Accordo amministrativo
Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile
Concluso il 20 giugno 1997
Entrato in vigore con scambio di note il 1° marzo 1998
In conformità all’articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale con- clusa il 20 giugno 19962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per la Repubblica del Cile,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno concordato le disposizioni seguenti:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Organismi di collegamento
Art. 2
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera b della Convenzione:
A. in Cile
i. la «Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones» per i membri del nuovo sistema di rendite e
RU 2000 2220
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.831.109.245.1
ii. la «Superintendencia de Seguridad Social» per i membri dei sistemi delle rendite amministrati dall’ente di previdenza legale («Instituto de Normaliza- ción Previsional»);
B. in Svizzera
la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione», per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 3
1. Le autorità competenti o gli organismi di collegamento dei due Stati contraenti stabiliscono di comune accordo e conformemente alle loro competenze i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli orga- nismi di collegamento concordano per quanto possibile misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati.
3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla protezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Con- venzione e del presente Accordo.
Istituzioni competenti
Art. 4
Le istituzioni competenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera d della Conven- zione sono
A. in Cile:
a. per le rendite in caso di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti:
i. la «Administradoras de Fondos de Pensiones» per i membri del nuovo sistema di rendite e
ii. l’«Instituto de Normalización Previsional» per i membri del vecchio sistema di rendite;
b. per l’accertamento dell’invalidità:
i. per i membri del nuovo sistema di rendite la competente «Comisión Medica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pen- siones»,
ii. per i membri del vecchio sistema di rendite che risiedono in Cile la
«Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud» competente per il domicilio del lavoratore;
iii. per i membri del vecchio sistema di rendite che non risiedono in Cile e per le persone che non sono registrate presso un sistema previdenziale
cileno la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Metropolitano Central»;
c. per il versamento dei contributi all’assicurazione malattie giusta l’articolo 11 della Convenzione:
i. la «Instituciones de Salud Previsional» oppure
ii. il «Fondo Nacional de Salud».
B. in Svizzera:
a. per l’assicurazione malattie
l’assicuratore presso cui la persona interessata è affiliata;
b. per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
i. per le persone residenti in Svizzera
la cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi,
ii. per le persone residenti fuori dalla Svizzera
la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra;
c. per l’assicurazione per l’invalidità
i. per le persone residenti in Svizzera
l’ufficio AI del Cantone di domicilio,
ii. per le persone residenti fuori dalla Svizzera l’ufficio AI per gli assicurati all’estero.
Titolo II
Norme giuridiche applicabili
Art. 5
1. Nei casi menzionati nell’articolo 7 capoverso 1 prima frase della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel capoverso 2 del presente articolo le cui norme giuridiche sono applicabili attestano, su richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro, che la persona interessata rimane sottoposta a queste norme giuri- diche.
2. L’attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull’apposito modulo
a. in Cile, dall’organismo di collegamento competente per il sistema di rendite cui è affiliata la persona interessata;
b. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione alla competente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se detta autorità approva la domanda, dopo essersi accordata per scritto con l’autorità dell’altro Stato contraente, notifica la sua decisione al richiedente, al datore di lavoro e alle istituzioni interessate del suo Paese.
4. L’attestazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve
a. essere trasmessa, in caso di distacco in Svizzera, alla cassa di compensa- zione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti che sarebbe com- petente per la riscossione dei contributi;
b. in caso di distacco in Cile, essere presentata ad uno degli organismi di colle- gamento cileni;
c. in caso di distacco in Cile, essere conservata dal lavoratore nonché dal dato- re di lavoro per potere comprovare l’assoggettamento all’assicurazione nello Stato accreditante.
Art. 6
1. Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione
a. i cittadini cileni impiegati in Svizzera comunicano la loro scelta al competente organismo di collegamento cileno,
b. i cittadini svizzeri impiegati in Cile
alla Cassa federale di compensazione a Berna.
2. Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istitu- zioni competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche.
Art. 7
Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui terri- torio hanno risieduto da ultimo.
Titolo III
Disposizioni sulle prestazioni
Capitolo 1
Prestazioni per i beneficiari di una rendita in caso di malattia
Art. 8
1. Nei casi di cui all’articolo 11 della Convenzione, l’istituzione competente per il pagamento della rendita rilascia, su richiesta, un’attestazione che certifica la riscos- sione della rendita indicando la data in cui è stata concessa la rendita e l’importo determinante della stessa al momento del rilascio di detta attestazione.
2. Per le persone residenti in Cile che ricevono una rendita in virtù delle norme giu- ridiche svizzere, l’organismo di collegamento cileno cui è presentata l’attestazione di cui al capoverso 1 converte l’importo della rendita nella valuta del Paese e riporta
tale informazione su un apposito modulo di modo che la persona interessata possa versare all’istituzione competente il contributo al sistema sanitario.
Capitolo 2
Invalidità, vecchiaia e decesso
Art. 9
1. Le persone residenti in Cile che pretendono
a. prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità inoltrano la loro richiesta al competente organismo di collegamento cileno;
b. prestazioni dell’assicurazione cilena per la vecchiaia, l’invalidità e i super- stiti e dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità inoltrano la loro richiesta alla competente istituzione cilena che la trasmette all’organismo di collegamento svizzero tramite l’organismo di collegamento cileno.
2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell’assicurazione cilena per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione.
3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni dell’assicura- zione cilena per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti oppure dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità si rivolgono all’istituzione com- petente direttamente oppure tramite uno degli organismi di collegamento di uno Stato contraente.
4. Per le richieste di prestazioni vanno usati gli appositi moduli.
5. L’organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazione appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è redatta completamente, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Esso trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Quest’or- gano può richiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collega- mento oppure direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.
Art. 10
1. Su richiesta del competente organismo di collegamento cileno, la Cassa svizzera di compensazione gli fornisce un estratto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche svizzere.
2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, il competente organismo di collegamento cileno le trasmette tutte le indicazioni necessarie all’applicazione del- l’articolo 14 lettera c della Convenzione.
Art. 11
1. Quando, giusta l’articolo 15 capoversi 2 e 4 della Convenzione, i cittadini cileni o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’in- dennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe loro versato, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione.
2. L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.
3. Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, l’organo svizzero competente gli assegna l’indennità unica.
Art. 12
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Art. 13
Le prestazioni sono versate agli aventi diritto dalle istituzioni debitrici di prestazioni nei termini previsti dalle norme giuridiche per esse vigenti.
Titolo IV
Disposizioni diverse, transitorie e finali
Art. 14
Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applica- zione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero di aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Art. 15
L’originale o la copia dei rapporti medici menzionati nell’articolo 17 della Conven- zione sono trasmessi all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Art. 16
1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano
all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collega- mento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi riguardo alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Convenzione e sulla base delle disposizioni della Convenzione.
2. Le istituzioni competenti si trasmettono reciprocamente tramite gli organismi di collegamento qualsiasi modifica di cui al capoverso 1 che viene loro comunicata.
Art. 17
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del pre- sente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Art. 18
L’articolo 9 capoversi 1 e 3 nonché l’articolo 13 si applicano per analogia ai rim- borsi di contributi giusta l’articolo 26 della Convenzione.
Entrata in vigore
Art. 19
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e vi rimane per la sua stessa durata.
Fatto a Ginevra, il 20 giugno 1997, in due esemplari, in lingua tedesca e spagnola, le due versioni facenti parimenti fede.
Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Xxxxx Xxxxxx Mac-Xxxxx |