COMUNE DI MARTIGNANO
COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'Agenzia delle Entrate,
tra
il COMUNE di MARTIGNANO con Sede in Martignano alla Via Roma, codice fiscale n° 80012330751, rappresentato in questo atto dal geom. Xxxxxxxx XXXXXX in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, nato a Martignano il 18/04/1955 e domiciliato per la carica in Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxx, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice"
e
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 000, capitale sociale Euro 43.800.000, interamente versato, Codice Fiscale e partita I.V.A. n° 00412200586, in persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Lecce l'11 gennaio 1971 Cod. Fisc. N. CPCMSM71A11E506J, il quale interviene in qualità di Procuratore Speciale in virtù della procura speciale con sottoscrizione autenticata a rogito Notalo Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Civitavecchia via Lungoporto Gramsci n.63 Rep. 33179 Racc. n.14377 del 27 marzo 2007, ed in seguito indicata come "Conduttrice", e congiuntamente, in avanti definite le “Parti”.
Art. 1 - OGGETTO
1.1 La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno in Zona F “Servizi ed Attrezzature Pubbliche” di circa mq. 15,00, sito nel Comune di Martignano (LE), CAP 73020, all’interno del Campo Impianto Sportivo Comunale di via Xxxxx Xxxxxx, distinta nel Catasto Terreni di Martignano al foglio n. 2 , particella n. ……... La porzione di terreno oggetto della locazione è posizionata nelle immediate vicinanze della torre faro più a Est e sono oggetto della locazione anche gli spazi sulla stessa torre all’altezza del primo ballatoio per l’installazione delle parabole e del secondo ballatoio per l’installazione delle antenne, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub-Allegato A e sub- Allegato B (di seguito, “Porzione Locata”). Le citate planimetrie sub- Allegato A e sub-Allegato B, sottoscritte dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”).
1.2 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla porzione locata e alle relative vie di accesso da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 4 (di seguito, “l’Impianto”), nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
1.3 La Locatrice dichiara e conferma che la porzione del terreno di cui trattasi di mq. 15,00 è sita all’interno del Campo Sportivo Comunale ed è parte dei beni oggetto di concessione in gestione degli impianti sportivi all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Grecìa Salentina” con sede in Xxxxx xxxx xxx X. xxxxx Xxxxxxxxx x. 00. La
locatrice inoltre dichiara che l’Associazione Sportiva sopra indicata ha rilasciato al Comune di Martignano in data ……………. prot. n……… apposita autorizzazione per l’accesso nell’area degli impianti sportivi da parte del personale della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. garantendone l’accesso oltre che per l’installazione di una stazione radio anche per la futura manutenzione ed attività di servizio alla stazione stessa. La suddetta Associazione inoltre dichiara contestualmente che nulla osta alla locazione da parte del Comune di porzione della torre faro più a Est di porzione di terreno nelle immediate vicinanze che il Comune intende concedere alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
1.4 La Locatrice altresì dichiara ai fini dell'art. 35 comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248 che la locazione ha ad oggetto un immobile strumentale e che intende avvalersi [non avvalersi] dell'opzione per l'imponibilità ad IVA prevista dall'articolo di cui sopra.
Art. 2 - DURATA
2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei presente contratto.
2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il contratto potrà essere rinnovato per periodi consecutivi di 6 (sei) anni. E’ data la possibilità di salvo disdetta da parte della Locatrice, da comunicarsi alla Conduttrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire con un preavviso di almeno diciotto mesi dalla successiva naturale scadenza. Le Parti si danno atto che il
termine di preavviso è pattuito in diciotto mesi tenuto conto, della complessità degli impianti che la Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto dei presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione).
2.3 La Locatrice consente invece che la Conduttrice possa recedere anticipatamente a presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 giorni.
2.4 In espressa deroga all’art. 41 della legge n° 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.
Art. 3 - CANONI
3.1 li canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA relativa al periodo interessato, da corrispondersi con bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari – Agenzia di Galatina, IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a Comune di Martignano – Tesoreria Comunale.
Ove la Locatrice sia tenuta ad emettere fattura, il canone sarà corrisposto solo previa presentazione di regolare fattura che la Locatrice farà pervenire alla Conduttrice in originale entro e non oltre i primi 10 gg del [trimestre] di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga la Conduttrice, trascorsi quattro mesi
dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, dei Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.
3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, dal momento dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni da parte della Conduttrice; evento che verrà comunicato alla Locatrice con lettera raccomandata AR.
3.3 Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie dì operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula dei presente contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice dei secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso dei presente articolo,
3.4 In caso di ritardato pagamento dei canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza dei pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la messa in mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termine di cui sopra.
3.5 E’ espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei
dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto. Art. 4 - MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
4.1 La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della parte locata, oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.
4.2 La Locatrice prende atto che la parte locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (“l’Impianto").
4.3 La Conduttrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio necessario, potrà effettuare, a proprie spese, sulla porzione locata tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici ed installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto.
4.4 E' concessa, inoltre, alla Conduttrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza (ai sensi delle Leggi 494/96 e 626/94 e successive modifiche) dell'Impianto, che ritenga opportune.
4.5 Al termine della locazione dell'immobile, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione della porzione locata in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
4.6 La Conduttrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati; qualora fosse necessario la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessarie all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
4.7 La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti oggetto del presente contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Conduttrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o già previsti della Conduttrice.
4.8 La Locatrice rende edotta la Conduttrice che l’impianto di cui fa parte la Torre faro oggetto della locazione è in gestione a cura della Società “Polisportiva Grecìa Salentina” – Società Sportiva Dilettantistica a r.l., che continuerà ad avere diritto di uso e manutenzione della struttura ospitante le antenne Ericsson per la normale e straordinaria manutenzione della stessa. L’accesso sulla torre per tali attività di manutenzione a cura della Società “Polisportiva Grecìa Salentina” – Società Sportiva Dilettantistica a r.l. che dovrà essere preventivamente anticipato alla conduttrice a mezzo di comunicazione telefonica ai n. 39311111168 (Sig. Xxxxxxxx XXXXX) o 3357768866 ( Sig. Xxxxxxx XXXXXXXXXXX), per provvedere
all’eventuale spegnimento dell’impianto e consentire l’accesso in totale sicurezza. La locatrice avrà cura di informare la Società “Polisportiva Grecìa Salentina” – Società Sportiva Dilettantistica a r.l. dell’obbligo di tale comunicazione preventiva.
Art. 5 - CESSIONE CONTRATTO E SUBLOCAZIONE IMMOBILE
5.1 La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente contratto o sublocare anche parzialmente il terreno a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA
6.1 Il presente contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice, qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate condizioni:
a. assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
b. mancato conseguimento della disponibilità dei locali, apparte- nenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.
6.2 Nei casi suindicati, il presente contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla Conduttrice, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice.
Art. 7 – REGISTRAZIONE
7.1 Le spese di registrazione dei presente contratto, in quanto dovute, saranno sostenute dalla Conduttrice. La Conduttrice provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
Art. 8 - DOMICILI CONTRATTUALI
8.1 A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in:
La Locatrice: _____________________________________________
La Conduttrice: ___________________________________________
Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente contratto ai sensi dell'art.5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce.
Martignano, lì _________________
La Locatrice La Conduttrice
Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice, in relazione al disposto dell'art. 1341 C. C., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2) (Durata), 3) (Canoni), 4) (Manutenzione immobile), 5) (Cessione e sublocazione immobile), 6 (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata).
Per accettazione, la Locatrice