Legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art. 23 “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato”
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita
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sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”, art. 1, comma 773
Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30”
D.P.R. 257/00: Regolamento di attuazione dell' art. 68 della L. 17/5/99 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
Legge 2 agosto 1999, n. 263 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144"
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; (Legge Treu)
Legge 2 aprile 1968, n. 424 “Modifiche e integrazioni alla legge 25/55”
D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 “Regolamento alla legge sull'apprendistato
n. 25/55”
Legge 19 gennaio 1955 n. 25, “Disciplina dell’apprendistato”
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APPRENDISTATO – DIRITTO-DOVERE – LAVORO MINORILE
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345: Attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"
Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
Decreto Ministeriale 9 agosto 1999 n. 323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"
Legge 17 ottobre 1967 n. 977 recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"
GUIDA ALL’APPRENDISTATO
Legge 28 febbraio 1987 n. 56 recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"
Legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"
Legge 10 febbraio 2000 n. 30: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione"
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DECRETI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI
Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005 - Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).
Decreto Interministeriale 18 maggio 2001: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 n. 22 - Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'articolo 16 della legge 196 del 1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1999, n. 359 Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale “Disposizioni per l'attuazione dell'art.16 L.196/97 e successive modificazioni”
Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti
Decreto Ministeriale 8 aprile 1998: Decreto del Ministero del Lavoro dell' 08.04.1998 recante Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti
NORMATIVA REGIONALE
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Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2012 - Testo unico dell’apprendistato della Regione Campania
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I testi e ogni altro contenuto della presente pubblicazione sono stati curati da Xxxxxxx Xxxxxxx
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